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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 08/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 646/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.:
Dott. Nicola La Mantia Presidente
Dott.ssa Marcella Murana Consigliere
Dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 646/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Cassarino, presso il cui studio in Catania, via Dalmazia n. 5, è elettivamente domiciliato.
APPELLANTE contro
C.F. ); Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TRESCA Controparte_2 P.IVA_2
SEBASTIANO, elettivamente domiciliato in VIA BARI 4 96100 SIRACUSA, presso il difensore avv. TRESCA SEBASTIANO
APPELLATI
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.11.2024 – preceduta dalla concessione di termine per il deposito di note difensive –, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
************************************************
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza n. 2075/2022, pubblicata in data 3.11.2022, il Tribunale di Siracusa rigettava l'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, segnatamente avverso l'atto di pignoramento di crediti del debitore presso terzi n. 5511170000032, proposta
[...]
CP_3
Condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite
Avverso la detta sentenza proponeva appello. CP_3
Si costituiva in giudizio solo il chiedendone il rigetto, mentre il Controparte_2
concessionario della riscossione, restava contumace. Parte_2
All'udienza dell'11.12.2014, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
Ritiene la Corte che l'appello vada dichiarato inammissibile. Contr Va premesso che il ha proposto opposizione all'atto di pignoramento presso terzi per le seguenti ragioni:
“1) nullità dell'atto per mancanza sia della necessaria sottoscrizione e/o indicazione del dipendente del Concessionario che lo ha redatto sia della menzione dei relativi poteri;
2) nullità derivata per mancata e/o giuridica inesistenza della notifica degli atti prodromici successivamente individuati, in occasione dell'udienza del 26 febbraio 2018, nell'avviso di accertamento dell' relativa all'anno 2012 e nell'ingiunzione fiscale Pt_3
n. 5501/2016/2725;
3) inefficacia per il fatto che l'atto di pignoramento impugnato gli è stato notificato il 31
pagina 2 di 4 ottobre 2017 decorso il termine di 90 giorni previsto dall'art. 481 c.p.c. dalla notifica dell'ingiunzione fiscale asseritamente avvenuta il 9 dicembre 2016;
4) impignorabilità della somma sottoposta ad esecuzione forzata per violazione dell'art.
72 ter del d.p.r. n. 602 del 1973, considerato che il reddito di locazione costituiva unica Contr fonte di sostentamento del sì da connotarne la impignorabilità, al pari dei redditi derivanti da stipendio, salario o altre indennità derivanti da rapporto di lavoro o di impiego, stante la medesimezza della ratio esistente nel caso in esame”.
Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha rigettato tutte le doglianze ritenendole infondate. Contr Avverso detta sentenza il ha proposto appello limitandosi a criticare il capo della sentenza mediante cui il Tribunale ha rigettato il secondo motivo di opposizione (nullità derivata per mancata e/o giuridica inesistenza della notifica degli atti prodromici successivamente individuati, in occasione dell'udienza del 26 febbraio 2018, nell'avviso di accertamento dell'I.M.U. relativa all'anno 2012 e nell'ingiunzione fiscale n.
5501/2016/2725).
Contr Sebbene con l'originaria opposizione il si sia opposto sia agli atti esecutivi che all'esecuzione, sotto il solo profilo della impignorabilità del credito pignorato, è evidente che l'appello è rivolto soltanto alla parte della sentenza con cui è stato rigettato uno dei motivi di opposizione agli atti esecutivi.
Siccome, ai sensi dell'art. 618, comma 2, c.p.c., le sentenze pronunciate in questo caso sono impugnabili solo con ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, cost., non resta che dichiarare inammissibile l'appello spiegato dall'appellante
(v. Cass., sez. III, 31 maggio 2010, n. 13203, secondo cui: “Qualora vengano proposte contestualmente, con il medesimo atto, un'opposizione all'esecuzione e un'opposizione agli atti esecutivi, l'impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime applicabile per i distinti tipi di opposizione e, pertanto, è soggetta alle forme e termini dell'appello con riguardo all'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., mentre è solo ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost., con
pagina 3 di 4 riferimento alla parte della pronuncia relativa all'opposizione agli atti esecutivi.
(Principio enunciato dalla S.C. con riferimento ad una fattispecie in cui il debitore opponente aveva fatto valere da un lato l'impignorabilità del credito sottoposto ad esecuzione, dall'altro la avvenuta estinzione del credito azionato in via esecutiva)”, ed anche Cass., sez. III, 27 agosto 2014, n. 18312 e Cass., sez. VI – III, 11 febbraio 2020, n.
3166).
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo considerato il valore della domanda pari ad € 6.833,45.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 646/23 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Siracusa, n. 2075/2022, pubblicata in data 3.11.2022: dichiara la contumacia di Parte_2
dichiara inammissibile l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio, in favore del che liquida in € 2.000,00, oltre spese generali, IVA e Controparte_2
CPA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 18 dicembre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.:
Dott. Nicola La Mantia Presidente
Dott.ssa Marcella Murana Consigliere
Dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 646/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Cassarino, presso il cui studio in Catania, via Dalmazia n. 5, è elettivamente domiciliato.
APPELLANTE contro
C.F. ); Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TRESCA Controparte_2 P.IVA_2
SEBASTIANO, elettivamente domiciliato in VIA BARI 4 96100 SIRACUSA, presso il difensore avv. TRESCA SEBASTIANO
APPELLATI
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.11.2024 – preceduta dalla concessione di termine per il deposito di note difensive –, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
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IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza n. 2075/2022, pubblicata in data 3.11.2022, il Tribunale di Siracusa rigettava l'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, segnatamente avverso l'atto di pignoramento di crediti del debitore presso terzi n. 5511170000032, proposta
[...]
CP_3
Condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite
Avverso la detta sentenza proponeva appello. CP_3
Si costituiva in giudizio solo il chiedendone il rigetto, mentre il Controparte_2
concessionario della riscossione, restava contumace. Parte_2
All'udienza dell'11.12.2014, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
Ritiene la Corte che l'appello vada dichiarato inammissibile. Contr Va premesso che il ha proposto opposizione all'atto di pignoramento presso terzi per le seguenti ragioni:
“1) nullità dell'atto per mancanza sia della necessaria sottoscrizione e/o indicazione del dipendente del Concessionario che lo ha redatto sia della menzione dei relativi poteri;
2) nullità derivata per mancata e/o giuridica inesistenza della notifica degli atti prodromici successivamente individuati, in occasione dell'udienza del 26 febbraio 2018, nell'avviso di accertamento dell' relativa all'anno 2012 e nell'ingiunzione fiscale Pt_3
n. 5501/2016/2725;
3) inefficacia per il fatto che l'atto di pignoramento impugnato gli è stato notificato il 31
pagina 2 di 4 ottobre 2017 decorso il termine di 90 giorni previsto dall'art. 481 c.p.c. dalla notifica dell'ingiunzione fiscale asseritamente avvenuta il 9 dicembre 2016;
4) impignorabilità della somma sottoposta ad esecuzione forzata per violazione dell'art.
72 ter del d.p.r. n. 602 del 1973, considerato che il reddito di locazione costituiva unica Contr fonte di sostentamento del sì da connotarne la impignorabilità, al pari dei redditi derivanti da stipendio, salario o altre indennità derivanti da rapporto di lavoro o di impiego, stante la medesimezza della ratio esistente nel caso in esame”.
Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha rigettato tutte le doglianze ritenendole infondate. Contr Avverso detta sentenza il ha proposto appello limitandosi a criticare il capo della sentenza mediante cui il Tribunale ha rigettato il secondo motivo di opposizione (nullità derivata per mancata e/o giuridica inesistenza della notifica degli atti prodromici successivamente individuati, in occasione dell'udienza del 26 febbraio 2018, nell'avviso di accertamento dell'I.M.U. relativa all'anno 2012 e nell'ingiunzione fiscale n.
5501/2016/2725).
Contr Sebbene con l'originaria opposizione il si sia opposto sia agli atti esecutivi che all'esecuzione, sotto il solo profilo della impignorabilità del credito pignorato, è evidente che l'appello è rivolto soltanto alla parte della sentenza con cui è stato rigettato uno dei motivi di opposizione agli atti esecutivi.
Siccome, ai sensi dell'art. 618, comma 2, c.p.c., le sentenze pronunciate in questo caso sono impugnabili solo con ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, cost., non resta che dichiarare inammissibile l'appello spiegato dall'appellante
(v. Cass., sez. III, 31 maggio 2010, n. 13203, secondo cui: “Qualora vengano proposte contestualmente, con il medesimo atto, un'opposizione all'esecuzione e un'opposizione agli atti esecutivi, l'impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime applicabile per i distinti tipi di opposizione e, pertanto, è soggetta alle forme e termini dell'appello con riguardo all'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., mentre è solo ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost., con
pagina 3 di 4 riferimento alla parte della pronuncia relativa all'opposizione agli atti esecutivi.
(Principio enunciato dalla S.C. con riferimento ad una fattispecie in cui il debitore opponente aveva fatto valere da un lato l'impignorabilità del credito sottoposto ad esecuzione, dall'altro la avvenuta estinzione del credito azionato in via esecutiva)”, ed anche Cass., sez. III, 27 agosto 2014, n. 18312 e Cass., sez. VI – III, 11 febbraio 2020, n.
3166).
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo considerato il valore della domanda pari ad € 6.833,45.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 646/23 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Siracusa, n. 2075/2022, pubblicata in data 3.11.2022: dichiara la contumacia di Parte_2
dichiara inammissibile l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio, in favore del che liquida in € 2.000,00, oltre spese generali, IVA e Controparte_2
CPA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 18 dicembre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
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