Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/03/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott. Alessandro Silvestrini, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 4413/2023 R.G. avente ad oggetto “opposizione ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e seg. L. 689/1981 (violazione del codice della strada)” e vertente:
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Siciliani, giusta mandato in atti. Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del proprio legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Cezza, giusta mandato in atti.
APPELLATO
La causa, sulle conclusioni delle parti come precisate nel verbale di udienza del 26.2.2025, veniva decisa nella medesima udienza, con la lettura del dispositivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso depositato il 29.09.2022, proponeva opposizione, Controparte_1
davanti al Giudice di Pace di Lecce, avverso i verbali di accertamento del Comando Polizia
Municipale del Comune di di violazione del codice della strada del 22.07.2022 n. Pt_1
8427/2022 (per la violazione dell'art. 142, comma 9-bis, perché il giorno 17.06.2022, alle ore
23.25, alla guida del veicolo Land Rover tg. GD189WA, percorreva la S.S. 613 Brindisi – Lecce
A sostegno della opposizione il ricorrente deduceva: la violazione del divieto di installare, fuori dai centri urbani, dispositivi di controllo della velocità ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità; la mancata dimostrazione della corretta funzionalità di tale apparecchio, che necessita di taratura e verifiche periodiche;
l'inadeguatezza della segnalazione del rilevamento elettronico, collocata a distanza non regolamentare;
l'assenza del decreto prefettizio di autorizzazione al rilevamento della velocità con l'ausilio di autovelox su quel tratto di strada;
l'omissione della contestazione immediata, giustificata con motivazione generica e inadeguata.
Il costituitosi in giudizio, resisteva al ricorso, che il Giudice di Pace, con Parte_1
sentenza n. 10351/2022 del 21.12.202, accoglieva, con conseguente annullamento dei verbali oggetto di opposizione e compensazione delle spese processuali.
In motivazione il primo giudice osservava: che non vi era prova che l'apparecchiatura utilizzata fosse omologata, né che funzionasse correttamente, non essendo all'uopo sufficiente la produzione da parte del convenuto delle sole determine dirigenziali di approvazione Pt_1
dello strumento da parte del MIT;
che non vi era, nemmeno, la prova che la postazione di controllo della velocità fosse correttamente segnalata e ben visibile, nel rispetto della normativa regolamentare in materia.
Il con ricorso depositato il 20.06.2023, impugnava la sentenza per i motivi Parte_1
che saranno illustrati in prosieguo.
costituitosi in giudizio, resisteva al gravame, che all'udienza del Controparte_1
26.2.2025 è stato discusso.
Con il primo articolato motivo di gravame l'appellante, dopo aver censurato l'affermazione del primo giudice secondo cui “appare evidente come nessuna prova sia stata fornita in ordine al corretto funzionamento della apparecchiatura utilizzata dagli agenti accertatori nella vicenda che ci occupa”, si duole che il Giudice di Pace abbia erroneamente ritenuto che “rileva, nella specie, la mancata omologazione da parte del MISE dell'apparecchiatura elettronica utilizzata per effettuare l'accertamento, che invece risulta aver ottenuto solo l'approvazione da parte del
MIT mediante determina dirigenziale”.
Infatti, secondo la ricostruzione dell'appellante, il provvedimento amministrativo di approvazione sarebbe equivalente a quello di omologazione e supplirebbe a quest'ultimo.
Quanto alla rilevata mancanza di prova circa l'esistenza e il regolare posizionamento della segnaletica di preavviso della postazione di controllo elettronico della velocità utilizzata nel caso di specie, l'appellante sostiene che la menzione nei verbali di accertamento dell'esistenza e della collocazione dei cartelli costituisca attestazione di un dato direttamente rilevato dagli accertatori e quindi contestabile solo mediante querela di farlo;
che, inoltre, graverebbe sull'opponente l'onere di provare l'inidoneità in concreto della suddetta segnaletica ad assolvere la funzione di avviso della presenza di postazioni di controllo della velocità.
Nelle note conclusive depositate il 14.10.2024, inoltre, il ha evidenziato che parte Pt_1
appellata, all'atto della costituzione in giudizio per mezzo di un difensore diverso rispetto a quello di primo grado, si è limitata ad un generico rinvio al contenuto degli scritti difensivi del precedente procuratore, senza prendere specifica posizione in relazione al gravame proposto, ritenendo, pertanto, che lo stesso vada accolto in forza del principio di non contestazione.
La censura è infondata.
Secondo il pacifico insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del d. lgs. n. 285 del 1992, tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. In caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio, spetta all'Amministrazione fornire la prova positiva dell'iniziale omologazione
e della successiva periodica taratura dello strumento, producendo sia le certificazioni di omologazione e conformità sia le certificazioni di taratura periodica, non potendosi fondare la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell'apparecchio sulla mera attestazione contenuta nel verbale di contravvenzione, non rivestendo quest'ultimo fede privilegiata” (Cassazione civile sez. II, 07/05/2024, n.12314).
Nella specie il ha prodotto: a) la dichiarazione di conformità al prototipo Parte_1
depositato presso il Ministero del dispositivo T- EXSPEED V.
2.0 identificato dal numero di matricola 002169; b) i decreti ministeriali di approvazione del prototipo del dispositivo di misurazione della velocità “T – EXSPEED V.2.0” prodotto dalla soc. (decreti Ministero CP_2
delle Infrastrutture e dei Trasporti nn. 5298 del 27.10.2011, 4910 del 16.10.2014, 5072 del
27.10.2014); c) il certificato di taratura del dispositivo T- EXSPEED V.
2.0 con numero di matricola 002169 rilasciato a seguito delle misurazioni eseguite il 22.3.2022 presso un laboratorio accreditato di taratura;
d) il verbale di verifica di funzionalità del dispositivo T-
EXSPEED V.
2.0 con numero di matricola 002169 eseguito il 23.5.2022 da un agente della Polizia
Municipale di Pt_1
Come risulta evidente dall'esame dei documenti sopra elencati, il ha Parte_1
omesso di documentare l'iniziale omologazione del misuratore di velocità utilizzato ed ha giustificato tale omissione, deducendo che in base ad un parere della Direzione Generale del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti vi sarebbe sostanziale equivalenza tra le procedure di omologazione e quelle di approvazione dei sistemi di misurazione della velocità.
E, tuttavia, tale parere non ha trovato l'avallo della Corte Suprema, che ha invece statuito che
“in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo
l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse” (Cassazione civile sez. II,
18/04/2024, n. 10505).
Più specificatamente, secondo i giudici di legittimità, l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento: l'omologazione, quindi, consiste in una procedura che - pur essendo amministrativa (come l'approvazione) - ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso. Alla luce di tale autorevole precedente giurisprudenziale, che ha anche analiticamente confutato la contraria interpretazione data dagli uffici ministeriali, il Tribunale non può che rigettare l'appello, senza neppure farsi carico delle altre censure sollevate dall'appellante, avendo comunque carattere assorbente il rilievo della mancata omologazione del misuratore di velocità utilizzato.
Nè vale a scalfire tale convincimento la questione sollevata dal circa la Parte_1
mancata specifica contestazione dei fatti da parte dell'appellato nel presente giudizio.
In proposito, si osserva che affinchè un fatto possa certamente dirsi non contestato dal convenuto ai sensi dell'art. 115 c.p.c., e perciò non richiedente una specifica dimostrazione da parte di chi ne sia onerato, occorre o che lo stesso fatto sia da quello esplicitamente ammesso,
o che il convenuto abbia improntato la sua difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili col disconoscimento di quel fatto. Invero, il silenzio è cosa diversa dal riconoscimento (espresso, implicito o indiretto) e d'altra parte, se le prove devono essere valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento (art. 116 c.p.c.), a fortiori ciò vale per la valutazione della mancata contestazione.
Nel caso di specie, è evidente che il rinvio operato dal nuovo procuratore della società appellata agli scritti difensivi di chi lo aveva preceduto in primo grado costituisca una difesa - seppur generica – incompatibile con il riconoscimento delle ragioni avversarie, anche in considerazione, per converso, della precisa esposizione dei motivi di opposizione proposti dalla medesima nel giudizio innanzi al Giudice di Pace e da Controparte_1
quest'ultimo (parzialmente) accolti con la sentenza oggetto di gravame. Pertanto, da tale contegno processuale non può farsi discendere un inversione dell'onere della prova, come avrebbe voluto l'appellante, sul quale, invece, anche per la sua qualità di attore sostanziale in entrambi i gradi di giudizio, unicamente incombeva il predetto onere, rimasto inevaso per le ragioni innanzi esposte.
Fermo ciò, le considerazioni appena espresse in ordine alla genericità delle difese svolte dall'appellato nel presente giudizio portano a ritenere che sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese di lite, in deroga al principio della soccombenza.
Ricorrono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott. A. Silvestrini, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto, con ricorso depositato il 20.06.2023, dal ei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lecce n. 10351/22 del 21.12.2022; compensa le spese;
dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Lecce il 26.02.2025
Il Giudice Unico
Il presente provvedimento è stato redatto su bozza predisposta dalla dott.ssa Giulia Valentini – funzionario UPP.