Sentenza 2 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
DE SANTIS Cecilia Presidente
STERLICCHIO Antonella Miryam Consigliere rel.
CIMINI Biagio Roberto Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 681 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
Parte_1
Avv. PASCUCCI FRANCESCO
e
, e per essa CP_1 Parte_2
(GIÀ
[...] CP_2
Avv. PESENTI MARCO Avv. CONCIO FRANCESCO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO impugna la sentenza N. 1919/2021, resa dal Parte_1
Tribunale di Velletri, che ha accolto la domanda di revocatoria proposta dalla controparte. Parte appellata ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello appare fondato e, pertanto, merita d'essere accolto. assume di non aver potuto conoscere l'esistenza del Parte_1 procedimento di I grado svoltosi innanzi al Tribunale di Velletri poiché, a causa della nullità della notificazione dell'atto di citazione, è rimasta
e dell'adottata sentenza da parte del summenzionato Tribunale, impugnandola immediatamente. Sostiene l'appellante che la notificazione dell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio è nulla in quanto l'esame della relazione di notificazione apposta in calce all'atto di citazione depositato agli atti del fascicolo telematico rivela gravi vizi ed è, inoltre, frutto di dichiarazioni non veritiere. In particolare, la notificazione è stata eseguita mediante deposito nella Casa Comunale di Marino ex art. 143 C.p.c. “perché non è stato possibile eseguire la notifica ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli precedenti”. Si legge dalla relazione di notifica che, in data 15.01.2021, l'Ufficiale Giudiziario “non ha potuto notificare in quanto all'indirizzo come in atti la predetta ( – ndr) risulta sconosciuta. Ho chiesto in Parte_1 loco ma nessuno conosce il destinatario dell'atto “. Sostiene che tali dichiarazioni sono gravemente carenti ed inficiano di nullità il procedimento notificatorio così come espletato. Aggiunge l'appellante: “Innanzitutto, nella relazione di notificazione l'Ufficiale Giudiziario non dà minimamente conto di aver cercato il nominativo su citofoni e/o cassette postali ma si limita semplicemente a dichiarare che la destinataria risulta sconosciuta. Siffatta dichiarazione così come resa nel processo verbale non attesta un fatto (ad esempio, un fatto è: “non ho rinvenuto il nominativo sul citofono né su cassette postali etc. ”) bensì implica una valutazione e/o una mera presupposizione dell'Ufficiale Giudiziario ed è frutto di una sua semplice deduzione non accompagnata da alcun rilievo concreto. A ciò si aggiunga che, secondo il principio ormai graniticamente espresso dai Giudici di Legittimità (vedi, ex multis , Cass. N. 2530/2022), l'irreperibilità necessaria ai fini dell'applicabilità dell'art. 143 C.p.c. presuppone indefettibilmente un quid pluris consistente nel fatto che l'ufficiale giudiziario deve raccogliere informazioni sul destinatario dai
“residenti” interpellati.
pag. 2/5 Ebbene, anche sotto tale profilo l'accertamento svolto dall'Ufficiale Giudiziario che eseguì la notificazione in data 15/01/2021 si appalesa assolutamente insufficiente. Nella relazione di notificazione l'addetto alla notifica si limita ad attestare semplicemente di “aver chiesto in loco” ma senza specificare, però, da chi avrebbe assunto specificamente le informazioni.” Ritiene la Corte che debba farsi applicazione al caso di specie del principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione secondo il quale “Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della notificazione ex art. 143 c.p.c., l'ufficiale giudiziario, ove non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza risultante dal certificato anagrafico, è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca ed indagine dandone conto nella relata, dovendo ritenersi, in difetto, la nullità della notificazione (Cass. n. 8638 del 2017). Il ricorso alle formalità di notificazione di cui all'art. 143 c.p.c., per le persone irreperibili, non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto (Cass. n. 24107 del 2016), il che val quanto dire, come affermato da Cass. n. 18385 del 2003, che «l'ufficiale giudiziario debba comunque preliminarmente concretamente accedere nel luogo di ultima residenza nota, al fine - fra l'altro - di attingere, anche nell'ipotesi di riscontrata assenza di addetti o incaricati alla ricezione della notifica, comunque eventuali notizie utili in ordine alla residenza attuale del destinatario della notificazione». Va inoltre rammentato che i presupposti, legittimanti 5 la notificazione a norma dell'art. 143 c.p.c., non sono solo il dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, né il mero possesso del certificato anagrafico, dal quale risulti il destinatario stesso trasferito per ignota destinazione, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza: a tal fine, la relata di notificazione fa fede, fino a querela di falso, circa le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente e limitatamente ai soli elementi positivi di essa, mentre non sono assistite da pubblica fede le attestazioni negative, come l'ignoranza circa la nuova residenza del destinatario della notificazione (Cass. n. 19012 del 2017). Nel caso di specie l'indicazione di «vane le ricerche esperite sul posto», al cospetto dell'accertata residenza anagrafica,
pag. 3/5 evidenzia una carenza del procedimento notificatorio sotto il profilo del requisito della effettività delle ricerche e della specifica indicazione di quali siano state le "effettive" ricerche compiute, rilevante nel caso di specie come requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto (art. 156, comma 2, cod. proc. civ.). In mancanza infatti della specifica indicazione delle effettive ricerche compiute, la generica indicazione di «vane le ricerche esperite sul posto» è inidonea ad integrare un fatto di cui l'ufficiale giudiziario dia conto nel processo verbale, per il quale incomba sulla parte interessata l'onere di proporre querela di falso, ma ha la valenza esclusivamente di una valutazione, non assistita, come è noto, dalla precipua efficacia dell'atto pubblico (in particolare, l'ufficiale giudiziario ha stimato "vane" le ricerche esperite, ma ha omesso di attestare i fatti, che sarebbero avvenuti, corrispondenti alle ricerche eseguite). Non vale richiamare Cass. n. 17964 del 2017, come si fa nella memoria della controricorrente, la quale esclude che ricorra la nullità nel caso di mancata indicazione nel processo verbale delle indagini eseguite a condizione però che risulti comunque con assoluta certezza l'effettivo compimento delle stesse, circostanza che non risulta nel caso di specie (mentre sussisteva nel caso di cui al precedente appena citato).” (Cass. 40467 del 2021).
Ebbene nel caso in esame la dichiarazione resa dall'Ufficiale Giudiziario secondo la quale egli avrebbe chiesto in loco ma nessuno conosceva la destinataria dell'atto, effettivamente non descrive quale attività sia stata concretamente compiuta poiché non indica presso quali e quante persone l'indagine sia stata svolta, impedendo così il concreto esercizio da parte del destinatario del diritto di impugnare una simile relata. La relata in esame, pertanto, contiene sostanzialmente non la descrizione di un fatto (le ricerche concretamente eseguite) ma il risultato della non indicata attività dell'ufficiale giudiziario, secondo la valutazione di quest'ultimo. Ne consegue la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e la rimessione della causa al primo giudice. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellata che deve essere condannata a rifonderle. Non spetta la distrazione in difetto di dichiarazione dell'avvocato di avere anticipato le spese.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
pag. 4/5 in accoglimento dell'appello e riforma della sentenza gravata, rimette la causa al Tribunale di Velletri e condanna e per essa Controparte_1
(GIÀ alla Parte_2 CP_2 rifusione delle spese di lite in favore di
, che liquida in euro 12.000,00, oltre a spese Parte_1 generali ed accessori di legge. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10.12.2024.
Il Presidente Il Consigliere estensore pag. 5/5