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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 1671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1671 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
n. rg. 21738/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente –
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice –
Dott.ssa Nadia Zampogna - Giudice rel.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21738 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, riservata in decisione all'udienza cartolare del giorno 27.11.2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
(c.f. procuratrice di sé stessa ed elett.te Parte_1 C.F._1 dom.ta presso il suo studio in Napoli, al Viale Augusto n.62.
E
(c.f. ) procuratore di sé stesso ed elett.te dom.to Controparte_1 C.F._2 presso il suo studio in Napoli, alla Via Veniero n.17;
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/10/2025 i sig.ri e Parte_1 [...]
, premettendo di aver contratto matrimonio a Napoli il 02/08/2000, e che dalla loro CP_1 unione erano nati d figli il 19.11.2004 e , il 20.01.2007), riferendo che tra le Per_1 Per_2 parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 15.12.2010,
1 era intervenuta separazione in forza di sentenza del Tribunale di Napoli n. 3522 pubblicata il
06.03.2014 e passata in giudicato, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e, raccolte le conclusioni del PM, il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) La ex residenza coniugale, sita in Napoli, al Viale Augusto n.62, di esclusiva proprietà dell'avv.
, così come tutti i beni mobili, oggetti ed arredi ivi contenuti, resta attribuita a Parte_1 quest'ultima, che vi abiterà con i figli, e , maggiorenni ma non economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti.
2) Le parti si daranno reciproco avviso di ogni variazione di residenza o domicilio nei quindici giorni precedenti al verificarsi di tale evento e si comunicheranno eventuali variazioni di recapiti telefonici.
3) I coniugi determinano in € 300,00 (trecento/00) mensili l'importo dovuto dall'avv.
[...]
all'avv. , a titolo di contributo al mantenimento dei figli, CP_1 Parte_1 Per_1
e (€ 150,00 per ciascuno di essi), maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, Per_2 con decorrenza dalla pubblicazione della emananda sentenza di divorzio.
4) La predetta somma dovrà essere corrisposta anticipatamente dall'obbligato, entro il giorno 5 di ciascun mese, mediante idoneo mezzo di pagamento, e dovrà essere annualmente rivalutata, anche senza specifica richiesta dell'avente diritto, in base agli indici di rivalutazione della moneta elaborati dall'AT (Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) e pubblicati nella G.U.; la prima rivalutazione sarà dovuta dall'anno successivo alla pubblicazione della sentenza di divorzio, e così di seguito, in pari data, di anno in anno.
5) L'avv. si obbliga, altresì, al pagamento del 50% delle spese straordinarie per i Controparte_1 figli, come previste dal Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 7 marzo 2018 dalla Presidenza del
Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.
6) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e, per l'effetto, dichiarano reciprocamente di non avere nulla a pretendere dall'altro per il proprio personale mantenimento.
2 7) I coniugi, sin d'ora, prestano reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio da parte delle competenti Autorità Amministrative e di
Pubblica Sicurezza.
8) Per quanto non previsto nei presenti accordi, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.
9) Le spese della presente procedura restano integralmente compensate tra le parti”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli minori, diritto-dovere di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) e di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] il [...],
[...] Controparte_1 celebrato a Napoli il 02/08/2000 (atto n. 213, parte II, S. A Sez. Q, reg. Atti Matrimonio anno
2000);
b) omologa le condizioni pattuite dai coniugi;
c) prende atto delle ulteriori condizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.;
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Nadia Zampogna Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente –
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice –
Dott.ssa Nadia Zampogna - Giudice rel.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21738 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, riservata in decisione all'udienza cartolare del giorno 27.11.2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
(c.f. procuratrice di sé stessa ed elett.te Parte_1 C.F._1 dom.ta presso il suo studio in Napoli, al Viale Augusto n.62.
E
(c.f. ) procuratore di sé stesso ed elett.te dom.to Controparte_1 C.F._2 presso il suo studio in Napoli, alla Via Veniero n.17;
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/10/2025 i sig.ri e Parte_1 [...]
, premettendo di aver contratto matrimonio a Napoli il 02/08/2000, e che dalla loro CP_1 unione erano nati d figli il 19.11.2004 e , il 20.01.2007), riferendo che tra le Per_1 Per_2 parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 15.12.2010,
1 era intervenuta separazione in forza di sentenza del Tribunale di Napoli n. 3522 pubblicata il
06.03.2014 e passata in giudicato, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e, raccolte le conclusioni del PM, il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) La ex residenza coniugale, sita in Napoli, al Viale Augusto n.62, di esclusiva proprietà dell'avv.
, così come tutti i beni mobili, oggetti ed arredi ivi contenuti, resta attribuita a Parte_1 quest'ultima, che vi abiterà con i figli, e , maggiorenni ma non economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti.
2) Le parti si daranno reciproco avviso di ogni variazione di residenza o domicilio nei quindici giorni precedenti al verificarsi di tale evento e si comunicheranno eventuali variazioni di recapiti telefonici.
3) I coniugi determinano in € 300,00 (trecento/00) mensili l'importo dovuto dall'avv.
[...]
all'avv. , a titolo di contributo al mantenimento dei figli, CP_1 Parte_1 Per_1
e (€ 150,00 per ciascuno di essi), maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, Per_2 con decorrenza dalla pubblicazione della emananda sentenza di divorzio.
4) La predetta somma dovrà essere corrisposta anticipatamente dall'obbligato, entro il giorno 5 di ciascun mese, mediante idoneo mezzo di pagamento, e dovrà essere annualmente rivalutata, anche senza specifica richiesta dell'avente diritto, in base agli indici di rivalutazione della moneta elaborati dall'AT (Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) e pubblicati nella G.U.; la prima rivalutazione sarà dovuta dall'anno successivo alla pubblicazione della sentenza di divorzio, e così di seguito, in pari data, di anno in anno.
5) L'avv. si obbliga, altresì, al pagamento del 50% delle spese straordinarie per i Controparte_1 figli, come previste dal Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 7 marzo 2018 dalla Presidenza del
Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.
6) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e, per l'effetto, dichiarano reciprocamente di non avere nulla a pretendere dall'altro per il proprio personale mantenimento.
2 7) I coniugi, sin d'ora, prestano reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio da parte delle competenti Autorità Amministrative e di
Pubblica Sicurezza.
8) Per quanto non previsto nei presenti accordi, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.
9) Le spese della presente procedura restano integralmente compensate tra le parti”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli minori, diritto-dovere di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) e di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] il [...],
[...] Controparte_1 celebrato a Napoli il 02/08/2000 (atto n. 213, parte II, S. A Sez. Q, reg. Atti Matrimonio anno
2000);
b) omologa le condizioni pattuite dai coniugi;
c) prende atto delle ulteriori condizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.;
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Nadia Zampogna Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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