Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/06/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
Sent. n. 460/2025 N. 163/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO composta dai magistrati Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente Dott. Roberto Vignati Consigliere Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di MILANO n. 5484/2024, estensore giudice DOTT.SSA ELEONORA PORCELLI, discussa all'udienza del 28.5.2025 e promossa da:
), in persona Parte_1 P.IVA_1 del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA dello STATO di MILANO ( , presso i cui Uffici in VIA FREGUGLIA, 1 C.F._1
MILANO, domicilia
APPELLANTE CONTRO
), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
SANTONICOLA CIRO e dell'avv. ALDO ESPOSITO C.F._3
), miciliata in VIA AMATO 7, C.F._4
CASTELLAMMARE DI STABIA, presso i Difensori
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto rigettare le domande avversarie per i motivi di cui in narrativa con ogni conseguente provvedimento. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
PER LA PARTE APPELLATA
“Confermare integralmente la Sentenza appellata resa dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Milano;
Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 14.2.2025, il Parte_1
proponeva impugnazione avv
[...] mediante la quale il TRIBUNALE di MILANO – nella sua dichiarata contumacia – aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento senza preavviso, irrogato alla collaboratrice SC , con decreto 13.6.24, a seguito di CP_1 comunicazione di avvio disciplinare, compiuta con nota del 6.3.24, relativamente alla falsa dichiarazione del possesso del titolo di studio conseguito presso l'Istituto paritario Primo Levi di Agropoli, mediante produzione di documentazione contraffatta, ai fini dell'inclusione nella graduatoria di circolo e di istituto terza fascia, personale ATA, profilo CS, per il triennio 2017/2020.
Il primo Giudice aveva preliminarmente escluso la lamentata violazione del principio del ne bis in idem, data la diversità degli addebiti sottesi al recesso, rispetto a quelli posti a base della precedente sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per tre mesi, irrogata con decreto del 4.3.24, per avere falsamente dichiarato, all'atto della presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia relative al triennio 2021/2024, servizi mai svolti e disconosciuti dall' con particolare CP_2 riferimento a quello asseritamente espletato presso l'Istituto Paritario Mini Club i Sogni dei Bimbi di NA IL & C. s.a.s. negli anni scolastici dal 2014/2015 al 2017/2018.
Nel merito, era stato rilevato nella sentenza come la ricorrente avesse prodotto (sub doc. 3), certificato del 28.7.12, attestante il conseguimento del diploma di qualifica professionale per operatore di servizi turistici – settore ricevimento, nell'a.s. 2011/2012 e messaggio di posta elettronica del 28.11.18 dell'
[...]
, attestante il mancato deposito dei titoli di Controparte_3 qualifica da parte dell'Istituto Primo Levi di Agropoli, a seguito della perdita della parità SC dal 1.9.23, presso l'Istituto Vico-De Vivo della medesima località.
Ne era derivata, ad avviso del TRIBUNALE, l'impossibilità di verificare l'autenticità del titolo a causa di circostanze non imputabili ad alcuna delle parti: in assenza di ulteriori elementi, era stata, pertanto, esclusa la prova del mendacio o della produzione di certificazioni false, di cui all'art. 8, comma 4, D.M. n. 640/17, che avrebbe consentito l'esclusione dalla graduatoria.
Non avendo il , rimasto contumace, dimostrato la sussistenza Parte_1 dell'addebito, il e aveva ritenuto che la risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato fosse stata illegittima.
2 Era stata, invece, respinta dalla sentenza la domanda di applicazione della tutela reintegratoria, considerato che il contratto risolto – sia pure illegittimamente – tramite il licenziamento era stato stipulato a tempo determinato, con conseguente spettanza della sola tutela risarcitoria del danno, che tuttavia non aveva formato oggetto di alcuna deduzione e domanda nell'atto introduttivo del giudizio.
In ragione della soccombenza, il era stato condannato alla Parte_1 rifusione delle spese processuali, li complessivi € 1.500,00, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
Con un unico, articolato motivo di gravame, l'appellante denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 187 co. III e IV, e 199 co. VI d. lgs. 297/1994; del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e dell'art. 2697 c.c., nonché il travisamento dei fatti, a suo avviso commessi dal TRIBUNALE per avere attribuito al “certificato”, allegato sub doc. 3 al ricorso di primo grado, valenza probatoria del titolo all'inserimento nelle graduatorie, vantato dalla controparte.
Nell'ottica del gravame, dai riscontri forniti dalle amministrazioni interpellate era emerso che non aveva conseguito alcun titolo presso l'Istituto CP_1
Paritario Primo ropoli: il suo nominativo non era, infatti, risultato inserito nella richiesta rivolta da tale Istituto all' per il rilascio dei CP_4 diplomi conseguiti nell'a.s. 2011/2012, né da i relativi esami, conservati presso l'Istituto G. Vico De Vivo di Agropoli.
A sostegno di tale doglianza, si evidenziava l'insussistenza – nel caso di specie
– dei presupposti richiesti dall'art. 187, co. III e IV, d. lgs. 297/1994, ai fini del rilascio di una copia sostitutiva del diploma, costituiti dallo smarrimento del documento originale, dalla relativa dichiarazione e dalla presentazione di apposita domanda ad opera dell'interessato; dall'emissione della stessa da parte del preside oppure – per i diplomi di abilitazione, di qualifica, di licenza e di maturità – da parte del provveditore agli studi ai sensi dell'art. 199, co. VI 6, d. lgs. n. 297/1994.
Il MINISTERO censurava la sentenza anche per avere valorizzato la Contr comunicazione, compiuta nel 2018 da un funzionario dell' in ordine al mancato deposito della documentazione SC ad opera dell'Istituto Paritario dell'Istituto Primo Levi – cessato nel 2003 e non nel 2013 come indicato in motivazione – presso il destinatario designato, Istituto Statale G. Vico De Vivo di Agropoli.
Nell'atto di appello si evidenziava, al riguardo, come tale comunicazione fosse stata superata dal successivo deposito della documentazione, desumibile dalle risposte, formulate dall' e dall'Istituto De Vivo di Agropoli, nel CP_5 gennaio e febbraio 2024 (allegate sub docc. 26 e 27 al ricorso di I grado), alle richieste di informazioni loro rivolte dall'Amministrazione: in tali comunicazioni, era stata, infatti, riferita l'assenza di alcun documento attestante il
3 conseguimento del diploma da parte di presso l'Istituto Paritario CP_1
Primo Levi di Agropoli.
Da tali documenti, secondo l'appellante, risultava certa l'inesistenza del titolo vantato dalla ricorrente.
Il lamentava l'errata inversione dell'onere della prova, a suo avviso Pt_2 commessa dal TRIBUNALE per averlo ritenuto gravato della dimostrazione di un fatto negativo, costituito dall'inesistenza del titolo, fatto valere dalla ricorrente, peraltro desumibile dalle citate risultanze documentali.
Secondo l'appellante, non aveva dimostrato – come sarebbe stata CP_1 tenuta a fare – il poss tolo controverso, essendosi limitata a produrre una attestazione priva di valore, in assenza di elementi a supporto della tesi, secondo cui l'originale sarebbe stato smarrito o non consegnato dall'Istituto cessato.
Precisava in proposito l'Amministrazione come non fosse necessaria la proposizione di alcuna querela di falso avverso il “certificato” in questione, contestato sotto l'aspetto della veridicità intrinseca, esulante dall'ambito applicativo dell'art. 2700, c.c..
Pertanto, l'appellante chiedeva che la Corte d'Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, respingesse le domande, proposte da in CP_1 primo grado, con vittoria di spese di entrambe le fasi del giudizio.
L'appellata resisteva mediante memoria depositata il 15.5.2025, chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria, della quale contestava integralmente la fondatezza, e la conferma della sentenza impugnata, con il favore delle spese.
All'udienza del 28.5.2025, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
______________
L'appello è infondato e, come tale, non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Sotto l'aspetto fattuale, è pacifico e documentalmente provato che l'odierna appellata ha presentato, il 29.3.2021, dopo una serie di pregressi rapporti a termine, domanda di aggiornamento delle graduatorie di Istituto di III fascia, personale ATA (profili Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Collaboratore Scolastico), per il triennio 2021/2024, della provincia di Milano, indicando come titoli il diploma di maturità di tecnico dei servizi turistici conseguito nell'a.s. 2004/2005 presso l'IPSSCT di Cava de' Tirreni (SA) e, per il profilo di Assistente Tecnico, il diploma di qualifica alberghiero – ricevimento conseguito nell'a.s. 2011/2012 presso l'Istituto paritario “Primo Levi” di Agropoli (doc. 11 ric. I gr.).
4 In data 5.10.23, ha stipulato contratto a tempo determinato, con CP_1 decorrenza dal 05.10.2023 al 30.06.2024, presso il Liceo Scientifico Statale
“Elio Vittorini” di Milano quale Assistente Amministrativo (doc. 14, ric. I gr.).
Seguivano due procedimenti disciplinari, generati dalla ricezione della ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa in data 28.10.2022 nei confronti di alcuni gestori di Istituti paritari, nell'ambito di un procedimento penale incardinato presso il Tribunale di Nocera Inferiore.
Nello specifico, in data 8.11.23 veniva comunicato a l'avvio di un CP_1 primo procedimento, per avere dichiarato servizi mai svolti e disconosciuti dall' , che si concludeva, il 4.3.2024, con l'applicazione della sospensione CP_2 dal servizio per tre mesi (doc. 18 ric. I gr.).
Il 6.3.24, la stessa riceveva analoga comunicazione relativamente all'addebito costituito dall'avere “falsamente dichiarato il possesso di un titolo di studio, mediante produzione di documentazione contraffatta”, con riferimento al diploma rilasciato dall'Istituto Primo Levi, sfociato, il 13.6.24, nell'intimazione del licenziamento senza preavviso.
Ciò premesso, la tesi di parte appellante, secondo cui – nonostante la contumacia del in primo grado – la falsità documentale sarebbe Parte_1 stata desumibil llegati all'atto introduttivo del giudizio, non appare condivisibile.
Non risultano, in particolare, decisivi – a sostegno del gravame – i documenti invocati dall'appellante.
Trattasi, in primo luogo, della comunicazione del 17.01.2024, con cui il Dirigente Scolastico dell'Istituto “Vico – De Vivo” (depositario dell'archivio del cessato Istituto Primo Levi) comunicava che “in riferimento alla vostra richiesta del 15/12/2023 riscontro titolo di studio della sig.ra nata il CP_1
27/01/1987 prov. (SA), … , a seguito di accertamenti ed adeguate verifiche e controllo degli atti depositati del cessato Istituto “Primo Levi” di Agropoli (SA),
… non è presente documentazione depositata attestante il conseguimento del diploma di qualifica Professionale Alberghiero – Settore Ricevimento nell'a.s. 2011/12 presso l'Istituto Paritari IPPSART “Primo Levi” Agropoli (SA), da parte della sig.ra nata il [...] prov. (SA)”. CP_1
Con lo stesso atto, il medesimo Dirigente specificava che “dai registri degli esami dal cessato Istituto “Primo Levi” di Agropoli (SA), depositati presso questo Istituto non risulta il nominativo della sig.ra nata il CP_1
27/01/1987 prov. SA” (doc. 26 ric. I gr.).
Secondariamente, è stata richiamata, nell'atto di impugnazione, la nota dell'8/02/2024, prot. n. 2458, con cui l' , Controparte_6
a sua volta, comunicava quanto segue: “dagli accertamenti effettuati, è
5 emerso che negli elenchi nominativi allegati alla richiesta di pergamene di Qualifica professionale operatore servizi di ricevimento afferente all' Istituto Primo Levi per l'a. s. 2011/2012 NON risulta presente il nominativo della Sig.ra tra i candidati qualificati” (all. 7 e 8). CP_1
Dal verbale della G.d.F. del 23.9.2019, relativo all'acquisizione e consegna all'Ist. Depositario VICO-DE VIVO della documentazione del cessato Ist. PRIMO LEVI, emerge la non completezza della stessa, con particolare riguardo ai registri degli esami dell'a.s. 2011/2012 relativi al settore ricevimento, vale a dire quelli riguardanti il diploma oggetto di addebito disciplinare.
In tale quadro, non è possibile affermare che il mancato reperimento, nell'ambito del lacunoso materiale affidato in custodia all'Istituto depositario, di attestazioni comprovanti il conseguimento del diploma da parte di , CP_1 basti a dimostrare la falsificazione dell'attestato, dalla stessa prodotto ai fini dell'assunzione.
Non diverse valutazioni vanno compiute con riguardo alla mancata indicazione del suo nominativo negli elenchi allegati alla richiesta di pergamene, non essendovi elementi per ritenere che tale atto – inviato il 1°.6.2012 – includesse anche i candidati privatisti, quale era pacificamente stata CP_1
(v. doc. 28, ric. I gr.).
Del tutto condivisibile appare, pertanto, la decisione del TRIBUNALE, laddove ha escluso che fosse ravvisabile la prova della dolosa condotta, oggetto dell'addebito disciplinare sotteso al licenziamento.
Né il appellante, rimasto contumace in primo grado, ha addotto Parte_1 alcun ulteriore elemento atto a dimostrare la sussistenza del fatto contestato.
Né coglie nel segno la denunciata carenza, nel “certificato” allegato sub doc. 3 al ricorso di primo grado, delle caratteristiche richieste dall'art. 187 d. lgs. 297/1994, norma la quale non preclude il rilascio di un attestato di tale genere, limitandosi a prevedere particolari vincoli per i duplicati in caso di smarrimento dell'originale.
Prevede, infatti, tale disposizione:
“i diplomi di licenza sono rilasciati dal presidente della commissione esaminatrice. Possono essere rilasciati certificati di licenza, ma non possono essere rilasciati duplicati dei relativi diplomi. In caso di smarrimento, purché l'interessato o, se questi è minore, il padre o chi ne fa le veci, ne faccia domanda dichiarando, su carta legale, sotto la sua personale responsabilità, l'avvenuto smarrimento, il diploma di licenza è sostituito da un certificato rilasciato dal preside. I certificati indicati nel comma 3 devono contenere esplicita menzione del loro valore sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originario smarrito”.
6 In virtù delle considerazioni tutte che precedono, la gravata sentenza merita integrale conferma.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio, seguono la soccombenza.
Le stesse vanno distratte in favore dei Difensori, dichiaratisi antistatari.
Pur trattandosi di procedimento instaurato dopo il 1°.2.13, non va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 – quater del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228, trattandosi di impugnazione proposta da ente facente parte della p.A..
In tal senso si è condivisibilmente pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza 8.5.2014, n. 9938, secondo la quale “il contributo unificato ha natura tributaria e tale natura conserva anche relativamente al raddoppio previsto dal citato art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 che ha introdotto il comma I - quater all'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, atteso che la finalità deflattiva e sanzionatoria della nuova norma non vale a modificarne la sostanziale natura di tributo. Relativamente ai giudizi in cui sia soccombente la P.A., è principio generale dell'assetto tributario che lo Stato e le altre amministrazioni parificate non sono tenute a versare imposte o tasse che gravano sul processo per la evidente ragione che lo Stato verrebbe ad essere al tempo stesso debitore e creditore di sé stesso con la conseguenza che l'obbligo non sorge. Di conseguenza, in tale particolare ipotesi, nel provvedimento giurisdizionale “non deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma I-quater, DPR n. 115/2002, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile” (nello stesso senso, v. Circ. Ministero della Giustizia 6.7.2015).
P.Q.M.
Conferma la sentenza n. 5484/2024 del Tribunale di MILANO;
condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del grado, liquidate in complessivi € 3.500,00, oltre rimborso forfetario e oneri di legge, con distrazione in favore dei Difensori antistatari. Così deciso in Milano, 28/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Silvia Marina Ravazzoni)
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