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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/06/2025, n. 2592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2592 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 17 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle forme della trattazione scritta nella causa iscritta al n. 4644 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 – avente ad oggetto: indennità, rendita vitalizia Inail o altra equivalente – vertente
tra
Parte_1
rappr. e dif. dagli Avv.ti Corrado de Cesare e Gianluca de Cesare
-Ricorrente-
e
Controparte_1
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore
[...]
rappr. e dif. dall'Avv. Cristina Servodio;
-Resistente-
FATTO E DIRITTO
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida". Con ricorso depositato il 05.04.2024, parte ricorrente – coltivatore diretto dal 1989 presso i terreni di sua proprietà ubicati in agro di
Altamura, adibiti a coltivazioni miste, permanenti e seminativo – ha chiesto che, essendo già titolare di una preesistenza lavorativa di danno biologico del 16% per lombalgia cronica, esiti di fratture con sindrome del tunnel carpale e tendinopatia delle spalle, fosse accertato l'aggravamento della malattia nella misura del 18% con conseguente condanna dell'INAIL alla liquidazione in suo favore dell'ulteriore danno biologico conseguente all'aggravarsi della malattia.
L'INAIL si è costituito deducendo l'infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
Espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'odierna udienza la causa
è stata discussa e decisa.
La domanda è fondata e può essere accolta nei termini che seguono.
La consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. Persona_1 ha consentito di stabilire quanto segue:
“VALUTAZIONE MEDICO LEGALE
Sulla base della visita del giorno 30.11.24 e della documentazione sanitaria ed amministrativa si può concludere affermando che il signor
è affetto dalla patologia nel nervo mediano al carpo Parte_1 bilateralmente e di grado severo, come risulta dalla CTU effettuata dal dott nella CTU espletata per ricorso in Corte d'Appello di Bari, Per_2 sezione Lavoro rg 121/18.
Un esame elettromiografico successivo, effettuato in data 22.09.2023 presso
l'Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti ha messo in evidenza un peggioramento della patologia del nervo mediano al polso destro documentandone il passaggio di grado di sofferenza da severo ad estremo.
Pere la suddetta motivazione si ritiene dover riconoscere al signor
un danno biologico aggiuntivo del 2% al 6% già riconosciuto in Parte_1 precedenza a datare dalla domanda 31.01.2024”.
Successivamente, chiamato a rendere chiarimenti sul grado di invalidità complessiva, rispondeva nei seguenti termini “Dalla lettura della documentazione amministrativa è emerso che il signor era titolare Parte_1 di una menomazione già riconosciuta dall'Inail pari al 16% che deriva dalle seguenti infermità:
per esiti di frattura costale, esiti di frattura capitello radiale sn. Non postumi;
Dalla CTU: riferiti dolenti e limitati nei gradi terminali i movimenti di flessione palmare e dorsale della mano destra;
riferita lievemente ridotta la forza di presa a sin e la pinza.
< infortunio del 17.03.14 grado 006%
Per lombalgia cronica a modesto impatto funzionale.
Nella parte conclusiva della CTU si è ritento di dover riconoscere al ricorrente un aggravamento pari al 2%, della patologia a carico dei due nervi mediani ai polsi, così come è emerso dall'Ultimo esame elettromiografico del 22.09.2023 rispetto al precedente.
Per cui il grado complessivo di menomazione della integrità psico fisica assunto ai sensi del DLGS 38.2000 è pari al 18%”.
Poiché si condividono le conclusioni medico legali, immuni da vizi logico-giuridici, la domanda deve essere accolta nei termini indicati: danno biologico permanente nella misura complessiva del 18%, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge. Atteso l'accoglimento del ricorso, al ricorrente spettano le spese di lite.
A carico dell'INAIL sono definitivamente poste le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da - proc. n. 4644/2024 del R.G. Parte_1
-, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a Parte_1
una menomazione della integrità psico-fisica nella misura
[...] complessiva del 18%;
- condanna l'INAIL alla liquidazione in favore di Parte_1 della indennità come sopra riconosciuta, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge;
- condanna l'INAIL al pagamento delle spese del presente giudizio nei confronti di – da distrarsi in favore del Parte_1 procuratore anticipatario -, che liquida nella misura di € 500,00 oltre accessori come per legge. Pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di c.t.u..
Bari, 17 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Giovanna Campanile