TRIB
Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 10/12/2024, n. 1212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1212 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
RG 2287 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA In nome del popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, composto dai sigg.: dott. Stefano Scati Presidente dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est. dott.ssa Costanza Perri Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. NATATI ANGELA CP_1
E
SICONOLFI con il patrocinio dell'Avv. REALI RITA CP_2
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti: Voglia il Tribunale dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in data 27.03.2004, in Ferrara iscritto nel Registro degli Atti di matrimonio dello Stato civile del medesimo Comune al n. 45, Parte I, dell'anno 2004 ordinando di procedere alla trascrizione della sentenza, ai seguenti patti e condizioni:
1-I figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione abituale e privilegiata presso la residenza della madre, nella casa coniugale sita in Ferrara (FE) alla Via del Pozzo n. 18, di proprietà dei coniugi nella misura del
50% ciascuno, che pertanto le viene assegnata così come arredata. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli minori relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei medesimi, tenendo conto dei loro bisogni, delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno di essi eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli presso di sé.
e trascorreranno con il padre, a fine settimana alternati, dal CP_3 Per_2 sabato mattina sino al lunedì mattina nonché un giorno a settimana sino all'ora della cena che consumeranno insieme al padre, ovvero, sino al mattino successivo nella settimana in cui i figli trascorreranno il weekend con la madre, salvo comunque il diritto dei figli di vedere liberamente il padre e trascorrere con il medesimo anche altri momenti della giornata. In ogni caso, dovrà tenersi primariamente conto delle esigenze e degli impegni scolastici e personali dei figli, nonché degli impegni personali e professionali di entrambi i genitori.
Ogni anno, in occasione delle festività natalizie, i figli trascorreranno con ciascun genitore, ad anni alterni, il giorno della Vigilia di Natale ovvero il giorno di Natale;
inoltre, durante il periodo delle vacanze scolastiche natalizie, entrambi i genitori pagina 1 di 5 potranno trascorrere con i figli cinque/sei giorni anche consecutivi;
detto periodo dovrà essere concordato con l'altro genitore e con i figli stessi compatibilmente ai loro impegni. Similmente, in ragione dell'età di (17 anni) e (16 anni), i Per_1 Per_2 genitori convengono che potranno festeggiare la festività di fine anno/capodanno anche in compagnia dei loro amici coetanei;
pertanto, in tale giornata, il genitore affidatario e di riferimento sarà quello con il quale i minori trascorreranno il periodo in cui detta festività ricadrà. In occasione delle vacanze pasquali, i figli trascorreranno ad anni alternati con ciascun genitore il giorno di Pasqua oppure il giorno di Lunedì dell'Angelo (Pasquetta).
Le parti comunque concordano che, sia durante le vacanze pasquali, sia alla ricorrenza di “ponti” (ad esempio in occasione dell'8 dicembre, del periodo dal 23 al 25 Aprile, del 2 giugno, etc.), qualora uno dei ricorrenti dovesse organizzare una breve vacanza con i figli, previo loro gradimento, l'altro genitore non si opporrà. Per quanto concerne le vacanze estive, i figli trascorreranno 15 giorni di ferie, anche non consecutivi, con ciascun genitore. I periodi di vacanza estiva prescelti da ciascun genitore dovranno essere concordati tra le parti entro il 30 aprile di ciascun anno. I genitori danno atto che i figli saranno domiciliati, per il periodo delle vacanze estive, limitatamente ai mesi di luglio ed agosto, presso la casa nella disponibilità della madre al Lido di Spina - Comune di Comacchio (FE). In tale periodo di vacanze estive rimarranno comunque sempre ferme le modalità di permanenza, di cui al precedente punto 2), dei figli presso la casa paterna in Ferrara o in quella recentemente acquistata dallo stesso, sita nel comune di Comacchio, Lido di Spina. In ogni caso, i genitori dovranno sempre primariamente tener conto delle esigenze, degli impegni e dei desideri dei figli, anche diversi fra loro, che dovranno essere sentiti circa le decisioni che direttamente li coinvolgono.
3-In virtù della sperequazione tra i redditi dei coniugi, e dunque al fine di riequilibrare la situazione economica tra le parti, il Sig. corrisponderà a favore della moglie, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 CP_1 di ogni mese, la somma di € 400,00= a titolo di assegno divorzile da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT;
4-Il Sig. corrisponderà altresì a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni CP_1 mese, a favore della Sig.ra Siconolfi, per contribuire al mantenimento dei figli la somma di € 600= per ciascun figlio da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
I genitori concordano che in occasione dei soggiorni all'estero dei figli per motivi di studio, come ad esempio il progetto Erasmus, il contributo al mantenimento del figlio medesimo, che il padre verserà alla mamma, verrà dalla stessa versato al figlio, con bonifico bancario, versamento su carta prepagata ricaricabile, o con altra diversa modalità che attesti documentalmente l'avvenuto versamento. Ogni altra diversa e ulteriore spesa, da ricondurre al soggiorno all'estero per motivi di studio, sarà ripartita nella misura del 30% alla madre e del 70% al padre.
Ciascuno dei genitori continuerà a sostenere, le spese mediche non mutuabili, scolastiche, sportive, ricreative, nonché tutte quelle spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie nell'esclusivo interesse dei figli, previo accordo ed esibizione di documentazione comprovante l'esborso. A titolo meramente esemplificativo, e non esaustivo, si riporta il contenuto del Protocollo del Tribunale di Ferrara per le cause in materia di famiglia siglato in data 25.10.2017, le cui spese dovranno ripartirsi nella misura del 50%, per ciascun genitore, per le spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo, mentre, quelle che richiedono il preventivo accordo, dovranno essere ripartire nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre:
1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
pagina 2 di 5 a. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c. tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante.
2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
a. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b. cure termali e fisioterapiche;
c. trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compensi per gli interventi chirurgici in strutture private.
3) Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo):
a. tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c. gite scolastiche senza pernottamento;
d. trasporto pubblico.
4) Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
a. tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi di laurea universitari e libri di testo ivi previsti per gli stessi;
b. corsi di specializzazione;
c. gite scolastiche con pernottamento;
c. gite scolastiche senza pernottamento;
d. corsi di recupero e lezioni private;
e. alloggio e spese di trasporto a/r dalla residenza alla sede Universitaria.
5) Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. Mensa scolastica o universitaria.
b. Attività sportive, ludiche e artistiche, fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente.
6) Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo) a. Campi estivi.
Ad integrazione delle suddette spese di cui al Protocollo, i ricorrenti concordano che rientrino nell'elencazione delle spese straordinarie anche:
• le spese per l'acquisto di capi di abbigliamento tecnico, utilizzabile in ambito sportivo, così pure come l'attrezzatura necessaria per praticare uno o più sport prescelti dai figli (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): da dividere nella misura del 50% ciascuno;
• spese per l'acquisto di vestiario/calzature particolarmente costosi e/o voluttuari (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): da dividere nella misura del 50% ciascuno;
• spese per l'acquisto di nuova bicicletta, in caso di furto di quelle attualmente in uso dei minori, i quali utilizzano tale mezzo per i loro spostamenti ed in particolare per recarsi a scuola (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): da dividere nella misura del 50% ciascuno;
• vacanze studio all'estero (da documentare e che richiedono preventivo accordo); 70% al padre 30% alla madre;
• vacanze in autonomia (da documentare e che richiedono preventivo accordo): da dividere nella misura del 50% ciascuno;
• acquisto motorino, moto, macchina (da documentare e che richiedono preventivo accordo): 70% al padre 30% alla madre;
le spese di assicurazione obbligatoria dei mezzi dovrà essere ripartita in egual misura del 70% e 30%;
pagina 3 di 5 • manutenzione straordinaria mezzi di trasporto (da documentare e che non richiede preventivo accordo); 70% al padre 30% alla madre
• conseguimento patente di guida (da documentare e che non richiede preventivo accordo); da dividere nella misura del 50% ciascuno;
• conseguimento patentino di guida (da documentare e che richiede il preventivo accordo tra i genitori in merito alla valutazione ed opportunità di consentire ad uno o ad entrambi i figli di conseguirlo); da dividere nella misura del 50% ciascuno;
• spese di bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori (da documentare e che non richiedono preventivo accordo) da dividere nella misura del 50% ciascuno;
Entrambi i genitori prestano reciproco consenso per l'espatrio con i figli minori, dichiarando sin da ora la loro disponibilità a prestare reciprocamente il consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto.
5)-I ricorrenti dichiarano di avere già regolato ogni altro rapporto di natura economica e patrimoniale.
6)-Le spese legali del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.
7) Le condizioni di cui al presente ricorso decorreranno dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza.
Conclusioni del PM:
Il Pubblico Ministero conclude chiedendo che il Tribunale dichiari lo scioglimento del matrimonio adottando i migliori provvedimenti in ordine alla prole.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato il 25/10/2024 i sigg.ri e CP_1 [...] chiedevano che venisse pronunciato lo scioglimento del Parte_1 matrimonio contratto in data 27/03/2004 in Ferrara.
Esponevano che dal matrimonio erano nati i figli minorenni nato a [...] il Per_1
11/04/2007, e nato a [...] il [...]. Per_2
Che in data 11/05/2021 il Tribunale di Ferrara aveva omologato la separazione dei coniugi.
Tanto premesso, affermavano che non vi era alcuna possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi e chiedevano che venisse dichiarata lo scioglimento del matrimonio alle condizioni riportate in ricorso. Nelle note scritte le parti confermavano la volontà di divorziare.
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Dalla documentazione prodotta risulta che è ampiamente decorso il termine previsto dall'art. 3 n.° 2 lettera b) l. 898/70, così come modificato dalla l. 55/2015. La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione dimostra la fondatezza dell'assunto secondo il quale risulta impossibile ricostruire il vincolo coniugale, non esistendo più alcuna comunione materiale e spirituale.
Può dunque dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Come da accordi fra le parti, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 27/03/2004 in Ferrara da e e trascritto al CP_1 Parte_1
n. 45 parte I del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Ferrara alle condizioni concordate fra le parti. Spese compensate.
pagina 4 di 5 Ordina all' Ufficiale dello Stato Civile di Ferrara di procedere all' annotazione della presente sentenza. Ferrara, 5.12.2024
L'estensore Il presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA In nome del popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, composto dai sigg.: dott. Stefano Scati Presidente dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est. dott.ssa Costanza Perri Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. NATATI ANGELA CP_1
E
SICONOLFI con il patrocinio dell'Avv. REALI RITA CP_2
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti: Voglia il Tribunale dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in data 27.03.2004, in Ferrara iscritto nel Registro degli Atti di matrimonio dello Stato civile del medesimo Comune al n. 45, Parte I, dell'anno 2004 ordinando di procedere alla trascrizione della sentenza, ai seguenti patti e condizioni:
1-I figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione abituale e privilegiata presso la residenza della madre, nella casa coniugale sita in Ferrara (FE) alla Via del Pozzo n. 18, di proprietà dei coniugi nella misura del
50% ciascuno, che pertanto le viene assegnata così come arredata. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli minori relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei medesimi, tenendo conto dei loro bisogni, delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno di essi eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli presso di sé.
e trascorreranno con il padre, a fine settimana alternati, dal CP_3 Per_2 sabato mattina sino al lunedì mattina nonché un giorno a settimana sino all'ora della cena che consumeranno insieme al padre, ovvero, sino al mattino successivo nella settimana in cui i figli trascorreranno il weekend con la madre, salvo comunque il diritto dei figli di vedere liberamente il padre e trascorrere con il medesimo anche altri momenti della giornata. In ogni caso, dovrà tenersi primariamente conto delle esigenze e degli impegni scolastici e personali dei figli, nonché degli impegni personali e professionali di entrambi i genitori.
Ogni anno, in occasione delle festività natalizie, i figli trascorreranno con ciascun genitore, ad anni alterni, il giorno della Vigilia di Natale ovvero il giorno di Natale;
inoltre, durante il periodo delle vacanze scolastiche natalizie, entrambi i genitori pagina 1 di 5 potranno trascorrere con i figli cinque/sei giorni anche consecutivi;
detto periodo dovrà essere concordato con l'altro genitore e con i figli stessi compatibilmente ai loro impegni. Similmente, in ragione dell'età di (17 anni) e (16 anni), i Per_1 Per_2 genitori convengono che potranno festeggiare la festività di fine anno/capodanno anche in compagnia dei loro amici coetanei;
pertanto, in tale giornata, il genitore affidatario e di riferimento sarà quello con il quale i minori trascorreranno il periodo in cui detta festività ricadrà. In occasione delle vacanze pasquali, i figli trascorreranno ad anni alternati con ciascun genitore il giorno di Pasqua oppure il giorno di Lunedì dell'Angelo (Pasquetta).
Le parti comunque concordano che, sia durante le vacanze pasquali, sia alla ricorrenza di “ponti” (ad esempio in occasione dell'8 dicembre, del periodo dal 23 al 25 Aprile, del 2 giugno, etc.), qualora uno dei ricorrenti dovesse organizzare una breve vacanza con i figli, previo loro gradimento, l'altro genitore non si opporrà. Per quanto concerne le vacanze estive, i figli trascorreranno 15 giorni di ferie, anche non consecutivi, con ciascun genitore. I periodi di vacanza estiva prescelti da ciascun genitore dovranno essere concordati tra le parti entro il 30 aprile di ciascun anno. I genitori danno atto che i figli saranno domiciliati, per il periodo delle vacanze estive, limitatamente ai mesi di luglio ed agosto, presso la casa nella disponibilità della madre al Lido di Spina - Comune di Comacchio (FE). In tale periodo di vacanze estive rimarranno comunque sempre ferme le modalità di permanenza, di cui al precedente punto 2), dei figli presso la casa paterna in Ferrara o in quella recentemente acquistata dallo stesso, sita nel comune di Comacchio, Lido di Spina. In ogni caso, i genitori dovranno sempre primariamente tener conto delle esigenze, degli impegni e dei desideri dei figli, anche diversi fra loro, che dovranno essere sentiti circa le decisioni che direttamente li coinvolgono.
3-In virtù della sperequazione tra i redditi dei coniugi, e dunque al fine di riequilibrare la situazione economica tra le parti, il Sig. corrisponderà a favore della moglie, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 CP_1 di ogni mese, la somma di € 400,00= a titolo di assegno divorzile da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT;
4-Il Sig. corrisponderà altresì a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni CP_1 mese, a favore della Sig.ra Siconolfi, per contribuire al mantenimento dei figli la somma di € 600= per ciascun figlio da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
I genitori concordano che in occasione dei soggiorni all'estero dei figli per motivi di studio, come ad esempio il progetto Erasmus, il contributo al mantenimento del figlio medesimo, che il padre verserà alla mamma, verrà dalla stessa versato al figlio, con bonifico bancario, versamento su carta prepagata ricaricabile, o con altra diversa modalità che attesti documentalmente l'avvenuto versamento. Ogni altra diversa e ulteriore spesa, da ricondurre al soggiorno all'estero per motivi di studio, sarà ripartita nella misura del 30% alla madre e del 70% al padre.
Ciascuno dei genitori continuerà a sostenere, le spese mediche non mutuabili, scolastiche, sportive, ricreative, nonché tutte quelle spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie nell'esclusivo interesse dei figli, previo accordo ed esibizione di documentazione comprovante l'esborso. A titolo meramente esemplificativo, e non esaustivo, si riporta il contenuto del Protocollo del Tribunale di Ferrara per le cause in materia di famiglia siglato in data 25.10.2017, le cui spese dovranno ripartirsi nella misura del 50%, per ciascun genitore, per le spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo, mentre, quelle che richiedono il preventivo accordo, dovranno essere ripartire nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre:
1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
pagina 2 di 5 a. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c. tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante.
2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
a. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b. cure termali e fisioterapiche;
c. trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compensi per gli interventi chirurgici in strutture private.
3) Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo):
a. tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c. gite scolastiche senza pernottamento;
d. trasporto pubblico.
4) Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
a. tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi di laurea universitari e libri di testo ivi previsti per gli stessi;
b. corsi di specializzazione;
c. gite scolastiche con pernottamento;
c. gite scolastiche senza pernottamento;
d. corsi di recupero e lezioni private;
e. alloggio e spese di trasporto a/r dalla residenza alla sede Universitaria.
5) Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. Mensa scolastica o universitaria.
b. Attività sportive, ludiche e artistiche, fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente.
6) Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo) a. Campi estivi.
Ad integrazione delle suddette spese di cui al Protocollo, i ricorrenti concordano che rientrino nell'elencazione delle spese straordinarie anche:
• le spese per l'acquisto di capi di abbigliamento tecnico, utilizzabile in ambito sportivo, così pure come l'attrezzatura necessaria per praticare uno o più sport prescelti dai figli (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): da dividere nella misura del 50% ciascuno;
• spese per l'acquisto di vestiario/calzature particolarmente costosi e/o voluttuari (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): da dividere nella misura del 50% ciascuno;
• spese per l'acquisto di nuova bicicletta, in caso di furto di quelle attualmente in uso dei minori, i quali utilizzano tale mezzo per i loro spostamenti ed in particolare per recarsi a scuola (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): da dividere nella misura del 50% ciascuno;
• vacanze studio all'estero (da documentare e che richiedono preventivo accordo); 70% al padre 30% alla madre;
• vacanze in autonomia (da documentare e che richiedono preventivo accordo): da dividere nella misura del 50% ciascuno;
• acquisto motorino, moto, macchina (da documentare e che richiedono preventivo accordo): 70% al padre 30% alla madre;
le spese di assicurazione obbligatoria dei mezzi dovrà essere ripartita in egual misura del 70% e 30%;
pagina 3 di 5 • manutenzione straordinaria mezzi di trasporto (da documentare e che non richiede preventivo accordo); 70% al padre 30% alla madre
• conseguimento patente di guida (da documentare e che non richiede preventivo accordo); da dividere nella misura del 50% ciascuno;
• conseguimento patentino di guida (da documentare e che richiede il preventivo accordo tra i genitori in merito alla valutazione ed opportunità di consentire ad uno o ad entrambi i figli di conseguirlo); da dividere nella misura del 50% ciascuno;
• spese di bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori (da documentare e che non richiedono preventivo accordo) da dividere nella misura del 50% ciascuno;
Entrambi i genitori prestano reciproco consenso per l'espatrio con i figli minori, dichiarando sin da ora la loro disponibilità a prestare reciprocamente il consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto.
5)-I ricorrenti dichiarano di avere già regolato ogni altro rapporto di natura economica e patrimoniale.
6)-Le spese legali del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.
7) Le condizioni di cui al presente ricorso decorreranno dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza.
Conclusioni del PM:
Il Pubblico Ministero conclude chiedendo che il Tribunale dichiari lo scioglimento del matrimonio adottando i migliori provvedimenti in ordine alla prole.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato il 25/10/2024 i sigg.ri e CP_1 [...] chiedevano che venisse pronunciato lo scioglimento del Parte_1 matrimonio contratto in data 27/03/2004 in Ferrara.
Esponevano che dal matrimonio erano nati i figli minorenni nato a [...] il Per_1
11/04/2007, e nato a [...] il [...]. Per_2
Che in data 11/05/2021 il Tribunale di Ferrara aveva omologato la separazione dei coniugi.
Tanto premesso, affermavano che non vi era alcuna possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi e chiedevano che venisse dichiarata lo scioglimento del matrimonio alle condizioni riportate in ricorso. Nelle note scritte le parti confermavano la volontà di divorziare.
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Dalla documentazione prodotta risulta che è ampiamente decorso il termine previsto dall'art. 3 n.° 2 lettera b) l. 898/70, così come modificato dalla l. 55/2015. La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione dimostra la fondatezza dell'assunto secondo il quale risulta impossibile ricostruire il vincolo coniugale, non esistendo più alcuna comunione materiale e spirituale.
Può dunque dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Come da accordi fra le parti, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 27/03/2004 in Ferrara da e e trascritto al CP_1 Parte_1
n. 45 parte I del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Ferrara alle condizioni concordate fra le parti. Spese compensate.
pagina 4 di 5 Ordina all' Ufficiale dello Stato Civile di Ferrara di procedere all' annotazione della presente sentenza. Ferrara, 5.12.2024
L'estensore Il presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
pagina 5 di 5