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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 10/02/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 29 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, cui è riunita la n. 890 del 2022 posta in decisione all'udienza del 24 settembre 2024 e promossa
DA
con l'Avv. MASSIMILIANO ANGELETTI domicilio Parte_1 C.F._1
digitale
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. GUIDI EDOARDO Controparte_1 C.F._2
domicilio digitale
, con gli AVV.TI Controparte_2 P.IVA_1
LUCIO CENSORI E ARRIGO SILVESTRI domicilio digitale
GEOM. con gli AVV.TI. DINA LOSCO E Persona_1 C.F._3
FLORENZA RENZI domicilio digitale
pagina 1 di 12 GEOM. con l 'Avv. PAOLA VECCHIONI domicilio Persona_2 C.F._4
digitale
APPELLATO
CONTRO
Sentenza del tribunale di Ascoli Piceno n. 811/2021 del 22/11/2021 non definitiva e n. 503/2022, definitiva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha venduto a con rogito del notaio del 30.10.08, la Parte_1 Controparte_1 Per_3
porzione di immobile sito in Ascoli Piceno, via salaria Inferiore n 91, identificato all'NCEU del medesimo comune al foglio n 61, particella n 283 sub 10 piano terra cat A/2 classe 4 vani 3,5 superficie catastale mq 75 (appartamento) e particella n 283 sub 6 piano terra categoria C/6, classe 2, mq 14
(garage)
La stipula fu preceduta in data 10.1.08, da contratto preliminare con il quale la venditrice si obbligò a pagare le somme necessarie per la ristrutturazione del bene ceduto e per il parziale cambio di destinazione d'uso come da piantina ad esso allegata.
Furono quindi eseguiti i lavori di ristrutturazione, inizialmente dalla ditta CA sotto la direzione lavori del geometra a cui si sostituirono l'impresa ed il geometra ER Controparte_2 Per_2
La a distanza di 6 anni all'acquisto e dall'insediamento, lamentò danni derivanti dalla non CP_1
corretta esecuzione dei lavori come evidenziato dalla perizia di parte del geometra che Tes_1
interveniva in loco nel gennaio del 2014, e denuncia dei vizi alla interveniva solo nel successivo Pt_1
2015 con la notifica di ricorso dell'accertamento tecnico preventivo.
Depositato l'elaborato peritale la ha convenuto in giudizio la chiedendo: CP_1 Pt_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Ascoli Piceno, accertata e dichiarata la responsabilità della convenuta
Signora per le gravi negligenze ed inadempienze poste in essere in occasione della vendita Parte_1
dell'unità immobiliare sita in Ascoli Piceno alla Frazione Brecciarolo Via Salaria Inferiore n. 91, giusto contratto preliminare di compravendita del 10.1.2008 registrato il 21.01.2008 L n. 192 Serie 3 e successivo atto pubblico di compravendita del 30.10.2008 a rogito Notaio di Ascoli Persona_4
Piceno (Rep. n. 19238 e Racc. n. 9828), trascritto in Ascoli Piceno il 31.10.2008 ai nn. 6822-6823-
6825, negligenze ed inadempienze già provate, individuate, descritte e quantificate a cura del CTU Ing.
Persona_5
pagina 2 di 12 - condannare la Signora al risarcimento in favore di della somma Parte_1 Controparte_1
di €. 59.852,80 quale costo stimato dal CTU Ing. per l'esecuzione dei lavori e degli Persona_6
interventi finalizzati alla eliminazione dei vizi ed alla sistemazione ed adeguamento dell'immobile, già detratta la somma di € 3.309,03 per le finiture non riconoscibili per via della destinazione d'uso non conforme dei locali garage e ripostiglio;
- condannare, altresì, la Signora l risarcimento sempre in favore dell'attrice Parte_1 [...]
della somma di € 5.985,28 quale costo stimato dal CTU Ing. siccome Controparte_1 Pe Per_5
occorrente per le spese tecniche di progettazione, direzione dei lavori e per il coordinamento legate all'esecuzione dei lavori sopra indicati;
- condannare altresì la Signora alla ripetizione ed al rimborso, sempre in favore dell'attrice Parte_1
, della complessiva somma di € 3.790,92 – di cui € 400,00 giusta fattura n. 11 Controparte_1
del 6.6.2015 in acconto ed € 3.390,92 al lordo di onere previdenziali ed Iva giusta fattura n. 19 del
8.10.2015 a saldo – dalla stessa anticipata al CTU Ing. in forza di provvedimento di Pe Per_5
liquidazione di onorari reso dal Presidente di Sezione Dott. in data 7.10.2015, oltre alla CP_3
ripetizione ed al rimborso della somma come liquidata al CTU Ing. per la relazione Persona_6
integrativa deposita il 31/03/2022;
- condannare ancora la signora al risarcimento, sempre in favore dell'attrice Parte_1 [...]
, della somma di € 7.400,00 quale costo preventivato dalla ditta “Traslochi Giuseppe” di CP_1
San Benedetto del Tronto per il servizio di doppio trasloco (€ 2.500,00 x 2 = € 5.000,00) e di deposito mobilia (€ 200,00 x 12 mesi = € 2.400,00), servizio reso necessario per liberare l'immobile in esame in vista dell'esecuzione dei lavori di eliminazione dei vizi secondo le modalità suggerite ed indicate dal
CTU Ing. per tutta la durate delle stesse;
Per_5
condannare ancora la Signora al risarcimento sempre in favore dell'attrice Parte_1 CP_1
, della somma di € 5.200,00 (€ 400,00 x 13 mensilità comprensiva di una provvigione) quale
[...]
costo preventivato dalla “Agenzia Immobiliare Magia” di Castel di Lama a titolo di canoni locatizi per l'utilizzo di altra ma similare unità abitativa (di identica estensione di circa 75/80 mq) idonea alle necessità del nucleo familiare dell'attrice sempre per il tempo necessario e occorrente alla completa esecuzione dei descritti lavori, tempo stimato in mesi 12;
- in ogni caso, condannare la convenuta alla refusione delle spese e compensi professionali Parte_1
del presente giudizio ed anche della fase ante causam di ATP chiedendo che l'Ill.mo Tribunale adito tenga conto della condotta processuale di controparte ai fini della condanna della convenuta
[...]
d'ufficio, al pagamento in favore dell'attrice , in aggiunta alle spese di Pt_1 Controparte_1
pagina 3 di 12 lite, di una somma equitativamente determinata a titolo di risarcimento del danno ex art. 96 terzo comma Cpc.
La costituendosi ha resistito chiedendo, in via preliminare, la chiamata in causa in manleva della Pt_1
ditta Gaia Costruzioni di Maravalli Gianluca e del geom. eventualmente in solido tra Persona_2
loro, la prima per i vizi costruttivi, il secondo per vizi progettuali, direzione lavori e omissioni amministrative;
nel merito, il rigetto per infondatezza della pretesa avversa ed eccepiva la sua decadenza dal diritto risarcitorio;
in subordine, in caso di accertamento dei danni lamentati dal ricorrente, chiedeva l'accertamento dell'esistenza del contratto di appalto tra quest'ultima e la
[...]
e quella del rapporto professionale sempre tra la ricorrente e il geom. e Controparte_2 Persona_2
la loro conseguente condanna, manlevando la resistente;
nel caso di imputazione dei danni alla resistente, chiedeva l'accertamento delle rispettive quote di responsabilità e la conseguente condanna dei terzi chiamati in manleva della resistente;
con vittoria di spese e competenze di lite.
Autorizzata la chiamata, la costituendosi ha resistito eccependo la decadenza e Controparte_2
prescrizione dei diritti e delle azioni esercitabili nei suoi confronti quale appaltatore;
nel merito, chiedendo la reiezione di tutte le domande spiegate dall'attrice e dalla convenuta nei suoi confronti;
con vittoria di spese di lite e condanna risarcitoria da quantificare equitativamente della chiamante Pt_1
ex art. 96 comma terzo c.p.c.; il Geom. si è costituito chiamando in causa il Geom. , Per_2 Persona_1
eccependo decadenza e prescrizione dei diritti e delle azioni esercitabili nei suoi confronti e nel merito, in caso di fondatezza delle domanda di parte ricorrente, chiedeva l'accertamento della responsabilità professionale del Geom. quale progettista e direttore dei lavori, in solido con la signora ER [...]
quale committente e, quindi, il rigetto della domanda avanzata nei suoi confronti;
chiedeva, Pt_1
infine, la condanna della convenuta al pagamento in suo favore delle spese di giudizio e del risarcimento del danno da liquidare in via equitativa in €.20.000,00 ex art. 96, 3° comma, c.p.c.
Infine il Geom. costituendosi ha eccepito a sua volta decadenza e prescrizione e nel Persona_1
merito il rigetto della domanda di parte ricorrente e, in caso di accoglimento, l'inesistenza della responsabilità professionale a suo carico;
respingere in ogni caso la domanda di parte ricorrente;
con vittoria di spese di giudizio.
Il Tribunale ha quindi pronunciato la sentenza non definitiva n. 811 del 2021, così decidendo:
1) rigetta le eccezioni di prescrizione e decadenza proposte dalla convenuta nei confronti Parte_1
dell'attrice;
2) rigetta le domande proposte dalla convenuta nei confronti dei chiamati Parte_1 Controparte_2
e geom. e, per l'effetto, respinge la domanda di manleva di quest'ultimo nei confronti Persona_2
del geom. ; Persona_1
pagina 4 di 12 3) condanna al pagamento delle spese processuali in favore sia della ditta Parte_1 Controparte_2
che liquida in € 5.200,00 per compenso, oltre spese generali 15%, iva e cpa come per legge;
sia del geom. , che, in ragione della chiamata del terzo, liquida in € 5.500,00 per compenso oltre Persona_2
spese vive documentate, spese generali 15%, e iva e cpa come per legge;
4) condanna al pagamento in favore della ditta e del geom. , Parte_1 Controparte_2 Persona_2
della somma di € 1.700,00 ciascuno ex art. 96, terzo comma c.p.c.
5) dichiara inammissibile la domanda svolta da nei confronti del geom. Parte_1 Persona_1
compensando le relative spese processuali;
6) dispone la remissione della causa sul ruolo per la quantificazione del danno spettante a parte attrice, come da separata ordinanza;
7) ulteriori spese di lite al definitivo.
Tra le parti residue, e il Tribunale ha dunque pronunciato la sentenza definitiva n. 503 CP_1 Pt_1
del 2022, che ha così deciso:
a) condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di € 65.838,08 a Parte_1
titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
b) condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di € 3.790,92 per Parte_1
rimborso spese sostenute per la C.T.U. come già liquidate in sede di A.T.P.;
c) condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di € 13.430,00 Parte_1
per compenso professionale del presente giudizio e di €3.645,00 per il giudizio di A.T.P., oltre 15% per spese generali ed oneri di legge.
ha impugnato la sentenza non definitiva, n. 811 del 2021, con causa che ha assunto il ruolo Parte_1
n.29 del 2022, e poi la sentenza definitiva n. 503/2022 con causa che ha assunto il ruolo n. 890 del
2022: le due cause sono state riunite.
Negli appelli riuniti, e hanno concluso per il rigetto CP_1 Per_2 Controparte_2 ER
dell'appello.
Con l'appello contro la sentenza non definitiva, la ha proposto i seguenti motivi: Pt_1
Primo motivo: Errata applicazione dell'istituto giuridico relativo all'art 1669 cc ed errata interpretazione dei documenti presenti in atti quale rogito notarile.
Secondo motivo: Errata motivazione sulla considerazione dei tempi prescrizionali e decadenziali dell'azione indicata.
Terzo motivo: Errata, illogica, non corretta motivazione sull'estromissione dei chiamati
[...]
e ed errata-illogica motivazione sulla interpretazione dei documenti in CP_2 Persona_2
atti quale perizia del Geometra datata 18.4.2008 e DIA del 24.1.2008 del Geometra Per_7 ER
pagina 5 di 12 Quarto motivo: Errata contraddittoria motivazione sulla non ammissione della prova testimoniale
Quinto motivo: Errata motivazione sulla mancata autorizzazione della garanzia in manleva del geometra avanzata dalla ER Pt_1
Con l'appello contro la sentenza definitiva, la ha proposto un unico motivo lamentante: Errata, Pt_1
non corretta motivazione in punto alla quantificazione e valutazione del danno riconosciuto a
per erroneità della perizia del ctu. Controparte_1
Devono esaminarsi congiuntamente il primo e secondo motivo dell'appello n. 29 del 2022, siccome strettamente connessi.
L'appellante evidenzia che erroneamente il primo giudice avrebbe applicato la norma dell'art. 1669 c.c. alla sulla scorta della considerazione per cui essa ha ordinato i lavori di ristrutturazione viziati. Pt_1
Sostiene l'appellante tuttavia, che la Suprema Corte, a Sezioni unite, con la sentenza n. 7756 del
27.3.2017 ha affermato che l'azione ex art 1669 cc “.. puo' essere esercitata, in ragione della sua natura extracontrattuale, non solo dal committente contro l'appaltatore, ma anche dall'acquirente nei confronti del venditore che risulti fornito della competenza tecnica per dare direttamente, o tramite il proprio direttore dei lavori, indicazioni specifiche all'appaltatore esecutore dell'opera, ed abbia perciò' esercitato un potere di direttiva o di controllo sull'impresa appaltatrice..”.
In verità l'arresto delle Sezioni Unite citato dall'appellante ha espresso il seguente principio di diritto:
"l'art. 1669 c.c., è applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti, che (rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo": e non v'è cenno alla competenza tecnica del venditore committente.
Sotto altro profilo, l'appellante sostiene che la non avrebbe proposto azione per gravi vizi, di CP_1
cui all'art. 1669 c.c., ma quella, con diversi presupposti, ex art. 1667 c.c..
La diversa fattispecie applicabile, sarebbe, secondo l'appellante, dimostrata dalla natura dei vizi denunciati, consistenti in difetti di impermeabilizzazione.
Giova qui richiamare un elenco esemplificativo di fattispecie ritenute dalla Cassazione sostanziare gravi vizi costruttivi, contenuta nell'arresto delle SS.UU. citato dall'appellante: la pavimentazione interna ed esterna di una rampa di scala e di un muro di recinzione (sentenza n. 2238/12); opere di pavimentazione e di impiantistica (n. 1608/00); infiltrazioni d'acqua, umidità nelle murature e in generale problemi rilevanti d'impermeabilizzazione (nn. 84/13, 21351/05, 117/00, 4692/99, 2260/98,
2775/97, 3301/96, 10218/94, 13112/92, 9081/92, 9082/91, 2431/86, 1427/84, 6741/83, 2858/83,
pagina 6 di 12 3971/81, 3482/81, 6298/80, 4356/80, 206/79, 2321/77, 1606/76 e 1622/72); un ascensore panoramico esterno ad un edificio (n. 20307/11); l'inefficienza di un impianto idrico (n. 3752/07); l'inadeguatezza recettiva d'una fossa biologica (n. 13106/95); l'impianto centralizzato di riscaldamento (nn. 5002/94,
7924/92, 5252/86 e 2763/84); il crollo o il disfacimento degli intonaci esterni dell'edificio (nn. 6585/86,
4369/82 e 3002/81, 1426/76); il collegamento diretto degli scarichi di acque bianche e dei pluviali discendenti con la condotta fognaria (n. 5147/87); infiltrazioni di acque luride (n. 2070/78).
Quindi i problemi di impermeabilizzazione sono gravi vizi e la decisione del primo giudice deve condividersi.
Col terzo motivo, l'appellante lamenta errata, illogica, non corretta motivazione sull'estromissione dei chiamati e ed errata-illogica motivazione sulla interpretazione dei Controparte_2 Persona_2
documenti in atti quale perizia del Geometra datata 18.4.2008 e DIA del 24.1.2008 del Geometra Per_7
ER
Spiega la che il problema del bene compravenduto è relativo all'umidità derivante dal sottosuolo Pt_1
per mancato isolamento del piano di calpestio ed è relegato alla parte di immobile prima adibito a garage (ora camera da letto, bagno e II camera) dunque il soggetto responsabile dell'opera non è chi ha eseguito la demolizione ma chi ha eseguito il rifacimento del piano di calpestio demolito Parte_2
abbassandolo (Gaia costruzioni-Salvi).
Continua l'appellante evidenziando che CA ha eseguito la sola demolizione, come dimostrato,dal computo metrico della ditta CA (doc 9 comparsa di parte convenuta) che non chiede compenso per alcuna lavorazione di apposizione di massetto (doc 10 comparsa di parte convenuta) e nessun pagamento rispetto ad un preventivo per la realizzazione di massetto pari ad euro 12.256,42.
Al contrario, continua l'appellante, analizzando la documentazione della come Controparte_2
dal documento D) depositato con le III memorie 183 comma VI cpc di parte convenuta, alla voce
“MASSETTO APPARTAMENTO” viene riportata l'”esecuzione di 80 MQ” con relativo pagamento
(documento B-C prodotti con le III memorie 183 comma VI cpc di parte convenuta).
L'argomento non può essere condiviso.
L'esecuzione del massetto da parte della ditta non ha efficacia causale per il difetto di CP_2
impermeabilizzazione, perché il piano di calpestio nella predetta stanza era già stato oggetto di scavo e rifacimento della soletta di cemento (che è la parte a contatto con il terreno ed è cosa diversa dal massetto e dalla pavimentazione) sulla quale lo stesso Geom. rilevava l'esecuzione di tutte le Per_7
opere strutturali (impianti, guaine, scarichi, controtelai porte, divisori ecc..) eseguiti dalla ditta CA.
La questione dell'areazione delle fondazioni non ha inoltre nulla a che vedere con le parti superficiali e di finitura del piano di calpestio perché, tutte le opere del sistema di areazione “igloo” devono essere pagina 7 di 12 istallate in profondità al di sotto della soletta di cemento armato (già in situ nel momento dell'intervento di , ovvero, come indicato dal Ctu, con scavo di 70 cm, posizionamento cd. magro CP_2
in cls, posizionamento degli “igloo”, ricopertura con soletta in cls eccetera.
Col quarto motivo, l'appellante si duole della mancata ammissione della prova testimoniale richiesta in primo grado.
Di seguito i relativi capitoli:
1)vero che e sottoscrivevano compromesso datato 10.12.008 Parte_1 Controparte_1
avente ad oggetto la compravendita dell'immobile sito in via Salaria inferiore n 91 Ascoli Piceno foglio
61 particella 283 sub 1 e 6 catasto fabbricati del medesimo comune,
2) vero che gli accordi tra la venditrice e l'acquirente riguardavano la vendita di un bene grezzo che sarebbe stato ristrutturato a piacimento dalla sig.ra senza alcuna ingerenza da parte della CP_1
Pt_1
3)vero che gli accordi prevedevano che la risultasse formale sottoscrittrice dei contratti con Parte_1
le ditte appaltatrici ed i professionisti che avrebbero operato sul bene, mentre la reale committenza dei lavori, la gestione dei medesimi, i rapporti con le ditte, con i tecnici ed i fornitori, sarebbero stati posti in essere dalla esclusivamente, CP_1
4)vero che pertanto la ha avuto totale autonomia decisionale nella ristrutturazione del bene CP_1
oggetto di causa senza alcuna ingerenza o controllo da pare della che si è totalmente disinteressata Pt_1
della gestione della procedura ristrutturatoria,
5)vero che ha commissionato alla ditta CA prima e alla ditta Gaia Controparte_1
Costruzione di Maravalli Gianluca dopo, tutti i lavori che venivano realizzati sull'immobile acquistato,
6)vero che la provvedeva a scegliere direttamente la ditta subentrante alla CA, quale CP_1 [...]
che conosceva direttamente in quanto parente della o del marito, CP_2 CP_1
7)vero che, durante l'intero svolgimento delle opere di ristrutturazione dell'immobile eseguito dalla ditta CA prima e la ditta Gaia Costruzioni di Maravalli Gianluca, è stata costante la presenza nel cantiere della o del proprio marito, CP_1
8)vero che rispetto alla realizzazione degli impianti di riscaldamento tradizionali, come previsti in fase di preventivo e di progettazione, la provvedeva a far apporre gli impianti di riscaldamento a CP_1
pavimento,
9)vero che la cavea o cavedio posta a ridosso del locale oggi adibito alla camera dei figli della
è stata realizza su commissione della medesima alla ditta al fine di permettere CP_1 CP_4
una corretta areazione della stanza medesima,
pagina 8 di 12 10)vero che i lavori di rimozione infissi esistenti, parziale demolizione dei tramezzi esistenti e relativa ricostruzione di nuovi, ingrandimento del bagno in zona nordest, posa in opera dei controtelai delle porte interne, posa in opera delle soglie delle finestre, posa in opera dei contratelai degli infissi esterni così come tutte le opere di muratura, realizzazione dell'impianto di riscaldamento a pavimento, degli intonaci, dei massetti, dei pavimenti e dei rivestimenti e tutte le opere di rifinitura, le tinteggiature, gli infissi e le porte, ovvero tutte le opere che sono state eseguite sull'immobile oggetto di causa sono state realizzate su esclusiva commissione dalla , Controparte_1
11)vero che i rapporti con il geometra sono stati sempre tenuti dalla ER CP_1
12)vero che il geometra veniva scelto dalla sig.ra e dal marito di lei che conosceva Per_2 CP_1
personalmente, ed i rapporti con il medesimo venivano tenuti direttamente dalla e dal di lei CP_1
marito,
13)vero che i lavori di ristrutturazione iniziavano subito dopo la sottoscrizione del preliminare di vendita ovvero dopo il 10.1.08,
14)vero che alla data di sottoscrizione del rogito notarile del 30.10.08 le opere relative al contratto di compravendita sottoscritto tra la e la erano terminate, Pt_1 CP_1
15)vero che l'appartamento veniva acquistato dalla con la consapevolezza che il locale posto CP_1
al lato nord-ovest dell'immobile era e sarebbe dovuto rimanere adibito ad uso garage,
16)vero che la prima della sottoscrizione del compromesso di acquisto, era stata resa edotta CP_1
dal e dalla direttrice dell'agenzia Centro Servizi Piceni che l'appartamento che andava ad ER
acquistare era costituito anche da una stanza uso garage,
17)vero che la era stata informata, prima della sottoscrizione del preliminare di vendita, CP_1
dell'impossibilità di trasformare il locale adibito ad uso garage in stanza da letto con annesso bagno, in quanto, in più occasioni il tecnico all'epoca in carica e tutto lo staff dell'agenzia immobiliare ER
Centro Servizi Piceni, in maniera chiara spiegavano alla le problematiche tecniche, CP_1
urbanistiche ed edilizie che rendevano impossibili ed insanabili le trasformazioni del locale ad uso garage in stanza da letto con bagno,
18)vero che la pur sapendo le problematiche relative all'esecuzione dell'opera e CP_1
l'impossibilità a livello urbanistico-edilizio di realizzare la camera da letto ed il bagno nel locale adibito a garage, decideva di acquistare il bene,
19)vero che la autonomamente e all'insaputa della commissionava alla ditta preposta lo CP_1 Pt_1
scavo, la realizzazione della camera e del bagno nella parte originariamente adibito a garage,
20)vero che la non si è mai recata sul cantiere, Pt_1
pagina 9 di 12 21)vero che la prima dell'inizio dei lavori di ristrutturazione ed in considerazione della fretta CP_1
che la stessa aveva di entrare nella disponibilità dell'immobile, sollecitava il tecnico all'epoca in carica, geometra a presentare le pratiche presso il comune di Ascoli Piceno al fine di regolarizzare il ER
cambio di destinazione d'appartamento che andava ad acquistare,
22)vero che il geometra a seguito delle pressioni della sulla presentazione dei ER CP_5
documenti al Comune di Ascoli Piceno, faceva presente alla medesima che l'iter amministrativo- burocratico, avrebbero necessitato di fasi e tempi standard,
23)vero che il rappresentava alla che la pratica urbanistico-edilizia dell'immobile ER CP_1
acquistato avrebbe necessitato il pagamento di alcune sanzioni e tempi tecnici relativamente lunghi per essere assentita,
24)vero che la sempre in relazione alla propria necessità di voler terminare prima possibile le CP_1
opere, insisteva affinché il tecnico presentasse comunque, anche con queste problematiche, la dia e la documentazione allegata, garantendo di provvedere ad ogni incombenza successivamente richiesta dal
Comune di Ascoli Piceno.
I capitoli nn, 1-2-5-6-10-19 sono inammissibili per il disposto dell'art. 2722 c.c.(Patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento).
Il capitolo 3 è inammissibile perché intende provare la simulazione tra le parti (1417 c.c.).
I capitoli 4-7-8-9-11-12-13-14-15-16-17-18-20-21-22-23-24, sono ininfluenti.
Infine, impugnando la sentenza non definitiva, la lamenta l'errata motivazione sulla mancata Pt_1
autorizzazione della garanzia in manleva del geometra ER
Spiega l'appellante che, con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., non ha chiesto essere autorizzato a chiamare in causa il Geom. (nel qual caso sarebbe stata la richiesta tardiva), ma solo proposto, ER
nelle conclusioni, l'estensione automatica della sua domanda di garanzia a tale soggetto.
E' bene premettere che il Geom. è stato chiamato in garanzia dal Geom. a sua volta ER Per_2
chiamato in causa.
La chiamata del è stata in virtù di garanzia impropria in quanto il ha inteso riversare sul ER Per_2
chiamato le conseguenze della lite in cui è coinvolto, in base a un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale.
E' jus receptum (cfr. Cass. 11103/2020) che “l'estensione automatica della domanda dell'attore nei confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto opera solo quando tale chiamata si è effettuata dal convenuto per ottenere la sua liberazione dalla pretesa attorea, e non per l'ipotesi di chiamata titolo di garanzia impropria o di regresso”.
Per il chè, neppure sotto questo profilo la sentenza impugnata è censurabile.
pagina 10 di 12 A questo punto, si deve esaminare l'unico motivo di censura contro la sentenza definitiva, che lamenta errata, non corretta motivazione in punto alla quantificazione e valutazione del danno riconosciuto a per erroneità della perizia del ctu. Controparte_1
Secondo l'appellante la quantificazione del danno operata dal primo giudice evidenzia due criticità: la prima riguarda il conteggio relativo al calcolo del danno da scomputare rispetto alla porzione di immobile per il quale non è stato riconosciuto, da parte del giudice, il danno attesa la natura non abitativa dei locali dell'appartamento oggetto del contendere ed la seconda l'omessa considerazione, da parte del ctu, dell'ipotesi alternativa di risoluzione del problema di umidità prospettato dal ctp della
Pt_1
Sotto il primo profilo, l'appellante evidenzia che il primo giudice si sarebbe appiattito alle risultanze della ctu, senza considerare che gli interventi da porre in essere nel garage e ripostiglio, avrebbero dovuto essere diversi da quelli necessari a rendere abitabili i locali destinati a permanenza stabile delle persone.
In verità il Ctu ha distinto gli interventi, considerando che comunque anche garage e ripostiglio devono essere impermeabilizzati, ed ha indicato analiticamente i lavori che possono essere omessi in ragione della diversa destinazione: “gli interventi essenziali che consistono nella realizzazione di un cavedio in corrispondenza della parete nord
contro
-terra e di un vespaio sottostante la pavimentazione. Il computo metrico prodotto dal CTU in sede di ATP riguarda essenzialmente le lavorazioni da eseguire per l'isolamento dell'involucro e sono davvero limitati quelli di finitura e di completamento. Per rispondere al quesito del Giudice il CTU procede alla rettifica dell'importo dei lavori calcolato nel computo prodotto in sede di ATP decurtando e/o sostituendo le voci per le finiture utilizzate nei locali garage e ripostiglio, nel rispetto delle reali destinazioni d'uso. - Rimozioni di apparecchi sanitari: i sanitari non sarebbero presenti laddove il ripostiglio non fosse stato utilizzato come bagno;
- Circuito di riscaldamento: ai fini del contenimento dei consumi energetici non è possibile riscaldare un garage ed un ripostiglio;
- Pavimento in paquet, arrotatura e levigatura, trattamento del pavimento in legno: il pavimento in parquet viene sostituita con un gres più adatto ai locali garage e ripostiglio. Il computo metrico prodotto in sede di ATP prevedeva lavorazioni per un costo complessivo di € 63.161,83 ai quali va detratto l'importo di € 3.309,03 per le finiture non riconoscibili per via della destinazione d'uso non conforme dei locali garage e ripostiglio.”
Quanto all'errore del ctu, per non aver considerato un sistema alternativo di impermeabilizzazione, si deve rilevare che non sono stati offerti elementi concreti per poter discernere se l'intervento proposto avrebbe conseguito i medesimi effetti di quello suggerito dal ctu.
pagina 11 di 12 In definitiva, ogni altro argomento assorbito, l'appello deve rigettarsi, con condanna alle spese dell'appellante, liquidate in dispositivo e conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sulle impugnazioni riunite proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
, GEOM. , GEOM. , così provvede:
[...] Persona_1 Persona_2
rigetta l'appello, condanna l'appellante alle spese del grado, che liquida in euro 12.406,00 oltre 15% sg cassa ed iva di legge, per parte, ed accerta la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012,
n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 29 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, cui è riunita la n. 890 del 2022 posta in decisione all'udienza del 24 settembre 2024 e promossa
DA
con l'Avv. MASSIMILIANO ANGELETTI domicilio Parte_1 C.F._1
digitale
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. GUIDI EDOARDO Controparte_1 C.F._2
domicilio digitale
, con gli AVV.TI Controparte_2 P.IVA_1
LUCIO CENSORI E ARRIGO SILVESTRI domicilio digitale
GEOM. con gli AVV.TI. DINA LOSCO E Persona_1 C.F._3
FLORENZA RENZI domicilio digitale
pagina 1 di 12 GEOM. con l 'Avv. PAOLA VECCHIONI domicilio Persona_2 C.F._4
digitale
APPELLATO
CONTRO
Sentenza del tribunale di Ascoli Piceno n. 811/2021 del 22/11/2021 non definitiva e n. 503/2022, definitiva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha venduto a con rogito del notaio del 30.10.08, la Parte_1 Controparte_1 Per_3
porzione di immobile sito in Ascoli Piceno, via salaria Inferiore n 91, identificato all'NCEU del medesimo comune al foglio n 61, particella n 283 sub 10 piano terra cat A/2 classe 4 vani 3,5 superficie catastale mq 75 (appartamento) e particella n 283 sub 6 piano terra categoria C/6, classe 2, mq 14
(garage)
La stipula fu preceduta in data 10.1.08, da contratto preliminare con il quale la venditrice si obbligò a pagare le somme necessarie per la ristrutturazione del bene ceduto e per il parziale cambio di destinazione d'uso come da piantina ad esso allegata.
Furono quindi eseguiti i lavori di ristrutturazione, inizialmente dalla ditta CA sotto la direzione lavori del geometra a cui si sostituirono l'impresa ed il geometra ER Controparte_2 Per_2
La a distanza di 6 anni all'acquisto e dall'insediamento, lamentò danni derivanti dalla non CP_1
corretta esecuzione dei lavori come evidenziato dalla perizia di parte del geometra che Tes_1
interveniva in loco nel gennaio del 2014, e denuncia dei vizi alla interveniva solo nel successivo Pt_1
2015 con la notifica di ricorso dell'accertamento tecnico preventivo.
Depositato l'elaborato peritale la ha convenuto in giudizio la chiedendo: CP_1 Pt_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Ascoli Piceno, accertata e dichiarata la responsabilità della convenuta
Signora per le gravi negligenze ed inadempienze poste in essere in occasione della vendita Parte_1
dell'unità immobiliare sita in Ascoli Piceno alla Frazione Brecciarolo Via Salaria Inferiore n. 91, giusto contratto preliminare di compravendita del 10.1.2008 registrato il 21.01.2008 L n. 192 Serie 3 e successivo atto pubblico di compravendita del 30.10.2008 a rogito Notaio di Ascoli Persona_4
Piceno (Rep. n. 19238 e Racc. n. 9828), trascritto in Ascoli Piceno il 31.10.2008 ai nn. 6822-6823-
6825, negligenze ed inadempienze già provate, individuate, descritte e quantificate a cura del CTU Ing.
Persona_5
pagina 2 di 12 - condannare la Signora al risarcimento in favore di della somma Parte_1 Controparte_1
di €. 59.852,80 quale costo stimato dal CTU Ing. per l'esecuzione dei lavori e degli Persona_6
interventi finalizzati alla eliminazione dei vizi ed alla sistemazione ed adeguamento dell'immobile, già detratta la somma di € 3.309,03 per le finiture non riconoscibili per via della destinazione d'uso non conforme dei locali garage e ripostiglio;
- condannare, altresì, la Signora l risarcimento sempre in favore dell'attrice Parte_1 [...]
della somma di € 5.985,28 quale costo stimato dal CTU Ing. siccome Controparte_1 Pe Per_5
occorrente per le spese tecniche di progettazione, direzione dei lavori e per il coordinamento legate all'esecuzione dei lavori sopra indicati;
- condannare altresì la Signora alla ripetizione ed al rimborso, sempre in favore dell'attrice Parte_1
, della complessiva somma di € 3.790,92 – di cui € 400,00 giusta fattura n. 11 Controparte_1
del 6.6.2015 in acconto ed € 3.390,92 al lordo di onere previdenziali ed Iva giusta fattura n. 19 del
8.10.2015 a saldo – dalla stessa anticipata al CTU Ing. in forza di provvedimento di Pe Per_5
liquidazione di onorari reso dal Presidente di Sezione Dott. in data 7.10.2015, oltre alla CP_3
ripetizione ed al rimborso della somma come liquidata al CTU Ing. per la relazione Persona_6
integrativa deposita il 31/03/2022;
- condannare ancora la signora al risarcimento, sempre in favore dell'attrice Parte_1 [...]
, della somma di € 7.400,00 quale costo preventivato dalla ditta “Traslochi Giuseppe” di CP_1
San Benedetto del Tronto per il servizio di doppio trasloco (€ 2.500,00 x 2 = € 5.000,00) e di deposito mobilia (€ 200,00 x 12 mesi = € 2.400,00), servizio reso necessario per liberare l'immobile in esame in vista dell'esecuzione dei lavori di eliminazione dei vizi secondo le modalità suggerite ed indicate dal
CTU Ing. per tutta la durate delle stesse;
Per_5
condannare ancora la Signora al risarcimento sempre in favore dell'attrice Parte_1 CP_1
, della somma di € 5.200,00 (€ 400,00 x 13 mensilità comprensiva di una provvigione) quale
[...]
costo preventivato dalla “Agenzia Immobiliare Magia” di Castel di Lama a titolo di canoni locatizi per l'utilizzo di altra ma similare unità abitativa (di identica estensione di circa 75/80 mq) idonea alle necessità del nucleo familiare dell'attrice sempre per il tempo necessario e occorrente alla completa esecuzione dei descritti lavori, tempo stimato in mesi 12;
- in ogni caso, condannare la convenuta alla refusione delle spese e compensi professionali Parte_1
del presente giudizio ed anche della fase ante causam di ATP chiedendo che l'Ill.mo Tribunale adito tenga conto della condotta processuale di controparte ai fini della condanna della convenuta
[...]
d'ufficio, al pagamento in favore dell'attrice , in aggiunta alle spese di Pt_1 Controparte_1
pagina 3 di 12 lite, di una somma equitativamente determinata a titolo di risarcimento del danno ex art. 96 terzo comma Cpc.
La costituendosi ha resistito chiedendo, in via preliminare, la chiamata in causa in manleva della Pt_1
ditta Gaia Costruzioni di Maravalli Gianluca e del geom. eventualmente in solido tra Persona_2
loro, la prima per i vizi costruttivi, il secondo per vizi progettuali, direzione lavori e omissioni amministrative;
nel merito, il rigetto per infondatezza della pretesa avversa ed eccepiva la sua decadenza dal diritto risarcitorio;
in subordine, in caso di accertamento dei danni lamentati dal ricorrente, chiedeva l'accertamento dell'esistenza del contratto di appalto tra quest'ultima e la
[...]
e quella del rapporto professionale sempre tra la ricorrente e il geom. e Controparte_2 Persona_2
la loro conseguente condanna, manlevando la resistente;
nel caso di imputazione dei danni alla resistente, chiedeva l'accertamento delle rispettive quote di responsabilità e la conseguente condanna dei terzi chiamati in manleva della resistente;
con vittoria di spese e competenze di lite.
Autorizzata la chiamata, la costituendosi ha resistito eccependo la decadenza e Controparte_2
prescrizione dei diritti e delle azioni esercitabili nei suoi confronti quale appaltatore;
nel merito, chiedendo la reiezione di tutte le domande spiegate dall'attrice e dalla convenuta nei suoi confronti;
con vittoria di spese di lite e condanna risarcitoria da quantificare equitativamente della chiamante Pt_1
ex art. 96 comma terzo c.p.c.; il Geom. si è costituito chiamando in causa il Geom. , Per_2 Persona_1
eccependo decadenza e prescrizione dei diritti e delle azioni esercitabili nei suoi confronti e nel merito, in caso di fondatezza delle domanda di parte ricorrente, chiedeva l'accertamento della responsabilità professionale del Geom. quale progettista e direttore dei lavori, in solido con la signora ER [...]
quale committente e, quindi, il rigetto della domanda avanzata nei suoi confronti;
chiedeva, Pt_1
infine, la condanna della convenuta al pagamento in suo favore delle spese di giudizio e del risarcimento del danno da liquidare in via equitativa in €.20.000,00 ex art. 96, 3° comma, c.p.c.
Infine il Geom. costituendosi ha eccepito a sua volta decadenza e prescrizione e nel Persona_1
merito il rigetto della domanda di parte ricorrente e, in caso di accoglimento, l'inesistenza della responsabilità professionale a suo carico;
respingere in ogni caso la domanda di parte ricorrente;
con vittoria di spese di giudizio.
Il Tribunale ha quindi pronunciato la sentenza non definitiva n. 811 del 2021, così decidendo:
1) rigetta le eccezioni di prescrizione e decadenza proposte dalla convenuta nei confronti Parte_1
dell'attrice;
2) rigetta le domande proposte dalla convenuta nei confronti dei chiamati Parte_1 Controparte_2
e geom. e, per l'effetto, respinge la domanda di manleva di quest'ultimo nei confronti Persona_2
del geom. ; Persona_1
pagina 4 di 12 3) condanna al pagamento delle spese processuali in favore sia della ditta Parte_1 Controparte_2
che liquida in € 5.200,00 per compenso, oltre spese generali 15%, iva e cpa come per legge;
sia del geom. , che, in ragione della chiamata del terzo, liquida in € 5.500,00 per compenso oltre Persona_2
spese vive documentate, spese generali 15%, e iva e cpa come per legge;
4) condanna al pagamento in favore della ditta e del geom. , Parte_1 Controparte_2 Persona_2
della somma di € 1.700,00 ciascuno ex art. 96, terzo comma c.p.c.
5) dichiara inammissibile la domanda svolta da nei confronti del geom. Parte_1 Persona_1
compensando le relative spese processuali;
6) dispone la remissione della causa sul ruolo per la quantificazione del danno spettante a parte attrice, come da separata ordinanza;
7) ulteriori spese di lite al definitivo.
Tra le parti residue, e il Tribunale ha dunque pronunciato la sentenza definitiva n. 503 CP_1 Pt_1
del 2022, che ha così deciso:
a) condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di € 65.838,08 a Parte_1
titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
b) condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di € 3.790,92 per Parte_1
rimborso spese sostenute per la C.T.U. come già liquidate in sede di A.T.P.;
c) condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di € 13.430,00 Parte_1
per compenso professionale del presente giudizio e di €3.645,00 per il giudizio di A.T.P., oltre 15% per spese generali ed oneri di legge.
ha impugnato la sentenza non definitiva, n. 811 del 2021, con causa che ha assunto il ruolo Parte_1
n.29 del 2022, e poi la sentenza definitiva n. 503/2022 con causa che ha assunto il ruolo n. 890 del
2022: le due cause sono state riunite.
Negli appelli riuniti, e hanno concluso per il rigetto CP_1 Per_2 Controparte_2 ER
dell'appello.
Con l'appello contro la sentenza non definitiva, la ha proposto i seguenti motivi: Pt_1
Primo motivo: Errata applicazione dell'istituto giuridico relativo all'art 1669 cc ed errata interpretazione dei documenti presenti in atti quale rogito notarile.
Secondo motivo: Errata motivazione sulla considerazione dei tempi prescrizionali e decadenziali dell'azione indicata.
Terzo motivo: Errata, illogica, non corretta motivazione sull'estromissione dei chiamati
[...]
e ed errata-illogica motivazione sulla interpretazione dei documenti in CP_2 Persona_2
atti quale perizia del Geometra datata 18.4.2008 e DIA del 24.1.2008 del Geometra Per_7 ER
pagina 5 di 12 Quarto motivo: Errata contraddittoria motivazione sulla non ammissione della prova testimoniale
Quinto motivo: Errata motivazione sulla mancata autorizzazione della garanzia in manleva del geometra avanzata dalla ER Pt_1
Con l'appello contro la sentenza definitiva, la ha proposto un unico motivo lamentante: Errata, Pt_1
non corretta motivazione in punto alla quantificazione e valutazione del danno riconosciuto a
per erroneità della perizia del ctu. Controparte_1
Devono esaminarsi congiuntamente il primo e secondo motivo dell'appello n. 29 del 2022, siccome strettamente connessi.
L'appellante evidenzia che erroneamente il primo giudice avrebbe applicato la norma dell'art. 1669 c.c. alla sulla scorta della considerazione per cui essa ha ordinato i lavori di ristrutturazione viziati. Pt_1
Sostiene l'appellante tuttavia, che la Suprema Corte, a Sezioni unite, con la sentenza n. 7756 del
27.3.2017 ha affermato che l'azione ex art 1669 cc “.. puo' essere esercitata, in ragione della sua natura extracontrattuale, non solo dal committente contro l'appaltatore, ma anche dall'acquirente nei confronti del venditore che risulti fornito della competenza tecnica per dare direttamente, o tramite il proprio direttore dei lavori, indicazioni specifiche all'appaltatore esecutore dell'opera, ed abbia perciò' esercitato un potere di direttiva o di controllo sull'impresa appaltatrice..”.
In verità l'arresto delle Sezioni Unite citato dall'appellante ha espresso il seguente principio di diritto:
"l'art. 1669 c.c., è applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti, che (rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo": e non v'è cenno alla competenza tecnica del venditore committente.
Sotto altro profilo, l'appellante sostiene che la non avrebbe proposto azione per gravi vizi, di CP_1
cui all'art. 1669 c.c., ma quella, con diversi presupposti, ex art. 1667 c.c..
La diversa fattispecie applicabile, sarebbe, secondo l'appellante, dimostrata dalla natura dei vizi denunciati, consistenti in difetti di impermeabilizzazione.
Giova qui richiamare un elenco esemplificativo di fattispecie ritenute dalla Cassazione sostanziare gravi vizi costruttivi, contenuta nell'arresto delle SS.UU. citato dall'appellante: la pavimentazione interna ed esterna di una rampa di scala e di un muro di recinzione (sentenza n. 2238/12); opere di pavimentazione e di impiantistica (n. 1608/00); infiltrazioni d'acqua, umidità nelle murature e in generale problemi rilevanti d'impermeabilizzazione (nn. 84/13, 21351/05, 117/00, 4692/99, 2260/98,
2775/97, 3301/96, 10218/94, 13112/92, 9081/92, 9082/91, 2431/86, 1427/84, 6741/83, 2858/83,
pagina 6 di 12 3971/81, 3482/81, 6298/80, 4356/80, 206/79, 2321/77, 1606/76 e 1622/72); un ascensore panoramico esterno ad un edificio (n. 20307/11); l'inefficienza di un impianto idrico (n. 3752/07); l'inadeguatezza recettiva d'una fossa biologica (n. 13106/95); l'impianto centralizzato di riscaldamento (nn. 5002/94,
7924/92, 5252/86 e 2763/84); il crollo o il disfacimento degli intonaci esterni dell'edificio (nn. 6585/86,
4369/82 e 3002/81, 1426/76); il collegamento diretto degli scarichi di acque bianche e dei pluviali discendenti con la condotta fognaria (n. 5147/87); infiltrazioni di acque luride (n. 2070/78).
Quindi i problemi di impermeabilizzazione sono gravi vizi e la decisione del primo giudice deve condividersi.
Col terzo motivo, l'appellante lamenta errata, illogica, non corretta motivazione sull'estromissione dei chiamati e ed errata-illogica motivazione sulla interpretazione dei Controparte_2 Persona_2
documenti in atti quale perizia del Geometra datata 18.4.2008 e DIA del 24.1.2008 del Geometra Per_7
ER
Spiega la che il problema del bene compravenduto è relativo all'umidità derivante dal sottosuolo Pt_1
per mancato isolamento del piano di calpestio ed è relegato alla parte di immobile prima adibito a garage (ora camera da letto, bagno e II camera) dunque il soggetto responsabile dell'opera non è chi ha eseguito la demolizione ma chi ha eseguito il rifacimento del piano di calpestio demolito Parte_2
abbassandolo (Gaia costruzioni-Salvi).
Continua l'appellante evidenziando che CA ha eseguito la sola demolizione, come dimostrato,dal computo metrico della ditta CA (doc 9 comparsa di parte convenuta) che non chiede compenso per alcuna lavorazione di apposizione di massetto (doc 10 comparsa di parte convenuta) e nessun pagamento rispetto ad un preventivo per la realizzazione di massetto pari ad euro 12.256,42.
Al contrario, continua l'appellante, analizzando la documentazione della come Controparte_2
dal documento D) depositato con le III memorie 183 comma VI cpc di parte convenuta, alla voce
“MASSETTO APPARTAMENTO” viene riportata l'”esecuzione di 80 MQ” con relativo pagamento
(documento B-C prodotti con le III memorie 183 comma VI cpc di parte convenuta).
L'argomento non può essere condiviso.
L'esecuzione del massetto da parte della ditta non ha efficacia causale per il difetto di CP_2
impermeabilizzazione, perché il piano di calpestio nella predetta stanza era già stato oggetto di scavo e rifacimento della soletta di cemento (che è la parte a contatto con il terreno ed è cosa diversa dal massetto e dalla pavimentazione) sulla quale lo stesso Geom. rilevava l'esecuzione di tutte le Per_7
opere strutturali (impianti, guaine, scarichi, controtelai porte, divisori ecc..) eseguiti dalla ditta CA.
La questione dell'areazione delle fondazioni non ha inoltre nulla a che vedere con le parti superficiali e di finitura del piano di calpestio perché, tutte le opere del sistema di areazione “igloo” devono essere pagina 7 di 12 istallate in profondità al di sotto della soletta di cemento armato (già in situ nel momento dell'intervento di , ovvero, come indicato dal Ctu, con scavo di 70 cm, posizionamento cd. magro CP_2
in cls, posizionamento degli “igloo”, ricopertura con soletta in cls eccetera.
Col quarto motivo, l'appellante si duole della mancata ammissione della prova testimoniale richiesta in primo grado.
Di seguito i relativi capitoli:
1)vero che e sottoscrivevano compromesso datato 10.12.008 Parte_1 Controparte_1
avente ad oggetto la compravendita dell'immobile sito in via Salaria inferiore n 91 Ascoli Piceno foglio
61 particella 283 sub 1 e 6 catasto fabbricati del medesimo comune,
2) vero che gli accordi tra la venditrice e l'acquirente riguardavano la vendita di un bene grezzo che sarebbe stato ristrutturato a piacimento dalla sig.ra senza alcuna ingerenza da parte della CP_1
Pt_1
3)vero che gli accordi prevedevano che la risultasse formale sottoscrittrice dei contratti con Parte_1
le ditte appaltatrici ed i professionisti che avrebbero operato sul bene, mentre la reale committenza dei lavori, la gestione dei medesimi, i rapporti con le ditte, con i tecnici ed i fornitori, sarebbero stati posti in essere dalla esclusivamente, CP_1
4)vero che pertanto la ha avuto totale autonomia decisionale nella ristrutturazione del bene CP_1
oggetto di causa senza alcuna ingerenza o controllo da pare della che si è totalmente disinteressata Pt_1
della gestione della procedura ristrutturatoria,
5)vero che ha commissionato alla ditta CA prima e alla ditta Gaia Controparte_1
Costruzione di Maravalli Gianluca dopo, tutti i lavori che venivano realizzati sull'immobile acquistato,
6)vero che la provvedeva a scegliere direttamente la ditta subentrante alla CA, quale CP_1 [...]
che conosceva direttamente in quanto parente della o del marito, CP_2 CP_1
7)vero che, durante l'intero svolgimento delle opere di ristrutturazione dell'immobile eseguito dalla ditta CA prima e la ditta Gaia Costruzioni di Maravalli Gianluca, è stata costante la presenza nel cantiere della o del proprio marito, CP_1
8)vero che rispetto alla realizzazione degli impianti di riscaldamento tradizionali, come previsti in fase di preventivo e di progettazione, la provvedeva a far apporre gli impianti di riscaldamento a CP_1
pavimento,
9)vero che la cavea o cavedio posta a ridosso del locale oggi adibito alla camera dei figli della
è stata realizza su commissione della medesima alla ditta al fine di permettere CP_1 CP_4
una corretta areazione della stanza medesima,
pagina 8 di 12 10)vero che i lavori di rimozione infissi esistenti, parziale demolizione dei tramezzi esistenti e relativa ricostruzione di nuovi, ingrandimento del bagno in zona nordest, posa in opera dei controtelai delle porte interne, posa in opera delle soglie delle finestre, posa in opera dei contratelai degli infissi esterni così come tutte le opere di muratura, realizzazione dell'impianto di riscaldamento a pavimento, degli intonaci, dei massetti, dei pavimenti e dei rivestimenti e tutte le opere di rifinitura, le tinteggiature, gli infissi e le porte, ovvero tutte le opere che sono state eseguite sull'immobile oggetto di causa sono state realizzate su esclusiva commissione dalla , Controparte_1
11)vero che i rapporti con il geometra sono stati sempre tenuti dalla ER CP_1
12)vero che il geometra veniva scelto dalla sig.ra e dal marito di lei che conosceva Per_2 CP_1
personalmente, ed i rapporti con il medesimo venivano tenuti direttamente dalla e dal di lei CP_1
marito,
13)vero che i lavori di ristrutturazione iniziavano subito dopo la sottoscrizione del preliminare di vendita ovvero dopo il 10.1.08,
14)vero che alla data di sottoscrizione del rogito notarile del 30.10.08 le opere relative al contratto di compravendita sottoscritto tra la e la erano terminate, Pt_1 CP_1
15)vero che l'appartamento veniva acquistato dalla con la consapevolezza che il locale posto CP_1
al lato nord-ovest dell'immobile era e sarebbe dovuto rimanere adibito ad uso garage,
16)vero che la prima della sottoscrizione del compromesso di acquisto, era stata resa edotta CP_1
dal e dalla direttrice dell'agenzia Centro Servizi Piceni che l'appartamento che andava ad ER
acquistare era costituito anche da una stanza uso garage,
17)vero che la era stata informata, prima della sottoscrizione del preliminare di vendita, CP_1
dell'impossibilità di trasformare il locale adibito ad uso garage in stanza da letto con annesso bagno, in quanto, in più occasioni il tecnico all'epoca in carica e tutto lo staff dell'agenzia immobiliare ER
Centro Servizi Piceni, in maniera chiara spiegavano alla le problematiche tecniche, CP_1
urbanistiche ed edilizie che rendevano impossibili ed insanabili le trasformazioni del locale ad uso garage in stanza da letto con bagno,
18)vero che la pur sapendo le problematiche relative all'esecuzione dell'opera e CP_1
l'impossibilità a livello urbanistico-edilizio di realizzare la camera da letto ed il bagno nel locale adibito a garage, decideva di acquistare il bene,
19)vero che la autonomamente e all'insaputa della commissionava alla ditta preposta lo CP_1 Pt_1
scavo, la realizzazione della camera e del bagno nella parte originariamente adibito a garage,
20)vero che la non si è mai recata sul cantiere, Pt_1
pagina 9 di 12 21)vero che la prima dell'inizio dei lavori di ristrutturazione ed in considerazione della fretta CP_1
che la stessa aveva di entrare nella disponibilità dell'immobile, sollecitava il tecnico all'epoca in carica, geometra a presentare le pratiche presso il comune di Ascoli Piceno al fine di regolarizzare il ER
cambio di destinazione d'appartamento che andava ad acquistare,
22)vero che il geometra a seguito delle pressioni della sulla presentazione dei ER CP_5
documenti al Comune di Ascoli Piceno, faceva presente alla medesima che l'iter amministrativo- burocratico, avrebbero necessitato di fasi e tempi standard,
23)vero che il rappresentava alla che la pratica urbanistico-edilizia dell'immobile ER CP_1
acquistato avrebbe necessitato il pagamento di alcune sanzioni e tempi tecnici relativamente lunghi per essere assentita,
24)vero che la sempre in relazione alla propria necessità di voler terminare prima possibile le CP_1
opere, insisteva affinché il tecnico presentasse comunque, anche con queste problematiche, la dia e la documentazione allegata, garantendo di provvedere ad ogni incombenza successivamente richiesta dal
Comune di Ascoli Piceno.
I capitoli nn, 1-2-5-6-10-19 sono inammissibili per il disposto dell'art. 2722 c.c.(Patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento).
Il capitolo 3 è inammissibile perché intende provare la simulazione tra le parti (1417 c.c.).
I capitoli 4-7-8-9-11-12-13-14-15-16-17-18-20-21-22-23-24, sono ininfluenti.
Infine, impugnando la sentenza non definitiva, la lamenta l'errata motivazione sulla mancata Pt_1
autorizzazione della garanzia in manleva del geometra ER
Spiega l'appellante che, con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., non ha chiesto essere autorizzato a chiamare in causa il Geom. (nel qual caso sarebbe stata la richiesta tardiva), ma solo proposto, ER
nelle conclusioni, l'estensione automatica della sua domanda di garanzia a tale soggetto.
E' bene premettere che il Geom. è stato chiamato in garanzia dal Geom. a sua volta ER Per_2
chiamato in causa.
La chiamata del è stata in virtù di garanzia impropria in quanto il ha inteso riversare sul ER Per_2
chiamato le conseguenze della lite in cui è coinvolto, in base a un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale.
E' jus receptum (cfr. Cass. 11103/2020) che “l'estensione automatica della domanda dell'attore nei confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto opera solo quando tale chiamata si è effettuata dal convenuto per ottenere la sua liberazione dalla pretesa attorea, e non per l'ipotesi di chiamata titolo di garanzia impropria o di regresso”.
Per il chè, neppure sotto questo profilo la sentenza impugnata è censurabile.
pagina 10 di 12 A questo punto, si deve esaminare l'unico motivo di censura contro la sentenza definitiva, che lamenta errata, non corretta motivazione in punto alla quantificazione e valutazione del danno riconosciuto a per erroneità della perizia del ctu. Controparte_1
Secondo l'appellante la quantificazione del danno operata dal primo giudice evidenzia due criticità: la prima riguarda il conteggio relativo al calcolo del danno da scomputare rispetto alla porzione di immobile per il quale non è stato riconosciuto, da parte del giudice, il danno attesa la natura non abitativa dei locali dell'appartamento oggetto del contendere ed la seconda l'omessa considerazione, da parte del ctu, dell'ipotesi alternativa di risoluzione del problema di umidità prospettato dal ctp della
Pt_1
Sotto il primo profilo, l'appellante evidenzia che il primo giudice si sarebbe appiattito alle risultanze della ctu, senza considerare che gli interventi da porre in essere nel garage e ripostiglio, avrebbero dovuto essere diversi da quelli necessari a rendere abitabili i locali destinati a permanenza stabile delle persone.
In verità il Ctu ha distinto gli interventi, considerando che comunque anche garage e ripostiglio devono essere impermeabilizzati, ed ha indicato analiticamente i lavori che possono essere omessi in ragione della diversa destinazione: “gli interventi essenziali che consistono nella realizzazione di un cavedio in corrispondenza della parete nord
contro
-terra e di un vespaio sottostante la pavimentazione. Il computo metrico prodotto dal CTU in sede di ATP riguarda essenzialmente le lavorazioni da eseguire per l'isolamento dell'involucro e sono davvero limitati quelli di finitura e di completamento. Per rispondere al quesito del Giudice il CTU procede alla rettifica dell'importo dei lavori calcolato nel computo prodotto in sede di ATP decurtando e/o sostituendo le voci per le finiture utilizzate nei locali garage e ripostiglio, nel rispetto delle reali destinazioni d'uso. - Rimozioni di apparecchi sanitari: i sanitari non sarebbero presenti laddove il ripostiglio non fosse stato utilizzato come bagno;
- Circuito di riscaldamento: ai fini del contenimento dei consumi energetici non è possibile riscaldare un garage ed un ripostiglio;
- Pavimento in paquet, arrotatura e levigatura, trattamento del pavimento in legno: il pavimento in parquet viene sostituita con un gres più adatto ai locali garage e ripostiglio. Il computo metrico prodotto in sede di ATP prevedeva lavorazioni per un costo complessivo di € 63.161,83 ai quali va detratto l'importo di € 3.309,03 per le finiture non riconoscibili per via della destinazione d'uso non conforme dei locali garage e ripostiglio.”
Quanto all'errore del ctu, per non aver considerato un sistema alternativo di impermeabilizzazione, si deve rilevare che non sono stati offerti elementi concreti per poter discernere se l'intervento proposto avrebbe conseguito i medesimi effetti di quello suggerito dal ctu.
pagina 11 di 12 In definitiva, ogni altro argomento assorbito, l'appello deve rigettarsi, con condanna alle spese dell'appellante, liquidate in dispositivo e conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sulle impugnazioni riunite proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
, GEOM. , GEOM. , così provvede:
[...] Persona_1 Persona_2
rigetta l'appello, condanna l'appellante alle spese del grado, che liquida in euro 12.406,00 oltre 15% sg cassa ed iva di legge, per parte, ed accerta la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012,
n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
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