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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 04/10/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 743/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RA IC Presidente dott. Francesca Riccardi Giudice dott. ER RO Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 743/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
OL IA (C.F. ), elettivamente domiciliato in C.F._2
STRADA DEL CAMPIN 5, BIANZONE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
OL IA (C.F. ), elettivamente domiciliata in C.F._2
STRADA DEL CAMPIN 5, BIANZONE
CONVENUTO con l'intervento del P.M.
Oggetto: modifica delle condizioni di separazione
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 Le parti hanno concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il 23.09.1978 in Morbegno (SO), e contraevano Controparte_1 Parte_2
matrimonio.
1.1 Dall'unione è nato il figlio (25.02.1989). Per_1
1.2 Con decreto del 14.04.2005 del Tribunale di Sondrio, le parti congiuntamente concordavano le seguenti condizioni di separazione: affido esclusivo del figlio minore alla madre, con diritto di visita del padre a fine settimana alternati oltre alle vacanze, assegnazione della casa familiare alla madre, assegno di mantenimento per il figlio minore di € 600,00 e per la moglie di € 400,00, spese straordinarie per il figlio al 50% per entrambi i coniugi.
2. Con ricorso congiunto depositato in data 16.05.2025, e Controparte_1 [...]
domandavano la modifica delle precedenti condizioni sulla base dell'accordo Pt_2
raggiunto dagli stessi.
2.1 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 20.05.2025.
4. Il Tribunale ritiene che le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
5. Le spese di lite devono essere compensate in ragione della natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: prende atto che in base all'accordo tra le parti la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
- a modifica della condizione di cui al punto 5, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso, corrisponderà a titolo di contributo per il Parte_1
mantenimento del coniuge separato la somma mensile di € 150,00, Controparte_1
rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, con versamento da effettuarsi pagina 2 di 3 entro il giorno 5 di ogni mese, nonché provvederà al pagamento delle utenze di luce, acqua e riscaldamento dell'appartamento di TA (SO), via Coseggio di
Sotto, 123/a, nel quale abita;
Controparte_1
- sempre a modifica della condizione di cui al punto 5, le parti danno atto della cessazione dell'obbligo di mantenimento del figlio posto a carico Parte_3
del signor;
Parte_1
dà atto che le parti hanno prestato acquiescenza all'odierna sentenza;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 25/09/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
ER RO RA IC
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RA IC Presidente dott. Francesca Riccardi Giudice dott. ER RO Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 743/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
OL IA (C.F. ), elettivamente domiciliato in C.F._2
STRADA DEL CAMPIN 5, BIANZONE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
OL IA (C.F. ), elettivamente domiciliata in C.F._2
STRADA DEL CAMPIN 5, BIANZONE
CONVENUTO con l'intervento del P.M.
Oggetto: modifica delle condizioni di separazione
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 Le parti hanno concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il 23.09.1978 in Morbegno (SO), e contraevano Controparte_1 Parte_2
matrimonio.
1.1 Dall'unione è nato il figlio (25.02.1989). Per_1
1.2 Con decreto del 14.04.2005 del Tribunale di Sondrio, le parti congiuntamente concordavano le seguenti condizioni di separazione: affido esclusivo del figlio minore alla madre, con diritto di visita del padre a fine settimana alternati oltre alle vacanze, assegnazione della casa familiare alla madre, assegno di mantenimento per il figlio minore di € 600,00 e per la moglie di € 400,00, spese straordinarie per il figlio al 50% per entrambi i coniugi.
2. Con ricorso congiunto depositato in data 16.05.2025, e Controparte_1 [...]
domandavano la modifica delle precedenti condizioni sulla base dell'accordo Pt_2
raggiunto dagli stessi.
2.1 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 20.05.2025.
4. Il Tribunale ritiene che le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
5. Le spese di lite devono essere compensate in ragione della natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: prende atto che in base all'accordo tra le parti la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
- a modifica della condizione di cui al punto 5, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso, corrisponderà a titolo di contributo per il Parte_1
mantenimento del coniuge separato la somma mensile di € 150,00, Controparte_1
rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, con versamento da effettuarsi pagina 2 di 3 entro il giorno 5 di ogni mese, nonché provvederà al pagamento delle utenze di luce, acqua e riscaldamento dell'appartamento di TA (SO), via Coseggio di
Sotto, 123/a, nel quale abita;
Controparte_1
- sempre a modifica della condizione di cui al punto 5, le parti danno atto della cessazione dell'obbligo di mantenimento del figlio posto a carico Parte_3
del signor;
Parte_1
dà atto che le parti hanno prestato acquiescenza all'odierna sentenza;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 25/09/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
ER RO RA IC
pagina 3 di 3