Art. 4.
Ai fini indicati dai precedenti articoli 1 e 3, il termine per la presentazione delle domande per ottenere il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio delle professioni, ai sensi della legge 23 dicembre 1957, n. 1300 , prorogato con leggi 15 aprile 1965, n. 448, e 17 ottobre 1967, n. 975 , e' ulteriormente prorogato, anche per i periti forestali e i laureati in discipline statistiche, sino al compimento di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Ai fini indicati dai precedenti articoli 1 e 3, il termine per la presentazione delle domande per ottenere il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio delle professioni, ai sensi della legge 23 dicembre 1957, n. 1300 , prorogato con leggi 15 aprile 1965, n. 448, e 17 ottobre 1967, n. 975 , e' ulteriormente prorogato, anche per i periti forestali e i laureati in discipline statistiche, sino al compimento di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.