Sentenza 30 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/10/2003, n. 16318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16318 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 631 8 /03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 16 3 1 8 / Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE کہا Composta dagli Ill.mi Sige R.G.N. 10920/00 Presidente Dott. Mario DELLI PRI Consigliere Dott. EN PROTO 33285 Cron. Dott. Gianfranco GILARDI Consigliere PICCININNI Rel. Consigliere Rep. игри Dott. Carlo FITTIPALDI Ud. 19/05/2003 Dott. Onofrio Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LI SE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIALOJA 6, presso l'avvocato TEODORO KLITSCHE DE C LA GRANGE, che lo rappresenta e difende, giusta giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente
contro
RO NZ, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 109, presso l'avvocato BIAGIO BERTOLONE, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
2003 - controricorrente 1324 nonchè contro 1 GRAGNOLA LUIGI, POSSENTI LUIGI, FORTUNATI GIOVANNI;
- intimati avverso la sentenza n. 2681/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 21/09/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/05/2003 dal Consigliere Dott. Carlo PICCININNI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Klitsche De La Grange che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore;
Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO こ Con atto di citazione del 6.6.1986 EN RO conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma Giu- seppe MI, per sentir accertare l'esistenza di una società di fatto fra i predetti, e sentirlo quindi con- dannare al pagamento di £. 60.595.000, quale somma con- ferita a seguito di liquidazione di quote spettanti ad altri soci. Successivamente con atto di citazione;
dell'8.10.1988 EN RO conveniva in giudizio davanti al medesimo tribunale lo stesso MI, VA OR, IG TI, IG RA, la C.E.M. s.r.l., per sentir dichiarare sciolta la società di 2 fatto fra loro costituita per la gestione di due azien- de commerciali, sentir quindi liquidare le quote socia- li spettanti a ciascun partecipante secondo le percen- tuali stabilite, e sentir infine condannare IU MI al pagamento della somma di £. 60.595.000 in fa- vore di esso attore, così commisurando il credito matu- rato in suo favore in relazione agli esborsi sostenuti per le iniziative adottate in favore della società. Il Tribunale riuniva i giudizi e, per la parte di interesse, condannava l'MI al pagamento di £. - 60.595.000 in favore del RO, sentenza che poi ve- niva confermata in grado di appello. Avverso quest'ultima decisione proponeva ricorso C per cassazione la parte soccombente IU MI, il quale con tre distinti motivi di impugnazione deduceva violazione di legge in relazione all'art. 2697 C. C., nonchè vizio di motivazione con riferimento: a quanto nella stessa sentenza era stato affermato in tema di ripartizione dell'onere della prova ( primo motivo ); alla omessa indicazione dei criteri seguiti nel privi- legiare il contenuto della seconda consulenza tecnica espletata rispetto ad una prima dichiarata nulla ( se- condo motivo ); alla erroneità della censura contenuta nella sentenza impugnata attinente il richiamo che l'appellante avrebbe operato nello sviluppo delle argo- 3 mentazioni svolte nei confronti di consulenza tecnica dichiarata nulla, e ciò tenuto conto della unicità del giudizio valutativo formulato nella sentenza nei con- fronti di entrambe. Resisteva con controricorso EN RO il quale, nell'esaminare congiuntamente i tre motivi di ricorso poiché interpretati come espressione di una critica ( sia pur sotto non coincidenti profili ) alla consulenza tecnica di ufficio, ne deduceva l'infondatezza poiché le censure prospettate avrebbero avuto ad oggetto apprezzamenti di fatto, in quanto tali riservati al giudice del merito. Depositava infine memoria il ricorrente, che con с riferimento al primo motivo reiterava le censure già proposte, sottolineando in particolare la contradditto- rietà della motivazione della sentenza sul punto rela- tivo alla esistenza o meno di documentazione contabile. La controversia veniva quindi decisa all'esito dell'udienza pubblica del 19.5.2003. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso proposto da IU MI, che si arti- cola in tre motivi che vanno esaminati congiuntamente poichè sostanzialmente propongono un'unica censura in- centrata sulla inadeguatezza dei riscontri probatori e fra essi in particolare le risultanze della espletata 4 7: - posti a base della decisione as- consulenza tecnica sunta, è infondato. Ed infatti in proposito va innanzitutto premesso che la Corte territoriale ha determinato l'esistenza del credito del RO nei limiti indicati non in ra- gione del progetto di ripartizione dell'attivo della società, che correttamente è stato denunciato come inu- tilizzabile in quanto approvato solo da quattro dei cinque soci, ma in relazione all'esito di consulenza tecnica disposta dopo l'espletamento di una precedente;
annullata per vizi di forma, consulenza le cui conclu- sioni sono state positivamente apprezzate in quanto confortate da elementi di riscontro, individuati: nei C risultati pressoché coincidenti con il contenuto dell'accordo incompleto sopra citato;
nella circostanza che l'MI era rientrato nella libera e piena disponi- bilità di una delle aziende che erano divenute in parte di proprietà sociale, così attivamente operando in fun- zione della concreta realizzazione dell'equilibrio fra le parti nelle prestazioni reciproche;
nella partecipa- zione dell'MI alle operazioni di valutazione della merce;
nell'assenza di contestazioni da parte sua in ordine ai risultati finali di tale attività; nella man- canza di collaborazione prestata per la conclusione della liquidazione;
nella coincidenza della quota di 5 cui il consulente ha tenuto conto nella sua indagine (16,5%) con quella riconosciuta dall'MI in sede di interrogatorio formale. Si tratta dunque di motivazione congrua ed in sin- tonia con le risultanze emerse, per tale ragione incen- surabile in questa sede sotto i profili dedotti. Per di più va considerato che le doglianze prospet- tate attengono sostanzialmente a profili rilevanti in punto di fatto e che le deduzioni svolte, soprattutto con riguardo alla consulenza tecnica, non sono specifi- 7 camente formulate con l'esatta indicazione dei punti di pretesa erroneità, ma sono al contrario genericamente С denunciate come espressione delle asseritamente non condivisibili modalità con le quali il compito sarebbe stato svolto e della connessa erroneità del giudizio emesso. Conclusivamente il ricorso va rigettato, con con- danna del ricorrente al pagamento delle spese proces- suali, liquidate in ✓ 1.600, di cui 1.500 per onora- ri.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al paga- mento delle spese processuali, che liquida in 1.600, di cui 1.500 per onorari. Roma, 19.5.2003. REN 10920/00 Il Consigliere estensore Il Presidente Mario A librisoli (Carlo Piccininni) (Mario Delli Priscoli) Carlo Puni CORTE SUPREMA DYCASSAZIONE CANCELLIERE Prima Sezione Civile Andrea Bianchi Depositato Cancelleria 300 2003 IL/CANCELLIÈRE 7