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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 16/04/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R. G. N. 510/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Sezione Civile
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Giuseppe Rini Presidente
Dott.ssa Rossana Musumeci Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Federica Bonsangue Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 510 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2020 vertente tra
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Maria C.F._1
Aiello, per mandato in atti
attore
e
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 C.F._2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Tarantino, per mandato in
[...] atti convenuta
e
1 , nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_2 [...]
), rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, C.F._3 dagli Avv.ti Liborio Pirrone Balsamo e Giuseppe Pirrone, per mandato in atti convenuto
Oggetto: azione di riduzione per lesione di legittima e di risarcimento dal danno.
Conclusioni delle parti: all'udienza cartolare del 26.11.2024, le parti concludevano come da note di trattazione scritta ritualmente depositate e successivi scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti oggetto del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato , figlio di Parte_1
(nato a [...] il [...] e ivi deceduto il Persona_1
21.1.2017), conveniva in giudizio, dinanzi l'intestato Tribunale la madre e il fratello chiedendo la riduzione Controparte_1 Controparte_2 della donazione dell'immobile sito in TR, viale della Libertà (in Catasto identificato al fg. 8, part. 1414, sub 3, 5, 9, 10), posta in essere dai genitori in favore del fratello, odierno convenuto, con atto pubblico dell'11.2.2015, in Notar (rep. n. 5838, racc. n. Persona_2
2883), lesiva della propria quota di riserva.
Esponeva l'attore di aver provveduto ad esperire la mediazione obbligatoria, condizione di procedibilità della domanda, conclusasi, tuttavia, negativamente per assenza dei convenuti.
Esponeva che, la propria quota dell'eredità paterna ammontava a €
16.521,41, pari al 16,66 % dell'asse ereditario del padre, costituito da ½ indiviso del fabbricato sito in TR, composto da tre unità immobiliari, due garage e un terrazzo calpestabile (in Catasto identificato al fg. 8, part. 1414, sub 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10), fabbricato di proprietà esclusiva, per la
2 restante metà, della madre, pure odierna convenuta;
quota riservata asseritamente lesa dalla donazione effettuata dai genitori in vita al fratello
, che aveva ricevuto beni, dalla donazione e dall'apertura della CP_2 successione paterna, di un valore pari a € 167.521,41.
Esponeva, altresì, che il fratello aveva ricevuto in vita CP_2 notevoli elargizioni di danaro dal padre, che aveva venduto un immobile di sua proprietà in data 19.7.2005 al prezzo di € 170.000,00 (rep. n.
186.471, racc. n. 6.277), versando il corrispettivo ricevuto sul conto corrente n. 300183915 cointestato al de cuius e al figlio e da CP_2 quest'ultimo in via esclusiva utilizzato fino alla chiusura del conto corrente, configurandosi, in tali circostanze, una donazione indiretta in favore del fratello, pure lesiva della propria quota di riserva.
Deduceva di aver subito un danno, non solo patrimoniale, in quanto leso nella quota riservata dell'eredità paterna, ma anche morale e biologico dalle condotte di favore poste in essere dai genitori nei confronti del figlio
, destinatario di ingenti somme di denaro nel corso degli anni. CP_2
Rappresentava di aver provveduto a instaurare azione di simulazione avverso un atto di compravendita stipulato tra il fratello e terzi CP_2 soggetti, avente ad oggetto due immobili siti in TR, zona Piani 25.
Rappresentando, altresì, di aver apportato notevoli migliorie all'appartamento sito al secondo piano oggetto del relictum, chiedeva, dunque, la reintegra della quota di riserva allo stesso spettante mediante riduzione della donazione posta in essere dal de cuius nei confronti del fratello, nonché delle donazioni indirette pure poste in essere in favore del fratello;
la condanna di al pagamento, in favore Controparte_2 dell'attore, della somma di € 314.888,64, oltre alle ulteriori somme rinvenute presso Unicredit Banca, filiale di Palermo, presso cui erano presenti conti corrente intestati al de cuius, nei cui confronti chiedeva emettersi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.; la condanna dei convenuti
3 al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa;
il tutto con vittoria di spese e compensi.
In subordine, accertata la lesione della quota riservata al legittimario attore, chiedeva la condanna dei convenuti alla cessione in suo favore delle quote relative all'immobile sito in TR (in Catasto identificato al fg. 8, part. 1414, sub 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10); il tutto con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata si costituiva in giudizio la quale contestava le domande proposte Controparte_1 dall'attore, di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
Precisava la convenuta che nel 2015, insieme al marito, aveva convocato entrambi i figli innanzi al notaio per donare loro tutti i loro beni, e che l'attore non si era, tuttavia, presentato per ricevere la donazione dai genitori, donazione rifiutata anche in epoca successiva, nel
2020.
Esponeva la convenuta che l'attore sin dal 1989 occupava l'appartamento di cui al piano 2 del fabbricato sito in TR, via Libertà, oggetto, nella misura di ½ indiviso, della successione ereditaria del marito,
e che si era sempre rifiutato di provvedere al pagamento delle tasse relative all'immobile nel suo esclusivo godimento, nonché che non aveva contribuito in alcun modo al pagamento dell'imposta di successione del padre e alle spese funerarie, sostenute integralmente dalla stessa convenuta e dal figlio , pure convenuto. CP_2
Precisando che la volontà propria e del de cuius era quella di donare all'attore il piano secondo del fabbricato e un garage dello stesso, che l'attore si era sempre rifiutato di ricevere la donazione e che il conto cointestato al de cuius e alla medesima convenuta era stato dagli stessi integralmente gestito, chiedeva il rigetto di tutte le domande proposte nei suoi riguardi, con vittoria di spese e compensi.
4 Si costituiva in giudizio, altresì, il quale contestava Controparte_2 tutto quanto dedotto in fatto e in diritto dall'attore, rilevando che lo stesso, che sin dal 1990 occupava e godeva in via esclusiva del piano secondo e di uno dei garage oggetto della successione paterna, si era rifiutato di ricevere la donazione di tali beni dai propri genitori, comportando, nei fatti, la comunione ereditaria delle parti sugli stessi beni.
Esponeva il convenuto che le somme di cui ai conti correnti cointestati al de cuius e alla madre erano sempre stati nella loro disponibilità, e che il conto corrente acceso presso Unicredit era stato chiuso dal padre nel
2011, ben 6 anni prima del decesso.
In caso di accertamento della lesione della quota di legittima del fratello, in ogni caso contestata, chiedeva di poter provvedere all'eventuale reintegra in denaro.
Rappresentando di aver sostenuto, insieme alla madre, il peso delle imposte e delle tasse dei beni ereditari, seppur nel godimento esclusivo del fratello, esponeva di aver proposto ricorso per decreto ingiuntivo al
Giudice di pace di Termini Imerese, al fine di ottenere il rimborso pro quota di dette somme.
Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti;
il tutto con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita con l'interrogatorio formale dell'attore e della convenuta la prova testimoniale e l'espletamento della Controparte_1 ctu, nominando all'uopo l'ing. (cfr. ordinanza del Persona_3
7.1.2022)
Dopo il deposito della relazione di ctu e il mutamento del giudice assegnatario del fascicolo, con ordinanza del 14.10.2023 veniva formulata proposta conciliativa alle parti e il procedimento veniva rinviato all'udienza dell'8.3.2024 per verificare l'adesione delle parti alla stessa.
Preso atto che l'attore non accettava la proposta conciliativa formulata dal giudice e che i convenuti, invece, accettavano la predetta proposta, la
5 casa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 26.11.2024, ove, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione scritta ritualmente depositate, veniva assunta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Il merito della lite: l'azione di riduzione
Come ricorda la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.
17926/2020), il legittimario ha diritto di conseguire nella successione, a titolo di eredità (art. 536 e ss. c.c.), una quota del patrimonio netto del defunto determinato sul valore dei beni che appartenevano a costui al momento della morte, aumentato del valore dei beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione (art. 556 c.c.).
La lesione di legittima designa una situazione giuridica, precostituita dal de cuius con disposizioni testamentarie o donazioni eccessive, che non consente al legittimario di soddisfare sul relictum il diritto alla quota di riserva. Le disposizioni lesive della legittima non sono per ciò solo inefficaci o nulle, ma la legge accorda al legittimario il diritto potestativo di renderle inefficaci per mezzo dell'azione di riduzione, che è azione costitutiva il cui accoglimento determina il venir meno, nella misura occorrente per le reintegrazione della quota riservata ai legittimari, degli effetti di una o più donazioni o disposizioni testamentarie, attuando così il diritto del legittimario a vedersi attribuito quanto gli compete a norma di legge.
L'azione di riduzione presuppone, innanzitutto, la riunione fittizia, che
è una operazione contabile avente lo scopo di verificare se ci sia stata la lesione della quota di riserva. Le fasi di questa operazione contabile sono descritte nell'art. 556 c.c. e comprendono: a) la formazione della massa dei beni relitti e determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione;
b) la detrazione dei debiti e pesi ereditari;
c) la riunione fittizia dei beni dei quali il de cuius abbia disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro
6 valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.); d) l'imputazione delle "liberalità, fatte al legittimario, con conseguente diminuzione della quota ad esso spettante": c.d. imputazione ex se, prevista dall'art. 564, co. 2, c.c.
Successivamente, debbono essere quantificate le quote riservate agli eredi legittimari, in astratto stabilite dalla legge agli artt. 536 c.c. e ss., indi la quota di cui il de cuius poteva liberamente disporre.
L'entità della lesione viene determinata dal raffronto tra quanto per legge spettante al legittimario leso e quanto effettivamente da questi ricevuto.
Al fine di procedere al calcolo della quota di riserva e della residua quota disponibile, onde accertare la lesione dei diritti dei legittimari attori, si dovrà procedere sottraendo dal relictum i debiti ereditari e sommando al patrimonio netto il donatum: la quota spettante ai figli sarà pari, ai sensi dell'art. 542 c.c., alla misura della metà della somma così ottenuta.
Ciò posto, dunque, va dichiarata aperta la successione ereditaria di nato a [...] il [...] e ivi deceduto il Persona_1
21.1.2017.
Riconosciuta, dunque, la qualità di erede all'attore, l'individuazione della quota di legittima allo stesso spettante, pari a 1/4, sulla base del disposto contenuto nell'art. 542 c.c., va effettuata sulla scorta della consulenza effettuata dal nominato c.t.u., ing. previa Persona_3 stima di tutti i beni facenti parte dell'asse ereditario del de cuius.
In tema di azione di riduzione, poi, occorre rammentare che l'esistenza e l'entità della lesione della quota di legittima spettante al riservatario vanno rigorosamente indicate, e che un tale onere di allegazione grava sul legittimario.
Tale è, infatti, l'orientamento della Corte di Cassazione, la quale costantemente afferma: "In materia di successione testamentaria, il legittimario che
7 agisca in riduzione ha l'onere d'indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota di legittima violata, dovendo, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva, oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la conseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal "de cuius"" (Cass. n.
1357/2017; Cass. n. 20830/2016; Cass. n. 14473/2011).
Onere che risulta adempiuto dall'attore, che ha provveduto alla ricostruzione dell'asse ereditario e alla stima, a mezzo di consulente tecnico di parte, nonché alla determinazione della propria quota di riserva, pari a 1/4 dell'intero relictum, in applicazione del disposto di cui all'art. 542
c.c.
Ora, sulla scorta dell'art. 556 c.c., "per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione...e sull'asse così formato di calcola la quota di cui il defunto poteva disporre".
Preliminare, a tal fine, è l'esatta individuazione dei beni costituenti il relictum.
Ai fini dell'individuazione della quota di riserva spettante al legittimario pretermesso – aderendo all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità – occorre far riferimento alla situazione esistente al momento dell'apertura della successione e non a quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento, per rinunzia o prescrizione, dell'azione di riduzione da parte di taluno dei legittimari (cfr. Cass. n.
27259/2017).
Infatti, tale indirizzo esegetico è confermato da un'interpretazione letterale delle norme in materia di successione necessaria [si vedano l'art. 8 537 cod. civ., comma 1 ("se il genitore lascia"), l'art. 538 cod. civ., comma
1 ("se chi muore non lascia"), l'art. 542 cod. civ., comma 1 ("se chi muore lascia"), l'art. 542 cod. civ., comma 2 ("quando chi muore lascia")] da cui risulta chiaramente che si deve fare riferimento, ai fini del calcolo della porzione di riserva, alla situazione esistente al momento dell'apertura della successione, non prendendo in considerazione, a tal fine, l'esperimento dell'azione di riduzione da parte di alcuno soltanto dei legittimari;
ancora, alle stesse conclusioni si giunge, considerando la ratio ispiratrice della successione necessaria, che non è solo quella di garantire a determinati parenti una porzione del patrimonio del de cuius, ma anche quella di consentire a quest'ultimo di sapere entro quali limiti, in considerazione della composizione della propria famiglia, può disporre del suo patrimonio. Appare evidente che l'esigenza di certezza in questione non verrebbe soddisfatta, qualora tale quota dovesse essere determinata, successivamente all'apertura della successione, in funzione del numero di legittimari che dovessero esperire l'azione di riduzione (cfr. Cass. S.U. n.
13429/2006).
Ciò posto, sulla scorta della documentazione in atti, i beni rientranti nell'asse ereditario di sono costituiti: Persona_1
- dalla quota di ½ indiviso della proprietà del garage sito in TR, viale della Libertà n. 18 (in Catasto identificato al fg. 8, part. 1414 sub 2 graffata sub 4), del valore stimato di € 7.087,50;
- della quota di ½ indiviso della proprietà dell'appartamento posto al piano primo del fabbricato sito in TR, viale della Libertà n. 18
(in Catasto identificato al fg. 8, part. 1414, sub 7), del valore stimato di € 48.195,00;
- della quota di ½ indiviso della proprietà dell'appartamento posto al piano secondo del fabbricato sito in TR, viale della Libertà n.
18 (in Catasto identificato al fg. 8, part. 1414, sub 8), del valore stimato di € 44.887,50.
9 Rientrano nell'asse ereditario di altresì, il rapporto Persona_1 di conto corrente n. 609009804081-48 aperto presso BCC Credito
Cooperativo – Agenzia di TR, intestato al de cuius e alla moglie,
con saldo pari ad € 14.834,68 al 21.1.2017 (saldo Controparte_1 ottenuto sottraendo al saldo finale del 31.3.2017 le somme accreditate dopo la morte del de cuius e aggiungendo le somme prelevate dopo la morte del de cuius); il deposito a risparmio n. 009632340 aperto presso
BCC Credito Cooperativo – Agenzia di TR, cointestato al de cuius e alla moglie, , con saldo pari a € 64,40 al momento del decesso Controparte_1 di Persona_1
Quanto ai rapporti rientranti nel relictum, si osserva, preliminarmente, che, in assenza di prova contraria, la cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto (art. 1854 c.c.), sia nei confronti dei terzi, sia nei rapporti interni, fa presumere, ai sensi dell'art. 1298, comma 2, c.c., la contitolarità dell'oggetto del contratto (cfr. Cass. n. 11375 del 29 aprile 2019).
Parte attrice non ha neppure tentato di superare la presunzione di comunione derivante dalla cointestazione dei rapporti in oggetto.
Pertanto, la somma di esclusiva pertinenza del de cuius è pari ad €
7.417,34 in relazione al conto corrente n. 609009804081-48, e ad € 32,20 in relazione al deposito a risparmio n. 009632340, dovendosi escludere dalla riconduzione al relictum il libretto di deposito al risparmio n.
43097/000024523185, aperto presso l'ufficio postale di San Nicola
l'Arena, non rinvenendosi nell'estratto conto depositato dall'attore neppure il nome dell'intestatario del libretto.
Ai fini della determinazione della quota disponibile ex art. 556 c.c. occorre, adesso, sottrarre dal relictum i debiti ereditari, da intendersi quali tutti i debiti contratti dal defunto, nonché quelli sorti a causa della morte
(quali, ad esempio, spese funerarie e di sepoltura, le imposte di successione, ecc.).
10 In tal senso risulta documentalmente provata l'esistenza del debito di €
1.442,46 per la concessione del loculo presso il cimitero di TR (cfr. ricevuta di bonifico in favore della Tesoreria del Comune di TR disposto da in data 23.1.2017). Controparte_2
Non possono, invece, riconoscersi gli asseriti debiti maturati dal de cuius
a titolo di Imu, Tari e Tasi asseritamente versati per gli immobili in ditta al de cuius.
Invero, quanto alle ricevute di pagamento offerte da Controparte_1 queste risultano risalenti agli anni 90' e pagate direttamente dal de cuius e dalla moglie, in epoca di molto antecedente all'apertura della successione
(cfr. documentazione allegata alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2 della convenuta ); quanto ai pagamenti effettuati da CP_1 CP_2
in epoca successiva al decesso di e relative
[...] Persona_1 all'omesso pagamento delle imposte citate negli anni antecedenti al decesso del padre, il rimborso pro quota risulta chiesto dal convenuto già con ricorso per decreto ingiuntivo azionato innanzi al Giudice di Pace di
Termini Imerese (cfr. documentazione allegata alla comparsa di costituzione e risposta di . Controparte_2
I debiti ereditari, così, ammontano ad € 1.442,46.
Occorre, infine, accertare l'esistenza di donazioni fatte in vita dal de cuius.
In tal senso, questo Tribunale ritiene provate le donazioni di denaro che e hanno fatto in vita all'attore Persona_1 Controparte_1
. Parte_1
Dalla disamina della documentazione offerta, invero, risulta provato che i coniugi hanno effettuato versamenti complessivi in favore del figlio pari a € 11.908,50 dai conti agli stessi cointestati (cfr. ricevute allegate alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. della convenuta CP_1
, circostanza, peraltro, incontestata e confermata dall'attore in sede
[...]
11 di interrogatorio formale (cfr. dichiarazioni rese in sede di interpello dall'attore all'udienza del 25.11.2021).
Ora, ritiene questo Collegio che tali prelievi debbano essere qualificati come donazioni tipiche ad esecuzione indiretta, nel senso che l'operazione bancaria in adempimento dello iussum (ordine di bonifico) svolge in realtà una funzione esecutiva di un atto negoziale ad esso esterno, intercorrente tra il beneficiante e il beneficiario, il quale soltanto è in grado di giustificare gli effetti del trasferimento di valori da un patrimonio all'altro
(cfr. Cassazione, S.U. n. 18725/2017, secondo cui il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l'esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta;
ne deriva che la stabilità dell'attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell'atto pubblico di donazione tra beneficiante
e beneficiario, salvo che ricorra l'ipotesi della donazione di modico valore), non risultando altro scopo se non quello di liberalità del de cuius e della moglie nei confronti del figlio, . Parte_1
Infine, non possono essere considerate donazioni, né dirette né indirette, ai fini della ricostruzione della massa ereditaria di Per_1
tutti i versamenti asseritamente posti in essere dal convenuto
[...]
dai rapporti intestati al padre, non essendo stata offerta alcuna CP_2 prova in tal senso.
Risulta, poi, incontestato tra le parti che e la Persona_1 moglie odierna convenuta, con atto di donazione Controparte_1 dell'11.2.2015 in Notar (rep. n. 5838, racc. n. Persona_2
2883), hanno donato al figlio la piena proprietà Controparte_2 dell'appartamento posto al piano terzo, del garage e del terrazzo del fabbricato sito in TR, viale della Libertà n. 18 (in Catasto identificati al fg. 8, part. 1414, sub 9, sub 3 graffato sub 5 e sub 10), la cui quota di ½
12 indiviso da sommare al relictum è stata stimata dal nominato ctu in complessivi € 64.968,95 (cfr. pag. 9 relazione di ctu in atti).
Sulla scorta delle superiori considerazioni il valore della quota indivisa di ½ degli immobili oggetto della donazione diretta posta in essere dal de cuius in favore del figlio , pari a € 64.968,95, nonché la somma di CP_2
€ 5.954,25, pari a ½ delle somme oggetto di donazione indiretta del de cuius al figlio (1/2 di € 11.908,50), va considerato quale donatum e Pt_1 imputato alla quota di riserva dei legittimari e . CP_2 Pt_1
Tanto premesso, sulla scorta delle superiori argomentazioni, nonché delle conclusioni raggiunte dal nominato ctu, che questo Tribunale ritiene di dover condividere, il valore dell'asse ereditario di è Persona_1 pari a € 169.650,74 (relictum pari a € 100.170,00 – debitum pari a € 1.442, 46
+ donatum pari a € 70.923,20).
La quota disponibile (pari ad un quarto) è pari ad € 42.414,68; la quota di riserva per ciascuno dei figli, pari per l'intero a 2/4 e per ciascuno a
1/4, è pari per l'intero a € 84.825,37 e per ciascuno a € 42.414,68.
Prima di procedere con le operazioni di riduzione, è necessario che l'attore, legittimario che si assume leso, proceda con l'imputazione ex sé, a norma dell'art. 564 c.c., operazione contabile necessaria per il calcolo della quota spettante in concreto al legittimario.
Pertanto, tenuto conto della riunione fittizia così come sopra operata,
l'attore deve imputare alla propria quota riservata, della Parte_1 consistenza di 1/4, in denaro pari a € 42.414,68, le donazioni in denaro ricevute dal de cuius quando questi era ancora in vita al valore nominale.
Di conseguenza, all'esito, la quota riservata all'attore è Parte_1 pari a € 36.458,43 (€ 42.414,68 – donazioni indirette ricevute pari €
5.954,25).
Pertanto, l'attore deve essere reintegrato della quota pari a 1/4, della consistenza sopra indicata dopo l'imputazione ex sé, e così pari a €
36.458,43 riducendo, in modo proporzionale, la donazione diretta
13 disposta dal de cuius in favore del figlio fino al raggiungimento CP_2 del valore della quota di riserva.
Deve essere rigettata in quanto del tutto priva di allegazione, oltre che di prova la domanda risarcitoria pure proposta dall'attore, peraltro smentita dallo stesso in sede di interrogatorio formale, il quale ha confermato di aver ricevuto aiuto economico dai propri genitori in momenti di difficoltà.
3. Le spese di lite
Tenuto conto dell'esito del giudizio, e del comportamento processuale delle parti, nonché dell'esiguità della lesione effettivamente patita dall'attore, si ritiene equo disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Le spese di lite per la fase conclusionale, successiva al rifiuto della proposta conciliativa formulata dal giudice alle parti con provvedimento del 14.10.2023, vanno poste, invece, a carico dell'attore, risultando del tutto ingiustificato il predetto rifiuto alla luce dell'esito del giudizio e degli accertamenti ivi svolti. Queste, pertanto, devono essere poste a carico dell'attore, e, calcolate ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore della causa, applicando parametri minimi alla sola fase decisionale, sono liquidate nella misura di €
1.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, per ciascuno dei convenuti.
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, vanno poste per la misura di 1/2 a carico dell'attore e per la misura di ½ in capo ai convenuti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, domanda: dichiara aperta la successione ereditaria di nato a Persona_1
TR il 13 novembre 1933 e ivi deceduto il 21 gennaio 2017;
14 accerta e dichiara che la donazione diretta dell'11.2.2015, in Notar
(rep. n. 5838, racc. n. 2883), lede i diritti spettanti Persona_2
a , quale erede legittimario in misura pari alla differenza Parte_1 tra quanto dallo stesso ricevuto ab intestato e il valore della quota riservata, pari a € 36.458,43 e che questi ha diritto alla reintegrazione della quota mediante riduzione della donazione;
compensa le spese di lite tra le parti sostenute fino al rifiuto della proposta conciliativa formulata dal giudice da parte dell'attore; condanna l'attore al pagamento delle spese di lite relative alla fase decisionale sostenute dai convenuti, liquidate in € 1.500,00, per ciascuno, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
pone le spese di ctu, così come liquidate in separato decreto, nella misura di 1/2 a carico dell'attore, e nella misura di 1/2 a carico dei convenuti in solido.
Così deciso in Termini Imerese nella camera di consiglio del 15 aprile
2025.
Il Presidente
Giuseppe Rini
Il Giudice Estensore
Rossana Musumeci
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Sezione Civile
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Giuseppe Rini Presidente
Dott.ssa Rossana Musumeci Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Federica Bonsangue Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 510 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2020 vertente tra
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Maria C.F._1
Aiello, per mandato in atti
attore
e
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 C.F._2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Tarantino, per mandato in
[...] atti convenuta
e
1 , nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_2 [...]
), rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, C.F._3 dagli Avv.ti Liborio Pirrone Balsamo e Giuseppe Pirrone, per mandato in atti convenuto
Oggetto: azione di riduzione per lesione di legittima e di risarcimento dal danno.
Conclusioni delle parti: all'udienza cartolare del 26.11.2024, le parti concludevano come da note di trattazione scritta ritualmente depositate e successivi scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti oggetto del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato , figlio di Parte_1
(nato a [...] il [...] e ivi deceduto il Persona_1
21.1.2017), conveniva in giudizio, dinanzi l'intestato Tribunale la madre e il fratello chiedendo la riduzione Controparte_1 Controparte_2 della donazione dell'immobile sito in TR, viale della Libertà (in Catasto identificato al fg. 8, part. 1414, sub 3, 5, 9, 10), posta in essere dai genitori in favore del fratello, odierno convenuto, con atto pubblico dell'11.2.2015, in Notar (rep. n. 5838, racc. n. Persona_2
2883), lesiva della propria quota di riserva.
Esponeva l'attore di aver provveduto ad esperire la mediazione obbligatoria, condizione di procedibilità della domanda, conclusasi, tuttavia, negativamente per assenza dei convenuti.
Esponeva che, la propria quota dell'eredità paterna ammontava a €
16.521,41, pari al 16,66 % dell'asse ereditario del padre, costituito da ½ indiviso del fabbricato sito in TR, composto da tre unità immobiliari, due garage e un terrazzo calpestabile (in Catasto identificato al fg. 8, part. 1414, sub 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10), fabbricato di proprietà esclusiva, per la
2 restante metà, della madre, pure odierna convenuta;
quota riservata asseritamente lesa dalla donazione effettuata dai genitori in vita al fratello
, che aveva ricevuto beni, dalla donazione e dall'apertura della CP_2 successione paterna, di un valore pari a € 167.521,41.
Esponeva, altresì, che il fratello aveva ricevuto in vita CP_2 notevoli elargizioni di danaro dal padre, che aveva venduto un immobile di sua proprietà in data 19.7.2005 al prezzo di € 170.000,00 (rep. n.
186.471, racc. n. 6.277), versando il corrispettivo ricevuto sul conto corrente n. 300183915 cointestato al de cuius e al figlio e da CP_2 quest'ultimo in via esclusiva utilizzato fino alla chiusura del conto corrente, configurandosi, in tali circostanze, una donazione indiretta in favore del fratello, pure lesiva della propria quota di riserva.
Deduceva di aver subito un danno, non solo patrimoniale, in quanto leso nella quota riservata dell'eredità paterna, ma anche morale e biologico dalle condotte di favore poste in essere dai genitori nei confronti del figlio
, destinatario di ingenti somme di denaro nel corso degli anni. CP_2
Rappresentava di aver provveduto a instaurare azione di simulazione avverso un atto di compravendita stipulato tra il fratello e terzi CP_2 soggetti, avente ad oggetto due immobili siti in TR, zona Piani 25.
Rappresentando, altresì, di aver apportato notevoli migliorie all'appartamento sito al secondo piano oggetto del relictum, chiedeva, dunque, la reintegra della quota di riserva allo stesso spettante mediante riduzione della donazione posta in essere dal de cuius nei confronti del fratello, nonché delle donazioni indirette pure poste in essere in favore del fratello;
la condanna di al pagamento, in favore Controparte_2 dell'attore, della somma di € 314.888,64, oltre alle ulteriori somme rinvenute presso Unicredit Banca, filiale di Palermo, presso cui erano presenti conti corrente intestati al de cuius, nei cui confronti chiedeva emettersi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.; la condanna dei convenuti
3 al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa;
il tutto con vittoria di spese e compensi.
In subordine, accertata la lesione della quota riservata al legittimario attore, chiedeva la condanna dei convenuti alla cessione in suo favore delle quote relative all'immobile sito in TR (in Catasto identificato al fg. 8, part. 1414, sub 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10); il tutto con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata si costituiva in giudizio la quale contestava le domande proposte Controparte_1 dall'attore, di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
Precisava la convenuta che nel 2015, insieme al marito, aveva convocato entrambi i figli innanzi al notaio per donare loro tutti i loro beni, e che l'attore non si era, tuttavia, presentato per ricevere la donazione dai genitori, donazione rifiutata anche in epoca successiva, nel
2020.
Esponeva la convenuta che l'attore sin dal 1989 occupava l'appartamento di cui al piano 2 del fabbricato sito in TR, via Libertà, oggetto, nella misura di ½ indiviso, della successione ereditaria del marito,
e che si era sempre rifiutato di provvedere al pagamento delle tasse relative all'immobile nel suo esclusivo godimento, nonché che non aveva contribuito in alcun modo al pagamento dell'imposta di successione del padre e alle spese funerarie, sostenute integralmente dalla stessa convenuta e dal figlio , pure convenuto. CP_2
Precisando che la volontà propria e del de cuius era quella di donare all'attore il piano secondo del fabbricato e un garage dello stesso, che l'attore si era sempre rifiutato di ricevere la donazione e che il conto cointestato al de cuius e alla medesima convenuta era stato dagli stessi integralmente gestito, chiedeva il rigetto di tutte le domande proposte nei suoi riguardi, con vittoria di spese e compensi.
4 Si costituiva in giudizio, altresì, il quale contestava Controparte_2 tutto quanto dedotto in fatto e in diritto dall'attore, rilevando che lo stesso, che sin dal 1990 occupava e godeva in via esclusiva del piano secondo e di uno dei garage oggetto della successione paterna, si era rifiutato di ricevere la donazione di tali beni dai propri genitori, comportando, nei fatti, la comunione ereditaria delle parti sugli stessi beni.
Esponeva il convenuto che le somme di cui ai conti correnti cointestati al de cuius e alla madre erano sempre stati nella loro disponibilità, e che il conto corrente acceso presso Unicredit era stato chiuso dal padre nel
2011, ben 6 anni prima del decesso.
In caso di accertamento della lesione della quota di legittima del fratello, in ogni caso contestata, chiedeva di poter provvedere all'eventuale reintegra in denaro.
Rappresentando di aver sostenuto, insieme alla madre, il peso delle imposte e delle tasse dei beni ereditari, seppur nel godimento esclusivo del fratello, esponeva di aver proposto ricorso per decreto ingiuntivo al
Giudice di pace di Termini Imerese, al fine di ottenere il rimborso pro quota di dette somme.
Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti;
il tutto con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita con l'interrogatorio formale dell'attore e della convenuta la prova testimoniale e l'espletamento della Controparte_1 ctu, nominando all'uopo l'ing. (cfr. ordinanza del Persona_3
7.1.2022)
Dopo il deposito della relazione di ctu e il mutamento del giudice assegnatario del fascicolo, con ordinanza del 14.10.2023 veniva formulata proposta conciliativa alle parti e il procedimento veniva rinviato all'udienza dell'8.3.2024 per verificare l'adesione delle parti alla stessa.
Preso atto che l'attore non accettava la proposta conciliativa formulata dal giudice e che i convenuti, invece, accettavano la predetta proposta, la
5 casa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 26.11.2024, ove, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione scritta ritualmente depositate, veniva assunta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Il merito della lite: l'azione di riduzione
Come ricorda la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.
17926/2020), il legittimario ha diritto di conseguire nella successione, a titolo di eredità (art. 536 e ss. c.c.), una quota del patrimonio netto del defunto determinato sul valore dei beni che appartenevano a costui al momento della morte, aumentato del valore dei beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione (art. 556 c.c.).
La lesione di legittima designa una situazione giuridica, precostituita dal de cuius con disposizioni testamentarie o donazioni eccessive, che non consente al legittimario di soddisfare sul relictum il diritto alla quota di riserva. Le disposizioni lesive della legittima non sono per ciò solo inefficaci o nulle, ma la legge accorda al legittimario il diritto potestativo di renderle inefficaci per mezzo dell'azione di riduzione, che è azione costitutiva il cui accoglimento determina il venir meno, nella misura occorrente per le reintegrazione della quota riservata ai legittimari, degli effetti di una o più donazioni o disposizioni testamentarie, attuando così il diritto del legittimario a vedersi attribuito quanto gli compete a norma di legge.
L'azione di riduzione presuppone, innanzitutto, la riunione fittizia, che
è una operazione contabile avente lo scopo di verificare se ci sia stata la lesione della quota di riserva. Le fasi di questa operazione contabile sono descritte nell'art. 556 c.c. e comprendono: a) la formazione della massa dei beni relitti e determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione;
b) la detrazione dei debiti e pesi ereditari;
c) la riunione fittizia dei beni dei quali il de cuius abbia disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro
6 valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.); d) l'imputazione delle "liberalità, fatte al legittimario, con conseguente diminuzione della quota ad esso spettante": c.d. imputazione ex se, prevista dall'art. 564, co. 2, c.c.
Successivamente, debbono essere quantificate le quote riservate agli eredi legittimari, in astratto stabilite dalla legge agli artt. 536 c.c. e ss., indi la quota di cui il de cuius poteva liberamente disporre.
L'entità della lesione viene determinata dal raffronto tra quanto per legge spettante al legittimario leso e quanto effettivamente da questi ricevuto.
Al fine di procedere al calcolo della quota di riserva e della residua quota disponibile, onde accertare la lesione dei diritti dei legittimari attori, si dovrà procedere sottraendo dal relictum i debiti ereditari e sommando al patrimonio netto il donatum: la quota spettante ai figli sarà pari, ai sensi dell'art. 542 c.c., alla misura della metà della somma così ottenuta.
Ciò posto, dunque, va dichiarata aperta la successione ereditaria di nato a [...] il [...] e ivi deceduto il Persona_1
21.1.2017.
Riconosciuta, dunque, la qualità di erede all'attore, l'individuazione della quota di legittima allo stesso spettante, pari a 1/4, sulla base del disposto contenuto nell'art. 542 c.c., va effettuata sulla scorta della consulenza effettuata dal nominato c.t.u., ing. previa Persona_3 stima di tutti i beni facenti parte dell'asse ereditario del de cuius.
In tema di azione di riduzione, poi, occorre rammentare che l'esistenza e l'entità della lesione della quota di legittima spettante al riservatario vanno rigorosamente indicate, e che un tale onere di allegazione grava sul legittimario.
Tale è, infatti, l'orientamento della Corte di Cassazione, la quale costantemente afferma: "In materia di successione testamentaria, il legittimario che
7 agisca in riduzione ha l'onere d'indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota di legittima violata, dovendo, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva, oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la conseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal "de cuius"" (Cass. n.
1357/2017; Cass. n. 20830/2016; Cass. n. 14473/2011).
Onere che risulta adempiuto dall'attore, che ha provveduto alla ricostruzione dell'asse ereditario e alla stima, a mezzo di consulente tecnico di parte, nonché alla determinazione della propria quota di riserva, pari a 1/4 dell'intero relictum, in applicazione del disposto di cui all'art. 542
c.c.
Ora, sulla scorta dell'art. 556 c.c., "per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione...e sull'asse così formato di calcola la quota di cui il defunto poteva disporre".
Preliminare, a tal fine, è l'esatta individuazione dei beni costituenti il relictum.
Ai fini dell'individuazione della quota di riserva spettante al legittimario pretermesso – aderendo all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità – occorre far riferimento alla situazione esistente al momento dell'apertura della successione e non a quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento, per rinunzia o prescrizione, dell'azione di riduzione da parte di taluno dei legittimari (cfr. Cass. n.
27259/2017).
Infatti, tale indirizzo esegetico è confermato da un'interpretazione letterale delle norme in materia di successione necessaria [si vedano l'art. 8 537 cod. civ., comma 1 ("se il genitore lascia"), l'art. 538 cod. civ., comma
1 ("se chi muore non lascia"), l'art. 542 cod. civ., comma 1 ("se chi muore lascia"), l'art. 542 cod. civ., comma 2 ("quando chi muore lascia")] da cui risulta chiaramente che si deve fare riferimento, ai fini del calcolo della porzione di riserva, alla situazione esistente al momento dell'apertura della successione, non prendendo in considerazione, a tal fine, l'esperimento dell'azione di riduzione da parte di alcuno soltanto dei legittimari;
ancora, alle stesse conclusioni si giunge, considerando la ratio ispiratrice della successione necessaria, che non è solo quella di garantire a determinati parenti una porzione del patrimonio del de cuius, ma anche quella di consentire a quest'ultimo di sapere entro quali limiti, in considerazione della composizione della propria famiglia, può disporre del suo patrimonio. Appare evidente che l'esigenza di certezza in questione non verrebbe soddisfatta, qualora tale quota dovesse essere determinata, successivamente all'apertura della successione, in funzione del numero di legittimari che dovessero esperire l'azione di riduzione (cfr. Cass. S.U. n.
13429/2006).
Ciò posto, sulla scorta della documentazione in atti, i beni rientranti nell'asse ereditario di sono costituiti: Persona_1
- dalla quota di ½ indiviso della proprietà del garage sito in TR, viale della Libertà n. 18 (in Catasto identificato al fg. 8, part. 1414 sub 2 graffata sub 4), del valore stimato di € 7.087,50;
- della quota di ½ indiviso della proprietà dell'appartamento posto al piano primo del fabbricato sito in TR, viale della Libertà n. 18
(in Catasto identificato al fg. 8, part. 1414, sub 7), del valore stimato di € 48.195,00;
- della quota di ½ indiviso della proprietà dell'appartamento posto al piano secondo del fabbricato sito in TR, viale della Libertà n.
18 (in Catasto identificato al fg. 8, part. 1414, sub 8), del valore stimato di € 44.887,50.
9 Rientrano nell'asse ereditario di altresì, il rapporto Persona_1 di conto corrente n. 609009804081-48 aperto presso BCC Credito
Cooperativo – Agenzia di TR, intestato al de cuius e alla moglie,
con saldo pari ad € 14.834,68 al 21.1.2017 (saldo Controparte_1 ottenuto sottraendo al saldo finale del 31.3.2017 le somme accreditate dopo la morte del de cuius e aggiungendo le somme prelevate dopo la morte del de cuius); il deposito a risparmio n. 009632340 aperto presso
BCC Credito Cooperativo – Agenzia di TR, cointestato al de cuius e alla moglie, , con saldo pari a € 64,40 al momento del decesso Controparte_1 di Persona_1
Quanto ai rapporti rientranti nel relictum, si osserva, preliminarmente, che, in assenza di prova contraria, la cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto (art. 1854 c.c.), sia nei confronti dei terzi, sia nei rapporti interni, fa presumere, ai sensi dell'art. 1298, comma 2, c.c., la contitolarità dell'oggetto del contratto (cfr. Cass. n. 11375 del 29 aprile 2019).
Parte attrice non ha neppure tentato di superare la presunzione di comunione derivante dalla cointestazione dei rapporti in oggetto.
Pertanto, la somma di esclusiva pertinenza del de cuius è pari ad €
7.417,34 in relazione al conto corrente n. 609009804081-48, e ad € 32,20 in relazione al deposito a risparmio n. 009632340, dovendosi escludere dalla riconduzione al relictum il libretto di deposito al risparmio n.
43097/000024523185, aperto presso l'ufficio postale di San Nicola
l'Arena, non rinvenendosi nell'estratto conto depositato dall'attore neppure il nome dell'intestatario del libretto.
Ai fini della determinazione della quota disponibile ex art. 556 c.c. occorre, adesso, sottrarre dal relictum i debiti ereditari, da intendersi quali tutti i debiti contratti dal defunto, nonché quelli sorti a causa della morte
(quali, ad esempio, spese funerarie e di sepoltura, le imposte di successione, ecc.).
10 In tal senso risulta documentalmente provata l'esistenza del debito di €
1.442,46 per la concessione del loculo presso il cimitero di TR (cfr. ricevuta di bonifico in favore della Tesoreria del Comune di TR disposto da in data 23.1.2017). Controparte_2
Non possono, invece, riconoscersi gli asseriti debiti maturati dal de cuius
a titolo di Imu, Tari e Tasi asseritamente versati per gli immobili in ditta al de cuius.
Invero, quanto alle ricevute di pagamento offerte da Controparte_1 queste risultano risalenti agli anni 90' e pagate direttamente dal de cuius e dalla moglie, in epoca di molto antecedente all'apertura della successione
(cfr. documentazione allegata alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2 della convenuta ); quanto ai pagamenti effettuati da CP_1 CP_2
in epoca successiva al decesso di e relative
[...] Persona_1 all'omesso pagamento delle imposte citate negli anni antecedenti al decesso del padre, il rimborso pro quota risulta chiesto dal convenuto già con ricorso per decreto ingiuntivo azionato innanzi al Giudice di Pace di
Termini Imerese (cfr. documentazione allegata alla comparsa di costituzione e risposta di . Controparte_2
I debiti ereditari, così, ammontano ad € 1.442,46.
Occorre, infine, accertare l'esistenza di donazioni fatte in vita dal de cuius.
In tal senso, questo Tribunale ritiene provate le donazioni di denaro che e hanno fatto in vita all'attore Persona_1 Controparte_1
. Parte_1
Dalla disamina della documentazione offerta, invero, risulta provato che i coniugi hanno effettuato versamenti complessivi in favore del figlio pari a € 11.908,50 dai conti agli stessi cointestati (cfr. ricevute allegate alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. della convenuta CP_1
, circostanza, peraltro, incontestata e confermata dall'attore in sede
[...]
11 di interrogatorio formale (cfr. dichiarazioni rese in sede di interpello dall'attore all'udienza del 25.11.2021).
Ora, ritiene questo Collegio che tali prelievi debbano essere qualificati come donazioni tipiche ad esecuzione indiretta, nel senso che l'operazione bancaria in adempimento dello iussum (ordine di bonifico) svolge in realtà una funzione esecutiva di un atto negoziale ad esso esterno, intercorrente tra il beneficiante e il beneficiario, il quale soltanto è in grado di giustificare gli effetti del trasferimento di valori da un patrimonio all'altro
(cfr. Cassazione, S.U. n. 18725/2017, secondo cui il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l'esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta;
ne deriva che la stabilità dell'attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell'atto pubblico di donazione tra beneficiante
e beneficiario, salvo che ricorra l'ipotesi della donazione di modico valore), non risultando altro scopo se non quello di liberalità del de cuius e della moglie nei confronti del figlio, . Parte_1
Infine, non possono essere considerate donazioni, né dirette né indirette, ai fini della ricostruzione della massa ereditaria di Per_1
tutti i versamenti asseritamente posti in essere dal convenuto
[...]
dai rapporti intestati al padre, non essendo stata offerta alcuna CP_2 prova in tal senso.
Risulta, poi, incontestato tra le parti che e la Persona_1 moglie odierna convenuta, con atto di donazione Controparte_1 dell'11.2.2015 in Notar (rep. n. 5838, racc. n. Persona_2
2883), hanno donato al figlio la piena proprietà Controparte_2 dell'appartamento posto al piano terzo, del garage e del terrazzo del fabbricato sito in TR, viale della Libertà n. 18 (in Catasto identificati al fg. 8, part. 1414, sub 9, sub 3 graffato sub 5 e sub 10), la cui quota di ½
12 indiviso da sommare al relictum è stata stimata dal nominato ctu in complessivi € 64.968,95 (cfr. pag. 9 relazione di ctu in atti).
Sulla scorta delle superiori considerazioni il valore della quota indivisa di ½ degli immobili oggetto della donazione diretta posta in essere dal de cuius in favore del figlio , pari a € 64.968,95, nonché la somma di CP_2
€ 5.954,25, pari a ½ delle somme oggetto di donazione indiretta del de cuius al figlio (1/2 di € 11.908,50), va considerato quale donatum e Pt_1 imputato alla quota di riserva dei legittimari e . CP_2 Pt_1
Tanto premesso, sulla scorta delle superiori argomentazioni, nonché delle conclusioni raggiunte dal nominato ctu, che questo Tribunale ritiene di dover condividere, il valore dell'asse ereditario di è Persona_1 pari a € 169.650,74 (relictum pari a € 100.170,00 – debitum pari a € 1.442, 46
+ donatum pari a € 70.923,20).
La quota disponibile (pari ad un quarto) è pari ad € 42.414,68; la quota di riserva per ciascuno dei figli, pari per l'intero a 2/4 e per ciascuno a
1/4, è pari per l'intero a € 84.825,37 e per ciascuno a € 42.414,68.
Prima di procedere con le operazioni di riduzione, è necessario che l'attore, legittimario che si assume leso, proceda con l'imputazione ex sé, a norma dell'art. 564 c.c., operazione contabile necessaria per il calcolo della quota spettante in concreto al legittimario.
Pertanto, tenuto conto della riunione fittizia così come sopra operata,
l'attore deve imputare alla propria quota riservata, della Parte_1 consistenza di 1/4, in denaro pari a € 42.414,68, le donazioni in denaro ricevute dal de cuius quando questi era ancora in vita al valore nominale.
Di conseguenza, all'esito, la quota riservata all'attore è Parte_1 pari a € 36.458,43 (€ 42.414,68 – donazioni indirette ricevute pari €
5.954,25).
Pertanto, l'attore deve essere reintegrato della quota pari a 1/4, della consistenza sopra indicata dopo l'imputazione ex sé, e così pari a €
36.458,43 riducendo, in modo proporzionale, la donazione diretta
13 disposta dal de cuius in favore del figlio fino al raggiungimento CP_2 del valore della quota di riserva.
Deve essere rigettata in quanto del tutto priva di allegazione, oltre che di prova la domanda risarcitoria pure proposta dall'attore, peraltro smentita dallo stesso in sede di interrogatorio formale, il quale ha confermato di aver ricevuto aiuto economico dai propri genitori in momenti di difficoltà.
3. Le spese di lite
Tenuto conto dell'esito del giudizio, e del comportamento processuale delle parti, nonché dell'esiguità della lesione effettivamente patita dall'attore, si ritiene equo disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Le spese di lite per la fase conclusionale, successiva al rifiuto della proposta conciliativa formulata dal giudice alle parti con provvedimento del 14.10.2023, vanno poste, invece, a carico dell'attore, risultando del tutto ingiustificato il predetto rifiuto alla luce dell'esito del giudizio e degli accertamenti ivi svolti. Queste, pertanto, devono essere poste a carico dell'attore, e, calcolate ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore della causa, applicando parametri minimi alla sola fase decisionale, sono liquidate nella misura di €
1.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, per ciascuno dei convenuti.
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, vanno poste per la misura di 1/2 a carico dell'attore e per la misura di ½ in capo ai convenuti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, domanda: dichiara aperta la successione ereditaria di nato a Persona_1
TR il 13 novembre 1933 e ivi deceduto il 21 gennaio 2017;
14 accerta e dichiara che la donazione diretta dell'11.2.2015, in Notar
(rep. n. 5838, racc. n. 2883), lede i diritti spettanti Persona_2
a , quale erede legittimario in misura pari alla differenza Parte_1 tra quanto dallo stesso ricevuto ab intestato e il valore della quota riservata, pari a € 36.458,43 e che questi ha diritto alla reintegrazione della quota mediante riduzione della donazione;
compensa le spese di lite tra le parti sostenute fino al rifiuto della proposta conciliativa formulata dal giudice da parte dell'attore; condanna l'attore al pagamento delle spese di lite relative alla fase decisionale sostenute dai convenuti, liquidate in € 1.500,00, per ciascuno, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
pone le spese di ctu, così come liquidate in separato decreto, nella misura di 1/2 a carico dell'attore, e nella misura di 1/2 a carico dei convenuti in solido.
Così deciso in Termini Imerese nella camera di consiglio del 15 aprile
2025.
Il Presidente
Giuseppe Rini
Il Giudice Estensore
Rossana Musumeci
15