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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/11/2025, n. 3894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3894 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
composta dai seguenti magistrati:
GI RD Presidente
Alessandra Trementozzi Consigliera
SS TA Consigliera rel.
ha pronunciato all'udienza del 20/11/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG. N. 835/2025
TRA
con Avv. GIORGIO MARIA BOSIO;
Parte_1 Appellante E
con avv. SIMONA Controparte_1 MIGLIO
Appellato
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 72/2025 del 25.03.2025,
Conclusioni: come da scritti difensivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato proponeva tempestivo appello Parte_1 avverso la sentenza in oggetto indicata chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“dichiarare il diritto del sig. a vedersi riconosciuto l'integrale pagamento Parte_1 delle spese di soccombenza del giudizio n. R.G. 2320/2022 avanti il Tribunale del Lavoro di
Civitavecchia e per l'effetto revocare la compensazione parziale delle spese di lite disposta dal Tribunale;
condannare l' al pagamento integrale delle spese del giudizio di primo CP_1 grado, liquidate per l'intero in misura di € 1.865,00, oltre oneri accessori e di legge e maggiorazione forfettaria, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
con vittoria delle spese di impugnazione, oltre oneri accessori e di legge e maggiorazione forfettaria, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
In data 04.06.2025, l' si costituiva nel presente giudizio, chiedendo il rigetto CP_1
dell'Appello con vittoria delle spese di lite;
in subordine, la compensazione delle spese relativamente al presente grado. La difesa dell' rappresentava come sia effettivamente CP_1 possibile per il giudice compensare parzialmente le spese di lite, principalmente per tre ragioni: 1) la semplicità delle questioni trattate;
2) la brevità dei tempi di definizione della controversia, serventi esclusivamente all'accertamento dell'effettivo pagamento della prestazione;
3) la difficoltà dell' di riscontrare celermente, atteso l'elevato numero di CP_1 domande al medesimo sottoposte.
All'udienza odierna le parti chiedevano la decisione.
Il motivo di appello è meritevole di accoglimento per quanto di ragione e nei limiti che seguono.
Si premette che l'appello è stato proposto con l'esclusivo intento di impugnare un solo capo della sentenza di primo grado, ovvero quello avente ad oggetto la liquidazione delle spese di lite, nella parte in cui il giudice di prime cure, dichiarata cessata la materia del contendere, condannava l' al pagamento dell'80% delle spese di lite pari a € 1.488,00 CP_1
oltre spese generali nella misura del 15% IVA e CAP.
In punto di fatto, occorre rilevare che con l'originario ricorso introduttivo, depositato in data 29.211.2022 e ritualmente notificato il 14.12.2022, adiva il Tribunale Parte_1
di Civitavecchia, chiedendo la condanna dell'Ente al pagamento in proprio favore dei ratei maturati e non riscossi dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 L. n. 222/84, con decorrenza dal 15.01.2020, atteso l'accertamento dei requisiti sanitari con decreto di omologa
(RG 35972021) depositato in data 14.07.2022 e notificato in data 25.07.2022, nonché la liquidazione delle spese di lite.
In data 26.05.2023 si costituiva l' , chiedendo al giudice di dichiarare l'intervenuta CP_1 cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, avendo provveduto a liquidare la prestazione riconosciuta al ricorrente, con decorrenza richiesta.
Con note di trattazione scritta del 12.06.2023, il procuratore del ricorrente dichiarava l'intervenuta erogazione della somma dovuta e con lo stesso atto evidenziava che il predetto pagamento: “è occorso dopo la notifica del ricorso introduttivo dell'intestato giudizio, tanto da evidenziarsi valido motivo di soccombenza virtuale del resistente”. Pertanto, si univa alla formulata richiesta di dichiarazione della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, con il favore delle spese.
All'udienza del 25.03.2025, il Tribunale tratteneva la causa in decisione, dichiarava la cessazione della materia del contendere e condannava l' al pagamento dell'80% delle CP_1 spese di lite pari a € 1.488,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP.
Avverso detta pronuncia, l'odierna appellante chiede la riforma nella parte in cui il Tribunale ha impropriamente condannato parzialmente l al pagamento delle spese di lite. CP_1
Contestualmente, chiede disporsi in suo favore il pagamento integrale delle spese di lite, quantificate per il primo grado in € 1.865,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, oltre ai compensi per il presente giudizio, da distrarsi.
Come detto, l'appello deve essere accolto, innanzitutto mettendosi in rilievo che all'atto del deposito del ricorso, avvenuto in data 29.11.2022, l non aveva ancora corrisposto CP_1 alcunché al ricorrente. Quest'ultimo, infatti provvedeva a disporre il pagamento dei relativi ratei solo in data 20.01.2023.
Dunque, l'odierna attività è scaturita, seppur indirettamente, dalla persistente inadempienza dell' , che ha costretto la creditrice a ricorrere al Tribunale;
infatti, note le date di deposito CP_1 del ricorso e di versamento per come sopra indicate, ciò si sarebbe potuto evitare se l , CP_1
esercitando la dovuta diligenza, avesse corrisposto tempestivamente tutto il dovuto.
Pertanto, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, nel capo relativo alle spese, l' deve essere condannato al pagamento delle spese integrali di giudizio CP_1
di primo grado.
La fondatezza dell'originario ricorso introduttivo, infatti, comportava l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali secondo il principio della soccombenza, salva solo la facoltà di disporre motivatamente la compensazione totale o parziale. La possibilità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite è disciplinata dal comma 2 dell'art. 92 c.p.c. che, derogando al principio della soccombenza, attribuisce tale facoltà al giudice nel caso in cui vi sia soccombenza reciproca, ovvero, nel caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento di orientamento giurisprudenziale rispetto alle questioni dirimenti, nonché ove concorrano altre gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere esplicitamente motivate (C.
Cost. n. 77 del 19/04/2018). Tuttavia, il giudice, chiamato comunque a pronunciarsi sulle spese, deve improntare il ragionamento alla sostanza della questione giuridica trattata, ponendo le predette spese a carico della parte che, con ogni probabilità, è destinata a perdere in giudizio, e ciò deve fare tenendo conto dei parametri di legge, nonché dei criteri di valutazione, che vengono in rilievo al momento della definizione dell'importo riconoscibile al professionista in sede di adozione del provvedimento finale.
Nel caso di specie è stata pronunciata la cessazione della materia del contendere, ma solo a seguito della liquidazione del dovuto da parte del debitore. Di conseguenza, non v'è dubbio che l'esito vittorioso della lite sarebbe stato della parte originariamente ricorrente, per le ragioni sopra esposte. Ne consegue che la decisione sulla compensazione delle spese di lite è censurabile, in quanto non conforme al diritto.
Pertanto, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, l CP_1 deve essere condannato al pagamento delle spese del primo grado e per quanto attiene alla misura dei compensi, si richiama il D.M. n. 55/2014, emanato in forza della L. n. 247/2012, come aggiornato al D.M. n. 147/2022, disciplinante i parametri dei compensi dell'Avvocato per la prestazione professionale resa in ambito giudiziale.
Il D.M. n.55/2014 si articola in tabelle che illustrano la determinazione dei compensi, attraverso gli scaglioni, per ciascuno dei quali sono indicati valori minimi, valori medi e massimi, che possono, a loro volta, essere rimodulati, per difetto (in ogni caso non oltre il 50%
e in riferimento alla fase istruttoria, non oltre il 70%) o per eccesso, avendo riguardo alle caratteristiche dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche di fatto trattate.
Sulla base di tali requisiti, considerato che il merito del giudizio di primo grado atteneva al pagamento degli arretrati dell'assegno ordinario di invalidità, dovuti all'esito dell'accertamento del requisito sanitario ex art. 445 bis c.p.c., si osserva che il procedimento presentava scarsa importanza e minima difficoltà delle questioni giuridiche e di fatto proposte, reputate per nulla complesse.
Il compenso del giudizio di primo grado può, quindi, essere liquidato applicando la tabella di riferimento, dato il valore della causa compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 individuato attraverso l'importo complessivo riconosciuto all'originario ricorrente, quantificato in €
12.046,32 (c.f.r. doc.2 cedolino di pagamento allegato alla costituzione in primo grado). CP_1 Orbene, dopo aver individuato lo scaglione di riferimento, che si attaglia al caso di specie, si determinano, per tutto quanto appena argomentato, le cifre indicanti i minimi tariffari di cui alla tabella n. 4 relativa ai giudizi in materia di previdenza, tenendo conto delle fasi effettivamente espletate nel giudizio: € 465,00 per la fase studio, € 389,00 per la fase introduttiva del giudizio,
€ 1.011,00 per la fase decisionale, per un complessivo importo di € 1.865,00, oltre rimborso forfettario al 15 %, IVA e CPA, nulla dovendosi liquidare per la fase istruttoria non espletata.
Per quanto concerne le spese del presente gravame, anch'esse devono essere poste a carico dell' soccombente in base al valore del presente grado di giudizio che ammonta ad € CP_1
1.865,00, pari alla somma delle spese di giudizio di primo grado, così come riconosciute.
In ragione di ciò, la liquidazione delle spese del corrente grado va effettuata ai sensi del D.M.
n. 55/2014, emanato in forza della L. 247/2012, come aggiornato al D.M. n. 147/2022, tenendo conto della competenza “Corte di Appello” e in base allo scaglione “fino a € 5.200,00”. Anche in questo caso, secondo i minimi tariffari, in ragione della semplicità della fattispecie e senza tener conto della fase istruttoria non espletata, con relativa attribuzione del compenso ai legali antistatari. Pertanto, l'importo da liquidare si determina in € 962,00, come da dispositivo esclusa la fase dell'istruttoria/trattazione non espletata, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e
CPA.
P. Q. M.
In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, nel resto ferma, condanna l al pagamento delle spese processuali di primo grado che liquida in € 1.865,00, CP_1
oltre le spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, fermo l'importo già eventualmente versato a titolo di compenso nel procedimento di I grado;
condanna l al pagamento delle spese del presente grado che liquida in € 962,00 oltre CP_1 spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.
La Consigliera est. La Presidente
SS TA GI RD
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
composta dai seguenti magistrati:
GI RD Presidente
Alessandra Trementozzi Consigliera
SS TA Consigliera rel.
ha pronunciato all'udienza del 20/11/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG. N. 835/2025
TRA
con Avv. GIORGIO MARIA BOSIO;
Parte_1 Appellante E
con avv. SIMONA Controparte_1 MIGLIO
Appellato
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 72/2025 del 25.03.2025,
Conclusioni: come da scritti difensivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato proponeva tempestivo appello Parte_1 avverso la sentenza in oggetto indicata chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“dichiarare il diritto del sig. a vedersi riconosciuto l'integrale pagamento Parte_1 delle spese di soccombenza del giudizio n. R.G. 2320/2022 avanti il Tribunale del Lavoro di
Civitavecchia e per l'effetto revocare la compensazione parziale delle spese di lite disposta dal Tribunale;
condannare l' al pagamento integrale delle spese del giudizio di primo CP_1 grado, liquidate per l'intero in misura di € 1.865,00, oltre oneri accessori e di legge e maggiorazione forfettaria, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
con vittoria delle spese di impugnazione, oltre oneri accessori e di legge e maggiorazione forfettaria, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
In data 04.06.2025, l' si costituiva nel presente giudizio, chiedendo il rigetto CP_1
dell'Appello con vittoria delle spese di lite;
in subordine, la compensazione delle spese relativamente al presente grado. La difesa dell' rappresentava come sia effettivamente CP_1 possibile per il giudice compensare parzialmente le spese di lite, principalmente per tre ragioni: 1) la semplicità delle questioni trattate;
2) la brevità dei tempi di definizione della controversia, serventi esclusivamente all'accertamento dell'effettivo pagamento della prestazione;
3) la difficoltà dell' di riscontrare celermente, atteso l'elevato numero di CP_1 domande al medesimo sottoposte.
All'udienza odierna le parti chiedevano la decisione.
Il motivo di appello è meritevole di accoglimento per quanto di ragione e nei limiti che seguono.
Si premette che l'appello è stato proposto con l'esclusivo intento di impugnare un solo capo della sentenza di primo grado, ovvero quello avente ad oggetto la liquidazione delle spese di lite, nella parte in cui il giudice di prime cure, dichiarata cessata la materia del contendere, condannava l' al pagamento dell'80% delle spese di lite pari a € 1.488,00 CP_1
oltre spese generali nella misura del 15% IVA e CAP.
In punto di fatto, occorre rilevare che con l'originario ricorso introduttivo, depositato in data 29.211.2022 e ritualmente notificato il 14.12.2022, adiva il Tribunale Parte_1
di Civitavecchia, chiedendo la condanna dell'Ente al pagamento in proprio favore dei ratei maturati e non riscossi dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 L. n. 222/84, con decorrenza dal 15.01.2020, atteso l'accertamento dei requisiti sanitari con decreto di omologa
(RG 35972021) depositato in data 14.07.2022 e notificato in data 25.07.2022, nonché la liquidazione delle spese di lite.
In data 26.05.2023 si costituiva l' , chiedendo al giudice di dichiarare l'intervenuta CP_1 cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, avendo provveduto a liquidare la prestazione riconosciuta al ricorrente, con decorrenza richiesta.
Con note di trattazione scritta del 12.06.2023, il procuratore del ricorrente dichiarava l'intervenuta erogazione della somma dovuta e con lo stesso atto evidenziava che il predetto pagamento: “è occorso dopo la notifica del ricorso introduttivo dell'intestato giudizio, tanto da evidenziarsi valido motivo di soccombenza virtuale del resistente”. Pertanto, si univa alla formulata richiesta di dichiarazione della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, con il favore delle spese.
All'udienza del 25.03.2025, il Tribunale tratteneva la causa in decisione, dichiarava la cessazione della materia del contendere e condannava l' al pagamento dell'80% delle CP_1 spese di lite pari a € 1.488,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP.
Avverso detta pronuncia, l'odierna appellante chiede la riforma nella parte in cui il Tribunale ha impropriamente condannato parzialmente l al pagamento delle spese di lite. CP_1
Contestualmente, chiede disporsi in suo favore il pagamento integrale delle spese di lite, quantificate per il primo grado in € 1.865,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, oltre ai compensi per il presente giudizio, da distrarsi.
Come detto, l'appello deve essere accolto, innanzitutto mettendosi in rilievo che all'atto del deposito del ricorso, avvenuto in data 29.11.2022, l non aveva ancora corrisposto CP_1 alcunché al ricorrente. Quest'ultimo, infatti provvedeva a disporre il pagamento dei relativi ratei solo in data 20.01.2023.
Dunque, l'odierna attività è scaturita, seppur indirettamente, dalla persistente inadempienza dell' , che ha costretto la creditrice a ricorrere al Tribunale;
infatti, note le date di deposito CP_1 del ricorso e di versamento per come sopra indicate, ciò si sarebbe potuto evitare se l , CP_1
esercitando la dovuta diligenza, avesse corrisposto tempestivamente tutto il dovuto.
Pertanto, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, nel capo relativo alle spese, l' deve essere condannato al pagamento delle spese integrali di giudizio CP_1
di primo grado.
La fondatezza dell'originario ricorso introduttivo, infatti, comportava l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali secondo il principio della soccombenza, salva solo la facoltà di disporre motivatamente la compensazione totale o parziale. La possibilità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite è disciplinata dal comma 2 dell'art. 92 c.p.c. che, derogando al principio della soccombenza, attribuisce tale facoltà al giudice nel caso in cui vi sia soccombenza reciproca, ovvero, nel caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento di orientamento giurisprudenziale rispetto alle questioni dirimenti, nonché ove concorrano altre gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere esplicitamente motivate (C.
Cost. n. 77 del 19/04/2018). Tuttavia, il giudice, chiamato comunque a pronunciarsi sulle spese, deve improntare il ragionamento alla sostanza della questione giuridica trattata, ponendo le predette spese a carico della parte che, con ogni probabilità, è destinata a perdere in giudizio, e ciò deve fare tenendo conto dei parametri di legge, nonché dei criteri di valutazione, che vengono in rilievo al momento della definizione dell'importo riconoscibile al professionista in sede di adozione del provvedimento finale.
Nel caso di specie è stata pronunciata la cessazione della materia del contendere, ma solo a seguito della liquidazione del dovuto da parte del debitore. Di conseguenza, non v'è dubbio che l'esito vittorioso della lite sarebbe stato della parte originariamente ricorrente, per le ragioni sopra esposte. Ne consegue che la decisione sulla compensazione delle spese di lite è censurabile, in quanto non conforme al diritto.
Pertanto, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, l CP_1 deve essere condannato al pagamento delle spese del primo grado e per quanto attiene alla misura dei compensi, si richiama il D.M. n. 55/2014, emanato in forza della L. n. 247/2012, come aggiornato al D.M. n. 147/2022, disciplinante i parametri dei compensi dell'Avvocato per la prestazione professionale resa in ambito giudiziale.
Il D.M. n.55/2014 si articola in tabelle che illustrano la determinazione dei compensi, attraverso gli scaglioni, per ciascuno dei quali sono indicati valori minimi, valori medi e massimi, che possono, a loro volta, essere rimodulati, per difetto (in ogni caso non oltre il 50%
e in riferimento alla fase istruttoria, non oltre il 70%) o per eccesso, avendo riguardo alle caratteristiche dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche di fatto trattate.
Sulla base di tali requisiti, considerato che il merito del giudizio di primo grado atteneva al pagamento degli arretrati dell'assegno ordinario di invalidità, dovuti all'esito dell'accertamento del requisito sanitario ex art. 445 bis c.p.c., si osserva che il procedimento presentava scarsa importanza e minima difficoltà delle questioni giuridiche e di fatto proposte, reputate per nulla complesse.
Il compenso del giudizio di primo grado può, quindi, essere liquidato applicando la tabella di riferimento, dato il valore della causa compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 individuato attraverso l'importo complessivo riconosciuto all'originario ricorrente, quantificato in €
12.046,32 (c.f.r. doc.2 cedolino di pagamento allegato alla costituzione in primo grado). CP_1 Orbene, dopo aver individuato lo scaglione di riferimento, che si attaglia al caso di specie, si determinano, per tutto quanto appena argomentato, le cifre indicanti i minimi tariffari di cui alla tabella n. 4 relativa ai giudizi in materia di previdenza, tenendo conto delle fasi effettivamente espletate nel giudizio: € 465,00 per la fase studio, € 389,00 per la fase introduttiva del giudizio,
€ 1.011,00 per la fase decisionale, per un complessivo importo di € 1.865,00, oltre rimborso forfettario al 15 %, IVA e CPA, nulla dovendosi liquidare per la fase istruttoria non espletata.
Per quanto concerne le spese del presente gravame, anch'esse devono essere poste a carico dell' soccombente in base al valore del presente grado di giudizio che ammonta ad € CP_1
1.865,00, pari alla somma delle spese di giudizio di primo grado, così come riconosciute.
In ragione di ciò, la liquidazione delle spese del corrente grado va effettuata ai sensi del D.M.
n. 55/2014, emanato in forza della L. 247/2012, come aggiornato al D.M. n. 147/2022, tenendo conto della competenza “Corte di Appello” e in base allo scaglione “fino a € 5.200,00”. Anche in questo caso, secondo i minimi tariffari, in ragione della semplicità della fattispecie e senza tener conto della fase istruttoria non espletata, con relativa attribuzione del compenso ai legali antistatari. Pertanto, l'importo da liquidare si determina in € 962,00, come da dispositivo esclusa la fase dell'istruttoria/trattazione non espletata, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e
CPA.
P. Q. M.
In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, nel resto ferma, condanna l al pagamento delle spese processuali di primo grado che liquida in € 1.865,00, CP_1
oltre le spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, fermo l'importo già eventualmente versato a titolo di compenso nel procedimento di I grado;
condanna l al pagamento delle spese del presente grado che liquida in € 962,00 oltre CP_1 spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.
La Consigliera est. La Presidente
SS TA GI RD