Articolo 2 della Legge 26 giugno 1964, n. 560
Articolo 1
Versione
4 agosto 1964
Art. 2.
La somma di lire 500 milioni che sara' introitata a titolo di conguaglio dalla permuta di cui all'articolo 1, verra' riassegnata al bilancio di spesa del Ministero dei lavori pubblici per essere destinata alla costruzione in Milano di una nuova sede per il locale Provveditorato regionale alle opere pubbliche.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 4 agosto 1964