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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/06/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3025/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Flavio Tovani ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 3025/2024 promossa da:
- correntemente ) C.F.: nata a [...] CP_1 CP_2 C.F._1
(Stati Uniti d'America) il 17.05.1982, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale (unitamente al marito nato il [...], a [...], New York - Persona_1
Stati Uniti d'America) dei figli minori , C.F.: , Persona_2 C.F._2 nata a [...], il [...] e C.F.: Parte_1
nato a [...], Connecticut (Stati Uniti d'America) il 14.08.2020; C.F._3
- (correntemente , C.F.: , nata il CP_3 Persona_3 C.F._4
23.10.1957 a New York (Stati Uniti d'America), residente in 5 Skytop Dr., Norwalk, CT 06855 (Stati
Uniti d'America);
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Permunian ed elettivamente domiciliati presso il suo studio professionale, sito a Rovigo, in Corso del Popolo n° 222, giuste separate procure notarili autenticate e tradotte, nonché munite di Apostille, come in atti.
-Ricorrenti-
1 contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege Controparte_4 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui uffici, in Reggio Calabria,
Via del Plebiscito n. 15, è per legge domiciliato.
-Resistente costituito-
Con l'intervento del Pubblico presso il Tribunale di Reggio Calabria CP_4
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_4 sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadina italiana (alias Controparte_5 [...]
), nata a Careri, in [...], il [...], dai genitori Persona_4 entrambi italiani, e (Cfr. Estratto dai registri degli atti di nascita, rilasciato CP_6 Per_5 dal Comune di Careri;
Certificato di esatte generalità rilasciate dal Comune di Careri - docc. in atti n° 1 e n° 2), la quale, essendosi naturalizzata cittadina statunitense dopo la nascita della figlia coinvolta nel passaggio generazionale ricorrente), non aveva interrotto la Persona_6 catena di trasmissione della cittadinanza italiana.
L'ava dante causa, , il 26.08.1945, aveva sposato, in Italia, a Careri (RC), Controparte_5 Per_7
, nato l'[...] (Cfr. Estratto dell'atto di matrimonio, rilasciato dal Comune di Careri -
[...]
RC - doc. in atti n° 3) e, successivamente, la coppia era emigrata negli USA.
L'11.09.1956, si era naturalizzato cittadino statunitense (Cfr. Certificato di Persona_7 naturalizzazione USA, rilasciato dal Dipartimento di Sicurezza Interna degli Stati Uniti Ufficio
Cittadinanza e Immigrazione degli Stati Uniti, Programma di Genealogia – doc. in atti n° 7).
Dalla predetta unione matrimoniale, il 23.10.1957, a New York – USA, era nata l'odierna ricorrente
(alias (Cfr. Certificato di nascita statunitense – doc. in atti n° 4) CP_3 Persona_3
Il 25.04.1969, si era naturalizzata cittadina statunitense, prestando giuramento (Cfr. Controparte_5
Certificato di naturalizzazione USA;
Certificato di giuramento USA – docc. in atti n° 5 e n° 6).
2 Il 10.08.1980, , figlia del dante causa , aveva sposato, a New York, CP_3 Controparte_5
USA, (Cfr. dichiarazione giurata identità – Cfr. doc. in atti n° 9), Persona_8 Persona_8 iniziando a firmare con il nome (Cfr. certificato di matrimonio statunitense – doc. in Persona_3 atti n° 8) e da questa unione, il 17.05.1982, erano nata, a New York, odierna ricorrente CP_1
(Cfr. Certificato di nascita statunitense – doc. in atti n° 10).
Il 21.06.2013, aveva sposato, a New York, USA, iniziando a firmare CP_1 Persona_9 con il nome (Cfr. certificato di matrimonio statunitense – doc. in atti n° 11), divorziando CP_2 successivamente dal marito il 18.11.2015 (Cfr. copia della sentenza emessa dal Tribunale newyorchese, comprensiva di passaggio in giudicato – doc. in atti n° 12 e n° 13).
Dalla relazione sentimentale tra e nato il [...] a [...], CP_1 Persona_1
New York (Stati Uniti d'America), era nata, il 14 aprile 2019, a New York, l'odierna ricorrente
(Cfr. certificato di nascita statunitense di ed il Persona_2 Persona_2 certificato di riconoscimento della paternità – docc. in atti n° 14 e n° 15).
Il 16.01.2020, a New York, aveva formalizzato l'unione con CP_1 Persona_1 sposandolo (Cfr. certificato di matrimonio statunitense – doc. in atti n° 16) e in costanza di matrimonio, il 14.08.2020, in Connecticut, era nato l'odierno ricorrente Parte_1
(Cfr. certificato di nascita statunitense – doc. in atti n° 17).
[...]
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di accertare l'avvenuta trasmissione in loro favore della cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza materna da ava italiana e, per l'effetto, essere dichiarati cittadini italiani dalla nascita e ordinare al competente ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri di Stato Civile.
In particolare, sull'interesse ad agire, i ricorrenti argomentavano che, vantando il diritto alla cittadinanza iure sanguinis, avrebbero tentato di seguire l'ordinario iter amministrativo, tramite il
Consolato italiano a New York - USA, competente per residenza. Tuttavia, i ricorrenti hanno motivato la sussistenza del loro interesse ad agire in giudizio considerato che “i tempi di attesa per ottenere un appuntamento presso il Consolato Generale d'Italia in New York, competente in base alla residenza degli odierni ricorrenti, superano di gran lunga i 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile
1994, n. 362” e, pertanto, “Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, le lunghe liste di attesa per presentare istanza di cittadinanza italiana iure sanguinis giustificano un ricorso al giudice, in quanto l'eccessiva attesa equivarrebbe ad un diniego del proprio diritto”.
3 Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_4 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, il 14 maggio 2025 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il resistente lamentava l'inammissibilità del ricorso per la mancanza di interesse ad agire CP_4 dei ricorrenti, non essendo ancora decorso il termine di legge di 730 giorni, previsto per l'espletamento della pratica amministrativa di cittadinanza e non avendo i ricorrenti dedotto di avere mai presentato la domanda al Consolato d'Italia negli Stati Uniti d'America, nonché argomentava l'infondatezza della domanda giudiziale, per la mancanza della prova della data di arrivo dell'avo negli Stati Uniti, il quale, ad ogni modo, avrebbe perso la cittadinanza italiana, interrompendo, di conseguenza, il diritto a trasmetterla iure sanguinis ai sui discendenti, in ragione del vecchio principio, contemplato dal Codice Civile italiano del 1865, dell'unicità della cittadinanza, vigente all'epoca e sancito dalla Legge 555/1912. A tal proposito, il argomentava che, in tal caso, l'avo italiano, CP_4 emigrato negli USA prima dell'entrata in vigore della L. 555/1912, non avrebbe potuto mantenere anche la cittadinanza italiana “iure sanguinis”, in quanto già in possesso di quella statunitense, acquisita “per ius soli”, interrompendone il diritto di trasmissione ai suoi discendenti.
Sempre sull'infondatezza della domanda, secondo il “Nel caso di specie, i ricorrenti CP_4 individuano quale unico ostacolo al loro acquisto della cittadinanza la circostanza che l'ava non ha potuto conservare la cittadinanza per l'allora vigente disposizione che stabiliva l'automatica perdita della cittadinanza in capo a colei che contraeva matrimonio con un cittadino straniero” e, a tal proposito, faceva riferimento alla irretroattività degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale
n. 30/1983, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, L.
555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.
All'udienza del 15 maggio 2025, la difesa dei ricorrenti si riportava agli atti e insisteva per l'accoglimento del ricorso;
il Giudice riservava la causa per il deposito della sentenza.
Il Pubblico Ministero, regolarmente notiziato, non presentava osservazioni.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
4 n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Inoltre, nel merito, giova rilevare che, nonostante possano rinvenirsi documenti, anche presso l'Anagrafe di Stato Civile statunitense, nei quali la capostipite in luogo di sia stata Controparte_5 generalizzata come , si ritiene che non vi siano dubbi sul fatto che Persona_10 trattasi della medesima persona data la corrispondenza della paternità, della maternità, della data e del luogo di nascita.
A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva
è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile.
Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 Controparte_7 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. Controparte_7
1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità.
Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne
5 risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Nel caso di specie, va provata la discendenza diretta per linea materna dei ricorrenti da avo italiano, senza che si ponga un problema di applicabilità all'epoca precostituzionale delle disposizioni risultanti dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L. n. 555 del 1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione
“nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana”, diversamente da quanto eccepito dal nella depositata comparsa di costituzione e CP_4 risposta.
Talché, nel caso de quo, il riconoscimento dello status civitatis, avvenuto per via materna, spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso Controparte_4
l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione
6 legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti venga documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di Apostille.
Orbene, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, i ricorrenti, diretti discendenti di ava italiana hanno evidenziato le lungaggini relative alla richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis ai sensi della Legge n.
91 del 05.02.1992 in via amministrativa al competente Consolato statunitense.
Hanno denunciato, infatti, che l'avvio del procedimento anzidetto coincide con la fissazione di un apposito appuntamento presso il Consolato Italiano (con l'unica modalità di accesso alla domanda, prevista per via telematica attraverso il portale Prenot@mi), quale attività propedeutica alla successiva istanza, evidenziando come l'Organo amministrativo non sia in grado di dare contezza, entro termini determinati e certi, riguardo la definizione del procedimento, dando, invece, dimostrazione di tempi di attesa, superiori ai 730 giorni previsti, avendo invano tentato la prenotazione per oltre due anni consecutivi.
Grazie, infatti, alla documentazione allegata (Cfr. doc. in atti n° 27) si è evinto che l'autorità consolare, ad ogni tentativo di prenotazione (effettuato, in più tentativi, dai ricorrenti, attraverso l'accesso tramite SPID al il servizio consolare telematico “Prenot@mi”, in un periodo compreso tra il 2022 ed il mese di novembre 2024) ha sempre risposto attraverso il messaggio automatico che ha indicato il raggiungimento del limite massimo dei possibili inserimenti nella lista di attesa dei richiedenti, invitando ad effettuare, successivamente, un nuovo tentativo di prenotazione.
7 Pertanto, è di tutta evidenza come le competenti autorità consolari del Consolato Italiano in New
York, non siano in grado di indicare i tempi presumibili di espletamento della pratica, che, ad ogni modo, andrebbero a superare di molto i due anni (730 giorni), se solo si considera che, ad oggi, i tempi di attesa per la sola presentazione della domanda sono di circa 3 anni. Da tale inerzia del
Consolato italiano competente ne deriva l'interesse ad agire dei ricorrenti. È emerso che gli uffici preposti devono ancora provvedere ad evadere migliaia di domande, rivelando una condizione di sostanziale paralisi degli Uffici competenti.
Anche indipendentemente dalle previsioni normative, sopra richiamate, si può affermare che tali circostanze si sostanzino in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale.
Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, correttamente tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti dall'antenata cittadina e, quindi, la cittadinanza italiana veniva loro trasmessa dall'ava, per via generazionale, senza interruzione.
In particolare, la trasmissione della cittadinanza agli odierni ricorrenti proviene, per via generazionale, dall'ava italiana (alias ), nata a Controparte_5 Persona_4
Careri, in Provincia di Reggio Calabria, il 19.04.1922 (Cfr. docc. in atti n° 1 e n° 2), la quale, essendosi naturalizzata cittadina statunitense il 25 aprile 1969 (Cfr. docc. in atti n° 6 e n° 7) ha potuto trasmette il diritto iure sanguinis a sua figlia, (alias , nata il 23.10.1957 (Cfr. CP_3 Persona_3
Certificato di nascita statunitense – doc. in atti n° 4). A tal proposito, nel caso di specie, la figlia dell'ava nata prima che quest'ultima abbia perso la cittadinanza italiana per naturalizzazione, nonostante ancora fosse minore, non ha comunque perso la cittadinanza italiana, anche secondo quanto stabilito dall'art. 7 della legge 555/1912 (“Salvo speciali disposizioni da stipulare con contratti internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiorenne o emancipato può rinunciarvi”).
Pertanto, in quanto italiana, (alias ), trasmetteva Controparte_5 Email_1
“iure sanguinis” la cittadinanza alla figlia e ai relativi discendenti.
Dunque, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_4
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite. Sul punto, contrariamente a quanto argomentato dalla difesa nel proprio ricorso, è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un
8 numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, rilevando che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del ministero dell'interno né della procura della repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti (correntemente CP_1
) C.F.: , nata a [...] il CP_2 C.F._1
17.05.1982, , C.F.: , nata a [...] Persona_2 C.F._2
d'America), il 14.04.2019, C.F.: nato a Parte_1 C.F._3
Stamford, Connecticut (Stati Uniti d'America) il 14.08.2020 e (correntemente CP_3
, C.F.: , nata il [...] a [...] Persona_3 C.F._4
d'America), il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- Ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere CP_4 CP_8 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Reggio Calabria, 12 giugno 2025.
Il Giudice unico
Dott. Flavio Tovani.
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TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Flavio Tovani ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 3025/2024 promossa da:
- correntemente ) C.F.: nata a [...] CP_1 CP_2 C.F._1
(Stati Uniti d'America) il 17.05.1982, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale (unitamente al marito nato il [...], a [...], New York - Persona_1
Stati Uniti d'America) dei figli minori , C.F.: , Persona_2 C.F._2 nata a [...], il [...] e C.F.: Parte_1
nato a [...], Connecticut (Stati Uniti d'America) il 14.08.2020; C.F._3
- (correntemente , C.F.: , nata il CP_3 Persona_3 C.F._4
23.10.1957 a New York (Stati Uniti d'America), residente in 5 Skytop Dr., Norwalk, CT 06855 (Stati
Uniti d'America);
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Permunian ed elettivamente domiciliati presso il suo studio professionale, sito a Rovigo, in Corso del Popolo n° 222, giuste separate procure notarili autenticate e tradotte, nonché munite di Apostille, come in atti.
-Ricorrenti-
1 contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege Controparte_4 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui uffici, in Reggio Calabria,
Via del Plebiscito n. 15, è per legge domiciliato.
-Resistente costituito-
Con l'intervento del Pubblico presso il Tribunale di Reggio Calabria CP_4
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_4 sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadina italiana (alias Controparte_5 [...]
), nata a Careri, in [...], il [...], dai genitori Persona_4 entrambi italiani, e (Cfr. Estratto dai registri degli atti di nascita, rilasciato CP_6 Per_5 dal Comune di Careri;
Certificato di esatte generalità rilasciate dal Comune di Careri - docc. in atti n° 1 e n° 2), la quale, essendosi naturalizzata cittadina statunitense dopo la nascita della figlia coinvolta nel passaggio generazionale ricorrente), non aveva interrotto la Persona_6 catena di trasmissione della cittadinanza italiana.
L'ava dante causa, , il 26.08.1945, aveva sposato, in Italia, a Careri (RC), Controparte_5 Per_7
, nato l'[...] (Cfr. Estratto dell'atto di matrimonio, rilasciato dal Comune di Careri -
[...]
RC - doc. in atti n° 3) e, successivamente, la coppia era emigrata negli USA.
L'11.09.1956, si era naturalizzato cittadino statunitense (Cfr. Certificato di Persona_7 naturalizzazione USA, rilasciato dal Dipartimento di Sicurezza Interna degli Stati Uniti Ufficio
Cittadinanza e Immigrazione degli Stati Uniti, Programma di Genealogia – doc. in atti n° 7).
Dalla predetta unione matrimoniale, il 23.10.1957, a New York – USA, era nata l'odierna ricorrente
(alias (Cfr. Certificato di nascita statunitense – doc. in atti n° 4) CP_3 Persona_3
Il 25.04.1969, si era naturalizzata cittadina statunitense, prestando giuramento (Cfr. Controparte_5
Certificato di naturalizzazione USA;
Certificato di giuramento USA – docc. in atti n° 5 e n° 6).
2 Il 10.08.1980, , figlia del dante causa , aveva sposato, a New York, CP_3 Controparte_5
USA, (Cfr. dichiarazione giurata identità – Cfr. doc. in atti n° 9), Persona_8 Persona_8 iniziando a firmare con il nome (Cfr. certificato di matrimonio statunitense – doc. in Persona_3 atti n° 8) e da questa unione, il 17.05.1982, erano nata, a New York, odierna ricorrente CP_1
(Cfr. Certificato di nascita statunitense – doc. in atti n° 10).
Il 21.06.2013, aveva sposato, a New York, USA, iniziando a firmare CP_1 Persona_9 con il nome (Cfr. certificato di matrimonio statunitense – doc. in atti n° 11), divorziando CP_2 successivamente dal marito il 18.11.2015 (Cfr. copia della sentenza emessa dal Tribunale newyorchese, comprensiva di passaggio in giudicato – doc. in atti n° 12 e n° 13).
Dalla relazione sentimentale tra e nato il [...] a [...], CP_1 Persona_1
New York (Stati Uniti d'America), era nata, il 14 aprile 2019, a New York, l'odierna ricorrente
(Cfr. certificato di nascita statunitense di ed il Persona_2 Persona_2 certificato di riconoscimento della paternità – docc. in atti n° 14 e n° 15).
Il 16.01.2020, a New York, aveva formalizzato l'unione con CP_1 Persona_1 sposandolo (Cfr. certificato di matrimonio statunitense – doc. in atti n° 16) e in costanza di matrimonio, il 14.08.2020, in Connecticut, era nato l'odierno ricorrente Parte_1
(Cfr. certificato di nascita statunitense – doc. in atti n° 17).
[...]
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di accertare l'avvenuta trasmissione in loro favore della cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza materna da ava italiana e, per l'effetto, essere dichiarati cittadini italiani dalla nascita e ordinare al competente ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri di Stato Civile.
In particolare, sull'interesse ad agire, i ricorrenti argomentavano che, vantando il diritto alla cittadinanza iure sanguinis, avrebbero tentato di seguire l'ordinario iter amministrativo, tramite il
Consolato italiano a New York - USA, competente per residenza. Tuttavia, i ricorrenti hanno motivato la sussistenza del loro interesse ad agire in giudizio considerato che “i tempi di attesa per ottenere un appuntamento presso il Consolato Generale d'Italia in New York, competente in base alla residenza degli odierni ricorrenti, superano di gran lunga i 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile
1994, n. 362” e, pertanto, “Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, le lunghe liste di attesa per presentare istanza di cittadinanza italiana iure sanguinis giustificano un ricorso al giudice, in quanto l'eccessiva attesa equivarrebbe ad un diniego del proprio diritto”.
3 Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_4 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, il 14 maggio 2025 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il resistente lamentava l'inammissibilità del ricorso per la mancanza di interesse ad agire CP_4 dei ricorrenti, non essendo ancora decorso il termine di legge di 730 giorni, previsto per l'espletamento della pratica amministrativa di cittadinanza e non avendo i ricorrenti dedotto di avere mai presentato la domanda al Consolato d'Italia negli Stati Uniti d'America, nonché argomentava l'infondatezza della domanda giudiziale, per la mancanza della prova della data di arrivo dell'avo negli Stati Uniti, il quale, ad ogni modo, avrebbe perso la cittadinanza italiana, interrompendo, di conseguenza, il diritto a trasmetterla iure sanguinis ai sui discendenti, in ragione del vecchio principio, contemplato dal Codice Civile italiano del 1865, dell'unicità della cittadinanza, vigente all'epoca e sancito dalla Legge 555/1912. A tal proposito, il argomentava che, in tal caso, l'avo italiano, CP_4 emigrato negli USA prima dell'entrata in vigore della L. 555/1912, non avrebbe potuto mantenere anche la cittadinanza italiana “iure sanguinis”, in quanto già in possesso di quella statunitense, acquisita “per ius soli”, interrompendone il diritto di trasmissione ai suoi discendenti.
Sempre sull'infondatezza della domanda, secondo il “Nel caso di specie, i ricorrenti CP_4 individuano quale unico ostacolo al loro acquisto della cittadinanza la circostanza che l'ava non ha potuto conservare la cittadinanza per l'allora vigente disposizione che stabiliva l'automatica perdita della cittadinanza in capo a colei che contraeva matrimonio con un cittadino straniero” e, a tal proposito, faceva riferimento alla irretroattività degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale
n. 30/1983, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, L.
555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.
All'udienza del 15 maggio 2025, la difesa dei ricorrenti si riportava agli atti e insisteva per l'accoglimento del ricorso;
il Giudice riservava la causa per il deposito della sentenza.
Il Pubblico Ministero, regolarmente notiziato, non presentava osservazioni.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
4 n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Inoltre, nel merito, giova rilevare che, nonostante possano rinvenirsi documenti, anche presso l'Anagrafe di Stato Civile statunitense, nei quali la capostipite in luogo di sia stata Controparte_5 generalizzata come , si ritiene che non vi siano dubbi sul fatto che Persona_10 trattasi della medesima persona data la corrispondenza della paternità, della maternità, della data e del luogo di nascita.
A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva
è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile.
Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 Controparte_7 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. Controparte_7
1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità.
Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne
5 risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Nel caso di specie, va provata la discendenza diretta per linea materna dei ricorrenti da avo italiano, senza che si ponga un problema di applicabilità all'epoca precostituzionale delle disposizioni risultanti dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L. n. 555 del 1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione
“nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana”, diversamente da quanto eccepito dal nella depositata comparsa di costituzione e CP_4 risposta.
Talché, nel caso de quo, il riconoscimento dello status civitatis, avvenuto per via materna, spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso Controparte_4
l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione
6 legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti venga documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di Apostille.
Orbene, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, i ricorrenti, diretti discendenti di ava italiana hanno evidenziato le lungaggini relative alla richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis ai sensi della Legge n.
91 del 05.02.1992 in via amministrativa al competente Consolato statunitense.
Hanno denunciato, infatti, che l'avvio del procedimento anzidetto coincide con la fissazione di un apposito appuntamento presso il Consolato Italiano (con l'unica modalità di accesso alla domanda, prevista per via telematica attraverso il portale Prenot@mi), quale attività propedeutica alla successiva istanza, evidenziando come l'Organo amministrativo non sia in grado di dare contezza, entro termini determinati e certi, riguardo la definizione del procedimento, dando, invece, dimostrazione di tempi di attesa, superiori ai 730 giorni previsti, avendo invano tentato la prenotazione per oltre due anni consecutivi.
Grazie, infatti, alla documentazione allegata (Cfr. doc. in atti n° 27) si è evinto che l'autorità consolare, ad ogni tentativo di prenotazione (effettuato, in più tentativi, dai ricorrenti, attraverso l'accesso tramite SPID al il servizio consolare telematico “Prenot@mi”, in un periodo compreso tra il 2022 ed il mese di novembre 2024) ha sempre risposto attraverso il messaggio automatico che ha indicato il raggiungimento del limite massimo dei possibili inserimenti nella lista di attesa dei richiedenti, invitando ad effettuare, successivamente, un nuovo tentativo di prenotazione.
7 Pertanto, è di tutta evidenza come le competenti autorità consolari del Consolato Italiano in New
York, non siano in grado di indicare i tempi presumibili di espletamento della pratica, che, ad ogni modo, andrebbero a superare di molto i due anni (730 giorni), se solo si considera che, ad oggi, i tempi di attesa per la sola presentazione della domanda sono di circa 3 anni. Da tale inerzia del
Consolato italiano competente ne deriva l'interesse ad agire dei ricorrenti. È emerso che gli uffici preposti devono ancora provvedere ad evadere migliaia di domande, rivelando una condizione di sostanziale paralisi degli Uffici competenti.
Anche indipendentemente dalle previsioni normative, sopra richiamate, si può affermare che tali circostanze si sostanzino in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale.
Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, correttamente tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti dall'antenata cittadina e, quindi, la cittadinanza italiana veniva loro trasmessa dall'ava, per via generazionale, senza interruzione.
In particolare, la trasmissione della cittadinanza agli odierni ricorrenti proviene, per via generazionale, dall'ava italiana (alias ), nata a Controparte_5 Persona_4
Careri, in Provincia di Reggio Calabria, il 19.04.1922 (Cfr. docc. in atti n° 1 e n° 2), la quale, essendosi naturalizzata cittadina statunitense il 25 aprile 1969 (Cfr. docc. in atti n° 6 e n° 7) ha potuto trasmette il diritto iure sanguinis a sua figlia, (alias , nata il 23.10.1957 (Cfr. CP_3 Persona_3
Certificato di nascita statunitense – doc. in atti n° 4). A tal proposito, nel caso di specie, la figlia dell'ava nata prima che quest'ultima abbia perso la cittadinanza italiana per naturalizzazione, nonostante ancora fosse minore, non ha comunque perso la cittadinanza italiana, anche secondo quanto stabilito dall'art. 7 della legge 555/1912 (“Salvo speciali disposizioni da stipulare con contratti internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiorenne o emancipato può rinunciarvi”).
Pertanto, in quanto italiana, (alias ), trasmetteva Controparte_5 Email_1
“iure sanguinis” la cittadinanza alla figlia e ai relativi discendenti.
Dunque, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_4
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite. Sul punto, contrariamente a quanto argomentato dalla difesa nel proprio ricorso, è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un
8 numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, rilevando che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del ministero dell'interno né della procura della repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti (correntemente CP_1
) C.F.: , nata a [...] il CP_2 C.F._1
17.05.1982, , C.F.: , nata a [...] Persona_2 C.F._2
d'America), il 14.04.2019, C.F.: nato a Parte_1 C.F._3
Stamford, Connecticut (Stati Uniti d'America) il 14.08.2020 e (correntemente CP_3
, C.F.: , nata il [...] a [...] Persona_3 C.F._4
d'America), il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- Ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere CP_4 CP_8 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Reggio Calabria, 12 giugno 2025.
Il Giudice unico
Dott. Flavio Tovani.
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