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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/07/2025, n. 7114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7114 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. 8504/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione II, in composizione monocratica e in persona del Dr. Diego Ragozini, ha pronunciato la seguente
Sentenza
Con R.G. 8504.24
TRA
nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
, residente a [...] C.F._1
e domiciliato ai fini del presente giudizio in San Giorgio a Cremano (NA) alla via A. Gramsci n. 38, presso lo studio dell'Avv. Mario Iuzzolino (C.F:
) e dell'Avv. Serena De Sio Cesari C.F._2 [...]
dal quale è rappresentato e difeso, congiuntamente e di- C.F._3
sgiuntamente, in virtù di procura come in atti;
Appellante
E
, con Sede Legale e Direzione Generale in Milano, alla CP_1
Via Gae Aulenti 3 Tower A, capitale sociale euro 20.880.549.801,81, iscrizio- ne al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, C.F. e P.IVA
, società appartenente al Gruppo Bancario iscritto P.IVA_1 CP_1
all'albo dei Gruppi Bancari cod. 2008.1, in persona del legale rappresentante pro tempore, in forza dei poteri conferitigli dell'art. 29 1° comma dello Statu- to sociale, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti in autentica dr. , Notaio in Bologna del 29/10/2010, Rep. n. 115840 Racc. n. Per_1
33105, dall' avv.to Antonio De Simone (CF ) con C.F._4
studio in Napoli al Corso Umberto I, n. 22 giusta procura come in atti;
1
Appellato
Svolgimento in fatto e diritto
Con atto notificato ritualmente notificato, parte appellante, propone impugna- zione avverso la sentenza del giudice di Pace di Napoli n. 9310/2024 pubbli- cata in data 03.04.2024, all'esito del giudizio R.G. 2268/2020.
L'atto di appello reca le seguenti conclusioni:
- In accoglimento del primo motivo di appello, cui conseguono tutti quelli ulteriori, ed in riforma della sentenza di prime cure, accerti e dichiari il diritto dell'istante ad ottenere la restituzione pro quota dei costi del credito ulteriori agli interessi, non dovuti in ragione dell'estinzione anticipata del debito rispetto alla sua naturale scadenza, quantificati nella misura di € 393,30;
- In accoglimento del secondo motivo di appello, ed in riforma della sentenza di prime cure, accerti e dichiari la nullità e/o inefficacia della clausola contrattuale che disciplina l'ipotesi di estinzione anticipata del contratto, nella misura in cui comprime in qualsiasi modo il diritto alla restituzione dei ripetuti costi;
- condanni la società in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'appellante della somma complessivamente quantificata, così come in primo grado, in € 393,30, oltre interessi a far data dalla anticipata estinzione del contratto e commisurati al saggio di cui all'art.1284 comma 4 c.c. a far data dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
- in riforma della sentenza di primo grado, condanni la società CP_1
al pagamento al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite
[...]
del doppio grado di giudizio, il tutto con attribuzione diretta al procuratore antistatario.
La vicenda in primo grado.
Con atto di citazione del 25.10.2019 parte appellante conveniva innanzi al Giudice di Pace di Napoli la società (d'ora in avanti Controparte_1
2
, al fine di sentire emettere nei suoi confronti i provvedimenti CP_1
di cui alle seguenti conclusioni, rassegnate in comparsa conclusionale:
“- accertare e dichiarare il diritto dell'istante, in ossequio all'art. 125 – sexies del Testo Unico Bancario, ed alla luce della Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea resa l'11.11.2019 in Causa C-383/18, ad ottenere la restituzione dei costi del credito ulteriori agli interessi, non dovuti in ragione dell'estinzione anticipata del debito rispetto alla sua naturale scadenza;
- per l'effetto, accertare, in via del tutto incidentale e senza efficacia di giudicato, ma ai soli fini restitutori in ordine alle somme oggetto del presente giudizio, la nullità e/o inefficacia della clausola contrattuale che disciplina l'ipotesi di estinzione anticipata del contratto, nella misura in cui comprime in qualsiasi modo il diritto alla restituzione dei ripetuti costi;
- per l'effetto, condannare la convenuta società in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma complessivamente quantificata in € 393,30 o alla somma minore che ritenesse congrua all'esito dell'istruttoria, comunque, nei limiti della propria competenza per valore, oltre interessi al saggio legale dalla data di anticipata estinzione del contratto e sino alla proposizione della domanda;
- avendo il presente giudizio ad oggetto il pagamento di somme di denaro, con riguardo al saggio di interesse, condannare comunque la odierna convenuta al pagamento degli interessi sulle somme richieste con il presente giudizio al tasso di mora ex D.Lgs.231/02 e s.m.i. secondo quanto previsto dall'art.1284 comma 4 c.c. così come modificato dalla L.162/2014, dalla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio;
- con l'esplicita precisazione che la somma delle domande formulate, ove eccedente, deve intendersi da riportare nei limiti della competenza per valore del Giudice adito;
3
- condannare la convenuta, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite, il tutto con attribuzione diretta al procuratore antistatario.
In fatto e diritto premetteva che: in data 26.02.2007 l'istante stipulava con la società convenuta il contratto di prestito personale n. 1156, rimborsabile mediante cessione
“pro solvendo” di quote della retribuzione/pensione;
- al momento della stipula, parte attrice si è vista gravata in misura anticipata dei seguenti costi del credito, ulteriori agli interessi:
– Commissioni bancarie: € 124,41;
– Commissioni di intermediazione: € 1.897,65;
– Spese fisse: € 101,65;
– Costi assicurativi: € 1.267,78.
Il tutto per un totale di costi del credito (in aggiunta agli interessi) pari ad € 3.391,49;
- alla data di stipula del contratto vigeva l'art.125 – comma 2 del Testo
Unico Bancario, norma che riconosce, con funzioni ricognitive del quadro normativo preesistente, al consumatore, in caso di estinzione anticipata del contratto, il diritto di ottenere il rimborso in quota parte dei costi del credito corrisposti in sede di stipula del contratto;
- detto diritto, come chiarito della nota sentenza Lexitor resa dalla Corte di Giustizia Europea e confermato di recente dalla Corte costituzionale, nonché dalla suprema Corte di Cassazione, si estende a tutti i costi del credito fatta eccezione per gli oneri erariali, senza alcuna distinzione riferita alla tipologia di costo;
- le condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente dalla controparte, però, in contrasto con il dettato normativo, prevedevano che, in caso di estinzione anticipata dello stesso, alcuna parte, o soltanto una minima parte dei costi del credito ulteriori agli interessi, sarebbe stata suscettibile di rimborso pro quota: dette previsioni sono soggette alle nullità di protezione previste dal Codice del Consumatore “ed il 4
giudice ha il dovere di rilevare, anche d'ufficio, la nullità̀ della clausola” (S.C. – seconda sezione civile – ordinanza del 06.09.2023);
- successivamente, sulla base di conteggio estintivo emesso dagli appellanti, alla data del 28.02.2015, il contratto di mutuo era estinto con anticipo sulla scadenza naturale, allorché residuavano 13 quote a scadere;
- come anticipato, in sede di redazione del conteggio di anticipata estinzione, la odierna convenuta avrebbe dovuto garantire il diritto del consumatore di ottenere il ristoro pro quota di tutti i suindicati costi, da attuarsi, mediante abbuono quantificato secondo la nota formula lineare
(metodo cd. pro-rata temporis), così di seguito specificato:
Somma dei costi / rate totali * rate residue alla data di estinzione
Commissioni bancarie € (124,41 / 108) * 13 = € 14,97;
Commissioni di intermediazione € (1.897,65 / 108) * 13 = € 228,42;
Spese di istruttoria € (101,65 / 108) * 13 = € 12,23;
Costi assicurativi € (1.267,78 / 108) * 13 = € 152,60;
Per un totale dovuto ristoro di € 408,20.
- in sede di redazione del conteggio estintivo, invece, la odierna convenuta, facendosi scudo di una tecnica di redazione del testo contrattuale (redatto nella forma di un modulo per adesione predisposto unilateralmente), in violazione del suindicato diritto, ha provveduto ad abbuonare le sole seguenti somme:
€ 14,98 per commissioni banca;
Per un totale abbuono di € 14,98.
Pertanto, ad oggi, l'istante, all'esito di quanto è emerso in sede di istruttoria, resta creditrice della convenuta della somma di seguito riportata, così specificata:
€ (408,20 – 14,98) 393,30.
Assolta la condizione di procedibilità quale la mediazione obbligatoria, invocando l'art. 125 del D. Lgs N.385/1993, dell'art.3 del D.M. Tesoro 5
9.7. chiedeva condannarsi la controparte al pagamento della differenza su indicata.
In primo grado si costituiva la banca chiedendo il rigetto dell'avversa pretesa deducendo che in primis, aveva rimborsato secondo il principio pro rata tem- poris quanto da lei trattenuto ed incassato:
-la è l'istituto mutuante che ha erogato il prestito ed ha incassato CP_1
la somma di euro 124,47 quale commissione bancaria;
-la è la mandataria che ha curato e gestito il finanzia- Controparte_2
mento in nome e per conto della mandante ed ha incassato l'importo di euro
2.321,40 a titolo di provvigione;
- nel contratto de quo ha partecipato anche la società agente EA MO
SR che ha procurato il cliente proponendogli l'affare ed ha incassato la provvigione di euro 1.897,65, quale costo up front;
-la è la società di assicurazione con cui la Controparte_3 CP_2
ha stipulato la polizza rischio-impiego per la somma di euro 1.267,78.
[...]
Deduceva quindi il difetto di legittimazione per tutte le somme non diretta- mente incassate da essa. Deduceva inoltre che stante la data di stipulazione del contratto di cui è causa, 26.2.2007, non poteva trovare accoglimento il princi- pio della restituzione di tutti i costi del contratto pro rata temporis come invo- cato dall'attore.
La sentenza impugnata, rigettava le domande di . Parte_1
Con comparsa di costituzione in appello, la banca si è costituita ed ha chiesto il rigetto dell'appello e conferma della sentenza impugnata.
Acquisita la documentazione, si osserva quanto segue.
In limine si evidenzia come sono incontestate le somme collegate al contratto di cui è causa, si contesta solo la debenza.
Invero, a fronte delle seguenti commissioni
Commissioni bancarie € (124,41 / 108) * 13 = € 14,97;
Commissioni di intermediazione € (1.897,65 / 108) * 13 = € 228,42;
Spese di istruttoria € (101,65 / 108) * 13 = € 12,23; 6
Costi assicurativi € (1.267,78 / 108) * 13 = € 152,60;
Per un totale dovuto ristoro di € 408,20; restituiti euro € 14,98 a titolo di costi del credito ulteriori agli interessi.
Parte appellante vanta l'ulteriore credito contestato dalla controparte di €
(408,20 – 14,98) 393,30.
La soluzione del caso di specie richiede una previa analisi dell'iter legislativo e giurisprudenziale sul tema dei compensi da corrispondere alla banca in caso di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento.
Al riguardo, l'art. 125-sexies del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. del 1 settembre 1993, n. 385), inserito dall'art. 1 del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 e rubricato “Rimborso anticipato”, stabilisce al comma 1 che “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli inte- ressi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
E' opportuno precisare che la norma in esame si ricollega ad alcune disposi- zioni precedenti, ossia l'art. 8 della direttiva 87/102/CEE la quale sancisce che
"il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata agli obbli- ghi che gli derivano dal contratto di credito" e "in conformità delle disposizio- ni degli stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito". La disposizione suesposta è stata suffragata da alcu- ni interventi del legislatore nazionale, ovvero il Decreto del Ministero del Te- soro dell' 8 luglio 1992, le Disposizioni di Vigilanza del 29 luglio 2009 e la
Comunicazione del Governatore della Banca d'TA del 10 novembre 2009.
Successivamente, la direttiva 87/102/CEE è stata abrogata dalla direttiva
2008/48/CE del 23 aprile 2008, il cui art. 16 espressamente prevede che: “il consumatore ha il diritto di adempiere qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha dirit- to ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i 7
costi dovuti per la restante durata del contratto”. La direttiva comunitaria è stata, poi, recepita con il citato d.lgs. 141/2010, che ha attuato l'art. 16 intro- ducendo l'art. 125- sexies del TUB.
La giurisprudenza di merito ha sin da subito interpretato quest'ultima norma distinguendo tra due tipologie di costo, ovvero quelli up front, aventi ad og- getto le spese preliminari del finanziamento che prescindono dalla durata del rapporto e quelli recurring, che, invece, ineriscono ad attività soggette a matu- razione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale. Ebbene,
l'impostazione maggioritaria riteneva che solo i secondi rientrassero nei costi rimborsabili ai sensi dell'art. 125-sexies del TUB e non anche i primi, i quali mantenevano la propria giustificazione causale e legittimavano la loro tratte- nuta da parte dell'intermediario finanziario. Si sosteneva, infatti, che
“l'applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento de- termina la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo
(c.d. recurring) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costitui- rebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale;
di contro non sono rimborsabili le vo- ci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata
(c.d. up front)” (Tribunale Napoli sent. del 04/12/2018).
L'orientamento descritto, fondato sulla dicotomia tra le due tipologie di costi, era sostenuto anche dalle pronunce dell'Arbitro Bancario-Finanziario (cfr. ex multis Collegio di coordinamento decisione n. 6167/2014).
Sulla tematica, tuttavia, è intervenuta di recente la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che, investita della questione in sede di rinvio pregiudi- ziale, ha dettato dei principi innovativi.
I giudici europei hanno affermato, infatti, che “L'articolo 16, paragrafo 1, del- la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile
2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva
87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del 8
consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso an- ticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore” (Corte
Giust., causa C-383/18 dell'11 settembre 2019, cd. “Lexitor”).
Si legge nella sentenza :” l'effettività del diritto del consumatore alla riduzio- ne del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente come dipendenti dalla durata del contratto (…) i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca”. Nei fatti, poi, “la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto”;
La Corte ha inoltre osservato, al proposito, che il “margine di manovra, di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizza- zione interna, rende in pratica molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto”;
“il rischio di penalizzare il soggetto concedente il credito in maniera spropor- zionata” è d'altro canto stornato – ha concluso la sentenza – dal fatto che la norma dell'art. 16 par. prevede “a beneficio del mutuante il diritto a un inden- nizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito” e anche dal fatto che il comma 4 del medesimo articolo “offre agli
Stati membri una possibilità supplementare di provvedere affinché
l'indennizzo sia adeguato alla condizioni del credito e del mercato al fine di tutelare gli interessi del mutuante”.
In altre parole, il consumatore che ha sottoscritto un contratto di prestito per- sonale, di cessione del quinto o di mutuo, ove eserciti la facoltà di estinguere anticipatamente l'importo dovuto all'intermediario, ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito ex articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
2008/48/CE e ex articolo 125 sexies TUB che include tutti i costi posti a suo carico, compresi anche quelli il cui importo non dipende dalla durata del con- tratto di credito: per conseguenza, la sentenza ha quindi stabilito che deve es- sere restituita non solo la quota non maturata degli oneri ricorrenti pagati anti- 9
cipatamente (c.d. oneri recurring), ma anche una quota degli oneri imputabili alla fase di concessione del finanziamento (c.d. oneri up-front).
Seguendo tale ragionamento, nell'ipotesi di estinzione anticipata del contratto di finanziamento devono essere rimborsati al privato tutti i costi da esso so- stenuti, senza distinguere tra quelli up front e quelli recurring. Le conclusioni cui addiviene la Corte sovranazionale muovono, preliminarmente, dalla ratio della direttiva comunitaria del 2008, che è quella di armonizzare la disciplina interna dei vari Stati Membri al fine di garantire una tutela maggiormente ef- fettiva e protettiva del consumatore, considerato parte debole qualora si rap- porti con gli intermediari finanziari. Ne consegue che nella nozione di “costo totale” di cui all'art. 16 della direttiva del 2008 sono inclusi, altresì, quelli in- dipendenti dalla durata del negozio e, quindi, anche gli interessi e i costi dovu- ti per la restante parte del contratto.
La finalità perseguita dall'interpretazione esposta è, dunque, quella di riequi- librare i rapporti tra professionista e consumatore, caratterizzati da una posi- zione di inferiorità di quest'ultimo sotto il profilo negoziale ed informativo.
L'opportuno bilanciamento delle differenti posizioni è dato, inoltre, dalla cir- costanza che il soggetto concedente il mutuo può recuperare in anticipo la somma inizialmente prestata e reinvestirla in nuovi contratti di credito, non subendo lo stesso alcun pregiudizio dal rimborso totale dei costi del finanzia- mento.
La decisione summenzionata della Corte di Giustizia ha inevitabili ripercus- sioni dirette nell'ordinamento interno. Le sentenze interpretative della CGUE vincolano il giudice nazionale, che dovrà disapplicare la norma interna con- fliggente con quella dell'Unione.
Tale tipologia di sentenza esplica i propri effetti in via retroattiva, ovvero sin dal momento dell'entrata in vigore della norma interpretata, salvo che la Corte decida di limitare, in casi eccezionali, la portata di questo principio (ex multis
Corte Giust. causa 61/79, Amministrazione delle Finanze dello Stato italiano
contro
Denkavit italiana srl;
causa 43/1975, Defrenne contro . Costi-CP_4 10
tuisce principio consolidato, infatti, quello secondo cui “nell'ordinamento in- terno le pronunzie del giudice di Lussemburgo definiscono la portata della norma Eurounitaria così come avrebbe dovuto essere intesa ed applicata fin dal momento della sua entrata in vigore. Per tale motivo dette pronunzie estendono i loro effetti ai rapporti sorti in epoca precedente, purchè non esau- riti (ex multis Cass. del 3 marzo 2017, n. 583; Corte Giust. causa C-347/2000,
). Persona_2
La pronuncia spiegherà i suoi effetti anche nei confronti di tutte le altre autori- tà giurisdizionali o amministrative che in futuro dovranno applicarla, costi- tuendo un precedente vincolante non solo per il giudice del rinvio, ma anche per tutti quelli degli altri Stati Membri. L'effetto dichiarativo delle sentenze determina che “l'interpretazione del diritto comunitario, adottata dalla Corte di giustizia, ha efficacia “ultra partes”, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposi- zione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indi- cano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito della Comunità” (Cass. sent. 23 ottobre 2014, n. 22577).
L'art. 125-sexies del TUB, così come introdotto dal d.lgs. 141/2010, costitui- sce norma di recepimento ed attuazione dell'art. 16 della direttiva
2008/48/CE. Ciò comporta due conseguenze: da un lato che lo stesso debba essere interpretato secondo quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che rappresenta l'unico organo deputato a fornire l'interpretazione autentica delle disposizioni e dei principi comunitari (art. 164
Trattato CE) e, dall'altro, che esso possa applicarsi nei rapporti orizzontali tra privati, in quanto rappresenta una norma interna direttamente applicabile.
Diversamente ragionando, invero, vi sarebbe un'ingiustificabile violazione del principio di primazia del diritto comunitario che trova il proprio fondamento nell'art. 11 della Costituzione.
11
Parimenti, la circolare della Banca d'TA del 4 dicembre 2019 ha stabilito che in conseguenza dell'estinzione anticipata dei contratti di finanziamento in corso tra intermediari finanziari e consumatori, i primi riducano il costo totale del credito includendovi tutti i costi a carico del consumatore, escluse le im- poste. Riguardo i costi up front, la Banca d'TA ha precisato che essi debba- no essere calcolati secondo prudente apprezzamento in maniera proporzionale.
Tali principi comunitari sono stati recepiti parzialmente dal legislatore italia- no, nel 2021, attraverso il menzionato art. 11-octies del Decreto soste- gni bis con il quale la rimborsabilità si è estesa ai costi up-front, ma limitata- mente ai contratti conclusi dopo l'entrata in vigore del Decreto stesso (25 lu- glio 2021).
Tale esclusione temporale è stata definitivamente superata nel 2022: con la
Sentenza n. 263 del 22/12/202022, la Corte Costituzionale, nel dichiarare l'incostituzionalità del comma 2 del suddetto art. 11-octies per contrasto con l'art. 16 par. 1 della direttiva 2008/48/CE, ha previsto la rimborsabilità di tutti costi anche per i contratti conclusi prima del 25 luglio 2021.
La norma limitava ai contratti sottoscritti successivamente all'entrata in vigore della legge il principio, espresso nell'art. 16 par. 1 della direttiva 2008/48/Ce, come interpretata dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in data 11 settembre 2019 C-383/18 e recepito nel novellato art. 125-sexies comma 1 TUB che “il consumatore che rimborsa anticipatamente, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore ha diritto alla riduzione, in misura pro- porzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi com- presi nel costo totale del credito, escluse le imposte”». La norma disponeva che:” alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di en- trata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al de- creto legislativo n. 385 del 1993”
Quindi, la norma discriminava i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore, rispetto quelli stipulati dopo l'entrata in vigore del Dl 13 agosto 2010, n.
141 di attuazione della direttiva 2008/48/CE. 12
Tale intervento ha indotto il legislatore al fine di ripristinare la regola, in base alla quale, per i contratti di credito al consumo, in caso di estinzione anticipata del finanziamento il consumatore ha diritto alla restituzione di tutti i costi so- stenuti in relazione al contratto di credito (comprensivi di interessi e spese, come chiarito dalle sentenze della Corte costituzionale e dalla Corte di giusti- zia ) ad introdurre l'art. 27 del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136 che rubricato “Estinzioni anticipate dei contrat- ti di credito al consumo”, così recita:
“All'articolo 11-octies, comma 2 , del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi se- condo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'U- nione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e credi- tizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte.”
Anche la Cassazione è intervenuta sul tema.
Con Ordinanza n. 25977/23, del 6 settembre, (seguita da S.C. con ordinanze nn. 16550 e 14836 del 2024, ) in relazione ad un contratto stipulato prima del- la riforma del 2010 citata, hanno espresso il seguente principio di diritto: “il consumatore deve ottenere il rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che deve pagare per il finanziamento”. Nella medesi- ma decisione la Cassazione ha specificato che è nulla la clausola contrattuale che esclude il rimborso in caso di estinzione anticipata del contratto stesso, perché determina uno squilibrio dei diritti e degli obblighi contrattuali tra con- sumatore e professionista, ai sensi dell'art.33 del D.Lgs 206/2005. 13
Per completezza si aggiunge che con decorrenza dal 25-7-2021 la norma in esame espressamente attribuisce al consumatore il diritto alla piena restituzio- ne dei costi:” Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi mo- mento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha di- ritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, de- gli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”.
Orbene, nel caso di specie, il contratto risulta stipulato il 26.2.2007 (estinto il
28.2.15) risulta quindi applicabile l'art. 125 TUB come introdotto nella sua formulazione originaria che all'epoca aveva la seguente formulazione al comma 2:
“ Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contra- rio. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”.
Tale articolo, per quanto detto, deve essere interpretato nel senso che in ogni caso vanno restituiti pro rata temporis tutti i costi – i costo complessivi, totali - affrontati dal consumatore per addivenire al finanziamento, in assenza di di- stinzioni. In mancanza delle disposizioni del CICR, la norma risulta comun- que attuabile secondo un principio di immediatezza logica-aritmetica, ovvero la riduzione pro rata temporis di tutti i costi. E' il cd. Metodo proporzionale, ovvero, il costo soggetto a maturazione nel tempo viene ripartito per il numero delle rate originarie del finanziamento ed il coefficiente ottenuto viene molti- plicato per le rate residue alla virtuale scadenza del contratto.
Ebbene, in altri termini, il consumatore sostiene i soli costi maturati sino al momento della anticipata estinzione e divisi per il numero di rate.
La clausola impugnata dal consumatore appellante, per quanto detto potrebbe essere in ogni caso oggetto di censura in ordine al significativo squilibrio con- 14
trattuale a carico del consumatore, vessatorietà contestata dall'odierno appel- lante.
Alcune precisazioni sulla portata delle pronunzia della Corte di giustizia Eu- ropea.
Occorre esaminare la sentenza Corte di Giustizia dell'Unione Europea emessa nella causa c-555/21, perché secondo alcuni commentatori, sarebbe stato su- perato il principio adottato dal giudice di pace e confermato nelle pregresse argomentazioni su esposte, nel senso dell' l'esclusivo rimborso dei soli costi c.d. recurring.
A sostegno delle censure, parte appellante, deduce anche che la norma in esa- me, è stata modificata dall'art. 27 del decreto-legge 10 agosto 2023 n.
104/2023 (c.d. Decreto Omnibus), che ha modificato l'art. 11 octies del decre- to-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio, n. 103. L'art. 11 octies comma 2 prevede ora quanto segue: “Nel ri- spetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della
Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei con- tratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversio- ne del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 -sexies del testo unico di cui al decreto legi- slativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggetti a riduzione le imposte”. Tale disposi- zione si applica ai contratti, come quello oggetto della presente causa, sotto- scritti prima del 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della predetta legge
106/2021).
Nel premettere in limine che tale ultimo intervento normativo non fa altro che richiamare l'applicabilità della formulazione della norma vigente al tempo della stipulazione del contratto, il che, tuttavia impone di applicare la corretta 15
interpretazione secondo anche i principi di diritto unionale espressi dalla Corte di Giustizia, con la conseguenza che deve ritenersi pur sempre il diritto alla restituzione di tutti i costi eccetto le imposte pro rata temporis, occorre sof- fermarsi sulla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea emessa nella causa c-555/21.
La predetta pronunzia ha avuto ad oggetto una fattispecie diversa da quella in esame.
Era una domanda sull'interpretazione dell'articolo 25, paragrafo 1, della di- rettiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio
2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Doveva pronunziarsi invero, sulla clausola standard, contenuta nei suoi con- tratti di credito immobiliare, che prevede che, in caso di rimborso anticipato del credito da parte del consumatore, le spese di gestione indipendenti dalla durata del credito non gli vengano rimborsate.
La Corte di Giustizia, nel prendere atto che: vi è formulazione quasi identica delle direttive in tema di credito al consumo e credito immobiliare al consumatore, (articolo 25, paragrafo 1, della direttiva
2014/17 e articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48) nonché dell'obiettivo comune alle due direttive di assicurare una tutela elevata del consumatore;
i contratti di credito ai consumatori disciplinati dalla direttiva 2008/48 presen- tano considerevoli differenze rispetto ai contratti di credito garantiti da un'ipoteca o relativi ai beni immobili, disciplinati dalla direttiva 2014/17, atte- so che questi ultimi implicano generalmente numerose spese che non dipen- dono dalla durata del contratto e il cui importo sfuggirebbe al controllo dall'ente creditizio;
16
ha dedotto che il diritto alla riduzione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 non è volto a porre il consumatore nella situazione in cui si troverebbe qualora il contratto di credito fosse stato concluso per un periodo più breve, un importo inferiore o, più generalmente, a condizioni diverse. Esso mira, invece, ad adattare tale contratto in funzione delle circostanze del rim- borso anticipato. 31 Stanti tali condizioni, siffatto diritto non può includere i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato.
A tal fine la Corte ha evidenziato che, nell'ambito di detta direttiva, il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nel- la loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determina- zione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto (v., in tal senso, sentenza dell'11 settembre
2019, Lexitor, C-383/18, EU:C:2019:702, punto 33). 34 Al riguardo, occorre tuttavia ricordare che, conformemente all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, della di- rettiva 2014/17, il creditore o, se del caso, l'intermediario del credito o il rap- presentante designato sono tenuti a fornire al consumatore informazioni pre- contrattuali mediante il PIES di cui all'allegato II a tale direttiva. Tale pro- spetto prevede una ripartizione delle spese che il consumatore deve pagare in funzione del loro carattere ricorrente o meno.
Tenuto quindi conto delle caratteristiche del finanziamento garantito da ipote- ca o altro diritto reale, (credito al consumo immobiliare), la Corte ha sancito che l'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il dirit- to del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rim- borso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipen- denti dalla durata del credito.
Tale conclusione, tuttavia, per le peculiarità del credito immobiliare, non può invece essere estesa al contratto di credito al consumo standard. 17
La contestazione in ordine alla legittimazione passiva in merito alla domanda di restituzione di somme indebitamente trattenute.
Sostiene parte appellata che:
è l'istituto mutuante che ha erogato il prestito ed ha incassato la CP_1
somma di euro 124,47 quale commissione bancaria;
La è la mandataria che ha curato e gestito il finanziamento Controparte_2
in nome e per conto della mandante ed ha incassato l'importo di euro 2.321,40
(come si evince dal contratto alla lettera B pagina 1 a cui è stata sottratta la provvigione incassata dall'agente . Controparte_5
Nel contratto de quo ha partecipato anche la società agente EA MO
SR che ha procurato il cliente proponendogli l'affare ed ha incassato la provvigione di euro 1.897,65, quale costo up front.
La è la società di assicurazione con cui la Controparte_3 CP_2
ha stipulato la polizza rischio-impiego per la somma di euro 1.267,78.
[...]
Nel premettere che, come si legge dal documento contrattuale, la CP_2
ha agito come mandataria con rappresentanza della ciò
[...] Controparte_1
lo si desume dall'intestazione del contratto (ove è scritto proprio il termine
“mandataria”) e dalla circostanza che la stessa quanto alla Controparte_1
somma di euro 124,47 quale commissione bancaria, un delle somma corrispo- ste come costo del finanziamento alla dal mutuatario appel- Controparte_2
lante, dichiara di averla ricevuta.
Nel premettere che tale qualificazione, renderebbe sufficiente ritenere legitti- mata passiva la banca mutuante per la restituzione di tutte le spese e costi connessi al contratto come allegati dall'appellante, atteso che gli effetti del contratto si riverberano sul rappresentato che si sia avvalso del rappresentante, giova anche evidenziare che, quanto alla commissione di intermediazione, la stessa deve essere considerato un costo del finanziamento, incluso nel “costo totale del credito”. 18
Da un lato è un costo obbligatorio e rientra nella previsione dell' articolo art. 120 quinquies, comma 2, TUB, che alla lettera d) prevede: “costo totale del credito» indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le im- poste e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscen- za” e dell'art. 121 Co 2 TUB “Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali ser- vizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offer- te”.
Dalla lettura del contratto appare che il cliente abbia avuto davanti a sé la sola scelta di aderire a tutte le condizioni senza poter trattare su eventuali costi, compreso quello di intermediazione, che appare invero, frutto di una scelta imprenditoriale organizzativa del finanziatore. Il finanziatore ha scelto di sti- pulare la convenzione con l'intermediario, anche per un suo interesse così come ha scelto la compagnia assicurativa per l'assicurazione contro il rischio perdita di lavoro del consumatore.
Il costo dell'intermediario appare quindi come un costo di un servizio neces- sario per l'ottenimento del finanziamento e quindi rientra nel “costo totale”, costo che il finanziatore trasferisce integralmente sul consumatore all'atto del- la stipulazione del contratto di finanziamento.
Il costo dell'intermediazione inoltre, è predeterminato dalla società mutuante, il consumatore è messo in condizione di affrontare una diversità di spese e co- sti per ottenere il finanziamento, spese e costi il cui corrispettivo é erogato unicamente alla banca.
Che la società abbia nella sua struttura organizzativa accordi con terzi esterni non incide certo sulla natura del “costo totale” ancorato, per il servizio acces- sorio, alla circostanza che esso sia condizione per avere il finanziamento.
L'estinzione anticipata rende parzialmente privo di causa giustificativa lo spo- stamento patrimoniale avvenuto all'atto della stipulazione del contratto, e la circostanza che il mutuante abbia corrisposto il costo della mediazione al ter- 19
zo, in virtù di accordi inter partes a cui il consumatore è del tutto estraneo, non elimina certo l'obbligo restitutorio che attiene ai rapporti tra mutuante e mutuatario rispetto chi abbia ricevuto tali somme all'atto della stipulazione.
Il criterio relativo al rimborso degli oneri up front.
Si è evidenziato che il Tribunale preferisce per il metodo di calcolo propor- zionale alla durata del rapporto (c.d. metodo pro rata temporis), rispetto al cri- terio di rimborso secondo la curva degli interessi.
La scelta del criterio di riduzione per i costi recurring con il criterio del “pro- rata temporis”, cioè il valore da restituire proporzionale al numero di rate re- sidue soppresse dall'estinzione anticipata rapportato al numero totale di rate, corrisponde ad esempio ma quanto previsto dalle condizioni di cui al punto 4 del modulo SECCI ovvero lo standard European Consumer Credit Informa- tion che sta per Informazioni Europee di Base per il Credito ai Consumatori.
È il documento informativo da chiedere e leggere per il credito al consumo, che prevede che – nell'ipotesi di estinzione anticipata del prestito – gli interes- si siano restituiti secondo il principio di calcolo pro rata temporis, e cioè “in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate resi- due”.
Gli interessi sulle somme da restituire.
Risulta fondata la richiesta di condanna al pagamento della somma complessi- vamente quantificata in € 393,30, oltre interessi legali al saggio previsto ex art.1284 comma 1 c.c. a far data dalla anticipata estinzione del contratto
28.2.15, sino alla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo
20
grado ed al saggio previsto ex art.1284 comma 4 c.c. a far data dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado al soddisfo.
Sul punto il Tribunale richiama la Corte di Cassazione, che con ordinanza 3 gennaio 2023, n. 61, ha affermato che anche la mera azione di ripetizione di indebito esperita dal correntista, per ottenere la restituzione di importi illegit- timamente trattenuti dalla propria banca sulla base di clausole contrattuali nul- le, costituisce un'azione restitutoria che trova la sua base nel rapporto contrat- tuale tra istituto di credito e cliente. Infatti, si tratterebbe di un'azione restitu- toria relativa all'inadempimento di un accordo contrattuale e, di conseguenza, il relativo credito resterebbe assoggettato alla disposizione di cui all'art. 1284,
IV comma c.c.
Le spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte appellata.
Ciò perché, alla data dell'instaurazione del presente giudizio, a parte la preva- lente giurisprudenza di merito, sul tema non solo è intervenuta una pronunzia di legittimità nel settembre del 2023 ma anche il legislatore con Legge N. 136
Del 09-10-2023 di conversione del DL 104/2023 contribuendo ad orientare il dibattito in senso ancor più favorevole al consumatore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi sulle domande, così provvede:
- accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata, condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_1
pagamento della somma in favore di parte appellante pari ad euro
393,30, oltre interessi legali al saggio previsto ex art.1284 comma 1 c.c.
a far data dalla anticipata estinzione del contratto 28.2.15, sino alla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado ed al
21
saggio previsto ex art.1284 comma 4 c.c. a far data dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado al soddisfo;
- Condanna parte appellata alla refusione in favore del legale dell'appellante anticipatario, delle spese di lite che liquida in euro
346,00 per compensi oltre iva cassa e spese generali, ed euro 183,00 per spese, per il primo grado, ed euro 662,00 per compensi, oltre iva cassa e spese generali ed euro 156,30 per spese, per il secondo grado.
Così deciso, Napoli 14.07.25
Il Giudice
Diego Ragozini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione II, in composizione monocratica e in persona del Dr. Diego Ragozini, ha pronunciato la seguente
Sentenza
Con R.G. 8504.24
TRA
nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
, residente a [...] C.F._1
e domiciliato ai fini del presente giudizio in San Giorgio a Cremano (NA) alla via A. Gramsci n. 38, presso lo studio dell'Avv. Mario Iuzzolino (C.F:
) e dell'Avv. Serena De Sio Cesari C.F._2 [...]
dal quale è rappresentato e difeso, congiuntamente e di- C.F._3
sgiuntamente, in virtù di procura come in atti;
Appellante
E
, con Sede Legale e Direzione Generale in Milano, alla CP_1
Via Gae Aulenti 3 Tower A, capitale sociale euro 20.880.549.801,81, iscrizio- ne al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, C.F. e P.IVA
, società appartenente al Gruppo Bancario iscritto P.IVA_1 CP_1
all'albo dei Gruppi Bancari cod. 2008.1, in persona del legale rappresentante pro tempore, in forza dei poteri conferitigli dell'art. 29 1° comma dello Statu- to sociale, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti in autentica dr. , Notaio in Bologna del 29/10/2010, Rep. n. 115840 Racc. n. Per_1
33105, dall' avv.to Antonio De Simone (CF ) con C.F._4
studio in Napoli al Corso Umberto I, n. 22 giusta procura come in atti;
1
Appellato
Svolgimento in fatto e diritto
Con atto notificato ritualmente notificato, parte appellante, propone impugna- zione avverso la sentenza del giudice di Pace di Napoli n. 9310/2024 pubbli- cata in data 03.04.2024, all'esito del giudizio R.G. 2268/2020.
L'atto di appello reca le seguenti conclusioni:
- In accoglimento del primo motivo di appello, cui conseguono tutti quelli ulteriori, ed in riforma della sentenza di prime cure, accerti e dichiari il diritto dell'istante ad ottenere la restituzione pro quota dei costi del credito ulteriori agli interessi, non dovuti in ragione dell'estinzione anticipata del debito rispetto alla sua naturale scadenza, quantificati nella misura di € 393,30;
- In accoglimento del secondo motivo di appello, ed in riforma della sentenza di prime cure, accerti e dichiari la nullità e/o inefficacia della clausola contrattuale che disciplina l'ipotesi di estinzione anticipata del contratto, nella misura in cui comprime in qualsiasi modo il diritto alla restituzione dei ripetuti costi;
- condanni la società in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'appellante della somma complessivamente quantificata, così come in primo grado, in € 393,30, oltre interessi a far data dalla anticipata estinzione del contratto e commisurati al saggio di cui all'art.1284 comma 4 c.c. a far data dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
- in riforma della sentenza di primo grado, condanni la società CP_1
al pagamento al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite
[...]
del doppio grado di giudizio, il tutto con attribuzione diretta al procuratore antistatario.
La vicenda in primo grado.
Con atto di citazione del 25.10.2019 parte appellante conveniva innanzi al Giudice di Pace di Napoli la società (d'ora in avanti Controparte_1
2
, al fine di sentire emettere nei suoi confronti i provvedimenti CP_1
di cui alle seguenti conclusioni, rassegnate in comparsa conclusionale:
“- accertare e dichiarare il diritto dell'istante, in ossequio all'art. 125 – sexies del Testo Unico Bancario, ed alla luce della Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea resa l'11.11.2019 in Causa C-383/18, ad ottenere la restituzione dei costi del credito ulteriori agli interessi, non dovuti in ragione dell'estinzione anticipata del debito rispetto alla sua naturale scadenza;
- per l'effetto, accertare, in via del tutto incidentale e senza efficacia di giudicato, ma ai soli fini restitutori in ordine alle somme oggetto del presente giudizio, la nullità e/o inefficacia della clausola contrattuale che disciplina l'ipotesi di estinzione anticipata del contratto, nella misura in cui comprime in qualsiasi modo il diritto alla restituzione dei ripetuti costi;
- per l'effetto, condannare la convenuta società in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma complessivamente quantificata in € 393,30 o alla somma minore che ritenesse congrua all'esito dell'istruttoria, comunque, nei limiti della propria competenza per valore, oltre interessi al saggio legale dalla data di anticipata estinzione del contratto e sino alla proposizione della domanda;
- avendo il presente giudizio ad oggetto il pagamento di somme di denaro, con riguardo al saggio di interesse, condannare comunque la odierna convenuta al pagamento degli interessi sulle somme richieste con il presente giudizio al tasso di mora ex D.Lgs.231/02 e s.m.i. secondo quanto previsto dall'art.1284 comma 4 c.c. così come modificato dalla L.162/2014, dalla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio;
- con l'esplicita precisazione che la somma delle domande formulate, ove eccedente, deve intendersi da riportare nei limiti della competenza per valore del Giudice adito;
3
- condannare la convenuta, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite, il tutto con attribuzione diretta al procuratore antistatario.
In fatto e diritto premetteva che: in data 26.02.2007 l'istante stipulava con la società convenuta il contratto di prestito personale n. 1156, rimborsabile mediante cessione
“pro solvendo” di quote della retribuzione/pensione;
- al momento della stipula, parte attrice si è vista gravata in misura anticipata dei seguenti costi del credito, ulteriori agli interessi:
– Commissioni bancarie: € 124,41;
– Commissioni di intermediazione: € 1.897,65;
– Spese fisse: € 101,65;
– Costi assicurativi: € 1.267,78.
Il tutto per un totale di costi del credito (in aggiunta agli interessi) pari ad € 3.391,49;
- alla data di stipula del contratto vigeva l'art.125 – comma 2 del Testo
Unico Bancario, norma che riconosce, con funzioni ricognitive del quadro normativo preesistente, al consumatore, in caso di estinzione anticipata del contratto, il diritto di ottenere il rimborso in quota parte dei costi del credito corrisposti in sede di stipula del contratto;
- detto diritto, come chiarito della nota sentenza Lexitor resa dalla Corte di Giustizia Europea e confermato di recente dalla Corte costituzionale, nonché dalla suprema Corte di Cassazione, si estende a tutti i costi del credito fatta eccezione per gli oneri erariali, senza alcuna distinzione riferita alla tipologia di costo;
- le condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente dalla controparte, però, in contrasto con il dettato normativo, prevedevano che, in caso di estinzione anticipata dello stesso, alcuna parte, o soltanto una minima parte dei costi del credito ulteriori agli interessi, sarebbe stata suscettibile di rimborso pro quota: dette previsioni sono soggette alle nullità di protezione previste dal Codice del Consumatore “ed il 4
giudice ha il dovere di rilevare, anche d'ufficio, la nullità̀ della clausola” (S.C. – seconda sezione civile – ordinanza del 06.09.2023);
- successivamente, sulla base di conteggio estintivo emesso dagli appellanti, alla data del 28.02.2015, il contratto di mutuo era estinto con anticipo sulla scadenza naturale, allorché residuavano 13 quote a scadere;
- come anticipato, in sede di redazione del conteggio di anticipata estinzione, la odierna convenuta avrebbe dovuto garantire il diritto del consumatore di ottenere il ristoro pro quota di tutti i suindicati costi, da attuarsi, mediante abbuono quantificato secondo la nota formula lineare
(metodo cd. pro-rata temporis), così di seguito specificato:
Somma dei costi / rate totali * rate residue alla data di estinzione
Commissioni bancarie € (124,41 / 108) * 13 = € 14,97;
Commissioni di intermediazione € (1.897,65 / 108) * 13 = € 228,42;
Spese di istruttoria € (101,65 / 108) * 13 = € 12,23;
Costi assicurativi € (1.267,78 / 108) * 13 = € 152,60;
Per un totale dovuto ristoro di € 408,20.
- in sede di redazione del conteggio estintivo, invece, la odierna convenuta, facendosi scudo di una tecnica di redazione del testo contrattuale (redatto nella forma di un modulo per adesione predisposto unilateralmente), in violazione del suindicato diritto, ha provveduto ad abbuonare le sole seguenti somme:
€ 14,98 per commissioni banca;
Per un totale abbuono di € 14,98.
Pertanto, ad oggi, l'istante, all'esito di quanto è emerso in sede di istruttoria, resta creditrice della convenuta della somma di seguito riportata, così specificata:
€ (408,20 – 14,98) 393,30.
Assolta la condizione di procedibilità quale la mediazione obbligatoria, invocando l'art. 125 del D. Lgs N.385/1993, dell'art.3 del D.M. Tesoro 5
9.7. chiedeva condannarsi la controparte al pagamento della differenza su indicata.
In primo grado si costituiva la banca chiedendo il rigetto dell'avversa pretesa deducendo che in primis, aveva rimborsato secondo il principio pro rata tem- poris quanto da lei trattenuto ed incassato:
-la è l'istituto mutuante che ha erogato il prestito ed ha incassato CP_1
la somma di euro 124,47 quale commissione bancaria;
-la è la mandataria che ha curato e gestito il finanzia- Controparte_2
mento in nome e per conto della mandante ed ha incassato l'importo di euro
2.321,40 a titolo di provvigione;
- nel contratto de quo ha partecipato anche la società agente EA MO
SR che ha procurato il cliente proponendogli l'affare ed ha incassato la provvigione di euro 1.897,65, quale costo up front;
-la è la società di assicurazione con cui la Controparte_3 CP_2
ha stipulato la polizza rischio-impiego per la somma di euro 1.267,78.
[...]
Deduceva quindi il difetto di legittimazione per tutte le somme non diretta- mente incassate da essa. Deduceva inoltre che stante la data di stipulazione del contratto di cui è causa, 26.2.2007, non poteva trovare accoglimento il princi- pio della restituzione di tutti i costi del contratto pro rata temporis come invo- cato dall'attore.
La sentenza impugnata, rigettava le domande di . Parte_1
Con comparsa di costituzione in appello, la banca si è costituita ed ha chiesto il rigetto dell'appello e conferma della sentenza impugnata.
Acquisita la documentazione, si osserva quanto segue.
In limine si evidenzia come sono incontestate le somme collegate al contratto di cui è causa, si contesta solo la debenza.
Invero, a fronte delle seguenti commissioni
Commissioni bancarie € (124,41 / 108) * 13 = € 14,97;
Commissioni di intermediazione € (1.897,65 / 108) * 13 = € 228,42;
Spese di istruttoria € (101,65 / 108) * 13 = € 12,23; 6
Costi assicurativi € (1.267,78 / 108) * 13 = € 152,60;
Per un totale dovuto ristoro di € 408,20; restituiti euro € 14,98 a titolo di costi del credito ulteriori agli interessi.
Parte appellante vanta l'ulteriore credito contestato dalla controparte di €
(408,20 – 14,98) 393,30.
La soluzione del caso di specie richiede una previa analisi dell'iter legislativo e giurisprudenziale sul tema dei compensi da corrispondere alla banca in caso di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento.
Al riguardo, l'art. 125-sexies del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. del 1 settembre 1993, n. 385), inserito dall'art. 1 del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 e rubricato “Rimborso anticipato”, stabilisce al comma 1 che “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli inte- ressi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
E' opportuno precisare che la norma in esame si ricollega ad alcune disposi- zioni precedenti, ossia l'art. 8 della direttiva 87/102/CEE la quale sancisce che
"il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata agli obbli- ghi che gli derivano dal contratto di credito" e "in conformità delle disposizio- ni degli stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito". La disposizione suesposta è stata suffragata da alcu- ni interventi del legislatore nazionale, ovvero il Decreto del Ministero del Te- soro dell' 8 luglio 1992, le Disposizioni di Vigilanza del 29 luglio 2009 e la
Comunicazione del Governatore della Banca d'TA del 10 novembre 2009.
Successivamente, la direttiva 87/102/CEE è stata abrogata dalla direttiva
2008/48/CE del 23 aprile 2008, il cui art. 16 espressamente prevede che: “il consumatore ha il diritto di adempiere qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha dirit- to ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i 7
costi dovuti per la restante durata del contratto”. La direttiva comunitaria è stata, poi, recepita con il citato d.lgs. 141/2010, che ha attuato l'art. 16 intro- ducendo l'art. 125- sexies del TUB.
La giurisprudenza di merito ha sin da subito interpretato quest'ultima norma distinguendo tra due tipologie di costo, ovvero quelli up front, aventi ad og- getto le spese preliminari del finanziamento che prescindono dalla durata del rapporto e quelli recurring, che, invece, ineriscono ad attività soggette a matu- razione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale. Ebbene,
l'impostazione maggioritaria riteneva che solo i secondi rientrassero nei costi rimborsabili ai sensi dell'art. 125-sexies del TUB e non anche i primi, i quali mantenevano la propria giustificazione causale e legittimavano la loro tratte- nuta da parte dell'intermediario finanziario. Si sosteneva, infatti, che
“l'applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento de- termina la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo
(c.d. recurring) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costitui- rebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale;
di contro non sono rimborsabili le vo- ci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata
(c.d. up front)” (Tribunale Napoli sent. del 04/12/2018).
L'orientamento descritto, fondato sulla dicotomia tra le due tipologie di costi, era sostenuto anche dalle pronunce dell'Arbitro Bancario-Finanziario (cfr. ex multis Collegio di coordinamento decisione n. 6167/2014).
Sulla tematica, tuttavia, è intervenuta di recente la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che, investita della questione in sede di rinvio pregiudi- ziale, ha dettato dei principi innovativi.
I giudici europei hanno affermato, infatti, che “L'articolo 16, paragrafo 1, del- la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile
2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva
87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del 8
consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso an- ticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore” (Corte
Giust., causa C-383/18 dell'11 settembre 2019, cd. “Lexitor”).
Si legge nella sentenza :” l'effettività del diritto del consumatore alla riduzio- ne del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente come dipendenti dalla durata del contratto (…) i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca”. Nei fatti, poi, “la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto”;
La Corte ha inoltre osservato, al proposito, che il “margine di manovra, di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizza- zione interna, rende in pratica molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto”;
“il rischio di penalizzare il soggetto concedente il credito in maniera spropor- zionata” è d'altro canto stornato – ha concluso la sentenza – dal fatto che la norma dell'art. 16 par. prevede “a beneficio del mutuante il diritto a un inden- nizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito” e anche dal fatto che il comma 4 del medesimo articolo “offre agli
Stati membri una possibilità supplementare di provvedere affinché
l'indennizzo sia adeguato alla condizioni del credito e del mercato al fine di tutelare gli interessi del mutuante”.
In altre parole, il consumatore che ha sottoscritto un contratto di prestito per- sonale, di cessione del quinto o di mutuo, ove eserciti la facoltà di estinguere anticipatamente l'importo dovuto all'intermediario, ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito ex articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
2008/48/CE e ex articolo 125 sexies TUB che include tutti i costi posti a suo carico, compresi anche quelli il cui importo non dipende dalla durata del con- tratto di credito: per conseguenza, la sentenza ha quindi stabilito che deve es- sere restituita non solo la quota non maturata degli oneri ricorrenti pagati anti- 9
cipatamente (c.d. oneri recurring), ma anche una quota degli oneri imputabili alla fase di concessione del finanziamento (c.d. oneri up-front).
Seguendo tale ragionamento, nell'ipotesi di estinzione anticipata del contratto di finanziamento devono essere rimborsati al privato tutti i costi da esso so- stenuti, senza distinguere tra quelli up front e quelli recurring. Le conclusioni cui addiviene la Corte sovranazionale muovono, preliminarmente, dalla ratio della direttiva comunitaria del 2008, che è quella di armonizzare la disciplina interna dei vari Stati Membri al fine di garantire una tutela maggiormente ef- fettiva e protettiva del consumatore, considerato parte debole qualora si rap- porti con gli intermediari finanziari. Ne consegue che nella nozione di “costo totale” di cui all'art. 16 della direttiva del 2008 sono inclusi, altresì, quelli in- dipendenti dalla durata del negozio e, quindi, anche gli interessi e i costi dovu- ti per la restante parte del contratto.
La finalità perseguita dall'interpretazione esposta è, dunque, quella di riequi- librare i rapporti tra professionista e consumatore, caratterizzati da una posi- zione di inferiorità di quest'ultimo sotto il profilo negoziale ed informativo.
L'opportuno bilanciamento delle differenti posizioni è dato, inoltre, dalla cir- costanza che il soggetto concedente il mutuo può recuperare in anticipo la somma inizialmente prestata e reinvestirla in nuovi contratti di credito, non subendo lo stesso alcun pregiudizio dal rimborso totale dei costi del finanzia- mento.
La decisione summenzionata della Corte di Giustizia ha inevitabili ripercus- sioni dirette nell'ordinamento interno. Le sentenze interpretative della CGUE vincolano il giudice nazionale, che dovrà disapplicare la norma interna con- fliggente con quella dell'Unione.
Tale tipologia di sentenza esplica i propri effetti in via retroattiva, ovvero sin dal momento dell'entrata in vigore della norma interpretata, salvo che la Corte decida di limitare, in casi eccezionali, la portata di questo principio (ex multis
Corte Giust. causa 61/79, Amministrazione delle Finanze dello Stato italiano
contro
Denkavit italiana srl;
causa 43/1975, Defrenne contro . Costi-CP_4 10
tuisce principio consolidato, infatti, quello secondo cui “nell'ordinamento in- terno le pronunzie del giudice di Lussemburgo definiscono la portata della norma Eurounitaria così come avrebbe dovuto essere intesa ed applicata fin dal momento della sua entrata in vigore. Per tale motivo dette pronunzie estendono i loro effetti ai rapporti sorti in epoca precedente, purchè non esau- riti (ex multis Cass. del 3 marzo 2017, n. 583; Corte Giust. causa C-347/2000,
). Persona_2
La pronuncia spiegherà i suoi effetti anche nei confronti di tutte le altre autori- tà giurisdizionali o amministrative che in futuro dovranno applicarla, costi- tuendo un precedente vincolante non solo per il giudice del rinvio, ma anche per tutti quelli degli altri Stati Membri. L'effetto dichiarativo delle sentenze determina che “l'interpretazione del diritto comunitario, adottata dalla Corte di giustizia, ha efficacia “ultra partes”, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposi- zione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indi- cano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito della Comunità” (Cass. sent. 23 ottobre 2014, n. 22577).
L'art. 125-sexies del TUB, così come introdotto dal d.lgs. 141/2010, costitui- sce norma di recepimento ed attuazione dell'art. 16 della direttiva
2008/48/CE. Ciò comporta due conseguenze: da un lato che lo stesso debba essere interpretato secondo quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che rappresenta l'unico organo deputato a fornire l'interpretazione autentica delle disposizioni e dei principi comunitari (art. 164
Trattato CE) e, dall'altro, che esso possa applicarsi nei rapporti orizzontali tra privati, in quanto rappresenta una norma interna direttamente applicabile.
Diversamente ragionando, invero, vi sarebbe un'ingiustificabile violazione del principio di primazia del diritto comunitario che trova il proprio fondamento nell'art. 11 della Costituzione.
11
Parimenti, la circolare della Banca d'TA del 4 dicembre 2019 ha stabilito che in conseguenza dell'estinzione anticipata dei contratti di finanziamento in corso tra intermediari finanziari e consumatori, i primi riducano il costo totale del credito includendovi tutti i costi a carico del consumatore, escluse le im- poste. Riguardo i costi up front, la Banca d'TA ha precisato che essi debba- no essere calcolati secondo prudente apprezzamento in maniera proporzionale.
Tali principi comunitari sono stati recepiti parzialmente dal legislatore italia- no, nel 2021, attraverso il menzionato art. 11-octies del Decreto soste- gni bis con il quale la rimborsabilità si è estesa ai costi up-front, ma limitata- mente ai contratti conclusi dopo l'entrata in vigore del Decreto stesso (25 lu- glio 2021).
Tale esclusione temporale è stata definitivamente superata nel 2022: con la
Sentenza n. 263 del 22/12/202022, la Corte Costituzionale, nel dichiarare l'incostituzionalità del comma 2 del suddetto art. 11-octies per contrasto con l'art. 16 par. 1 della direttiva 2008/48/CE, ha previsto la rimborsabilità di tutti costi anche per i contratti conclusi prima del 25 luglio 2021.
La norma limitava ai contratti sottoscritti successivamente all'entrata in vigore della legge il principio, espresso nell'art. 16 par. 1 della direttiva 2008/48/Ce, come interpretata dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in data 11 settembre 2019 C-383/18 e recepito nel novellato art. 125-sexies comma 1 TUB che “il consumatore che rimborsa anticipatamente, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore ha diritto alla riduzione, in misura pro- porzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi com- presi nel costo totale del credito, escluse le imposte”». La norma disponeva che:” alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di en- trata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al de- creto legislativo n. 385 del 1993”
Quindi, la norma discriminava i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore, rispetto quelli stipulati dopo l'entrata in vigore del Dl 13 agosto 2010, n.
141 di attuazione della direttiva 2008/48/CE. 12
Tale intervento ha indotto il legislatore al fine di ripristinare la regola, in base alla quale, per i contratti di credito al consumo, in caso di estinzione anticipata del finanziamento il consumatore ha diritto alla restituzione di tutti i costi so- stenuti in relazione al contratto di credito (comprensivi di interessi e spese, come chiarito dalle sentenze della Corte costituzionale e dalla Corte di giusti- zia ) ad introdurre l'art. 27 del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136 che rubricato “Estinzioni anticipate dei contrat- ti di credito al consumo”, così recita:
“All'articolo 11-octies, comma 2 , del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi se- condo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'U- nione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e credi- tizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte.”
Anche la Cassazione è intervenuta sul tema.
Con Ordinanza n. 25977/23, del 6 settembre, (seguita da S.C. con ordinanze nn. 16550 e 14836 del 2024, ) in relazione ad un contratto stipulato prima del- la riforma del 2010 citata, hanno espresso il seguente principio di diritto: “il consumatore deve ottenere il rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che deve pagare per il finanziamento”. Nella medesi- ma decisione la Cassazione ha specificato che è nulla la clausola contrattuale che esclude il rimborso in caso di estinzione anticipata del contratto stesso, perché determina uno squilibrio dei diritti e degli obblighi contrattuali tra con- sumatore e professionista, ai sensi dell'art.33 del D.Lgs 206/2005. 13
Per completezza si aggiunge che con decorrenza dal 25-7-2021 la norma in esame espressamente attribuisce al consumatore il diritto alla piena restituzio- ne dei costi:” Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi mo- mento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha di- ritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, de- gli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”.
Orbene, nel caso di specie, il contratto risulta stipulato il 26.2.2007 (estinto il
28.2.15) risulta quindi applicabile l'art. 125 TUB come introdotto nella sua formulazione originaria che all'epoca aveva la seguente formulazione al comma 2:
“ Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contra- rio. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”.
Tale articolo, per quanto detto, deve essere interpretato nel senso che in ogni caso vanno restituiti pro rata temporis tutti i costi – i costo complessivi, totali - affrontati dal consumatore per addivenire al finanziamento, in assenza di di- stinzioni. In mancanza delle disposizioni del CICR, la norma risulta comun- que attuabile secondo un principio di immediatezza logica-aritmetica, ovvero la riduzione pro rata temporis di tutti i costi. E' il cd. Metodo proporzionale, ovvero, il costo soggetto a maturazione nel tempo viene ripartito per il numero delle rate originarie del finanziamento ed il coefficiente ottenuto viene molti- plicato per le rate residue alla virtuale scadenza del contratto.
Ebbene, in altri termini, il consumatore sostiene i soli costi maturati sino al momento della anticipata estinzione e divisi per il numero di rate.
La clausola impugnata dal consumatore appellante, per quanto detto potrebbe essere in ogni caso oggetto di censura in ordine al significativo squilibrio con- 14
trattuale a carico del consumatore, vessatorietà contestata dall'odierno appel- lante.
Alcune precisazioni sulla portata delle pronunzia della Corte di giustizia Eu- ropea.
Occorre esaminare la sentenza Corte di Giustizia dell'Unione Europea emessa nella causa c-555/21, perché secondo alcuni commentatori, sarebbe stato su- perato il principio adottato dal giudice di pace e confermato nelle pregresse argomentazioni su esposte, nel senso dell' l'esclusivo rimborso dei soli costi c.d. recurring.
A sostegno delle censure, parte appellante, deduce anche che la norma in esa- me, è stata modificata dall'art. 27 del decreto-legge 10 agosto 2023 n.
104/2023 (c.d. Decreto Omnibus), che ha modificato l'art. 11 octies del decre- to-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio, n. 103. L'art. 11 octies comma 2 prevede ora quanto segue: “Nel ri- spetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della
Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei con- tratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversio- ne del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 -sexies del testo unico di cui al decreto legi- slativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggetti a riduzione le imposte”. Tale disposi- zione si applica ai contratti, come quello oggetto della presente causa, sotto- scritti prima del 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della predetta legge
106/2021).
Nel premettere in limine che tale ultimo intervento normativo non fa altro che richiamare l'applicabilità della formulazione della norma vigente al tempo della stipulazione del contratto, il che, tuttavia impone di applicare la corretta 15
interpretazione secondo anche i principi di diritto unionale espressi dalla Corte di Giustizia, con la conseguenza che deve ritenersi pur sempre il diritto alla restituzione di tutti i costi eccetto le imposte pro rata temporis, occorre sof- fermarsi sulla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea emessa nella causa c-555/21.
La predetta pronunzia ha avuto ad oggetto una fattispecie diversa da quella in esame.
Era una domanda sull'interpretazione dell'articolo 25, paragrafo 1, della di- rettiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio
2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Doveva pronunziarsi invero, sulla clausola standard, contenuta nei suoi con- tratti di credito immobiliare, che prevede che, in caso di rimborso anticipato del credito da parte del consumatore, le spese di gestione indipendenti dalla durata del credito non gli vengano rimborsate.
La Corte di Giustizia, nel prendere atto che: vi è formulazione quasi identica delle direttive in tema di credito al consumo e credito immobiliare al consumatore, (articolo 25, paragrafo 1, della direttiva
2014/17 e articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48) nonché dell'obiettivo comune alle due direttive di assicurare una tutela elevata del consumatore;
i contratti di credito ai consumatori disciplinati dalla direttiva 2008/48 presen- tano considerevoli differenze rispetto ai contratti di credito garantiti da un'ipoteca o relativi ai beni immobili, disciplinati dalla direttiva 2014/17, atte- so che questi ultimi implicano generalmente numerose spese che non dipen- dono dalla durata del contratto e il cui importo sfuggirebbe al controllo dall'ente creditizio;
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ha dedotto che il diritto alla riduzione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 non è volto a porre il consumatore nella situazione in cui si troverebbe qualora il contratto di credito fosse stato concluso per un periodo più breve, un importo inferiore o, più generalmente, a condizioni diverse. Esso mira, invece, ad adattare tale contratto in funzione delle circostanze del rim- borso anticipato. 31 Stanti tali condizioni, siffatto diritto non può includere i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato.
A tal fine la Corte ha evidenziato che, nell'ambito di detta direttiva, il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nel- la loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determina- zione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto (v., in tal senso, sentenza dell'11 settembre
2019, Lexitor, C-383/18, EU:C:2019:702, punto 33). 34 Al riguardo, occorre tuttavia ricordare che, conformemente all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, della di- rettiva 2014/17, il creditore o, se del caso, l'intermediario del credito o il rap- presentante designato sono tenuti a fornire al consumatore informazioni pre- contrattuali mediante il PIES di cui all'allegato II a tale direttiva. Tale pro- spetto prevede una ripartizione delle spese che il consumatore deve pagare in funzione del loro carattere ricorrente o meno.
Tenuto quindi conto delle caratteristiche del finanziamento garantito da ipote- ca o altro diritto reale, (credito al consumo immobiliare), la Corte ha sancito che l'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il dirit- to del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rim- borso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipen- denti dalla durata del credito.
Tale conclusione, tuttavia, per le peculiarità del credito immobiliare, non può invece essere estesa al contratto di credito al consumo standard. 17
La contestazione in ordine alla legittimazione passiva in merito alla domanda di restituzione di somme indebitamente trattenute.
Sostiene parte appellata che:
è l'istituto mutuante che ha erogato il prestito ed ha incassato la CP_1
somma di euro 124,47 quale commissione bancaria;
La è la mandataria che ha curato e gestito il finanziamento Controparte_2
in nome e per conto della mandante ed ha incassato l'importo di euro 2.321,40
(come si evince dal contratto alla lettera B pagina 1 a cui è stata sottratta la provvigione incassata dall'agente . Controparte_5
Nel contratto de quo ha partecipato anche la società agente EA MO
SR che ha procurato il cliente proponendogli l'affare ed ha incassato la provvigione di euro 1.897,65, quale costo up front.
La è la società di assicurazione con cui la Controparte_3 CP_2
ha stipulato la polizza rischio-impiego per la somma di euro 1.267,78.
[...]
Nel premettere che, come si legge dal documento contrattuale, la CP_2
ha agito come mandataria con rappresentanza della ciò
[...] Controparte_1
lo si desume dall'intestazione del contratto (ove è scritto proprio il termine
“mandataria”) e dalla circostanza che la stessa quanto alla Controparte_1
somma di euro 124,47 quale commissione bancaria, un delle somma corrispo- ste come costo del finanziamento alla dal mutuatario appel- Controparte_2
lante, dichiara di averla ricevuta.
Nel premettere che tale qualificazione, renderebbe sufficiente ritenere legitti- mata passiva la banca mutuante per la restituzione di tutte le spese e costi connessi al contratto come allegati dall'appellante, atteso che gli effetti del contratto si riverberano sul rappresentato che si sia avvalso del rappresentante, giova anche evidenziare che, quanto alla commissione di intermediazione, la stessa deve essere considerato un costo del finanziamento, incluso nel “costo totale del credito”. 18
Da un lato è un costo obbligatorio e rientra nella previsione dell' articolo art. 120 quinquies, comma 2, TUB, che alla lettera d) prevede: “costo totale del credito» indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le im- poste e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscen- za” e dell'art. 121 Co 2 TUB “Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali ser- vizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offer- te”.
Dalla lettura del contratto appare che il cliente abbia avuto davanti a sé la sola scelta di aderire a tutte le condizioni senza poter trattare su eventuali costi, compreso quello di intermediazione, che appare invero, frutto di una scelta imprenditoriale organizzativa del finanziatore. Il finanziatore ha scelto di sti- pulare la convenzione con l'intermediario, anche per un suo interesse così come ha scelto la compagnia assicurativa per l'assicurazione contro il rischio perdita di lavoro del consumatore.
Il costo dell'intermediario appare quindi come un costo di un servizio neces- sario per l'ottenimento del finanziamento e quindi rientra nel “costo totale”, costo che il finanziatore trasferisce integralmente sul consumatore all'atto del- la stipulazione del contratto di finanziamento.
Il costo dell'intermediazione inoltre, è predeterminato dalla società mutuante, il consumatore è messo in condizione di affrontare una diversità di spese e co- sti per ottenere il finanziamento, spese e costi il cui corrispettivo é erogato unicamente alla banca.
Che la società abbia nella sua struttura organizzativa accordi con terzi esterni non incide certo sulla natura del “costo totale” ancorato, per il servizio acces- sorio, alla circostanza che esso sia condizione per avere il finanziamento.
L'estinzione anticipata rende parzialmente privo di causa giustificativa lo spo- stamento patrimoniale avvenuto all'atto della stipulazione del contratto, e la circostanza che il mutuante abbia corrisposto il costo della mediazione al ter- 19
zo, in virtù di accordi inter partes a cui il consumatore è del tutto estraneo, non elimina certo l'obbligo restitutorio che attiene ai rapporti tra mutuante e mutuatario rispetto chi abbia ricevuto tali somme all'atto della stipulazione.
Il criterio relativo al rimborso degli oneri up front.
Si è evidenziato che il Tribunale preferisce per il metodo di calcolo propor- zionale alla durata del rapporto (c.d. metodo pro rata temporis), rispetto al cri- terio di rimborso secondo la curva degli interessi.
La scelta del criterio di riduzione per i costi recurring con il criterio del “pro- rata temporis”, cioè il valore da restituire proporzionale al numero di rate re- sidue soppresse dall'estinzione anticipata rapportato al numero totale di rate, corrisponde ad esempio ma quanto previsto dalle condizioni di cui al punto 4 del modulo SECCI ovvero lo standard European Consumer Credit Informa- tion che sta per Informazioni Europee di Base per il Credito ai Consumatori.
È il documento informativo da chiedere e leggere per il credito al consumo, che prevede che – nell'ipotesi di estinzione anticipata del prestito – gli interes- si siano restituiti secondo il principio di calcolo pro rata temporis, e cioè “in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate resi- due”.
Gli interessi sulle somme da restituire.
Risulta fondata la richiesta di condanna al pagamento della somma complessi- vamente quantificata in € 393,30, oltre interessi legali al saggio previsto ex art.1284 comma 1 c.c. a far data dalla anticipata estinzione del contratto
28.2.15, sino alla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo
20
grado ed al saggio previsto ex art.1284 comma 4 c.c. a far data dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado al soddisfo.
Sul punto il Tribunale richiama la Corte di Cassazione, che con ordinanza 3 gennaio 2023, n. 61, ha affermato che anche la mera azione di ripetizione di indebito esperita dal correntista, per ottenere la restituzione di importi illegit- timamente trattenuti dalla propria banca sulla base di clausole contrattuali nul- le, costituisce un'azione restitutoria che trova la sua base nel rapporto contrat- tuale tra istituto di credito e cliente. Infatti, si tratterebbe di un'azione restitu- toria relativa all'inadempimento di un accordo contrattuale e, di conseguenza, il relativo credito resterebbe assoggettato alla disposizione di cui all'art. 1284,
IV comma c.c.
Le spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte appellata.
Ciò perché, alla data dell'instaurazione del presente giudizio, a parte la preva- lente giurisprudenza di merito, sul tema non solo è intervenuta una pronunzia di legittimità nel settembre del 2023 ma anche il legislatore con Legge N. 136
Del 09-10-2023 di conversione del DL 104/2023 contribuendo ad orientare il dibattito in senso ancor più favorevole al consumatore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi sulle domande, così provvede:
- accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata, condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_1
pagamento della somma in favore di parte appellante pari ad euro
393,30, oltre interessi legali al saggio previsto ex art.1284 comma 1 c.c.
a far data dalla anticipata estinzione del contratto 28.2.15, sino alla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado ed al
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saggio previsto ex art.1284 comma 4 c.c. a far data dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado al soddisfo;
- Condanna parte appellata alla refusione in favore del legale dell'appellante anticipatario, delle spese di lite che liquida in euro
346,00 per compensi oltre iva cassa e spese generali, ed euro 183,00 per spese, per il primo grado, ed euro 662,00 per compensi, oltre iva cassa e spese generali ed euro 156,30 per spese, per il secondo grado.
Così deciso, Napoli 14.07.25
Il Giudice
Diego Ragozini
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