TRIB
Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 19/11/2024, n. 1799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1799 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
R.G.N. 131/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Luisa Bettio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 131/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Michela Zaffaina Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avv. Marta Michelon Controparte_1
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Conclusioni conformi delle parti:
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in VE
DOna il 14 settembre 1991 trascritto nel registro del Comune di VE DOna, parte II –
Serie A, n. 10, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile, a mezzo rituale comunicazione della cancelleria di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei pubblici registri anagrafici.
2. Si confermi l'assegnazione dell'ex casa familiare sita in VE DOna, alla Via G.
D'Annunzio n. 43, di esclusiva proprietà del Sig. , allo stesso. Controparte_1
3. Si confermi che rimangono di proprietà esclusiva della signora tutti i terreni siti nel Parte_1
Comune di Porto Tolle, località di Ca' Mello e Ca' Venier, con i relativi fabbricati, compresi i capannoni e i ricoveri per gli attrezzi e quanto sugli stessi insistente, il tutto così distinto in censo:
NCEU di detto Comune,
Sez. Urb. PT Foglio 38, particella n. 437, sub. 2 cat. A/2, cl. 1, vani 6, rendita 309,87, Via Pradon 9, oggi Via Strada delle Valli Sez. Urb. PT Foglio 48, particella n. 199, cat. F/2, Via Pradon, oggi Via Strada delle Valli;
Sez. Urb. PT Foglio 38, particella 118, sub. 9 e sub. 10, cat. F/4, Via Pradon, oggi Via Strada delle
Valli;
Sez. Urb. PT Foglio 38, particella 437, sub. 1, cat. A/2, cl. 1, vavi 7,5, rendita 387,34 Via Pradon n.
9, oggi Via Strada delle Valli;
NCT del Comune di Porto Tolle
Foglio 48, particella 71, seminativo, 01 are, 01, ca, rendita dominicale 0,49
Foglio 49, particella 44, seminativo, 13 are, 95 ca, rendita dominicale 6,81
Foglio 49, particella 60, seminativo 3ha, 86 are, 30 ca, rendita dominicale 188,58
Foglio 49, particella 65, seminativo 1 ha, 08 are, rendita dominicale 52,72
Foglio 48, particella 200, seminativo, 6 ha, 71 are, 94 ca, rendita dominicale 328,03
Foglio 38, particella 118, ente urbano, 16 are, 69 ca, rendita 0
Foglio 38, particella 437, ente urbano, 12 ore, 98 ca, rendita 0
Foglio 38, particella 453, ente urbano, 20 are, 62 ca, rendita 0
Foglio 38, particella 199, ente urbano, 20 are, 61 ca, rendita 0
NCT del Comune di Porto Tolle Sezione Ca' Venier:
Foglio 6, particella 54, seminativo, 2ha, 32 are, 70 ca, rendita 151,64
Foglio 6, particella 186, seminativo, 7 ha, 00 are, 85 ca, rendita 456,70
In rapporto a tali beni immobili e mobili, il marito rinuncia espressamente e definitivamente a ogni pretesa economica e di qualsiasi altra natura, nonché a qualsivoglia altra rivendicazione, riconoscendo la piena ed esclusiva proprietà della moglie sui beni sopra specificati.
4. Si confermi che gli affitti dei campi a DO e Provincia rimangono trasferiti al sig. che CP_1
continuerà a lavorarli tenendo per sé i relativi profitti.
5. Si confermi che rimarranno in capo alla signora i proventi derivanti dalla Parte_1 collocazione dell'antenna telefonica sul terreno di proprietà del marito, affittato alla moglie, così distinto in censo NCT di VE DOna, Foglio 8, mappale 510.
6. Si confermi che il signor e la signora pagheranno nella misura del 50% CP_1 Parte_1
ciascuno il prestito n. 44366599, acceso presso banca Intesa con scadenza 1° novembre 2025, la cui rata è pari a € 486,64. All'estinzione del prestito le parti provvederanno alla chiusura del conto corrente cointestato n. 10000006536 sul quale è appoggiato detto finanziamento.
7. Si conferma che la moglie a parziale tacitazione del proprio debito residuo per lavorazioni eseguite dal marito sui terreni di sua proprietà, dell'importo di € 11.172, 51, poiché al netto del valore di €
6.100,00 (seimilacento/00) della Vangatrice Celli, già ceduta, verrà pagato in tre tranche annuali di € 3.724,17 ciascuna, con decorrenza dal 30/9/2024. Si dà atto che la rata scaduta il 30/9/2024 è stata pagata.
8. Si conferma che il signor pagherà in via esclusiva il debito contratto con Banca Controparte_1
Intesa per il finanziamento n. 97974, del 9/7/2021, mentre la signora continuerà a prestare Pt_1
garanzia fideiussoria per tale obbligazione.
9. La signora pagherà in via esclusiva il debito contratto con Banca Intesa il Parte_1
31/7/2019, n. 0IC1043986148, della durata di 60 mesi, il cui residuo ammonta a circa € 35.000,00
10. Si dichiarino i coniugi economicamente autosufficienti e nulla si stabilisca a titolo di assegno divorzile dell'uno nei confronti dell'altro.
11. Con il presente atto le parti reciprocamente confermano di aver definito ogni aspetto dei loro rapporti economici patrimoniali e di null'altro avere reciprocamente a rivendicare per diritti di qualsivoglia natura e/o a pretendere per qualsiasi pretesa creditoria sino alla data di sottoscrizione del presente atto, fatto salvo quanto stabilito nelle presenti conclusioni.
12. Spese legali interamente compensate tra le parti.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] il Parte_1 Controparte_1
4.11.1963, contraevano matrimonio con rito concordatario in data 14.9.1991 a VE DOna
(PD), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 10, parte II, serie A, anno 1991.
Dalla loro unione nasceva un figlio, , il 6.12.1996. Per_1
In data 5.1.2024 le parti depositavano congiuntamente ricorso ai sensi degli artt. 473bis.49 e
473bis.51 formulato domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio.
Con sentenza non definitiva del 13.2.2024 il Tribunale di DO pronunciava sentenza di separazione consensuale omologando le condizioni di cui al ricorso, così come confermate con note scritte depositate per l'udienza del 6.2.2024 e, con ordinanza di pari data, rimetteva la causa sul ruolo per la decisione della domanda di cessazione degli effetti civili, fissando l'udienza del 7.11.2024.
All'udienza di cui sopra, trattata mediante il deposito telematico di note scritte, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe;
quindi, il giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
La domanda di divorzio congiuntamente proposta dai ricorrenti merita accoglimento.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza del 22.2.2024.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. La condizione concordata dai coniugi sub 10 è coerente con quella della separazione e con la situazione personale ed economica rappresentata, priva di profili d'illegittimità; pertanto, si prende atto della stessa.
Quanto alle altre condizioni sub 2-9, 11, 12 espressione dell'autonomia negoziale delle parti, esse non richiedono alcun provvedimento di questo Tribunale per produrre effetti.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
, contratto in data 14.9.1991 a VE DOna (PD) e trascritto nel relativo
[...]
registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 10, parte II, serie A, anno 1991;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto della condizione riportata in epigrafe sub 10;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in DO, nella camera di consiglio del 18.11.2024
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Luisa Bettio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 131/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Michela Zaffaina Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avv. Marta Michelon Controparte_1
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Conclusioni conformi delle parti:
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in VE
DOna il 14 settembre 1991 trascritto nel registro del Comune di VE DOna, parte II –
Serie A, n. 10, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile, a mezzo rituale comunicazione della cancelleria di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei pubblici registri anagrafici.
2. Si confermi l'assegnazione dell'ex casa familiare sita in VE DOna, alla Via G.
D'Annunzio n. 43, di esclusiva proprietà del Sig. , allo stesso. Controparte_1
3. Si confermi che rimangono di proprietà esclusiva della signora tutti i terreni siti nel Parte_1
Comune di Porto Tolle, località di Ca' Mello e Ca' Venier, con i relativi fabbricati, compresi i capannoni e i ricoveri per gli attrezzi e quanto sugli stessi insistente, il tutto così distinto in censo:
NCEU di detto Comune,
Sez. Urb. PT Foglio 38, particella n. 437, sub. 2 cat. A/2, cl. 1, vani 6, rendita 309,87, Via Pradon 9, oggi Via Strada delle Valli Sez. Urb. PT Foglio 48, particella n. 199, cat. F/2, Via Pradon, oggi Via Strada delle Valli;
Sez. Urb. PT Foglio 38, particella 118, sub. 9 e sub. 10, cat. F/4, Via Pradon, oggi Via Strada delle
Valli;
Sez. Urb. PT Foglio 38, particella 437, sub. 1, cat. A/2, cl. 1, vavi 7,5, rendita 387,34 Via Pradon n.
9, oggi Via Strada delle Valli;
NCT del Comune di Porto Tolle
Foglio 48, particella 71, seminativo, 01 are, 01, ca, rendita dominicale 0,49
Foglio 49, particella 44, seminativo, 13 are, 95 ca, rendita dominicale 6,81
Foglio 49, particella 60, seminativo 3ha, 86 are, 30 ca, rendita dominicale 188,58
Foglio 49, particella 65, seminativo 1 ha, 08 are, rendita dominicale 52,72
Foglio 48, particella 200, seminativo, 6 ha, 71 are, 94 ca, rendita dominicale 328,03
Foglio 38, particella 118, ente urbano, 16 are, 69 ca, rendita 0
Foglio 38, particella 437, ente urbano, 12 ore, 98 ca, rendita 0
Foglio 38, particella 453, ente urbano, 20 are, 62 ca, rendita 0
Foglio 38, particella 199, ente urbano, 20 are, 61 ca, rendita 0
NCT del Comune di Porto Tolle Sezione Ca' Venier:
Foglio 6, particella 54, seminativo, 2ha, 32 are, 70 ca, rendita 151,64
Foglio 6, particella 186, seminativo, 7 ha, 00 are, 85 ca, rendita 456,70
In rapporto a tali beni immobili e mobili, il marito rinuncia espressamente e definitivamente a ogni pretesa economica e di qualsiasi altra natura, nonché a qualsivoglia altra rivendicazione, riconoscendo la piena ed esclusiva proprietà della moglie sui beni sopra specificati.
4. Si confermi che gli affitti dei campi a DO e Provincia rimangono trasferiti al sig. che CP_1
continuerà a lavorarli tenendo per sé i relativi profitti.
5. Si confermi che rimarranno in capo alla signora i proventi derivanti dalla Parte_1 collocazione dell'antenna telefonica sul terreno di proprietà del marito, affittato alla moglie, così distinto in censo NCT di VE DOna, Foglio 8, mappale 510.
6. Si confermi che il signor e la signora pagheranno nella misura del 50% CP_1 Parte_1
ciascuno il prestito n. 44366599, acceso presso banca Intesa con scadenza 1° novembre 2025, la cui rata è pari a € 486,64. All'estinzione del prestito le parti provvederanno alla chiusura del conto corrente cointestato n. 10000006536 sul quale è appoggiato detto finanziamento.
7. Si conferma che la moglie a parziale tacitazione del proprio debito residuo per lavorazioni eseguite dal marito sui terreni di sua proprietà, dell'importo di € 11.172, 51, poiché al netto del valore di €
6.100,00 (seimilacento/00) della Vangatrice Celli, già ceduta, verrà pagato in tre tranche annuali di € 3.724,17 ciascuna, con decorrenza dal 30/9/2024. Si dà atto che la rata scaduta il 30/9/2024 è stata pagata.
8. Si conferma che il signor pagherà in via esclusiva il debito contratto con Banca Controparte_1
Intesa per il finanziamento n. 97974, del 9/7/2021, mentre la signora continuerà a prestare Pt_1
garanzia fideiussoria per tale obbligazione.
9. La signora pagherà in via esclusiva il debito contratto con Banca Intesa il Parte_1
31/7/2019, n. 0IC1043986148, della durata di 60 mesi, il cui residuo ammonta a circa € 35.000,00
10. Si dichiarino i coniugi economicamente autosufficienti e nulla si stabilisca a titolo di assegno divorzile dell'uno nei confronti dell'altro.
11. Con il presente atto le parti reciprocamente confermano di aver definito ogni aspetto dei loro rapporti economici patrimoniali e di null'altro avere reciprocamente a rivendicare per diritti di qualsivoglia natura e/o a pretendere per qualsiasi pretesa creditoria sino alla data di sottoscrizione del presente atto, fatto salvo quanto stabilito nelle presenti conclusioni.
12. Spese legali interamente compensate tra le parti.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] il Parte_1 Controparte_1
4.11.1963, contraevano matrimonio con rito concordatario in data 14.9.1991 a VE DOna
(PD), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 10, parte II, serie A, anno 1991.
Dalla loro unione nasceva un figlio, , il 6.12.1996. Per_1
In data 5.1.2024 le parti depositavano congiuntamente ricorso ai sensi degli artt. 473bis.49 e
473bis.51 formulato domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio.
Con sentenza non definitiva del 13.2.2024 il Tribunale di DO pronunciava sentenza di separazione consensuale omologando le condizioni di cui al ricorso, così come confermate con note scritte depositate per l'udienza del 6.2.2024 e, con ordinanza di pari data, rimetteva la causa sul ruolo per la decisione della domanda di cessazione degli effetti civili, fissando l'udienza del 7.11.2024.
All'udienza di cui sopra, trattata mediante il deposito telematico di note scritte, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe;
quindi, il giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
La domanda di divorzio congiuntamente proposta dai ricorrenti merita accoglimento.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza del 22.2.2024.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. La condizione concordata dai coniugi sub 10 è coerente con quella della separazione e con la situazione personale ed economica rappresentata, priva di profili d'illegittimità; pertanto, si prende atto della stessa.
Quanto alle altre condizioni sub 2-9, 11, 12 espressione dell'autonomia negoziale delle parti, esse non richiedono alcun provvedimento di questo Tribunale per produrre effetti.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
, contratto in data 14.9.1991 a VE DOna (PD) e trascritto nel relativo
[...]
registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 10, parte II, serie A, anno 1991;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto della condizione riportata in epigrafe sub 10;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in DO, nella camera di consiglio del 18.11.2024
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi