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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/02/2025, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
proc. n. 20084/24 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
Alessandra Aragno Presidente rel.
Fabrizio Alessandria Giudice
Alessia Santamaria Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 20084/24 promossa da:
nato in [...] il [...], rapp.to e difeso ai fini del presente giudizio Parte_1 dall'Avv. Gianluca CRAVERO
RICORRENTE- contro
(c.f. ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
RESISTENTE COSTITUITO
Conclusioni delle parti: per parte ricorrente: come da ricorso:
“In via istruttoria disporre l'acquisizione degli atti del procedimento Nel merito si chiede l'annullamento del provvedimento impugnato del Questore di Torino, in data 20 ottobre 2022, con notifica, in data 28 ottobre 2024” All'udienza del 21.1.25:.
“conclude richiamandosi ai motivi del ricorso e chiede l'annullamento del provvedimento impugnato e il rilascio di un permesso di soggiorno non più per motivi di famiglia ma per protezione speciale”.
pagina 1 di 7 Per parte resistente:
“ Respingersi il ricorso poiché infondato. Vinte le spese.”
****
Il ricorrente indicato in epigrafe ha chiesto al Questore di Torino il rilascio della carta di soggiorno in quanto coniugato con una cittadina italiana.
Il Questore di Torino con provvedimento prot. n. 1641/22 pronunciato in data 20.10.22 ha rigettato l'istanza evidenziando la presenza di motivi ostativi nascenti dalle plurime condanne riportate dal ricorrente, anche dopo avere ricevuto un Avviso Orale da parte del Questore della Provincia di . CP_1
L'istante, quindi, con ricorso depositato in data 12.11.24 ha impugnato il provvedimento di diniego, chiedendo al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, di accogliere la domanda rigettata dal Questore.
Accolta la domanda di sospensione proposta in via cautelare veniva fissata udienza per la comparizione delle parti dinanzi al giudice designato per la trattazione del merito della causa.
Si costituiva il chiedendo la reiezione del ricorso proposto ripercorrendo, nella nota Controparte_1 allegata, la condotta criminosa del ricorrente evidenziandone la pericolosità per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.
All'udienza del 25.1.25 compariva il ricorrente che dichiarava: “Sono stato in carcere per circa 1 anno e mezzo dal 2020 a metà 2021, poi, a cagione dei miei percorsi di tossicodipendenza (cocaina), sono stato nella sezione Arcobaleno del carcere di per un anno e mezzo quindi circa sino a fine 2022, inizio 2023. Poi ho fatto 10 mesi presso una comunità CP_1 chiusa di Agliè, la . Uscito da quella comunità sono entrato presso la comunità Terra Mia. La cocaina mi ha CP_2 rovinato la vita e quando commettevo i reati non ero cosciente di quello che facevo. Sono presso la comunità da agosto 2024, vivo lì. Penso che rimarrò lì sino a fine dicembre. Non tocco più la cocaina da tre anni, ma non posso dire di esserne completamente uscito psicologicamente. Con mia moglie, mi sono separato il 2.2.24. Persona_1
ADR Lavoro per Terra Mia con i voucher, non regolarmente e non con continuità. Avrei la possibilità di essere assunto in campo edile se avessi un permesso di soggiorno. In questo campo ho già lavorato in passato ma non regolarmente in quanto dal 2009 non sono più regolare in Italia avendo solo ottenuto una ricevuta dopo il mio matrimonio.”.
Il legale avanzava istanza per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale, rinunciando alla domanda del permesso per motivi familiari.
Veniva pertanto, ai sensi dell'art. 281 octies c.p.c, pronunciata ordinanza con la quale si disponeva la rimessione della causa al collegio disponendo che, allo spirare del termine di legge in assenza di memorie delle parti, la causa sarebbe stata assunta a decisione dal collegio.
Non venivano depositate memorie.
****
Oggetto della presente domanda è la richiesta del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. pagina 2 di 7 Ritiene il collegio che tale domanda, proposta solo nel corso del presente giudizio (ed in forza della quale è stato disposto il mutamento del rito) sia ammissibile, in quanto il provvedimento impugnato ha omesso di valutare la sussistenza dei requisiti di inespellibilità previsti dall'art. 19 TUI.
Va infatti rilevato che l'art. 5 c. 9 TUI prevede che “il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico”. Da tale norma, dunque, deriva l'obbligo per la PA di valutare sempre se sussista – nel merito – il diritto del richiedente al rilascio di un permesso di soggiorno anche per un titolo diverso rispetto a quello originariamente invocato.
Il collegio ritiene pertanto che la domanda formulata in udienza debba essere pertanto ricondotta e ricompresa nell'ambito della domanda proposta dal richiedente per il rilascio della carta di soggiorno posto che l'art. 5, comma 6 TUI (richiamato dall'art. 19 c.
1.1 TUI) prescrive il richiamo al “rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”. Ed infatti la presenza nel TU Immigrazione della previsione di inespellibilità per i casi in cui il rimpatrio comporti una lesione di diritti fondamentali della persona tutelati dall'ordinamento costituzionale e internazionale necessariamente comporta il corrispettivo obbligo per l'Amministrazione di valutare l'effettiva sussistenza dei presupposti per il rilascio di un titolo di soggiorno al realizzarsi di questi casi, che garantisca la regolarità della presenza dell'individuo inespellibile sul territorio nazionale e il godimento di tutti i diritti connessi (in questo senso, cfr. Trib. Roma, sentenza 10.7.2024 nella causa RG n. 37931/23).
Reputa il Collegio che, alla luce di un'interpretazione sistematica delle norme, il titolo di soggiorno idoneo ad assicurare il rispetto del divieto di inespellibilità di cui art. 19 c.
1.1 TUI debba essere individuato proprio nel permesso per protezione speciale, non rinvenendosi nel TU Immigrazione né nel Regolamento di attuazione (d.P.R. n.394/1999) altro titolo di soggiorno di analogo contenuto. Da ciò consegue che la PA conserva l'obbligo, a fronte del rigetto di una richiesta di permesso di soggiorno ad altro titolo, di valutare la sussistenza nel caso concreto di cause di inespellibilità rilevanti ex art. 19 c.
1.1 TUI.
Nella fattispecie in esame, dunque, il provvedimento impugnato deve essere qualificato come atto di rigetto, anche, della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, non essendosi la PA pronunciata sul punto pur a fronte delle espresse allegazioni del ricorrente già nel corso della fase amministrativa (lunga permanenza sul territorio dello Stato, legami familiari).
Ciò premesso, va precisato, in limine, che tutte le questioni di natura formale vanno esaminate congiuntamente al merito e che, in ogni caso, l'adito Giudice non è esonerato dall'obbligo di esaminare il merito della domanda, poiché il giudizio introdotto dal ricorso dell'interessato avverso il rigetto dell'istanza di rilascio del permesso per protezione speciale da parte della Questura non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante ad ottenere il permesso di soggiorno richiesto. Pertanto, sono irrilevanti doglianze puramente formali, in quanto è evidente che tali censure si appuntano all'iter procedimentale della fase amministrativa, piuttosto che alla decisione sul diritto ad ottenere il permesso di soggiorno che è, invece, il fulcro del presente giudizio (v. Cass. n. 25315/2020 che impone al giudice chiamato a pronunciarsi sulla impugnazione di consentire all'impugnante di spiegare in pagina 3 di 7 sede giurisdizionale tutte le difese che, a causa dei vizi procedimentali, egli non abbia potuto avanzare in fase amministrativa).
Va poi aggiunto che il diritto sotteso al riconoscimento della protezione speciale va accertato come sussistente e tutelabile anche se maturato dopo l'adozione dell'atto amministrativo oggetto di ricorso, con la conseguenza che le circostanze a base dello stesso costituiscono di regola condizioni dell'azione che possono sopravvenire anche in corso di causa. È, pertanto, onere della parte introdurre, in giudizio, ogni elemento suscettibile di valutazione ai fini dell'accoglimento della domanda proposta. Osserva ancora il Collegio che “la giurisprudenza [della Suprema Corte di Cassazione] ha chiarito che il dovere di cooperazione istruttoria, che incombe sul giudice del procedimento, attiene alla prova dei fatti e non alla loro allegazione, previsto in tema di esame delle domande di protezione internazionale, ai sensi dell'art. 4 della Direttiva CE 13.12.2011 n. 95, dell'art. 3 del d.lgs. 19.11.2007 n. 251, dell'art. 8 del d.lgs. 28.1.2008 n. 25 e dell'art. 35 bis, comma 9, e 27, comma 1 bis, dello stesso d.lgs. 25/2008, è limitato alle circostanze concernenti la situazione sociale, economica o politica del Paese di provenienza del richiedente e non, quindi, relativamente alle circostanze attinenti alla integrazione sociale, culturale, lavorativa e familiare del richiedente asilo in Italia (Sez.1, n.41786 del 28.12.2021)” (Cass., Sez. I civile, ordinanza n. 11053/2023).
Tanto premesso, l'impugnazione è fondata alla luce dei motivi che seguono. Innanzi tutto, si evidenzia che la domanda è stata presentata, come si evince dallo stesso provvedimento, dal ricorrente alla Questura di in data 3.3.20. CP_1
L'art. 7 co. 2 del d. l. n. 20/2023 convertito in l. n. 50/2023 ha modificato l'art. 19 del d. lgs. n. 286/98 stabilendo che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Il citato decreto è entrato in vigore in data 11.03.2023, pertanto la disciplina applicabile al presente giudizio è quella prevista dal d. l. n. 130/2020 convertito in l. n.173/2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5, co. 6, Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1° dicembre 2018, n. 132. La novella legislativa, applicabile al caso di specie ratione temporis, ha modificato, in particolare, l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 che, nella formulazione frutto della modifica normativa in commento, tra l'altro prevedeva al comma 1.1. “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
pagina 4 di 7 Il comma 1.2. prevedeva invece: «Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale». Si legge, nella Relazione illustrativa, “l'intervento normativo risponde all'esigenza di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113/2018” e di promulgazione della legge di conversione n. 77/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”. Tali raccomandazioni, chiaramente connesse alla modifica all'epoca apportata all'articolo 5, comma 6 del TUI, si preoccupavano di precisare che restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia”. Tale richiamo assicura e garantisce una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali. Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)” (Cass. n. 3705/2021). Ne consegue che i principi elaborati con riguardo alla disciplina previgente conservano la loro piena validità, tanto con riferimento alla disciplina anteriore al D.L. n. 113/2018, da ultimo richiamato, quanto nell'ambito della nuova normativa di cui al D.L. n. 130/2020. La disposizione trova immediata applicazione anche ai procedimenti in corso in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria dell'art. 15 secondo il quale “le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile”. La sentenza delle Sezioni Unite n. 24413/2021 ha, poi, definitivamente sancito la retroattività della nuova formulazione dell'art. 19 alle cause pendenti. Con riferimento, quindi, alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19.1.1. T.U.I. come riformulato dal decreto c.d. il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di Parte_2 vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
Venendo nuovamente al caso di specie, sulla scorta del dato normativo de quo ed alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, il ricorso, come già innanzi anticipato, deve essere accolto.
pagina 5 di 7 Innanzi tutto, il ricorrente si trova in Italia da numerosi anni e, come si è potuto constatare in udienza, parla e comprende la lingua italiana. Il ricorrente ha riportato condanne definitive per reati in materia di stupefacenti (c.d. casi di lieve entità, commessi nel 2011 e nel 2019; per il reato di danneggiamento e rissa per i quali è intervenuta sentenza di condanna nel 2015 e per i reati di estorsione commessi nel 2020). Ha scontato tutta la pena. Attualmente si trova, volontariamente, presso una comunità terapeutica. Come chiarito dal ricorrente, infatti, lo stesso ha fatto per svariati anni uso di cocaina. “Sono stato in carcere per circa 1 anno e mezzo dal 2020 a metà 2021, poi, a cagione dei miei percorsi di tossicodipendenza (cocaina), sono stato nella sezione Arcobaleno del carcere di per un anno e mezzo quindi circa sino a fine 2022, inizio 2023. Poi ho fatto CP_1
10 mesi presso una comunità chiusa di Agliè, la Uscito da quella comunità sono entrato presso la comunità Terra CP_2
Mia. La cocaina mi ha rovinato la vita e quando commettevo i reati non ero cosciente di quello che facevo. Sono presso la comunità da agosto 2024, vivo lì. Penso che rimarrò lì sino a fine dicembre. Non tocco più la cocaina da tre anni, ma non posso dire di esserne completamente uscito psicologicamente.”. La relazione della comunità Terra Mia ove attualmente si trova, ha riferito che il ricorrente ha fatto ingresso presso la cooperativa nell'agosto 2024 ed è in carico al serd;
in detta relazione si riferisce che il ricorrente sta aderendo in modo positivo al programma terapeutico;
mostra un atteggiamento adeguato e collaborativo e rispetta le regole della struttura ed è sempre risultato negativo al controllo dei metaboliti urinari e dell'etilometro; la relazione lo descrive come persona fortemente orientata a un mutamento della propria vita, desideroso di trovare un'attività lavorativa, ma con gravi limitazioni determinate dal fatto di non avere un permesso di soggiorno se non provvisorio. Proprio in considerazione della volontà di cambiare la propria vita, la cooperativa ha dato al ricorrente la possibilità di lavorare per la cooperativa stessa, ancorché in modo saltuario, tramite voucher, come manutentore ed imbianchino. Si riferisce inoltre nella relazione che attualmente il ricorrente sta coltivando una relazione sentimentale con una donna che vive in Italia e il suo desiderio è quello di progettare un futuro con la sua attuale compagna. Anche la relazione della precedente comunità è positiva in merito al riconoscimento della forte motivazione del ricorrente a cambiare la sua vita e alla sua capacità di creare un'alleanza terapeutica con gli operatori.
Come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, la valutazione della pericolosità sociale non può limitarsi alla valutazione dei precedenti penali, ma deve compiere un accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni, estendendo il giudizio anche all'esame della personalità del richiedente, desunta dalla condotta di vita e dalle manifestazioni sociali (Cass. 29148/2020). Infatti, non opera nessun automatismo ostativo al rilascio del permesso e non ricorre la presunzione assoluta di pericolosità sociale (Cass. 23597/2023). Principi, questi, espressi anche dalla Corte Costituzionale, nella sentenza n. 88/2023, che ha chiarito che spetta al Questore valutare la pericolosità sociale dello straniero in concreto, ricordando che si deve sempre procedere ad un “ragionevole e proporzionato” bilanciamento degli interessi coinvolti.
Nel caso in esame, ritiene il Tribunale che il necessario bilanciamento conduca ad un accoglimento della domanda proposta. pagina 6 di 7 Invero, i reati, molto gravi, commessi dal ricorrente, risalgono, alcuni, a circa 10 anni fa, mentre i reati di estorsione sono del 2020. Ritiene il Tribunale, in forza di quanto sopra riferito, che la permanenza in carcere del ricorrente e, soprattutto, l'inserimento volontario presso le comunità terapeutiche abbiano rappresentato una cesura rispetto alla sua vita passata, cesura resa evidente dal contenuto delle relazioni stilate dai responsabili della struttura. Può pertanto affermarsi che non si possa, ad oggi, formulare un giudizio di pericolosità sociale nei confronti del ricorrente e che vi siano, invece, meritevoli ragioni per tutelare, in conformità al disposto di cui all'art. 8 CEDU, il diritto del ricorrente a non essere allontanato dal luogo nel quale ha ormai radicato la sua vita privata e amicale. Pertanto, in questa situazione, risulta non dirimente l'assenza di una integrazione del ricorrente sotto l'aspetto lavorativo, posto che in questi anni tutte le energie sono state rivolte al superamento delle problematiche di tossicodipendenza. Inoltre, come rilevato nelle relazioni prodotte, plurimi sono stati i tentativi del ricorrente, anche con l'ausilio degli operatori, di trovare un lavoro stabile e regolare, tentativi, però, frustrati dall'assenza di un permesso. In questo periodo, pertanto, il ricorrente ha solo svolto lavori saltuari commissionati dalla cooperativa.
Ritiene in conclusione il Tribunale che, valutata la documentazione prodotta in corso di causa, la domanda debba essere accolta, anche al fine di consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità per completare il proprio sviluppo individuale e sociale.
Per quanto attiene alle spese di lite, ritiene il Tribunale che le stesse debbano essere integralmente compensate posto che la domanda è stata accolta solo in forza della documentazione prodotta in questa sede.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
-. accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a nato in [...] il [...], il Parte_1 diritto ad ottenere un permesso di soggiorno con la dicitura per protezione speciale ex art. 19 d.lgs. n. 286/1998, permesso convertibile in permesso di lavoro, e dispone, pertanto, la trasmissione degli atti al Questore di Torino.
Così deciso in Torino, 27.2.25
Il Presidente
Alessandra Aragno
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
Alessandra Aragno Presidente rel.
Fabrizio Alessandria Giudice
Alessia Santamaria Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 20084/24 promossa da:
nato in [...] il [...], rapp.to e difeso ai fini del presente giudizio Parte_1 dall'Avv. Gianluca CRAVERO
RICORRENTE- contro
(c.f. ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
RESISTENTE COSTITUITO
Conclusioni delle parti: per parte ricorrente: come da ricorso:
“In via istruttoria disporre l'acquisizione degli atti del procedimento Nel merito si chiede l'annullamento del provvedimento impugnato del Questore di Torino, in data 20 ottobre 2022, con notifica, in data 28 ottobre 2024” All'udienza del 21.1.25:.
“conclude richiamandosi ai motivi del ricorso e chiede l'annullamento del provvedimento impugnato e il rilascio di un permesso di soggiorno non più per motivi di famiglia ma per protezione speciale”.
pagina 1 di 7 Per parte resistente:
“ Respingersi il ricorso poiché infondato. Vinte le spese.”
****
Il ricorrente indicato in epigrafe ha chiesto al Questore di Torino il rilascio della carta di soggiorno in quanto coniugato con una cittadina italiana.
Il Questore di Torino con provvedimento prot. n. 1641/22 pronunciato in data 20.10.22 ha rigettato l'istanza evidenziando la presenza di motivi ostativi nascenti dalle plurime condanne riportate dal ricorrente, anche dopo avere ricevuto un Avviso Orale da parte del Questore della Provincia di . CP_1
L'istante, quindi, con ricorso depositato in data 12.11.24 ha impugnato il provvedimento di diniego, chiedendo al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, di accogliere la domanda rigettata dal Questore.
Accolta la domanda di sospensione proposta in via cautelare veniva fissata udienza per la comparizione delle parti dinanzi al giudice designato per la trattazione del merito della causa.
Si costituiva il chiedendo la reiezione del ricorso proposto ripercorrendo, nella nota Controparte_1 allegata, la condotta criminosa del ricorrente evidenziandone la pericolosità per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.
All'udienza del 25.1.25 compariva il ricorrente che dichiarava: “Sono stato in carcere per circa 1 anno e mezzo dal 2020 a metà 2021, poi, a cagione dei miei percorsi di tossicodipendenza (cocaina), sono stato nella sezione Arcobaleno del carcere di per un anno e mezzo quindi circa sino a fine 2022, inizio 2023. Poi ho fatto 10 mesi presso una comunità CP_1 chiusa di Agliè, la . Uscito da quella comunità sono entrato presso la comunità Terra Mia. La cocaina mi ha CP_2 rovinato la vita e quando commettevo i reati non ero cosciente di quello che facevo. Sono presso la comunità da agosto 2024, vivo lì. Penso che rimarrò lì sino a fine dicembre. Non tocco più la cocaina da tre anni, ma non posso dire di esserne completamente uscito psicologicamente. Con mia moglie, mi sono separato il 2.2.24. Persona_1
ADR Lavoro per Terra Mia con i voucher, non regolarmente e non con continuità. Avrei la possibilità di essere assunto in campo edile se avessi un permesso di soggiorno. In questo campo ho già lavorato in passato ma non regolarmente in quanto dal 2009 non sono più regolare in Italia avendo solo ottenuto una ricevuta dopo il mio matrimonio.”.
Il legale avanzava istanza per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale, rinunciando alla domanda del permesso per motivi familiari.
Veniva pertanto, ai sensi dell'art. 281 octies c.p.c, pronunciata ordinanza con la quale si disponeva la rimessione della causa al collegio disponendo che, allo spirare del termine di legge in assenza di memorie delle parti, la causa sarebbe stata assunta a decisione dal collegio.
Non venivano depositate memorie.
****
Oggetto della presente domanda è la richiesta del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. pagina 2 di 7 Ritiene il collegio che tale domanda, proposta solo nel corso del presente giudizio (ed in forza della quale è stato disposto il mutamento del rito) sia ammissibile, in quanto il provvedimento impugnato ha omesso di valutare la sussistenza dei requisiti di inespellibilità previsti dall'art. 19 TUI.
Va infatti rilevato che l'art. 5 c. 9 TUI prevede che “il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico”. Da tale norma, dunque, deriva l'obbligo per la PA di valutare sempre se sussista – nel merito – il diritto del richiedente al rilascio di un permesso di soggiorno anche per un titolo diverso rispetto a quello originariamente invocato.
Il collegio ritiene pertanto che la domanda formulata in udienza debba essere pertanto ricondotta e ricompresa nell'ambito della domanda proposta dal richiedente per il rilascio della carta di soggiorno posto che l'art. 5, comma 6 TUI (richiamato dall'art. 19 c.
1.1 TUI) prescrive il richiamo al “rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”. Ed infatti la presenza nel TU Immigrazione della previsione di inespellibilità per i casi in cui il rimpatrio comporti una lesione di diritti fondamentali della persona tutelati dall'ordinamento costituzionale e internazionale necessariamente comporta il corrispettivo obbligo per l'Amministrazione di valutare l'effettiva sussistenza dei presupposti per il rilascio di un titolo di soggiorno al realizzarsi di questi casi, che garantisca la regolarità della presenza dell'individuo inespellibile sul territorio nazionale e il godimento di tutti i diritti connessi (in questo senso, cfr. Trib. Roma, sentenza 10.7.2024 nella causa RG n. 37931/23).
Reputa il Collegio che, alla luce di un'interpretazione sistematica delle norme, il titolo di soggiorno idoneo ad assicurare il rispetto del divieto di inespellibilità di cui art. 19 c.
1.1 TUI debba essere individuato proprio nel permesso per protezione speciale, non rinvenendosi nel TU Immigrazione né nel Regolamento di attuazione (d.P.R. n.394/1999) altro titolo di soggiorno di analogo contenuto. Da ciò consegue che la PA conserva l'obbligo, a fronte del rigetto di una richiesta di permesso di soggiorno ad altro titolo, di valutare la sussistenza nel caso concreto di cause di inespellibilità rilevanti ex art. 19 c.
1.1 TUI.
Nella fattispecie in esame, dunque, il provvedimento impugnato deve essere qualificato come atto di rigetto, anche, della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, non essendosi la PA pronunciata sul punto pur a fronte delle espresse allegazioni del ricorrente già nel corso della fase amministrativa (lunga permanenza sul territorio dello Stato, legami familiari).
Ciò premesso, va precisato, in limine, che tutte le questioni di natura formale vanno esaminate congiuntamente al merito e che, in ogni caso, l'adito Giudice non è esonerato dall'obbligo di esaminare il merito della domanda, poiché il giudizio introdotto dal ricorso dell'interessato avverso il rigetto dell'istanza di rilascio del permesso per protezione speciale da parte della Questura non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante ad ottenere il permesso di soggiorno richiesto. Pertanto, sono irrilevanti doglianze puramente formali, in quanto è evidente che tali censure si appuntano all'iter procedimentale della fase amministrativa, piuttosto che alla decisione sul diritto ad ottenere il permesso di soggiorno che è, invece, il fulcro del presente giudizio (v. Cass. n. 25315/2020 che impone al giudice chiamato a pronunciarsi sulla impugnazione di consentire all'impugnante di spiegare in pagina 3 di 7 sede giurisdizionale tutte le difese che, a causa dei vizi procedimentali, egli non abbia potuto avanzare in fase amministrativa).
Va poi aggiunto che il diritto sotteso al riconoscimento della protezione speciale va accertato come sussistente e tutelabile anche se maturato dopo l'adozione dell'atto amministrativo oggetto di ricorso, con la conseguenza che le circostanze a base dello stesso costituiscono di regola condizioni dell'azione che possono sopravvenire anche in corso di causa. È, pertanto, onere della parte introdurre, in giudizio, ogni elemento suscettibile di valutazione ai fini dell'accoglimento della domanda proposta. Osserva ancora il Collegio che “la giurisprudenza [della Suprema Corte di Cassazione] ha chiarito che il dovere di cooperazione istruttoria, che incombe sul giudice del procedimento, attiene alla prova dei fatti e non alla loro allegazione, previsto in tema di esame delle domande di protezione internazionale, ai sensi dell'art. 4 della Direttiva CE 13.12.2011 n. 95, dell'art. 3 del d.lgs. 19.11.2007 n. 251, dell'art. 8 del d.lgs. 28.1.2008 n. 25 e dell'art. 35 bis, comma 9, e 27, comma 1 bis, dello stesso d.lgs. 25/2008, è limitato alle circostanze concernenti la situazione sociale, economica o politica del Paese di provenienza del richiedente e non, quindi, relativamente alle circostanze attinenti alla integrazione sociale, culturale, lavorativa e familiare del richiedente asilo in Italia (Sez.1, n.41786 del 28.12.2021)” (Cass., Sez. I civile, ordinanza n. 11053/2023).
Tanto premesso, l'impugnazione è fondata alla luce dei motivi che seguono. Innanzi tutto, si evidenzia che la domanda è stata presentata, come si evince dallo stesso provvedimento, dal ricorrente alla Questura di in data 3.3.20. CP_1
L'art. 7 co. 2 del d. l. n. 20/2023 convertito in l. n. 50/2023 ha modificato l'art. 19 del d. lgs. n. 286/98 stabilendo che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Il citato decreto è entrato in vigore in data 11.03.2023, pertanto la disciplina applicabile al presente giudizio è quella prevista dal d. l. n. 130/2020 convertito in l. n.173/2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5, co. 6, Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1° dicembre 2018, n. 132. La novella legislativa, applicabile al caso di specie ratione temporis, ha modificato, in particolare, l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 che, nella formulazione frutto della modifica normativa in commento, tra l'altro prevedeva al comma 1.1. “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
pagina 4 di 7 Il comma 1.2. prevedeva invece: «Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale». Si legge, nella Relazione illustrativa, “l'intervento normativo risponde all'esigenza di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113/2018” e di promulgazione della legge di conversione n. 77/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”. Tali raccomandazioni, chiaramente connesse alla modifica all'epoca apportata all'articolo 5, comma 6 del TUI, si preoccupavano di precisare che restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia”. Tale richiamo assicura e garantisce una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali. Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)” (Cass. n. 3705/2021). Ne consegue che i principi elaborati con riguardo alla disciplina previgente conservano la loro piena validità, tanto con riferimento alla disciplina anteriore al D.L. n. 113/2018, da ultimo richiamato, quanto nell'ambito della nuova normativa di cui al D.L. n. 130/2020. La disposizione trova immediata applicazione anche ai procedimenti in corso in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria dell'art. 15 secondo il quale “le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile”. La sentenza delle Sezioni Unite n. 24413/2021 ha, poi, definitivamente sancito la retroattività della nuova formulazione dell'art. 19 alle cause pendenti. Con riferimento, quindi, alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19.1.1. T.U.I. come riformulato dal decreto c.d. il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di Parte_2 vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
Venendo nuovamente al caso di specie, sulla scorta del dato normativo de quo ed alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, il ricorso, come già innanzi anticipato, deve essere accolto.
pagina 5 di 7 Innanzi tutto, il ricorrente si trova in Italia da numerosi anni e, come si è potuto constatare in udienza, parla e comprende la lingua italiana. Il ricorrente ha riportato condanne definitive per reati in materia di stupefacenti (c.d. casi di lieve entità, commessi nel 2011 e nel 2019; per il reato di danneggiamento e rissa per i quali è intervenuta sentenza di condanna nel 2015 e per i reati di estorsione commessi nel 2020). Ha scontato tutta la pena. Attualmente si trova, volontariamente, presso una comunità terapeutica. Come chiarito dal ricorrente, infatti, lo stesso ha fatto per svariati anni uso di cocaina. “Sono stato in carcere per circa 1 anno e mezzo dal 2020 a metà 2021, poi, a cagione dei miei percorsi di tossicodipendenza (cocaina), sono stato nella sezione Arcobaleno del carcere di per un anno e mezzo quindi circa sino a fine 2022, inizio 2023. Poi ho fatto CP_1
10 mesi presso una comunità chiusa di Agliè, la Uscito da quella comunità sono entrato presso la comunità Terra CP_2
Mia. La cocaina mi ha rovinato la vita e quando commettevo i reati non ero cosciente di quello che facevo. Sono presso la comunità da agosto 2024, vivo lì. Penso che rimarrò lì sino a fine dicembre. Non tocco più la cocaina da tre anni, ma non posso dire di esserne completamente uscito psicologicamente.”. La relazione della comunità Terra Mia ove attualmente si trova, ha riferito che il ricorrente ha fatto ingresso presso la cooperativa nell'agosto 2024 ed è in carico al serd;
in detta relazione si riferisce che il ricorrente sta aderendo in modo positivo al programma terapeutico;
mostra un atteggiamento adeguato e collaborativo e rispetta le regole della struttura ed è sempre risultato negativo al controllo dei metaboliti urinari e dell'etilometro; la relazione lo descrive come persona fortemente orientata a un mutamento della propria vita, desideroso di trovare un'attività lavorativa, ma con gravi limitazioni determinate dal fatto di non avere un permesso di soggiorno se non provvisorio. Proprio in considerazione della volontà di cambiare la propria vita, la cooperativa ha dato al ricorrente la possibilità di lavorare per la cooperativa stessa, ancorché in modo saltuario, tramite voucher, come manutentore ed imbianchino. Si riferisce inoltre nella relazione che attualmente il ricorrente sta coltivando una relazione sentimentale con una donna che vive in Italia e il suo desiderio è quello di progettare un futuro con la sua attuale compagna. Anche la relazione della precedente comunità è positiva in merito al riconoscimento della forte motivazione del ricorrente a cambiare la sua vita e alla sua capacità di creare un'alleanza terapeutica con gli operatori.
Come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, la valutazione della pericolosità sociale non può limitarsi alla valutazione dei precedenti penali, ma deve compiere un accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni, estendendo il giudizio anche all'esame della personalità del richiedente, desunta dalla condotta di vita e dalle manifestazioni sociali (Cass. 29148/2020). Infatti, non opera nessun automatismo ostativo al rilascio del permesso e non ricorre la presunzione assoluta di pericolosità sociale (Cass. 23597/2023). Principi, questi, espressi anche dalla Corte Costituzionale, nella sentenza n. 88/2023, che ha chiarito che spetta al Questore valutare la pericolosità sociale dello straniero in concreto, ricordando che si deve sempre procedere ad un “ragionevole e proporzionato” bilanciamento degli interessi coinvolti.
Nel caso in esame, ritiene il Tribunale che il necessario bilanciamento conduca ad un accoglimento della domanda proposta. pagina 6 di 7 Invero, i reati, molto gravi, commessi dal ricorrente, risalgono, alcuni, a circa 10 anni fa, mentre i reati di estorsione sono del 2020. Ritiene il Tribunale, in forza di quanto sopra riferito, che la permanenza in carcere del ricorrente e, soprattutto, l'inserimento volontario presso le comunità terapeutiche abbiano rappresentato una cesura rispetto alla sua vita passata, cesura resa evidente dal contenuto delle relazioni stilate dai responsabili della struttura. Può pertanto affermarsi che non si possa, ad oggi, formulare un giudizio di pericolosità sociale nei confronti del ricorrente e che vi siano, invece, meritevoli ragioni per tutelare, in conformità al disposto di cui all'art. 8 CEDU, il diritto del ricorrente a non essere allontanato dal luogo nel quale ha ormai radicato la sua vita privata e amicale. Pertanto, in questa situazione, risulta non dirimente l'assenza di una integrazione del ricorrente sotto l'aspetto lavorativo, posto che in questi anni tutte le energie sono state rivolte al superamento delle problematiche di tossicodipendenza. Inoltre, come rilevato nelle relazioni prodotte, plurimi sono stati i tentativi del ricorrente, anche con l'ausilio degli operatori, di trovare un lavoro stabile e regolare, tentativi, però, frustrati dall'assenza di un permesso. In questo periodo, pertanto, il ricorrente ha solo svolto lavori saltuari commissionati dalla cooperativa.
Ritiene in conclusione il Tribunale che, valutata la documentazione prodotta in corso di causa, la domanda debba essere accolta, anche al fine di consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità per completare il proprio sviluppo individuale e sociale.
Per quanto attiene alle spese di lite, ritiene il Tribunale che le stesse debbano essere integralmente compensate posto che la domanda è stata accolta solo in forza della documentazione prodotta in questa sede.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
-. accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a nato in [...] il [...], il Parte_1 diritto ad ottenere un permesso di soggiorno con la dicitura per protezione speciale ex art. 19 d.lgs. n. 286/1998, permesso convertibile in permesso di lavoro, e dispone, pertanto, la trasmissione degli atti al Questore di Torino.
Così deciso in Torino, 27.2.25
Il Presidente
Alessandra Aragno
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