Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/02/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1121 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
e (avv. Parte_1 Parte_2
Giovanni Limina) appellante
E
(avv. Veronica Le Pera) CP_1
appellato
E
(avv. Maria Pupo) Controparte_2
appellata
Oggetto: appello sentenza del Tribunale di Castrovillari. Opposizione a intimazione di pagamento. Prescrizione dei crediti contributi. Risarcimento danni.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Con ricorso del 10.5.2019 al tribunale di Castrovillari, Parte_3
ha agito contro l' e contro la
[...] Controparte_2 Parte_1
Pag. 1 di 6
2. Il tribunale ha accolto il ricorso in opposizione perché ha giudicato i contributi non dovuti in quanto prescritti, stante l'assenza di atti interruttivi nel quinquennio successivo alla notifica di quelle cartelle di pagamento.
3. La di categoria propone appello per due ordini di motivi. Con il Pt_1
primo denuncia la mancata delibazione della domanda di risarcimento del danno che in via riconvenzionale aveva proposto contro l'agenzia esattrice, a cui addebita l'intervenuta prescrizione dei propri crediti. Con il secondo, lamenta l'erronea applicazione del termine quinquennale di prescrizione anche ai crediti contributivi che, essendo stati iscritti a ruolo negli anni 2008 e 2012, soggiacciono alla prescrizione decennale reintrodotta dall'art. 66 della l. n. 247/2012.
4. Resistono il contribuente, che eccepisce l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello, e l'agenzia esattrice, che aderisce al secondo motivo di impugnazione, riproponendo, in relazione al primo, l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, comunque, chiedendo che sia rigettato nel merito.
5. Il Collegio, sentiti i difensori comparsi, ha deciso come da separato dispositivo.
DIRITTO
6. L'appello è ammissibile perché si incentra su specifici capi della decisione impugnata rispetto ai quali, in conformità al paradigma delineato dall'art. 434 c.p.c.,
l'appellante formula doglianze circoscritte e argomentate per denunciare, da un canto, la mancata delibazione della propria domanda risarcitoria e, d'altro canto, la scorretta identificazione del regime prescrizionale che è applicabile ad una parte dei crediti contributivi in contesa1.
Pag. 2 di 6 7. Nel merito, il primo motivo d'appello va respinto e il secondo accolto per quanto di ragione.
8. Quanto al primo, si rileva che la domanda risarcitoria che la
[...]
convenuta ha rivolto in riconvenzionale contro l'agenzia esattrice, alla CP_3
quale addebita di aver fatto prescrivere i crediti contributivi che per suo conto avrebbe dovuto riscuotere, è ammissibile, ma è infondata.
8.1. È ammissibile perché: a) è stata ignorata dal tribunale e, pertanto, va delibata dal giudice d'appello2; b) ricade nel demanio cognitivo del giudice ordinario, in base all'indicazione ermeneutica della Cassazione a cui, ex art. 118 disp. att. c.p.c.,
è sufficiente fare rimando3.
8.2. È però infondata perché, secondo la giurisprudenza di legittimità, tra la di categoria e l'agente della riscossione intercorre un mandato regolato ex lege, Pt_1
il cui oggetto è limitato alla sola riscossione ed esclude atti di gestione e disposizione del diritto, che restano nella sfera del titolare: non può dunque ritenersi l'agente di riscossione responsabile per non avere interrotto la prescrizione dopo la notifica della cartella4.
8.3. Né, nel caso di specie, la appellante ha allegato e provato l'esistenza Pt_1 di circostanze concrete, imputabili all'agente della riscossione, che le abbiano di fatto forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. 2 Cass. 13705/2007: “Il vizio di omessa pronunzia non rientra fra quelli che determinano la regressione del processo dallo stadio di appello a quello precedente, ma comporta la necessità, per il giudice d'appello che dichiari il vizio, di porvi rimedio, trattenendo la causa e decidendola nel merito …”. 3 Cass. SU 10132/2012: “La controversia tra la , Parte_4 ente privatizzato ex art. 1 del d.lgs. n. 509 del 1994, e l'agente di riscossione dei contributi degli iscritti, che abbia omesso il riversamento degli importi a ruolo, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non alla giurisdizione della Corte dei conti, poiché la natura "pubblica" della contribuzione, inerente alla sua finalità istituzionale, riguarda unicamente il rapporto previdenziale tra la e il Pt_1 proprio iscritto”.
Pag. 3 di 6 impedito di porre in essere atti interruttivi della prescrizione ed evitare così
l'estinzione dei propri crediti5.
9. Il secondo motivo di gravame è fondato per ciò che attiene al principio di diritto che l'appellante imputa al tribunale di aver violato.
9.1. Ed invero, nel corso della prescrizione quinquennale dei crediti contributivi che la ha iscritto a ruolo negli anni 2008 e 2012, è stato Parte_4
reintrodotto dall'art. 66 della l. n. 247/2012 il termine decennale di prescrizione che si applica ai contributi non ancora prescritti in base al previgente regime6.
9.2. L'applicazione di tale principio di diritto impone di escludere che si siano prescritti i crediti contributivi dell'anno 2006, iscritti a ruolo nel 2012 ed azionati con la cartella n. 03420120052062877000, notificata il 15.1.2013, a mezzo raccomandata postale7, e non opposta.
9.3. Ed invero: a) la mancata opposizione rende irretrattabile il credito8, impedendo che si possa far questione di eventuali cause pregresse di estinzione dello 5 Cass. 34078/2021: “la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, con la sentenza delle Sezioni
Unite n. 23397 del 2016, ha avuto modo di precisare … che il credito iscritto a ruolo ed oggetto di esecuzione esattoriale non perde la propria natura sostanziale di credito contributivo. E', dunque, quale necessario corollario di tale affermazione, da escludersi che l'ente perda la titolarità del credito contributivo e che, di conseguenza, a tutela del medesimo credito, non possa più adottare atti di interruzione del termine di prescrizione … Da tale complessa disciplina si deve trarre il convincimento che la procedura di riscossione dei crediti contributivi disciplinata dal D.Lgs. n. 46 del 1999, mantenendo esplicitamente la funzione di controllo dell'ente creditore sull'operato del concessionario nell'attività di riscossione della quota, non autorizza in alcun modo a ritenere che il medesimo l'ente non sia nella condizione giuridica di interrompere con propri atti la prescrizione del credito medesimo o, come nel caso di specie, di contrastare l'iniziativa del debitore che tale prescrizione intenda far valere. Dunque, è da escludersi che sia inibito all'ente previdenziale di porre in essere l'attività necessaria ad evitare l'estinzione dei crediti, restando intatta la responsabilità connessa al corretto andamento dell'attività di rilevanza pubblicistica connessa alla gestione previdenziale”. 6 Cass. 6729/2013: “La nuova disciplina di cui all'art. 66 l. n. 247 del 2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla cassa forense, si applica unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente”.
Pag. 4 di 6 stesso9; b) l'atto interruttivo costituito dall'intimazione di pagamento opposta, notificata il 1.4.2019, ricade nel successivo decennio prescrizionale.
9.4. Quanto invece ai crediti contributivi iscritti a ruolo nel 2008 (riferiti agli anni 2000, 2005, 2006) ed azionati con la cartella n. 3420080022561737000, merita conferma la declaratoria di prescrizione resa dal tribunale perché della notifica di quella cartella di pagamento non v'è prova. La corrispondente “relata di notifica” non si rinviene, infatti, tra quelle prodotte e contrassegnate con tale dicitura dall'agenzia esattrice che, a fronte di sette cartelle, ha documentato di averne notificate solo sei.
Quella mancante è, per l'appunto, la “relata di notifica” della suddetta cartella.
Sicché deve convenirsi che il quinquennio prescrizionale dei crediti contributivi in parola, in assenza di atti interruttivi (non prodotti neppure dalla appellante), è Pt_1 scaduto prima dell'entrata in vigore della novella legislativa che ha reintrodotto il termine decennale di prescrizione.
10. In parziale riforma della gravata sentenza, deve dunque riconoscersi il diritto della di categoria appellante di ottenere dal contribuente appellato le sole Pt_1
somme iscritte al ruolo nel 2012, confermandosi, nel resto, la declaratoria di prescrizione dei crediti azionati con l'intimazione di pagamento opposta.
11. Le spese del doppio grado di giudizio si compensano tra la
[...]
e l'agenzia esattrice, attesa la parziale coincidenza dei rispettivi interessi Parte_1 in causa e la comunanza delle loro posizioni rispetto all'opposizione promossa dal contribuente.
12. Avuto riguardo all'esito complessivo dell'opposizione medesima, che è stata quasi integralmente accolta, appare equo confermare la regolamentazione delle spese del primo grado in favore del contribuente, e compensare per metà le spese di questo grado stante l'accoglimento parziale dell'impugnazione. La restante metà si distrae, ex art. 93 c.p.c., a favore del difensore del contribuente che ne ha fatto
Pag. 5 di 6 richiesta e si pone a carico della appellante che è la sola legittimata a Pt_1
contraddire sul merito della pretesa contributiva10.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con ricorso Parte_4
depositato il 21/11/2023, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 960/2023, pubblicata in data 25/05/2023 così provvede:
1. Accoglie l'appello per quanto di ragione e in parziale riforma della gravata sentenza: a) rigetta la domanda di risarcimento nei confronti dell'appellata
Agenzia esattrice;
b) riconosce dovuti da alla appellante CP_1 Pt_1
gli importi inerenti al ruolo del 2012;
2. Conferma nel resto;
3. Compensa le spese del doppio grado di giudizio tra la e l'Agenzia Pt_1
esattrice;
4. Compensa per metà le spese del grado tra e la appellante CP_1 Pt_1
e pone a carico di quest'ultima la restante metà che distrae a favore dell'avv.
Veronica Le Pera e liquida in 1.200 euro oltre accessori e rimborsi di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 25/02/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Rosario Murgida dott. Emilio Sirianni
Pag. 6 di 6
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 13535/2018: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari 4 Cass. 25691/2023: “Ha quindi errato la Corte ad inquadrare la fattispecie secondo le regole del mandato di diritto privato e a ritenere l'agente di riscossione responsabile per non avere interrotto la prescrizione dopo la notifica della cartella”. 7 Cfr. l'avviso di ricevimento prodotto dall' Controparte_2 8 Cass. 4978/2015: “In tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, la mancata tempestiva opposizione alla cartella di pagamento determina l'incontestabilità della pretesa contributiva, sicché non è consentito l'esame del merito del medesimo credito in un successivo giudizio, instaurato a seguito della nuova notificazione del titolo”. Cass. SU 23397/2016: “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce … l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo …”. 9 Cass. 8198/2023: “In tema di avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali, l'opposizione all'esecuzione è esperibile per dedurre fatti estintivi della pretesa contributiva verificatisi dopo la notifica dell'avviso e non per far valere vizi di merito riguardanti l'originaria esistenza del credito, per i quali l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, riferibile anche all'avviso di addebito ex art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, prevede il mezzo dell'opposizione proponibile entro il termine di quaranta giorni dalla data di notifica del titolo”. 10 Cass. SU 7514/2022: “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, in forza della disciplina dell'art. 24 d.lgs. 46/1999, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale, lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo”.