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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 12/03/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1291/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Terni Sezione Civile in persona del Giudice Onorario dott.Roberto Pattarone in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I° grado iscritto al n.1291/2021 R.G.Affari Civili
TRA
(cod. fisc. , rappresentato e difeso, in virtù di delega Parte_1 C.F._1 in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Luca Froldi con studio in Macerata in Via Morbiducci n.
21, nel cui studio legale elegge domicilio.
.
-attore
E
, c.f. , difeso, giusta delega in calce alla comparsa di Controparte_1 C.F._2
costituzione e risposta, dall'Avv. Leonardo Capri e domiciliato presso il suo studio in Terni,
Via dei Priori n. 14.
-convenuto pagina 1 di 7 Oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni ex art 127 ter c.p.c., le parti precisavano le proprie conclusioni da intendere riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Terni, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: ” Accertato che l'autoveicolo marca Mercedes modello ML 320 CDI tg. DY532MD è stato immatricolato nell'anno 2005 e non nell'anno 2009, che veniva consegnata una chiave non idonea all'autoveicolo venduto, che le gomme posteriori presentavano vizi occulti, che doveva essere effettuata la sostituzione dell'olio del cambio automatico, che gli ammortizzatori non erano stati mai cambiati dal venditore, che lo stesso ha taciuto il numero dei precedenti proprietari, condannare il convenuto al risarcimento danni, ex art 2043 cod. civ., nella misura di € 6.055,65 o in quella minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre gli interessi maturati dal 31.1.2018 al pagamento. In particolare € 3.500,00 per avere venduto un veicolo del 2005 come un veicolo del 2009, € 340,00 per la sostituzione dei pneumatici posteriori;
€ 500,65, per sostituzione olio cambio automatico, € 215,00 per acquisto seconda chiave, € 1500,00 per danno morale;
con vittoria di spese ed onorari di causa.”. Riferiva parte attrice che, in data 31.1.2018, acquistava da l'autoveicolo marca Mercedes modello ML 320 CDI tg. DY532MD al Controparte_1
prezzo di € 9.000 a seguito ad un annuncio di vendita inserito sul sito internet “Subito.it” dove si offriva in vendita detto autoveicolo indicando come data di immatricolazione dell'auto l'anno 2009, con la dicitura motore nuovo;
che, prima dell'acquisto, il giorno
24.1.2018, le parti si incontravano nell'area antistante ad un rifornimento di carburante alla porte di Terni per visionare l'autoveicolo; che, nell'incontro il chiedeva Parte_1 principalmente informazioni sull'auto, in particolare l'anno di immatricolazione, le condizioni pagina 2 di 7 del motore, visto che risultava un chilometraggio superiore ai 306.000 km circa, degli ammortizzatori e del cambio automatico;
che il confermava che l'anno di CP_1
immatricolazione dell'auto era il 2009, che il motore era stato sostituito da pochissimo tempo, che gli ammortizzatori erano stati sostituiti e che era stato effettuato, con la sostituzione del motore, anche la sostituzione dell'olio del cambio automatico e di essere in possesso della doppia chiave;
che il assicurava di essere il secondo proprietario ma vista l'usura del CP_1 precedente libretto documento lo aveva fatto rinnovare;
che, in data 31.1.2018, le parti si incontravano ad Orte per effettuare il relativo passaggio di proprietà; che il CP_1 nell'occasione riferiva di avere già sottoscritto presso l'Agenzia On Line Srls la relativa vendita e, entrato in possesso dell'assegno circolare di € 9.000,00, se ne andava mentre l'odierno attore rimaneva in attesa di ricevere dalla funzionaria dell'Agenzia i documenti di circolazione;
che solo dopo essere entrato in possesso dei predetti documenti, l'attore poteva verificare che l'anno di immatricolazione del veicolo non era il 2009, bensì l'anno 2005; che, solo dopo la vendita, l'odierno attore poteva verificare che anche la doppia chiave consegnatagli dal sempre marcata Mercedes, non apparteneva all'auto acquistata, CP_1
tant'è che era costretto ad ordinarne una nuova al prezzo di € 215,00; che successivamente, si rivolgeva ad una officina al fine di verificare se i lavori sull'auto dichiarati dal nella CP_1
scrittura privata di vendita corrispondessero al vero e che veniva rilevato che gli ammortizzatori non erano stati sostituiti, che l'olio del cambio, oramai logoro, doveva essere nuovamente sostituito per una spesa pari ad oltre € 500,00; che verificava che la carcassa delle gomme posteriori era rovinata, tant'è che era costretto in data 28.2.2018, a sostituire le gomme, per una ulteriore spesa di € 680,00; che cercava di rivendere l'auto alla società “noi compriamo auto.it”, la quale, oltre a valutare l'auto in € 4.552,00 riferiva che la stessa aveva avuto sei precedenti proprietari.
Si costituiva il giudizio contestando le avverse lamentele. Deduceva, parte Controparte_1
convenuta, che il veicolo in questione, il giorno dopo l'annuncio stesso, era stato attentamente visionato dall'attore con tanto di esperto e solo dopo detto accurato esame si era proceduto al perfezionamento del contratto di vendita;
che lo stesso anno di immatricolazione (2009) era riportato nel libretto in possesso del e visionato CP_1
dall'attore e questi ne aveva avuto detta conferma previo riscontro presso l'Agenzia delle pagina 3 di 7 Entrate;
che mostrava all'attore l'auto che veniva attentamente visionata e quindi accettata in quello stato d'uso in cui si trovava;
che i vizi indicati attenevano al normale uso del mezzo usato mentre l'anno di immatricolazione era quello noto al medesimo, nè nulla CP_1 veniva segnalato riguardo alla funzionalità del bene.
La causa veniva istruita documentalmente, CTU e prova testimoniale.
Con ordinanza ex art 127 ter c.p.c. il Giudice Monocratico tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti termini ex art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' incontestato che tra le parti sia intercorsa una scrittura privata di compravendita, datata
31.1.2018, concernente l'autoveicolo Mercedes Benz modello ML 320 tg. DY532MD; nel suddetto documento venivano specificate le caratteristiche del veicolo con otto anni e mezzo di vita circa e con immatricolazione effettuata per la prima volta in Italia in data 29.6.2009. Il prezzo concordato era di € 9.000,00, tenuto conto degli interventi che il dichiarava CP_1
aver effettuato: 1) sostituzione integrale del motore, che allo stato risultava avere 5.000 km circa, 2) sostituzione dei quattro ammortizzatori, avvenuta nel 2016, 3) sostituzione dell'olio del cambio automatico del veicolo. Analoghe indicazioni erano state fornite dall'alienante anche precedentemente, in data 24.1.2018, durante un incontro con la controparte avvenuto a
Terni dove il affermava: che l'autoveicolo era stato immatricolato nell'anno 2009, che CP_1
il motore era stato sostituito da pochissimo tempo ed aveva percorso non più di 5/6 mila km, che gli ammortizzatori erano stati tutti sostituiti nell'anno 2016, così come l'olio del cambio, sostituito insieme al motore;
detta circostanza è stata confermata dal teste Testimone_1
che aveva accompagnato l'attore all'anzidetto incontro.
Lo stesso teste ha dichiarato, oltre al fatto che la seconda chiave consegnata non era compatibile con l'auto oggetto di vendita, che in data 7.11.2018 era stato eseguito un controllo generale sull'autoveicolo acquistato accertando, nell'occasione, che gli ammortizzatori dell'autoveicolo risultavano essere quelli di fabbrica, mai sostituti, e che era avvenuta la sostituzione dell'olio del cambio automatico giacchè quello precedente risultava essere molto sporco e particolarmente usurato.
pagina 4 di 7 Parte attrice, con mail del 14.2.2018, contestava l'assenza delle caratteristiche descritte nell'atto di compravendita;
nel corpo della mail si ricava che vi era stata una intercorsa telefonata del 3.2.2018, dopo appena tre giorni dall'acquisto della vettura, rimasta inesitata;
detta lamentela non ha avuto contestazione dal con ogni effetto sulla tempestiva CP_1
denuncia dei vizi ai sensi dell'art. 1495 c.c., rientrando la fattispecie, in applicazione del principio iura novit curia, nella disciplina della responsabilità contrattuale e non in quella ex art 2043 c.c., giacchè si controverte sull'inadempimento contrattuale.
Per contro, le conferme testimoniali di parte convenuta, circa l'anno di immatricolazione riferito dagli operatori dell'IVG, al momento dell'acquisto dell'autovettura ad un'asta giudiziaria, non hanno valore sia in ragione della possibilità di riscontro documentale per il quale l'acquirente doveva diligentemente attivarsi, sia perché le due escussioni testimoniali al riguardo assunte - atteso anche che per un teste, padre del convenuto, vi è il vincolo parentale, mentre per l'altro, compagna del la stessa ha riferito di Testimone_2 CP_1
aver ascoltato genericamente una telefonata – non risultano convincenti ed attendibili inidonee a togliere significato a quella del teste il quale ha confermato il Testimone_1
cap. 6) della memoria ex art 183, 6 co. n.2 c.pc., ovvero come parte convenuta, durante l'incontro con il tenesse la carta di circolazione in mano, senza mai Parte_1
consegnargliela, mostrandola solo parzialmente laddove era indicato il nome dell'intestatario con la data 2009. Ne consegue una condotta apparentemente non trasparente e non leale da parte del CP_1
Ritiene questo giudicante che l'ausiliario ha fatto chiarezza in ordine ai vizi ed al danno effettivo.
Infatti, le risultanze della CTU, i cui esiti della relazione, logicamente argomentata e condivisa da questo Giudice non ravvisandosi valide ragioni per disattenderla, hanno rappresentato quanto segue. Viene a tutta prima evidenziata la differenza del valore commerciale tra un veicolo immatricolato nell'anno 2009, applicando il correttivo per percorrenza in eccesso (km
306.000), pari ad € 8.700,00 e lo stesso se immatricolato nell'anno 2005, pari ad € 6.500,00;
l'ausiliario prosegue per la quantificazione dei danni: “ Il costo complessivo dei danni lamentati dall'attore per il veicolo targato DY532MD viene quantificato in € 6.051,85 oltre IVA pari ad €
1.331,41 per un complessivo di € 7.383,26 c/iva. È doveroso precisare che nei fascicoli delle parti non vi sono perizie o ATP che attestano le avarie lamentate dall'attore nell'immediatezza dell'acquisto (anno pagina 5 di 7 2018). Vi è scontrino fiscale inerente alla duplicazione della chiave e una fattura del tagliando con dichiarazione da parte di Officina ET SE di RR RA & C snc datata
07/11/2018 di cui si riporta il contenuto:…”.
Infine, in considerazione del tempo trascorso dalla data di acquisto, il perito riferisce che non vi sono elementi tecnici per confermare o meno la sostituzione del motore.
Per questo giudice è stato dimostrato che il abbia confidato nella garanzia rilasciata Parte_1
dal sia nella fase antecedente che in quella della vendita del 31.1.2018, in ordine Per_1
all'assenza di quegli elementi di criticità che si sono poi rilevati nell'autoveicolo compravenduto. Di questi, tuttavia, è stata data dimostrazione tanto della loro esistenza che della spesa occorsa per la riparazione relativamente a:
1) la seconda chiave rivelatasi incompatibile, la cui spesa è stata pari ad € 215,00 (v. sub doc.6 fascicolo attoreo)
2) l'operazione di sostituzione dell'olio del cambio automatico di € 500,65, siccome indicato dalla parte attrice, in linea con il raffronto delle voci 2, 3, 4 e 5 dell'allegato 2
(v.pag.14 della relazione peritale) con quelle corrispondenti indicate nella fattura della ditta ET SE (sub doc. 7).
Risulta, infine, accertato che l'anno di immatricolazione non è quello dichiarato dall'alienante nella scrittura privata di compravendita bensì quello antecedente del 2005, il cui valore commerciale il CTU ha quantificato in € 6.500,00; ne consegue un danno pari ad € 2.500,00 quale differenza tra quanto pagato al nella convinzione che il veicolo fosse stato CP_1 immatricolato nel 2009 e il dato reale accertato ( € 9.000,00 - € 6.500,00 = € 2.500,00).
Complessivamente è stato accertato un danno complessivo di € 3.215,65, oltre interessi legali dal 31.1.2018 fino all'effettivo saldo. Detta spesa dovrà essere rimborsata al in Parte_1 quanto il quadro fattuale emerso contrasta con la specifica garanzia contrattuale e determina inadempimento contrattuale da parte del er violazione dell'art.1176 c.c. CP_1
Infondata è, infine, la richiesta risarcitoria per danno morale non avendo parte attrice assolto all'onere di fornire gli elementi probatori in suo possesso, non solo dei requisiti della rilevanza costituzionale degli interessi lesi, della gravità della relativa lesione e della non futilità dei danni ma anche dei profili concreti dei pregiudizi lamentati.
pagina 6 di 7 La quantificazione ridotta del danno induce alla compensazione delle spese nella misura di
½, come liquidate in dispositivo (v. cass. ord. n.1269/2020), mentre quelle della CTU sono da porsi definitivamente a carico della parte convenuta prevalentemente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del G.O.P. Dott.Roberto Pattarone in funzione di Giudice Unico, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
1)accoglie parzialmente la domanda attorea e condanna a risarcire a Controparte_1 [...]
€ 3.215,65, oltre interessi legali. Parte_1
2)compensa le spese di lite nella misura di ½ e condanna a rifondere la Controparte_1
restante parte all'attore nella misura di € 2.538,5 oltre le spese generali del 15% ed accessori di legge.
3) pone le spese della CTU definitivamente a carico di che dovrà rifonderle Controparte_1
alla parte attrice, come liquidate in atti.
Terni, 12 marzo 2025
Il GOP
Roberto Pattarone
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Terni Sezione Civile in persona del Giudice Onorario dott.Roberto Pattarone in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I° grado iscritto al n.1291/2021 R.G.Affari Civili
TRA
(cod. fisc. , rappresentato e difeso, in virtù di delega Parte_1 C.F._1 in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Luca Froldi con studio in Macerata in Via Morbiducci n.
21, nel cui studio legale elegge domicilio.
.
-attore
E
, c.f. , difeso, giusta delega in calce alla comparsa di Controparte_1 C.F._2
costituzione e risposta, dall'Avv. Leonardo Capri e domiciliato presso il suo studio in Terni,
Via dei Priori n. 14.
-convenuto pagina 1 di 7 Oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni ex art 127 ter c.p.c., le parti precisavano le proprie conclusioni da intendere riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Terni, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: ” Accertato che l'autoveicolo marca Mercedes modello ML 320 CDI tg. DY532MD è stato immatricolato nell'anno 2005 e non nell'anno 2009, che veniva consegnata una chiave non idonea all'autoveicolo venduto, che le gomme posteriori presentavano vizi occulti, che doveva essere effettuata la sostituzione dell'olio del cambio automatico, che gli ammortizzatori non erano stati mai cambiati dal venditore, che lo stesso ha taciuto il numero dei precedenti proprietari, condannare il convenuto al risarcimento danni, ex art 2043 cod. civ., nella misura di € 6.055,65 o in quella minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre gli interessi maturati dal 31.1.2018 al pagamento. In particolare € 3.500,00 per avere venduto un veicolo del 2005 come un veicolo del 2009, € 340,00 per la sostituzione dei pneumatici posteriori;
€ 500,65, per sostituzione olio cambio automatico, € 215,00 per acquisto seconda chiave, € 1500,00 per danno morale;
con vittoria di spese ed onorari di causa.”. Riferiva parte attrice che, in data 31.1.2018, acquistava da l'autoveicolo marca Mercedes modello ML 320 CDI tg. DY532MD al Controparte_1
prezzo di € 9.000 a seguito ad un annuncio di vendita inserito sul sito internet “Subito.it” dove si offriva in vendita detto autoveicolo indicando come data di immatricolazione dell'auto l'anno 2009, con la dicitura motore nuovo;
che, prima dell'acquisto, il giorno
24.1.2018, le parti si incontravano nell'area antistante ad un rifornimento di carburante alla porte di Terni per visionare l'autoveicolo; che, nell'incontro il chiedeva Parte_1 principalmente informazioni sull'auto, in particolare l'anno di immatricolazione, le condizioni pagina 2 di 7 del motore, visto che risultava un chilometraggio superiore ai 306.000 km circa, degli ammortizzatori e del cambio automatico;
che il confermava che l'anno di CP_1
immatricolazione dell'auto era il 2009, che il motore era stato sostituito da pochissimo tempo, che gli ammortizzatori erano stati sostituiti e che era stato effettuato, con la sostituzione del motore, anche la sostituzione dell'olio del cambio automatico e di essere in possesso della doppia chiave;
che il assicurava di essere il secondo proprietario ma vista l'usura del CP_1 precedente libretto documento lo aveva fatto rinnovare;
che, in data 31.1.2018, le parti si incontravano ad Orte per effettuare il relativo passaggio di proprietà; che il CP_1 nell'occasione riferiva di avere già sottoscritto presso l'Agenzia On Line Srls la relativa vendita e, entrato in possesso dell'assegno circolare di € 9.000,00, se ne andava mentre l'odierno attore rimaneva in attesa di ricevere dalla funzionaria dell'Agenzia i documenti di circolazione;
che solo dopo essere entrato in possesso dei predetti documenti, l'attore poteva verificare che l'anno di immatricolazione del veicolo non era il 2009, bensì l'anno 2005; che, solo dopo la vendita, l'odierno attore poteva verificare che anche la doppia chiave consegnatagli dal sempre marcata Mercedes, non apparteneva all'auto acquistata, CP_1
tant'è che era costretto ad ordinarne una nuova al prezzo di € 215,00; che successivamente, si rivolgeva ad una officina al fine di verificare se i lavori sull'auto dichiarati dal nella CP_1
scrittura privata di vendita corrispondessero al vero e che veniva rilevato che gli ammortizzatori non erano stati sostituiti, che l'olio del cambio, oramai logoro, doveva essere nuovamente sostituito per una spesa pari ad oltre € 500,00; che verificava che la carcassa delle gomme posteriori era rovinata, tant'è che era costretto in data 28.2.2018, a sostituire le gomme, per una ulteriore spesa di € 680,00; che cercava di rivendere l'auto alla società “noi compriamo auto.it”, la quale, oltre a valutare l'auto in € 4.552,00 riferiva che la stessa aveva avuto sei precedenti proprietari.
Si costituiva il giudizio contestando le avverse lamentele. Deduceva, parte Controparte_1
convenuta, che il veicolo in questione, il giorno dopo l'annuncio stesso, era stato attentamente visionato dall'attore con tanto di esperto e solo dopo detto accurato esame si era proceduto al perfezionamento del contratto di vendita;
che lo stesso anno di immatricolazione (2009) era riportato nel libretto in possesso del e visionato CP_1
dall'attore e questi ne aveva avuto detta conferma previo riscontro presso l'Agenzia delle pagina 3 di 7 Entrate;
che mostrava all'attore l'auto che veniva attentamente visionata e quindi accettata in quello stato d'uso in cui si trovava;
che i vizi indicati attenevano al normale uso del mezzo usato mentre l'anno di immatricolazione era quello noto al medesimo, nè nulla CP_1 veniva segnalato riguardo alla funzionalità del bene.
La causa veniva istruita documentalmente, CTU e prova testimoniale.
Con ordinanza ex art 127 ter c.p.c. il Giudice Monocratico tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti termini ex art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' incontestato che tra le parti sia intercorsa una scrittura privata di compravendita, datata
31.1.2018, concernente l'autoveicolo Mercedes Benz modello ML 320 tg. DY532MD; nel suddetto documento venivano specificate le caratteristiche del veicolo con otto anni e mezzo di vita circa e con immatricolazione effettuata per la prima volta in Italia in data 29.6.2009. Il prezzo concordato era di € 9.000,00, tenuto conto degli interventi che il dichiarava CP_1
aver effettuato: 1) sostituzione integrale del motore, che allo stato risultava avere 5.000 km circa, 2) sostituzione dei quattro ammortizzatori, avvenuta nel 2016, 3) sostituzione dell'olio del cambio automatico del veicolo. Analoghe indicazioni erano state fornite dall'alienante anche precedentemente, in data 24.1.2018, durante un incontro con la controparte avvenuto a
Terni dove il affermava: che l'autoveicolo era stato immatricolato nell'anno 2009, che CP_1
il motore era stato sostituito da pochissimo tempo ed aveva percorso non più di 5/6 mila km, che gli ammortizzatori erano stati tutti sostituiti nell'anno 2016, così come l'olio del cambio, sostituito insieme al motore;
detta circostanza è stata confermata dal teste Testimone_1
che aveva accompagnato l'attore all'anzidetto incontro.
Lo stesso teste ha dichiarato, oltre al fatto che la seconda chiave consegnata non era compatibile con l'auto oggetto di vendita, che in data 7.11.2018 era stato eseguito un controllo generale sull'autoveicolo acquistato accertando, nell'occasione, che gli ammortizzatori dell'autoveicolo risultavano essere quelli di fabbrica, mai sostituti, e che era avvenuta la sostituzione dell'olio del cambio automatico giacchè quello precedente risultava essere molto sporco e particolarmente usurato.
pagina 4 di 7 Parte attrice, con mail del 14.2.2018, contestava l'assenza delle caratteristiche descritte nell'atto di compravendita;
nel corpo della mail si ricava che vi era stata una intercorsa telefonata del 3.2.2018, dopo appena tre giorni dall'acquisto della vettura, rimasta inesitata;
detta lamentela non ha avuto contestazione dal con ogni effetto sulla tempestiva CP_1
denuncia dei vizi ai sensi dell'art. 1495 c.c., rientrando la fattispecie, in applicazione del principio iura novit curia, nella disciplina della responsabilità contrattuale e non in quella ex art 2043 c.c., giacchè si controverte sull'inadempimento contrattuale.
Per contro, le conferme testimoniali di parte convenuta, circa l'anno di immatricolazione riferito dagli operatori dell'IVG, al momento dell'acquisto dell'autovettura ad un'asta giudiziaria, non hanno valore sia in ragione della possibilità di riscontro documentale per il quale l'acquirente doveva diligentemente attivarsi, sia perché le due escussioni testimoniali al riguardo assunte - atteso anche che per un teste, padre del convenuto, vi è il vincolo parentale, mentre per l'altro, compagna del la stessa ha riferito di Testimone_2 CP_1
aver ascoltato genericamente una telefonata – non risultano convincenti ed attendibili inidonee a togliere significato a quella del teste il quale ha confermato il Testimone_1
cap. 6) della memoria ex art 183, 6 co. n.2 c.pc., ovvero come parte convenuta, durante l'incontro con il tenesse la carta di circolazione in mano, senza mai Parte_1
consegnargliela, mostrandola solo parzialmente laddove era indicato il nome dell'intestatario con la data 2009. Ne consegue una condotta apparentemente non trasparente e non leale da parte del CP_1
Ritiene questo giudicante che l'ausiliario ha fatto chiarezza in ordine ai vizi ed al danno effettivo.
Infatti, le risultanze della CTU, i cui esiti della relazione, logicamente argomentata e condivisa da questo Giudice non ravvisandosi valide ragioni per disattenderla, hanno rappresentato quanto segue. Viene a tutta prima evidenziata la differenza del valore commerciale tra un veicolo immatricolato nell'anno 2009, applicando il correttivo per percorrenza in eccesso (km
306.000), pari ad € 8.700,00 e lo stesso se immatricolato nell'anno 2005, pari ad € 6.500,00;
l'ausiliario prosegue per la quantificazione dei danni: “ Il costo complessivo dei danni lamentati dall'attore per il veicolo targato DY532MD viene quantificato in € 6.051,85 oltre IVA pari ad €
1.331,41 per un complessivo di € 7.383,26 c/iva. È doveroso precisare che nei fascicoli delle parti non vi sono perizie o ATP che attestano le avarie lamentate dall'attore nell'immediatezza dell'acquisto (anno pagina 5 di 7 2018). Vi è scontrino fiscale inerente alla duplicazione della chiave e una fattura del tagliando con dichiarazione da parte di Officina ET SE di RR RA & C snc datata
07/11/2018 di cui si riporta il contenuto:…”.
Infine, in considerazione del tempo trascorso dalla data di acquisto, il perito riferisce che non vi sono elementi tecnici per confermare o meno la sostituzione del motore.
Per questo giudice è stato dimostrato che il abbia confidato nella garanzia rilasciata Parte_1
dal sia nella fase antecedente che in quella della vendita del 31.1.2018, in ordine Per_1
all'assenza di quegli elementi di criticità che si sono poi rilevati nell'autoveicolo compravenduto. Di questi, tuttavia, è stata data dimostrazione tanto della loro esistenza che della spesa occorsa per la riparazione relativamente a:
1) la seconda chiave rivelatasi incompatibile, la cui spesa è stata pari ad € 215,00 (v. sub doc.6 fascicolo attoreo)
2) l'operazione di sostituzione dell'olio del cambio automatico di € 500,65, siccome indicato dalla parte attrice, in linea con il raffronto delle voci 2, 3, 4 e 5 dell'allegato 2
(v.pag.14 della relazione peritale) con quelle corrispondenti indicate nella fattura della ditta ET SE (sub doc. 7).
Risulta, infine, accertato che l'anno di immatricolazione non è quello dichiarato dall'alienante nella scrittura privata di compravendita bensì quello antecedente del 2005, il cui valore commerciale il CTU ha quantificato in € 6.500,00; ne consegue un danno pari ad € 2.500,00 quale differenza tra quanto pagato al nella convinzione che il veicolo fosse stato CP_1 immatricolato nel 2009 e il dato reale accertato ( € 9.000,00 - € 6.500,00 = € 2.500,00).
Complessivamente è stato accertato un danno complessivo di € 3.215,65, oltre interessi legali dal 31.1.2018 fino all'effettivo saldo. Detta spesa dovrà essere rimborsata al in Parte_1 quanto il quadro fattuale emerso contrasta con la specifica garanzia contrattuale e determina inadempimento contrattuale da parte del er violazione dell'art.1176 c.c. CP_1
Infondata è, infine, la richiesta risarcitoria per danno morale non avendo parte attrice assolto all'onere di fornire gli elementi probatori in suo possesso, non solo dei requisiti della rilevanza costituzionale degli interessi lesi, della gravità della relativa lesione e della non futilità dei danni ma anche dei profili concreti dei pregiudizi lamentati.
pagina 6 di 7 La quantificazione ridotta del danno induce alla compensazione delle spese nella misura di
½, come liquidate in dispositivo (v. cass. ord. n.1269/2020), mentre quelle della CTU sono da porsi definitivamente a carico della parte convenuta prevalentemente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del G.O.P. Dott.Roberto Pattarone in funzione di Giudice Unico, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
1)accoglie parzialmente la domanda attorea e condanna a risarcire a Controparte_1 [...]
€ 3.215,65, oltre interessi legali. Parte_1
2)compensa le spese di lite nella misura di ½ e condanna a rifondere la Controparte_1
restante parte all'attore nella misura di € 2.538,5 oltre le spese generali del 15% ed accessori di legge.
3) pone le spese della CTU definitivamente a carico di che dovrà rifonderle Controparte_1
alla parte attrice, come liquidate in atti.
Terni, 12 marzo 2025
Il GOP
Roberto Pattarone
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