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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 09/07/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione
Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Monica SGARRO - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott.Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N.240 del
Ruolo Generale delle cause dell'anno 2019, discussa e decisa all'udienza di discussione del 25.6.2025
TRA
( , Parte_1 CodiceFiscale_1 Pt_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
) ) C.F._3 Parte_4 CodiceFiscale_4
in qualità di eredi del sig. ( Persona_1 CodiceFiscale_5
tutti elettivamente domiciliati in Taranto (TA) alla via Diego Peluso N.118,
presso e nello studio dell'avv. Michele Di Campo che li rappresenta e difende giusta mandato in calce all'atto di appello;
- APPELLANTI -
E
C. F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Raimondo Boccia
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Enrico Claudio
Schiavone in Taranto, Viale Virgilio n 101/A (TA), in virtù di mandato conferito con atto unito telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-APPELLATA-
All'udienza del 25.06.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.3578\2018), il Tribunale di Taranto, in funzione di
Giudice del Lavoro, ritenendo fondata l'eccezione sollevata dalla società resistente sul difetto di legittimazione passiva, rigettava la domanda proposta da PE
nei confronti della , diretta ad ottenere la condanna della società
[...] CP_1
convenuta al pagamento,in proprio favore, della complessiva somma di
€ 500.000,00,oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a titolo di risarcimento del danno biologico,per avere contratto una patologia cancerosa (tumore polmonare con localizzazioni vescicali) di cui sarebbe stato vittima nel corso del rapporto di lavoro dal 28.1.1971 al 28.4.1986 alle dipendenze della società
resistente,responsabile,quest'ultima, di avere omesso di approntare le necessarie misure al fine di prevenire il verificarsi dell'evento lesivo in violazione del disposto di cui all'art.2087 c.c..
Compensava le spese di lite.
Avverso tale decisione proponevano appello , Parte_1 Pt_2
in qualità di eredi di
[...] Parte_3 Parte_4 PE
,lamentandone la erroneità e chiedendone la riforma.
[...]
Resisteva in persona del legale rappresentante, concludendo per il Controparte_1
rigetto dell'avverso gravame.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel presente giudizio di gravame,gli appellanti censurano la sentenza impugnata per errore in fatto ed in diritto.
L'appello è fondato per quanto di ragione.
Preliminarmente, l'eccezione sollevata dalla di difetto di legittimazione CP_1
e titolarità del rapporto dal lato passivo, è infondata.
Nel ricorso introduttivo, la risulta indicata quale dante causa CP_1
dell' ed, in effetti, tale deve ritenersi sulla scorta della documentazione CP_2
in atti da cui risultano descritte le vicende societarie ed, invero, con atto del
29.7.1987, la aveva conferito, con effetto dall'1.8.1987, “tutti i Controparte_3
propri complessi aziendali costituenti l'intera sua azienda”, tra cui “il centro siderurgico di Taranto”, alla che contestualmente aveva assunto la Pt_5
denominazione di;
con successivo atto del 31.12.1988, la CP_2 CP_2
C (ex ) liquidazione aveva poi conferito, con effetto dall'1.1.1989, il proprio Pt_5
complesso aziendale, comprendente il centro siderurgico di Taranto, alla , Pt_5
incorporata poi dalla e infine dalla;
con atto di scissione CP_5 CP_1
parziale della in data 21.12.1993, il centro siderurgico di Controparte_6
Taranto è stato conferito alla (poi in amministrazione Controparte_7 Pt_5
straordinaria).
In altri termini la , quale avente causa della , è stata datrice di CP_1 Pt_5
lavoro dell'istante almeno fino al 1993, sicché, per tale periodo, è titolare dal lato passivo del rapporto giuridico dedotto in giudizio.
Vige,peraltro,nella fattispecie in esame il meccanismo di responsabilità solidale stabilito dall'art. 2112 c.c.; infatti, le vicende comportanti una continuità aziendale e la continuità del rapporto di lavoro,costituiscono la base della garanzia della salvaguardia della posizione del lavoratore rispetto all'obbligo di sicurezza del datore
3 di lavoro, obbligo che ne determina la responsabilità risarcitoria al verificarsi dell'evento dannoso derivante dalla sua violazione;
ciò sulla base del principio generale, chiarito già con riguardo al testo originario dell'art. 2112c.c. (cfr.Cass. n.
14081/2000), secondo cui la responsabilità solidale di cessionario dell'azienda e cedente, per i crediti dei prestatori di lavoro sussistenti alla data del trasferimento dell'azienda (rispetto alle conseguenze derivanti dalla violazione del dovere di prevenzione o obbligo di sicurezza in corso di rapporto di lavoro) riguarda tanto i crediti dei dipendenti menzionati nei libri contabili dell'azienda trasferita, quanto quelli rispetto ai quali risulti che il cessionario, al momento del trasferimento, fosse a conoscenza del loro mancato soddisfacimento, conoscenza accertabile anche sulla base di elementi presuntivi, quali circostanze di fatto che implichino un'agevole conoscibilità, da parte del cessionario, delle situazioni di fatto e di diritto in cui versava il datore di lavoro cedente. L'art. 2112 c.c. prevede, invero, la responsabilità
solidale di cedente e cessionario per i crediti vantati al momento del trasferimento d'azienda dal lavoratore, crediti conosciuti o conoscibili, nello specifico rispetto al dovere di sicurezza al momento del trasferimento, sebbene le conseguenze patologiche si siano manifestate successivamente.
La Suprema Corte ha pure ripetutamente affermato (cfr. Cass. n. 6939/2019) che, nei casi di controversie per malattia professionale, allorquando un danno sia determinato da più soggetti, ciascuno dei quali con la propria condotta abbia contribuito alla produzione dell'evento dannoso, si configura una responsabilità solidale ai sensi dell'art. 1294 c.c. fra tutti costoro, qualunque sia il titolo per il quale ognuno di essi è
chiamato a rispondere;
infatti, sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è ricollegabile eziologicamente a più persone è sufficiente, ai fini della suddetta solidarietà, che tutte le singole azioni od omissioni abbiano concorso in modo efficiente a produrlo,
considerati i principi che regolano il nesso di causalità e il concorso di più cause
4 efficienti nella produzione dei danni da risarcire.
(cfr.Cass. n. 4051/2007)
La domanda è stata inequivocabilmente formulata nei confronti della società
convenuta sicché, secondo la prospettazione dell'attore, la titolarità del dovere di subire il giudizio (trattandosi di legittimazione passiva), in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, non può che essere individuata in capo all'odierna convenuta costituita. ( cfr.Cass. SEZ. III, 10 Luglio 2014 N° 15759)
In particolare, il conferimento del 29.7.1987 da a Controparte_3 Pt_5
il subentro per incorporazione a che a sua volta ha incorporato l' CP_5 Pt_5
in liquidazione, iniziale datrice di lavoro del de cuius.
Pertanto, almeno per il periodo fino al 21.12.1993 la è stata datrice di CP_1
lavoro di .e, dunque, titolare dal lato passivo del rapporto giuridico Persona_1
dedotto in giudizio.
Anche nel merito,valutando nel complesso la prova testimoniale ed il materiale probatorio, nonché aderendo alle conclusioni del TU, la Corte reputa che gli elementi acquisiti consentono di ritenere dimostrata l'esistenza del danno alla salute,attesa anche la mancata adozione di adeguate misure di sicurezza da parte del datore di lavoro, nonché il nesso eziologico tra la malattia e la nocività dell'ambiente lavorativo, non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario, neppure relativa al limitato periodo del rapporto di lavoro del de cuius alle dipendenze della CP_1
e non avendo la stessa società, com'era suo onere, dimostrato di aver adottato tutte le cautele atte ad evitare l'evento ovvero che l'evento si fosse verificato per altra causa.
Va qui ribadito che la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cc, pur non configurando una ipotesi di responsabilità oggettiva, non è circoscritta alla violazione di regole di esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, essendo volta a sanzionare l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro
5 di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psico-fisica e la salute del luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico, considerato che la pericolosità dell'amianto era ben nota all'epoca dei fatti.
E ciò è sufficiente a ritenere assolto l'onere probatorio gravante sul lavoratore, e quindi sugli eredi, e l'insorgenza della sua malattia ascrivibile a colpa della , la CP_1
quale, non avendo fornito la prova della propria esclusione di responsabilità, è da ritenersi colpevole per l'intero, come evidenziato dal primo Giudice sulla base di giurisprudenza consolidata, con motivazione che questa Corte condivide.
In ordine al quantum debeatur, l'espletata consulenza tecnica di ufficio ha valutato il danno alla salute determinato dalla malattia in misura del 6% a decorrere dal 2012..
Concludeva il TU :” è stato affetto da carcinoma uroteliale papillare Persona_1
a basso grado di malignità della vescica.Lamina propria e tonaca muscolare indenni”.
Tale patologia ha determinato danno biologico del 6%.
La documentazione in atti non consente di confermare la diagnosi di carcinoma polmonare né risulta che il decesso sia in relazione causale con l'attività lavorativa del dante causa”.
Deve riconoscersi altresì il risarcimento del danno morale ex art. 2059 c.c., in quanto la condotta datoriale integra, oltre ad un inadempimento contrattuale, anche un fatto illecito astrattamente configurabile quale reato di lesioni colpose ex art. 590
c.p., e determina comunque una violazione del fondamentale diritto alla salute costituzionalmente protetto ex art. 32 Cost.: cfr. Cass. Sez. Un. 11.11.2008 nn. 26972
e 26973. In applicazione, poi, delle tabelle per la liquidazione congiunta del danno biologico (inteso quale lesione permanente della integrità psicofisica) e del danno morale (inteso quale pregiudizio non patrimoniale derivante dalla stessa lesione in termini di dolore e sofferenza soggettiva), elaborate dal tribunale di Milano ed
6 applicabili con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. (cfr. Cass.
7.6.2011 n. 12408,
Cass. 30.6.2011 n. 14402 e Cass. 20.4.2017 n. 9950) e del coefficiente demoltiplicatore ivi previsto in relazione all'età (77 anni alla data di insorgenza della malattia), il complessivo danno non patrimoniale è determinabile in misura di
€ 6.908,66.
Deve poi rimarcarsi che sono state applicate tabelle i cui parametri già tengono conto degli aspetti “morali” e "relazionali" propri del danno non patrimoniale, dovendosi però ulteriormente considerare gli altri elementi eventualmente suscettibili di positiva valutazione ai fini di una ulteriore personalizzazione della liquidazione del danno biologico: in tal caso, si dovrebbero applicare le ulteriori percentuali di aumento che la Tabella del Tribunale di Milano prevede per la c.d.
“personalizzazione” relativa ad aspetti relazionali del tutto soggettivi e specifici,
sulla base ovviamente delle allegazioni e prove offerte, in riferimento ad eventuali pregiudizi ulteriori, tali cioè da determinare la compromissione delle aspettative di sviluppo della personalità del lavoratore.
Sul punto, si veda Cass. Lav. 19 gennaio 2015 N° 777, secondo cui: “Il danno esistenziale, quale criterio di liquidazione del più generale danno non patrimoniale,
risarcibile ex art. 2059 cod. civ., può essere desunto in forza dell'art. 115, secondo comma, cod. proc. civ. da massime di comune esperienza, quali l' età del danneggiato al momento dell'infortunio (nella specie, 77 anni) e la gravità delle conseguenze dell'infortunio (nella specie in considerazione del grado di sofferenza
patito e del peggioramento delle condizioni di vita, quale emerge sia dalla TU che
attesta una maggiore fatica e disagio per lo svolgimento di qualsivoglia attività )
incidenti sulla normale vita di relazione dell'infortunato
Sicché siffatto aspetto della vicenda, in ragione delle particolari difficoltà esistenziali verosimilmente determinate dal deficit funzionale consistente nella discreta disfonia residuata, può comportare in questa sede un ulteriore incremento della liquidazione
7 del danno, nella misura di 1|3 rispetto all'importo in precedenza calcolato, così pervenendosi alla somma totale di € 9.210,00.
Deve tuttavia ancora considerarsi la necessità di determinare in concreto il danno differenziale, rispetto a quello già posto a carico dell' , che è possibile porre a CP_8
carico del datore di lavoro, sussistendone evidentemente i presupposti, sulla base dei principî di diritto sopra enucleati (attesa, in particolare, l'evidente violazione degli obblighi di protezione ex art. 2087 c. c. da parte datoriale, mediante condotte che hanno determinato una malattia professionale).
Occorre quindi dedurre il valore dell'indennizzo del danno biologico ex L. n° 38/00 liquidato e/o liquidabile dall' ,nella specie quantificato in 1|3 stabilito in via CP_8
equitativa in mancanza di indicazioni e\o documentazione di parte appellante.
Il danno differenziale a carico del datore di lavoro ammonta così ad € 6140,00.
Conclusivamente, deve condannarsi la a corrispondere agli istanti,nella CP_1
loro qualità di eredi di a titolo di risarcimento del danno, il suddetto Persona_1
importo, da intendersi già rivalutato all'attualità, con aggravio degli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal dì di maturazione del diritto all'effettivo soddisfo.
Per le spese di causa del doppio grado del giudizio, all'esito dell'odierno giudizio,
che vede rigettate le pretese iure successionis e accolte solo in misura limitata quelle
iure proprio, ricorrono i presupposti per compensarle tra le parti in ragione di metà.
(Cass. civ., n. 10113/2018; 1268/2020) e liquidarle nel dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55 del 2014,con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante, dovendo restare poste altresì in via definitiva a carico della quelle peritali come già liquidate. CP_1
8
P.Q.M.
- Accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, condanna la a pagare complessivamente agli CP_1
istanti,ciascuno per la loro quota, nella loro qualità di eredi del de cuius PE
la somma di euro € 6140,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi
[...]
legali sulle somme annualmente rivalutate, con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto all'effettivo soddisfo;
- Dichiara le spese di lite del doppio grado compensate in ragione di metà e condanna la convenuta a rifondere agli appellanti la metà della somma, liquidata in complessivi € 2.700,00 per il primo grado ed in € 1900,00 per il secondo grado per compensi professionali, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Michele Di Campo. Pone le spese occorse per l'espletata
C.T.U. definitivamente a carico della convenuta.
Taranto, 25.06.2025
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente
Dott. Antonella GIALDINO Dott. Monica SGARRO
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