TRIB
Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 24/07/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. 85/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Stefania Deiana Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice dott.ssa Elisa Remonti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14.1.2025 da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. FARA Parte_1 C.F._1
ANASTASIA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente, come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 14.1.2025 premesso di aver contratto matrimonio con rito Parte_1 concordatario con in Pozzomaggiore in data 18.9.2011 (trascritto presso gli atti Controparte_1 dello Stato civile del Comune di Pozzomaggiore – anno 2011, n. 3, P. II, Serie A), dalla cui unione è
pagina 1 di 6 nato il figlio (10.8.2010), dalla quale si era separato giudizialmente con sentenza n. Persona_1
839/2020 del 30.7.2020, chiedeva a questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il ricorrente chiedeva, altresì, di non disporre alcunché a titolo di assegno divorzile in quanto gli ex coniugi sono economicamente indipendenti;
di dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale della madre in quanto la stessa non si era mai presa cura del figlio nonché di Controparte_1 disporre l'assegno di € 200,00 a titolo di mantenimento del figlio in capo della madre non collocataria.
La resistente non si costituiva e, rilevata la regolarità della notifica, ne veniva dichiarata la contumacia all'udienza del 18.6.2025.
Alla stessa udienza, il ricorrente confermava di non volersi riconciliare, precisando le conclusioni così come previste nel ricorso introduttivo, ad eccezione del punto sulla responsabilità genitoriale.
Il ricorrente rinunciava alla domanda di decadenza della responsabilità genitoriale e chiedeva l'affidamento super esclusivo del figlio minore a sé, così come già disposto in sede di separazione giudiziale.
Ritenuta la causa matura della decisione, la causa veniva rimessa davanti al Collegio per la decisione.
*
La domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata.
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Controparte_1
Pozzomaggiore in data 18.9.2011 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Pozzo
Maggiore - anno 2011, n. 3, P. II, Serie A).
Le parti si sono, in seguito, separate giudizialmente con sentenza n. 839/2020 del 30.7.2020.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione e avendo la parte ricorrente dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dagli art. 3, n. 2, lett. b),
L. 898/70 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La responsabilità genitoriale
Per quanto concerne la responsabilità genitoriale, il ricorrente ha richiesto l'affidamento super esclusivo del minore con l'attribuzione a sé dei poteri esclusivi e autonomi dell'esercizio della pagina 2 di 6 responsabilità genitoriale nell'interesse del minore , relativamente alle decisioni Persona_1 inerenti i bisogni scolastici/educativi, la salute e le attività extra curriculari, nonché nei rapporti con le
Pubbliche Amministrazioni.
Il minore è attualmente affidato in via esclusiva al padre con sentenza di separazione.
Il minore (di anni quindici) non ha alcun contatto con la madre, lontananza che permane sin dal giudizio di separazione dei due genitori: invero, nella sentenza del 2020 si legge che “il minore ha via via mostrato un costante e rigido rifiuto della figura materna, rifiuto legittimato in parte dall'altalenante condizione della madre ma anche come evidenziato nelle relazioni agli atti dal mancato supporto del padre (…) il figlio debba essere affidato in via esclusiva al padre, non perché la madre non sia idonea ma perché spesso, a causa della sua condizione patologica, si trova nelle condizioni di (non) poter assumere correttamente le decisioni, a volte importanti, riguardanti il figlio”.
regolarmente citata, rimaneva contumace e la sua irreperibilità, anche nel Controparte_1 rapporto con il figlio, è certamente indice di un disinteresse generale rispetto alle vicende familiari e a quelle attinenti al minore.
Attualmente l'unico genitore in concreto responsabile per il minore è il padre, il quale si occupa della cura e della gestione quotidiana di . Persona_1
Alla luce di quanto così emerso, il Collegio ritiene che vi siano sufficienti elementi per poter accogliere le richieste del ricorrente in merito all'affidamento, così confermando l'affidamento esclusivo al padre, già disposto in sede di separazione.
Peraltro, l'età del minore (15 anni) e la necessità di giungere a decisioni tempestive in conformità con i suoi interessi e i suoi tempi (es. attività extrascolastiche e scolastiche;
decisioni sanitarie) nonché
l'irreperibilità della madre sono tutti indici per attribuire al padre i poteri super Parte_1 esclusivi di amministrazione, anche straordinaria, degli interessi del minore.
Il disinteresse della madre (pur strettamente correlato alla sua situazione di dipendenza alcolica- tossicologica) non può, infatti, pregiudicare la necessità di assumere prontamente tutte le decisioni volte a soddisfare le esigenze del minore, nel rispetto dei suoi tempi e dei suoi interessi.
deve pertanto essere affidato in via super esclusiva al padre al Persona_1 Parte_1 quale saranno attribuiti, in completa autonomia, i poteri di decisione per le questioni di ordinaria e di straordinaria amministrazione nonché dei poteri di gestione del figlio minore in materia di sanità, istruzione, attività ludiche-sportive e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (a mero titolo esemplificativo, l'autorizzazione a gite e/o uscite scolastiche;
iscrizione a campi estivi e/o attività
pagina 3 di 6 ricreative e/o sportive;
sottoscrizione di consensi informati in ambito sanitario, per visite mediche, interventi e somministrazione di farmaci).
È comunque garantito il diritto di di chiedere e di ricevere le informazioni e la Controparte_1 documentazione relativa alle scelte attinenti al figlio.
Tale forma di affidamento rappresenta il modello più aderente alle esigenze attuali di Per_1
[...]
Viene altresì confermato il collocamento prevalentemente presso il padre, ove il minore continuerà ad avere la residenza anagrafica.
In ordine al diritto di visita della madre, si confermano le modalità previste nel provvedimento di separazione (cfr. “il minore potrà vedere la madre in conformità alle condizioni elaborate dal Servizio
Sociale del Comune di Pozzomaggiore che attiverà come ha fatto fino ad ora supporti psicologici per il minore al fine di convincerlo a incontrare la madre anche in luoghi indicati dal servizio stesso”).
Il mantenimento del figlio
In ordine al mantenimento del figlio , il ricorrente chiedeva di porre a carico di Persona_1
l'importo di € 200,00 mensili. Controparte_1
In sede di separazione non era stato fissato alcun assegno di mantenimento per la prole a carico del genitore non collocatario.
Ai sensi di quanto previsto dall'art 147 c.c., i genitori sono tenuti a mantenere i figli e pertanto, con l'assegno di mantenimento, il genitore non collocatario contribuisce indirettamente e periodicamente alle spese connesse ai bisogni ordinari della prole (cfr. C. Cass. n. 16739/2020: “l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza”).
è genitore non collocatario e, dunque, nell'esercizio dei suoi obblighi di cura nei Controparte_1 confronti del minore, è tenuta a contribuire al mantenimento del figlio minore mediante il versamento di un assegno mensile.
Considerate le difficoltà della madre, sia patrimoniali che di dipendenza, si ritiene congruo fissare l'importo mensile in € 200,00 a titolo di mantenimento, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese,
pagina 4 di 6 suscettibile di rivalutazione ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie secondo le
Linee guida CNF.
Tenuto conto dell'affidamento e del collocamento del minore in via esclusiva presso il padre, si ritiene che, nel caso di specie, l'assegno unico debba essere percepito integralmente dal genitore collocatario
Parte_1
*
Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento.
Si osserva che naturalmente l'assegno di mantenimento a favore della ex coniuge, fissato in sede di separazione, viene meno a decorrere dall'odierna pronuncia di divorzio.
Tenuto conto della contumacia e del tenore della vertenza, si compensano integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, defitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 [...]
celebrato in Pozzomaggiore in data 18.9.2011 (trascritto presso gli atti dello CP_1
Stato civile del Comune di Pozzomaggiore – anno 2011, n. 3, P. II, Serie A);
2) conferma l'affidamento in via super-esclusiva del figlio minore al padre Persona_1
presso il quale il minore continuerà ad avere la residenza anagrafica;
Parte_1
3) attribuisce in via esclusiva al padre i poteri autonomi in relazione a tutte le decisioni Parte_1 necessarie nell'interesse del minore (inerenti alla salute, educazione, istruzione, attività ludiche e sportive) anche davanti alle autorità sanitarie, amministrative e scolastiche;
4) conferma la regolamentazione del diritto di visita della madre previste nella sentenza di separazione n. 839/2020;
5) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore Controparte_1 mediante il versamento dell'assegno di € 200,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50 % delle spese straordinarie secondo le linee guida del CNF;
6) accerta e dichiara il diritto di di percepire integralmente l'assegno unico erogato Parte_1 dall' nell'interesse del minore;
CP_2 Persona_1
7) compensa integralmente le spese di lite.
pagina 5 di 6 Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pozzomaggiore per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio del 23.7.2025.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Stefania Deiana dott.ssa Elisa Remonti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Stefania Deiana Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice dott.ssa Elisa Remonti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14.1.2025 da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. FARA Parte_1 C.F._1
ANASTASIA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente, come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 14.1.2025 premesso di aver contratto matrimonio con rito Parte_1 concordatario con in Pozzomaggiore in data 18.9.2011 (trascritto presso gli atti Controparte_1 dello Stato civile del Comune di Pozzomaggiore – anno 2011, n. 3, P. II, Serie A), dalla cui unione è
pagina 1 di 6 nato il figlio (10.8.2010), dalla quale si era separato giudizialmente con sentenza n. Persona_1
839/2020 del 30.7.2020, chiedeva a questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il ricorrente chiedeva, altresì, di non disporre alcunché a titolo di assegno divorzile in quanto gli ex coniugi sono economicamente indipendenti;
di dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale della madre in quanto la stessa non si era mai presa cura del figlio nonché di Controparte_1 disporre l'assegno di € 200,00 a titolo di mantenimento del figlio in capo della madre non collocataria.
La resistente non si costituiva e, rilevata la regolarità della notifica, ne veniva dichiarata la contumacia all'udienza del 18.6.2025.
Alla stessa udienza, il ricorrente confermava di non volersi riconciliare, precisando le conclusioni così come previste nel ricorso introduttivo, ad eccezione del punto sulla responsabilità genitoriale.
Il ricorrente rinunciava alla domanda di decadenza della responsabilità genitoriale e chiedeva l'affidamento super esclusivo del figlio minore a sé, così come già disposto in sede di separazione giudiziale.
Ritenuta la causa matura della decisione, la causa veniva rimessa davanti al Collegio per la decisione.
*
La domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata.
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Controparte_1
Pozzomaggiore in data 18.9.2011 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Pozzo
Maggiore - anno 2011, n. 3, P. II, Serie A).
Le parti si sono, in seguito, separate giudizialmente con sentenza n. 839/2020 del 30.7.2020.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione e avendo la parte ricorrente dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dagli art. 3, n. 2, lett. b),
L. 898/70 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La responsabilità genitoriale
Per quanto concerne la responsabilità genitoriale, il ricorrente ha richiesto l'affidamento super esclusivo del minore con l'attribuzione a sé dei poteri esclusivi e autonomi dell'esercizio della pagina 2 di 6 responsabilità genitoriale nell'interesse del minore , relativamente alle decisioni Persona_1 inerenti i bisogni scolastici/educativi, la salute e le attività extra curriculari, nonché nei rapporti con le
Pubbliche Amministrazioni.
Il minore è attualmente affidato in via esclusiva al padre con sentenza di separazione.
Il minore (di anni quindici) non ha alcun contatto con la madre, lontananza che permane sin dal giudizio di separazione dei due genitori: invero, nella sentenza del 2020 si legge che “il minore ha via via mostrato un costante e rigido rifiuto della figura materna, rifiuto legittimato in parte dall'altalenante condizione della madre ma anche come evidenziato nelle relazioni agli atti dal mancato supporto del padre (…) il figlio debba essere affidato in via esclusiva al padre, non perché la madre non sia idonea ma perché spesso, a causa della sua condizione patologica, si trova nelle condizioni di (non) poter assumere correttamente le decisioni, a volte importanti, riguardanti il figlio”.
regolarmente citata, rimaneva contumace e la sua irreperibilità, anche nel Controparte_1 rapporto con il figlio, è certamente indice di un disinteresse generale rispetto alle vicende familiari e a quelle attinenti al minore.
Attualmente l'unico genitore in concreto responsabile per il minore è il padre, il quale si occupa della cura e della gestione quotidiana di . Persona_1
Alla luce di quanto così emerso, il Collegio ritiene che vi siano sufficienti elementi per poter accogliere le richieste del ricorrente in merito all'affidamento, così confermando l'affidamento esclusivo al padre, già disposto in sede di separazione.
Peraltro, l'età del minore (15 anni) e la necessità di giungere a decisioni tempestive in conformità con i suoi interessi e i suoi tempi (es. attività extrascolastiche e scolastiche;
decisioni sanitarie) nonché
l'irreperibilità della madre sono tutti indici per attribuire al padre i poteri super Parte_1 esclusivi di amministrazione, anche straordinaria, degli interessi del minore.
Il disinteresse della madre (pur strettamente correlato alla sua situazione di dipendenza alcolica- tossicologica) non può, infatti, pregiudicare la necessità di assumere prontamente tutte le decisioni volte a soddisfare le esigenze del minore, nel rispetto dei suoi tempi e dei suoi interessi.
deve pertanto essere affidato in via super esclusiva al padre al Persona_1 Parte_1 quale saranno attribuiti, in completa autonomia, i poteri di decisione per le questioni di ordinaria e di straordinaria amministrazione nonché dei poteri di gestione del figlio minore in materia di sanità, istruzione, attività ludiche-sportive e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (a mero titolo esemplificativo, l'autorizzazione a gite e/o uscite scolastiche;
iscrizione a campi estivi e/o attività
pagina 3 di 6 ricreative e/o sportive;
sottoscrizione di consensi informati in ambito sanitario, per visite mediche, interventi e somministrazione di farmaci).
È comunque garantito il diritto di di chiedere e di ricevere le informazioni e la Controparte_1 documentazione relativa alle scelte attinenti al figlio.
Tale forma di affidamento rappresenta il modello più aderente alle esigenze attuali di Per_1
[...]
Viene altresì confermato il collocamento prevalentemente presso il padre, ove il minore continuerà ad avere la residenza anagrafica.
In ordine al diritto di visita della madre, si confermano le modalità previste nel provvedimento di separazione (cfr. “il minore potrà vedere la madre in conformità alle condizioni elaborate dal Servizio
Sociale del Comune di Pozzomaggiore che attiverà come ha fatto fino ad ora supporti psicologici per il minore al fine di convincerlo a incontrare la madre anche in luoghi indicati dal servizio stesso”).
Il mantenimento del figlio
In ordine al mantenimento del figlio , il ricorrente chiedeva di porre a carico di Persona_1
l'importo di € 200,00 mensili. Controparte_1
In sede di separazione non era stato fissato alcun assegno di mantenimento per la prole a carico del genitore non collocatario.
Ai sensi di quanto previsto dall'art 147 c.c., i genitori sono tenuti a mantenere i figli e pertanto, con l'assegno di mantenimento, il genitore non collocatario contribuisce indirettamente e periodicamente alle spese connesse ai bisogni ordinari della prole (cfr. C. Cass. n. 16739/2020: “l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza”).
è genitore non collocatario e, dunque, nell'esercizio dei suoi obblighi di cura nei Controparte_1 confronti del minore, è tenuta a contribuire al mantenimento del figlio minore mediante il versamento di un assegno mensile.
Considerate le difficoltà della madre, sia patrimoniali che di dipendenza, si ritiene congruo fissare l'importo mensile in € 200,00 a titolo di mantenimento, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese,
pagina 4 di 6 suscettibile di rivalutazione ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie secondo le
Linee guida CNF.
Tenuto conto dell'affidamento e del collocamento del minore in via esclusiva presso il padre, si ritiene che, nel caso di specie, l'assegno unico debba essere percepito integralmente dal genitore collocatario
Parte_1
*
Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento.
Si osserva che naturalmente l'assegno di mantenimento a favore della ex coniuge, fissato in sede di separazione, viene meno a decorrere dall'odierna pronuncia di divorzio.
Tenuto conto della contumacia e del tenore della vertenza, si compensano integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, defitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 [...]
celebrato in Pozzomaggiore in data 18.9.2011 (trascritto presso gli atti dello CP_1
Stato civile del Comune di Pozzomaggiore – anno 2011, n. 3, P. II, Serie A);
2) conferma l'affidamento in via super-esclusiva del figlio minore al padre Persona_1
presso il quale il minore continuerà ad avere la residenza anagrafica;
Parte_1
3) attribuisce in via esclusiva al padre i poteri autonomi in relazione a tutte le decisioni Parte_1 necessarie nell'interesse del minore (inerenti alla salute, educazione, istruzione, attività ludiche e sportive) anche davanti alle autorità sanitarie, amministrative e scolastiche;
4) conferma la regolamentazione del diritto di visita della madre previste nella sentenza di separazione n. 839/2020;
5) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore Controparte_1 mediante il versamento dell'assegno di € 200,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50 % delle spese straordinarie secondo le linee guida del CNF;
6) accerta e dichiara il diritto di di percepire integralmente l'assegno unico erogato Parte_1 dall' nell'interesse del minore;
CP_2 Persona_1
7) compensa integralmente le spese di lite.
pagina 5 di 6 Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pozzomaggiore per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio del 23.7.2025.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Stefania Deiana dott.ssa Elisa Remonti
pagina 6 di 6