TRIB
Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/07/2025, n. 1917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1917 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all' udienza del 23 luglio 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 4511/2024 R.G.
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Gandolfo Maurizio Ballistreri, giusta procura in atti
RICORRENTE
E C.F._ C.F.- , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del procuratore speciale, dott. , rappresentato e difeso, unitamente e Controparte_2 disgiuntamente, dagli Avvocati Claudio Ponari, Giacinto Siro Favalli e Ferdinando Marullo, giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: licenziamento
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 2 settembre 2024, esponeva: Parte_1
- di essere stato assunto dal , per svolgere la mansione CP_1 Controparte_1 di “Contabile di magazzino”, assegnato nell' “Unità produttiva di Letojanni in provincia di
, costituito tra due delle più grandi imprese italiane, operanti anche a livello CP_1 internazionale, del settore delle costruzioni, Webuild quale capofila e Parte_2
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato al rapporto di lavoro era quello per i dipendenti delle imprese edili e affini, stipulato tra Ance, Associazioni della Cooperazione e
Feneal-Uil, del 19 aprile 2010, rinnovato l'1 luglio 2014, il 19 luglio CP_3 CP_4
2018 ed il 3 marzo 2024; - Webuild era capofila del Consorzio “Eurolink”, contraente generale della Società “Stretto di
Messina”, concessionaria della realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina;
- l'iter realizzativo del Ponte sullo Stretto di attraverso la prosecuzione del rapporto CP_1 concessorio con la era stato riavviato con decreto-legge 31 Parte_3 marzo 2023 n. 35, convertito con legge 26 maggio 2023, n. 58, recante «Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria»;
- egli era un lavoratore ad elevato know how, avendo conseguito una laurea Triennale in
“Economia Aziendale e Management”, una laurea specialistica in “Management” e un Master in “Controlli di gestione”;
- prima di essere assunto dal era stato già alle CP_1 Controparte_1 dipendenze di Webuild, dal 4 agosto 2021, con la mansione di “Trainee di magazzino” in
Tajikistan ed era stato successivamente alle dipendenze di Webuild dal 19 settembre 2022 per svolgere in Australia la mansione di warehouse accountant e, quindi, ancora “contabile di magazzino”;
- il 5 giugno 2023 era stato distaccato temporaneamente dal lotto CP_1 Controparte_1
Nord” al Consorzio “Messina Catania lotto Sud”, sempre costituito tra Webuild e Parte_2
- era un cittadino incensurato, di buoni costumi e di specchiata moralità e non aveva mai subito nel corso della propria attività lavorativa provvedimenti disciplinari;
- in conseguenza di vaghe e frammentate notizie di stampa, di organi di informazione dichiaratamente contrari alla costruzione del Ponte sullo Stretto – che mettevano in relazione
Webuild (capofila del ”) e la realizzazione dell'opera di Controparte_1 collegamento sullo Stretto (del quale Webuild era capofila di Eurolink affidataria dei lavori) con un imprenditore sottoposto ad intercettazioni – il sig. - nell'ambito di Controparte_5 un procedimento penale, con il quale egli aveva posto in essere interlocuzioni nell'esclusivo ed espresso interesse aziendale e nello svolgimento delle proprie mansioni di “Contabile di magazzino”, allo scopo di definire un eventuale affitto di locali per magazzino, informando previamente per via gerarchica il datore di lavoro, gli era stata notificata una contestazione disciplinare il 19 luglio 2024, con sospensione cautelare;
- in seguito a tale contestazione, egli, tramite il proprio procuratore, aveva provveduto ex art. 7 della legge n. 300/1970, a trasmettere il 23 luglio 2024 una memoria difensiva con richiesta di audizione;
- uno dei giornali online che aveva dato la superiore infondata notizia del coinvolgimento di egli ricorrente, “Strettoweb”, aveva provveduto a pubblicare integralmente la smentita di egli ricorrente, tramite il proprio legale, in cui si affermava che egli era “totalmente avulso da qualsivoglia dinamica del malaffare mafioso per essere un lavoratore incensurato che, suo malgrado, sta subendo i contraccolpi di una gestione della notizia che per attirare i lettori e aumentare la capacità di diffusione agisce in spregio ai fondamentali diritti della persona. Nel caso di specie, davvero, si fatica a ravvisare la ragione che abbia condotto quei giornali a diffondere le generalità di un soggetto che, si ripete, non è in alcun modo toccato dall'indagine”;
- nella memoria difensiva e nell'integrazione orale nel corso dell'audizione, avvenuta il 25 luglio 2024 con relativo verbale, egli aveva rappresentato le proprie deduzioni;
- nonostante l'esaustività, in fatto e in diritto, delle difese spiegate, che avrebbero imposto l'archiviazione dell'addebito, parte resistente gli aveva comunicato il “licenziamento per giusta causa” il 29 luglio 2021;
- tramite il proprio procuratore aveva impugnato il licenziamento, a mezzo pec del 31 luglio
2024 e successiva raccomandata a/r del 2 agosto 2024, deducendo che lo stesso era “nullo, inefficace e illegittimo in quanto non sorretto da giusta causa o giustificato motivo” e per quanto già rappresentato, con “insussistenza del fatto materiale”;
- nel frattempo, l'imprenditore , così come il geom. , Controparte_5 Controparte_6 erano stati rimessi in libertà, con il totale annullamento dell'ordinanza di custodia cautelare.
Eccepiva la nullità del licenziamento, ritenendolo discriminatorio per ritorsione.
Rilevava la nullità della sanzione per mancata esposizione del Codice disciplinare.
Contestava la sussistenza del fatto materiale contestato.
Richiamava la sentenza della Corte Costituzionale n. 129 del 16 luglio 2024.
Deduceva la carenza di proporzionalità tra asserita infrazione e sanzione.
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarato nullo l'impugnato licenziamento, perché discriminatorio a fini ritorsivi, sostanziato da una volontà illegittima di estromissione per un'ostilità conseguente a quanto apparso sulla stampa, discriminatorio a fini ritorsivi nell'applicazione del “Codice Etico”, per mancata pubblicazione del Codice disciplinare, in un luogo accessibile ai dipendenti, per insussistenza del fatto contestato;
perché il fatto non era sanzionato dal contratto collettivo applicato, con il licenziamento, per carenza di proporzionalità tra asserita infrazione e sanzione;
chiedeva che, di conseguenza, venisse disposta la sua reintegrazione nel proprio posto di lavoro, venisse disposto il pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione nonché il risarcimento del danno morale e di immagine, quale “danno non patrimoniale”, in via equitativa;
instava per le spese di lite. 2.- Il in persona del procuratore speciale, Controparte_1 costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso, rilevando che il comportamento del era gravissimo e tale da integrare non soltanto la giusta causa di licenziamento, Parte_1 ma anche motivo di ingenti danni alla reputazione aziendale.
Rappresentava che il ricorrente si era prodigato per facilitare la conclusione di un contratto di affitto di un bene in proprietà del sig. , già condannato definitivamente, con Controparte_6 sentenza emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. passata in giudicato il 10 gennaio 2019, per il reato di cui agli art. 110 e 416 bis c.p. in relazione ai suoi rapporti con il sodalizio mafioso riconducibile a Cosa Nostra, denominato dei “barcellonesi” operante sul versante tirrenico della provincia di intavolando una trattativa con il sig. , già attinto da CP_1 Controparte_5 misura cautelare e reale per un delitto aggravato dall'agevolazione mafiosa, in violazione del
Modello Organizzativo aziendale e del codice etico.
Affermava, dunque, la sussistenza di una giusta causa di licenziamento.
Contestava la fondatezza della censura relativa alla pretesa natura discriminatoria del licenziamento.
Chiedeva, pertanto, che venissero rigettate le domande formulate da parte ricorrente;
in via subordinata chiedeva di convertire il licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo;
in via gradatamente subordinata chiedeva il rigetto della domanda di reintegrazione in servizio formulata dal ricorrente e di contenere la somma riconosciuta nella misura minima prevista dalla legge;
in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di reintegrazione in servizio, chiedeva di detrarre dall'eventuale somma riconosciuta in favore della ricorrente l'aliunde perceptum et percipiendum; instava per le spese di lite.
3.- L'udienza del 23 luglio 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
4.- Il ricorrente contesta la legittimità del licenziamento per giusta causa, irrogato da parte resistente.
Dagli atti emerge che il ricorrente è stato assunto da parte resistente con contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno ed indeterminato, con decorrenza 5 giugno 2023, inquadramento come impiegato 5° livello, con la mansione di contabile di magazzino ed applicazione del
CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini.
Con lettera del 19 luglio 2024 è stata mossa al ricorrente la seguente contestazione da parte della resistente: “…Abbiamo appreso da fonti di stampa diffuse nelle giornate di giovedì
18/07/2024 e venerdì 19/07/2024 di alcune intercettazioni che La riguardano, raccolte nell'ambito di un'indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano. In particolare risulta che nei mesi di agosto e settembre 2023 Lei abbia assunto, sua sponte, l'iniziativa di contattare i referenti della società Infrastrutture M&B S.r.l., nelle persone dei Sig.ri CP_5
e , rivolgendosi loro per conto dello scrivente
[...] Persona_1
nell'ambito della ricerca di stabili / terreni, tra e Giardini/Letojanni, da CP_1 CP_1 locare ed adibire a magazzino. Risulterebbe altresì che, nell'ambito di tale ricerca, Lei fosse a conoscenza che i Sigg. e non rispettassero i criteri di CP_5 CP_6 onorabilità/professionalità, richiesti per poter diventare fornitori dello scrivente Consorzio, trattandosi di soggetti legati alla criminalità organizzata. Nel caso del sig. , già CP_6 condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, mentre, nel caso del sig. CP_5 già destinatario di una misura cautelare per un delitto aggravato dall'agevolazione mafiosa, come documentato dalla stampa ed entrambi recentemente destinatari di misure restrittive per intestazione fittizia di beni aggravati dall'aver agevolato la mafia. Malgrado quanto sopra, contrariamente ad ogni regola di buon senso, oltre che naturalmente alle norme di comportamento ed alle procedure contenute nel nostro Codice Etico e nel Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001, da Lei conosciute e sottoscritte per adesione in data 25/05/2023, Lei organizzava la visita ad un immobile suggeritoLe dai Sigg.
e . A tale visita, tenutasi nella mattina del 22 settembre 2023, Lei invitava CP_5 CP_6 altri dipendenti dello Scrivente , il Responsabile del Magazzino e CP_1 Parte_4 il Contabile di Magazzino . Risulterebbe altresì che Lei, conscio della Per_2 Per_3 reputazione che aveva in zona il Sig. per vicinanza con associazioni di tipo mafioso, CP_6 avrebbe convenuto con il Sig. di adottare accorgimenti per evitare che nella predetta CP_5 visita i dipendenti dello Scrivente Consorzio si accorgessero della presenza del Sig. – CP_6 circostanza che avrebbe vanificato la Sua attività rendendo impossibile la conclusione di qualsiasi contratto con detti interlocutori. Tali circostanze, come detto, sono state riprese dagli organi di stampa obbligando la a procedere ad una nota di Parte_5 rettifica al fine di chiarire l'assenza di relazioni di alcuna natura tra il e la Parte_6 società Infrastrutture M&B S.r.l. ed i Sigg. e . Le contestiamo pertanto detti CP_5 CP_6 comportamenti, invitandoLa a fornirci le Sue eventuali giustificazioni entro e non oltre 5 giorni dalla ricezione della presente. All'esito delle stesse, e comunque decorso tale termine, ci riserviamo di adottare i provvedimenti del caso. Nel contempo, considerata la gravità degli addebiti, La sospendiamo cautelarmente dal servizio con effetto immediato…”.
Con lettera del 23 luglio 2024, il ricorrente ha fornito le proprie giustificazioni: “…si osserva che quanto addebitato… è fondato, esclusivamente, su notizie di stampa, che non hanno alcun valore legale…in ordine ai fatti descritti da alcuni organi di informazione sul web, si deve rappresentare che al dott. non è stato notificato alcun provvedimento giudiziario Parte_1
e che non è indagato e, quindi, non ha alcuna responsabilità nella fattispecie, per cui, di conseguenza, nulla si può contestare allo stesso sul piano disciplinare essendo estraneo al procedimento penale de qua. Né risulta, nemmeno dalle notizie di stampa, che il dott.
conoscesse i precedenti penali dei soggetti con cui ha interloquito, invero, come Parte_1 si espone di seguito, esclusivamente in una logica di mercato nel Vostro interesse…il dott.
non conosceva il sig. , mentre era stato contattato tramite un proprio Parte_1 CP_6 parente dal sig. noto imprenditore della zona tirrenica, con diversi appalti pubblici CP_5 anche nel Nord Italia, tra cui una Caserma della Guardia di Finanza in Lombardia e lavori per conto di ANAS, di guisa che si deve ritenere che lo stesso fosse stato oggetto, con le proprie attività d'impresa, tra gli altri soggetti istituzionali preposti, da parte dell' di adeguata CP_7 verifica. Il contatto con il era avvenuto, peraltro, tramite un parente del Dott. CP_5
, che conosce l'imprenditore e lo aveva presentato, rappresentandone Parte_1
l'affidabilità. C'è da chiedersi, quale “regola di buon senso” sarebbe stata violata… nell'accettare di proporre al proprio superiore gerarchico, un eventuale contratto di locazione
a ottime condizioni di mercato, su beni di un imprenditore che opera anche nello stesso settore degli appalti pubblici del proprio datore di lavoro. Il dott. , nella vicenda in Parte_1 oggetto, si è mosso nell'esclusivo interesse datoriale, con buona fede e correttezza…ha agito nell'interesse di Codesto Datore di Lavoro…informando della sua iniziativa, per le vie ufficiali, il dott. il quale, a sua volta, invitava a svolgere attività di analisi sugli Parte_4 immobili interessati all'eventuale affitto, anche il dott. ”. Persona_4
In data 25 luglio 2024, il ricorrente è stato, inoltre, sentito, come risulta dal “verbale di incontro audizione orale” in atti in cui il ricorrente ha dedotto “la condotta assolutamente rispettosa dei principi di buona fede e correttezza…”
Con lettera datata 29 luglio 2024 è stato irrogato al ricorrente il licenziamento per giusta causa, con la seguente motivazione: “in riferimento alla contestazione disciplinare di cui alla nostra del 19 luglio u.s., da Lei ricevuta in pari data, da intendersi qui integralmente trascritta, facciamo seguito alle Sue giustificazioni scritte, comunicateci a mezzo PEC in data 24 luglio
u.s., ed alla successiva Sua audizione personale tenutasi, eccezionalmente, come da Sua richiesta, alla presenza del suo legale, Prof. Avv. Gandolfo Maurizio Ballistreri nella giornata del 25 luglio u.s., per comunicarLe quanto segue. Le giustificazioni da Lei rese non solo non contrastano la ricostruzione fattuale che ha formato oggetto dell'addebito disciplinare ma, a ben vedere, la presuppongono. Ci riferiamo al fatto che Lei ha dedotto di aver proposto al Suo superiore gerarchico di stipulare un eventuale contratto di locazione su beni di un imprenditore che Le era stato rappresentato come affidabile da un Suo parente;
in tal modo Lei ha confermato i fatti oggetto di addebito. La circostanza da Lei dedotta di non essere a conoscenza dei precedenti penali dei soggetti con cui ha interloquito, «agendo esclusivamente in una logica di mercato», costituisce infatti una palese violazione delle norme di comportamento e delle procedure contenute nel Modello di organizzazione e gestione adottato dal ai sensi CP_1 del D.Lgs. n. 231/2001, oltre a porsi in aperta contraddizione con i valori di legalità e valutazione imparziale dei fornitori espressi nel nostro Codice Etico, da Lei espressamente conosciuti ed accettati in data 25 maggio 2023. Lei, infatti, ha confermato di aver interloquito, agendo in rappresentanza di Webuild, con potenziali fornitori (i.e. i Sigg. Controparte_5
e ), al fine di concludere un'operazione commerciale (i.e. la locazione di Controparte_6 un immobile), senza aver preventivamente effettuato l'indispensabile verifica in merito al possesso dei criteri di onorabilità/professionalità espressamente prevista dal predetto Modello di organizzazione e gestione. Posto che tale condotta integra di per sé già un gravissimo inadempimento agli obblighi derivanti dal Suo contratto di lavoro, poiché anche da una semplice verifica online dei nominativi dei Sigg. e Lei avrebbe potuto CP_5 CP_6 agevolmente venire a conoscenza dei precedenti penali a loro carico, le giustificazioni da Lei addotte non sono sufficienti a smentire quanto invece risulta per tabulas dalle intercettazioni diffuse, ossia che Lei sia un assiduo contatto del Sig. – a cui si rivolge in tono CP_5 confidenziale – oltre ad essere consapevole della notorietà del Sig. dal punto di vista CP_6 criminale – come risulta confermato dalla circostanza che Lei appariva sensibilmente preoccupato che la mera vista del Sig. da parte dei Suoi Colleghi in occasione del CP_6 sopralluogo avrebbe potuto far saltare l'affare. Viceversa del tutto ininfluenti appaiono i riferimenti da Lei fatti alla circostanza che non Le sia stato notificato alcun provvedimento giudiziario, che Lei non risulti indagato e che Lei abbia prestato attività di lavoro subordinato in precedenza presso attuale datore di lavoro di Suo padre , essendo Parte_5 Per_5 insuscettibili di far venire meno, o anche solo sminuire, la gravità del comportamento contestatoLe. Parimenti irrilevante risulta, poi, la circostanza, da Lei dedotta, di aver informato della sua iniziativa il Suo superiore, Infatti, ai sensi del Codice Parte_4
Etico e date le circostanze, Lei avrebbe dovuto porsi il dubbio sulla giusta condotta da adottare, chiedendo informazioni su come comportarsi al Suo superiore gerarchico o al Consiglio
Direttivo del , condotta che tuttavia Lei non ha intrapreso. Per le considerazioni CP_1 sinteticamente sopra esposte, ritenuta comprovata la sussistenza dell'addebito contestatoLe, considerata la gravità dello stesso anche in considerazione delle ricadute negative sull'immagine della che si è vista costretta a prendere le distanze dal Suo Parte_5 operato a mezzo stampa, che ha leso irrimediabilmente l'elemento fiduciario posto a base del rapporto di lavoro con Lei intercorrente, tale da non consentirne la prosecuzione neanche per il periodo di preavviso, Le comunichiamo a tutti gli effetti, ai sensi dell'art. 100 del C.C.N.L. per i dipendenti delle Imprese Edili ed affini – Industria, il Suo licenziamento per giusta causa, senza preavviso, formulando, nel contempo, ogni più ampia riserva di agire nei Suoi confronti per il risarcimento dei danni che lo scrivente , le Società che lo partecipano e più in CP_1 generale tutto il dovessero subire a causa e per effetto del comportamento da Parte_6
Lei tenuto. Il licenziamento ha effetto dal giorno della comunicazione con cui è stato avviato il procedimento disciplinare, ossia dal 19 luglio u.s.”.
Con lettera inviata tramite pec del 31 luglio 2024 e raccomandata del 2 agosto 2024, parte ricorrente ha impugnato il licenziamento contestando la sussistenza di giusta causa o giustificato motivo, chiedendo la reintegrazione in servizio.
5.- Parte ricorrente eccepisce, innanzitutto, la nullità del licenziamento discriminatorio per ritorsione.
Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente, “In tema di licenziamento nullo perché ritorsivo, il motivo illecito addotto ex art. 1345 c.c. deve essere determinante, cioè costituire l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale;
ne consegue che la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini all'applicazione della tutela prevista dall'art. 18, comma 1, st.lav. novellato, richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento” (Cass. Civ., sez. lav , 4 aprile 2019 n. 9468).
Occorre, dunque, accertare la sussistenza della giusta causa ed eventualmente, in caso di assenza, l'eventuale natura ritorsiva del licenziamento.
Come emerge dalla lettera di contestazione in atti, i fatti addebitati al ricorrente sono relativi all'iniziativa di contattare i referenti della società Infrastrutture M&B S.r.l., CP_5
e , per conto del resistente nell'ambito della
[...] Persona_1 CP_1 ricerca di stabili / terreni, tra e Giardini/Letojanni, da locare ed adibire a magazzino, CP_1 essendo a conoscenza che i suindicati referenti non rispettassero i criteri di onorabilità/professionalità richiesti per poter diventare fornitori dello scrivente , CP_1 trattandosi di soggetti legati alla criminalità organizzata.
6.- Parte resistente, a sostegno dei fatti contestati, fa, in particolare, riferimento alle risultanze di “intercettazioni diffuse” e che vengono richiamate nell'ordinanza del Tribunale di Milano,
Sezione GIP N. 24503-23-24 R.G.G.I.P.. del 15 luglio 2024. Nell'ordinanza citata sono riportate le intercettazioni che riguardano anche il ricorrente e che non vengono contestate da parte ricorrente nel contenuto ma in ordine all'utilizzabilità, richiamando l'art. 270 cpp.
Occorre, dunque, accertare se tali intercettazioni possano essere utilizzato nel presente giudizio.
Va rilevato che ai sensi dell'art. 270, comma 1, c.p.p. attualmente in vigore “
1.I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza”.
Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente,
“Nell'accertamento della sussistenza di determinati fatti e della loro idoneità a costituire giusta causa di licenziamento, il giudice del lavoro può fondare il suo convincimento sugli atti assunti nel corso delle indagini preliminari, anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento, giacché la parte può sempre contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale (Cass. n. 2168 del 2013; Cass. n. 15714 del 2010; Cass. n. 132 del 2008). E' parimenti consolidato il principio alla stregua del quale le "intercettazioni telefoniche o ambientali, effettuate in un procedimento penale, sono pienamente utilizzabili nel procedimento disciplinare di cui all'art. 7 della L. n. 300 del 1970, purché siano state legittimamente disposte nel rispetto delle norme costituzionali e procedimentali, non ostandovi i limiti previsti dall'art.
270 c.p.p., riferibili al solo procedimento penale, in cui si giustificano limitazioni più stringenti in ordine all'acquisizione della prova, in deroga al principio fondamentale della ricerca della verità materiale" (Cass. n. 10017 del 2016 e, in tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, Cass. SS.UU. n. 3271 del 2013; Cass. SS.UU. n. 3020 del 2015).” (Cass. civ.. sez. lav., 3 gennaio 2024, n.109).
A giudizio di questo decidente, l'operatività dell'art. 270 c.p.c. è, dunque, limitata al procedimento penale non incidendo su tale interpretazione le modifiche della suindicata norma.
Inoltre, come osservato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che si richiamano “sin dalle prime pronunce si è fatto leva… sulla finalità e sulla ratio dell'art. 270 cod. proc. pen. Che… non preclude qualsivoglia utilizzazione esterna delle risultanze delle intercettazioni, ma impedisce solo che sulle stesse possa essere fondato l'accertamento della responsabilità penale, giacché in tal caso, venendo in rilievo la libertà personale dell'indagato
o dell'imputato, possono essere giustificate limitazioni più stringenti all'acquisizione della prova, in deroga al principio fondamentale della ricerca della verità materiale.” (Cass. Civ.,
Sez. Un., 14 maggio 2024 , n.13319). Le intercettazioni appaiono, dunque, utilizzabili nel presente procedimento non avendo, comunque, parte ricorrente contestato il contenuto delle stesse.
Nell'ordinanza del Tribunale di Milano, Sezione GIP menzionata in precedenza sono riportate alle pagine da 44 a 47 alcune intercettazioni relative a discussioni del ricorrente con CP_5
[...]
In particolare, viene riportato il progr. 14826 del 18 settembre 2023 relativo ad una conversazione tra il ed il ricorrente in cui quest'ultimo chiede informazioni su CP_5
“quello su “tremestieri”” ed il riferisce che “ce l'ha CP_5 Persona_6
” che il manifesta di conoscere come “quello di Gioiosa”. CP_6 Parte_1
Viene, poi, riportata nell'ordinanza il prog. 14872 del 18 settembre 2023, relativo sempre ad una conversazione tra il ricorrente ed il in cui il ricorrente si mostra preoccupato CP_5 dalla possibile presenza dello CI all'appuntamento a Tremestieri “no..perchè non vorrei poi loro hai capito…cominciano…qua, là…poi giustamente…hai capito…BONTEMPO
lui manda un ingegnere…non ti preoccupare, manda un avvocato ..non è che..”. CP_5
Va rilevato che l'ordinanza è stata annullata, ma ciò non rileva ai fini della valutazione in questa sede del contenuto delle intercettazioni riportate.
Al riguardo, come ritenuto dalla Corte di Cassazione, con argomentazioni condivise da questo decidente, “... poco importa che i .. mezzi di indagine penale siano stati disposti in funzione dell'adozione di una misura cautelare poi revocata, con la successiva pronuncia di una sentenza penale di assoluzione … Ciò che infatti conta, ai fini (diversi da quelli del giudizio penale) dell'odierno giudizio civile, è la prova dei fatti, acquisita in esito alla legittima utilizzazione delle intercettazioni ambientali e telefoniche, integranti una pluralità di condotte, valutate "avuto riguardo alla natura delle mansioni affidate . e al grado di responsabilità ad esse sottese di gravità tale da giustificare l'interruzione immediata del rapporto di lavoro di lavoro e l'irrigazione della sanzione espulsiva ” (Cass. Civ. Sez. Lav., 3 gennaio 2024 n. 109).
7.- Parte resistente ha contestato al ricorrente la violazione, in particolare, delle norme di comportamento e delle procedure contenute nel Modello di organizzazione e gestione adottato dal ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e del Codice Etico. CP_1
In particolare, il Codice Etico prevede: “Prima di stipulare contratti con qualsiasi società, le
Persone di , appositamente formate, devono svolgere una due CP_1 Controparte_1 diligence per analizzare le capacità tecnico-professionali e la rispettabilità della controparte, verificando che essa non tragga profitto o non sia coinvolta in pratiche non etiche, quali il lavoro minorile, il lavoro forzato, il riciclaggio di denaro e la corruzione. Un'adeguata due diligence può anche proteggere dall'eventualità di collaborare Controparte_1 involontariamente con aziende soggette a interdizioni o sanzioni.” (p. 25); inoltre, “In qualità di Persona o Partner di Messina Catania Lotto Nord, devi: • Seguire le procedure relativa alla registrazione e alla qualifica dei fornitori…” (p. 25); “Inoltre, non devi: … Ignorare i segnali che indicano che un fornitore possa essere coinvolto in pratiche commerciali non etiche”;
“devi: • Evitare di dare anche solo l'impressione di una condotta eticamente scorretta;
• …
Segnalare situazioni dubbi e/o comportamenti che potrebbero riguardare fenomeni corruttivi.”.
Il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 prevede che “Il Codice
Etico va considerato quale elemento complementare del Modello, giacché le disposizioni contenute nel secondo presuppongono il rispetto di quanto previsto nel primo, formando insieme un corpus sistematico di norme interne finalizzato alla diffusione di una cultura dell'etica e della trasparenza aziendale” e prevede, tra l'altro, la “definizione di regole e criteri che consentano di verificare e monitorare la capacità tecnica e gestionale, l'affidabilità etica, economica e finanziaria di un fornitore in base a elementi oggettivi e predeterminati anche a fronte di quanto previsto dai Protocolli di Legalità (ove applicabili); il fornitore selezionato deve essere in grado di garantire, tra le altre: - il rispetto delle normative applicabili in tema di anticorruzione”.
L'Art. 100 del CCNL di categoria applicabile e richiamato nella lettera di licenziamento prevede il licenziamento per giusta causa e senza preavviso in caso di “grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento e delle procedure contenute nel Modello di organizzazione e gestione adottato dall'impresa ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.lgs. n. 231/2001, che non siano in contrasto con le norme di legge e le disposizioni contrattuali” (lett. i).
Nel caso di specie, il ricorrente ha avviato la trattativa per un immobile riconducibile a
, che risulta condannato per concorso esterno in associazione mafìosa ed il Controparte_6
era consapevole della riferibilità del terreno allo , come emerge dalle Parte_1 CP_6 intercettazioni riportate.
Appare, dunque, sussistere la giusta causa di licenziamento configurata dalla parte resistente essendo riconducibile il caso di specie alla previsione di cui all'art. 100 lett. i) del CCNL di categoria, tenuto conto della gravità della condotta tenuta dal ricorrente, attesa la violazione delle disposizioni del Modello di organizzazione e gestione.
L'accertata sussistenza della giusta causa posta a fondamento del licenziamento preclude l'esame dell'asserita natura ritorsiva.
8.- Parte ricorrente rilevava, poi, la nullità della sanzione per mancata esposizione del Codice disciplinare. Al riguardo, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente,
“Ai fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare, in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione” (Cass. Civ., Sez. Lav., 20 marzo 2018, 6893).
Nel caso di specie, tenuto conto della contestazione mossa e delle violazioni contestate, non appare necessaria l'affissione del codice.
9.- Il ricorrente contesta, altresì, la carenza di proporzionalità tra asserita infrazione e sanzione.
La doglianza appare destituita di fondamento.
Al riguardo, va, infatti, rilevato che i fatti contestati e accertati rientrano nella previsione di cui all'art. 100 CCNL, n. 3, lett. i) che, come in precedenza esposto, prevede il licenziamento per giusta causa senza preavviso.
Né assume rilievo la posizione degli altri lavoratori indicati da parte ricorrente in ricorso e nei cui confronti non è stato intimato il licenziamento considerata la gravità dei fatti contestati al ricorrente e la diversità di condotte.
10.- In ragione di quanto esposto, che rende superflua ogni ulteriore valutazione, il ricorso va, pertanto, rigettato.
11.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex d.m. 10 marzo
2014, n. 55, applicando i minimi previsti tenuto conto della durata infrannuale del giudizio.
P. Q. M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna il ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese giudiziali, liquidate in € 4628,5 oltre iva, cpa e rimborso spese generali.
Messina, 24 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all' udienza del 23 luglio 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 4511/2024 R.G.
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Gandolfo Maurizio Ballistreri, giusta procura in atti
RICORRENTE
E C.F._ C.F.- , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del procuratore speciale, dott. , rappresentato e difeso, unitamente e Controparte_2 disgiuntamente, dagli Avvocati Claudio Ponari, Giacinto Siro Favalli e Ferdinando Marullo, giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: licenziamento
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 2 settembre 2024, esponeva: Parte_1
- di essere stato assunto dal , per svolgere la mansione CP_1 Controparte_1 di “Contabile di magazzino”, assegnato nell' “Unità produttiva di Letojanni in provincia di
, costituito tra due delle più grandi imprese italiane, operanti anche a livello CP_1 internazionale, del settore delle costruzioni, Webuild quale capofila e Parte_2
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato al rapporto di lavoro era quello per i dipendenti delle imprese edili e affini, stipulato tra Ance, Associazioni della Cooperazione e
Feneal-Uil, del 19 aprile 2010, rinnovato l'1 luglio 2014, il 19 luglio CP_3 CP_4
2018 ed il 3 marzo 2024; - Webuild era capofila del Consorzio “Eurolink”, contraente generale della Società “Stretto di
Messina”, concessionaria della realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina;
- l'iter realizzativo del Ponte sullo Stretto di attraverso la prosecuzione del rapporto CP_1 concessorio con la era stato riavviato con decreto-legge 31 Parte_3 marzo 2023 n. 35, convertito con legge 26 maggio 2023, n. 58, recante «Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria»;
- egli era un lavoratore ad elevato know how, avendo conseguito una laurea Triennale in
“Economia Aziendale e Management”, una laurea specialistica in “Management” e un Master in “Controlli di gestione”;
- prima di essere assunto dal era stato già alle CP_1 Controparte_1 dipendenze di Webuild, dal 4 agosto 2021, con la mansione di “Trainee di magazzino” in
Tajikistan ed era stato successivamente alle dipendenze di Webuild dal 19 settembre 2022 per svolgere in Australia la mansione di warehouse accountant e, quindi, ancora “contabile di magazzino”;
- il 5 giugno 2023 era stato distaccato temporaneamente dal lotto CP_1 Controparte_1
Nord” al Consorzio “Messina Catania lotto Sud”, sempre costituito tra Webuild e Parte_2
- era un cittadino incensurato, di buoni costumi e di specchiata moralità e non aveva mai subito nel corso della propria attività lavorativa provvedimenti disciplinari;
- in conseguenza di vaghe e frammentate notizie di stampa, di organi di informazione dichiaratamente contrari alla costruzione del Ponte sullo Stretto – che mettevano in relazione
Webuild (capofila del ”) e la realizzazione dell'opera di Controparte_1 collegamento sullo Stretto (del quale Webuild era capofila di Eurolink affidataria dei lavori) con un imprenditore sottoposto ad intercettazioni – il sig. - nell'ambito di Controparte_5 un procedimento penale, con il quale egli aveva posto in essere interlocuzioni nell'esclusivo ed espresso interesse aziendale e nello svolgimento delle proprie mansioni di “Contabile di magazzino”, allo scopo di definire un eventuale affitto di locali per magazzino, informando previamente per via gerarchica il datore di lavoro, gli era stata notificata una contestazione disciplinare il 19 luglio 2024, con sospensione cautelare;
- in seguito a tale contestazione, egli, tramite il proprio procuratore, aveva provveduto ex art. 7 della legge n. 300/1970, a trasmettere il 23 luglio 2024 una memoria difensiva con richiesta di audizione;
- uno dei giornali online che aveva dato la superiore infondata notizia del coinvolgimento di egli ricorrente, “Strettoweb”, aveva provveduto a pubblicare integralmente la smentita di egli ricorrente, tramite il proprio legale, in cui si affermava che egli era “totalmente avulso da qualsivoglia dinamica del malaffare mafioso per essere un lavoratore incensurato che, suo malgrado, sta subendo i contraccolpi di una gestione della notizia che per attirare i lettori e aumentare la capacità di diffusione agisce in spregio ai fondamentali diritti della persona. Nel caso di specie, davvero, si fatica a ravvisare la ragione che abbia condotto quei giornali a diffondere le generalità di un soggetto che, si ripete, non è in alcun modo toccato dall'indagine”;
- nella memoria difensiva e nell'integrazione orale nel corso dell'audizione, avvenuta il 25 luglio 2024 con relativo verbale, egli aveva rappresentato le proprie deduzioni;
- nonostante l'esaustività, in fatto e in diritto, delle difese spiegate, che avrebbero imposto l'archiviazione dell'addebito, parte resistente gli aveva comunicato il “licenziamento per giusta causa” il 29 luglio 2021;
- tramite il proprio procuratore aveva impugnato il licenziamento, a mezzo pec del 31 luglio
2024 e successiva raccomandata a/r del 2 agosto 2024, deducendo che lo stesso era “nullo, inefficace e illegittimo in quanto non sorretto da giusta causa o giustificato motivo” e per quanto già rappresentato, con “insussistenza del fatto materiale”;
- nel frattempo, l'imprenditore , così come il geom. , Controparte_5 Controparte_6 erano stati rimessi in libertà, con il totale annullamento dell'ordinanza di custodia cautelare.
Eccepiva la nullità del licenziamento, ritenendolo discriminatorio per ritorsione.
Rilevava la nullità della sanzione per mancata esposizione del Codice disciplinare.
Contestava la sussistenza del fatto materiale contestato.
Richiamava la sentenza della Corte Costituzionale n. 129 del 16 luglio 2024.
Deduceva la carenza di proporzionalità tra asserita infrazione e sanzione.
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarato nullo l'impugnato licenziamento, perché discriminatorio a fini ritorsivi, sostanziato da una volontà illegittima di estromissione per un'ostilità conseguente a quanto apparso sulla stampa, discriminatorio a fini ritorsivi nell'applicazione del “Codice Etico”, per mancata pubblicazione del Codice disciplinare, in un luogo accessibile ai dipendenti, per insussistenza del fatto contestato;
perché il fatto non era sanzionato dal contratto collettivo applicato, con il licenziamento, per carenza di proporzionalità tra asserita infrazione e sanzione;
chiedeva che, di conseguenza, venisse disposta la sua reintegrazione nel proprio posto di lavoro, venisse disposto il pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione nonché il risarcimento del danno morale e di immagine, quale “danno non patrimoniale”, in via equitativa;
instava per le spese di lite. 2.- Il in persona del procuratore speciale, Controparte_1 costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso, rilevando che il comportamento del era gravissimo e tale da integrare non soltanto la giusta causa di licenziamento, Parte_1 ma anche motivo di ingenti danni alla reputazione aziendale.
Rappresentava che il ricorrente si era prodigato per facilitare la conclusione di un contratto di affitto di un bene in proprietà del sig. , già condannato definitivamente, con Controparte_6 sentenza emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. passata in giudicato il 10 gennaio 2019, per il reato di cui agli art. 110 e 416 bis c.p. in relazione ai suoi rapporti con il sodalizio mafioso riconducibile a Cosa Nostra, denominato dei “barcellonesi” operante sul versante tirrenico della provincia di intavolando una trattativa con il sig. , già attinto da CP_1 Controparte_5 misura cautelare e reale per un delitto aggravato dall'agevolazione mafiosa, in violazione del
Modello Organizzativo aziendale e del codice etico.
Affermava, dunque, la sussistenza di una giusta causa di licenziamento.
Contestava la fondatezza della censura relativa alla pretesa natura discriminatoria del licenziamento.
Chiedeva, pertanto, che venissero rigettate le domande formulate da parte ricorrente;
in via subordinata chiedeva di convertire il licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo;
in via gradatamente subordinata chiedeva il rigetto della domanda di reintegrazione in servizio formulata dal ricorrente e di contenere la somma riconosciuta nella misura minima prevista dalla legge;
in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di reintegrazione in servizio, chiedeva di detrarre dall'eventuale somma riconosciuta in favore della ricorrente l'aliunde perceptum et percipiendum; instava per le spese di lite.
3.- L'udienza del 23 luglio 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
4.- Il ricorrente contesta la legittimità del licenziamento per giusta causa, irrogato da parte resistente.
Dagli atti emerge che il ricorrente è stato assunto da parte resistente con contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno ed indeterminato, con decorrenza 5 giugno 2023, inquadramento come impiegato 5° livello, con la mansione di contabile di magazzino ed applicazione del
CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini.
Con lettera del 19 luglio 2024 è stata mossa al ricorrente la seguente contestazione da parte della resistente: “…Abbiamo appreso da fonti di stampa diffuse nelle giornate di giovedì
18/07/2024 e venerdì 19/07/2024 di alcune intercettazioni che La riguardano, raccolte nell'ambito di un'indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano. In particolare risulta che nei mesi di agosto e settembre 2023 Lei abbia assunto, sua sponte, l'iniziativa di contattare i referenti della società Infrastrutture M&B S.r.l., nelle persone dei Sig.ri CP_5
e , rivolgendosi loro per conto dello scrivente
[...] Persona_1
nell'ambito della ricerca di stabili / terreni, tra e Giardini/Letojanni, da CP_1 CP_1 locare ed adibire a magazzino. Risulterebbe altresì che, nell'ambito di tale ricerca, Lei fosse a conoscenza che i Sigg. e non rispettassero i criteri di CP_5 CP_6 onorabilità/professionalità, richiesti per poter diventare fornitori dello scrivente Consorzio, trattandosi di soggetti legati alla criminalità organizzata. Nel caso del sig. , già CP_6 condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, mentre, nel caso del sig. CP_5 già destinatario di una misura cautelare per un delitto aggravato dall'agevolazione mafiosa, come documentato dalla stampa ed entrambi recentemente destinatari di misure restrittive per intestazione fittizia di beni aggravati dall'aver agevolato la mafia. Malgrado quanto sopra, contrariamente ad ogni regola di buon senso, oltre che naturalmente alle norme di comportamento ed alle procedure contenute nel nostro Codice Etico e nel Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001, da Lei conosciute e sottoscritte per adesione in data 25/05/2023, Lei organizzava la visita ad un immobile suggeritoLe dai Sigg.
e . A tale visita, tenutasi nella mattina del 22 settembre 2023, Lei invitava CP_5 CP_6 altri dipendenti dello Scrivente , il Responsabile del Magazzino e CP_1 Parte_4 il Contabile di Magazzino . Risulterebbe altresì che Lei, conscio della Per_2 Per_3 reputazione che aveva in zona il Sig. per vicinanza con associazioni di tipo mafioso, CP_6 avrebbe convenuto con il Sig. di adottare accorgimenti per evitare che nella predetta CP_5 visita i dipendenti dello Scrivente Consorzio si accorgessero della presenza del Sig. – CP_6 circostanza che avrebbe vanificato la Sua attività rendendo impossibile la conclusione di qualsiasi contratto con detti interlocutori. Tali circostanze, come detto, sono state riprese dagli organi di stampa obbligando la a procedere ad una nota di Parte_5 rettifica al fine di chiarire l'assenza di relazioni di alcuna natura tra il e la Parte_6 società Infrastrutture M&B S.r.l. ed i Sigg. e . Le contestiamo pertanto detti CP_5 CP_6 comportamenti, invitandoLa a fornirci le Sue eventuali giustificazioni entro e non oltre 5 giorni dalla ricezione della presente. All'esito delle stesse, e comunque decorso tale termine, ci riserviamo di adottare i provvedimenti del caso. Nel contempo, considerata la gravità degli addebiti, La sospendiamo cautelarmente dal servizio con effetto immediato…”.
Con lettera del 23 luglio 2024, il ricorrente ha fornito le proprie giustificazioni: “…si osserva che quanto addebitato… è fondato, esclusivamente, su notizie di stampa, che non hanno alcun valore legale…in ordine ai fatti descritti da alcuni organi di informazione sul web, si deve rappresentare che al dott. non è stato notificato alcun provvedimento giudiziario Parte_1
e che non è indagato e, quindi, non ha alcuna responsabilità nella fattispecie, per cui, di conseguenza, nulla si può contestare allo stesso sul piano disciplinare essendo estraneo al procedimento penale de qua. Né risulta, nemmeno dalle notizie di stampa, che il dott.
conoscesse i precedenti penali dei soggetti con cui ha interloquito, invero, come Parte_1 si espone di seguito, esclusivamente in una logica di mercato nel Vostro interesse…il dott.
non conosceva il sig. , mentre era stato contattato tramite un proprio Parte_1 CP_6 parente dal sig. noto imprenditore della zona tirrenica, con diversi appalti pubblici CP_5 anche nel Nord Italia, tra cui una Caserma della Guardia di Finanza in Lombardia e lavori per conto di ANAS, di guisa che si deve ritenere che lo stesso fosse stato oggetto, con le proprie attività d'impresa, tra gli altri soggetti istituzionali preposti, da parte dell' di adeguata CP_7 verifica. Il contatto con il era avvenuto, peraltro, tramite un parente del Dott. CP_5
, che conosce l'imprenditore e lo aveva presentato, rappresentandone Parte_1
l'affidabilità. C'è da chiedersi, quale “regola di buon senso” sarebbe stata violata… nell'accettare di proporre al proprio superiore gerarchico, un eventuale contratto di locazione
a ottime condizioni di mercato, su beni di un imprenditore che opera anche nello stesso settore degli appalti pubblici del proprio datore di lavoro. Il dott. , nella vicenda in Parte_1 oggetto, si è mosso nell'esclusivo interesse datoriale, con buona fede e correttezza…ha agito nell'interesse di Codesto Datore di Lavoro…informando della sua iniziativa, per le vie ufficiali, il dott. il quale, a sua volta, invitava a svolgere attività di analisi sugli Parte_4 immobili interessati all'eventuale affitto, anche il dott. ”. Persona_4
In data 25 luglio 2024, il ricorrente è stato, inoltre, sentito, come risulta dal “verbale di incontro audizione orale” in atti in cui il ricorrente ha dedotto “la condotta assolutamente rispettosa dei principi di buona fede e correttezza…”
Con lettera datata 29 luglio 2024 è stato irrogato al ricorrente il licenziamento per giusta causa, con la seguente motivazione: “in riferimento alla contestazione disciplinare di cui alla nostra del 19 luglio u.s., da Lei ricevuta in pari data, da intendersi qui integralmente trascritta, facciamo seguito alle Sue giustificazioni scritte, comunicateci a mezzo PEC in data 24 luglio
u.s., ed alla successiva Sua audizione personale tenutasi, eccezionalmente, come da Sua richiesta, alla presenza del suo legale, Prof. Avv. Gandolfo Maurizio Ballistreri nella giornata del 25 luglio u.s., per comunicarLe quanto segue. Le giustificazioni da Lei rese non solo non contrastano la ricostruzione fattuale che ha formato oggetto dell'addebito disciplinare ma, a ben vedere, la presuppongono. Ci riferiamo al fatto che Lei ha dedotto di aver proposto al Suo superiore gerarchico di stipulare un eventuale contratto di locazione su beni di un imprenditore che Le era stato rappresentato come affidabile da un Suo parente;
in tal modo Lei ha confermato i fatti oggetto di addebito. La circostanza da Lei dedotta di non essere a conoscenza dei precedenti penali dei soggetti con cui ha interloquito, «agendo esclusivamente in una logica di mercato», costituisce infatti una palese violazione delle norme di comportamento e delle procedure contenute nel Modello di organizzazione e gestione adottato dal ai sensi CP_1 del D.Lgs. n. 231/2001, oltre a porsi in aperta contraddizione con i valori di legalità e valutazione imparziale dei fornitori espressi nel nostro Codice Etico, da Lei espressamente conosciuti ed accettati in data 25 maggio 2023. Lei, infatti, ha confermato di aver interloquito, agendo in rappresentanza di Webuild, con potenziali fornitori (i.e. i Sigg. Controparte_5
e ), al fine di concludere un'operazione commerciale (i.e. la locazione di Controparte_6 un immobile), senza aver preventivamente effettuato l'indispensabile verifica in merito al possesso dei criteri di onorabilità/professionalità espressamente prevista dal predetto Modello di organizzazione e gestione. Posto che tale condotta integra di per sé già un gravissimo inadempimento agli obblighi derivanti dal Suo contratto di lavoro, poiché anche da una semplice verifica online dei nominativi dei Sigg. e Lei avrebbe potuto CP_5 CP_6 agevolmente venire a conoscenza dei precedenti penali a loro carico, le giustificazioni da Lei addotte non sono sufficienti a smentire quanto invece risulta per tabulas dalle intercettazioni diffuse, ossia che Lei sia un assiduo contatto del Sig. – a cui si rivolge in tono CP_5 confidenziale – oltre ad essere consapevole della notorietà del Sig. dal punto di vista CP_6 criminale – come risulta confermato dalla circostanza che Lei appariva sensibilmente preoccupato che la mera vista del Sig. da parte dei Suoi Colleghi in occasione del CP_6 sopralluogo avrebbe potuto far saltare l'affare. Viceversa del tutto ininfluenti appaiono i riferimenti da Lei fatti alla circostanza che non Le sia stato notificato alcun provvedimento giudiziario, che Lei non risulti indagato e che Lei abbia prestato attività di lavoro subordinato in precedenza presso attuale datore di lavoro di Suo padre , essendo Parte_5 Per_5 insuscettibili di far venire meno, o anche solo sminuire, la gravità del comportamento contestatoLe. Parimenti irrilevante risulta, poi, la circostanza, da Lei dedotta, di aver informato della sua iniziativa il Suo superiore, Infatti, ai sensi del Codice Parte_4
Etico e date le circostanze, Lei avrebbe dovuto porsi il dubbio sulla giusta condotta da adottare, chiedendo informazioni su come comportarsi al Suo superiore gerarchico o al Consiglio
Direttivo del , condotta che tuttavia Lei non ha intrapreso. Per le considerazioni CP_1 sinteticamente sopra esposte, ritenuta comprovata la sussistenza dell'addebito contestatoLe, considerata la gravità dello stesso anche in considerazione delle ricadute negative sull'immagine della che si è vista costretta a prendere le distanze dal Suo Parte_5 operato a mezzo stampa, che ha leso irrimediabilmente l'elemento fiduciario posto a base del rapporto di lavoro con Lei intercorrente, tale da non consentirne la prosecuzione neanche per il periodo di preavviso, Le comunichiamo a tutti gli effetti, ai sensi dell'art. 100 del C.C.N.L. per i dipendenti delle Imprese Edili ed affini – Industria, il Suo licenziamento per giusta causa, senza preavviso, formulando, nel contempo, ogni più ampia riserva di agire nei Suoi confronti per il risarcimento dei danni che lo scrivente , le Società che lo partecipano e più in CP_1 generale tutto il dovessero subire a causa e per effetto del comportamento da Parte_6
Lei tenuto. Il licenziamento ha effetto dal giorno della comunicazione con cui è stato avviato il procedimento disciplinare, ossia dal 19 luglio u.s.”.
Con lettera inviata tramite pec del 31 luglio 2024 e raccomandata del 2 agosto 2024, parte ricorrente ha impugnato il licenziamento contestando la sussistenza di giusta causa o giustificato motivo, chiedendo la reintegrazione in servizio.
5.- Parte ricorrente eccepisce, innanzitutto, la nullità del licenziamento discriminatorio per ritorsione.
Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente, “In tema di licenziamento nullo perché ritorsivo, il motivo illecito addotto ex art. 1345 c.c. deve essere determinante, cioè costituire l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale;
ne consegue che la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini all'applicazione della tutela prevista dall'art. 18, comma 1, st.lav. novellato, richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento” (Cass. Civ., sez. lav , 4 aprile 2019 n. 9468).
Occorre, dunque, accertare la sussistenza della giusta causa ed eventualmente, in caso di assenza, l'eventuale natura ritorsiva del licenziamento.
Come emerge dalla lettera di contestazione in atti, i fatti addebitati al ricorrente sono relativi all'iniziativa di contattare i referenti della società Infrastrutture M&B S.r.l., CP_5
e , per conto del resistente nell'ambito della
[...] Persona_1 CP_1 ricerca di stabili / terreni, tra e Giardini/Letojanni, da locare ed adibire a magazzino, CP_1 essendo a conoscenza che i suindicati referenti non rispettassero i criteri di onorabilità/professionalità richiesti per poter diventare fornitori dello scrivente , CP_1 trattandosi di soggetti legati alla criminalità organizzata.
6.- Parte resistente, a sostegno dei fatti contestati, fa, in particolare, riferimento alle risultanze di “intercettazioni diffuse” e che vengono richiamate nell'ordinanza del Tribunale di Milano,
Sezione GIP N. 24503-23-24 R.G.G.I.P.. del 15 luglio 2024. Nell'ordinanza citata sono riportate le intercettazioni che riguardano anche il ricorrente e che non vengono contestate da parte ricorrente nel contenuto ma in ordine all'utilizzabilità, richiamando l'art. 270 cpp.
Occorre, dunque, accertare se tali intercettazioni possano essere utilizzato nel presente giudizio.
Va rilevato che ai sensi dell'art. 270, comma 1, c.p.p. attualmente in vigore “
1.I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza”.
Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente,
“Nell'accertamento della sussistenza di determinati fatti e della loro idoneità a costituire giusta causa di licenziamento, il giudice del lavoro può fondare il suo convincimento sugli atti assunti nel corso delle indagini preliminari, anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento, giacché la parte può sempre contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale (Cass. n. 2168 del 2013; Cass. n. 15714 del 2010; Cass. n. 132 del 2008). E' parimenti consolidato il principio alla stregua del quale le "intercettazioni telefoniche o ambientali, effettuate in un procedimento penale, sono pienamente utilizzabili nel procedimento disciplinare di cui all'art. 7 della L. n. 300 del 1970, purché siano state legittimamente disposte nel rispetto delle norme costituzionali e procedimentali, non ostandovi i limiti previsti dall'art.
270 c.p.p., riferibili al solo procedimento penale, in cui si giustificano limitazioni più stringenti in ordine all'acquisizione della prova, in deroga al principio fondamentale della ricerca della verità materiale" (Cass. n. 10017 del 2016 e, in tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, Cass. SS.UU. n. 3271 del 2013; Cass. SS.UU. n. 3020 del 2015).” (Cass. civ.. sez. lav., 3 gennaio 2024, n.109).
A giudizio di questo decidente, l'operatività dell'art. 270 c.p.c. è, dunque, limitata al procedimento penale non incidendo su tale interpretazione le modifiche della suindicata norma.
Inoltre, come osservato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che si richiamano “sin dalle prime pronunce si è fatto leva… sulla finalità e sulla ratio dell'art. 270 cod. proc. pen. Che… non preclude qualsivoglia utilizzazione esterna delle risultanze delle intercettazioni, ma impedisce solo che sulle stesse possa essere fondato l'accertamento della responsabilità penale, giacché in tal caso, venendo in rilievo la libertà personale dell'indagato
o dell'imputato, possono essere giustificate limitazioni più stringenti all'acquisizione della prova, in deroga al principio fondamentale della ricerca della verità materiale.” (Cass. Civ.,
Sez. Un., 14 maggio 2024 , n.13319). Le intercettazioni appaiono, dunque, utilizzabili nel presente procedimento non avendo, comunque, parte ricorrente contestato il contenuto delle stesse.
Nell'ordinanza del Tribunale di Milano, Sezione GIP menzionata in precedenza sono riportate alle pagine da 44 a 47 alcune intercettazioni relative a discussioni del ricorrente con CP_5
[...]
In particolare, viene riportato il progr. 14826 del 18 settembre 2023 relativo ad una conversazione tra il ed il ricorrente in cui quest'ultimo chiede informazioni su CP_5
“quello su “tremestieri”” ed il riferisce che “ce l'ha CP_5 Persona_6
” che il manifesta di conoscere come “quello di Gioiosa”. CP_6 Parte_1
Viene, poi, riportata nell'ordinanza il prog. 14872 del 18 settembre 2023, relativo sempre ad una conversazione tra il ricorrente ed il in cui il ricorrente si mostra preoccupato CP_5 dalla possibile presenza dello CI all'appuntamento a Tremestieri “no..perchè non vorrei poi loro hai capito…cominciano…qua, là…poi giustamente…hai capito…BONTEMPO
lui manda un ingegnere…non ti preoccupare, manda un avvocato ..non è che..”. CP_5
Va rilevato che l'ordinanza è stata annullata, ma ciò non rileva ai fini della valutazione in questa sede del contenuto delle intercettazioni riportate.
Al riguardo, come ritenuto dalla Corte di Cassazione, con argomentazioni condivise da questo decidente, “... poco importa che i .. mezzi di indagine penale siano stati disposti in funzione dell'adozione di una misura cautelare poi revocata, con la successiva pronuncia di una sentenza penale di assoluzione … Ciò che infatti conta, ai fini (diversi da quelli del giudizio penale) dell'odierno giudizio civile, è la prova dei fatti, acquisita in esito alla legittima utilizzazione delle intercettazioni ambientali e telefoniche, integranti una pluralità di condotte, valutate "avuto riguardo alla natura delle mansioni affidate . e al grado di responsabilità ad esse sottese di gravità tale da giustificare l'interruzione immediata del rapporto di lavoro di lavoro e l'irrigazione della sanzione espulsiva ” (Cass. Civ. Sez. Lav., 3 gennaio 2024 n. 109).
7.- Parte resistente ha contestato al ricorrente la violazione, in particolare, delle norme di comportamento e delle procedure contenute nel Modello di organizzazione e gestione adottato dal ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e del Codice Etico. CP_1
In particolare, il Codice Etico prevede: “Prima di stipulare contratti con qualsiasi società, le
Persone di , appositamente formate, devono svolgere una due CP_1 Controparte_1 diligence per analizzare le capacità tecnico-professionali e la rispettabilità della controparte, verificando che essa non tragga profitto o non sia coinvolta in pratiche non etiche, quali il lavoro minorile, il lavoro forzato, il riciclaggio di denaro e la corruzione. Un'adeguata due diligence può anche proteggere dall'eventualità di collaborare Controparte_1 involontariamente con aziende soggette a interdizioni o sanzioni.” (p. 25); inoltre, “In qualità di Persona o Partner di Messina Catania Lotto Nord, devi: • Seguire le procedure relativa alla registrazione e alla qualifica dei fornitori…” (p. 25); “Inoltre, non devi: … Ignorare i segnali che indicano che un fornitore possa essere coinvolto in pratiche commerciali non etiche”;
“devi: • Evitare di dare anche solo l'impressione di una condotta eticamente scorretta;
• …
Segnalare situazioni dubbi e/o comportamenti che potrebbero riguardare fenomeni corruttivi.”.
Il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 prevede che “Il Codice
Etico va considerato quale elemento complementare del Modello, giacché le disposizioni contenute nel secondo presuppongono il rispetto di quanto previsto nel primo, formando insieme un corpus sistematico di norme interne finalizzato alla diffusione di una cultura dell'etica e della trasparenza aziendale” e prevede, tra l'altro, la “definizione di regole e criteri che consentano di verificare e monitorare la capacità tecnica e gestionale, l'affidabilità etica, economica e finanziaria di un fornitore in base a elementi oggettivi e predeterminati anche a fronte di quanto previsto dai Protocolli di Legalità (ove applicabili); il fornitore selezionato deve essere in grado di garantire, tra le altre: - il rispetto delle normative applicabili in tema di anticorruzione”.
L'Art. 100 del CCNL di categoria applicabile e richiamato nella lettera di licenziamento prevede il licenziamento per giusta causa e senza preavviso in caso di “grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento e delle procedure contenute nel Modello di organizzazione e gestione adottato dall'impresa ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.lgs. n. 231/2001, che non siano in contrasto con le norme di legge e le disposizioni contrattuali” (lett. i).
Nel caso di specie, il ricorrente ha avviato la trattativa per un immobile riconducibile a
, che risulta condannato per concorso esterno in associazione mafìosa ed il Controparte_6
era consapevole della riferibilità del terreno allo , come emerge dalle Parte_1 CP_6 intercettazioni riportate.
Appare, dunque, sussistere la giusta causa di licenziamento configurata dalla parte resistente essendo riconducibile il caso di specie alla previsione di cui all'art. 100 lett. i) del CCNL di categoria, tenuto conto della gravità della condotta tenuta dal ricorrente, attesa la violazione delle disposizioni del Modello di organizzazione e gestione.
L'accertata sussistenza della giusta causa posta a fondamento del licenziamento preclude l'esame dell'asserita natura ritorsiva.
8.- Parte ricorrente rilevava, poi, la nullità della sanzione per mancata esposizione del Codice disciplinare. Al riguardo, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente,
“Ai fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare, in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione” (Cass. Civ., Sez. Lav., 20 marzo 2018, 6893).
Nel caso di specie, tenuto conto della contestazione mossa e delle violazioni contestate, non appare necessaria l'affissione del codice.
9.- Il ricorrente contesta, altresì, la carenza di proporzionalità tra asserita infrazione e sanzione.
La doglianza appare destituita di fondamento.
Al riguardo, va, infatti, rilevato che i fatti contestati e accertati rientrano nella previsione di cui all'art. 100 CCNL, n. 3, lett. i) che, come in precedenza esposto, prevede il licenziamento per giusta causa senza preavviso.
Né assume rilievo la posizione degli altri lavoratori indicati da parte ricorrente in ricorso e nei cui confronti non è stato intimato il licenziamento considerata la gravità dei fatti contestati al ricorrente e la diversità di condotte.
10.- In ragione di quanto esposto, che rende superflua ogni ulteriore valutazione, il ricorso va, pertanto, rigettato.
11.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex d.m. 10 marzo
2014, n. 55, applicando i minimi previsti tenuto conto della durata infrannuale del giudizio.
P. Q. M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna il ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese giudiziali, liquidate in € 4628,5 oltre iva, cpa e rimborso spese generali.
Messina, 24 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga