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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3612/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Grillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3612/2024 promossa dal SI.:
(c.f. ), nato il [...] a [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in via XX Settembre 8/16 a Genova, presso lo Studio dell'Avv. Marco Buratti
(indirizzo pec: ), che lo rappresenta e difende come da Email_1
procura speciale allegata al ricorso
-ricorrente-
CONTRO
l (c.f.: , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro-tempore - corrente in Roma - elettivamente domiciliato in Genova,
Piazza della Vittoria 6 rosso presso l'Avvocatura distrettuale Inps, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avv. Cinzia Lolli, dall'avv. Pietro Capurso, dall'avv. Lilia Bonicioli e dall'avv. Christian Lo Scalzo, in virtù di mandato generale alle liti del 22 marzo 2024 a rogito del dott. Notaio in Fiumicino (Rep. n. 37875) Persona_1
-convenuto-
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti
RICORRENTE:
1 “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis: in via principale, dichiarare il diritto del Signor alla corresponsione dell'assegno sociale a far Parte_1
data dalla domanda in data 22/12/2022 e quindi dal successivo mese di gennaio del 2023 in via subordinata, dichiarare il diritto del Signor alla corresponsione dell'assegno sociale a far Parte_1 data dal mese di gennaio del 2023 e fino al 31/08/2023, nell'importo pari alla differenza fra
l'importo dell'assegno sociale e l'importo di € 250,00 e successivamente, a far data dal
01/09/2023, all'importo pieno previsto dalla vigente normativa
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”;
INPS:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito respingere la domanda avversaria, in quanto infondata in fatto e diritto ed in ogni caso sfornito di prova. Con vittoria di spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente l'1.8.2024 il SI. ha Parte_1 convenuto in giudizio l'INPS, per sentirlo condannare all'erogazione dell'assegno sociale, con decorrenza dalla (seconda) domanda amministrativa, proposta il 22.12.2022 (v. rettifica del difensore del ricorrente, di cui al verbale ud. 22.10.2024).
Ad avviso del ricorrente, infatti, per quanto qui in particolare rileva, deve ritenersi illegittima la reiezione della detta (seconda domanda, ma anche della prima) domanda, in quanto fondata sulla rinuncia, in sede di separazione legale dal coniuge (SI.ra ), a Parte_2
qualsiasi contribuzione a titolo alimentare o di mantenimento, sul presupposto della
“autosufficienza”. Infatti, tale dichiarazione rifletteva la situazione dei coniugi alla data di deposito del ricorso per separazione (7.3.2022, come da precisazione di cui ancora al verbale ud.
22.10.2024); situazione che successivamente si è notevolmente aggravata, per l'interruzione dell'attività lavorativa da parte del ricorrente e per il pensionamento del coniuge, con conseguente percezione di un assegno che, dedotta la trattenuta per ricongiunzione di periodi contributivi, risulta notevolmente inferiore alla retribuzione precedentemente percepita. Importo a
2 fronte del quale la SI.ra , al fine di contribuire alle eSIenze di vita del coniuge Pt_2
mediante corresponsione di euro 250 mensili (tra settembre 2022 e agosto 2023) ha dovuto richiedere un finanziamento.
L'INPS si è ritualmente costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso, perché infondato in fatto e in diritto e, comunque, non provato.
Ad avviso dell'Istituto, infatti:
-la separazione intervenuta (il 10.6.2022) appena prima della (prima) domanda di assegno sociale, la dichiarazione di autosufficienza dei coniugi in ragione della quale non è stato previsto alcun obbligo di mantenimento a carico della SI.ra , i redditi non eSIui percepiti dal Pt_2
ricorrente ancora nel 2022 e nel 2023 e quello percepito dalla moglie separata fino al mese di agosto 2023, per beneficiare poi della pensione, dimostrano l'insussistenza dello stato di bisogno, da cui discende il diritto alla prestazione;
-in ogni caso, il ricorrente non ha fornito la prova del possesso dei requisiti reddituali occorrenti ai fini del riconoscimento del diritto;
prova del cui onere è gravato.
Esperito il libero interrogatorio del ricorrente, la causa è stata istruita documentalmente e con l'escussione di un teste (la SI.ra ). Pt_2
Nel corso dell'odierna udienza, la vertenza è stata discussa oralmente dai difensori delle parti, che hanno infine richiamato le conclusioni di cui ai rispettivi atti introduttivi, sopra trascritte.
2. Il ricorso è fondato, per le ragioni e nei limiti di cui infra.
Debbono esaminarsi, innanzitutto, i fatti essenziali ai fini del decidere.
A seguito del deposito del ricorso per separazione consensuale e della dichiarazione dei coniugi di rinuncia alla comparizione personale e al tentativo di conciliazione, nonché di conferma delle condizioni di cui all'atto introduttivo (comprensive delle dichiarazioni di
“autosufficienza” e di non avere nulla a pretendere reciprocamente), il Giudice delegato per l'udienza presidenziale ha disposto la trasmissione degli atti al Giudice titolare del procedimento, perché riferisse al Collegio per l'omologa della separazione consensuale alle dette condizioni,
3 previa acquisizione del parere del P.M. (v. verbale ud. trattazione scritta del 23.5.2022, doc. 1 ric.).
Il Tribunale, con decreto del 10.6.2022 ha quindi omologato la separazione consensuale dei coniugi “alle condizioni di cui al ricorso e confermate con il verbale dell'udienza citata”.
Il ricorrente ha dichiarato redditi (per attività di consulenza, in regime forfetario) riferiti all'anno 2022, pari ad euro 2.323,00 (v. dichiarazione dei redditi 2023, doc. 15 ric. e docc. 1, 2 conv.) e riferiti all'anno 2023 pari ad euro 0,00 (v. dichiarazione dei redditi 2024, doc. 16 ric.).
Egli ha comunicato all'Agenzia delle Entrate, il 30.5.2022, la cessazione con la medesima decorrenza della propria attività di “consulenza amministrativa” (doc. 2 ric.).
Ha presentato una prima domanda di assegno sociale il 14.7.2022 e una seconda il
22.12.2022 (v. docc. 4 e 5 ric.).
Per quanto qui rileva, la domanda del 22.12.2022 è stata respinta dall'INPS con provvedimento del 17.1.2023, così motivato:
“In sede di separazione consensuale del 10.6.2022, a ridosso della presentazione della domanda di assegno sociale, è stata effettuata la rinuncia reciproca ad ogni contribuzione economica a titolo alimentare o di mantenimento dichiarandosi entrambi i coniugi economicamente autosufficienti, non pare quindi sussistere lo stato di bisogno previsto quale requisito per il diritto alla prestazione, dichiarandosi economicamente autosufficienti pochi mesi prima, inoltre dai controlli effettuati il reddito dell'ex coniuge consentirebbe il riconoscimento di un assegno di mantenimento” (doc. 6 ric.).
Il ricorso amministrativo proposto avverso il provvedimento dell'INPS non è stato accolto
(doc. 8 ric.).
La SI.ra percepisce pensione dell'importo lordo (al settembre 2023) di euro Pt_2
1.166,35 (v. doc. 12 ric.), pari ad euro netti 905,88, detratti IRPEF e ritenuta per “ricongiunzione servizi”.
Per contro, l'ultima retribuzione della SI.ra (che ha cessato il lavoro ad Pt_2
agosto 2023) era pari ad euro 2.037,09 netti (di cui euro 392,53 lodi per tredicesima mensilità: v. cedolino agosto 2023, doc. 14 ric.).
Il ricorrente ha provato di aver richiesto un prestito personale l'8.8.2019, alla BNL, per un
“importo finanziato” di euro 5.512,07 (doc. 9 ric.), di avere venduto alcuni preziosi l'11.7.2022
4 (per un corrispettivo di euro 877,00) (doc. 10 ric.) e il 10.11.2022 (per un corrispettivo di euro
362,00) (doc. 11 ric.).
Parte attrice ha inoltre documentato che la SI.ra ha concluso un Pt_2
finanziamento con COMPASS, in forza del quale le è stata corrisposta la somma di euro
3.000,00, con valuta 12.9.2023, da restituire in 60 rate di euro 104,09 (doc. 17 ric.).
Ella risulta beneficiaria, inoltre, di un mutuo di euro 32.000 circa, concesso da Intesa S.
Paolo il 30.1.2019, da rimborsarsi in rate mensili di euro 388,95, l'ultima delle quali con scadenza 1.2.2018 (v. alleg. mail doc. 18 ric.).
I redditi per l'anno 2022 della SI.ra corrispondono ad un totale imponibile di Pt_2
euro 29.011,00 (doc. 4 conv.), mentre per l'anno 2023 risultano redditi di pensione per euro
4.377,38 (CUD doc. 6 conv.) e di lavoro per euro 19.735,09 (CUD doc. 7 conv.; v. inoltre doc. 8 conv. per il TFR).
3. I predetti dati documentali appaiono coerenti con le indicazioni del ricorrente (v. verbale interrogatorio libero) e della SI.ra . Pt_2
Il primo ha riferito che: al momento del deposito del ricorso per la separazione (marzo
2022), era ancora economicamente indipendente;
poi, ha dovuto cessare l'attività lavorativa autonoma (“che consisteva nella gestione dal punto di vista burocratico-amministrativo di alcune eredità e anche nell'effettuazione di accessi ad uffici pubblici, in particolare del Catasto e della
Conservatoria dei registri immobiliari”) per il venir meno della clientela, “rappresentata principalmente da società di consulenza e da alcune parrocchie”; cessata l'attività, non avendo risparmi da parte, se non pochi contanti, ha venduto alcuni oggetti (gioielli e un servizio di argenteria) che aveva ereditato ricavandone importi modesti, che ha utilizzato per far fronte alle necessità quotidiane;
viveva al momento della separazione e vive tuttora a Lavagna, ospite del fratello, che si fa carico di tutte le relative spese;
per il resto, è “sostenuto da una rete di conoscenti” con piccolissime somme;
frequenta ancora l'abitazione della moglie, principalmente per darle aiuto nella gestione del figlio maggiore, invalido civile (per disturbi psichiatrici); il coniuge separato, nel settembre del 2022, ha chiesto un prestito a COMPASS, grazie al quale gli ha corrisposto euro 250 al mese dal settembre 2022 all'agosto 2024, “quando ha dovuto interrompere a causa di ingenti spese condominiali, derivanti dalla morosità di altri condomini”; per quest'ultima eSIenza ella “ha anche contratto due prestiti a pegno presso Affide S.p.A.”;
5 dopo agosto 2024 non ha più ricevuto nulla dalla moglie;
egli non ha più la possibilità di svolgere lavoretti per guadagnare qualche soldo, anche a causa di problemi di salute;
il figlio maggiore percepisce pensione d'invalidità civile, ma deve sostenere spese per l'acquisto dei farmaci di cui necessita non rimborsati dal SSN;
l'altro figlio, che vive tuttora presso la genitrice e lavora con contratto a termine quale collaboratore scolastico, ha messo a disposizione della madre parte del suo stipendio, consentendo a quest'ultima di stanziare le indicate somme a favore di esso ricorrente.
Nel corso dell'odierna udienza, interpellato dal Tribunale, il ricorrente ha riferito che nell'anno 2024 e a tutt'oggi non ha percepito alcun reddito e la sua situazione economica risulta invariata rispetto al momento della presentazione della domanda oggetto di causa, “fatta salva la mancata percezione, dopo il mese di agosto, della somma precedentemente messa[gli] a disposizione dalla SI.ra ”. Pt_2
Quest'ultima, escussa quale teste, ha meticolosamente riferito circa le condizioni economiche proprie e dei figli ed anche circa quelle del coniuge legalmente separato.
In base alle sue dichiarazioni: già nel 2023 aveva comunicato al ricorrente che non avrebbe più potuto aiutarlo economicamente, perché la pensione di cui aveva iniziato a fruire era nettamente inferiore alla retribuzione che percepiva (circa la metà) ed inoltre aveva dovuto riscattare periodi di lavoro presso aziende private per raggiungere i requisiti per il pensionamento, con oneri a suo carico (le rate dei pagamenti, in corso, scadranno in un caso nel
2027 e nell'altro nel 2028); nel 2023 l'abitazione in cui vive assieme ai figli si è allagata a causa di infiltrazioni dal tetto e dalla grondaia e così, tra l'altro, si è ammalorato un mobile che ha dovuto sostituire acquistandone uno di seconda mano;
ha dovuto acquistare un televisore (in offerta, per poco più di 100 euro) e una lavatrice (del costo di circa 500 euro, pagati a rate con
COMPASS, non disponendo della somma) per sostituire gli elettrodomestici che guastatisi;
il figlio , invalido, percepisce solo la pensione d'invalidità, “che se ne va quasi interamente Per_2 per l'acquisto dei medicinali non a carico del SSN (50 euro al mese) e delle SIarette, perché ha il vizio del fumo”; per fortuna, l'altro figlio, , lavora quale collaboratore scolastico e la aiuta Per_3 un po' dal punto di vista economico, anche se a marzo 2024 ha dovuto mettere da parte un po' di denaro per conseguire la patente informatica, che gli occorre per il lavoro;
ella sta vivendo un periodo difficile anche dal punto di vista della salute e si sottopone a terapie, dopo aver subito un intervento chirurgico nel 2022; il coniuge separato continuava e continua ad avere bisogno di
6 sostegno economico e così, alla fine, ella ha impegnato alcuni gioielli, per un importo di €
1.400,00 circa, che gli ha consegnato a giugno/luglio 2024 (o forse 2023), però a titolo di prestito
(“perché me li restituisse così da poter riscattare i gioielli, ma… non vi è riuscito”), ad oggi non rimborsato, cosicché i gioielli saranno venduti all'asta; fino al momento del prestito di 1.400 euro, ha corrisposto mensilmente al coniuge la somma convenuta, che le pare ammonti ad euro
200,00; dopo, non è più stata in grado di aiutarlo;
ella ha anche “problemi con le spese condominiali, perché la metà dei condomini non le paga affatto” e lei è in ritardo di una rata;
con la tredicesima cercherà di pagare detta rata e l'anticipo per i lavori programmati nel 2025; le spese condominiali del 2025, per lavori straordinari, sono previste a suo carico per l'importo di euro 3.500,00; ha anche una casa a Millesimo per cui non è riuscita a pagare la Tari e le altre tasse;
non ha neppure potuto venderla o locarla, perché suo fratello, che era comproprietario ed ora è deceduto, glielo ha impedito e perché non è abitabile e necessiterebbe di ristrutturazione;
ha un fido presso la Banca Intesa S. Paolo, nel quale ha sconfinato, tanto che ha ricevuto nell'ottobre
2024 un sollecito al ripianamento.
Non può dubitarsi dell'attendibilità delle dichiarazioni della teste, coerenti e spontanee nell'ammettere circostanze altrimenti difficilmente accertabili.
La corresponsione al coniuge odierno ricorrente, da parte della SI.ra , di una Pt_2
somma mensile di euro 250,00 trova conferma (oltre che nelle ammissioni del ricorrente) anche nella mail sub doc. 18 ric. e 3 conv.
Deve ritenersi (pur in presenza di qualche titubanza della teste) che - come riconosciuto dal ricorrente - tale corresponsione si sia protratta fino all'agosto 2024 compreso.
4. Occorre richiamare, a questo punto, la disciplina applicabile al caso di specie, che concerne l'assegno sociale.
Ai sensi dell'art. 3, co. 6, l. n. 335/1995:
<<
6. Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile…, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge
7 comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.
L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contribuivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale>>.
5. Secondo le indicazioni della Suprema Corte (che si è pronunciata su ricorso proposto avverso sentenza di una corte territoriale, che aveva rigettato la domanda del ricorrente, intesa ad ottenere il riconoscimento dell'assegno sociale, siccome egli <non aveva richiesto al coniuge alcun assegno di mantenimento, anche minimo, in sede di separazione, [e] ciò non poteva che essere interpretato come riconoscimento del proprio stato di autosufficienza economica o comunque come ammissione di insussistenza delle condizioni di cui al citato articolo 3 comma 6 legge 335/1995>>, ritenendo non corretta l'impostazione del giudice di appello, che <ha attribuito rilevanza ad un reddito presunto di cui nella legge non vi è traccia>>):
<4.- Va richiamata anzitutto la disciplina dell'assegno sociale stabilita dall'articolo 3, comma 6 della legge 335/1995 [già sopra trascritto].
5.- Nel caso in esame la Corte d'appello ha negato la spettanza dell'assegno sociale alla ricorrente sostenendo che ella non versasse in stato di bisogno per non aver richiesto al coniuge separato alcun assegno di mantenimento, anche minimo, in sede di separazione (alla quale i coniugi sono addivenuti con procedimento semplificato).
8 Secondo la Corte d'appello tale fatto doveva essere interpretato come riconoscimento dello stato di autosufficienza economica o comunque come ammissione di insussistenza delle condizioni di cui al citato articolo 3, comma 6 legge 335/1995.
6.- La tesi della Corte d'appello non può essere condivisa perché cozza contro la natura dell'assegno sociale e contro il sistema istituito dal legislatore per il riconoscimento della medesima prestazione.
7.- Ed invero l'assegno sociale rappresenta una prestazione di base avente natura assistenziale ed in quanto tale è volta ad assicurare "i mezzi necessari per vivere" (ai sensi dell'art. 38, comma 1 Cost.) alle persone anziane che hanno superato una prefissata soglia di età, e che non dispongono di tutela previdenziale per fronteggiare l'evento della vecchiaia. Il relativo diritto si fonda sullo stato di bisogno accertato del titolare che viene desunto, in base alla legge, dalla mancanza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti al disotto del limite massimo indicato dalla legge. L'assegno viene infatti corrisposto per intero o ad integrazione, a coloro che, compiuta l'età prevista (oggi rileva l'età di 67 anni), siano privi di reddito o godano di un reddito inferiore al limite fissato dalla legge (raddoppiato in ipotesi di coniugio) ed adeguato nel tempo dal legislatore (da ultimo art. 38 comma 1 lett. b 1.448/2011).
8.- La legge, come già visto, individua con precisione i redditi rilevanti ai fini del calcolo del requisito reddituale. Si tratta dei redditi personali e coniugali di qualsiasi natura. Si computano pure gli assegni familiari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano invece il TFR
e le relative anticipazioni, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Neppure concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della stessa
1. 335/1995 a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.
9.- In base alla stessa legge, individuati i redditi rilevanti è possibile individuare l'importo del rateo mensile fino a concorrenza dell'importo massimo indicato. Mentre il superamento del limite di reddito determina la sospensione della prestazione la cui erogazione riprenderà quando
i redditi torneranno al di sotto del limite massimo previsto per la sua attribuzione.
10.- La legge nulla prevede per quanto riguarda il coniuge separato;
ma, in base alla disciplina sopra indicata, va del tutto escluso che ai fini del requisito reddituale previsto per l'assegno
9 sociale possa assumere rilievo una mera pretesa, costituita dall'astratta possibilità di chiedere
l'assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge in sede di separazione.
11.- Anzitutto perché non si tratta di "redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva", né di "assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile"; ai quali soltanto, invece, la legge 335 cit. attribuisce rilievo al fine del raggiungimento del requisito reddituale e della dimostrazione dello stato di bisogno.
12.- Ed in secondo luogo perché, in base alla stessa legge conta esclusivamente lo stato di bisogno effettivo risultante cioè dalla comparazione tra reddito dichiarato e reddito effettivamente percepito: "L'assegno è infatti erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti". In tal senso quindi va escluso che possa rilevare un reddito potenziale, mai attribuito e percepito dal soggetto che richiede l'assegno sociale nel periodo considerato.
13.- La sentenza impugnata deve allora ritenersi erronea anzitutto laddove, in carenza di qualsiasi previsione di legge, ha ritenuto che la semplice mancanza di richiesta dell'assegno di mantenimento al coniuge separato equivalga ad assenza dello stato bisogno ("ammissione di insussistenza delle condizioni di cui al citato articolo 3 comma 6 legge 33511995") dando luogo al riconoscimento del proprio stato di autosussistenza economica.
14.- Così opinando, la Corte territoriale ha in realtà introdotto nell'ordinamento l'ulteriore requisito (rilevante in generale, a livello dell'astratta disciplina legale, quale condicio iuris) dell'obbligo del richiedente l'assegno sociale di rivolgersi previamente al proprio coniuge separato;
con effetti inderogabilmente ablativi del diritto all'assegno sociale, in caso di inottemperanza;
pur nella accertata sussistenza dei requisiti esplicitamente dettati allo scopo dalla legge. Ma senza che la stessa disciplina contenga alcuna indicazione in tale direzione: dal momento che essa non prevede che la richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato possa rilevare né ai fini dell'accesso al diritto, né ai fini della misura dell'assegno sociale.
14.1- Mentre allo scopo una disciplina di legge sarebbe stata invece indispensabile. Non solo per eSIenze di certezza e di legalità (valevoli già in sede amministrativa per orientare la condotta dell'INPS). Ma soprattutto perché le situazioni dentro cui vanno valutati i rapporti tra i coniugi separati possono essere le più variegate ovvero essere integrate da una molteplicità di vicende
10 concrete e di fatti, soggetti a continue evoluzioni (vi possono essere livelli reddituali assai differenti;
coniugi separati che si sono risposati, anche più volte;
coniugi che optano per la casa coniugale;
coniugi con figli o senza figli;
con figli già esistenti oppure sopravvenuti alla separazione;
coniugi ai quali è stata addebitata la separazione;
coniugi che si separano davanti all'ufficio dello stato civile senza essere adeguatamente assistiti sul piano legale;
ecc.). Tali situazioni non si prestano certo ad essere valutate in sede giudiziale, semplicisticamente e con la medesima chiave presuntiva, tanto meno in sede di assistenza sociale, per tutti i destinatari della tutela. Perché in tal modo si rischia di conferire alla disciplina profili di irrazionalità ma anche di trattare in modo uguale situazioni assai differenti proprio sul piano reddituale, a cui la legge sull'assegno sociale conferisce rilievo predominante ai fini della tutela.
15.- In definitiva la stessa Corte d'appello, invece di dare rilievo allo stato di bisogno effettivo da accertarsi sulla base delle norme di legge (ovvero attraverso la verifica tra la dichiarazione presentata all'atto della domanda e la dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti presentata l'anno successivo), ha attribuito rilevanza ad un reddito presunto di cui nella legge non vi è traccia. Dato che, come risulta dalla menzionata disciplina, la legge prevede, al contrario, come unico requisito, uno stato di bisogno accertato, caso per caso, non solo per concedere ma anche per mantenere la tutela di base assistenziale per gli anziani nel nostro
Paese.
16. Ciò posto, va ancor evidenziato in proposito, che questa Corte (Sez. L, sentenza n. 6570 del
18/03/2010) occupandosi di un caso in cui un richiedente l'assegno sociale, pur titolare dell'assegno di mantenimento nei confronti del coniuge separato, non aveva effettivamente percepito nulla per mancata erogazione dello stesso assegno, ha affermato che non potesse bastare la mera titolarità di un reddito e che non si potesse prescindere dalla sua concreta percezione.
17.- Nel caso in esame, invece, i giudici di merito si sono spinti oltre;
attribuendo rilievo ad una condizione di diritto non prevista dalla legge, come l'obbligo di rivolgere una richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato. Ed al (presunto) possesso di un reddito (presunto) oltre il limite indicato dalla legge (invariabilmente) ricavato dal mancato assolvimento della medesima condizione ossia dalla mancata richiesta dello stesso assegno di mantenimento
(purchessìa). Mentre la legge, per garantire il diritto ex art. 38 Cost. al c.d. minimo vitale, degli anziani più poveri, ha istituito un sistema di accertamento basato sul controllo del reddito
11 effettivamente posseduto (Cass. n. 6570/2010, cit.)>> (Cass. ord. n. 14513/2020; conf. Cass. n.
7235/2023 e Cass. n. 24954/2021).
Analoghe riflessioni, ovviamente, debbono effettuarsi in relazione alla (im)possibilità di attribuire rilevanza alla (eventuale) astratta possibilità, per i figli del ricorrente, di farsi carico del suo mantenimento, rilevando solo lo stato di bisogno, da determinarsi alla luce dei redditi e delle somme effettivamente percepiti dall'interessato, <…non consentendo il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario…>> (Cass. n. 7235/2023, nella quale si afferma la non incidenza, sul sorgere del diritto, dell'esistenza di soggetti obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi, tra cui una figlia, inoltre donataria degli immobili di proprietà del genitore poi caduto in stato di bisogno).
Né rileva che lo stato di bisogno sia incolpevole (ibidem, nonché Cass. n. 24954/2021).
<… Salvo ovviamente l'eventuale accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza (così Cass. n. 24954 del 2021, cit., in motivazione)>> (Cass. n. 7235/2023, cit.).
6. Ebbene, può ritenersi provato, nella specie, alla luce della documentazione offerta in comunicazione e delle dichiarazioni testimoniali, che il ricorrente, nel 2023, nel 2024 e fino ad oggi, non abbia percepito redditi o somme riconducibili alla previsione dell'art. 3, co. 6, l. n.
335/1995 e, dunque, suscettibili d'incidere sullo stato di bisogno, se non dal coniuge, nella misura di euro 250,00 al mese, fino ad agosto 2024 compreso, e nell'importo di euro 1.400,00 in unica soluzione.
Il complessivo quadro economico - patrimoniale emerso dall'istruttoria e la “trasparenza” della teste ed anche del ricorrente, nel riferire circa le circostanze (anche non “favorevoli”) rilevanti in causa, d'altro canto, porta ad escludere che siano state realizzate, dal ricorrente stesso
(d'accordo con il coniuge separato e/o con i figli), iniziative fraudolente, volte a simulare lo stato di bisogno, perché non vi è motivo di dubitare che il SI. abbia interrotto (all'età di Pt_1
circa 68 anni) la propria attività lavorativa (e non disponga neppure di risorse economiche necessarie per il proprio sostentamento) e perché le condizioni del nucleo costituito dai figli e dalla SI.ra risultano precarie già solo considerando le eSIenze personali di questi. Pt_2
Si aggiunga che neppure la dichiarazione di “autosufficienza” resa nell'ambito del procedimento
12 di separazione legale sembra contrastare con tale conclusione, sia perché spiegabile alla luce del rapido deteriorarsi della situazione a seguito della cessazione dell'attività lavorativa del
, sia perché strumentale alla disciplina dei rapporti tra i coniugi che – come visto – Pt_1
può trovare causa in “variegate” situazioni, vicende e motivazioni.
Si aggiunga che le risultanze delle dichiarazioni dei redditi, il prestito e le vendite di preziosi documentati dal ricorrente concorrono a comprovare il suo stato di bisogno, così come i prestiti, le spese in corso e il modesto reddito di pensione danno conto della sopravvenuta impossibilità di ulteriori erogazioni da parte della SI.ra , che pure, fino ad agosto Pt_2
2024, ha versato al coniuge euro 250,00 al mese.
7. Occorre valutare, a questo punto, le dazioni del coniuge e la loro incidenza sulla condizione di bisogno del ricorrente e sulla misura dell'assegno sociale.
Ad avviso del Tribunale, la somma conferita a titolo di prestito non rileva, poiché
l'odierno ricorrente è tenuto a restituirla alla SI.ra (cfr. Cass. n. 8799/2001). Pt_2
Incidono, invece, sulla situazione reddituale del SI. , le somme mensilmente Pt_1
percepite nel corso del 2023 e del 2024 fino ad agosto, rispettivamente per euro 3.000,00 e per euro 2.000,00 (v. Cass. n. 13577/2013, secondo cui il giudice di merito può legittimamente considerare, ai fini della determinazione del reddito, tutte le entrate patrimoniali del richiedente la prestazione e gli indici ad esse riferibili, tra cui <deposito bancario di una consistente somma di denaro e conseguente percezione degli interessi relativi, investimento in titoli mobiliari, pagamento di un non modesto canone di locazione per la propria abitazione, contributo economico mensile di un figlio…, [perché] [t]ale indagine sul complesso delle entrate patrimoniali è consentita dalla norma di legge la quale prevede che alla formazione del reddito complessivo contribuiscono i redditi di "qualsiasi natura">>).
Ne consegue che l'importo dell'assegno sociale deve essere decurtato, quanto all'anno
2023 della somma di euro 3.000,00 e quanto all'anno 2024 della somma di euro 2.000,00.
Entrambe le somme, infatti, sono inferiori all'ammontare intero dell'assegno.
La domanda deve essere pertanto accolta e l'INPS deve essere condannato a corrispondere al ricorrente l'assegno sociale a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla domanda (del 22.12.2022), nella misura di legge calcolata detraendo le indicate somme.
13 Sugli arretrati della provvidenza dovuta spetta altresì la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali a decorrere dal 121° giorno successivo alla data della domanda amministrativa, nonché dalla successiva maturazione dei ratei sino al saldo (Cass., 6 marzo 2001,
n. 3244; Cass., 6 aprile 2001, n. 5201; Cass., 14 maggio 2004, n. 9256; Cass., 13 maggio 2002, n.
6882).
8. Tenuto conto della parziale soccombenza del ricorrente, le spese vengono compensate per 1/3, tra le parti. Per la frazione residua seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate e della contenuta attività processuale), a carico dell'INPS.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione, dichiara tenuto e pertanto condanna l'INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente l'assegno sociale a decorrere dal 1° gennaio 2023, nell'importo spettante per legge, da determinarsi mediante detrazione dall'importo intero di euro
3.000.00 (euro 250,00 mensili per 12 mesi) per l'anno 2023 e di euro 2.000,00 (euro 250,00 mensili per 8 mesi) per l'anno 2024; oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 121° giorno successivo alla domanda e a decorrere dalla successiva maturazione dei ratei sino al saldo;
compensa per un terzo, tra le parti, le spese di lite;
condanna l'INPS a rimborsare al ricorrente la frazione residua delle spese di lite, frazione che liquida nell'importo di euro 3.140,00 per onorari, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge.
Genova, il 14 gennaio 2025.
IL GIUDICE
Stefano Grillo
14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Grillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3612/2024 promossa dal SI.:
(c.f. ), nato il [...] a [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in via XX Settembre 8/16 a Genova, presso lo Studio dell'Avv. Marco Buratti
(indirizzo pec: ), che lo rappresenta e difende come da Email_1
procura speciale allegata al ricorso
-ricorrente-
CONTRO
l (c.f.: , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro-tempore - corrente in Roma - elettivamente domiciliato in Genova,
Piazza della Vittoria 6 rosso presso l'Avvocatura distrettuale Inps, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avv. Cinzia Lolli, dall'avv. Pietro Capurso, dall'avv. Lilia Bonicioli e dall'avv. Christian Lo Scalzo, in virtù di mandato generale alle liti del 22 marzo 2024 a rogito del dott. Notaio in Fiumicino (Rep. n. 37875) Persona_1
-convenuto-
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti
RICORRENTE:
1 “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis: in via principale, dichiarare il diritto del Signor alla corresponsione dell'assegno sociale a far Parte_1
data dalla domanda in data 22/12/2022 e quindi dal successivo mese di gennaio del 2023 in via subordinata, dichiarare il diritto del Signor alla corresponsione dell'assegno sociale a far Parte_1 data dal mese di gennaio del 2023 e fino al 31/08/2023, nell'importo pari alla differenza fra
l'importo dell'assegno sociale e l'importo di € 250,00 e successivamente, a far data dal
01/09/2023, all'importo pieno previsto dalla vigente normativa
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”;
INPS:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito respingere la domanda avversaria, in quanto infondata in fatto e diritto ed in ogni caso sfornito di prova. Con vittoria di spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente l'1.8.2024 il SI. ha Parte_1 convenuto in giudizio l'INPS, per sentirlo condannare all'erogazione dell'assegno sociale, con decorrenza dalla (seconda) domanda amministrativa, proposta il 22.12.2022 (v. rettifica del difensore del ricorrente, di cui al verbale ud. 22.10.2024).
Ad avviso del ricorrente, infatti, per quanto qui in particolare rileva, deve ritenersi illegittima la reiezione della detta (seconda domanda, ma anche della prima) domanda, in quanto fondata sulla rinuncia, in sede di separazione legale dal coniuge (SI.ra ), a Parte_2
qualsiasi contribuzione a titolo alimentare o di mantenimento, sul presupposto della
“autosufficienza”. Infatti, tale dichiarazione rifletteva la situazione dei coniugi alla data di deposito del ricorso per separazione (7.3.2022, come da precisazione di cui ancora al verbale ud.
22.10.2024); situazione che successivamente si è notevolmente aggravata, per l'interruzione dell'attività lavorativa da parte del ricorrente e per il pensionamento del coniuge, con conseguente percezione di un assegno che, dedotta la trattenuta per ricongiunzione di periodi contributivi, risulta notevolmente inferiore alla retribuzione precedentemente percepita. Importo a
2 fronte del quale la SI.ra , al fine di contribuire alle eSIenze di vita del coniuge Pt_2
mediante corresponsione di euro 250 mensili (tra settembre 2022 e agosto 2023) ha dovuto richiedere un finanziamento.
L'INPS si è ritualmente costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso, perché infondato in fatto e in diritto e, comunque, non provato.
Ad avviso dell'Istituto, infatti:
-la separazione intervenuta (il 10.6.2022) appena prima della (prima) domanda di assegno sociale, la dichiarazione di autosufficienza dei coniugi in ragione della quale non è stato previsto alcun obbligo di mantenimento a carico della SI.ra , i redditi non eSIui percepiti dal Pt_2
ricorrente ancora nel 2022 e nel 2023 e quello percepito dalla moglie separata fino al mese di agosto 2023, per beneficiare poi della pensione, dimostrano l'insussistenza dello stato di bisogno, da cui discende il diritto alla prestazione;
-in ogni caso, il ricorrente non ha fornito la prova del possesso dei requisiti reddituali occorrenti ai fini del riconoscimento del diritto;
prova del cui onere è gravato.
Esperito il libero interrogatorio del ricorrente, la causa è stata istruita documentalmente e con l'escussione di un teste (la SI.ra ). Pt_2
Nel corso dell'odierna udienza, la vertenza è stata discussa oralmente dai difensori delle parti, che hanno infine richiamato le conclusioni di cui ai rispettivi atti introduttivi, sopra trascritte.
2. Il ricorso è fondato, per le ragioni e nei limiti di cui infra.
Debbono esaminarsi, innanzitutto, i fatti essenziali ai fini del decidere.
A seguito del deposito del ricorso per separazione consensuale e della dichiarazione dei coniugi di rinuncia alla comparizione personale e al tentativo di conciliazione, nonché di conferma delle condizioni di cui all'atto introduttivo (comprensive delle dichiarazioni di
“autosufficienza” e di non avere nulla a pretendere reciprocamente), il Giudice delegato per l'udienza presidenziale ha disposto la trasmissione degli atti al Giudice titolare del procedimento, perché riferisse al Collegio per l'omologa della separazione consensuale alle dette condizioni,
3 previa acquisizione del parere del P.M. (v. verbale ud. trattazione scritta del 23.5.2022, doc. 1 ric.).
Il Tribunale, con decreto del 10.6.2022 ha quindi omologato la separazione consensuale dei coniugi “alle condizioni di cui al ricorso e confermate con il verbale dell'udienza citata”.
Il ricorrente ha dichiarato redditi (per attività di consulenza, in regime forfetario) riferiti all'anno 2022, pari ad euro 2.323,00 (v. dichiarazione dei redditi 2023, doc. 15 ric. e docc. 1, 2 conv.) e riferiti all'anno 2023 pari ad euro 0,00 (v. dichiarazione dei redditi 2024, doc. 16 ric.).
Egli ha comunicato all'Agenzia delle Entrate, il 30.5.2022, la cessazione con la medesima decorrenza della propria attività di “consulenza amministrativa” (doc. 2 ric.).
Ha presentato una prima domanda di assegno sociale il 14.7.2022 e una seconda il
22.12.2022 (v. docc. 4 e 5 ric.).
Per quanto qui rileva, la domanda del 22.12.2022 è stata respinta dall'INPS con provvedimento del 17.1.2023, così motivato:
“In sede di separazione consensuale del 10.6.2022, a ridosso della presentazione della domanda di assegno sociale, è stata effettuata la rinuncia reciproca ad ogni contribuzione economica a titolo alimentare o di mantenimento dichiarandosi entrambi i coniugi economicamente autosufficienti, non pare quindi sussistere lo stato di bisogno previsto quale requisito per il diritto alla prestazione, dichiarandosi economicamente autosufficienti pochi mesi prima, inoltre dai controlli effettuati il reddito dell'ex coniuge consentirebbe il riconoscimento di un assegno di mantenimento” (doc. 6 ric.).
Il ricorso amministrativo proposto avverso il provvedimento dell'INPS non è stato accolto
(doc. 8 ric.).
La SI.ra percepisce pensione dell'importo lordo (al settembre 2023) di euro Pt_2
1.166,35 (v. doc. 12 ric.), pari ad euro netti 905,88, detratti IRPEF e ritenuta per “ricongiunzione servizi”.
Per contro, l'ultima retribuzione della SI.ra (che ha cessato il lavoro ad Pt_2
agosto 2023) era pari ad euro 2.037,09 netti (di cui euro 392,53 lodi per tredicesima mensilità: v. cedolino agosto 2023, doc. 14 ric.).
Il ricorrente ha provato di aver richiesto un prestito personale l'8.8.2019, alla BNL, per un
“importo finanziato” di euro 5.512,07 (doc. 9 ric.), di avere venduto alcuni preziosi l'11.7.2022
4 (per un corrispettivo di euro 877,00) (doc. 10 ric.) e il 10.11.2022 (per un corrispettivo di euro
362,00) (doc. 11 ric.).
Parte attrice ha inoltre documentato che la SI.ra ha concluso un Pt_2
finanziamento con COMPASS, in forza del quale le è stata corrisposta la somma di euro
3.000,00, con valuta 12.9.2023, da restituire in 60 rate di euro 104,09 (doc. 17 ric.).
Ella risulta beneficiaria, inoltre, di un mutuo di euro 32.000 circa, concesso da Intesa S.
Paolo il 30.1.2019, da rimborsarsi in rate mensili di euro 388,95, l'ultima delle quali con scadenza 1.2.2018 (v. alleg. mail doc. 18 ric.).
I redditi per l'anno 2022 della SI.ra corrispondono ad un totale imponibile di Pt_2
euro 29.011,00 (doc. 4 conv.), mentre per l'anno 2023 risultano redditi di pensione per euro
4.377,38 (CUD doc. 6 conv.) e di lavoro per euro 19.735,09 (CUD doc. 7 conv.; v. inoltre doc. 8 conv. per il TFR).
3. I predetti dati documentali appaiono coerenti con le indicazioni del ricorrente (v. verbale interrogatorio libero) e della SI.ra . Pt_2
Il primo ha riferito che: al momento del deposito del ricorso per la separazione (marzo
2022), era ancora economicamente indipendente;
poi, ha dovuto cessare l'attività lavorativa autonoma (“che consisteva nella gestione dal punto di vista burocratico-amministrativo di alcune eredità e anche nell'effettuazione di accessi ad uffici pubblici, in particolare del Catasto e della
Conservatoria dei registri immobiliari”) per il venir meno della clientela, “rappresentata principalmente da società di consulenza e da alcune parrocchie”; cessata l'attività, non avendo risparmi da parte, se non pochi contanti, ha venduto alcuni oggetti (gioielli e un servizio di argenteria) che aveva ereditato ricavandone importi modesti, che ha utilizzato per far fronte alle necessità quotidiane;
viveva al momento della separazione e vive tuttora a Lavagna, ospite del fratello, che si fa carico di tutte le relative spese;
per il resto, è “sostenuto da una rete di conoscenti” con piccolissime somme;
frequenta ancora l'abitazione della moglie, principalmente per darle aiuto nella gestione del figlio maggiore, invalido civile (per disturbi psichiatrici); il coniuge separato, nel settembre del 2022, ha chiesto un prestito a COMPASS, grazie al quale gli ha corrisposto euro 250 al mese dal settembre 2022 all'agosto 2024, “quando ha dovuto interrompere a causa di ingenti spese condominiali, derivanti dalla morosità di altri condomini”; per quest'ultima eSIenza ella “ha anche contratto due prestiti a pegno presso Affide S.p.A.”;
5 dopo agosto 2024 non ha più ricevuto nulla dalla moglie;
egli non ha più la possibilità di svolgere lavoretti per guadagnare qualche soldo, anche a causa di problemi di salute;
il figlio maggiore percepisce pensione d'invalidità civile, ma deve sostenere spese per l'acquisto dei farmaci di cui necessita non rimborsati dal SSN;
l'altro figlio, che vive tuttora presso la genitrice e lavora con contratto a termine quale collaboratore scolastico, ha messo a disposizione della madre parte del suo stipendio, consentendo a quest'ultima di stanziare le indicate somme a favore di esso ricorrente.
Nel corso dell'odierna udienza, interpellato dal Tribunale, il ricorrente ha riferito che nell'anno 2024 e a tutt'oggi non ha percepito alcun reddito e la sua situazione economica risulta invariata rispetto al momento della presentazione della domanda oggetto di causa, “fatta salva la mancata percezione, dopo il mese di agosto, della somma precedentemente messa[gli] a disposizione dalla SI.ra ”. Pt_2
Quest'ultima, escussa quale teste, ha meticolosamente riferito circa le condizioni economiche proprie e dei figli ed anche circa quelle del coniuge legalmente separato.
In base alle sue dichiarazioni: già nel 2023 aveva comunicato al ricorrente che non avrebbe più potuto aiutarlo economicamente, perché la pensione di cui aveva iniziato a fruire era nettamente inferiore alla retribuzione che percepiva (circa la metà) ed inoltre aveva dovuto riscattare periodi di lavoro presso aziende private per raggiungere i requisiti per il pensionamento, con oneri a suo carico (le rate dei pagamenti, in corso, scadranno in un caso nel
2027 e nell'altro nel 2028); nel 2023 l'abitazione in cui vive assieme ai figli si è allagata a causa di infiltrazioni dal tetto e dalla grondaia e così, tra l'altro, si è ammalorato un mobile che ha dovuto sostituire acquistandone uno di seconda mano;
ha dovuto acquistare un televisore (in offerta, per poco più di 100 euro) e una lavatrice (del costo di circa 500 euro, pagati a rate con
COMPASS, non disponendo della somma) per sostituire gli elettrodomestici che guastatisi;
il figlio , invalido, percepisce solo la pensione d'invalidità, “che se ne va quasi interamente Per_2 per l'acquisto dei medicinali non a carico del SSN (50 euro al mese) e delle SIarette, perché ha il vizio del fumo”; per fortuna, l'altro figlio, , lavora quale collaboratore scolastico e la aiuta Per_3 un po' dal punto di vista economico, anche se a marzo 2024 ha dovuto mettere da parte un po' di denaro per conseguire la patente informatica, che gli occorre per il lavoro;
ella sta vivendo un periodo difficile anche dal punto di vista della salute e si sottopone a terapie, dopo aver subito un intervento chirurgico nel 2022; il coniuge separato continuava e continua ad avere bisogno di
6 sostegno economico e così, alla fine, ella ha impegnato alcuni gioielli, per un importo di €
1.400,00 circa, che gli ha consegnato a giugno/luglio 2024 (o forse 2023), però a titolo di prestito
(“perché me li restituisse così da poter riscattare i gioielli, ma… non vi è riuscito”), ad oggi non rimborsato, cosicché i gioielli saranno venduti all'asta; fino al momento del prestito di 1.400 euro, ha corrisposto mensilmente al coniuge la somma convenuta, che le pare ammonti ad euro
200,00; dopo, non è più stata in grado di aiutarlo;
ella ha anche “problemi con le spese condominiali, perché la metà dei condomini non le paga affatto” e lei è in ritardo di una rata;
con la tredicesima cercherà di pagare detta rata e l'anticipo per i lavori programmati nel 2025; le spese condominiali del 2025, per lavori straordinari, sono previste a suo carico per l'importo di euro 3.500,00; ha anche una casa a Millesimo per cui non è riuscita a pagare la Tari e le altre tasse;
non ha neppure potuto venderla o locarla, perché suo fratello, che era comproprietario ed ora è deceduto, glielo ha impedito e perché non è abitabile e necessiterebbe di ristrutturazione;
ha un fido presso la Banca Intesa S. Paolo, nel quale ha sconfinato, tanto che ha ricevuto nell'ottobre
2024 un sollecito al ripianamento.
Non può dubitarsi dell'attendibilità delle dichiarazioni della teste, coerenti e spontanee nell'ammettere circostanze altrimenti difficilmente accertabili.
La corresponsione al coniuge odierno ricorrente, da parte della SI.ra , di una Pt_2
somma mensile di euro 250,00 trova conferma (oltre che nelle ammissioni del ricorrente) anche nella mail sub doc. 18 ric. e 3 conv.
Deve ritenersi (pur in presenza di qualche titubanza della teste) che - come riconosciuto dal ricorrente - tale corresponsione si sia protratta fino all'agosto 2024 compreso.
4. Occorre richiamare, a questo punto, la disciplina applicabile al caso di specie, che concerne l'assegno sociale.
Ai sensi dell'art. 3, co. 6, l. n. 335/1995:
<<
6. Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile…, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge
7 comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.
L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contribuivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale>>.
5. Secondo le indicazioni della Suprema Corte (che si è pronunciata su ricorso proposto avverso sentenza di una corte territoriale, che aveva rigettato la domanda del ricorrente, intesa ad ottenere il riconoscimento dell'assegno sociale, siccome egli <non aveva richiesto al coniuge alcun assegno di mantenimento, anche minimo, in sede di separazione, [e] ciò non poteva che essere interpretato come riconoscimento del proprio stato di autosufficienza economica o comunque come ammissione di insussistenza delle condizioni di cui al citato articolo 3 comma 6 legge 335/1995>>, ritenendo non corretta l'impostazione del giudice di appello, che <ha attribuito rilevanza ad un reddito presunto di cui nella legge non vi è traccia>>):
<4.- Va richiamata anzitutto la disciplina dell'assegno sociale stabilita dall'articolo 3, comma 6 della legge 335/1995 [già sopra trascritto].
5.- Nel caso in esame la Corte d'appello ha negato la spettanza dell'assegno sociale alla ricorrente sostenendo che ella non versasse in stato di bisogno per non aver richiesto al coniuge separato alcun assegno di mantenimento, anche minimo, in sede di separazione (alla quale i coniugi sono addivenuti con procedimento semplificato).
8 Secondo la Corte d'appello tale fatto doveva essere interpretato come riconoscimento dello stato di autosufficienza economica o comunque come ammissione di insussistenza delle condizioni di cui al citato articolo 3, comma 6 legge 335/1995.
6.- La tesi della Corte d'appello non può essere condivisa perché cozza contro la natura dell'assegno sociale e contro il sistema istituito dal legislatore per il riconoscimento della medesima prestazione.
7.- Ed invero l'assegno sociale rappresenta una prestazione di base avente natura assistenziale ed in quanto tale è volta ad assicurare "i mezzi necessari per vivere" (ai sensi dell'art. 38, comma 1 Cost.) alle persone anziane che hanno superato una prefissata soglia di età, e che non dispongono di tutela previdenziale per fronteggiare l'evento della vecchiaia. Il relativo diritto si fonda sullo stato di bisogno accertato del titolare che viene desunto, in base alla legge, dalla mancanza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti al disotto del limite massimo indicato dalla legge. L'assegno viene infatti corrisposto per intero o ad integrazione, a coloro che, compiuta l'età prevista (oggi rileva l'età di 67 anni), siano privi di reddito o godano di un reddito inferiore al limite fissato dalla legge (raddoppiato in ipotesi di coniugio) ed adeguato nel tempo dal legislatore (da ultimo art. 38 comma 1 lett. b 1.448/2011).
8.- La legge, come già visto, individua con precisione i redditi rilevanti ai fini del calcolo del requisito reddituale. Si tratta dei redditi personali e coniugali di qualsiasi natura. Si computano pure gli assegni familiari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano invece il TFR
e le relative anticipazioni, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Neppure concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della stessa
1. 335/1995 a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.
9.- In base alla stessa legge, individuati i redditi rilevanti è possibile individuare l'importo del rateo mensile fino a concorrenza dell'importo massimo indicato. Mentre il superamento del limite di reddito determina la sospensione della prestazione la cui erogazione riprenderà quando
i redditi torneranno al di sotto del limite massimo previsto per la sua attribuzione.
10.- La legge nulla prevede per quanto riguarda il coniuge separato;
ma, in base alla disciplina sopra indicata, va del tutto escluso che ai fini del requisito reddituale previsto per l'assegno
9 sociale possa assumere rilievo una mera pretesa, costituita dall'astratta possibilità di chiedere
l'assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge in sede di separazione.
11.- Anzitutto perché non si tratta di "redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva", né di "assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile"; ai quali soltanto, invece, la legge 335 cit. attribuisce rilievo al fine del raggiungimento del requisito reddituale e della dimostrazione dello stato di bisogno.
12.- Ed in secondo luogo perché, in base alla stessa legge conta esclusivamente lo stato di bisogno effettivo risultante cioè dalla comparazione tra reddito dichiarato e reddito effettivamente percepito: "L'assegno è infatti erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti". In tal senso quindi va escluso che possa rilevare un reddito potenziale, mai attribuito e percepito dal soggetto che richiede l'assegno sociale nel periodo considerato.
13.- La sentenza impugnata deve allora ritenersi erronea anzitutto laddove, in carenza di qualsiasi previsione di legge, ha ritenuto che la semplice mancanza di richiesta dell'assegno di mantenimento al coniuge separato equivalga ad assenza dello stato bisogno ("ammissione di insussistenza delle condizioni di cui al citato articolo 3 comma 6 legge 33511995") dando luogo al riconoscimento del proprio stato di autosussistenza economica.
14.- Così opinando, la Corte territoriale ha in realtà introdotto nell'ordinamento l'ulteriore requisito (rilevante in generale, a livello dell'astratta disciplina legale, quale condicio iuris) dell'obbligo del richiedente l'assegno sociale di rivolgersi previamente al proprio coniuge separato;
con effetti inderogabilmente ablativi del diritto all'assegno sociale, in caso di inottemperanza;
pur nella accertata sussistenza dei requisiti esplicitamente dettati allo scopo dalla legge. Ma senza che la stessa disciplina contenga alcuna indicazione in tale direzione: dal momento che essa non prevede che la richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato possa rilevare né ai fini dell'accesso al diritto, né ai fini della misura dell'assegno sociale.
14.1- Mentre allo scopo una disciplina di legge sarebbe stata invece indispensabile. Non solo per eSIenze di certezza e di legalità (valevoli già in sede amministrativa per orientare la condotta dell'INPS). Ma soprattutto perché le situazioni dentro cui vanno valutati i rapporti tra i coniugi separati possono essere le più variegate ovvero essere integrate da una molteplicità di vicende
10 concrete e di fatti, soggetti a continue evoluzioni (vi possono essere livelli reddituali assai differenti;
coniugi separati che si sono risposati, anche più volte;
coniugi che optano per la casa coniugale;
coniugi con figli o senza figli;
con figli già esistenti oppure sopravvenuti alla separazione;
coniugi ai quali è stata addebitata la separazione;
coniugi che si separano davanti all'ufficio dello stato civile senza essere adeguatamente assistiti sul piano legale;
ecc.). Tali situazioni non si prestano certo ad essere valutate in sede giudiziale, semplicisticamente e con la medesima chiave presuntiva, tanto meno in sede di assistenza sociale, per tutti i destinatari della tutela. Perché in tal modo si rischia di conferire alla disciplina profili di irrazionalità ma anche di trattare in modo uguale situazioni assai differenti proprio sul piano reddituale, a cui la legge sull'assegno sociale conferisce rilievo predominante ai fini della tutela.
15.- In definitiva la stessa Corte d'appello, invece di dare rilievo allo stato di bisogno effettivo da accertarsi sulla base delle norme di legge (ovvero attraverso la verifica tra la dichiarazione presentata all'atto della domanda e la dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti presentata l'anno successivo), ha attribuito rilevanza ad un reddito presunto di cui nella legge non vi è traccia. Dato che, come risulta dalla menzionata disciplina, la legge prevede, al contrario, come unico requisito, uno stato di bisogno accertato, caso per caso, non solo per concedere ma anche per mantenere la tutela di base assistenziale per gli anziani nel nostro
Paese.
16. Ciò posto, va ancor evidenziato in proposito, che questa Corte (Sez. L, sentenza n. 6570 del
18/03/2010) occupandosi di un caso in cui un richiedente l'assegno sociale, pur titolare dell'assegno di mantenimento nei confronti del coniuge separato, non aveva effettivamente percepito nulla per mancata erogazione dello stesso assegno, ha affermato che non potesse bastare la mera titolarità di un reddito e che non si potesse prescindere dalla sua concreta percezione.
17.- Nel caso in esame, invece, i giudici di merito si sono spinti oltre;
attribuendo rilievo ad una condizione di diritto non prevista dalla legge, come l'obbligo di rivolgere una richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato. Ed al (presunto) possesso di un reddito (presunto) oltre il limite indicato dalla legge (invariabilmente) ricavato dal mancato assolvimento della medesima condizione ossia dalla mancata richiesta dello stesso assegno di mantenimento
(purchessìa). Mentre la legge, per garantire il diritto ex art. 38 Cost. al c.d. minimo vitale, degli anziani più poveri, ha istituito un sistema di accertamento basato sul controllo del reddito
11 effettivamente posseduto (Cass. n. 6570/2010, cit.)>> (Cass. ord. n. 14513/2020; conf. Cass. n.
7235/2023 e Cass. n. 24954/2021).
Analoghe riflessioni, ovviamente, debbono effettuarsi in relazione alla (im)possibilità di attribuire rilevanza alla (eventuale) astratta possibilità, per i figli del ricorrente, di farsi carico del suo mantenimento, rilevando solo lo stato di bisogno, da determinarsi alla luce dei redditi e delle somme effettivamente percepiti dall'interessato, <…non consentendo il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario…>> (Cass. n. 7235/2023, nella quale si afferma la non incidenza, sul sorgere del diritto, dell'esistenza di soggetti obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi, tra cui una figlia, inoltre donataria degli immobili di proprietà del genitore poi caduto in stato di bisogno).
Né rileva che lo stato di bisogno sia incolpevole (ibidem, nonché Cass. n. 24954/2021).
<… Salvo ovviamente l'eventuale accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza (così Cass. n. 24954 del 2021, cit., in motivazione)>> (Cass. n. 7235/2023, cit.).
6. Ebbene, può ritenersi provato, nella specie, alla luce della documentazione offerta in comunicazione e delle dichiarazioni testimoniali, che il ricorrente, nel 2023, nel 2024 e fino ad oggi, non abbia percepito redditi o somme riconducibili alla previsione dell'art. 3, co. 6, l. n.
335/1995 e, dunque, suscettibili d'incidere sullo stato di bisogno, se non dal coniuge, nella misura di euro 250,00 al mese, fino ad agosto 2024 compreso, e nell'importo di euro 1.400,00 in unica soluzione.
Il complessivo quadro economico - patrimoniale emerso dall'istruttoria e la “trasparenza” della teste ed anche del ricorrente, nel riferire circa le circostanze (anche non “favorevoli”) rilevanti in causa, d'altro canto, porta ad escludere che siano state realizzate, dal ricorrente stesso
(d'accordo con il coniuge separato e/o con i figli), iniziative fraudolente, volte a simulare lo stato di bisogno, perché non vi è motivo di dubitare che il SI. abbia interrotto (all'età di Pt_1
circa 68 anni) la propria attività lavorativa (e non disponga neppure di risorse economiche necessarie per il proprio sostentamento) e perché le condizioni del nucleo costituito dai figli e dalla SI.ra risultano precarie già solo considerando le eSIenze personali di questi. Pt_2
Si aggiunga che neppure la dichiarazione di “autosufficienza” resa nell'ambito del procedimento
12 di separazione legale sembra contrastare con tale conclusione, sia perché spiegabile alla luce del rapido deteriorarsi della situazione a seguito della cessazione dell'attività lavorativa del
, sia perché strumentale alla disciplina dei rapporti tra i coniugi che – come visto – Pt_1
può trovare causa in “variegate” situazioni, vicende e motivazioni.
Si aggiunga che le risultanze delle dichiarazioni dei redditi, il prestito e le vendite di preziosi documentati dal ricorrente concorrono a comprovare il suo stato di bisogno, così come i prestiti, le spese in corso e il modesto reddito di pensione danno conto della sopravvenuta impossibilità di ulteriori erogazioni da parte della SI.ra , che pure, fino ad agosto Pt_2
2024, ha versato al coniuge euro 250,00 al mese.
7. Occorre valutare, a questo punto, le dazioni del coniuge e la loro incidenza sulla condizione di bisogno del ricorrente e sulla misura dell'assegno sociale.
Ad avviso del Tribunale, la somma conferita a titolo di prestito non rileva, poiché
l'odierno ricorrente è tenuto a restituirla alla SI.ra (cfr. Cass. n. 8799/2001). Pt_2
Incidono, invece, sulla situazione reddituale del SI. , le somme mensilmente Pt_1
percepite nel corso del 2023 e del 2024 fino ad agosto, rispettivamente per euro 3.000,00 e per euro 2.000,00 (v. Cass. n. 13577/2013, secondo cui il giudice di merito può legittimamente considerare, ai fini della determinazione del reddito, tutte le entrate patrimoniali del richiedente la prestazione e gli indici ad esse riferibili, tra cui <deposito bancario di una consistente somma di denaro e conseguente percezione degli interessi relativi, investimento in titoli mobiliari, pagamento di un non modesto canone di locazione per la propria abitazione, contributo economico mensile di un figlio…, [perché] [t]ale indagine sul complesso delle entrate patrimoniali è consentita dalla norma di legge la quale prevede che alla formazione del reddito complessivo contribuiscono i redditi di "qualsiasi natura">>).
Ne consegue che l'importo dell'assegno sociale deve essere decurtato, quanto all'anno
2023 della somma di euro 3.000,00 e quanto all'anno 2024 della somma di euro 2.000,00.
Entrambe le somme, infatti, sono inferiori all'ammontare intero dell'assegno.
La domanda deve essere pertanto accolta e l'INPS deve essere condannato a corrispondere al ricorrente l'assegno sociale a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla domanda (del 22.12.2022), nella misura di legge calcolata detraendo le indicate somme.
13 Sugli arretrati della provvidenza dovuta spetta altresì la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali a decorrere dal 121° giorno successivo alla data della domanda amministrativa, nonché dalla successiva maturazione dei ratei sino al saldo (Cass., 6 marzo 2001,
n. 3244; Cass., 6 aprile 2001, n. 5201; Cass., 14 maggio 2004, n. 9256; Cass., 13 maggio 2002, n.
6882).
8. Tenuto conto della parziale soccombenza del ricorrente, le spese vengono compensate per 1/3, tra le parti. Per la frazione residua seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate e della contenuta attività processuale), a carico dell'INPS.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione, dichiara tenuto e pertanto condanna l'INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente l'assegno sociale a decorrere dal 1° gennaio 2023, nell'importo spettante per legge, da determinarsi mediante detrazione dall'importo intero di euro
3.000.00 (euro 250,00 mensili per 12 mesi) per l'anno 2023 e di euro 2.000,00 (euro 250,00 mensili per 8 mesi) per l'anno 2024; oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 121° giorno successivo alla domanda e a decorrere dalla successiva maturazione dei ratei sino al saldo;
compensa per un terzo, tra le parti, le spese di lite;
condanna l'INPS a rimborsare al ricorrente la frazione residua delle spese di lite, frazione che liquida nell'importo di euro 3.140,00 per onorari, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge.
Genova, il 14 gennaio 2025.
IL GIUDICE
Stefano Grillo
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