CASS
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/04/2025, n. 12516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12516 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ND RA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE d'APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LORENZO ANTONIO BUCCA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore EP RD, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 16/9/2024, la Corte di appello di Messina confermò la sentenza del Tribunale di Messina in data 22/1/2024, che aveva ritenuto ND RA non punibile per la particolare tenuità del fatto in relazione al reato di cui all'art. 2 comma 1 bis d.l. 463/1983 contestato in relazione all' omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulla retribuzione dei lavoratori dipendenti per il periodo dicembre 2017- novembre 2018. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, che con unico motivo, deduce la violazione del d.l. n. 8/2016. Si assume, in estrema sintesi, che l'imputata, a seguito della diffida, Penale Sent. Sez. 3 Num. 12516 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO Data Udienza: 19/02/2025 aveva provveduto al pagamento di C 4025,00 per cui il debito rimasto insoluto, pari a C 9830,00, risultando inferiore alla soglia di rilevanza penale, non poteva integrare il delitto ritenuto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Il chiaro dato letterale non lascia spazio a dubbi interpretativi, risultando la causa di non punibilità invocata integrata dal pagamento dell'importo dovuto e non da versamenti parziali in grado di ridurre l'ammontare delle ritenute non versate sotto la soglia di punibilità. L'art. 2 comma 1 bis, ultimo periodo, della legge 638/83, infatti, prevede "una causa di non punibilità per effetto di una condotta successiva in certa misura ripristinatoria del danno subito dall'ente pubblico, che la norma intende favorire" (Sez. U., n. 1855 del 24/11/2011, (dep. 2012), Sodde). La condotta integrante la causa di non punibilità, quindi, interviene dopo che il reato è giunto a consumazione e si concretizza nel pagamento integrale del debito rimasto insoluto. Tale aspetto, caratterizzante la causa di non punibilità, non viene colto dalla ricorrente che richiama giurisprudenza relativa ai pagamenti parziali intervenuti nell'anno di riferimento che, incidendo sull'ammontare del debito accumulato, impedirebbero, almeno secondo il risultato interpretativo cui perviene il ricorso, la stessa integrazione del reato. Va detto che, per effetto della novella legislativa del 2016, il reato previsto dall'art. 2, comma primo bis, D.L. 12 settembre 1983 n. 463, conv. in I. 11 novembre 1983, n. 638, di omesso versamento delle ritenute di importo superiore ai 10.000 euro, operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ha una struttura unitaria e la condotta può configurarsi anche attraverso una pluralità di omissioni, compiute nel periodo annuale di riferimento, che possono di per sé anche non costituire reato;
ne consegue che la consumazione del delitto può essere istantanea o di durata e, in quest'ultimo caso, ad effetto prolungato sino al termine dell'anno in contestazione (Sez. 3, n. 9196 del 9/1/2014, Puleri;
Sez. 3, n. 35589 del 11/05/2016, Rv. 268115 - 01). E', quindi, discutibile il risultato interpretativo cui perviene la ricorrente. In ogni caso, anche a voler accedere all'esegesi della ricorrente, il ricorso non supererebbe la soglia di ammissibilità. La stessa allegazione difensiva, infatti, rivela che i pagamenti parziali non sarebbero intervenuti nell'anno di riferimento ma successivamente, a seguito della diffida ricevuta dall'imputata. L'integrazione della causa di non punibilità imponeva, quindi, il pagamento integrale delle ritenute non versate. Inconferente, infine, risulta il richiamo alla novella del 2023 (art. 23 di. 48/2023) che ha riguardato solo l'ammontare della sanzione amministrativa applicata per l'omesso versamento delle ritenute il cui importo non superi la soglia di rilevanza penale. 3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché- ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/2/2025
udita la relazione svolta dal Consigliere LORENZO ANTONIO BUCCA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore EP RD, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 16/9/2024, la Corte di appello di Messina confermò la sentenza del Tribunale di Messina in data 22/1/2024, che aveva ritenuto ND RA non punibile per la particolare tenuità del fatto in relazione al reato di cui all'art. 2 comma 1 bis d.l. 463/1983 contestato in relazione all' omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulla retribuzione dei lavoratori dipendenti per il periodo dicembre 2017- novembre 2018. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, che con unico motivo, deduce la violazione del d.l. n. 8/2016. Si assume, in estrema sintesi, che l'imputata, a seguito della diffida, Penale Sent. Sez. 3 Num. 12516 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO Data Udienza: 19/02/2025 aveva provveduto al pagamento di C 4025,00 per cui il debito rimasto insoluto, pari a C 9830,00, risultando inferiore alla soglia di rilevanza penale, non poteva integrare il delitto ritenuto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Il chiaro dato letterale non lascia spazio a dubbi interpretativi, risultando la causa di non punibilità invocata integrata dal pagamento dell'importo dovuto e non da versamenti parziali in grado di ridurre l'ammontare delle ritenute non versate sotto la soglia di punibilità. L'art. 2 comma 1 bis, ultimo periodo, della legge 638/83, infatti, prevede "una causa di non punibilità per effetto di una condotta successiva in certa misura ripristinatoria del danno subito dall'ente pubblico, che la norma intende favorire" (Sez. U., n. 1855 del 24/11/2011, (dep. 2012), Sodde). La condotta integrante la causa di non punibilità, quindi, interviene dopo che il reato è giunto a consumazione e si concretizza nel pagamento integrale del debito rimasto insoluto. Tale aspetto, caratterizzante la causa di non punibilità, non viene colto dalla ricorrente che richiama giurisprudenza relativa ai pagamenti parziali intervenuti nell'anno di riferimento che, incidendo sull'ammontare del debito accumulato, impedirebbero, almeno secondo il risultato interpretativo cui perviene il ricorso, la stessa integrazione del reato. Va detto che, per effetto della novella legislativa del 2016, il reato previsto dall'art. 2, comma primo bis, D.L. 12 settembre 1983 n. 463, conv. in I. 11 novembre 1983, n. 638, di omesso versamento delle ritenute di importo superiore ai 10.000 euro, operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ha una struttura unitaria e la condotta può configurarsi anche attraverso una pluralità di omissioni, compiute nel periodo annuale di riferimento, che possono di per sé anche non costituire reato;
ne consegue che la consumazione del delitto può essere istantanea o di durata e, in quest'ultimo caso, ad effetto prolungato sino al termine dell'anno in contestazione (Sez. 3, n. 9196 del 9/1/2014, Puleri;
Sez. 3, n. 35589 del 11/05/2016, Rv. 268115 - 01). E', quindi, discutibile il risultato interpretativo cui perviene la ricorrente. In ogni caso, anche a voler accedere all'esegesi della ricorrente, il ricorso non supererebbe la soglia di ammissibilità. La stessa allegazione difensiva, infatti, rivela che i pagamenti parziali non sarebbero intervenuti nell'anno di riferimento ma successivamente, a seguito della diffida ricevuta dall'imputata. L'integrazione della causa di non punibilità imponeva, quindi, il pagamento integrale delle ritenute non versate. Inconferente, infine, risulta il richiamo alla novella del 2023 (art. 23 di. 48/2023) che ha riguardato solo l'ammontare della sanzione amministrativa applicata per l'omesso versamento delle ritenute il cui importo non superi la soglia di rilevanza penale. 3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché- ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/2/2025