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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 23/07/2025, n. 1222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1222 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2504/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2504/2021 R.G., promossa da
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
27/04/1988 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIALE SANTA PANAGIA N. 90, presso lo studio dell'avv. GUERCI
MARIA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attrice
Contro
(c.f. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
19/02/1985 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in SIRACUSA, VIA ADDA N.9/F, presso lo studio dell'avv. RIZZA PIER FRANCESCO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- convenuto con l'intervento del pubblico ministero (visto del 1.4.2022);
pagina 1 di 7 posta in decisione all'esito dell'udienza dell'1.7.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice
Istruttore
Con ricorso, depositato in data 21/05/2021 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale con addebito al marito CP_1 sposato a SIRACUSA il 05/09/2015 (atto trascritto nei Registri dello Stato
[...] civile del Comune di SIRACUSA anno 2015, n. 235, Parte II, Serie A). A sostegno della domanda di addebito deduceva che il marito aveva avuto nel tempo un atteggiamento aggressivo nei confronti della moglie, oltre ad aver intrapreso relazioni extraconiugali con altre donne, e che successivamente aveva abbandonato lei e la figlia disinteressandosi totalmente delle necessità di quest'ultima. Chiedeva, altresì, di disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore, con collocamento presso la madre, cui assegnare la casa coniugale, e regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in ricorso, nonché di porre a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia nella misura mensile di € 500,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per la stessa.
Con comparsa depositata in data 15.10.2021 si costituiva in giudizio CP_1
aderendo alla domanda di separazione dei coniugi, nonché di affidamento
[...] condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore e collocamento della stessa presso la madre, ma chiedendo di disciplinare l'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in ricorso. Quanto alle questioni economiche, si rendeva disponibile a contribuire al mantenimento della figlia nella misura mensile di euro 300,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per la stessa.
All'udienza del 26.10.2021 i coniugi comparivano personalmente innanzi al Presidente che, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con ordinanza riservata autorizzava i coniugi a vivere separatamente ed adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti di sua competenza affidando ad entrambi i genitori la figlia minore, con collocamento presso la pagina 2 di 7 madre, cui assegnava la casa coniugale, e con regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in ordinanza, nonché ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia nella misura mensile di euro 350,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per la stessa. Nominava, quindi, il Giudice Istruttore e fissava l'udienza del 3.5.2022 per la comparizione delle parti e la trattazione della causa.
Con il deposito degli scritti integrativi entrambe le parti insistevano nelle domande originarie.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. e depositate le memorie istruttorie, la causa veniva istruita con l'escussione dei testi , Testimone_1
, e . Testimone_2 Tes_3 Controparte_2
Acquisita la documentazione offerta in produzione delle parti, all'udienza del 17.12.2024 la causa veniva rinviata all'udienza del 3.6.2025 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 3.6.2025, tuttavia, i difensori delle parti rappresentavano la pendenza di trattive tra le parti per la soluzione bonaria della lite e alla successiva udienza dell'1.7.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., rappresentavano di aver raggiunto il seguente accordo sulle condizioni della separazione:
1) I coniugi vivranno separati senza arrecarsi reciproche molestie e con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e collocata PE presso la madre, alla quale rimane assegnata la casa coniugale, di proprietà esclusiva della stessa, unitamente ai mobili e suppellettili che l'arredano, che rimangono anch'essi in piena proprietà della sig.ra . Parte_1
3) La responsabilità genitoriale sulla figlia minore verrà esercitata da entrambi i genitori,
i quali congiuntamente adotteranno, di comune accordo, le decisioni che riguarderanno la sua salute, educazione ed istruzione;
per l'ordinario la responsabilità genitoriale, invece, sarà esercitata disgiuntamente.
4) Il padre, compatibilmente con i propri turni di lavoro da svolgere presso la azienda datoriale ubicata in Pozzallo (RG), si intratterrà con la figlia, salvo diversi accordi,
pagina 3 di 7 durante la settimana almeno un pomeriggio, dalle ore 18,00 alle ore 21,00 e nei fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio, ore 18,00 o dal sabato mattina in orario da concordare, fino alla domenica alle ore 20,00; ove i turni lavorativi dei genitori lo rendessero necessario, i weekend potranno essere anche consecutivi;
le festività Natalizie e
Pasquali, dovranno essere alternate tra i genitori come segue: un periodo, dal 24 al 30
Dicembre e l'altro dal 31 dicembre al 06 gennaio, per l'anno 2025 la piccola PE trascorrerà con il padre il periodo dal 24/12 al 30/12; Pasqua dal Sabato ore 10:00 alla
Domenica ore 21:00, o dal Lunedì dell'Angelo ore 10:00 al martedì successivo ore 21:00; durante le vacanze estive per due settimane, anche non consecutive, solo per l'anno in corso, dato che non ha trascorso ancora con il padre un periodo lungo di vacanza, PE la minore si intratterrà con lui anche per periodi inferiori alla settimana secondo accordi tra i coniugi sino al raggiungimento delle due settimane;
analogo diritto di trascorre con la figlia due settimane durante le vacanze estive, anche non consecutive, spetta alla madre che, ad agosto del c.a. di recherà con la figlia a Genova, dal 22 al 24 agosto;
in ogni caso dall'anno 2026 il coniugi concorderanno entro il 30 giugno di ogni anno il reciproco periodo di ferie estive da trascorrere con la minore. Le altre festività dell'anno saranno alternate tra i genitori;
la figlia trascorrerà il giorno del suo compleanno con entrambi i genitori, e trascorrerà con la madre il giorno del compleanno della stessa ed il giorno della festa della mamma, e con il padre il giorno del compleanno dello stesso e quello della festa del papà.
5) La figlia avrà il diritto di partecipare alle maggiori ricorrente della famiglia paterna e/o materna e di intrattenere rapporti significativi con gli ascendenti paterni e materni.
6) Il padre acconsente, sin d'ora, a che la sig.ra , unitamente alla figlia, Parte_1 si rechi alla per partecipare, nel periodo da settembre e sino al 20 dicembre Parte_2
2025, al 29° corso sergenti della Guardia Costiera, ove l'esito del concorso sia positivo.
7) A titolo di contributo al mantenimento della figlia convengono espressamente i coniugi che, a far data dal 1/7/2025, il padre si obbliga a versare alla madre, la somma di €.
300,00= (Euro trecento/00) mensili, entro il giorno venti di ogni mese da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. I coniugi convengono altresì che ciascuno
pagina 4 di 7 percepirà la propria quota dell'assegno unico familiare, relativa alla figlia, come per legge;
le spese per l'asilo privato saranno a carico esclusivo della madre, così come quelle del campo estivo;
le spese straordinarie occorrende per la figlia, fatta eccezione per quelle sopra indicate, rimangono a carico dei genitori nella misura pari al 50% ciascuno e saranno individuate in base al protocollo in vigore presso il Tribunale di Siracusa che le parti dichiarano di ben conoscere e di fare proprie anche con riguardo alle modalità e tempi di rimborso.
8) I coniugi essendo entrambi economicamente autonomi rinunziano reciprocamente a qualsivoglia assegno di mantenimento.
9) Le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente alle domande di addebito della responsabilità della separazione e dichiarano, altresì, di accettare le reciproche rinunce.
10) Le parti dichiarano di avere definito e regolato ogni e qualsiasi reciproca pretesa scaturente dal matrimonio, ed anche non indicata nel giudizio e all'infuori delle obbligazioni assunte non hanno più nulla a pretendere per nessun motivo e/o ragione e/o causale.
11) Il sig. e la sig.ra si obbligano reciprocamente a Controparte_1 Parte_1 rimettere le eventuali querele sporte da entrambe le parti, e le stesse, con la sottoscrizione del presente atto, si obbligano ad accettare le remissioni, senza rimborso di spese processuali che resteranno a carico del querelante e/o risarcimento alcuno.
12) Le spese e compensi del giudizio sono compensate tra le parti.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
E' incontestato, infatti, che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi sia venuta meno, attesa la comune allegazione sul punto. La situazione personale della coppia rende evidente che nessuna riconciliazione in termini di ricostituzione dell'affectio coniugalis appare possibile. Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
pagina 5 di 7 La domanda di addebito della separazione al marito deve ritenersi rinunciata in quanto non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni e avuto riguardo all'accordo complessivamente raggiunto dalle parti sulle condizioni della separazione.
La responsabilità genitoriale
Le conclusioni congiunte delle parti possono, ad avviso del Collegio, essere accolte, in quanto del tutto rispondenti all'interesse della minore ed idonee a garantire alla medesima il diritto ad un'effettiva bigenitorialità, assicurando idonei tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, rispettosi delle esigenze e dell'età della figlia.
Può, pertanto, disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore con collocamento presso la madre e regolamentando la frequentazione padre-figlia PE come in dispositivo meglio indicato, essendo, del resto, tale regolamentazione quella già efficacemente attuata tra le parti.
Le statuizioni economiche
Anche l'accordo complessivamente raggiunto dalle parti sulle questioni economiche e, in particolare, sulla misura del contributo del genitore non collocatario al mantenimento della figlia deve ritenersi rispondente all'interesse della prole, nonché adeguato e proporzionato alla situazione economico reddituale dei genitori, così come valutata dagli stessi.
Le spese di lite
Le spese di lite devono essere compensate, atteso l'accordo raggiunto e il comportamento processuale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. dichiara, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. la separazione personale dei coniugi e sposati a Parte_1 Controparte_1
SIRACUSA il 05/09/2015 (atto trascritto nei Registri dello Stato civile del
Comune di SIRACUSA anno 2015, n. 235, Parte II, Serie A), alle condizioni sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte;
pagina 6 di 7 2. compensa tra le parti le spese di lite;
3. sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1);
4. manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SIRACUSA perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del
17.07.2025.
IL GIUDICE REL. EST IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2504/2021 R.G., promossa da
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
27/04/1988 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIALE SANTA PANAGIA N. 90, presso lo studio dell'avv. GUERCI
MARIA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attrice
Contro
(c.f. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
19/02/1985 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in SIRACUSA, VIA ADDA N.9/F, presso lo studio dell'avv. RIZZA PIER FRANCESCO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- convenuto con l'intervento del pubblico ministero (visto del 1.4.2022);
pagina 1 di 7 posta in decisione all'esito dell'udienza dell'1.7.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice
Istruttore
Con ricorso, depositato in data 21/05/2021 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale con addebito al marito CP_1 sposato a SIRACUSA il 05/09/2015 (atto trascritto nei Registri dello Stato
[...] civile del Comune di SIRACUSA anno 2015, n. 235, Parte II, Serie A). A sostegno della domanda di addebito deduceva che il marito aveva avuto nel tempo un atteggiamento aggressivo nei confronti della moglie, oltre ad aver intrapreso relazioni extraconiugali con altre donne, e che successivamente aveva abbandonato lei e la figlia disinteressandosi totalmente delle necessità di quest'ultima. Chiedeva, altresì, di disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore, con collocamento presso la madre, cui assegnare la casa coniugale, e regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in ricorso, nonché di porre a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia nella misura mensile di € 500,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per la stessa.
Con comparsa depositata in data 15.10.2021 si costituiva in giudizio CP_1
aderendo alla domanda di separazione dei coniugi, nonché di affidamento
[...] condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore e collocamento della stessa presso la madre, ma chiedendo di disciplinare l'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in ricorso. Quanto alle questioni economiche, si rendeva disponibile a contribuire al mantenimento della figlia nella misura mensile di euro 300,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per la stessa.
All'udienza del 26.10.2021 i coniugi comparivano personalmente innanzi al Presidente che, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con ordinanza riservata autorizzava i coniugi a vivere separatamente ed adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti di sua competenza affidando ad entrambi i genitori la figlia minore, con collocamento presso la pagina 2 di 7 madre, cui assegnava la casa coniugale, e con regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in ordinanza, nonché ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia nella misura mensile di euro 350,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per la stessa. Nominava, quindi, il Giudice Istruttore e fissava l'udienza del 3.5.2022 per la comparizione delle parti e la trattazione della causa.
Con il deposito degli scritti integrativi entrambe le parti insistevano nelle domande originarie.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. e depositate le memorie istruttorie, la causa veniva istruita con l'escussione dei testi , Testimone_1
, e . Testimone_2 Tes_3 Controparte_2
Acquisita la documentazione offerta in produzione delle parti, all'udienza del 17.12.2024 la causa veniva rinviata all'udienza del 3.6.2025 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 3.6.2025, tuttavia, i difensori delle parti rappresentavano la pendenza di trattive tra le parti per la soluzione bonaria della lite e alla successiva udienza dell'1.7.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., rappresentavano di aver raggiunto il seguente accordo sulle condizioni della separazione:
1) I coniugi vivranno separati senza arrecarsi reciproche molestie e con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e collocata PE presso la madre, alla quale rimane assegnata la casa coniugale, di proprietà esclusiva della stessa, unitamente ai mobili e suppellettili che l'arredano, che rimangono anch'essi in piena proprietà della sig.ra . Parte_1
3) La responsabilità genitoriale sulla figlia minore verrà esercitata da entrambi i genitori,
i quali congiuntamente adotteranno, di comune accordo, le decisioni che riguarderanno la sua salute, educazione ed istruzione;
per l'ordinario la responsabilità genitoriale, invece, sarà esercitata disgiuntamente.
4) Il padre, compatibilmente con i propri turni di lavoro da svolgere presso la azienda datoriale ubicata in Pozzallo (RG), si intratterrà con la figlia, salvo diversi accordi,
pagina 3 di 7 durante la settimana almeno un pomeriggio, dalle ore 18,00 alle ore 21,00 e nei fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio, ore 18,00 o dal sabato mattina in orario da concordare, fino alla domenica alle ore 20,00; ove i turni lavorativi dei genitori lo rendessero necessario, i weekend potranno essere anche consecutivi;
le festività Natalizie e
Pasquali, dovranno essere alternate tra i genitori come segue: un periodo, dal 24 al 30
Dicembre e l'altro dal 31 dicembre al 06 gennaio, per l'anno 2025 la piccola PE trascorrerà con il padre il periodo dal 24/12 al 30/12; Pasqua dal Sabato ore 10:00 alla
Domenica ore 21:00, o dal Lunedì dell'Angelo ore 10:00 al martedì successivo ore 21:00; durante le vacanze estive per due settimane, anche non consecutive, solo per l'anno in corso, dato che non ha trascorso ancora con il padre un periodo lungo di vacanza, PE la minore si intratterrà con lui anche per periodi inferiori alla settimana secondo accordi tra i coniugi sino al raggiungimento delle due settimane;
analogo diritto di trascorre con la figlia due settimane durante le vacanze estive, anche non consecutive, spetta alla madre che, ad agosto del c.a. di recherà con la figlia a Genova, dal 22 al 24 agosto;
in ogni caso dall'anno 2026 il coniugi concorderanno entro il 30 giugno di ogni anno il reciproco periodo di ferie estive da trascorrere con la minore. Le altre festività dell'anno saranno alternate tra i genitori;
la figlia trascorrerà il giorno del suo compleanno con entrambi i genitori, e trascorrerà con la madre il giorno del compleanno della stessa ed il giorno della festa della mamma, e con il padre il giorno del compleanno dello stesso e quello della festa del papà.
5) La figlia avrà il diritto di partecipare alle maggiori ricorrente della famiglia paterna e/o materna e di intrattenere rapporti significativi con gli ascendenti paterni e materni.
6) Il padre acconsente, sin d'ora, a che la sig.ra , unitamente alla figlia, Parte_1 si rechi alla per partecipare, nel periodo da settembre e sino al 20 dicembre Parte_2
2025, al 29° corso sergenti della Guardia Costiera, ove l'esito del concorso sia positivo.
7) A titolo di contributo al mantenimento della figlia convengono espressamente i coniugi che, a far data dal 1/7/2025, il padre si obbliga a versare alla madre, la somma di €.
300,00= (Euro trecento/00) mensili, entro il giorno venti di ogni mese da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. I coniugi convengono altresì che ciascuno
pagina 4 di 7 percepirà la propria quota dell'assegno unico familiare, relativa alla figlia, come per legge;
le spese per l'asilo privato saranno a carico esclusivo della madre, così come quelle del campo estivo;
le spese straordinarie occorrende per la figlia, fatta eccezione per quelle sopra indicate, rimangono a carico dei genitori nella misura pari al 50% ciascuno e saranno individuate in base al protocollo in vigore presso il Tribunale di Siracusa che le parti dichiarano di ben conoscere e di fare proprie anche con riguardo alle modalità e tempi di rimborso.
8) I coniugi essendo entrambi economicamente autonomi rinunziano reciprocamente a qualsivoglia assegno di mantenimento.
9) Le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente alle domande di addebito della responsabilità della separazione e dichiarano, altresì, di accettare le reciproche rinunce.
10) Le parti dichiarano di avere definito e regolato ogni e qualsiasi reciproca pretesa scaturente dal matrimonio, ed anche non indicata nel giudizio e all'infuori delle obbligazioni assunte non hanno più nulla a pretendere per nessun motivo e/o ragione e/o causale.
11) Il sig. e la sig.ra si obbligano reciprocamente a Controparte_1 Parte_1 rimettere le eventuali querele sporte da entrambe le parti, e le stesse, con la sottoscrizione del presente atto, si obbligano ad accettare le remissioni, senza rimborso di spese processuali che resteranno a carico del querelante e/o risarcimento alcuno.
12) Le spese e compensi del giudizio sono compensate tra le parti.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
E' incontestato, infatti, che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi sia venuta meno, attesa la comune allegazione sul punto. La situazione personale della coppia rende evidente che nessuna riconciliazione in termini di ricostituzione dell'affectio coniugalis appare possibile. Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
pagina 5 di 7 La domanda di addebito della separazione al marito deve ritenersi rinunciata in quanto non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni e avuto riguardo all'accordo complessivamente raggiunto dalle parti sulle condizioni della separazione.
La responsabilità genitoriale
Le conclusioni congiunte delle parti possono, ad avviso del Collegio, essere accolte, in quanto del tutto rispondenti all'interesse della minore ed idonee a garantire alla medesima il diritto ad un'effettiva bigenitorialità, assicurando idonei tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, rispettosi delle esigenze e dell'età della figlia.
Può, pertanto, disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore con collocamento presso la madre e regolamentando la frequentazione padre-figlia PE come in dispositivo meglio indicato, essendo, del resto, tale regolamentazione quella già efficacemente attuata tra le parti.
Le statuizioni economiche
Anche l'accordo complessivamente raggiunto dalle parti sulle questioni economiche e, in particolare, sulla misura del contributo del genitore non collocatario al mantenimento della figlia deve ritenersi rispondente all'interesse della prole, nonché adeguato e proporzionato alla situazione economico reddituale dei genitori, così come valutata dagli stessi.
Le spese di lite
Le spese di lite devono essere compensate, atteso l'accordo raggiunto e il comportamento processuale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. dichiara, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. la separazione personale dei coniugi e sposati a Parte_1 Controparte_1
SIRACUSA il 05/09/2015 (atto trascritto nei Registri dello Stato civile del
Comune di SIRACUSA anno 2015, n. 235, Parte II, Serie A), alle condizioni sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte;
pagina 6 di 7 2. compensa tra le parti le spese di lite;
3. sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1);
4. manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SIRACUSA perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del
17.07.2025.
IL GIUDICE REL. EST IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
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