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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/10/2025, n. 4448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4448 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 4184 / 2024 del Ruolo Generale vertente
TRA Parte_1
per (Avv. CARRA' RAFFAELE)
[...]
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere (Avv. RIZZO ADRIANA GIOVNA) CP_1
Resistente
◊
All'udienza del 21/10/2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
In parziale accoglimento dell'opposizione proposta da parte ricorrente dichiara che la stessa possiede le condizioni sanitarie per il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento da 01/01/2024.
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Dichiara interamente compensate, fra le parti, le spese processuali.
CP_ Pone definitivamente a carico dell le spese delle consulenze tecniche espletate.
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la parte ricorrente, in contraddittorio con
CP_ l proponeva, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa del riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento. Parte ricorrente, che aveva, in precedenza,
dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il 11.02.2023, proponeva rituale opposizione,
insistendo per il chiesto riconoscimento. Ritualmente instauratosi il contraddittorio,
CP_ resisteva in giudizio l chiedendo confermarsi le conclusioni formulate dal c.t.u.
Ammessa ed espletata consulenza tecnica, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da dispositivo che precede. Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha ritenuto parte ricorrente possegga il requisito sanitario previsto dalla legge per fruire delle prestazioni assistenziali indicate da 01/01/2024. Le suddette conclusioni vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto maggiormente convincenti in relazione alla diagnosi formulata a seguito degli accertamenti espletati e pienamente esaustive rispetto alle contestazioni mosse dal ricorrente.
Conseguentemente la opposizione proposta da parte ricorrente va accolta nei termini di cui al dispositivo. Può, quindi, affermarsi il diritto della parte ricorrente al riconoscimento della indennità di accompagnamento da 01/01/2024. Tenuto conto dello spostamento della decorrenza dal momento in cui è maturato il prescritto requisito sanitario rispetto a quello indicato nella domanda, appare giusto compensare interamente, fra le parti, le spese processuali.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro CP_ Rimangono, definitivamente, a carico dell le spese per la consulenza tecnica già
liquidate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 21.10.2025
IL GIUDICE
NA AL
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 4184 / 2024 del Ruolo Generale vertente
TRA Parte_1
per (Avv. CARRA' RAFFAELE)
[...]
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere (Avv. RIZZO ADRIANA GIOVNA) CP_1
Resistente
◊
All'udienza del 21/10/2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
In parziale accoglimento dell'opposizione proposta da parte ricorrente dichiara che la stessa possiede le condizioni sanitarie per il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento da 01/01/2024.
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Dichiara interamente compensate, fra le parti, le spese processuali.
CP_ Pone definitivamente a carico dell le spese delle consulenze tecniche espletate.
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la parte ricorrente, in contraddittorio con
CP_ l proponeva, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa del riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento. Parte ricorrente, che aveva, in precedenza,
dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il 11.02.2023, proponeva rituale opposizione,
insistendo per il chiesto riconoscimento. Ritualmente instauratosi il contraddittorio,
CP_ resisteva in giudizio l chiedendo confermarsi le conclusioni formulate dal c.t.u.
Ammessa ed espletata consulenza tecnica, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da dispositivo che precede. Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha ritenuto parte ricorrente possegga il requisito sanitario previsto dalla legge per fruire delle prestazioni assistenziali indicate da 01/01/2024. Le suddette conclusioni vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto maggiormente convincenti in relazione alla diagnosi formulata a seguito degli accertamenti espletati e pienamente esaustive rispetto alle contestazioni mosse dal ricorrente.
Conseguentemente la opposizione proposta da parte ricorrente va accolta nei termini di cui al dispositivo. Può, quindi, affermarsi il diritto della parte ricorrente al riconoscimento della indennità di accompagnamento da 01/01/2024. Tenuto conto dello spostamento della decorrenza dal momento in cui è maturato il prescritto requisito sanitario rispetto a quello indicato nella domanda, appare giusto compensare interamente, fra le parti, le spese processuali.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro CP_ Rimangono, definitivamente, a carico dell le spese per la consulenza tecnica già
liquidate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 21.10.2025
IL GIUDICE
NA AL
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro