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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 05/12/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 587/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice on.
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 587/2025 promossa da:
AVV. ( , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. ELENA BALDI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pistoia, Via delle Pappe, n. 12
PARTE RICORRENTE
CONTRO
( , rappresentata e difesa dall'avv. ANDREA CP_1 C.F._2
BU ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Montevarchi (AR), Via
Gorizia, n. 33
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
1 OGGETTO: ricorso in materia di modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo, ovvero secondo le seguenti conclusioni: “Voglia l'illustrissimo Tribunale adito, dato atto dei documenti prodotti, accertate le modifiche economiche e patrimoniali del ricorrente, accogliere il presente ricorso e in conseguenza di ciò: A) Revocare integralmente l'assegno di mantenimento nei confronti della Sig.ra stante le condizioni patrimoniale, economiche e di salute CP_1
del ricorrente;
B) In denegata, non creduta, ipotesi contenere lo stesso nell'importo di €
100,00 mensili. Vittoria di spese ed onori di causa.”
Parte resistente ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta, ovvero secondo le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale di Arezzo Ecc.mo, contrariis reiectis, Nel merito: rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto con vittoria di compensi e spese.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c., depositato in data 18.03.2025, il ricorrente avv.
[...]
ha chiesto che il Tribunale modificasse le condizioni di divorzio, di cui al Parte_1 decreto n. 2646/2022 emesso dal Tribunale di Arezzo all'esito del procedimento v.g. n.
2545/2021, nei confronti della resistente, ex coniuge, . CP_1
In particolare, il ricorrente ha chiesto che venisse disposta la revoca dell'assegno divorzile nei confronti della resistente e, in denegata ipotesi, ha chiesto che l'assegno divorzile venisse ridotto ad euro 100,00 mensili.
A sostegno delle sue istanze, ha rappresentato di aver subìto, nel corso degli ultimi anni, una notevole variazione delle proprie condizioni economiche e patrimoniali, anche a causa del suo stato di salute.
Al riguardo, ha dedotto di aver ceduto, in sede di divorzio, ad eccezione dell'usufrutto di due unità immobiliari, tutto il proprio patrimonio immobiliare all'ex coniuge e di avere un importante debito nei confronti della a causa del mancato versamento dei CP_2
2 contributi previdenziali.
In ordine alle sue condizioni di salute, ha rappresentato che le stesse sarebbero gravemente peggiorate tanto da aver subìto nel 2024 due ricoveri.
In occasione del secondo ricovero veniva scoperto un adenocarcinoma al retto distale per il quale veniva sottoposto ad un intervento di amputazione addomino-perineale secondo IL.
Nonostante l'esito positivo dell'intervento, la TAC del 24.03.2025 rilevava un alto rischio di recidiva nonché la presenza di masse sospette.
Sempre al riguardo, ha rappresentato che in occasione della visita oncologica del 03.04.2025
i medici evidenziavano l'avanzamento del carcinoma prostatico.
A causa del suo stato di salute ha dedotto di aver bisogno di assistenza continua, non solo dei familiari, ma anche di una badante, il cui costo ammonterebbe ad euro 1.000,00 mensili circa,
e di un infermerie.
Quanto alle condizioni patrimoniali ed economiche della resistente ha dedotto che le stesse non sarebbero variate rispetto al passato e che, grazie all'ingente patrimonio immobiliare ricevuto oltre che grazie alla pensione, non avrebbe mai avuto problemi di natura economica.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 30.05.2025, la resistente CP_1
contestando tutto quanto dedotto da controparte, ha chiesto il rigetto integrale del
[...]
ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
In ordine all'accordo raggiunto in sede di divorzio, ha eccepito che l'assegno divorzile sarebbe stato posto a suo favore in virtù delle concessioni dalla stessa effettuate sia verso i figli, sia verso l'ex coniuge con la costituzione a favore di quest'ultimo dell'usufrutto su un immobile sito in Capolivieri (LI).
Quanto all'assegno divorzile, ha rappresentato che si sarebbe trasferita ad Arezzo a causa del matrimonio, lasciando il proprio lavoro a Milano e le possibilità di carriera per dedicarsi alla famiglia oltre che per aiutare il marito nella sua attività di avvocato.
La sarebbe stata la più stretta collaboratrice dell'avv. ed avrebbe lavorato per CP_1 Pt_1
lui ogni giorno.
Nonostante ciò, il ricorrente non avrebbe mai versato alla i contributi previdenziali e CP_1 per questa ragione la stessa percepirebbe una pensione modesta, maturata con i contributi di lavoro pagati durante gli anni di lavoro precedenti al matrimonio.
Ha poi aggiunto che il Tribunale, già nel 2022, avrebbe tenuto conto del peggioramento delle
3 condizioni di salute del ricorrente oltre che della sua necessità di lasciare l'abitazione posta in località marittima, abitazione presso cui sarebbe tuttora residente.
Riguardo alle sue condizioni economiche, ha specificato che percepirebbe una pensione pari ad euro 654,66 mensili e che l'usufrutto sul patrimonio immobiliare comporterebbe il pagamento dell'IMU, che per l'anno 2024 sarebbe stato pari ad euro 4.444,00.
In ordine alla percezione di canoni di locazione, ha evidenziato di aver dovuto promuovere nel tempo diverse azioni contro i conduttori morosi e di aver dovuto comunque pagare le imposte anche per i canoni di locazione mai ricevuti.
Per quanto concerne il suo stato di salute, ha eccepito di soffrire di diverse patologie e di aver bisogno, data la sua scarsa efficienza fisica, di una domestica per compiere i lavori di casa.
Con decreto del 05.10.2025, all'esito dell'udienza svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata trattenuta per la decisione collegiale, previa trasmissione degli atti al PM per quanto di competenza.
***
Ciò premesso, rileva il Collegio quanto segue.
La domanda di revoca o riduzione dell'assegno divorzile, come avanzata dal ricorrente, non merita accoglimento.
Preliminarmente, risulta necessario evidenziare che la revisione dell'assegno divorzile richiede la presenza di “giustificati motivi” e impone la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali. Ove, pertanto, le ragioni invocate per la revisione siano tali da giustificare la revoca o la riduzione dell'assegno divorzile, è indispensabile accertare con rigore l'effettività dei mutamenti e verificare l'esistenza del nesso di causalità tra gli stessi e la nuova situazione economica instauratasi.
Innanzitutto, nella fattispecie in esame, si rileva che le motivazioni addotte dal ricorrente al fine di ottenere la revoca e, in subordine, la riduzione dell'assegno divorzile appaiono le medesime già formulate nel procedimento v.g. n. 2545/2021 conclusosi con la riduzione del suindicato assegno da euro 1.000 ad euro 600,00 mensili.
Al riguardo, si sottolinea che la precedente statuizione aveva già preso in considerazione le condizioni di salute del nonché le spese sanitarie ed assistenziali conseguenti al suo Pt_1 stato di salute, il quale già allora veniva considerato come irreversibile e destinato ad un
4 inevitabile peggioramento.
In particolare, si specifica che già nel 2022 si prendeva atto dell'impossibilità del ricorrente di deambulare e della necessità continua di assistenza.
Parimenti, si evidenzia nuovamente che, ai fini della revoca o riduzione dell'assegno divorzile, non può tenersi conto dei pignoramenti a carico del ricorrente, in quanto i debiti contratti erano già conoscibili e prevedibili da parte del ricorrente in sede di divorzio.
In secondo luogo, preso atto degli estratti conto e delle dichiarazioni dei redditi allegati dalle parti, non si riscontra alcuna significativa modifica delle condizioni economiche delle parti, al contrario si denota l'assenza di qualsivoglia mutamento in tal senso.
Pertanto, per tutto quanto esposto, si ritiene che, rispetto a quanto previsto con il provvedimento del 2022, non siano state provate le sopravvenute modifiche peggiorative, reddituali e/o patrimoniali del ricorrente, tali da giustificare l'accoglimento della domanda ai fini della modifica di quanto già precedentemente statuito.
Quanto al profilo delle spese di lite, atteso l'esito del giudizio e seguendo il principio della soccombenza, il Collegio ritiene opportuno disporle a carico del ricorrente Parte_1
, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., liquidate come in dispositivo, scaglione di valor
[...] indeterminabile complessità bassa, ai minimi ivi previsti, ridotta della metà la fase istruttoria, consistita nel deposito di memorie, e la fase decisionale, limitatasi alla discussione orale senza richiesta di memorie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande avanzate dal ricorrente;
2) pone le spese di lite a carico del ricorrente che liquida in euro Parte_1
2.631,00, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 5.12.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Lucia Faltoni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice on.
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 587/2025 promossa da:
AVV. ( , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. ELENA BALDI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pistoia, Via delle Pappe, n. 12
PARTE RICORRENTE
CONTRO
( , rappresentata e difesa dall'avv. ANDREA CP_1 C.F._2
BU ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Montevarchi (AR), Via
Gorizia, n. 33
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
1 OGGETTO: ricorso in materia di modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo, ovvero secondo le seguenti conclusioni: “Voglia l'illustrissimo Tribunale adito, dato atto dei documenti prodotti, accertate le modifiche economiche e patrimoniali del ricorrente, accogliere il presente ricorso e in conseguenza di ciò: A) Revocare integralmente l'assegno di mantenimento nei confronti della Sig.ra stante le condizioni patrimoniale, economiche e di salute CP_1
del ricorrente;
B) In denegata, non creduta, ipotesi contenere lo stesso nell'importo di €
100,00 mensili. Vittoria di spese ed onori di causa.”
Parte resistente ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta, ovvero secondo le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale di Arezzo Ecc.mo, contrariis reiectis, Nel merito: rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto con vittoria di compensi e spese.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c., depositato in data 18.03.2025, il ricorrente avv.
[...]
ha chiesto che il Tribunale modificasse le condizioni di divorzio, di cui al Parte_1 decreto n. 2646/2022 emesso dal Tribunale di Arezzo all'esito del procedimento v.g. n.
2545/2021, nei confronti della resistente, ex coniuge, . CP_1
In particolare, il ricorrente ha chiesto che venisse disposta la revoca dell'assegno divorzile nei confronti della resistente e, in denegata ipotesi, ha chiesto che l'assegno divorzile venisse ridotto ad euro 100,00 mensili.
A sostegno delle sue istanze, ha rappresentato di aver subìto, nel corso degli ultimi anni, una notevole variazione delle proprie condizioni economiche e patrimoniali, anche a causa del suo stato di salute.
Al riguardo, ha dedotto di aver ceduto, in sede di divorzio, ad eccezione dell'usufrutto di due unità immobiliari, tutto il proprio patrimonio immobiliare all'ex coniuge e di avere un importante debito nei confronti della a causa del mancato versamento dei CP_2
2 contributi previdenziali.
In ordine alle sue condizioni di salute, ha rappresentato che le stesse sarebbero gravemente peggiorate tanto da aver subìto nel 2024 due ricoveri.
In occasione del secondo ricovero veniva scoperto un adenocarcinoma al retto distale per il quale veniva sottoposto ad un intervento di amputazione addomino-perineale secondo IL.
Nonostante l'esito positivo dell'intervento, la TAC del 24.03.2025 rilevava un alto rischio di recidiva nonché la presenza di masse sospette.
Sempre al riguardo, ha rappresentato che in occasione della visita oncologica del 03.04.2025
i medici evidenziavano l'avanzamento del carcinoma prostatico.
A causa del suo stato di salute ha dedotto di aver bisogno di assistenza continua, non solo dei familiari, ma anche di una badante, il cui costo ammonterebbe ad euro 1.000,00 mensili circa,
e di un infermerie.
Quanto alle condizioni patrimoniali ed economiche della resistente ha dedotto che le stesse non sarebbero variate rispetto al passato e che, grazie all'ingente patrimonio immobiliare ricevuto oltre che grazie alla pensione, non avrebbe mai avuto problemi di natura economica.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 30.05.2025, la resistente CP_1
contestando tutto quanto dedotto da controparte, ha chiesto il rigetto integrale del
[...]
ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
In ordine all'accordo raggiunto in sede di divorzio, ha eccepito che l'assegno divorzile sarebbe stato posto a suo favore in virtù delle concessioni dalla stessa effettuate sia verso i figli, sia verso l'ex coniuge con la costituzione a favore di quest'ultimo dell'usufrutto su un immobile sito in Capolivieri (LI).
Quanto all'assegno divorzile, ha rappresentato che si sarebbe trasferita ad Arezzo a causa del matrimonio, lasciando il proprio lavoro a Milano e le possibilità di carriera per dedicarsi alla famiglia oltre che per aiutare il marito nella sua attività di avvocato.
La sarebbe stata la più stretta collaboratrice dell'avv. ed avrebbe lavorato per CP_1 Pt_1
lui ogni giorno.
Nonostante ciò, il ricorrente non avrebbe mai versato alla i contributi previdenziali e CP_1 per questa ragione la stessa percepirebbe una pensione modesta, maturata con i contributi di lavoro pagati durante gli anni di lavoro precedenti al matrimonio.
Ha poi aggiunto che il Tribunale, già nel 2022, avrebbe tenuto conto del peggioramento delle
3 condizioni di salute del ricorrente oltre che della sua necessità di lasciare l'abitazione posta in località marittima, abitazione presso cui sarebbe tuttora residente.
Riguardo alle sue condizioni economiche, ha specificato che percepirebbe una pensione pari ad euro 654,66 mensili e che l'usufrutto sul patrimonio immobiliare comporterebbe il pagamento dell'IMU, che per l'anno 2024 sarebbe stato pari ad euro 4.444,00.
In ordine alla percezione di canoni di locazione, ha evidenziato di aver dovuto promuovere nel tempo diverse azioni contro i conduttori morosi e di aver dovuto comunque pagare le imposte anche per i canoni di locazione mai ricevuti.
Per quanto concerne il suo stato di salute, ha eccepito di soffrire di diverse patologie e di aver bisogno, data la sua scarsa efficienza fisica, di una domestica per compiere i lavori di casa.
Con decreto del 05.10.2025, all'esito dell'udienza svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata trattenuta per la decisione collegiale, previa trasmissione degli atti al PM per quanto di competenza.
***
Ciò premesso, rileva il Collegio quanto segue.
La domanda di revoca o riduzione dell'assegno divorzile, come avanzata dal ricorrente, non merita accoglimento.
Preliminarmente, risulta necessario evidenziare che la revisione dell'assegno divorzile richiede la presenza di “giustificati motivi” e impone la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali. Ove, pertanto, le ragioni invocate per la revisione siano tali da giustificare la revoca o la riduzione dell'assegno divorzile, è indispensabile accertare con rigore l'effettività dei mutamenti e verificare l'esistenza del nesso di causalità tra gli stessi e la nuova situazione economica instauratasi.
Innanzitutto, nella fattispecie in esame, si rileva che le motivazioni addotte dal ricorrente al fine di ottenere la revoca e, in subordine, la riduzione dell'assegno divorzile appaiono le medesime già formulate nel procedimento v.g. n. 2545/2021 conclusosi con la riduzione del suindicato assegno da euro 1.000 ad euro 600,00 mensili.
Al riguardo, si sottolinea che la precedente statuizione aveva già preso in considerazione le condizioni di salute del nonché le spese sanitarie ed assistenziali conseguenti al suo Pt_1 stato di salute, il quale già allora veniva considerato come irreversibile e destinato ad un
4 inevitabile peggioramento.
In particolare, si specifica che già nel 2022 si prendeva atto dell'impossibilità del ricorrente di deambulare e della necessità continua di assistenza.
Parimenti, si evidenzia nuovamente che, ai fini della revoca o riduzione dell'assegno divorzile, non può tenersi conto dei pignoramenti a carico del ricorrente, in quanto i debiti contratti erano già conoscibili e prevedibili da parte del ricorrente in sede di divorzio.
In secondo luogo, preso atto degli estratti conto e delle dichiarazioni dei redditi allegati dalle parti, non si riscontra alcuna significativa modifica delle condizioni economiche delle parti, al contrario si denota l'assenza di qualsivoglia mutamento in tal senso.
Pertanto, per tutto quanto esposto, si ritiene che, rispetto a quanto previsto con il provvedimento del 2022, non siano state provate le sopravvenute modifiche peggiorative, reddituali e/o patrimoniali del ricorrente, tali da giustificare l'accoglimento della domanda ai fini della modifica di quanto già precedentemente statuito.
Quanto al profilo delle spese di lite, atteso l'esito del giudizio e seguendo il principio della soccombenza, il Collegio ritiene opportuno disporle a carico del ricorrente Parte_1
, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., liquidate come in dispositivo, scaglione di valor
[...] indeterminabile complessità bassa, ai minimi ivi previsti, ridotta della metà la fase istruttoria, consistita nel deposito di memorie, e la fase decisionale, limitatasi alla discussione orale senza richiesta di memorie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande avanzate dal ricorrente;
2) pone le spese di lite a carico del ricorrente che liquida in euro Parte_1
2.631,00, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 5.12.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Lucia Faltoni
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