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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 10/07/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice SI AT ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3566/2024 promossa da:
(c.f. ) con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. SILVESTRI MARCO
PARTE ATTRICE contro
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1 FERRARIS MARCO
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni diversa e contraria istanza disattesa, e previe le declaratorie tutte del caso in via principale, (i) dichiarare la simulazione assoluta e conseguentemente la nullità / inefficacia / inopponibilità dell'atto di compravendita a rogito notaio , ai nn. 94874/46410 in data17.03.23 con il quale nata s Per_1 Controparte_1
AG (PV) il 29.05.1955 residente in [...], Via Roma
N°12 codice fiscale alienava società alla C.F._1 CP_2
P.IVA con sede in Borgomanero (NO) ,Via Gozzano 64,
[...] P.IVA_2
CAP.28021, PEC in persona del legale rappresentante le Email_1 sottodescritte unità immobiliari site in Comune di Sant'Angelo Lomellina (Pavia) e pagina 1 di 9 segnatamente: il diritto di piena proprietà per la quota di 1/2 (un mezzo) sul seguente complesso immobiliare composto di più locali contigui posti al piano terreno e primo e con cortile di pertinenza, entrostante a terreno di complessivi mq 3597
(tremilacinquecentonovantasette) circa censito al Catasto Terreni di Sant'Angelo
Lomellina al F. 3 n. 1294 (ex n. 187 e 447) ente urbano di are 00.35.97, senza redditi sito in Comune di Sant'Angelo Lomellina (PV), Via Roma n. 14 e Via Perani SNC,
e precisamente: A) = al piano terreno, un locale ad uso magazzino collegato tramite scala interna ad un vano con medesima destinazione posto al piano primo;
= un alloggio per civile abitazione disposto su due piani collegati da scala interna così composto: - al piano terreno, tre camere, cucina e bagno, - al piano primo, tre camere, bagno e ripostiglio, il tutto formante unico corpo alle generali coerenze: Via Roma, muro perimetrale, cortile comune ed androne carraio coperto;
B) = in separato corpo, al piano terreno: - un portico aperto su due lati, posto alle coerenze di cortile comune a due lati e proprietà Chiesa o aventi causa ai rimanenti due lati;
- un locale ad uso magazzino con soprastante locale ad uso fienile e adiacente portico;
- al piano terreno, tre locali magazzino adiacenti collegati con scala interna ad un unico ulteriore locale magazzino soprastante posto al piano primo;
- ulteriore ed adiacente porticato esterno al piano terreno. Il tutto formante unico corpo alle generali coerenze: cortile comune, muri perimetrali, Via Perani ed ancora cortile comune;
C) in ulteriore corpo, al piano terreno, = tre locali contigui ad uso autorimessa privata, formanti unico corpo alle generali coerenze: vano cantina infra indicato, cortile comune a due lati e Proprietà Fratelli Chiesa o aventi causa;
D) = al piano terreno, un locale ad uso cantina, alle coerenze: cortile comune a due lati, locale autorimessa sopra indicato (sub. 8) e proprietà o aventi causa;
= in Parte_2 separato corpo, alloggio per civile abitazione disposto su più piani collegati da scala interna e così composto: - al piano terreno, ingresso, cucina, bagno, due camere e locale centrale termica;
- al piano primo, disimpegni, due camere e un bagno;
- adiacente locale magazzino disposto su due piani e con porticato antistante al piano terreno, il tutto formante unico corpo alle generali coerenze: Via Roma, androne carraio coperto, cortile comune e proprietà o aventi causa. La società acquirente come Parte_2
pagina 2 di 9 rappresentata, destina i locali magazzino, fienile, autorimessa e cantina a pertinenza delle unità immobiliari acquistate e sopra descritte. Detti locali risultano censiti al Catasto
Fabbricati di Sant'Angelo Lomellina come segue: A) F. 3 n. 1294 sub. 2 (ex n. 363 e 724 sub 1 graffati) Via Roma n. 14 piano T-1, categ. C/2 classe U mq. 52 superficie catastale totale 74 R.C. Euro 48,34; F. 3 n. 1294 sub. 3 (ex n. 363 e 724 sub 1 graffati) Via
Roma n. 16 piano T-1 categ. A/3 classe 2 vani 9 superficie totale mq 253 totale escluse aree scoperte mq 249 R.C. Euro 297,48; B) F. 3 n. 1294 sub. 4 (ex n. 363 e 724 sub 1 graffati)
Via Perani n. SNC piano T-1 categ. C/2 classe U mq. 264 superficie catastale totale mq 166
R.C. Euro 245,42; F. 3 n. 1294 sub. 5 (ex n. 363 e 724 sub 1 graffati) Via Perani n. SNC piano T-1 categ. C/2 classe U mq. 284 superficie catastale totale mq 342 R.C. Euro 264,01;
C) F. 3 n. 1294 sub. 6 (ex n. 363 e 724 sub 1 graffati) Via Roma n. 14 piano T categ. C/6 classe 1 mq. 29 superficie catastale totale mq 35 R.C. Euro 46,43; F. 3 n. 1294 sub. 7 (ex n. 363 e 724 sub 1 graffati) Via Roma n. 14 piano T categ. C/6 classe 1 mq. 15 superficie catastale totale mq 18 R.C. Euro 24,02; F. 3 n. 1294 sub. 8 (ex n. 363 e 724 sub 1 graffati)
Via Roma n. 14 piano T categ. C/6 classe 1 mq. 16 superficie catastale totale mq 19 R.C.
Euro 25,62; D) F. 3 n. 1294 sub. 9 (ex n. 363 e 724 sub 1 graffati) Via Roma n. 14 piano T-
1 categ. A/3 classe 2 vani 7,5 superficie catastale totale mq 193 totale escluse aree scoperte mq 193 R.C. Euro 247,90; F. 3 n. 1294 sub. 10 (ex n. 363 e 724 sub 1 graffati) Via Roma n.
14 piano T-1 categ. C/2 classe U mq. 207 superficie catastale totale mq 138 R.C. Euro
192,43. in via subordinata e/o alternativa a, revocare ex art. 2901 cod. civ. l'atto sopra indicato e l'alienazione/cessione ivi portata dichiarandone l'inefficacia nei confronti di .p.A. Pt_1 condannare parte convenuta alle spese di giudizio nonché a titolo di responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c. in via di ulteriore ed estremo subordine, qualora il Giudicante Ill.mo rinvenisse il mancato raggiungimento della prova che consenta di escludere la coincidenza dei beni ipotecati con quelli oggetto della compravendita in esame o nell'ipotesi in cui ritenesse di confermarne la coincidenza, alla luce della situazione di incertezza risultante dalla documentazione in atti, compensare in ogni caso le spese di giudizio.
pagina 3 di 9 rigettare le eccezioni e domande ex art.96 c.p.c. ex adverso proposte siccome inammissibili ed infondate;
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
Voglia il Tribunale di Pavia, contrariis reiectis:
IN VIA PRELIMINARE trattenere la causa a decisione e così disporre:
- Rigettare le domande attoree per carenza di interesse ad agire e per l'effetto condannarla alle spese di giudizio ex art. 96 cpc;
- Dichiarare altresì la responsabilità aggravata dell'attrice per aver agito con malafede o colpa grave e conseguentemente condannarla al risarcimento dei danni nella misura che verrà ritenuta d'ufficio;
- Disporsi la distrazione a favore dell'Avv. Marco Ferraris ex art. 93 c.p.p. degli onorari non riscossi e delle spese che dichiara avere il medesimo per intero anticipato.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
premesso di essere succeduta a nel credito da questa
[...] CP_3 vantato nei confronti di , in virtù di decreto ingiuntivo n. 742/07 per Controparte_1
l'importo di Euro 63.342,01, oggi ammontante ad Euro 118.191,90 in virtù degli interessi maturati;
che la società sull'assunto di aver acquistato in data 17/03/2023, con atto a Controparte_2 rogito Notaio il 50% del compendio immobiliare di proprietà della Per_1 CP_1 gravato da plurime ipoteche, ivi compresa quella in capo ad dichiarava, con atto del Pt_1
4 luglio 2023, di voler liberare il bene dalle ipoteche ed adiva il Tribunale di Pavia ex art. 2889 c.c. ; che la si opponeva al detto procedimento, che si concludeva con la inammissibilità Pt_1 del procedimento di liberazione;
che l'atto ci compravendita predetto era di natura simulata, come emergente da una pluralità di indizi;
che infatti con l'atto del 17 marzo 2023 la aveva inteso liberarsi di tutti i suoi beni CP_1
pagina 4 di 9 con atto dispositivo volto a sottrarre gli stessi ai suoi debitori;
che pertanto l'atto appariva simulato;
che in subordine, sussistevano tutti i presupposti per la revocatoria ex rt. 2901 c.c.; tutto quanto ciò premesso conine in giudizio la e la società instando CP_1 CP_2 per l'accertamento della simulazione, ovvero in subordine, per la inefficacia dell'atto di cessione, atteso il consilium fraudis emergente dall'essere la presente nella CP_1 compagine sociale dell'immobile, dal prezzo vile della vendita e dalla permanenza della stessa all'interno dell'immobile.
Nel giudizio così radicato, si costituiscono le convenute evidenziando: che vi è carenza di interesse ad agire per essere il credito vantato garantito da ipoteca iscritta sui medesimi immobili oggetto del rogito Notaio il 16/05/2008 ai nn.ri Per_1
5906/1316, come emerge dallo stesso atto impugnato;
che pertanto, atteso il diritto di sequela, nulla avrebbe impedito alla creditrice di agire esecutivamente sul compendio immobiliare oggetto della compravendita senza aggravio di ulteriori spese;
che, in ogni caso, le domande erano prive di fondamento le domande per carenza del cosiddetto “consilium fraudis”, posto che la società a seguito della CP_2 compravendita, ha introdotto procedimento per purgazione di ipoteca volto a liberare gli immobili dalle ipoteche.
Replica parte attrice rilevando che l'atto Notaio del quale si chiede l'accertamento Per_1 della simulazione o la revocazione, comprenderebbe più beni, mentre l'ipoteca sarebbe limitata agli immobili ubicati in Sant'Angelo Lomellina ed in detto Comune identificati solo al F. 3, part. 1294, cui parte convenuta risponde evidenziando che l'elencazione di subalterni effettuata dal Notaio è frutto di una successiva particellazione catastale essendo il compendio immobiliare identico per essere pervenuto alla debitrice in forza di donazione del di lei padre.
Alla udienza del 12.2.2025 il giudice invitava le parti ad una composizione bonaria;
indi, preso atto della mancata riuscita della stessa, si disponeva la trasformazione del rito in semplificato.
pagina 5 di 9 La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 2.7.2025, tenutasi con modalità trattazione scritta, con riserva di deposito della decisione nei 30 giorni.
***
Parte attrice ha esperito azione di simulazione e, in subordine, azione revocatoria rilevando di essere creditrice nei confronti della e rilevando che la compravendita di beni da CP_1 questa effettuata risulta pregiudizievole per le sue ragioni creditorie.
A detta domanda si sono opposte la debitrice e la cessionaria dei beni eccependo la carenza di interesse ad agire della società quale creditrice ipotecaria dei beni oggetto di Pt_1 compravendita.
Sotto tale profilo la eccezione appare fondata.
E' noto che i creditori ipotecari, apponendo il vincolo sul bene immobile, possiedono il diritto di aggredire l'immobile stesso anche in presenza di cessione a terzi.
All'interno del libro Terzo del codice di procedura si rinviene apposito Capo, denominato
“Dell'espropriazione contro il terzo proprietario” che consente al creditore di procedere ad aggredire il bene, pur divenuto di terzi diversi dal debitore atteso il diritto di sequela sul bene (artt. 602, 603 e 604 del codice).
Le previsioni di cui all'art. 602 c.p.c. sono espressamente applicabili anche alla ipotesi di revocatoria, nel senso che il legislatore ha considerato allo stesso modo il creditore ipotecario e il creditore chirografario che ha ottenuto sentenza di inefficacia.
In entrambi i casi, infatti, il creditore può aggredire, in virtù della ipoteca ovvero della sentenza di inefficacia, un bene che non è del debitore, ma del terzo.
Con il positivo esperimento della azione di simulazione, invece, il bene torna interamente di proprietà del debitore;
in tal caso non vi è necessità, ovviamente, di prevedere apposite norme in ambito esecutivo.
Sia la azione di simulazione sia la azione revocatoria costituiscono peraltro mezzi che il legislatore ha approntato per tutelare il creditore, che vede sfumare, altrimenti, la garanzia patrimoniale sulla quale ha fatto affidamento nella concessione del credito.
Nel caso di specie, però, il creditore gode già di detta garanzia patrimoniale, avendo iscritto sui detti beni, in virtù del credito costituito dal decreto ingiuntivo n. 742/2008, iscrizione pagina 6 di 9 ipotecaria il 16/05/2008 ai nn.ri 5906/1316, ipoteca che non appare ancora perenta non essendo decorso il termine ventennale di validità.
Parte ricorrente ha affermato non esservi coincidenza fra i beni ipotecati ed i beni oggetto di azione nel presente giudizio.
I beni oggetto di compravendita sono i seguenti:
Beni censiti al Catasto Fabbricati di Sant'Angelo Lomellina come segue:
Foglio 3, particella 1294, sub 2,3,4,5,6,7,8,9,10.
L'ipoteca ha colpito, fra gli altri, l'unità negoziale 3, costituita dal Foglio 3, particella 1294
(doc. 2 attrice, in virtù di detta ipoteca Banca Carige ha già proceduto al pignoramento dei beni, (doc. 11 e 12), pignoramento e nota di trascrizione.
I beni oggetto di compravendita sono i medesimi, essendo identico il foglio e la particella;
al tempo della iscrizione ipotecaria vi era ancora il solo terreno;
come emerge dai dati del catasto, nell'anno 2003 vi è stata variazione del classamento dei beni, Pratica 176642. in virtù di edificazione sono poi sorti i sub oggetto di vendita;
l'ipoteca, in quanto antecedente ha seguito i beni predetti in virtù di accessione.
Ne consegue, pertanto, che la società attrice possiede, sui detti beni, garanzia ipotecaria;
come tale ha già il potere, conferitogli dall'art. 602 c.p.c. di procedere al pignoramento diretto dei beni pur attualmente id proprietà di terzi, senza necessità di promuovere azione revocatoria.
Inoltre la attrice deduce che la azione svolta si appalesa necessaria, con conseguente suo interesse ad agire vantando, nei confronti di un credito che ad oggi, con il Controparte_1 maturare degli interessi è divenuto superiore all'importo oggetto di iscrizione ipotecaria.
In particolare, rileva che la ipoteca è stata iscritta per l'importo di cui al decreto ingiuntivo n. 742/08 per €. 63.342,01, mentre ad oggi sono maturate a favore di Parte_1 ulteriori somme e segnatamente € 2.835,00 per spese legali liquidate in D.I. ) €
27.334,10 per interessi semplici maturati sull'importo di € 12.866,01 al tasso annuo del
13% (come da D.I.) (iii) € 24.680,69 per interessi semplici maturati sull'importo di €
50.476,00 al tasso annuo del 3% (come da D.I.), importi che non godono del rango pagina 7 di 9 ipotecario.
Dalla lettura della visura ipotecaria emerge, però che l'importo indicato è relativo al solo capitale, mentre l'ipoteca è stata iscritta per un importo totale di € 125.000,00.
La contestazione, in ogni caso, risulta irrilevante ai fini che qui interessano.
L'esperimento della azione di simulazione consente al creditore di agire sul bene che rientra nella disponibilità del debitore;
il positivo esperimento della azione revocatoria consente al creditore di agire sul bene che permane nella disponibilità del terzo, essendo stata dichiarata, in favore del solo creditore, la inefficacia dell'atto dispositivo.
L'importo del credito vantato e della garanzia ipotecaria sono irrilevanti;
l'importo rileva, infatti, ai soli fini distributivi, posto che solo le somme coperte da garanzia reale vengono soddisfatti in via antecedente, mentre gli altri importi vengono soddisfatti in concorso con gli altri creditori chirografi.
In altri termini: la ben può fin da subito procedere ad azione esecutiva nei confronti della società Pt_1 cessionaria per far valere il credito vantato nei confronti della;
il CP_2 CP_1 positivo esperimento delle due azioni svolte nel presente giudizio non le consentirebbe altro o diverso risultato, né garanzia ulteriore o superiore rispetto alla garanzia ipotecaria già posseduta.
Deve pertanto affermarsi la carenza di interesse alla proposizione delle domande svolte.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione del parametro compreso fra € 52.000 e € 260.000 ed applicati i minimi della fase istruttoria e della fase decisionale attesa la minima attività esplicata.
Quanto alla domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da parte convenuta, si osserva.
Ritiene il giudicante la sussistenza della colpa grave, posto che la parte non poteva non conoscere la esistenza della ipoteca sugli immobili, avendo già in precedenza dato corso ad una procedura esecutiva, che sembra non più coltivata ed avendo altresì proposto opposizione al procedimento di purgazione della ipoteca.
Si ritiene quindi di disporre la condanna della attrice ex art. 96 c.p.c.; la quantificazione dell'importo viene fissato in misura pari a poco meno dellla metà delle spese di lite.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: accerta e dichiara la carenza di interesse ad agire dell'attrice;
Accerta e dichiara la sussistenza di responsabilità aggravata dell'attrice
[...]
e per l'effetto la condanna al risarcimento, in favore delle Parte_1 convenute e dei danni ex art. 96 c.p.c. che quantifica Controparte_1 Controparte_2 in € 4.500,00.
Condanna altresì la attrice a rimborsare alle convenute le spese di lite, che si liquidano in
€ 9.142,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, c.p.a., e i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.
Pavia, 10 luglio 2025
Il Giudice
SI AT
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice SI AT ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3566/2024 promossa da:
(c.f. ) con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. SILVESTRI MARCO
PARTE ATTRICE contro
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1 FERRARIS MARCO
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni diversa e contraria istanza disattesa, e previe le declaratorie tutte del caso in via principale, (i) dichiarare la simulazione assoluta e conseguentemente la nullità / inefficacia / inopponibilità dell'atto di compravendita a rogito notaio , ai nn. 94874/46410 in data17.03.23 con il quale nata s Per_1 Controparte_1
AG (PV) il 29.05.1955 residente in [...], Via Roma
N°12 codice fiscale alienava società alla C.F._1 CP_2
P.IVA con sede in Borgomanero (NO) ,Via Gozzano 64,
[...] P.IVA_2
CAP.28021, PEC in persona del legale rappresentante le Email_1 sottodescritte unità immobiliari site in Comune di Sant'Angelo Lomellina (Pavia) e pagina 1 di 9 segnatamente: il diritto di piena proprietà per la quota di 1/2 (un mezzo) sul seguente complesso immobiliare composto di più locali contigui posti al piano terreno e primo e con cortile di pertinenza, entrostante a terreno di complessivi mq 3597
(tremilacinquecentonovantasette) circa censito al Catasto Terreni di Sant'Angelo
Lomellina al F. 3 n. 1294 (ex n. 187 e 447) ente urbano di are 00.35.97, senza redditi sito in Comune di Sant'Angelo Lomellina (PV), Via Roma n. 14 e Via Perani SNC,
e precisamente: A) = al piano terreno, un locale ad uso magazzino collegato tramite scala interna ad un vano con medesima destinazione posto al piano primo;
= un alloggio per civile abitazione disposto su due piani collegati da scala interna così composto: - al piano terreno, tre camere, cucina e bagno, - al piano primo, tre camere, bagno e ripostiglio, il tutto formante unico corpo alle generali coerenze: Via Roma, muro perimetrale, cortile comune ed androne carraio coperto;
B) = in separato corpo, al piano terreno: - un portico aperto su due lati, posto alle coerenze di cortile comune a due lati e proprietà Chiesa o aventi causa ai rimanenti due lati;
- un locale ad uso magazzino con soprastante locale ad uso fienile e adiacente portico;
- al piano terreno, tre locali magazzino adiacenti collegati con scala interna ad un unico ulteriore locale magazzino soprastante posto al piano primo;
- ulteriore ed adiacente porticato esterno al piano terreno. Il tutto formante unico corpo alle generali coerenze: cortile comune, muri perimetrali, Via Perani ed ancora cortile comune;
C) in ulteriore corpo, al piano terreno, = tre locali contigui ad uso autorimessa privata, formanti unico corpo alle generali coerenze: vano cantina infra indicato, cortile comune a due lati e Proprietà Fratelli Chiesa o aventi causa;
D) = al piano terreno, un locale ad uso cantina, alle coerenze: cortile comune a due lati, locale autorimessa sopra indicato (sub. 8) e proprietà o aventi causa;
= in Parte_2 separato corpo, alloggio per civile abitazione disposto su più piani collegati da scala interna e così composto: - al piano terreno, ingresso, cucina, bagno, due camere e locale centrale termica;
- al piano primo, disimpegni, due camere e un bagno;
- adiacente locale magazzino disposto su due piani e con porticato antistante al piano terreno, il tutto formante unico corpo alle generali coerenze: Via Roma, androne carraio coperto, cortile comune e proprietà o aventi causa. La società acquirente come Parte_2
pagina 2 di 9 rappresentata, destina i locali magazzino, fienile, autorimessa e cantina a pertinenza delle unità immobiliari acquistate e sopra descritte. Detti locali risultano censiti al Catasto
Fabbricati di Sant'Angelo Lomellina come segue: A) F. 3 n. 1294 sub. 2 (ex n. 363 e 724 sub 1 graffati) Via Roma n. 14 piano T-1, categ. C/2 classe U mq. 52 superficie catastale totale 74 R.C. Euro 48,34; F. 3 n. 1294 sub. 3 (ex n. 363 e 724 sub 1 graffati) Via
Roma n. 16 piano T-1 categ. A/3 classe 2 vani 9 superficie totale mq 253 totale escluse aree scoperte mq 249 R.C. Euro 297,48; B) F. 3 n. 1294 sub. 4 (ex n. 363 e 724 sub 1 graffati)
Via Perani n. SNC piano T-1 categ. C/2 classe U mq. 264 superficie catastale totale mq 166
R.C. Euro 245,42; F. 3 n. 1294 sub. 5 (ex n. 363 e 724 sub 1 graffati) Via Perani n. SNC piano T-1 categ. C/2 classe U mq. 284 superficie catastale totale mq 342 R.C. Euro 264,01;
C) F. 3 n. 1294 sub. 6 (ex n. 363 e 724 sub 1 graffati) Via Roma n. 14 piano T categ. C/6 classe 1 mq. 29 superficie catastale totale mq 35 R.C. Euro 46,43; F. 3 n. 1294 sub. 7 (ex n. 363 e 724 sub 1 graffati) Via Roma n. 14 piano T categ. C/6 classe 1 mq. 15 superficie catastale totale mq 18 R.C. Euro 24,02; F. 3 n. 1294 sub. 8 (ex n. 363 e 724 sub 1 graffati)
Via Roma n. 14 piano T categ. C/6 classe 1 mq. 16 superficie catastale totale mq 19 R.C.
Euro 25,62; D) F. 3 n. 1294 sub. 9 (ex n. 363 e 724 sub 1 graffati) Via Roma n. 14 piano T-
1 categ. A/3 classe 2 vani 7,5 superficie catastale totale mq 193 totale escluse aree scoperte mq 193 R.C. Euro 247,90; F. 3 n. 1294 sub. 10 (ex n. 363 e 724 sub 1 graffati) Via Roma n.
14 piano T-1 categ. C/2 classe U mq. 207 superficie catastale totale mq 138 R.C. Euro
192,43. in via subordinata e/o alternativa a, revocare ex art. 2901 cod. civ. l'atto sopra indicato e l'alienazione/cessione ivi portata dichiarandone l'inefficacia nei confronti di .p.A. Pt_1 condannare parte convenuta alle spese di giudizio nonché a titolo di responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c. in via di ulteriore ed estremo subordine, qualora il Giudicante Ill.mo rinvenisse il mancato raggiungimento della prova che consenta di escludere la coincidenza dei beni ipotecati con quelli oggetto della compravendita in esame o nell'ipotesi in cui ritenesse di confermarne la coincidenza, alla luce della situazione di incertezza risultante dalla documentazione in atti, compensare in ogni caso le spese di giudizio.
pagina 3 di 9 rigettare le eccezioni e domande ex art.96 c.p.c. ex adverso proposte siccome inammissibili ed infondate;
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
Voglia il Tribunale di Pavia, contrariis reiectis:
IN VIA PRELIMINARE trattenere la causa a decisione e così disporre:
- Rigettare le domande attoree per carenza di interesse ad agire e per l'effetto condannarla alle spese di giudizio ex art. 96 cpc;
- Dichiarare altresì la responsabilità aggravata dell'attrice per aver agito con malafede o colpa grave e conseguentemente condannarla al risarcimento dei danni nella misura che verrà ritenuta d'ufficio;
- Disporsi la distrazione a favore dell'Avv. Marco Ferraris ex art. 93 c.p.p. degli onorari non riscossi e delle spese che dichiara avere il medesimo per intero anticipato.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
premesso di essere succeduta a nel credito da questa
[...] CP_3 vantato nei confronti di , in virtù di decreto ingiuntivo n. 742/07 per Controparte_1
l'importo di Euro 63.342,01, oggi ammontante ad Euro 118.191,90 in virtù degli interessi maturati;
che la società sull'assunto di aver acquistato in data 17/03/2023, con atto a Controparte_2 rogito Notaio il 50% del compendio immobiliare di proprietà della Per_1 CP_1 gravato da plurime ipoteche, ivi compresa quella in capo ad dichiarava, con atto del Pt_1
4 luglio 2023, di voler liberare il bene dalle ipoteche ed adiva il Tribunale di Pavia ex art. 2889 c.c. ; che la si opponeva al detto procedimento, che si concludeva con la inammissibilità Pt_1 del procedimento di liberazione;
che l'atto ci compravendita predetto era di natura simulata, come emergente da una pluralità di indizi;
che infatti con l'atto del 17 marzo 2023 la aveva inteso liberarsi di tutti i suoi beni CP_1
pagina 4 di 9 con atto dispositivo volto a sottrarre gli stessi ai suoi debitori;
che pertanto l'atto appariva simulato;
che in subordine, sussistevano tutti i presupposti per la revocatoria ex rt. 2901 c.c.; tutto quanto ciò premesso conine in giudizio la e la società instando CP_1 CP_2 per l'accertamento della simulazione, ovvero in subordine, per la inefficacia dell'atto di cessione, atteso il consilium fraudis emergente dall'essere la presente nella CP_1 compagine sociale dell'immobile, dal prezzo vile della vendita e dalla permanenza della stessa all'interno dell'immobile.
Nel giudizio così radicato, si costituiscono le convenute evidenziando: che vi è carenza di interesse ad agire per essere il credito vantato garantito da ipoteca iscritta sui medesimi immobili oggetto del rogito Notaio il 16/05/2008 ai nn.ri Per_1
5906/1316, come emerge dallo stesso atto impugnato;
che pertanto, atteso il diritto di sequela, nulla avrebbe impedito alla creditrice di agire esecutivamente sul compendio immobiliare oggetto della compravendita senza aggravio di ulteriori spese;
che, in ogni caso, le domande erano prive di fondamento le domande per carenza del cosiddetto “consilium fraudis”, posto che la società a seguito della CP_2 compravendita, ha introdotto procedimento per purgazione di ipoteca volto a liberare gli immobili dalle ipoteche.
Replica parte attrice rilevando che l'atto Notaio del quale si chiede l'accertamento Per_1 della simulazione o la revocazione, comprenderebbe più beni, mentre l'ipoteca sarebbe limitata agli immobili ubicati in Sant'Angelo Lomellina ed in detto Comune identificati solo al F. 3, part. 1294, cui parte convenuta risponde evidenziando che l'elencazione di subalterni effettuata dal Notaio è frutto di una successiva particellazione catastale essendo il compendio immobiliare identico per essere pervenuto alla debitrice in forza di donazione del di lei padre.
Alla udienza del 12.2.2025 il giudice invitava le parti ad una composizione bonaria;
indi, preso atto della mancata riuscita della stessa, si disponeva la trasformazione del rito in semplificato.
pagina 5 di 9 La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 2.7.2025, tenutasi con modalità trattazione scritta, con riserva di deposito della decisione nei 30 giorni.
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Parte attrice ha esperito azione di simulazione e, in subordine, azione revocatoria rilevando di essere creditrice nei confronti della e rilevando che la compravendita di beni da CP_1 questa effettuata risulta pregiudizievole per le sue ragioni creditorie.
A detta domanda si sono opposte la debitrice e la cessionaria dei beni eccependo la carenza di interesse ad agire della società quale creditrice ipotecaria dei beni oggetto di Pt_1 compravendita.
Sotto tale profilo la eccezione appare fondata.
E' noto che i creditori ipotecari, apponendo il vincolo sul bene immobile, possiedono il diritto di aggredire l'immobile stesso anche in presenza di cessione a terzi.
All'interno del libro Terzo del codice di procedura si rinviene apposito Capo, denominato
“Dell'espropriazione contro il terzo proprietario” che consente al creditore di procedere ad aggredire il bene, pur divenuto di terzi diversi dal debitore atteso il diritto di sequela sul bene (artt. 602, 603 e 604 del codice).
Le previsioni di cui all'art. 602 c.p.c. sono espressamente applicabili anche alla ipotesi di revocatoria, nel senso che il legislatore ha considerato allo stesso modo il creditore ipotecario e il creditore chirografario che ha ottenuto sentenza di inefficacia.
In entrambi i casi, infatti, il creditore può aggredire, in virtù della ipoteca ovvero della sentenza di inefficacia, un bene che non è del debitore, ma del terzo.
Con il positivo esperimento della azione di simulazione, invece, il bene torna interamente di proprietà del debitore;
in tal caso non vi è necessità, ovviamente, di prevedere apposite norme in ambito esecutivo.
Sia la azione di simulazione sia la azione revocatoria costituiscono peraltro mezzi che il legislatore ha approntato per tutelare il creditore, che vede sfumare, altrimenti, la garanzia patrimoniale sulla quale ha fatto affidamento nella concessione del credito.
Nel caso di specie, però, il creditore gode già di detta garanzia patrimoniale, avendo iscritto sui detti beni, in virtù del credito costituito dal decreto ingiuntivo n. 742/2008, iscrizione pagina 6 di 9 ipotecaria il 16/05/2008 ai nn.ri 5906/1316, ipoteca che non appare ancora perenta non essendo decorso il termine ventennale di validità.
Parte ricorrente ha affermato non esservi coincidenza fra i beni ipotecati ed i beni oggetto di azione nel presente giudizio.
I beni oggetto di compravendita sono i seguenti:
Beni censiti al Catasto Fabbricati di Sant'Angelo Lomellina come segue:
Foglio 3, particella 1294, sub 2,3,4,5,6,7,8,9,10.
L'ipoteca ha colpito, fra gli altri, l'unità negoziale 3, costituita dal Foglio 3, particella 1294
(doc. 2 attrice, in virtù di detta ipoteca Banca Carige ha già proceduto al pignoramento dei beni, (doc. 11 e 12), pignoramento e nota di trascrizione.
I beni oggetto di compravendita sono i medesimi, essendo identico il foglio e la particella;
al tempo della iscrizione ipotecaria vi era ancora il solo terreno;
come emerge dai dati del catasto, nell'anno 2003 vi è stata variazione del classamento dei beni, Pratica 176642. in virtù di edificazione sono poi sorti i sub oggetto di vendita;
l'ipoteca, in quanto antecedente ha seguito i beni predetti in virtù di accessione.
Ne consegue, pertanto, che la società attrice possiede, sui detti beni, garanzia ipotecaria;
come tale ha già il potere, conferitogli dall'art. 602 c.p.c. di procedere al pignoramento diretto dei beni pur attualmente id proprietà di terzi, senza necessità di promuovere azione revocatoria.
Inoltre la attrice deduce che la azione svolta si appalesa necessaria, con conseguente suo interesse ad agire vantando, nei confronti di un credito che ad oggi, con il Controparte_1 maturare degli interessi è divenuto superiore all'importo oggetto di iscrizione ipotecaria.
In particolare, rileva che la ipoteca è stata iscritta per l'importo di cui al decreto ingiuntivo n. 742/08 per €. 63.342,01, mentre ad oggi sono maturate a favore di Parte_1 ulteriori somme e segnatamente € 2.835,00 per spese legali liquidate in D.I. ) €
27.334,10 per interessi semplici maturati sull'importo di € 12.866,01 al tasso annuo del
13% (come da D.I.) (iii) € 24.680,69 per interessi semplici maturati sull'importo di €
50.476,00 al tasso annuo del 3% (come da D.I.), importi che non godono del rango pagina 7 di 9 ipotecario.
Dalla lettura della visura ipotecaria emerge, però che l'importo indicato è relativo al solo capitale, mentre l'ipoteca è stata iscritta per un importo totale di € 125.000,00.
La contestazione, in ogni caso, risulta irrilevante ai fini che qui interessano.
L'esperimento della azione di simulazione consente al creditore di agire sul bene che rientra nella disponibilità del debitore;
il positivo esperimento della azione revocatoria consente al creditore di agire sul bene che permane nella disponibilità del terzo, essendo stata dichiarata, in favore del solo creditore, la inefficacia dell'atto dispositivo.
L'importo del credito vantato e della garanzia ipotecaria sono irrilevanti;
l'importo rileva, infatti, ai soli fini distributivi, posto che solo le somme coperte da garanzia reale vengono soddisfatti in via antecedente, mentre gli altri importi vengono soddisfatti in concorso con gli altri creditori chirografi.
In altri termini: la ben può fin da subito procedere ad azione esecutiva nei confronti della società Pt_1 cessionaria per far valere il credito vantato nei confronti della;
il CP_2 CP_1 positivo esperimento delle due azioni svolte nel presente giudizio non le consentirebbe altro o diverso risultato, né garanzia ulteriore o superiore rispetto alla garanzia ipotecaria già posseduta.
Deve pertanto affermarsi la carenza di interesse alla proposizione delle domande svolte.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione del parametro compreso fra € 52.000 e € 260.000 ed applicati i minimi della fase istruttoria e della fase decisionale attesa la minima attività esplicata.
Quanto alla domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da parte convenuta, si osserva.
Ritiene il giudicante la sussistenza della colpa grave, posto che la parte non poteva non conoscere la esistenza della ipoteca sugli immobili, avendo già in precedenza dato corso ad una procedura esecutiva, che sembra non più coltivata ed avendo altresì proposto opposizione al procedimento di purgazione della ipoteca.
Si ritiene quindi di disporre la condanna della attrice ex art. 96 c.p.c.; la quantificazione dell'importo viene fissato in misura pari a poco meno dellla metà delle spese di lite.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: accerta e dichiara la carenza di interesse ad agire dell'attrice;
Accerta e dichiara la sussistenza di responsabilità aggravata dell'attrice
[...]
e per l'effetto la condanna al risarcimento, in favore delle Parte_1 convenute e dei danni ex art. 96 c.p.c. che quantifica Controparte_1 Controparte_2 in € 4.500,00.
Condanna altresì la attrice a rimborsare alle convenute le spese di lite, che si liquidano in
€ 9.142,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, c.p.a., e i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.
Pavia, 10 luglio 2025
Il Giudice
SI AT
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