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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 30/06/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Il giudice della sezione civile del Tribunale di Palmi, dott.ssa Viviana Alessandra
Piccione, in funzione di giudice unico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1035 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA
Parte_1
(CF , in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura notarile in atti, dall'Avv. A. Manuela Nucera (CF ), presso il cui CodiceFiscale_1 studio, sito in Palmi, via Bruno Buozzi n. 56, è elettivamente domiciliato;
- Appellante-
E
(partita IVA n. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come in atti, dall'Avv.
Raffaele Vita (CF - PEC , CodiceFiscale_2 Email_1 elettivamente domiciliata in Gioia Tauro, via Sarino Pugliese n. 4;
- Parte appellata –
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Palmi n. 79/2023, pubblicata il 30 gennaio 2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l' ha adito l'intestato Pt_1
Tribunale al fine di ottenere la riforma della sentenza n.79/2023, resa dal Giudice
1 di Pace di Palmi nel procedimento R.G.N. 1270/2022, promosso nei confronti di
Controparte_1
1.1. A sostegno del gravame ha dedotto:
Che la società appellata ha promosso, innanzi al Tribunale di Palmi, una procedura esecutiva mobiliare presso terzi (R.G.R. n. 1568/2018) a carico dell' in forza di decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Pami n. 155/2015, Pt_1 spedito in forma esecutiva il 19.03.2018, di importo pari ad € 818,51, oltre interessi e spese, quale corrispettivo della fornitura di materiale ortopedico e sanitario;
Di aver proposto opposizione all'esecuzione, con contestuale richiesta di sospensione della procedura esecutiva, in ragione dell'inesigibilità del credito attesa l'irregolarità della posizione contributiva della società fornitrice verso INPS emersa in sede di verifica contributiva “per omessa e/o incompleta presentazione delle denunce obbligatorie mensili o periodiche e/o per denunce che presentano dati incongruenti”.
Di aver addotto, a sostegno della spiegata opposizione, la normativa vigente al tempo di emissione delle fatture, confermata anche dalla normativa successiva
(art. 31 del D.L. 21/06/2013, n. 69 e D.P.R. 5/10/2010 n. 207 e D.Lgs. 50/2016) che preclude alle pubbliche amministrazioni di effettuare pagamenti di beni e/o servizi a fornitori o a terzi qualora gli stessi non siano in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e/o siano inadempienti agli altri obblighi previdenziali di natura amministrativa o normativa;
Che l'istanza di sospensione della procedura esecutiva è stata rigettata dal GE il quale ha emesso ordinanza di assegnazione delle somme pignorate;
Che, avverso tale ordinanza, l' ha proposto reclamo al Tribunale di Palmi, Pt_1 introducendo al contempo il giudizio di merito innanzi al Giudice di Pace di Palmi definito con sentenza di rigetto, oggetto di appello.
Che, nelle more, il Tribunale di Palmi, in composizione collegiale, ha emesso ordinanza di accoglimento del reclamo proposto avverso l'ordinanza del G.E., sospendendo così la procedura esecutiva intrapresa ai danni di Pt_1
1.2. Sulla scorta di tali premesse, l' ha impugnato la sentenza del giudice Pt_1 di pace n. 79/2023 eccependo:
2 I) La “violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., non corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Motivazione apparente: mancanza di motivazione”, per avere il primo giudice posto a fondamento della pronuncia di rigetto fatti diversi da quelli dedotti dall'opponente, con conseguente violazione del principio dispositivo. L'appellante ha invero dedotto di aver agito non per contestare il merito della pretesa, ormai cristallizzata nel decreto ingiuntivo divenuto definitivo, bensì per eccepire la inesigibilità e, dunque, l'impignorabilità del credito stante l'impossibilità per la P.A. di procedere pagamento delle forniture a causa della irregolarità contributiva della società creditrice. L' ha dunque Pt_1 censurato la sentenza appellata per aver posto a fondamento del rigetto l'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, norma che non riguarda la regolarità contributiva ma che impone alle pubblicazioni amministrazioni, qualora debbano effettuare pagamenti superiori a cinquemila euro, di segnalare all'agente della riscossione tali pagamenti affinché questi proceda al pignoramento delle somme qualora l'accipiente sia debitore di somme iscritte a ruolo. Ha richiamato, sul punto, la sentenza n. 908/2022 con cui il Tribunale di Palmi, in riforma della sentenza di primo grado emessa tra le stesse parti per altre forniture, ha revocato i decreti ingiuntivi opposti.
II) L'erroneità della sentenza per omessa pronuncia sulla eccepita inesigibilità del credito per irregolarità contributiva, essendo la norma richiamata dal giudice di prime cure (art. 48 bis D.P.R. 602/1973) afferente ai crediti esattoriali, dunque, non pertinente al caso di specie ove il divieto per le PP.AA. di procedere al pagamento delle fatture per irregolarità del DURC della società fornitrice è sancito da inderogabili norme di legge (art. 31 D.L. 69/2013, come convertito, D.P.R. 207/2010, D.Lgs. 56/2010).
III) La nullità della statuizione di condanna dell'opponente alle spese di giudizio.
2. In data 18.12.2023 si è costituita in giudizio la quale: Controparte_2
- in via preliminare, ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per vizi attinenti alla vocatio in ius per avere, l'attore, indicato un termine per la costituzione del convenuto inferiore a quello previsto dal codice di rito, come modificato dal D.
3 Lgs. 149/2022 (Riforma Cartabia) omettendo altresì il necessario riferimento all'obbligatorietà della difesa tecnica;
- nel merito, ha dedotto la regolarità della propria posizione contributiva e amministrativa alla data di emissione e/o scadenze delle fatture invocando altresì l'art. 48 bis D.P.R. 602/1973 ovvero, l'intervento sostitutivo di cui all'art. 4 c. 2 D.P.R. 207/2010, qualora vi fosse omesso versamento di contributi evidenziando che la semplice irregolarità formale e/o amministrativa non avrebbe efficacia preclusiva del pagamento.
3. L'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
3.1. Preliminarmente, si rigetta l'eccezione di nullità della citazione per vizi attinenti alla vocatio in ius, atteso che la rituale costituzione in giudizio società opposta - la quale, non ha neppure chiesto la fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini di legge - ha sanato i vizi denunciati con efficacia ex tunc, ai sensi dell'art. 164 co. 3 c.p.c., avendo l'atto raggiunto il suo scopo, con salvezza del principio del contraddittorio.
3.2. Nel merito, l'appello è meritevole di accoglimento per quanto qui di ragione.
Il giudizio ha ad oggetto l'opposizione all'esecuzione proposta dall' per Pt_1 contestare il diritto di ad agire in executivis per il recupero di Controparte_1 un credito inesigibile e, dunque, impignorabile a causa della irregolarità della posizione contributiva della società creditrice emersa in sede di verifica contributiva;
circostanza ritenuta dall'appellante ostativa al pagamento delle fatture emesse dalla fornitrice, ai sensi della vigente normativa (art.31 D.L.
69/2013, DPR 207/2010, Codice dei contratti pubblici).
3.3. È utile premettere, sotto il profilo sistematico, che il documento unico di regolarità contributiva (DURC), è un certificato che attesta la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all'intera situazione aziendale.
L'art. 5 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante il regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” prevedeva, al comma 3, che le amministrazioni aggiudicatrici acquisissero d'ufficio, anche attraverso strumenti
4 informatici, il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità: a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. i) codice;
b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'art.
11, comma 8 codice;
c) per la stipula del contratto;
d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale. Per le finalità di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), gli operatori economici trasmettono il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), che non sono un'amministrazione aggiudicatrice”. Il D.L. n. 69 del 2013, art. 13, convertito in
L. n. 98 del 2013, prevede che il DURC rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture abbia una validità di 120 giorni dalla data di rilascio, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC (comma5).
La norma prescrive, al comma 7, che nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini della verifica amministrativa contabile, i titoli di pagamento debbano essere corredati dal DURC anche in formato elettronico.
Il comma 3 della citata disposizione dispone inoltre che, in ipotesi di DURC che segnali un'inadempienza contributiva, i soggetti pubblici trattengano dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza disponendone il pagamento direttamente agli enti previdenziali, assicurativi e alla cassa edile.
Con D.M. 30 gennaio 2015 sono state introdotte norme di semplificazione in materia di Durc con la previsione della possibilità della verifica della regolarità contributiva in tempo reale;
l'art. 7, in particolare, prevede che l'esito positivo della verifica di regolarità generi un documento in formato “pdf” non modificabile contenente la dichiarazione di regolarità, avente una efficacia temporale di 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica. Il successivo D.M. 23 febbraio
2016 ha introdotto ulteriori semplificazioni alla disciplina del DURC online contenuta nel D.M. 30 gennaio 2015.
5 Le prescrizioni sopra enunciate hanno trovato sostanziale conferma nel codice dei contratti pubblici, di cui al D. Lgs. 50/2016.
L'evoluzione normativa sopra delineata ha dunque confermato che il requisito della regolarità contributiva attestato dal DURC deve sussistere sia al momento dell'aggiudicazione dell'appalto pubblico o della stipula del contratto con una pubblica amministrazione, nonché successivamente, in tutte le fasi dell'esecuzione del contratto, sino al momento del pagamento.
Funzionale all'accertamento della regolarità contributiva è la previsione in forza della quale il DURC (attualmente la verifica telematica in tempo reale attestata da un documento in pdf) abbia una validità di 120 giorni dalla data della verifica, inoltre, che sia in corso di validità per ogni fase contrattuale, in particolare per il saldo finale e per il pagamento delle fatture per servizi e forniture.
La necessità di attestazione della regolarità contributiva al momento temporale del pagamento della prestazione determina, dunque, l'impossibilità per la pubblica amministrazione di effettuare pagamenti in favore di soggetti non in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali, a nulla rilevando che, nella fattispecie, il DURC fosse irregolare “per omessa e/o incompleta presentazione delle denunce obbligatorie mensili o periodiche e/o per denunce che presentano dati incongruenti” non evidenziando omissioni contributive sostanziali.
3.4. Ed invero, come pacificamente sancito dalla giurisprudenza amministrativa
“…la ragione ostativa al rilascio di DURC regolari ben può consistere anche nel solo mancato adempimento degli obblighi di presentazione delle denunce periodiche perché tale inadempimento, di per sé, integra violazione contributiva grave, a prescindere la fatto che, in conseguenza della mancata presentazione delle denunce, sia stato omesso il versamento di contributi per importi inferiori all'importo soglia di cui all'art. 3, comma 3, del D.M. 30 gennaio 2015…”1.
Le irregolarità verso INPS evidenziate dalle verifiche di regolarità contributive in atti, per omessa e/o incompleta presentazione delle denunce obbligatorie mensili o periodiche e/o per denunce che presentano dati incongruenti, costituiscono, dunque, una causa ostativa al pagamento delle somme portate dal titolo 1 Ex multis, Cons. Stato sez. III, sent. n. 2313 depositata il 9 aprile 2019. 6 esecutivo, a nulla rilevando la circostanza che la pretesa azionata fosse accertata con efficacia di giudicato dal decreto ingiuntivo divenuto definitivo.
Ciò rileva in quanto, come evidenziato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, il giudicato del giudice ordinario formatosi sul decreto ingiuntivo, riguardando esclusivamente l'accertamento dell'esistenza e dell'entità del credito, non consente di superare la verifica della regolarità contributiva2.
3.5. È invece inconferente il richiamo all'art. 48 bis D.P.R. 602/1973 effettuato dalla società opposta per affermare l'esigibilità del credito. La norma prevede che le PP.AA., prima di effettuare pagamenti di un importo superiore a 5.000,00 euro, inoltrino apposita istanza di verifica, secondo le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, all' al fine di accertare Controparte_3 che il beneficiario delle somme non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, prevedendo, in caso affermativo, il blocco del pagamento con contestuale segnalazione all'agente della riscossione per l'esazione delle somme medesime.
La citata disposizione si riferisce tuttavia ai debiti esattoriali (oggetto di riscossione coattiva) mentre non assume alcuna rilevanza ai fini della regolarità contributiva che, ai sensi della richiamata normativa, costituisce imprescindibile condizione di esigibilità di crediti vantati nei confronti della P.A., indipendentemente dall'importo dovuto.
3.6. In luce di quanto sopra evidenziato e della normativa in materia di DURC e di contratti pubblici, l'esito di irregolarità contributiva per omissioni e/o incongruenze correlate alle denunce INPS, come comprovate dalle verifiche depositate in atti, costituisce, nel caso di specie, una causa ostativa al pagamento delle somme dovute alla società appellata in forza di Decreto ingiuntivo esecutivo n. 155/2015.
4. Da quanto argomentato discende l'accoglimento dell'appello e la conseguente riforma della sentenza impugnata e per l'effetto dichiara inesigibilità del credito oggetto di pignoramento.
5. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in base al DM 55/2014, come da dispositivo, sulla base dei 2 Cass. Civ SS.UU., sentenza n16 febbraio 2017, n. 4092. 7 valori minimi tabellari in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Palmi n. 79/2023, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: accoglie integralmente l'appello proposto da e per l'effetto dichiara Pt_1 inesigibilità del credito oggetto di pignoramento;
condanna in persona del l.r.p.t. al pagamento, in favore Controparte_1 dell' delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano Pt_1 in: € 98,00 per spese ed € 633,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al
15%, IVA e CPA, per il giudizio di primo grado;
€ 147,00 per spese documentate ed € 1.278,00, per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, per il giudizio di appello.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza e per la pubblicazione della sentenza.
Palmi, 30/06/2025
Il GIUDICE dott.ssa Viviana Alessandra Piccione
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Il giudice della sezione civile del Tribunale di Palmi, dott.ssa Viviana Alessandra
Piccione, in funzione di giudice unico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1035 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA
Parte_1
(CF , in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura notarile in atti, dall'Avv. A. Manuela Nucera (CF ), presso il cui CodiceFiscale_1 studio, sito in Palmi, via Bruno Buozzi n. 56, è elettivamente domiciliato;
- Appellante-
E
(partita IVA n. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come in atti, dall'Avv.
Raffaele Vita (CF - PEC , CodiceFiscale_2 Email_1 elettivamente domiciliata in Gioia Tauro, via Sarino Pugliese n. 4;
- Parte appellata –
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Palmi n. 79/2023, pubblicata il 30 gennaio 2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l' ha adito l'intestato Pt_1
Tribunale al fine di ottenere la riforma della sentenza n.79/2023, resa dal Giudice
1 di Pace di Palmi nel procedimento R.G.N. 1270/2022, promosso nei confronti di
Controparte_1
1.1. A sostegno del gravame ha dedotto:
Che la società appellata ha promosso, innanzi al Tribunale di Palmi, una procedura esecutiva mobiliare presso terzi (R.G.R. n. 1568/2018) a carico dell' in forza di decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Pami n. 155/2015, Pt_1 spedito in forma esecutiva il 19.03.2018, di importo pari ad € 818,51, oltre interessi e spese, quale corrispettivo della fornitura di materiale ortopedico e sanitario;
Di aver proposto opposizione all'esecuzione, con contestuale richiesta di sospensione della procedura esecutiva, in ragione dell'inesigibilità del credito attesa l'irregolarità della posizione contributiva della società fornitrice verso INPS emersa in sede di verifica contributiva “per omessa e/o incompleta presentazione delle denunce obbligatorie mensili o periodiche e/o per denunce che presentano dati incongruenti”.
Di aver addotto, a sostegno della spiegata opposizione, la normativa vigente al tempo di emissione delle fatture, confermata anche dalla normativa successiva
(art. 31 del D.L. 21/06/2013, n. 69 e D.P.R. 5/10/2010 n. 207 e D.Lgs. 50/2016) che preclude alle pubbliche amministrazioni di effettuare pagamenti di beni e/o servizi a fornitori o a terzi qualora gli stessi non siano in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e/o siano inadempienti agli altri obblighi previdenziali di natura amministrativa o normativa;
Che l'istanza di sospensione della procedura esecutiva è stata rigettata dal GE il quale ha emesso ordinanza di assegnazione delle somme pignorate;
Che, avverso tale ordinanza, l' ha proposto reclamo al Tribunale di Palmi, Pt_1 introducendo al contempo il giudizio di merito innanzi al Giudice di Pace di Palmi definito con sentenza di rigetto, oggetto di appello.
Che, nelle more, il Tribunale di Palmi, in composizione collegiale, ha emesso ordinanza di accoglimento del reclamo proposto avverso l'ordinanza del G.E., sospendendo così la procedura esecutiva intrapresa ai danni di Pt_1
1.2. Sulla scorta di tali premesse, l' ha impugnato la sentenza del giudice Pt_1 di pace n. 79/2023 eccependo:
2 I) La “violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., non corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Motivazione apparente: mancanza di motivazione”, per avere il primo giudice posto a fondamento della pronuncia di rigetto fatti diversi da quelli dedotti dall'opponente, con conseguente violazione del principio dispositivo. L'appellante ha invero dedotto di aver agito non per contestare il merito della pretesa, ormai cristallizzata nel decreto ingiuntivo divenuto definitivo, bensì per eccepire la inesigibilità e, dunque, l'impignorabilità del credito stante l'impossibilità per la P.A. di procedere pagamento delle forniture a causa della irregolarità contributiva della società creditrice. L' ha dunque Pt_1 censurato la sentenza appellata per aver posto a fondamento del rigetto l'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, norma che non riguarda la regolarità contributiva ma che impone alle pubblicazioni amministrazioni, qualora debbano effettuare pagamenti superiori a cinquemila euro, di segnalare all'agente della riscossione tali pagamenti affinché questi proceda al pignoramento delle somme qualora l'accipiente sia debitore di somme iscritte a ruolo. Ha richiamato, sul punto, la sentenza n. 908/2022 con cui il Tribunale di Palmi, in riforma della sentenza di primo grado emessa tra le stesse parti per altre forniture, ha revocato i decreti ingiuntivi opposti.
II) L'erroneità della sentenza per omessa pronuncia sulla eccepita inesigibilità del credito per irregolarità contributiva, essendo la norma richiamata dal giudice di prime cure (art. 48 bis D.P.R. 602/1973) afferente ai crediti esattoriali, dunque, non pertinente al caso di specie ove il divieto per le PP.AA. di procedere al pagamento delle fatture per irregolarità del DURC della società fornitrice è sancito da inderogabili norme di legge (art. 31 D.L. 69/2013, come convertito, D.P.R. 207/2010, D.Lgs. 56/2010).
III) La nullità della statuizione di condanna dell'opponente alle spese di giudizio.
2. In data 18.12.2023 si è costituita in giudizio la quale: Controparte_2
- in via preliminare, ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per vizi attinenti alla vocatio in ius per avere, l'attore, indicato un termine per la costituzione del convenuto inferiore a quello previsto dal codice di rito, come modificato dal D.
3 Lgs. 149/2022 (Riforma Cartabia) omettendo altresì il necessario riferimento all'obbligatorietà della difesa tecnica;
- nel merito, ha dedotto la regolarità della propria posizione contributiva e amministrativa alla data di emissione e/o scadenze delle fatture invocando altresì l'art. 48 bis D.P.R. 602/1973 ovvero, l'intervento sostitutivo di cui all'art. 4 c. 2 D.P.R. 207/2010, qualora vi fosse omesso versamento di contributi evidenziando che la semplice irregolarità formale e/o amministrativa non avrebbe efficacia preclusiva del pagamento.
3. L'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
3.1. Preliminarmente, si rigetta l'eccezione di nullità della citazione per vizi attinenti alla vocatio in ius, atteso che la rituale costituzione in giudizio società opposta - la quale, non ha neppure chiesto la fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini di legge - ha sanato i vizi denunciati con efficacia ex tunc, ai sensi dell'art. 164 co. 3 c.p.c., avendo l'atto raggiunto il suo scopo, con salvezza del principio del contraddittorio.
3.2. Nel merito, l'appello è meritevole di accoglimento per quanto qui di ragione.
Il giudizio ha ad oggetto l'opposizione all'esecuzione proposta dall' per Pt_1 contestare il diritto di ad agire in executivis per il recupero di Controparte_1 un credito inesigibile e, dunque, impignorabile a causa della irregolarità della posizione contributiva della società creditrice emersa in sede di verifica contributiva;
circostanza ritenuta dall'appellante ostativa al pagamento delle fatture emesse dalla fornitrice, ai sensi della vigente normativa (art.31 D.L.
69/2013, DPR 207/2010, Codice dei contratti pubblici).
3.3. È utile premettere, sotto il profilo sistematico, che il documento unico di regolarità contributiva (DURC), è un certificato che attesta la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all'intera situazione aziendale.
L'art. 5 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante il regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” prevedeva, al comma 3, che le amministrazioni aggiudicatrici acquisissero d'ufficio, anche attraverso strumenti
4 informatici, il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità: a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. i) codice;
b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'art.
11, comma 8 codice;
c) per la stipula del contratto;
d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale. Per le finalità di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), gli operatori economici trasmettono il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), che non sono un'amministrazione aggiudicatrice”. Il D.L. n. 69 del 2013, art. 13, convertito in
L. n. 98 del 2013, prevede che il DURC rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture abbia una validità di 120 giorni dalla data di rilascio, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC (comma5).
La norma prescrive, al comma 7, che nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini della verifica amministrativa contabile, i titoli di pagamento debbano essere corredati dal DURC anche in formato elettronico.
Il comma 3 della citata disposizione dispone inoltre che, in ipotesi di DURC che segnali un'inadempienza contributiva, i soggetti pubblici trattengano dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza disponendone il pagamento direttamente agli enti previdenziali, assicurativi e alla cassa edile.
Con D.M. 30 gennaio 2015 sono state introdotte norme di semplificazione in materia di Durc con la previsione della possibilità della verifica della regolarità contributiva in tempo reale;
l'art. 7, in particolare, prevede che l'esito positivo della verifica di regolarità generi un documento in formato “pdf” non modificabile contenente la dichiarazione di regolarità, avente una efficacia temporale di 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica. Il successivo D.M. 23 febbraio
2016 ha introdotto ulteriori semplificazioni alla disciplina del DURC online contenuta nel D.M. 30 gennaio 2015.
5 Le prescrizioni sopra enunciate hanno trovato sostanziale conferma nel codice dei contratti pubblici, di cui al D. Lgs. 50/2016.
L'evoluzione normativa sopra delineata ha dunque confermato che il requisito della regolarità contributiva attestato dal DURC deve sussistere sia al momento dell'aggiudicazione dell'appalto pubblico o della stipula del contratto con una pubblica amministrazione, nonché successivamente, in tutte le fasi dell'esecuzione del contratto, sino al momento del pagamento.
Funzionale all'accertamento della regolarità contributiva è la previsione in forza della quale il DURC (attualmente la verifica telematica in tempo reale attestata da un documento in pdf) abbia una validità di 120 giorni dalla data della verifica, inoltre, che sia in corso di validità per ogni fase contrattuale, in particolare per il saldo finale e per il pagamento delle fatture per servizi e forniture.
La necessità di attestazione della regolarità contributiva al momento temporale del pagamento della prestazione determina, dunque, l'impossibilità per la pubblica amministrazione di effettuare pagamenti in favore di soggetti non in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali, a nulla rilevando che, nella fattispecie, il DURC fosse irregolare “per omessa e/o incompleta presentazione delle denunce obbligatorie mensili o periodiche e/o per denunce che presentano dati incongruenti” non evidenziando omissioni contributive sostanziali.
3.4. Ed invero, come pacificamente sancito dalla giurisprudenza amministrativa
“…la ragione ostativa al rilascio di DURC regolari ben può consistere anche nel solo mancato adempimento degli obblighi di presentazione delle denunce periodiche perché tale inadempimento, di per sé, integra violazione contributiva grave, a prescindere la fatto che, in conseguenza della mancata presentazione delle denunce, sia stato omesso il versamento di contributi per importi inferiori all'importo soglia di cui all'art. 3, comma 3, del D.M. 30 gennaio 2015…”1.
Le irregolarità verso INPS evidenziate dalle verifiche di regolarità contributive in atti, per omessa e/o incompleta presentazione delle denunce obbligatorie mensili o periodiche e/o per denunce che presentano dati incongruenti, costituiscono, dunque, una causa ostativa al pagamento delle somme portate dal titolo 1 Ex multis, Cons. Stato sez. III, sent. n. 2313 depositata il 9 aprile 2019. 6 esecutivo, a nulla rilevando la circostanza che la pretesa azionata fosse accertata con efficacia di giudicato dal decreto ingiuntivo divenuto definitivo.
Ciò rileva in quanto, come evidenziato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, il giudicato del giudice ordinario formatosi sul decreto ingiuntivo, riguardando esclusivamente l'accertamento dell'esistenza e dell'entità del credito, non consente di superare la verifica della regolarità contributiva2.
3.5. È invece inconferente il richiamo all'art. 48 bis D.P.R. 602/1973 effettuato dalla società opposta per affermare l'esigibilità del credito. La norma prevede che le PP.AA., prima di effettuare pagamenti di un importo superiore a 5.000,00 euro, inoltrino apposita istanza di verifica, secondo le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, all' al fine di accertare Controparte_3 che il beneficiario delle somme non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, prevedendo, in caso affermativo, il blocco del pagamento con contestuale segnalazione all'agente della riscossione per l'esazione delle somme medesime.
La citata disposizione si riferisce tuttavia ai debiti esattoriali (oggetto di riscossione coattiva) mentre non assume alcuna rilevanza ai fini della regolarità contributiva che, ai sensi della richiamata normativa, costituisce imprescindibile condizione di esigibilità di crediti vantati nei confronti della P.A., indipendentemente dall'importo dovuto.
3.6. In luce di quanto sopra evidenziato e della normativa in materia di DURC e di contratti pubblici, l'esito di irregolarità contributiva per omissioni e/o incongruenze correlate alle denunce INPS, come comprovate dalle verifiche depositate in atti, costituisce, nel caso di specie, una causa ostativa al pagamento delle somme dovute alla società appellata in forza di Decreto ingiuntivo esecutivo n. 155/2015.
4. Da quanto argomentato discende l'accoglimento dell'appello e la conseguente riforma della sentenza impugnata e per l'effetto dichiara inesigibilità del credito oggetto di pignoramento.
5. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in base al DM 55/2014, come da dispositivo, sulla base dei 2 Cass. Civ SS.UU., sentenza n16 febbraio 2017, n. 4092. 7 valori minimi tabellari in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Palmi n. 79/2023, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: accoglie integralmente l'appello proposto da e per l'effetto dichiara Pt_1 inesigibilità del credito oggetto di pignoramento;
condanna in persona del l.r.p.t. al pagamento, in favore Controparte_1 dell' delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano Pt_1 in: € 98,00 per spese ed € 633,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al
15%, IVA e CPA, per il giudizio di primo grado;
€ 147,00 per spese documentate ed € 1.278,00, per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, per il giudizio di appello.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza e per la pubblicazione della sentenza.
Palmi, 30/06/2025
Il GIUDICE dott.ssa Viviana Alessandra Piccione
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