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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 21/07/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. Trib. n. 1414/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 27/05/2025 ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]
Rinascita (cod. fisc. ), CodiceFiscale_1 Parte_2
, nata a [...] il [...] e ivi residente in [...] (cod. fisc. ), CodiceFiscale_2 Parte_3
, nato il [...] a [...] e ivi residente in [...] (cod. fisc. ) e , CodiceFiscale_3 Parte_4 nata il [...] a [...] e ivi residente in [...] (cod. fisc. ), tutti rappresentati dei difesi, in forza di procura CodiceFiscale_4 analogica posta in calce al ricorso, dall'avv. Mario Lupia (cod. fisc.
[...]
), con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC C.F._5
Email_1
- ricorrenti -
CONTRO
(C.F. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, con sede a San Cataldo (CL), in Piazza Papa Giovanni XXIII n. 2, rappresentato e difeso, in forza di procura analogica posta in calce al ricorso nonché della deliberazione n. 77 del 19/05/2022 e della determinazione n. 637 del 20/05/2022, dall'avv. Daniele Salvatore Maniscalco (cod. fisc.
), con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC C.F._6
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- convenuto - CONCLUSIONI: come in atti
* * * MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato il 09/12/2021, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno agito in giudizio contro il , esponendo: Controparte_1
- di aver lavorato, nel periodo compreso tra il 01/01/2016 e il 31/12/2018, alle dipendenze del con contratto di lavoro a tempo Controparte_1 indeterminato e inquadramento nella categoria D (i primi tre) e nella categoria C (la IG.ra ) del CCNL Funzioni Locali ratione temporis vigente; Parte_4
- che <nel corso del 2018, agli stessi sono stati conferiti incarichi di direzione con attribuzione della posizione organizzativa di cui all'art. 8 del predetto CCNL, con i seguenti atti: con determinazione sindacale n. 2 del 15/01/2018 – conferimento
1 incarico di di-rezione del settore “A.A.G.G. Gestione risorse umane” a Pt_1
(doc. 2);
[...]
- determinazione sindacale n. 9 del 15/01/2018 – conferimento incarico di direzione del settore “Gabinetto del Sindaco e comunicazione istituzionale-staff segretario-affari legali e provveditorato” a (doc. 3); Parte_2
- determinazione sindacale n. 7 del 15/01/2018 – conferimento incarico di direzione del settore “Edilia-Urbanistica e attività produttive” a Parte_3 (doc. 4);
[...]
- determinazione sindacale n. 48 del 04/07/2018 – conferimento incarico di direzione del settore “Politiche sociali e culturali” a (doc. Parte_4 Parte_4 5)>> [cfr. pag. 2 ricorso e documenti ivi menzionati];
- che l'art. 45 D.lgs. 165/2001 (d'ora in poi TUPI) distingue il trattamento economico dei dipendenti pubblici in fondamentale ed accessoria, rimettendo alla contrattazione collettiva la <definizione…d[e]i trattamenti economici accessori collegati alla performance individuale e a quella organizzativa>>; la stessa norma, inoltre, dispone che una parte delle risorse stanziate per il rinnovo del contratto collettivo siano destinate, in coerenza con i vincoli di finanza pubblica, al miglioramento della performance e alla valorizzazione del merito;
- che, in tale contesto normativo:
• l'art. 15 CCNL 01/04/1999, come integrato dall'art. 4 CCNL 05/10/2001, ha previsto lo stanziamento di risorse finanziarie (fisse e variabili) volte a sostenere le iniziative funzionali al miglioramento della produttività, dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi erogati dagli enti locali;
• il successivo art. 31 CCNL 22/01/2004 <ha stabilito che le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (cosiddette risorse decentrate) vengono determinate annualmente dagli enti, con carattere di certezza, stabilità e continuità, in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi;
…le risorse fisse sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dalla applicazione delle discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte>> [cfr. pag. 3 ricorso];
• l'art. 8 CCNL 01/04/1999 ha previsto che <gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa>> [pag. 3 ricorso];
- che, in attuazione della disciplina sopra richiamata, il Controparte_1
<ha correttamente costituito il fondo salario accessorio per il personale non dirigente, impegnando per gli anni in questione le seguenti somme:
- € 258.232,00 per il 2016, con determinazione n. 1394 del 31/10/2016 (doc. 3);
- € 258.232,00 per il 2017, con determinazione n. 1919 del 29/12/2017 (doc. 4);
- € 128.537,00 per il 2018, con determinazione n. 1703 del 29/11/2018 (doc. 5)>> [cfr. pag. 4 ricorso + i documenti ivi menzionati];
2 - che <Invece, per la retribuzione di risultato delle posizioni organizzative è stata individuata la seguente somma: - € 22.253,00 per il 2018, con determinazione n. 1756 del 11/12/2018 (doc. 10)>> [cfr. sempre pag. 4 ricorso];
- che tali somme, pur vincolate, non sono state attribuite ai dipendenti che avrebbero avuto diritto a percepirle;
piuttosto, l'Amministrazione le ha portate in economia, inserendole nell'avanzo di amministrazione per quanto riguarda l'annualità 2016 e nel fondo pluriennale vincolato per quanto concerne le annualità 2017 e 2018;
- che la mancata corresponsione dei compensi accessori è imputabile alla responsabilità esclusiva del che, <in spregio alle richiamate Controparte_1 norme, ha omesso di porre in essere tutti i successivi adempimenti contrattualmente previsti>> [cfr. pag. 4 ricorso]; segnatamente:
• nelle annualità 2016 e 2017, l'Ente convenuto <non ha elaborato il piano delle performance e degli obiettivi di programmazione>> [cfr. pag. 4 ricorso];
• nell'annualità 2018, invece, <dopo l'approvazione del piano delle performance con deliberazione di Giunta n. 145 del 25-05-2018 (doc. 6), sono state approvate anche le schede di valutazione del personale non dirigente con successiva determinazione n. 484 del 07/06/2020 (doc. 7), senza che ad essa abbia tuttavia fatto seguito la corresponsione delle risorse accantonate>>;
- che l'Amministrazione ha disatteso l'accordo concluso in data 08/10/2019 con cui la stessa aveva formalmente assunto l'impegno a far confluire le somme già stanziate per gli anni 2016 e 2017 nei fondi relativi alla produttività di competenza delle annualità successive [2018 e 2019 – cfr. doc. 9];
- che, nonostante tale pattuizione, con relazione del maggio 2020, il Segretario Generale ha negato la liquidazione dei premi rilevando l'esistenza di problematiche insuscettibili di sanatoria;
- che il comportamento comunale ha frustato le legittime attese dei dipendenti, cagionandoli un danno “da perdita di chance” <consistente nella perdita della mera possibilità di conseguire un vantaggio economico secondo una valutazione “ex ante” da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale (cfr., ex multis, Cassazione Civile sentenze n. 10111/2008 e n. 2737/2015); danno che il Giudice di merito deve accertare e liquidare necessariamente in via equitativa, considerando che la perdita di chance è dimostrabile anche per presunzioni (arg. ex Cass. Civ. sentenza n. 495/2016)>> [cfr. pag. 6 ricorso];
- che, <…certamente (o, perlomeno, verosimilmente) i lavoratori i lavoratori ricorrenti avrebbero percepito i premi di produttività per gli anni 2016/2017 e, la sola , anche per il primo semestre 2018, nonché la retribuzione Parte_4 di risultato per il 2018 se solo l'Ente datore di lavoro avesse regolarmente svolto ogni passaggio successivo all'accantonamento delle risorse, così come in effetti aveva sempre fatto nelle annualità precedenti ed è poi avvenuto nei successivi anni 2019 e 2020. Il fatto certo che gli stessi dipendenti, addetti ai medesimi servizi, abbiano sempre conseguito i risultati preventivamente fissati dall'amministrazione fa ragionevolmente presumere, con un elevato grado di probabilità (prossimo al 100% e comunque di gran lunga superiore al 50%), che analogamente ciò sarebbe accaduto anche negli anni 2016, 2017 e 2018, per i quali non risulta preventivamente approvato il piano delle performance e degli obiettivi da raggiungere, e nel 2018,
3 con riferimento al quale il non ha proceduto alla valutazione dei risultati CP_1 delle posizioni organizzative >> [cfr. pagina 7 ricorso];
- che, in ordine al quantum debeatur, la quantificazione del vantaggio economico perduto è stata effettuata tramite consulenza di parte a firma della dott.ssa così strutturata: Persona_1
o per quantificare il danno patrimoniale 2016 e 2017, la consulente ha fatto leva sull'unico elemento a disposizione, ossia l'ammontare del fondo salario accessorio;
in assenza di valutazione dell'ente datore di lavoro, la stessa <ha proceduto al calcolo della media tra le valutazioni del personale non dirigente effettuate per l'anno 2015 (doc. 20) e per l'anno 2019 (doc. 11) e, previa individuazione con i criteri di cui all'art. 19 del CCDI 2008-2011 (doc. 6 sopra indicato) della quota del fondo salario accessorio di competenza di ciascuna categoria di lavoratori (doc. 22/24), ha determinato il risarcimento spettante a ciascuno degli odierni ricorrenti… la liquidazione del danno è avvenuta in funzione della possibilità che ciascuno dei ricorrenti aveva di conseguire il vantaggio sperato, rapportando il risarcimento alla media delle valutazioni precedente e successiva di ciascun lavoratore…>> [cfr. pagine 7 e 8 ricorso e i documenti ivi menzionati];
o invece, relativamente al premio di produttività del primo semestre 2018 per la dipendente la consulente <avendo a Parte_4 disposizione sia la determinazione del fondo salario accessorio sia le schede di valutazione del personale non dirigente, approvate dal
rispettivamente con determinazione n. 1703 del Controparte_1
29-11-2018 e con determinazione n. 484 del 07-06-2020 (doc. 3 e 4 sopra indicati),…ha potuto stabilire l'ammontare del danno patrimoniale prendendo a riferimento i due elementi certi e giungendo in tal modo allo stesso identico risultato a cui sarebbe pervenuto l'Ente odierno convenuto se avesse portato a compimento l'iter previsto>>
[pag. 9 ricorso];
o con riguardo alle posizioni organizzative del 2018, la dott.ssa
<avendo a disposizione le determinazioni di Per_1 conferimento degli incarichi (doc. 2/5 sopra indicati), …ha potuto stabilire l'ammontare del danno patrimoniale prendendo a riferimento elementi certi. In particolare, secondo quanto indicato al punto 5 di detti provvedimenti, la retribuzione di risultato è pari al 20% della retribuzione di posizione stabilita, che ammonta, per le dipendenti
, e , ad € Parte_1 Parte_2 Parte_4 8.779,77 annui lordi e, per il dipendente ad € Parte_3
10.329,14. Va, altresì, precisato che, per i Sig.ri , e Pt_1 Pt_2
la retribuzione è calcolata sull'intero anno, tenuto conto delle Pt_3 determinazioni sindacali del 15/01/2018, mentre per la Sig.ra Parte_4 la retribuzione è stata calcolata solo per il secondo semestre>> [pag. 9 ricorso];
- che, in base alla elaborazione contabile eseguita, l'ammontare degli importi spettanti per i premi di produttività è il seguente [cfr. tabella riepilogativa a pag. 16 del doc 17.1 ric. e a pag. 8 del doc 18 ric.]:
4 - che, relativamente alla retribuzione di risultato dovuta per le posizione organizzative assegnate nel 2018, invece, le somme rivendicate sono le seguenti:
I ricorrenti hanno quindi concluso chiedendo: <Voglia il Giudice del lavoro adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: - ritenere e dichiarare che il convenuto ente datore di lavoro si è reso esclusivo responsabile di inadempimento contrattuale, non avendo dato concreta attuazione alle disposizioni in materia di salario accessorio e di produttività nonché di retribuzione di risultato per le posizioni organizzative in relazione alle annualità 2016, 2017 e 2018 e avendo inoltre disatteso l'accordo intercorso tra le parti in data 8 ottobre 2019, e per l'effetto, - condannare il , in persona del Sindaco suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, al risarcimento da perdita di chance ovvero, con riguardo all'anno 2018, al pagamento delle spettanze dovute a titolo di salario accessorio per produttività, in misura corrispondente a quella indicata nelle superiori tabelle per ciascuno degli odierni ricorrenti e così per un ammontare complessivo di € 27.069,79, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, comunque maggiorata di rivalutazione monetaria e interessi. Con ogni pronuncia accessoria e consequenziale e con vittoria di spese ed onorari da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario>>. Fissata l'udienza di comparizione, il si è costituito in Controparte_1 giudizio in data 25/05/2022. L'Amministrazione ha censurato la ricostruzione avversaria, osservando:
- che, in caso di mancato rispetto dei tempi dettati per l'adozione del piano delle performance, l'art. 5 d.lgs. 150/2009 stabilisce che <<…è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati>>; a contrariis, nessuna sanzione è prevista per il ritardo nella predisposizione della relazione sulla performance e/o sul raggiungimento degli obiettivi;
se ricava quindi che <La mancata predisposizione del piano delle performance, potrebbe comportare semplicemente una responsabilità di natura erariale ed amministrativa per l'Ente ed i suoi Amministratori, ma non determina e non può determinare la creazione di diritti
5 in capo ai lavoratori dipendenti della P.A.>> [cfr. pagine 4 e 5 della comparsa di costituzione];
- che non vi era alcun obbligo di adottare il piano delle performance perché la corresponsione degli emolumenti facenti parte del trattamento accessorio si configura come meramente eventuale;
- che, in ordine all'annualità 2018, la Commissione Straordinaria di Liquidazione, subentrata nella gestione dell'Ente nell'anno 2019, non ha emesso alcun provvedimento di ricognizione di eventuali obiettivi raggiunti dal personale, sicché deve ritenersi probabile che tali obiettivi non siano stati conseguiti;
- che <i ricorrenti non hanno fornito prova alcuna in ordine all'espletamento delle attività e/o delle presunte attività indicate nel piano per il miglioramento dei servizi, né tantomeno dei presunti obiettivi raggiunti>> [pag. 7 della comparsa di costituzione];
- che il danno da perdita di chance è risarcibile <solo laddove si riesca a dimostrare che il danno sia collegato ad una seria probabilità di conseguire il vantaggio sperato, dovendosi invece escludere la risarcibilità nel caso in cui la chance di ottenere l'utilità perduta sia una mera possibilità… Di conseguenza, controparte avrebbe dovuto dare indicazione e conto dei risultati raggiunti, della comunicazione dei risultati raggiunti, nonché della circostanza che i detti risultati, possono essere ritenuti come compatibili ed in linea con l'andamento dell'azione amministrativa e delle attività compiuta nell'ambito del rapporto di lavoro, con miglioramenti concreti rispetto a quelli conseguiti negli anni passati [pagine 7 e 8 comparsa di costituzione];
- che nell'anno 2017, stante la presenza di una situazione di squilibrio finanziario con impossibilità di elaborare il bilancio di previsione, è stato dapprima deliberato il ricorso alla procedura ex art. 243-bis d.lgs. 267/2000 (d'ora in avanti e, successivamente, nell'anno 2019, è stato dichiarato il dissesto con la CP_2 nomina della Commissione Straordinaria di Liquidazione [docc. da B1 a B6] che ha operato con i poteri del Sindaco e della Giunta fino al novembre 2021 [docc. B20, B21 e B22];
- che la Commissione Straordinaria di Liquidazione si è occupata dei fatti e agli atti di gestione verificatesi fino al 31/12/2017;
- che, inoltre, gli artt. 40 TUPI e 67 c. 6 CCNL Enti Locali 21/05/2018 non consentivano l'erogazione dei trattamenti accessori nei periodi interessati da procedure di pre-dissesto o dissesto, obbligando a riversare le somme stanziate in fondi vincolati per i cinque anni successivi al dissesto;
- che in assenza dei presupposti normativi per il riconoscimento del salario accessorio rispetto agli anni coinvolti in procedure di pre-dissesto o dissesto, l'accordo dell'ottobre 2019 ex adverso citato va considerato nullo in quanto concluso in violazione di norme imperative. Il ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: << CP_1 CP_1 Piaccia all'On.le Giudice adito, contrariis reiectis, così statuire: - In via principale:
- Rigettare in toto la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto, nonché inammissibile. In via subordinata al mancato accoglimento della domanda formulata in via principale: - accertare l'inammissibilità della domanda formulata da parte attrice, in quanto in contrasto con l'applicazione di norme di legge imperative e di conseguenza, dichiararne l'inammissibilità e l'infondatezza. In via ulteriormente subordinata al mancato accoglimento della domanda formulata in via principale: - dichiarare che le somme non sono dovute nella misura richiesta>>.
6 La causa è risultata matura per la decisione alla luce delle produzioni documentali offerte dalle parti. A seguito della infruttuosa sperimentazione di un tentativo conciliativo, il giudizio è stato rinviato per discussione e decisione all'udienza del 27/05/2025. Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza.
2. Con la privatizzazione del rapporto di pubblico impiego la determinazione del trattamento economico, fondamentale ed accessorio, è stata delegata alla contrattazione collettiva. L'art. 49 d.lgs. 29/1993 disponeva, al comma tre, che i contratti collettivi avrebbero definito i trattamenti economici accessori al fine di collegarli direttamente alla produttività individuale ed a quella collettiva (ovvero allo svolgimento di attività particolarmente disagiate, pericolose o dannose per la salute); lo stesso, poi, demandava alla contrattazione collettiva la fissazione dei criteri di misurazione obiettiva e ne affidava ai dirigenti la valutazione. Successivamente, il testo del citato art. 49 c. 3 è stato sostituito dall'art. 23 d.lgs. 546/1993; nella nuova formulazione, venne previsto che <
3. I contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi di misurazione, trattamenti economici accessori collegati: a) alla produttività individuale;
b) alla produttività collettiva tenendo conto dell'apporto di ciascun dipendente;
c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate obiettivamente ovvero pericolose o dannose per la salute. Compete ai dirigenti la valutazione dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente, nell'ambito di criteri obiettivi definiti dalla contrattazione collettiva>>. Tale disciplina è poi confluita nell'art. 45, c. 3 TUPI. In tale quando viene ad innestarsi l'intervento operato dal d.lgs 150/2009. Il d.lgs. 150/2009 ha inteso segnare una inversione di tendenza rispetto all'assetto (fino a quel momento) invalso nella contrattazione integrativa, incentrato sulla distribuzione “a pioggia” dei benefici. Alla produttività individuale e collettiva è subentrato il concetto di
“performance”, individuale ed organizzativa;
di conseguenza (con l'art. 57 d.lgs 150/2009), è stato novellato l'articolo 45, c. 3 TUPI, in modo da sostituire i richiami alla produttività con quelli alla “performance”. Come chiarito dalla Suprema Corte, <la novità non è solo terminologica, in quanto la produttività si riferisce all'aspetto oggettivo della quantità di lavoro svolto mentre la «performance» rappresenta la rispondenza dei risultati raggiunti agli obiettivi programmati>> [Cass. 12268/2022]. Nel d.lgs. 150/2009, l'intero titolo III (articoli da 17 a 31) ha la finalità di introdurre strumenti di valorizzazione del merito e di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa informati ai principi di selettività nel riconoscimento degli incentivi (oltre che nelle progressioni di carriera). In particolare, l'art. 31 dispone che le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale (e gli enti locali), adeguino i propri ordinamenti ai principi contenuti in diversi articoli del suddetto titolo III, tra i quali l'art. 18. Lo stesso art. 18 figura, peraltro, tra le disposizioni che l'art. 74, c. 2 d.lgs 150/2009 qualifica come norme di diretta attuazione dell'art. 97 Cost. e principi
7 generali dell'ordinamento con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale, negli ambiti di rispettiva competenza>>. Il richiamato art. 18, al c. 2°, pone un espresso divieto di distribuire gli incentivi e premi legati alla “performance” in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi, in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi dello stesso decreto legislativo. Merita attenzione anche l'art. 7 d.lgs. 150/2009 secondo cui <Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A tale fine adottano (e aggiornano annualmente, previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione) il Sistema di misurazione e valutazione della performance”.
3. Nell'ambito del comparto “Funzioni locali”, i principali riferimenti contrattual-collettivi in ordine al periodo di causa possono essere così sintetizzati:
➢ l'art. 15 CCNL 01/04/1999 ha selezionato una serie di risorse finanziare da destinare al supporto delle iniziative volte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi:
➢ il successivo art. 4 CCNL 05/10/2001 ha stabilito una integrazione di tali risorse.
➢ l'art. 31 CCNL 22/01/2004 ha introdotto poi specifiche regole in tema di “risorse decentrate” stabilendo, nelle parti di interesse, che <Le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (di seguito citate come: risorse decentrate) vengono determinate annualmente dagli enti, con effetto dal 31.12.2003 ed a valere per l'anno 2004, secondo le modalità definite dal presente articolo.
2. Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi… Le risorse di cui al comma 2 sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dalla applicazione delle seguenti discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte…>>;
➢ l'art. 67 CCNL 21/05/2018 ha confermato che < A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017…,
3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno>>.
4. Ciò posto, il compenso destinato ad incentivare la “performance” e il miglioramento dei servizi è animato da finalità di natura premiale. Si tratta di una componente retributiva collegata al risultato della prestazione lavorativa che, proprio per il suo carattere “aleatorio”, viene definita “variabile”; pur essendo “variabile”, essa rappresenta comunque un segmento del trattamento economico complessivo del lavoratore, sicché la posizione giuridica vantata rispetto alla stessa può essere qualificata, in termini generali, come di diritto soggettivo.
8 In questi termini si è espressa la Suprema Corte, la quale ha aggiunto che <Il rapporto che viene in esame è, infatti, un rapporto di diritto privato e gli atti che ad esso si ricollegano vanno pure qualificati come atti di diritto privato esecutivi delle intese raggiunte fra le parti. Non a caso, la S.C. ha affermato che, nella controversia in cui il dipendente contesti la legittimità dei provvedimenti adottati dalla P.A. datore di lavoro sulla ripartizione o determinazione del fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato, ai sensi della contrattazione collettiva di riferimento, la relativa posizione giuridica soggettiva va qualificata quale diritto soggettivo alla corretta liquidazione della retribuzione, di cui la retribuzione di risultato è parte, sicché il giudice ordinario può conoscere e sindacare tutti i vizi anche degli atti amministrativi pleno iure che vengano emessi al riguardo, ivi comprese le figure sintomatiche di eccesso di potere, ai fini dell'eventuale disapplicazione dei provvedimenti per decidere sulla domanda avanzata dal lavoratore (Cass., Sez. L, n. 33975 del 5 dicembre 2023)>> [Cass. 5746/2024]. Dalle fonti normative applicabili emerge la natura squisitamente contrattuale della retribuzione di risultato, la quale è corrisposta dall'amministrazione una volta attivati i necessari passaggi negoziali contemplati dalla legge e consistenti nell'assegnazione degli obiettivi e nella determinazione dei parametri per definirne il raggiungimento [tale ricostruzione esegetica si rinviene anche nella contrattazione collettiva di comparto;
l'art. 37 CCNL 22/01/2004, al comma 2, ha precisato che <i compensi destinati a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi devono essere corrisposti ai lavoratori interessati soltanto a conclusione del periodico processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati nonché in base al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti nel PEG o negli analoghi strumenti di programmazione degli enti>>]. Il substrato negoziale della retribuzione di risultato, quindi, impedisce di ritenere che dalla mera ed astratta previsione della stessa discenda in capo al potenziale destinatario una posizione di diritto soggettivo immediatamente azionabile o eIGibile. L'indennità, che trae titolo da un'espressa volontà negoziale, può essere erogata, in base ai parametri prestabiliti, a condizione che si sia perfezionata la positiva verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati preventivamente [in tal senso, cfr. Cass. 8084/2015 e Cass. 10969/2015]. Da questo angolo visuale, la giurisprudenza citata da parte convenuta non appare conferente alla tematica in esame;
tanto Cass. 29671/2008 quanto Cass. 11084/2007 si occupano ed affrontano una problematica diversa e sottolineano come il principio di irriducibilità della retribuzione non sia suscettibile di operare con riguardo alle spettanze di natura accessoria così come le stesse siano estranee al perimetro della cd “giusta retribuzione” di cui all'art. 36 Cost. Il principio ricavabile dagli assunti esegetici prima richiamati è diverso e si sostanzia nel puntualizzare che la retribuzione di risultato, avendo natura squisitamente contrattuale, può essere erogata dall'Amministrazione solo dopo l'ultimazione di tutti gli stadi che scandiscono l'iter negoziale, consistenti nell'attribuzione delle responsabilità, nell'assegnazione degli obiettivi e nella determinazione dei parametri per definirne il conseguimento.
4.1. Ciò non vuol dire, come prospettato dalla difesa comunale, che la determinazione del trattamento economico accessorio sia rimessa alla discrezionalità dell'Amministrazione e si configuri soltanto come eventuale.
9 La materia concernente gli emolumenti accessori costituisce oggetto di specifichi obblighi contrattuali;
l'Amministrazione è gravata da precisi vincoli giuridici imposti dalla disciplina collettiva che, laddove inadempiuti, possono comportare - come si vedrà infra - l'attivazione del rimedio risarcitorio. Del resto, opinando il contrario, l'indennità di risultato posizione finirebbe per costituire una prestazione rimessa al mero unilaterale arbitrio dell'Amministrazione, in contrasto con la previsioni di legge nonché con una lettura ragionevole dell'impianto di fonte negoziale. A questo riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che:
- le modalità di verifica dei risultati programmati attengono alla regolamentazione del processo valutativo del personale in un'ottica di trasparenza gestoria;
- le stesse non formano oggetto di una “condizione meramente potestativa” tale per cui se l'Amministrazione in concreto non mettesse in atto il sistema di valutazione, l'attribuzione del beneficio economico della retribuzione di risultato sarebbe sempre preclusa con l'effetto di trasformare un emolumento sì incentivante, ma regolamentato, in una sorta di discrezionale premio di produzione [Cass. 10969/2015]. In altre parole, <non può affermarsi che il compimento, da parte della P.A., delle attività necessarie per arrivare alla definizione degli obiettivi necessari perché il dipendente possa ricevere la retribuzione di risultato sia oggetto di una condizione potestativa. La detta P.A., infatti, ove la legge o la contrattazione collettiva la impegnino, come nella specie, ad agire in questo senso, ha l'obbligo di porre in essere tutte le attività preliminari all'individuazione dei menzionati obiettivi e, poi, una volta fatto ciò, di compiere le verifiche prodromiche alla concessione o al diniego della retribuzione di risultato. Nella gestione del rapporto con il lavoratore e nel compimento di siffatte azioni la P.A. deve rispettare i principi di correttezza e buona fede>> [Cass. 5746/2024]. Il lavoratore, quindi, <è titolare di un diritto verso la P.A. a che questa attribuisca le responsabilità, assegni gli obiettivi, determini i parametri per definirne il raggiungimento e, infine, compia le valutazioni necessarie. Tutte queste attività non integrano una condizione di un qualche tipo, ma attengono all'adempimento di un'obbligazione. Finché non saranno completate, il dipendente non potrà azionare il suo diritto alla retribuzione di risultato e, dunque, non potrà chiedere siffatto adempimento. Infatti, la giurisprudenza ha già chiarito che, nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, gli artt. 9 e 10 del CCNL del comparto Regioni-Autonomie Locali del 31 marzo 1999, attribuiscono ai dipendenti assegnatari di posizioni organizzative una retribuzione di risultato, la cui erogazione è subordinata alla valutazione positiva dell'Amministrazione circa il raggiungimento di obiettivi gestionali previamente programmati, sicché il lavoratore non può rivendicare il riconoscimento dell'emolumento, ove ometta di indicare l'obiettivo assegnatogli e l'avvenuto conseguimento dello stesso, senza che assuma rilievo, in tale evenienza, la mancata costituzione, da parte dell'ente, di un nucleo di valutazione del risultato (Cass., Sez. L, n. 10969 del 27 maggio 2015) [sempre Cass. 5746/2024].
5. Volgendo lo sguardo al caso di specie, è pacifico e trova riscontro documentale che:
10 - l'Amministrazione, in ciascuna delle tre annualità per cui è causa (2016, 2017 e 2018) ha costituito il “fondo salario accessorio” per il personale non dirigente, stanziando le seguenti somme:
➢ € 258.232,00 per il 2016 [determinazione n. 1394 del 31/10/2016 sub doc. 3 ric.];
➢ € 258.232,00 per il 2017 [determinazione n. 1919 del 29/12/2017 sub doc. 4 ric.];
➢ € 128.537,00 per il 2018 [determinazione n. 1703 del 29/11/2018 sub doc. 5 ric.];
- l'Ente convenuto, nelle annualità 2016 e 2017, non ha predisposto né il piano della performance né il piano dettagliato degli obiettivi di programmazione (cd PDO); diversamente, per l'anno 2018 si rintraccia l'approvazione del piano della performance [cfr. determinazione 145 del 25/05/2018 sub doc. 6 ric.];
- in nessuna delle predette annualità, è intervenuta la sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) deputato a fissare i parametri per la distribuzione delle c.d. risorse decentrate tra le diverse categorie di lavoratori;
- nel giugno del 2020 sono state approvate le schede di valutazione della performance del personale non dirigente con riguardo all'anno 2018 [determinazione comunale n. 484 del 07/06/2020 sub doc. 7 ric.]. Come già sottolineato, in mancanza del completamento di tutti gli adempimenti contrattualmente previsti in tema di salario accessorio e di realizzazione dei presupposti per l'erogazione dei premi di “produttività”, il dipendente non potrà azionare il suo diritto alla retribuzione di risultato e, dunque, non potrà agire per il tramite di una azione di adempimento.
5.1. Il dipendente, però, pur non potendo esercitare l'azione di adempimento, potrà dolersi della condotta inadempiente della P.A. e, così, chiedere il risarcimento del danno. Al riguardo, <il creditore lavoratore dovrà dimostrare solo la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento dell'Amministrazione. A queste conclusioni si perviene applicando le ordinarie regole civilistiche sulla ripartizione dell'onere probatorio nelle obbligazioni contrattuali, così come delineate da consolidata giurisprudenza (da Cass., SU, n. 13533 del 30 ottobre 2001 in poi). Qualora dovesse risultare che la P.A. non abbia posto in essere alcuna attività alla quale era tenuta e, in questo caso, non abbia dedotto che non vi fossero ragioni obiettive per prevedere una retribuzione di risultato o non abbia allegato di essersi trovata nell'impossibilità di individuare gli obiettivi in esame per causa a lei non imputabile, essa sarà inadempiente rispetto al proprio obbligo di attivare il procedimento che avrebbe dovuto portare alla fissazione degli obiettivi in esame Il dipendente, allora, potrà chiedere non già una tutela in forma specifica - essendo la condotta menzionata oggetto di un facere discrezionale e infungibile dell'amministrazione - ma una mera tutela per equivalente, ossia risarcitoria. A sua volta, tale risarcimento non potrà che avvenire sub specie di risarcimento del danno da perdita di chance (Cass., Sez. L, n. 9392 del 12 aprile 2017)>> [sempre Cass. 5746/2024]. La vicenda oggetto di causa va ricondotta al contesto teorico (“perdita di chance”) da ultimo ricordato. Invero, non è contestato che:
11 - nel 2016 e nel 2017, dopo aver provveduto alla costituzione del fondo per il salario accessorio, l'Ente comunale non ha provveduto alla definizione ed assegnazioni degli obiettivi di performance al proprio personale né alla sottoscrizione del contratto integrativo decentrato;
- nel 2018, pur avendo strutturato il piano della performance, parte convenuta non è addivenuta alla approvazione della contrattazione integrativa. Giova puntualizzare che, anche la pretesa attorea riferita al 2018 non sembra suscettibile di essere inquadrata nella cornice dell'azione di adempimento [per il vero la difesa attorea ha accennato a tale inquadramento soltanto in via subordinata]. Come chiarito dalla giurisprudenza contabile, la scansione procedimentale preordinata alla corresponsione del trattamento accessorio si articola in tre fasi, obbligatorie e sequenziali: a) la prima è costituita dalla individuazione nel bilancio delle risorse;
b) la seconda è rappresentata dalla costituzione del Fondo con cui è impresso alle risorse un vincolo di destinazione;
c) la terza ed ultima si risolve nella ripartizione delle risorse mediante la contrattazione decentrata, necessaria ai fini dell'impegno di spesa e dei successivi passaggi della liquidazione e del pagamento [cfr. tra le tante, Corte conti sez. Emilia- Romagna deliberazione n. 42/2023/PRSE; Corte Conti sez. Autonomie n. 20/2024/AUT]. La sottoscrizione del contratto decentrato, pertanto, rappresenta il presupposto per l'erogazione dei trattamenti economici accessori, costituendo il titolo giuridico legittimante il pagamento.
6. L'omessa attivazione di tutti i passaggi successivi allo stanziamento delle risorse, che avrebbero dovuto condurre alla fissazione degli obiettivi e alla ripartizione dei fondi, configura una condotta inadempiente rimproverabile al
. Controparte_1 Quest'ultimo ha allegato di essersi trovato nella impossibilità di prevedere ed erogare il salario di produttività a causa delle procedure di riequilibrio finanziario (prima) e di dissesto (poi) che hanno intercettato le annualità controverse. Ad avviso della difesa comunale, l'art. 40 TUPI e, in particolare, l'art. 67 c. 6 CCNL 21/05/2018, testimonierebbero l'impossibilità di riconoscere il trattamento economico accessorio:
- in pendenza delle procedure di dissesto;
- per il periodo del pre-dissesto;
- a fronte di situazioni di deficitarietà finanziaria strutturale;
- in caso di avvio di procedure di riequilibrio finanziario [in questi termini la difesa di parte convenuta a pagina 14 e 15 della comparsa, rilievo ripreso in tutti i successivi scritti difensivi]. La prospettazione comunale non persuade. Infatti, essa:
o collide con il dato giuridico: nessuna disposizione di fonte primaria o di genesi negoziale elide il diritto dei lavoratori a percepire il salario accessorio nelle situazioni di dissesto o pre-dissesto; l'art. 67 c. 6 CCNL 21/05/2018 prevede unicamente una riparametrazione della parte variabile del fondo in caso di dissesto, escludendo che gli enti dissestati possano stanziare le risorse di cui al comma 3, peraltro nemmeno tutte poiché sono fatte salve le quote di cui alla lettera c)
[ossia le <risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano
12 specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge>>] anche il periodo riferito agli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario prende in considerazione comunque le risorse di parte variabile, inibendone un incremento o abilitando tali enti, qualora richiesto dall'attuazione delle misure di ripristino finanziario, a provvedere anche alla loro totale eliminazione;
o si pone in discontinuità con l'indirizzo giurisprudenziale, il quale sottolinea che, anche per gli enti in dissesto, <il “fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività presenta natura di spesa vincolata”. Pertanto, le entrate che sono ad esso destinate in base alla contrattazione decentrata sono entrate vincolate, che, secondo il citato principio contabile applicato, fino alla firma del contratto, confluiscono nel risultato di amministrazione (fondi vincolati), mentre, successivamente, divenuta eIGibile la spesa, entrano nel fondo pluriennale vincolato, attraverso la cui applicazione è possibile coprire e pagare la spesa negli esercizi successivi. Si tratta quindi di entrate che, per legge, hanno una destinazione specifica, la cui fattispecie normativa è agganciata a un procedimento di formazione dei fondi disciplinata dai contratti collettivi nazionali e locali. In sostanza, come già sostenuto dalla Sezione con il parere n. 7/2019, “il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività presenta natura di spesa vincolata, come emerge dal richiamato principio contabile;
le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento acquistano la natura di entrate vincolate al finanziamento della relativa posta contabile, in rapporto all'esercizio cui la costituzione del fondo si riferisce (Sez. reg. contr. Molise, n. 218/2015/PAR, e Sez. reg. contr. Veneto, n. 263/2016/PAR)”. In caso di dissesto, pertanto, tali fondi confluiscono nella massa attiva di Part pertinenza dell' > [Corte Conti, sez. controllo Lazio deliberazione n. 61/2022/PAR];
o è contraddetta dagli sviluppi fattuali: i documenti di causa comprovano che sia nel 2019 sia nel successivo 2020, nonostante il dissesto e la gestione commissariale, si è pervenuti alla regolare liquidazione del premio di produttività ai dipendenti comunali [doc. 14 e doc. A) prodotto il 15/11/2023]. Alla luce di ciò, la violazione dell'obbligo di svolgere le procedure valutative preordinate all'erogazione del salario di risultato si risolve in un inadempimento causalmente efficiente, imputabile all'Amministrazione convenuta.
7. A questo punto, la cognizione va concentrata sul tipo di pregiudizio risarcibile. In vicende come quella odierna, il risarcimento non può essere automaticamente commisurato all'indennità di risultato non percepita, in quanto il giudice ordinario non può sostituirsi all'organo deputato alla verifica dei risultati che ne condizionano la corresponsione. Come già ricordato, la retribuzione di risultato implica l'instaurazione di una procedura che richiede la previa fissazione di specifici obiettivi e la successiva verifica del relativo grado di realizzazione, essendo finalizzata a remunerare la qualità delle prestazioni e gli obiettivi conseguiti, e
13 riguardando l'apporto del dipendente in termini di produttività o redditività della sua prestazione [Cass. n. 10969/2015; Cass. n. 14638/2016]. La posta di danno configurabile, allora, è rappresentata dal danno per perdita di “chance”. In tema di risarcimento del danno, <la “chance” è integrata dalla seria e consistente possibilità di ottenere il risultato sperato, la cui perdita, distinta dal risultato perduto, è risarcibile, trattandosi di una situazione giuridica a sé stante e suscettibile di autonoma valutazione patrimoniale, a condizione che di essa sia provata la sussistenza, tenendo, peraltro, conto che l'accertamento del nesso di causa avente ad oggetto la perdita di "chance" di conseguire un risultato utile non richiede anche l'accertamento della concreta probabilità di conseguire il risultato>>
[Cass. ord. n. 24050/2023 (Rv. 668589 - 01)]. Detto danno <va riconosciuto, ove sussista la prova, fornita anche presuntivamente dal soggetto leso, di una concreta ed effettiva occasione perduta (da valutare in base ai parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza) e va liquidato in via equitativa, tenuto conto del grado di probabilità e della natura di danno futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo La regola per la quale il risarcimento per l'inadempimento dell'obbligazione eIGe un rapporto causale immediato e diretto fra lo stesso inadempimento e il danno, prevista dall'art. 1223 c.c., pur essendo fondata sulla necessità di limitare l'estensione temporale e spaziale degli effetti degli eventi illeciti, deve essere intesa, dunque, come orientata ad escludere dal risarcimento esclusivamente le conseguenze dell'inadempimento che non siano connesse a questo in maniera giuridicamente rilevante. In questi termini va interpretata la prescrizione per la quale tale risarcimento deve comprendere la perdita e il mancato guadagno del creditore che di detto inadempimento siano ex art. 1223 c.c. conseguenza propriamente “immediata e diretta”. È compito del giudice di merito accertare la materiale esistenza di un rapporto causale che abbia i menzionati caratteri normativamente richiesti (Cass., Sez. L, n. 9374 del 21 aprile 2006). Il dipendente è tenuto, quindi, ad allegare l'esistenza di un danno da perdita di chance e degli elementi costitutivi dello stesso, ossia di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale (nei termini sopraesposti), fornendo la relativa prova pure mediante presunzioni o secondo un calcolo di probabilità. Una volta fatto ciò, il giudice, che ritenga fornita tale prova, liquida il danno eventualmente in via equitativa (per una ricostruzione similare, in tema di indennità di posizione, Cass., Sez. L, n. 7110 del 9 marzo 2023)>> [Cass. 5746/2024]. I superiori dettami esegetici vanno mutuati nel caso in esame. Sotto il profilo allegatorio, la difesa dei ricorrenti ha correttamente dedotto che, a causa del comportamento omissivo dell'Amministrazione datrice di lavoro, gli stessi sono stati estromessi dalla possibilità di conseguire il “premio” di produttività. Ha aggiunto che <…certamente (o, perlomeno, verosimilmente) i lavoratori ricorrenti avrebbero percepito i premi di produttività per gli anni 2016/2018 se solo l'Ente datore di lavoro avesse regolarmente svolto ogni passaggio successivo all'accantonamento delle risorse… Il fatto certo che gli stessi dipendenti, addetti ai medesimi servizi, abbiano sempre conseguito i risultati preventivamente fissati dall'amministrazione fa ragionevolmente presumere, con un elevato grado di probabilità che analogamente ciò sarebbe accaduto anche negli anni 2016 e 2017, per i quali non risulta preventivamente approvato il piano delle performance e degli
14 obiettivi da raggiungere, come in effetti è accaduto anche nel 2018, con riferimento al quale il ha proceduto alla valutazione dei risultati pur non CP_1 corrispondendo ai lavoratori le relative somme>> [cfr. pagine 6 e 7 ricorso]; L'impostazione attorea coglie nel segno. La robustezza e concretezza delle “chances” di guadagno perdute dai ricorrenti possono essere ricavate in via inferenziale dai seguenti dati: i. non è contestato che i ricorrenti siano stati beneficiari della retribuzione di risultato sia per gli anni pregressi sia per quelli successivi a quelli oggetto di causa [in ricorso vengo richiamati, per il periodo antecedente, l'anno 2015, per quello successivo, gli anni 2019 e 2020]; ii. a fronte dell'allegazione contenuta in ricorso circa la continuità dell'attività lavorativa svolta, il non ha contestato né che i CP_1 lavoratori siano stati inadempimenti nei confronti dell'attività lavorativa cui erano incaricati [di ciò non si fa cenno nemmeno nella relazione del 16/05/2020 sub doc. 10 ric.)] né che gli stessi siano stati preposti, anche nelle annualità controverse, alle medesime mansioni disimpegnate negli anni antecedenti e in quelli successivi;
l'Amministrazione comunale ha replicato sostenendo unicamente che i ricorrenti non avrebbero <fornito prova alcuna in ordine all'espletamento delle attività e/o delle presunte attività indicate nel piano per il miglioramento dei servizi, né tantomeno dei presunti obiettivi raggiunti>>[pag. 7 della comparsa]; si tratta di difese calibrate su aspetti non conferenti con la problematica risarcitoria in argomento poiché il bene della vita rivendicato dai ricorrenti non è la corresponsione dei premi incentivanti (come precisato, un'eventuale azione di adempimento non sarebbe stata ammissibile) ma la perdita di una “chance” di accrescimento patrimoniale;
iii. in assenza di elementi di segno opposto [non offerti dalla difesa comunale], sembra riscontrabile sia l'allegata equiparazione tra prestazioni svolte prima e dopo gli anni di causa e quelle espletate in costanza di quelli controversi sia la persistenza delle stesse, il che rende arduo stabilire una dicotomia tra i compiti realizzati negli anni in cui è stato erogato il premio di produttività e quelli che avrebbero dovuto essere svolti negli anni in cui gli obiettivi nono sono stati fissati dall'Amministrazione; iv. in relazione all'anno 2018, invece, vi è stata non solo la predeterminazione gli obiettivi con il piano della performance
[deliberazione n. 145 del 15/05/2018 – doc. 6 ric.] ma l'efficienza prestazionale dei dipendenti comunali è stato successivamente valutata e stimata [determinazione n. 484 del 07/06/2020]; per tale annualità non si è addivenuti alla materiale erogazione della retribuzione di risultato a causa della mancanza della contrattazione integrativa, ma a fronte di tali elementi documentali non pare dubitabile che il conseguimento dei premi di produttività possa attingere la soglia della certezza;
v. rispetto alla linea ricostruttiva tracciata al punto iii), si pone in perfetta armonia la nota del settore Affari Legali datata 13/06/2022 [si tratta del doc. C depositato dalla difesa del ricorrente il 15/11/2023]; in tale documento, proveniente proprio dal convenuto, si evidenzia in CP_1 modo inequivoco che:
15 ▪ <per gli anni oggetto della pretesa risarcitoria (2016- 2017-2018) non vi è stata una soluzione di continuità nell'attività amministrativa dell' tant'è che, come Pt_6 si evince dalle deliberazioni adottate dagli organi amministrativi del e dalle determinazioni CP_1 adottate dai dirigenti e dai capi settore dell'ente, nel triennio considerato (2016/2018), sono stati portati a compimento svariati obiettivi di notevole rilevanza. A tal proposito, si possono citate le seguenti procedure: - Piano di riequilibrio finanziario pluriennale;
- Piano Economico Finanziario per il servizio d'igiene ambientale integrato;
- Estensione a tutti i settori comunali delle procedure di acquisto sulla piattaforma MEPA;
- Passaggio a una nuova piattaforma digitale per l'informatizzazione generale dei servizi comunali>>;
▪ alla realizzazione di tali attività [elencate peraltro a mero titolo esemplificativo], hanno contribuito <tutti i dipendenti comunali, ciascuno naturalmente secondo il ruolo e le specifiche funzioni affidate>>.
▪ l'apporto richiesto per il conseguimento dei predetti obiettivi era ricollegato all'attività ordinariamente svolta dai dipendenti: si sottolinea in particolare che
<la tradizionale dicotomia tra obiettivi collegati all'attività ordinaria e obiettivi collegati ad attività nuove o innovative, alla luce dell'esperienza maturata nell'ultimo decennio, deve ritenersi assai opinabile;
di fatto, a causa delle profonde innovazioni normative che hanno interessato quasi tutti i servizi comunali, nonché la quasi totale reingegnerizzazione delle procedure, quale corollario necessario dell'informatizzazione della Pubblica Amministrazione, rende l'anzidetta divisione delle funzioni artificiale e non rispondente all'esperienza effettiva realizzata in quest'ultimo decennio di grandi cambiamenti per gli enti locali. Ciò implica che, anche in assenza di uno specifico piano della performance, è quasi inimmaginabile che l'attività dei dipendenti si sia limitata a una pedissequa e anodina applicazione delle norme giuridiche, poiché, come anzidetto, assai più complesso appare l'intreccio tra performance e attività concreta attuata dall'apparato burocratico>>. vi. le evidenze documentali appena richiamate appaiono alquanto IGnificative poiché permettono di focalizzare i seguenti aspetti:
▪ le spettanze premiali erano ancorate ad obiettivi di portata generale, legati al rendimento istituzionale dell'ente; non si trattava dunque di obiettivi specifici, implicanti l'effettuazione di prestazioni innovative e complesse ovvero connotate da un particolare coefficiente qualitativo;
16 ▪ gli obiettivi coincidevano con il risultano “normale” dell'attività lavorativa ed erano quindi perseguibili secondo le caratteristiche ordinarie delle mansioni assegnate;
▪ in altri termini, gli obiettivi avevano carattere «istituzionale» e le attività “performanti” rientravano in quelle connesse alla concreta e routinaria attuazione dell'apparato burocratico;
vii. tale situazione è ancor più valorizzabile tenuto conto che il Comune non ha contestato né il mancato svolgimento dell'attività lavorativa da parte dei ricorrenti [si ribadisce che, anche nella relazione del 16/05/2020 (doc. 10 ric.) non si fa alcun cenno ad eventuali inadempienze dei lavoratori rispetto all'attività lavorativa ad essi richiesta] né l'eterogeneità tra il tipo di attività compiuta nel periodo antecedente e successivo a quello di causa [in cui, si ripete, la retribuzione di risultato è stata corrisposta] e le prestazioni realizzate nel periodo qui in discussione;
anzi in senso contrario depone il documento comunale sopra citato ove si sottolinea che <per gli anni oggetto della pretesa risarcitoria (2016-2017-2018) non vi è stata una soluzione di continuità nell'attività amministrativa dell' . Pt_6 La piattaforma indiziaria sopra tratteggiata testimonia:
- che negli anni 2016 e 2017, l'occasione per i ricorrenti di partecipare alle procedure di valutazione del ciclo della “performance”, qualora l'Amministrazione avesse adempiuto ai propri obblighi legali e contrattuali, era assistita da plausibilità e concretezza considerata la struttura «istituzionale» degli obiettivi e l'assenza di elementi atti a sconfessare la continuità lavorativa e l'omogeneità delle mansioni;
- che nelle suddette annualità, la “chance” di ottenere l'emolumento accessorio qui azionato si presentava effettiva, apprezzabile e consistente tenuto conto che gli obiettivi attenevano al rendimento imposto dall'attività lavorativa ordinaria e, in forza di tale attività (svolta in modo continuativo), i ricorrenti hanno sempre raggiunto i risultati incentivanti sia nelle annualità pregresse sia in quelle successive a quelle di causa;
è quindi seriamente probabile (probabilità qualificata, prossima alla certezza) che ciò sarebbe ugualmente accaduto anche negli anni 2016 e 2017, per i quali non risulta preventivamente approvato il piano della “performance” e degli obiettivi da realizzare;
- che, in ordine all'anno 2018, può essere formulato un giudizio di spettanza ancor più sicuro tenuto conto che l'Ente convenuto ha approvato le schede di valutazione dei risultati conseguiti [determina n. 484 del 07/06/2020 – doc. 7 ric.];
- che tra la perdita della possibilità di ricevere la corresponsione del salario di produttiva negli anni 2016, 2017 e 2018 e il comportamento inadempiente imputabile all'Amministrazione convenuta (omesso svolgimento delle scansioni procedimentali prescritte dopo l'accantonamento delle risorse decentrate), è configurabile una relazione eziologica immediata e diretta;
- che la “chance” di guadagno perduta integra, quindi, una conseguenza dannosa, qualificabile in termini di lucro cessante, connessa in maniera giuridicamente rilevante all'inadempimento comunale.
8. Venendo ora al quantum debeatur, la difesa attorea ha proceduto alla determinazione monetaria della “chance” attraverso due relazioni contabili di parte, l'una dedicata ai dipendenti inquadrati nella categoria D [doc. 18 ric.], l'altra
17 riguardante la dipendente IG. inquadrata nella categoria Parte_4 C [doc. 17 ric]. Giova ricordare che <nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice (cfr. ex plurimis Cass. n. 4051 del 2011, Cass. n. 10116 del 2015, Cass. n. 29236 del 2017, Cass. n. 5949 del 2018)>> (Cass. n. 21302/2019). Nella specie, il non ha mosso alcuna contestazione Controparte_1 specifica e puntuale rispetto ai criteri e alle modalità di calcolo su cui si fondano i conteggi proposti dalla difesa attorea;
di conseguenza i predetti conteggi vincolano il Tribunale. Sulle somme spettanti andrà aggiunta la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, stante l'esclusione del cumulo delle due voci, secondo il combinato disposto degli artt. 429 co. 3 c.p.c. e 16 co. 6 della l. n. 412/91 [cfr., in tal senso, Cass. sez. lav. n. 21703/09].
9. Non può trovare accoglimento, invece, la pretesa avente ad oggetto l'indennità di risultato riferita alle posizioni organizzative assegnate nell'anno 2018. In ordine all'indennità di risultato, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che:
➢ <In tema di lavoro pubblico contrattualizzato, gli artt. 10 e 11 del CCNL del Comparto Regioni-Autonomie locali s'interpretano nel senso che la retribuzione, prevista dall'art. 10 predetto, richiamato dal successivo art.11 per il personale dei Comuni privi di posizione dirigenziale, non è parte irrinunciabile e necessaria del trattamento economico accessorio e, pertanto, il dipendente non vi ha diritto per il solo fatto che gli sia stata attribuita la responsabilità degli uffici e servizi individuati, ma la sua erogazione è subordinata alla valutazione positiva dell'Amministrazione circa il raggiungimento di obiettivi gestionali programmati o determinati livelli di prestazione, fermo restando che la facoltà di affidare funzioni direttive ai responsabili degli uffici è esercitabile nell'ambito delle risorse finanziarie ivi previste a carico dei rispettivi bilanci, non essendo per siffatti Comuni contemplato un esonero dalla corresponsione della retribuzione di risultato>> [Cass n. 10559/2013 (Rv. 626196 - 01)];
➢ <secondo la normativa contrattuale collettiva di comparto, la retribuzione di risultato presupponeva necessariamente non già solo lo svolgimento, secondo l'ordinaria diligenza, delle attività in cui consisteva la posizione direttiva organizzativa, per cui era già previsto l'elemento accessorio della retribuzione di posizione, ma la valutazione del raggiungimento degli obiettivi fissati con l'attribuzione di tale posizione direttiva;
si trattava quindi di un emolumento accessorio di
18 natura premiale ed incentivante a carattere speciale in un'ottica di gestione per obiettivi del personale di livello direttivo;
il dipendente cui era assegnata una posizione organizzativa non solo era tenuto a svolgere con diligenza le sue mansioni (e in ragione proprio della specialità delle mansioni era prevista, come elemento retributivo accessorio, la retribuzione di posizione), ma poteva essere chiamato anche a raggiungere determinati obiettivi fissatigli dall'amministrazione (e perciò era prevista, come elemento retributivo accessorio, la retribuzione di risultato); il suddetto elemento accessorio era, dunque, condizionato al conseguimento da parte del dipendente dell'obiettivo assegnatogli ossia il raggiungimento dei risultati posto dalla normativa collettiva citata come condizione per la spettanza del beneficio retributivo;
la valutazione dei risultati era, così, condizione necessaria per l'attribuzione dell'indennità. […] <quanto alla dedotta perdita di chance, va ricordato che, come in ogni inadempimento, la pretesa risarcitoria ha bisogno della prova del danno;
è consolidato l'orientamento di questa Corte, fatto proprio anche dalle Sezioni Unite, secondo cui in tema di risarcimento del danno da perdita di chance incombe sul singolo dipendente l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo, il nesso di causalità tra l'inadempimento datoriale e il danno, ossia la concreta sussistenza della probabilità di ottenimento del bene della vita rivendicato (v. Cass., Sez. Un., n. 21678/2013 e negli stessi termini fra le più recenti Cass. n. 4014/2016; Cass. n. 11165/2018; Cass. n. 13483/2018); attiene invece ad una tipica valutazione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, l'asserzione della Corte d'appello che ha escluso che il rinnovo dell'incarico dirigenziale nella posizione organizzativa potesse considerarsi come implicita valutazione positiva dei risultati del precedente incarico;
in questa prospettiva, la valutazione della Corte territoriale, secondo cui la domanda di risarcimento del danno è carente in punto di allegazioni e di prova, è completa e coerente con l'interpretazione delle norme, oltre a non essere adeguatamente contrastata dai ricorrenti;
la ragione risarcitoria fatta valere da questi ultimi (prospettata come perdita di chance) non poteva avere come fondamento solo il mancato approntamento da parte della Regione del sistema interno di valutazione del risultato assegnato al dipendente, così come non era automatica l'attribuzione, a titolo di risarcimento del danno, della retribuzione di risultato per il solo fatto che ai dipendenti fossero stati rinnovati gli incarichi dirigenziali nella posizione organizzativa;
i ricorrenti avrebbero dovuto specificare quale fosse l'obiettivo della loro posizione organizzativa - ossia il 'risultato' perseguito dall'Amministrazione – e avrebbero dovuto quanto meno allegare (e dimostrare in caso di contestazione) che quell'obiettivo fosse stato raggiunto pure in mancanza di una valutazione positiva da parte della Regione che non si era dotata della struttura amministrativa per valutare tale risultato>> [Cass. 31479/2021]. Occorre innanzitutto chiarire che, in ordine a tale segmento di domanda, le argomentazioni sviluppate supra non soccorrono in quanto:
19 - la posizione organizzativa si distingue dal profilo professionale e individua nell'ambito dell'organizzazione dell'ente funzioni strategiche e di alta responsabilità che giustificano il riconoscimento di un'indennità aggiuntiva;
per tale ragione, non sembra possibile ascrivere carattere “istituzionale” agli obiettivi alla stessa connessi, potenzialmente raggiungibili con le mansioni ordinarie;
- nel caso di specie, le posizioni organizzative di cui sono stati incaricati i ricorrenti [doc. da 2 a 5] sono circoscritte ad una sola annualità, sicché mancano elementi per instaurare raffronti comparitivi con il periodo pregresso e successivo a quello di causa;
- la nota comunale del 13/06/2022 fa riferimento all'attività amministrativa ordinaria e non si occupa specificatamente di posizioni organizzative. Ciò puntualizzato, il ricorso non reca alcuna specificazione in ordine a quale fosse il risultato perseguito attraverso l'attribuzione delle posizioni organizzative né allega elementi atti a comprovarne il raggiungimento pure in mancanza di una valutazione positiva da parte dell'Ente comunale. Il capo di domanda in discorso (pur sempre prospettato in chiave di perdita di
“chance”) si presenta, quindi, carente sotto il profilo allegatorio e probatorio;
ciò ne impone la reiezione.
10. Quanto alle spese di lite, stante la reiezione del capo di domanda concernente le posizioni organizzative, si ritiene equo operare una compensazione parziale degli esborsi di causa in misura pari ad 1/4.
La frazione residua segue la soccombenza e va regolamentata tenendo conto dell'art. art. 4 commi 2 e 4 DM n. 55/2014 i quali recitano:
- comma 2: <Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta>>;
- comma 4: <Nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento>> Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che:
➢ <i princìpi generali che presiedono all'operazione di liquidazione delle spese dovute a victo victori sono due: a) la quantificazione dipende dal valore della causa, ed il valore della causa “è determinato a norma del codice di procedura civile” (art. 5, comma primo, d.m. 10.3.2014 n. 55); b) al soccombente non possono essere addossate spese superflue (art. 92, comma primo, primo periodo, c.p.c.)>>;
➢ <la regola per cui il valore della causa, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico del soccombente, “è determinato a norma del codice di procedura civile”, ha per corollario che, nei processi litisconsortili, il valore della causa andrà determinato: sommando il valore delle singole domande, quando debba applicarsi l'art. 10, comma secondo, c.p.c.; ponendo a base del calcolo la sola domanda di valore più elevato, quando non trovi applicazione l'art. 10, secondo comma, c.p.c.>>;
20 ➢ l'art. 10, secondo comma, c.p.c. (secondo cui le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro”), per pacifica giurisprudenza della Suprema Corte <non trova applicazione nei casi di cumulo soggettivo facoltativo, tanto iniziale quanto successivo (art. 103 c.p.c.)>>.
➢ <Le situazioni rilevanti ai fini della regolazione delle spese, e che possono dunque teoricamente verificarsi sono sei: […] d) le domande proposte da più attori contro un solo convenuto (litisconsorzio facoltativo attivo) non si sommano tra loro (Sez. 1 - , Ordinanza n. 18166 del 26/06/2023; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3107 del 06/02/2017, anche ai fini della liquidazione dei compensi professionali: Sez. L, Sentenza n. 8599 del 16/07/1992; Sez. 2, Sentenza n. 6236 del24/10/1983, quest'ultima con ampia motivazione;
Sez. L, Sentenza n. 6901 del 14/12/1982; Sez. 3, Sentenza n. 4711 del 25/08/1982; Sez. 3, Sentenza n. 2946 del 05/05/1980 Sez. 2, Sentenza n. 3149 del 20/11/1962). Le domande proposte da più attori contro un solo convenuto, infatti, sono cumulate soltanto dal lato soggettivo, e vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, anche agli effetti della liquidazione degli onorari (Sez. 2, Sentenza n. 6236 del 24/10/1983), dal momento che l'ipotesi è prevista dall'art. 103 c.p.c., il quale non richiama l'art. 10, comma secondo, c.p.c. (ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 3149 del 20/11/1962, Rv. 254645 - 01); tale consolidata conclusione, per quanto si dirà, è oggi confermata dall'art. 4, comma 4, d.m. 55/14; in tali ipotesi, pertanto, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese processuali sarà quello della domanda di valore più alto (Sez. 2 - , Sentenza n. 26614 del 21/12/2016)>> [cfr. Cass 10367/2024];
➢ <l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha sempre diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, variando, tuttavia, la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni in ragione dell'identità o della differenza tra le pretese dei diversi assistiti: nel caso in cui le istanze siano diverse, infatti, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
se, invece, le pretese sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato nella precedente ipotesi>>[cfr. sempre Cass 10367/2024]. Il presente giudizio ha ad oggetto una ipotesi di litisconsorzio facoltativo iniziale, disciplinata dall'art. 103 c.p.c., per cui il valore della causa va correlato alla condanna di più elevato importo. Inoltre, le domande attoree, pur connesse per il titolo [il caso di specie, infatti, è sorto dall'iniziativa di una pluralità di soggetti pregiudicati dal medesimo inadempimento contrattuale che hanno chiesto il ristoro dei danni patiti], si differenziano per il quantum rivendicato, sicché l'odierna fattispecie va collocata nell'ambito dell'art. 4 c. 2 DM 55/2014. Alla luce delle coordinate esegetiche sopra tratteggiate, la frazione residua delle spese di lite viene liquidata secondo i valori tariffari minimi (in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate) delle cause di lavoro
21 ricomprese nello scaglione da € 5201 ad € 2600, con applicazione della maggiorazione ex art. 4 c. 2 DM 55/2024. Si ritiene di riconoscere un aumento del 20% per ciascuna delle 5 parti oltre la prima, stante il modesto impegno richiesto onde differenziare le singole posizioni. La frazione residua delle spese va distratta a favore dell'avv. Mario Lupica, procuratore antistatario.
* * *
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: i) accerta e dichiara che il non ha adempiuto agli Controparte_1 obblighi contrattuali previsti in materia di salario accessorio collegato alla
“performance” in relazione alle annualità 2016, 2017 e 2018; ii) per l'effetto, dichiara tenuto e pertanto condanna il , Controparte_1 in persona del legale rappresentato pro tempore, a corrispondere, in rapporto alle suddette annualità, a titolo di risarcimento del danno per perdita di “chance”, i seguenti importi:
- € 5.319,47 in favore della IG.ra ; Parte_1
- € 5.373,20 in favore della IG.ra ; Parte_2
- € 5.104,54 in favore del IG. ; Parte_7
- € 4.816,87 in favore della IG.ra ; Parte_4 il tutto, oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi dal sorgere dei crediti al soddisfo;
iii) respinge per il resto il ricorso;
iv) compensa per ¼ le spese di lite;
v) condanna altresì il in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla refusione della frazione residua delle spese di lite in favore dei ricorrenti, frazione liquidata nell'importo complessivo di € 3500, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Mario Lupica, procuratore antistatario.
Caltanissetta, 20/07/2025
IL GIUDICE Francesco Bongioanni
22
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 27/05/2025 ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]
Rinascita (cod. fisc. ), CodiceFiscale_1 Parte_2
, nata a [...] il [...] e ivi residente in [...] (cod. fisc. ), CodiceFiscale_2 Parte_3
, nato il [...] a [...] e ivi residente in [...] (cod. fisc. ) e , CodiceFiscale_3 Parte_4 nata il [...] a [...] e ivi residente in [...] (cod. fisc. ), tutti rappresentati dei difesi, in forza di procura CodiceFiscale_4 analogica posta in calce al ricorso, dall'avv. Mario Lupia (cod. fisc.
[...]
), con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC C.F._5
Email_1
- ricorrenti -
CONTRO
(C.F. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, con sede a San Cataldo (CL), in Piazza Papa Giovanni XXIII n. 2, rappresentato e difeso, in forza di procura analogica posta in calce al ricorso nonché della deliberazione n. 77 del 19/05/2022 e della determinazione n. 637 del 20/05/2022, dall'avv. Daniele Salvatore Maniscalco (cod. fisc.
), con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC C.F._6
Email_2
- convenuto - CONCLUSIONI: come in atti
* * * MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato il 09/12/2021, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno agito in giudizio contro il , esponendo: Controparte_1
- di aver lavorato, nel periodo compreso tra il 01/01/2016 e il 31/12/2018, alle dipendenze del con contratto di lavoro a tempo Controparte_1 indeterminato e inquadramento nella categoria D (i primi tre) e nella categoria C (la IG.ra ) del CCNL Funzioni Locali ratione temporis vigente; Parte_4
- che <nel corso del 2018, agli stessi sono stati conferiti incarichi di direzione con attribuzione della posizione organizzativa di cui all'art. 8 del predetto CCNL, con i seguenti atti: con determinazione sindacale n. 2 del 15/01/2018 – conferimento
1 incarico di di-rezione del settore “A.A.G.G. Gestione risorse umane” a Pt_1
(doc. 2);
[...]
- determinazione sindacale n. 9 del 15/01/2018 – conferimento incarico di direzione del settore “Gabinetto del Sindaco e comunicazione istituzionale-staff segretario-affari legali e provveditorato” a (doc. 3); Parte_2
- determinazione sindacale n. 7 del 15/01/2018 – conferimento incarico di direzione del settore “Edilia-Urbanistica e attività produttive” a Parte_3 (doc. 4);
[...]
- determinazione sindacale n. 48 del 04/07/2018 – conferimento incarico di direzione del settore “Politiche sociali e culturali” a (doc. Parte_4 Parte_4 5)>> [cfr. pag. 2 ricorso e documenti ivi menzionati];
- che l'art. 45 D.lgs. 165/2001 (d'ora in poi TUPI) distingue il trattamento economico dei dipendenti pubblici in fondamentale ed accessoria, rimettendo alla contrattazione collettiva la <definizione…d[e]i trattamenti economici accessori collegati alla performance individuale e a quella organizzativa>>; la stessa norma, inoltre, dispone che una parte delle risorse stanziate per il rinnovo del contratto collettivo siano destinate, in coerenza con i vincoli di finanza pubblica, al miglioramento della performance e alla valorizzazione del merito;
- che, in tale contesto normativo:
• l'art. 15 CCNL 01/04/1999, come integrato dall'art. 4 CCNL 05/10/2001, ha previsto lo stanziamento di risorse finanziarie (fisse e variabili) volte a sostenere le iniziative funzionali al miglioramento della produttività, dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi erogati dagli enti locali;
• il successivo art. 31 CCNL 22/01/2004 <ha stabilito che le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (cosiddette risorse decentrate) vengono determinate annualmente dagli enti, con carattere di certezza, stabilità e continuità, in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi;
…le risorse fisse sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dalla applicazione delle discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte>> [cfr. pag. 3 ricorso];
• l'art. 8 CCNL 01/04/1999 ha previsto che <gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa>> [pag. 3 ricorso];
- che, in attuazione della disciplina sopra richiamata, il Controparte_1
<ha correttamente costituito il fondo salario accessorio per il personale non dirigente, impegnando per gli anni in questione le seguenti somme:
- € 258.232,00 per il 2016, con determinazione n. 1394 del 31/10/2016 (doc. 3);
- € 258.232,00 per il 2017, con determinazione n. 1919 del 29/12/2017 (doc. 4);
- € 128.537,00 per il 2018, con determinazione n. 1703 del 29/11/2018 (doc. 5)>> [cfr. pag. 4 ricorso + i documenti ivi menzionati];
2 - che <Invece, per la retribuzione di risultato delle posizioni organizzative è stata individuata la seguente somma: - € 22.253,00 per il 2018, con determinazione n. 1756 del 11/12/2018 (doc. 10)>> [cfr. sempre pag. 4 ricorso];
- che tali somme, pur vincolate, non sono state attribuite ai dipendenti che avrebbero avuto diritto a percepirle;
piuttosto, l'Amministrazione le ha portate in economia, inserendole nell'avanzo di amministrazione per quanto riguarda l'annualità 2016 e nel fondo pluriennale vincolato per quanto concerne le annualità 2017 e 2018;
- che la mancata corresponsione dei compensi accessori è imputabile alla responsabilità esclusiva del che, <in spregio alle richiamate Controparte_1 norme, ha omesso di porre in essere tutti i successivi adempimenti contrattualmente previsti>> [cfr. pag. 4 ricorso]; segnatamente:
• nelle annualità 2016 e 2017, l'Ente convenuto <non ha elaborato il piano delle performance e degli obiettivi di programmazione>> [cfr. pag. 4 ricorso];
• nell'annualità 2018, invece, <dopo l'approvazione del piano delle performance con deliberazione di Giunta n. 145 del 25-05-2018 (doc. 6), sono state approvate anche le schede di valutazione del personale non dirigente con successiva determinazione n. 484 del 07/06/2020 (doc. 7), senza che ad essa abbia tuttavia fatto seguito la corresponsione delle risorse accantonate>>;
- che l'Amministrazione ha disatteso l'accordo concluso in data 08/10/2019 con cui la stessa aveva formalmente assunto l'impegno a far confluire le somme già stanziate per gli anni 2016 e 2017 nei fondi relativi alla produttività di competenza delle annualità successive [2018 e 2019 – cfr. doc. 9];
- che, nonostante tale pattuizione, con relazione del maggio 2020, il Segretario Generale ha negato la liquidazione dei premi rilevando l'esistenza di problematiche insuscettibili di sanatoria;
- che il comportamento comunale ha frustato le legittime attese dei dipendenti, cagionandoli un danno “da perdita di chance” <consistente nella perdita della mera possibilità di conseguire un vantaggio economico secondo una valutazione “ex ante” da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale (cfr., ex multis, Cassazione Civile sentenze n. 10111/2008 e n. 2737/2015); danno che il Giudice di merito deve accertare e liquidare necessariamente in via equitativa, considerando che la perdita di chance è dimostrabile anche per presunzioni (arg. ex Cass. Civ. sentenza n. 495/2016)>> [cfr. pag. 6 ricorso];
- che, <…certamente (o, perlomeno, verosimilmente) i lavoratori i lavoratori ricorrenti avrebbero percepito i premi di produttività per gli anni 2016/2017 e, la sola , anche per il primo semestre 2018, nonché la retribuzione Parte_4 di risultato per il 2018 se solo l'Ente datore di lavoro avesse regolarmente svolto ogni passaggio successivo all'accantonamento delle risorse, così come in effetti aveva sempre fatto nelle annualità precedenti ed è poi avvenuto nei successivi anni 2019 e 2020. Il fatto certo che gli stessi dipendenti, addetti ai medesimi servizi, abbiano sempre conseguito i risultati preventivamente fissati dall'amministrazione fa ragionevolmente presumere, con un elevato grado di probabilità (prossimo al 100% e comunque di gran lunga superiore al 50%), che analogamente ciò sarebbe accaduto anche negli anni 2016, 2017 e 2018, per i quali non risulta preventivamente approvato il piano delle performance e degli obiettivi da raggiungere, e nel 2018,
3 con riferimento al quale il non ha proceduto alla valutazione dei risultati CP_1 delle posizioni organizzative >> [cfr. pagina 7 ricorso];
- che, in ordine al quantum debeatur, la quantificazione del vantaggio economico perduto è stata effettuata tramite consulenza di parte a firma della dott.ssa così strutturata: Persona_1
o per quantificare il danno patrimoniale 2016 e 2017, la consulente ha fatto leva sull'unico elemento a disposizione, ossia l'ammontare del fondo salario accessorio;
in assenza di valutazione dell'ente datore di lavoro, la stessa <ha proceduto al calcolo della media tra le valutazioni del personale non dirigente effettuate per l'anno 2015 (doc. 20) e per l'anno 2019 (doc. 11) e, previa individuazione con i criteri di cui all'art. 19 del CCDI 2008-2011 (doc. 6 sopra indicato) della quota del fondo salario accessorio di competenza di ciascuna categoria di lavoratori (doc. 22/24), ha determinato il risarcimento spettante a ciascuno degli odierni ricorrenti… la liquidazione del danno è avvenuta in funzione della possibilità che ciascuno dei ricorrenti aveva di conseguire il vantaggio sperato, rapportando il risarcimento alla media delle valutazioni precedente e successiva di ciascun lavoratore…>> [cfr. pagine 7 e 8 ricorso e i documenti ivi menzionati];
o invece, relativamente al premio di produttività del primo semestre 2018 per la dipendente la consulente <avendo a Parte_4 disposizione sia la determinazione del fondo salario accessorio sia le schede di valutazione del personale non dirigente, approvate dal
rispettivamente con determinazione n. 1703 del Controparte_1
29-11-2018 e con determinazione n. 484 del 07-06-2020 (doc. 3 e 4 sopra indicati),…ha potuto stabilire l'ammontare del danno patrimoniale prendendo a riferimento i due elementi certi e giungendo in tal modo allo stesso identico risultato a cui sarebbe pervenuto l'Ente odierno convenuto se avesse portato a compimento l'iter previsto>>
[pag. 9 ricorso];
o con riguardo alle posizioni organizzative del 2018, la dott.ssa
<avendo a disposizione le determinazioni di Per_1 conferimento degli incarichi (doc. 2/5 sopra indicati), …ha potuto stabilire l'ammontare del danno patrimoniale prendendo a riferimento elementi certi. In particolare, secondo quanto indicato al punto 5 di detti provvedimenti, la retribuzione di risultato è pari al 20% della retribuzione di posizione stabilita, che ammonta, per le dipendenti
, e , ad € Parte_1 Parte_2 Parte_4 8.779,77 annui lordi e, per il dipendente ad € Parte_3
10.329,14. Va, altresì, precisato che, per i Sig.ri , e Pt_1 Pt_2
la retribuzione è calcolata sull'intero anno, tenuto conto delle Pt_3 determinazioni sindacali del 15/01/2018, mentre per la Sig.ra Parte_4 la retribuzione è stata calcolata solo per il secondo semestre>> [pag. 9 ricorso];
- che, in base alla elaborazione contabile eseguita, l'ammontare degli importi spettanti per i premi di produttività è il seguente [cfr. tabella riepilogativa a pag. 16 del doc 17.1 ric. e a pag. 8 del doc 18 ric.]:
4 - che, relativamente alla retribuzione di risultato dovuta per le posizione organizzative assegnate nel 2018, invece, le somme rivendicate sono le seguenti:
I ricorrenti hanno quindi concluso chiedendo: <Voglia il Giudice del lavoro adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: - ritenere e dichiarare che il convenuto ente datore di lavoro si è reso esclusivo responsabile di inadempimento contrattuale, non avendo dato concreta attuazione alle disposizioni in materia di salario accessorio e di produttività nonché di retribuzione di risultato per le posizioni organizzative in relazione alle annualità 2016, 2017 e 2018 e avendo inoltre disatteso l'accordo intercorso tra le parti in data 8 ottobre 2019, e per l'effetto, - condannare il , in persona del Sindaco suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, al risarcimento da perdita di chance ovvero, con riguardo all'anno 2018, al pagamento delle spettanze dovute a titolo di salario accessorio per produttività, in misura corrispondente a quella indicata nelle superiori tabelle per ciascuno degli odierni ricorrenti e così per un ammontare complessivo di € 27.069,79, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, comunque maggiorata di rivalutazione monetaria e interessi. Con ogni pronuncia accessoria e consequenziale e con vittoria di spese ed onorari da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario>>. Fissata l'udienza di comparizione, il si è costituito in Controparte_1 giudizio in data 25/05/2022. L'Amministrazione ha censurato la ricostruzione avversaria, osservando:
- che, in caso di mancato rispetto dei tempi dettati per l'adozione del piano delle performance, l'art. 5 d.lgs. 150/2009 stabilisce che <<…è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati>>; a contrariis, nessuna sanzione è prevista per il ritardo nella predisposizione della relazione sulla performance e/o sul raggiungimento degli obiettivi;
se ricava quindi che <La mancata predisposizione del piano delle performance, potrebbe comportare semplicemente una responsabilità di natura erariale ed amministrativa per l'Ente ed i suoi Amministratori, ma non determina e non può determinare la creazione di diritti
5 in capo ai lavoratori dipendenti della P.A.>> [cfr. pagine 4 e 5 della comparsa di costituzione];
- che non vi era alcun obbligo di adottare il piano delle performance perché la corresponsione degli emolumenti facenti parte del trattamento accessorio si configura come meramente eventuale;
- che, in ordine all'annualità 2018, la Commissione Straordinaria di Liquidazione, subentrata nella gestione dell'Ente nell'anno 2019, non ha emesso alcun provvedimento di ricognizione di eventuali obiettivi raggiunti dal personale, sicché deve ritenersi probabile che tali obiettivi non siano stati conseguiti;
- che <i ricorrenti non hanno fornito prova alcuna in ordine all'espletamento delle attività e/o delle presunte attività indicate nel piano per il miglioramento dei servizi, né tantomeno dei presunti obiettivi raggiunti>> [pag. 7 della comparsa di costituzione];
- che il danno da perdita di chance è risarcibile <solo laddove si riesca a dimostrare che il danno sia collegato ad una seria probabilità di conseguire il vantaggio sperato, dovendosi invece escludere la risarcibilità nel caso in cui la chance di ottenere l'utilità perduta sia una mera possibilità… Di conseguenza, controparte avrebbe dovuto dare indicazione e conto dei risultati raggiunti, della comunicazione dei risultati raggiunti, nonché della circostanza che i detti risultati, possono essere ritenuti come compatibili ed in linea con l'andamento dell'azione amministrativa e delle attività compiuta nell'ambito del rapporto di lavoro, con miglioramenti concreti rispetto a quelli conseguiti negli anni passati [pagine 7 e 8 comparsa di costituzione];
- che nell'anno 2017, stante la presenza di una situazione di squilibrio finanziario con impossibilità di elaborare il bilancio di previsione, è stato dapprima deliberato il ricorso alla procedura ex art. 243-bis d.lgs. 267/2000 (d'ora in avanti e, successivamente, nell'anno 2019, è stato dichiarato il dissesto con la CP_2 nomina della Commissione Straordinaria di Liquidazione [docc. da B1 a B6] che ha operato con i poteri del Sindaco e della Giunta fino al novembre 2021 [docc. B20, B21 e B22];
- che la Commissione Straordinaria di Liquidazione si è occupata dei fatti e agli atti di gestione verificatesi fino al 31/12/2017;
- che, inoltre, gli artt. 40 TUPI e 67 c. 6 CCNL Enti Locali 21/05/2018 non consentivano l'erogazione dei trattamenti accessori nei periodi interessati da procedure di pre-dissesto o dissesto, obbligando a riversare le somme stanziate in fondi vincolati per i cinque anni successivi al dissesto;
- che in assenza dei presupposti normativi per il riconoscimento del salario accessorio rispetto agli anni coinvolti in procedure di pre-dissesto o dissesto, l'accordo dell'ottobre 2019 ex adverso citato va considerato nullo in quanto concluso in violazione di norme imperative. Il ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: << CP_1 CP_1 Piaccia all'On.le Giudice adito, contrariis reiectis, così statuire: - In via principale:
- Rigettare in toto la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto, nonché inammissibile. In via subordinata al mancato accoglimento della domanda formulata in via principale: - accertare l'inammissibilità della domanda formulata da parte attrice, in quanto in contrasto con l'applicazione di norme di legge imperative e di conseguenza, dichiararne l'inammissibilità e l'infondatezza. In via ulteriormente subordinata al mancato accoglimento della domanda formulata in via principale: - dichiarare che le somme non sono dovute nella misura richiesta>>.
6 La causa è risultata matura per la decisione alla luce delle produzioni documentali offerte dalle parti. A seguito della infruttuosa sperimentazione di un tentativo conciliativo, il giudizio è stato rinviato per discussione e decisione all'udienza del 27/05/2025. Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza.
2. Con la privatizzazione del rapporto di pubblico impiego la determinazione del trattamento economico, fondamentale ed accessorio, è stata delegata alla contrattazione collettiva. L'art. 49 d.lgs. 29/1993 disponeva, al comma tre, che i contratti collettivi avrebbero definito i trattamenti economici accessori al fine di collegarli direttamente alla produttività individuale ed a quella collettiva (ovvero allo svolgimento di attività particolarmente disagiate, pericolose o dannose per la salute); lo stesso, poi, demandava alla contrattazione collettiva la fissazione dei criteri di misurazione obiettiva e ne affidava ai dirigenti la valutazione. Successivamente, il testo del citato art. 49 c. 3 è stato sostituito dall'art. 23 d.lgs. 546/1993; nella nuova formulazione, venne previsto che <
3. I contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi di misurazione, trattamenti economici accessori collegati: a) alla produttività individuale;
b) alla produttività collettiva tenendo conto dell'apporto di ciascun dipendente;
c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate obiettivamente ovvero pericolose o dannose per la salute. Compete ai dirigenti la valutazione dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente, nell'ambito di criteri obiettivi definiti dalla contrattazione collettiva>>. Tale disciplina è poi confluita nell'art. 45, c. 3 TUPI. In tale quando viene ad innestarsi l'intervento operato dal d.lgs 150/2009. Il d.lgs. 150/2009 ha inteso segnare una inversione di tendenza rispetto all'assetto (fino a quel momento) invalso nella contrattazione integrativa, incentrato sulla distribuzione “a pioggia” dei benefici. Alla produttività individuale e collettiva è subentrato il concetto di
“performance”, individuale ed organizzativa;
di conseguenza (con l'art. 57 d.lgs 150/2009), è stato novellato l'articolo 45, c. 3 TUPI, in modo da sostituire i richiami alla produttività con quelli alla “performance”. Come chiarito dalla Suprema Corte, <la novità non è solo terminologica, in quanto la produttività si riferisce all'aspetto oggettivo della quantità di lavoro svolto mentre la «performance» rappresenta la rispondenza dei risultati raggiunti agli obiettivi programmati>> [Cass. 12268/2022]. Nel d.lgs. 150/2009, l'intero titolo III (articoli da 17 a 31) ha la finalità di introdurre strumenti di valorizzazione del merito e di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa informati ai principi di selettività nel riconoscimento degli incentivi (oltre che nelle progressioni di carriera). In particolare, l'art. 31 dispone che le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale (e gli enti locali), adeguino i propri ordinamenti ai principi contenuti in diversi articoli del suddetto titolo III, tra i quali l'art. 18. Lo stesso art. 18 figura, peraltro, tra le disposizioni che l'art. 74, c. 2 d.lgs 150/2009 qualifica come norme di diretta attuazione dell'art. 97 Cost. e principi
7 generali dell'ordinamento con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale, negli ambiti di rispettiva competenza>>. Il richiamato art. 18, al c. 2°, pone un espresso divieto di distribuire gli incentivi e premi legati alla “performance” in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi, in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi dello stesso decreto legislativo. Merita attenzione anche l'art. 7 d.lgs. 150/2009 secondo cui <Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A tale fine adottano (e aggiornano annualmente, previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione) il Sistema di misurazione e valutazione della performance”.
3. Nell'ambito del comparto “Funzioni locali”, i principali riferimenti contrattual-collettivi in ordine al periodo di causa possono essere così sintetizzati:
➢ l'art. 15 CCNL 01/04/1999 ha selezionato una serie di risorse finanziare da destinare al supporto delle iniziative volte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi:
➢ il successivo art. 4 CCNL 05/10/2001 ha stabilito una integrazione di tali risorse.
➢ l'art. 31 CCNL 22/01/2004 ha introdotto poi specifiche regole in tema di “risorse decentrate” stabilendo, nelle parti di interesse, che <Le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (di seguito citate come: risorse decentrate) vengono determinate annualmente dagli enti, con effetto dal 31.12.2003 ed a valere per l'anno 2004, secondo le modalità definite dal presente articolo.
2. Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi… Le risorse di cui al comma 2 sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dalla applicazione delle seguenti discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte…>>;
➢ l'art. 67 CCNL 21/05/2018 ha confermato che < A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017…,
3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno>>.
4. Ciò posto, il compenso destinato ad incentivare la “performance” e il miglioramento dei servizi è animato da finalità di natura premiale. Si tratta di una componente retributiva collegata al risultato della prestazione lavorativa che, proprio per il suo carattere “aleatorio”, viene definita “variabile”; pur essendo “variabile”, essa rappresenta comunque un segmento del trattamento economico complessivo del lavoratore, sicché la posizione giuridica vantata rispetto alla stessa può essere qualificata, in termini generali, come di diritto soggettivo.
8 In questi termini si è espressa la Suprema Corte, la quale ha aggiunto che <Il rapporto che viene in esame è, infatti, un rapporto di diritto privato e gli atti che ad esso si ricollegano vanno pure qualificati come atti di diritto privato esecutivi delle intese raggiunte fra le parti. Non a caso, la S.C. ha affermato che, nella controversia in cui il dipendente contesti la legittimità dei provvedimenti adottati dalla P.A. datore di lavoro sulla ripartizione o determinazione del fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato, ai sensi della contrattazione collettiva di riferimento, la relativa posizione giuridica soggettiva va qualificata quale diritto soggettivo alla corretta liquidazione della retribuzione, di cui la retribuzione di risultato è parte, sicché il giudice ordinario può conoscere e sindacare tutti i vizi anche degli atti amministrativi pleno iure che vengano emessi al riguardo, ivi comprese le figure sintomatiche di eccesso di potere, ai fini dell'eventuale disapplicazione dei provvedimenti per decidere sulla domanda avanzata dal lavoratore (Cass., Sez. L, n. 33975 del 5 dicembre 2023)>> [Cass. 5746/2024]. Dalle fonti normative applicabili emerge la natura squisitamente contrattuale della retribuzione di risultato, la quale è corrisposta dall'amministrazione una volta attivati i necessari passaggi negoziali contemplati dalla legge e consistenti nell'assegnazione degli obiettivi e nella determinazione dei parametri per definirne il raggiungimento [tale ricostruzione esegetica si rinviene anche nella contrattazione collettiva di comparto;
l'art. 37 CCNL 22/01/2004, al comma 2, ha precisato che <i compensi destinati a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi devono essere corrisposti ai lavoratori interessati soltanto a conclusione del periodico processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati nonché in base al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti nel PEG o negli analoghi strumenti di programmazione degli enti>>]. Il substrato negoziale della retribuzione di risultato, quindi, impedisce di ritenere che dalla mera ed astratta previsione della stessa discenda in capo al potenziale destinatario una posizione di diritto soggettivo immediatamente azionabile o eIGibile. L'indennità, che trae titolo da un'espressa volontà negoziale, può essere erogata, in base ai parametri prestabiliti, a condizione che si sia perfezionata la positiva verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati preventivamente [in tal senso, cfr. Cass. 8084/2015 e Cass. 10969/2015]. Da questo angolo visuale, la giurisprudenza citata da parte convenuta non appare conferente alla tematica in esame;
tanto Cass. 29671/2008 quanto Cass. 11084/2007 si occupano ed affrontano una problematica diversa e sottolineano come il principio di irriducibilità della retribuzione non sia suscettibile di operare con riguardo alle spettanze di natura accessoria così come le stesse siano estranee al perimetro della cd “giusta retribuzione” di cui all'art. 36 Cost. Il principio ricavabile dagli assunti esegetici prima richiamati è diverso e si sostanzia nel puntualizzare che la retribuzione di risultato, avendo natura squisitamente contrattuale, può essere erogata dall'Amministrazione solo dopo l'ultimazione di tutti gli stadi che scandiscono l'iter negoziale, consistenti nell'attribuzione delle responsabilità, nell'assegnazione degli obiettivi e nella determinazione dei parametri per definirne il conseguimento.
4.1. Ciò non vuol dire, come prospettato dalla difesa comunale, che la determinazione del trattamento economico accessorio sia rimessa alla discrezionalità dell'Amministrazione e si configuri soltanto come eventuale.
9 La materia concernente gli emolumenti accessori costituisce oggetto di specifichi obblighi contrattuali;
l'Amministrazione è gravata da precisi vincoli giuridici imposti dalla disciplina collettiva che, laddove inadempiuti, possono comportare - come si vedrà infra - l'attivazione del rimedio risarcitorio. Del resto, opinando il contrario, l'indennità di risultato posizione finirebbe per costituire una prestazione rimessa al mero unilaterale arbitrio dell'Amministrazione, in contrasto con la previsioni di legge nonché con una lettura ragionevole dell'impianto di fonte negoziale. A questo riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che:
- le modalità di verifica dei risultati programmati attengono alla regolamentazione del processo valutativo del personale in un'ottica di trasparenza gestoria;
- le stesse non formano oggetto di una “condizione meramente potestativa” tale per cui se l'Amministrazione in concreto non mettesse in atto il sistema di valutazione, l'attribuzione del beneficio economico della retribuzione di risultato sarebbe sempre preclusa con l'effetto di trasformare un emolumento sì incentivante, ma regolamentato, in una sorta di discrezionale premio di produzione [Cass. 10969/2015]. In altre parole, <non può affermarsi che il compimento, da parte della P.A., delle attività necessarie per arrivare alla definizione degli obiettivi necessari perché il dipendente possa ricevere la retribuzione di risultato sia oggetto di una condizione potestativa. La detta P.A., infatti, ove la legge o la contrattazione collettiva la impegnino, come nella specie, ad agire in questo senso, ha l'obbligo di porre in essere tutte le attività preliminari all'individuazione dei menzionati obiettivi e, poi, una volta fatto ciò, di compiere le verifiche prodromiche alla concessione o al diniego della retribuzione di risultato. Nella gestione del rapporto con il lavoratore e nel compimento di siffatte azioni la P.A. deve rispettare i principi di correttezza e buona fede>> [Cass. 5746/2024]. Il lavoratore, quindi, <è titolare di un diritto verso la P.A. a che questa attribuisca le responsabilità, assegni gli obiettivi, determini i parametri per definirne il raggiungimento e, infine, compia le valutazioni necessarie. Tutte queste attività non integrano una condizione di un qualche tipo, ma attengono all'adempimento di un'obbligazione. Finché non saranno completate, il dipendente non potrà azionare il suo diritto alla retribuzione di risultato e, dunque, non potrà chiedere siffatto adempimento. Infatti, la giurisprudenza ha già chiarito che, nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, gli artt. 9 e 10 del CCNL del comparto Regioni-Autonomie Locali del 31 marzo 1999, attribuiscono ai dipendenti assegnatari di posizioni organizzative una retribuzione di risultato, la cui erogazione è subordinata alla valutazione positiva dell'Amministrazione circa il raggiungimento di obiettivi gestionali previamente programmati, sicché il lavoratore non può rivendicare il riconoscimento dell'emolumento, ove ometta di indicare l'obiettivo assegnatogli e l'avvenuto conseguimento dello stesso, senza che assuma rilievo, in tale evenienza, la mancata costituzione, da parte dell'ente, di un nucleo di valutazione del risultato (Cass., Sez. L, n. 10969 del 27 maggio 2015) [sempre Cass. 5746/2024].
5. Volgendo lo sguardo al caso di specie, è pacifico e trova riscontro documentale che:
10 - l'Amministrazione, in ciascuna delle tre annualità per cui è causa (2016, 2017 e 2018) ha costituito il “fondo salario accessorio” per il personale non dirigente, stanziando le seguenti somme:
➢ € 258.232,00 per il 2016 [determinazione n. 1394 del 31/10/2016 sub doc. 3 ric.];
➢ € 258.232,00 per il 2017 [determinazione n. 1919 del 29/12/2017 sub doc. 4 ric.];
➢ € 128.537,00 per il 2018 [determinazione n. 1703 del 29/11/2018 sub doc. 5 ric.];
- l'Ente convenuto, nelle annualità 2016 e 2017, non ha predisposto né il piano della performance né il piano dettagliato degli obiettivi di programmazione (cd PDO); diversamente, per l'anno 2018 si rintraccia l'approvazione del piano della performance [cfr. determinazione 145 del 25/05/2018 sub doc. 6 ric.];
- in nessuna delle predette annualità, è intervenuta la sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) deputato a fissare i parametri per la distribuzione delle c.d. risorse decentrate tra le diverse categorie di lavoratori;
- nel giugno del 2020 sono state approvate le schede di valutazione della performance del personale non dirigente con riguardo all'anno 2018 [determinazione comunale n. 484 del 07/06/2020 sub doc. 7 ric.]. Come già sottolineato, in mancanza del completamento di tutti gli adempimenti contrattualmente previsti in tema di salario accessorio e di realizzazione dei presupposti per l'erogazione dei premi di “produttività”, il dipendente non potrà azionare il suo diritto alla retribuzione di risultato e, dunque, non potrà agire per il tramite di una azione di adempimento.
5.1. Il dipendente, però, pur non potendo esercitare l'azione di adempimento, potrà dolersi della condotta inadempiente della P.A. e, così, chiedere il risarcimento del danno. Al riguardo, <il creditore lavoratore dovrà dimostrare solo la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento dell'Amministrazione. A queste conclusioni si perviene applicando le ordinarie regole civilistiche sulla ripartizione dell'onere probatorio nelle obbligazioni contrattuali, così come delineate da consolidata giurisprudenza (da Cass., SU, n. 13533 del 30 ottobre 2001 in poi). Qualora dovesse risultare che la P.A. non abbia posto in essere alcuna attività alla quale era tenuta e, in questo caso, non abbia dedotto che non vi fossero ragioni obiettive per prevedere una retribuzione di risultato o non abbia allegato di essersi trovata nell'impossibilità di individuare gli obiettivi in esame per causa a lei non imputabile, essa sarà inadempiente rispetto al proprio obbligo di attivare il procedimento che avrebbe dovuto portare alla fissazione degli obiettivi in esame Il dipendente, allora, potrà chiedere non già una tutela in forma specifica - essendo la condotta menzionata oggetto di un facere discrezionale e infungibile dell'amministrazione - ma una mera tutela per equivalente, ossia risarcitoria. A sua volta, tale risarcimento non potrà che avvenire sub specie di risarcimento del danno da perdita di chance (Cass., Sez. L, n. 9392 del 12 aprile 2017)>> [sempre Cass. 5746/2024]. La vicenda oggetto di causa va ricondotta al contesto teorico (“perdita di chance”) da ultimo ricordato. Invero, non è contestato che:
11 - nel 2016 e nel 2017, dopo aver provveduto alla costituzione del fondo per il salario accessorio, l'Ente comunale non ha provveduto alla definizione ed assegnazioni degli obiettivi di performance al proprio personale né alla sottoscrizione del contratto integrativo decentrato;
- nel 2018, pur avendo strutturato il piano della performance, parte convenuta non è addivenuta alla approvazione della contrattazione integrativa. Giova puntualizzare che, anche la pretesa attorea riferita al 2018 non sembra suscettibile di essere inquadrata nella cornice dell'azione di adempimento [per il vero la difesa attorea ha accennato a tale inquadramento soltanto in via subordinata]. Come chiarito dalla giurisprudenza contabile, la scansione procedimentale preordinata alla corresponsione del trattamento accessorio si articola in tre fasi, obbligatorie e sequenziali: a) la prima è costituita dalla individuazione nel bilancio delle risorse;
b) la seconda è rappresentata dalla costituzione del Fondo con cui è impresso alle risorse un vincolo di destinazione;
c) la terza ed ultima si risolve nella ripartizione delle risorse mediante la contrattazione decentrata, necessaria ai fini dell'impegno di spesa e dei successivi passaggi della liquidazione e del pagamento [cfr. tra le tante, Corte conti sez. Emilia- Romagna deliberazione n. 42/2023/PRSE; Corte Conti sez. Autonomie n. 20/2024/AUT]. La sottoscrizione del contratto decentrato, pertanto, rappresenta il presupposto per l'erogazione dei trattamenti economici accessori, costituendo il titolo giuridico legittimante il pagamento.
6. L'omessa attivazione di tutti i passaggi successivi allo stanziamento delle risorse, che avrebbero dovuto condurre alla fissazione degli obiettivi e alla ripartizione dei fondi, configura una condotta inadempiente rimproverabile al
. Controparte_1 Quest'ultimo ha allegato di essersi trovato nella impossibilità di prevedere ed erogare il salario di produttività a causa delle procedure di riequilibrio finanziario (prima) e di dissesto (poi) che hanno intercettato le annualità controverse. Ad avviso della difesa comunale, l'art. 40 TUPI e, in particolare, l'art. 67 c. 6 CCNL 21/05/2018, testimonierebbero l'impossibilità di riconoscere il trattamento economico accessorio:
- in pendenza delle procedure di dissesto;
- per il periodo del pre-dissesto;
- a fronte di situazioni di deficitarietà finanziaria strutturale;
- in caso di avvio di procedure di riequilibrio finanziario [in questi termini la difesa di parte convenuta a pagina 14 e 15 della comparsa, rilievo ripreso in tutti i successivi scritti difensivi]. La prospettazione comunale non persuade. Infatti, essa:
o collide con il dato giuridico: nessuna disposizione di fonte primaria o di genesi negoziale elide il diritto dei lavoratori a percepire il salario accessorio nelle situazioni di dissesto o pre-dissesto; l'art. 67 c. 6 CCNL 21/05/2018 prevede unicamente una riparametrazione della parte variabile del fondo in caso di dissesto, escludendo che gli enti dissestati possano stanziare le risorse di cui al comma 3, peraltro nemmeno tutte poiché sono fatte salve le quote di cui alla lettera c)
[ossia le <risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano
12 specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge>>] anche il periodo riferito agli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario prende in considerazione comunque le risorse di parte variabile, inibendone un incremento o abilitando tali enti, qualora richiesto dall'attuazione delle misure di ripristino finanziario, a provvedere anche alla loro totale eliminazione;
o si pone in discontinuità con l'indirizzo giurisprudenziale, il quale sottolinea che, anche per gli enti in dissesto, <il “fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività presenta natura di spesa vincolata”. Pertanto, le entrate che sono ad esso destinate in base alla contrattazione decentrata sono entrate vincolate, che, secondo il citato principio contabile applicato, fino alla firma del contratto, confluiscono nel risultato di amministrazione (fondi vincolati), mentre, successivamente, divenuta eIGibile la spesa, entrano nel fondo pluriennale vincolato, attraverso la cui applicazione è possibile coprire e pagare la spesa negli esercizi successivi. Si tratta quindi di entrate che, per legge, hanno una destinazione specifica, la cui fattispecie normativa è agganciata a un procedimento di formazione dei fondi disciplinata dai contratti collettivi nazionali e locali. In sostanza, come già sostenuto dalla Sezione con il parere n. 7/2019, “il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività presenta natura di spesa vincolata, come emerge dal richiamato principio contabile;
le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento acquistano la natura di entrate vincolate al finanziamento della relativa posta contabile, in rapporto all'esercizio cui la costituzione del fondo si riferisce (Sez. reg. contr. Molise, n. 218/2015/PAR, e Sez. reg. contr. Veneto, n. 263/2016/PAR)”. In caso di dissesto, pertanto, tali fondi confluiscono nella massa attiva di Part pertinenza dell' > [Corte Conti, sez. controllo Lazio deliberazione n. 61/2022/PAR];
o è contraddetta dagli sviluppi fattuali: i documenti di causa comprovano che sia nel 2019 sia nel successivo 2020, nonostante il dissesto e la gestione commissariale, si è pervenuti alla regolare liquidazione del premio di produttività ai dipendenti comunali [doc. 14 e doc. A) prodotto il 15/11/2023]. Alla luce di ciò, la violazione dell'obbligo di svolgere le procedure valutative preordinate all'erogazione del salario di risultato si risolve in un inadempimento causalmente efficiente, imputabile all'Amministrazione convenuta.
7. A questo punto, la cognizione va concentrata sul tipo di pregiudizio risarcibile. In vicende come quella odierna, il risarcimento non può essere automaticamente commisurato all'indennità di risultato non percepita, in quanto il giudice ordinario non può sostituirsi all'organo deputato alla verifica dei risultati che ne condizionano la corresponsione. Come già ricordato, la retribuzione di risultato implica l'instaurazione di una procedura che richiede la previa fissazione di specifici obiettivi e la successiva verifica del relativo grado di realizzazione, essendo finalizzata a remunerare la qualità delle prestazioni e gli obiettivi conseguiti, e
13 riguardando l'apporto del dipendente in termini di produttività o redditività della sua prestazione [Cass. n. 10969/2015; Cass. n. 14638/2016]. La posta di danno configurabile, allora, è rappresentata dal danno per perdita di “chance”. In tema di risarcimento del danno, <la “chance” è integrata dalla seria e consistente possibilità di ottenere il risultato sperato, la cui perdita, distinta dal risultato perduto, è risarcibile, trattandosi di una situazione giuridica a sé stante e suscettibile di autonoma valutazione patrimoniale, a condizione che di essa sia provata la sussistenza, tenendo, peraltro, conto che l'accertamento del nesso di causa avente ad oggetto la perdita di "chance" di conseguire un risultato utile non richiede anche l'accertamento della concreta probabilità di conseguire il risultato>>
[Cass. ord. n. 24050/2023 (Rv. 668589 - 01)]. Detto danno <va riconosciuto, ove sussista la prova, fornita anche presuntivamente dal soggetto leso, di una concreta ed effettiva occasione perduta (da valutare in base ai parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza) e va liquidato in via equitativa, tenuto conto del grado di probabilità e della natura di danno futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo La regola per la quale il risarcimento per l'inadempimento dell'obbligazione eIGe un rapporto causale immediato e diretto fra lo stesso inadempimento e il danno, prevista dall'art. 1223 c.c., pur essendo fondata sulla necessità di limitare l'estensione temporale e spaziale degli effetti degli eventi illeciti, deve essere intesa, dunque, come orientata ad escludere dal risarcimento esclusivamente le conseguenze dell'inadempimento che non siano connesse a questo in maniera giuridicamente rilevante. In questi termini va interpretata la prescrizione per la quale tale risarcimento deve comprendere la perdita e il mancato guadagno del creditore che di detto inadempimento siano ex art. 1223 c.c. conseguenza propriamente “immediata e diretta”. È compito del giudice di merito accertare la materiale esistenza di un rapporto causale che abbia i menzionati caratteri normativamente richiesti (Cass., Sez. L, n. 9374 del 21 aprile 2006). Il dipendente è tenuto, quindi, ad allegare l'esistenza di un danno da perdita di chance e degli elementi costitutivi dello stesso, ossia di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale (nei termini sopraesposti), fornendo la relativa prova pure mediante presunzioni o secondo un calcolo di probabilità. Una volta fatto ciò, il giudice, che ritenga fornita tale prova, liquida il danno eventualmente in via equitativa (per una ricostruzione similare, in tema di indennità di posizione, Cass., Sez. L, n. 7110 del 9 marzo 2023)>> [Cass. 5746/2024]. I superiori dettami esegetici vanno mutuati nel caso in esame. Sotto il profilo allegatorio, la difesa dei ricorrenti ha correttamente dedotto che, a causa del comportamento omissivo dell'Amministrazione datrice di lavoro, gli stessi sono stati estromessi dalla possibilità di conseguire il “premio” di produttività. Ha aggiunto che <…certamente (o, perlomeno, verosimilmente) i lavoratori ricorrenti avrebbero percepito i premi di produttività per gli anni 2016/2018 se solo l'Ente datore di lavoro avesse regolarmente svolto ogni passaggio successivo all'accantonamento delle risorse… Il fatto certo che gli stessi dipendenti, addetti ai medesimi servizi, abbiano sempre conseguito i risultati preventivamente fissati dall'amministrazione fa ragionevolmente presumere, con un elevato grado di probabilità che analogamente ciò sarebbe accaduto anche negli anni 2016 e 2017, per i quali non risulta preventivamente approvato il piano delle performance e degli
14 obiettivi da raggiungere, come in effetti è accaduto anche nel 2018, con riferimento al quale il ha proceduto alla valutazione dei risultati pur non CP_1 corrispondendo ai lavoratori le relative somme>> [cfr. pagine 6 e 7 ricorso]; L'impostazione attorea coglie nel segno. La robustezza e concretezza delle “chances” di guadagno perdute dai ricorrenti possono essere ricavate in via inferenziale dai seguenti dati: i. non è contestato che i ricorrenti siano stati beneficiari della retribuzione di risultato sia per gli anni pregressi sia per quelli successivi a quelli oggetto di causa [in ricorso vengo richiamati, per il periodo antecedente, l'anno 2015, per quello successivo, gli anni 2019 e 2020]; ii. a fronte dell'allegazione contenuta in ricorso circa la continuità dell'attività lavorativa svolta, il non ha contestato né che i CP_1 lavoratori siano stati inadempimenti nei confronti dell'attività lavorativa cui erano incaricati [di ciò non si fa cenno nemmeno nella relazione del 16/05/2020 sub doc. 10 ric.)] né che gli stessi siano stati preposti, anche nelle annualità controverse, alle medesime mansioni disimpegnate negli anni antecedenti e in quelli successivi;
l'Amministrazione comunale ha replicato sostenendo unicamente che i ricorrenti non avrebbero <fornito prova alcuna in ordine all'espletamento delle attività e/o delle presunte attività indicate nel piano per il miglioramento dei servizi, né tantomeno dei presunti obiettivi raggiunti>>[pag. 7 della comparsa]; si tratta di difese calibrate su aspetti non conferenti con la problematica risarcitoria in argomento poiché il bene della vita rivendicato dai ricorrenti non è la corresponsione dei premi incentivanti (come precisato, un'eventuale azione di adempimento non sarebbe stata ammissibile) ma la perdita di una “chance” di accrescimento patrimoniale;
iii. in assenza di elementi di segno opposto [non offerti dalla difesa comunale], sembra riscontrabile sia l'allegata equiparazione tra prestazioni svolte prima e dopo gli anni di causa e quelle espletate in costanza di quelli controversi sia la persistenza delle stesse, il che rende arduo stabilire una dicotomia tra i compiti realizzati negli anni in cui è stato erogato il premio di produttività e quelli che avrebbero dovuto essere svolti negli anni in cui gli obiettivi nono sono stati fissati dall'Amministrazione; iv. in relazione all'anno 2018, invece, vi è stata non solo la predeterminazione gli obiettivi con il piano della performance
[deliberazione n. 145 del 15/05/2018 – doc. 6 ric.] ma l'efficienza prestazionale dei dipendenti comunali è stato successivamente valutata e stimata [determinazione n. 484 del 07/06/2020]; per tale annualità non si è addivenuti alla materiale erogazione della retribuzione di risultato a causa della mancanza della contrattazione integrativa, ma a fronte di tali elementi documentali non pare dubitabile che il conseguimento dei premi di produttività possa attingere la soglia della certezza;
v. rispetto alla linea ricostruttiva tracciata al punto iii), si pone in perfetta armonia la nota del settore Affari Legali datata 13/06/2022 [si tratta del doc. C depositato dalla difesa del ricorrente il 15/11/2023]; in tale documento, proveniente proprio dal convenuto, si evidenzia in CP_1 modo inequivoco che:
15 ▪ <per gli anni oggetto della pretesa risarcitoria (2016- 2017-2018) non vi è stata una soluzione di continuità nell'attività amministrativa dell' tant'è che, come Pt_6 si evince dalle deliberazioni adottate dagli organi amministrativi del e dalle determinazioni CP_1 adottate dai dirigenti e dai capi settore dell'ente, nel triennio considerato (2016/2018), sono stati portati a compimento svariati obiettivi di notevole rilevanza. A tal proposito, si possono citate le seguenti procedure: - Piano di riequilibrio finanziario pluriennale;
- Piano Economico Finanziario per il servizio d'igiene ambientale integrato;
- Estensione a tutti i settori comunali delle procedure di acquisto sulla piattaforma MEPA;
- Passaggio a una nuova piattaforma digitale per l'informatizzazione generale dei servizi comunali>>;
▪ alla realizzazione di tali attività [elencate peraltro a mero titolo esemplificativo], hanno contribuito <tutti i dipendenti comunali, ciascuno naturalmente secondo il ruolo e le specifiche funzioni affidate>>.
▪ l'apporto richiesto per il conseguimento dei predetti obiettivi era ricollegato all'attività ordinariamente svolta dai dipendenti: si sottolinea in particolare che
<la tradizionale dicotomia tra obiettivi collegati all'attività ordinaria e obiettivi collegati ad attività nuove o innovative, alla luce dell'esperienza maturata nell'ultimo decennio, deve ritenersi assai opinabile;
di fatto, a causa delle profonde innovazioni normative che hanno interessato quasi tutti i servizi comunali, nonché la quasi totale reingegnerizzazione delle procedure, quale corollario necessario dell'informatizzazione della Pubblica Amministrazione, rende l'anzidetta divisione delle funzioni artificiale e non rispondente all'esperienza effettiva realizzata in quest'ultimo decennio di grandi cambiamenti per gli enti locali. Ciò implica che, anche in assenza di uno specifico piano della performance, è quasi inimmaginabile che l'attività dei dipendenti si sia limitata a una pedissequa e anodina applicazione delle norme giuridiche, poiché, come anzidetto, assai più complesso appare l'intreccio tra performance e attività concreta attuata dall'apparato burocratico>>. vi. le evidenze documentali appena richiamate appaiono alquanto IGnificative poiché permettono di focalizzare i seguenti aspetti:
▪ le spettanze premiali erano ancorate ad obiettivi di portata generale, legati al rendimento istituzionale dell'ente; non si trattava dunque di obiettivi specifici, implicanti l'effettuazione di prestazioni innovative e complesse ovvero connotate da un particolare coefficiente qualitativo;
16 ▪ gli obiettivi coincidevano con il risultano “normale” dell'attività lavorativa ed erano quindi perseguibili secondo le caratteristiche ordinarie delle mansioni assegnate;
▪ in altri termini, gli obiettivi avevano carattere «istituzionale» e le attività “performanti” rientravano in quelle connesse alla concreta e routinaria attuazione dell'apparato burocratico;
vii. tale situazione è ancor più valorizzabile tenuto conto che il Comune non ha contestato né il mancato svolgimento dell'attività lavorativa da parte dei ricorrenti [si ribadisce che, anche nella relazione del 16/05/2020 (doc. 10 ric.) non si fa alcun cenno ad eventuali inadempienze dei lavoratori rispetto all'attività lavorativa ad essi richiesta] né l'eterogeneità tra il tipo di attività compiuta nel periodo antecedente e successivo a quello di causa [in cui, si ripete, la retribuzione di risultato è stata corrisposta] e le prestazioni realizzate nel periodo qui in discussione;
anzi in senso contrario depone il documento comunale sopra citato ove si sottolinea che <per gli anni oggetto della pretesa risarcitoria (2016-2017-2018) non vi è stata una soluzione di continuità nell'attività amministrativa dell' . Pt_6 La piattaforma indiziaria sopra tratteggiata testimonia:
- che negli anni 2016 e 2017, l'occasione per i ricorrenti di partecipare alle procedure di valutazione del ciclo della “performance”, qualora l'Amministrazione avesse adempiuto ai propri obblighi legali e contrattuali, era assistita da plausibilità e concretezza considerata la struttura «istituzionale» degli obiettivi e l'assenza di elementi atti a sconfessare la continuità lavorativa e l'omogeneità delle mansioni;
- che nelle suddette annualità, la “chance” di ottenere l'emolumento accessorio qui azionato si presentava effettiva, apprezzabile e consistente tenuto conto che gli obiettivi attenevano al rendimento imposto dall'attività lavorativa ordinaria e, in forza di tale attività (svolta in modo continuativo), i ricorrenti hanno sempre raggiunto i risultati incentivanti sia nelle annualità pregresse sia in quelle successive a quelle di causa;
è quindi seriamente probabile (probabilità qualificata, prossima alla certezza) che ciò sarebbe ugualmente accaduto anche negli anni 2016 e 2017, per i quali non risulta preventivamente approvato il piano della “performance” e degli obiettivi da realizzare;
- che, in ordine all'anno 2018, può essere formulato un giudizio di spettanza ancor più sicuro tenuto conto che l'Ente convenuto ha approvato le schede di valutazione dei risultati conseguiti [determina n. 484 del 07/06/2020 – doc. 7 ric.];
- che tra la perdita della possibilità di ricevere la corresponsione del salario di produttiva negli anni 2016, 2017 e 2018 e il comportamento inadempiente imputabile all'Amministrazione convenuta (omesso svolgimento delle scansioni procedimentali prescritte dopo l'accantonamento delle risorse decentrate), è configurabile una relazione eziologica immediata e diretta;
- che la “chance” di guadagno perduta integra, quindi, una conseguenza dannosa, qualificabile in termini di lucro cessante, connessa in maniera giuridicamente rilevante all'inadempimento comunale.
8. Venendo ora al quantum debeatur, la difesa attorea ha proceduto alla determinazione monetaria della “chance” attraverso due relazioni contabili di parte, l'una dedicata ai dipendenti inquadrati nella categoria D [doc. 18 ric.], l'altra
17 riguardante la dipendente IG. inquadrata nella categoria Parte_4 C [doc. 17 ric]. Giova ricordare che <nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice (cfr. ex plurimis Cass. n. 4051 del 2011, Cass. n. 10116 del 2015, Cass. n. 29236 del 2017, Cass. n. 5949 del 2018)>> (Cass. n. 21302/2019). Nella specie, il non ha mosso alcuna contestazione Controparte_1 specifica e puntuale rispetto ai criteri e alle modalità di calcolo su cui si fondano i conteggi proposti dalla difesa attorea;
di conseguenza i predetti conteggi vincolano il Tribunale. Sulle somme spettanti andrà aggiunta la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, stante l'esclusione del cumulo delle due voci, secondo il combinato disposto degli artt. 429 co. 3 c.p.c. e 16 co. 6 della l. n. 412/91 [cfr., in tal senso, Cass. sez. lav. n. 21703/09].
9. Non può trovare accoglimento, invece, la pretesa avente ad oggetto l'indennità di risultato riferita alle posizioni organizzative assegnate nell'anno 2018. In ordine all'indennità di risultato, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che:
➢ <In tema di lavoro pubblico contrattualizzato, gli artt. 10 e 11 del CCNL del Comparto Regioni-Autonomie locali s'interpretano nel senso che la retribuzione, prevista dall'art. 10 predetto, richiamato dal successivo art.11 per il personale dei Comuni privi di posizione dirigenziale, non è parte irrinunciabile e necessaria del trattamento economico accessorio e, pertanto, il dipendente non vi ha diritto per il solo fatto che gli sia stata attribuita la responsabilità degli uffici e servizi individuati, ma la sua erogazione è subordinata alla valutazione positiva dell'Amministrazione circa il raggiungimento di obiettivi gestionali programmati o determinati livelli di prestazione, fermo restando che la facoltà di affidare funzioni direttive ai responsabili degli uffici è esercitabile nell'ambito delle risorse finanziarie ivi previste a carico dei rispettivi bilanci, non essendo per siffatti Comuni contemplato un esonero dalla corresponsione della retribuzione di risultato>> [Cass n. 10559/2013 (Rv. 626196 - 01)];
➢ <secondo la normativa contrattuale collettiva di comparto, la retribuzione di risultato presupponeva necessariamente non già solo lo svolgimento, secondo l'ordinaria diligenza, delle attività in cui consisteva la posizione direttiva organizzativa, per cui era già previsto l'elemento accessorio della retribuzione di posizione, ma la valutazione del raggiungimento degli obiettivi fissati con l'attribuzione di tale posizione direttiva;
si trattava quindi di un emolumento accessorio di
18 natura premiale ed incentivante a carattere speciale in un'ottica di gestione per obiettivi del personale di livello direttivo;
il dipendente cui era assegnata una posizione organizzativa non solo era tenuto a svolgere con diligenza le sue mansioni (e in ragione proprio della specialità delle mansioni era prevista, come elemento retributivo accessorio, la retribuzione di posizione), ma poteva essere chiamato anche a raggiungere determinati obiettivi fissatigli dall'amministrazione (e perciò era prevista, come elemento retributivo accessorio, la retribuzione di risultato); il suddetto elemento accessorio era, dunque, condizionato al conseguimento da parte del dipendente dell'obiettivo assegnatogli ossia il raggiungimento dei risultati posto dalla normativa collettiva citata come condizione per la spettanza del beneficio retributivo;
la valutazione dei risultati era, così, condizione necessaria per l'attribuzione dell'indennità. […] <quanto alla dedotta perdita di chance, va ricordato che, come in ogni inadempimento, la pretesa risarcitoria ha bisogno della prova del danno;
è consolidato l'orientamento di questa Corte, fatto proprio anche dalle Sezioni Unite, secondo cui in tema di risarcimento del danno da perdita di chance incombe sul singolo dipendente l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo, il nesso di causalità tra l'inadempimento datoriale e il danno, ossia la concreta sussistenza della probabilità di ottenimento del bene della vita rivendicato (v. Cass., Sez. Un., n. 21678/2013 e negli stessi termini fra le più recenti Cass. n. 4014/2016; Cass. n. 11165/2018; Cass. n. 13483/2018); attiene invece ad una tipica valutazione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, l'asserzione della Corte d'appello che ha escluso che il rinnovo dell'incarico dirigenziale nella posizione organizzativa potesse considerarsi come implicita valutazione positiva dei risultati del precedente incarico;
in questa prospettiva, la valutazione della Corte territoriale, secondo cui la domanda di risarcimento del danno è carente in punto di allegazioni e di prova, è completa e coerente con l'interpretazione delle norme, oltre a non essere adeguatamente contrastata dai ricorrenti;
la ragione risarcitoria fatta valere da questi ultimi (prospettata come perdita di chance) non poteva avere come fondamento solo il mancato approntamento da parte della Regione del sistema interno di valutazione del risultato assegnato al dipendente, così come non era automatica l'attribuzione, a titolo di risarcimento del danno, della retribuzione di risultato per il solo fatto che ai dipendenti fossero stati rinnovati gli incarichi dirigenziali nella posizione organizzativa;
i ricorrenti avrebbero dovuto specificare quale fosse l'obiettivo della loro posizione organizzativa - ossia il 'risultato' perseguito dall'Amministrazione – e avrebbero dovuto quanto meno allegare (e dimostrare in caso di contestazione) che quell'obiettivo fosse stato raggiunto pure in mancanza di una valutazione positiva da parte della Regione che non si era dotata della struttura amministrativa per valutare tale risultato>> [Cass. 31479/2021]. Occorre innanzitutto chiarire che, in ordine a tale segmento di domanda, le argomentazioni sviluppate supra non soccorrono in quanto:
19 - la posizione organizzativa si distingue dal profilo professionale e individua nell'ambito dell'organizzazione dell'ente funzioni strategiche e di alta responsabilità che giustificano il riconoscimento di un'indennità aggiuntiva;
per tale ragione, non sembra possibile ascrivere carattere “istituzionale” agli obiettivi alla stessa connessi, potenzialmente raggiungibili con le mansioni ordinarie;
- nel caso di specie, le posizioni organizzative di cui sono stati incaricati i ricorrenti [doc. da 2 a 5] sono circoscritte ad una sola annualità, sicché mancano elementi per instaurare raffronti comparitivi con il periodo pregresso e successivo a quello di causa;
- la nota comunale del 13/06/2022 fa riferimento all'attività amministrativa ordinaria e non si occupa specificatamente di posizioni organizzative. Ciò puntualizzato, il ricorso non reca alcuna specificazione in ordine a quale fosse il risultato perseguito attraverso l'attribuzione delle posizioni organizzative né allega elementi atti a comprovarne il raggiungimento pure in mancanza di una valutazione positiva da parte dell'Ente comunale. Il capo di domanda in discorso (pur sempre prospettato in chiave di perdita di
“chance”) si presenta, quindi, carente sotto il profilo allegatorio e probatorio;
ciò ne impone la reiezione.
10. Quanto alle spese di lite, stante la reiezione del capo di domanda concernente le posizioni organizzative, si ritiene equo operare una compensazione parziale degli esborsi di causa in misura pari ad 1/4.
La frazione residua segue la soccombenza e va regolamentata tenendo conto dell'art. art. 4 commi 2 e 4 DM n. 55/2014 i quali recitano:
- comma 2: <Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta>>;
- comma 4: <Nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento>> Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che:
➢ <i princìpi generali che presiedono all'operazione di liquidazione delle spese dovute a victo victori sono due: a) la quantificazione dipende dal valore della causa, ed il valore della causa “è determinato a norma del codice di procedura civile” (art. 5, comma primo, d.m. 10.3.2014 n. 55); b) al soccombente non possono essere addossate spese superflue (art. 92, comma primo, primo periodo, c.p.c.)>>;
➢ <la regola per cui il valore della causa, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico del soccombente, “è determinato a norma del codice di procedura civile”, ha per corollario che, nei processi litisconsortili, il valore della causa andrà determinato: sommando il valore delle singole domande, quando debba applicarsi l'art. 10, comma secondo, c.p.c.; ponendo a base del calcolo la sola domanda di valore più elevato, quando non trovi applicazione l'art. 10, secondo comma, c.p.c.>>;
20 ➢ l'art. 10, secondo comma, c.p.c. (secondo cui le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro”), per pacifica giurisprudenza della Suprema Corte <non trova applicazione nei casi di cumulo soggettivo facoltativo, tanto iniziale quanto successivo (art. 103 c.p.c.)>>.
➢ <Le situazioni rilevanti ai fini della regolazione delle spese, e che possono dunque teoricamente verificarsi sono sei: […] d) le domande proposte da più attori contro un solo convenuto (litisconsorzio facoltativo attivo) non si sommano tra loro (Sez. 1 - , Ordinanza n. 18166 del 26/06/2023; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3107 del 06/02/2017, anche ai fini della liquidazione dei compensi professionali: Sez. L, Sentenza n. 8599 del 16/07/1992; Sez. 2, Sentenza n. 6236 del24/10/1983, quest'ultima con ampia motivazione;
Sez. L, Sentenza n. 6901 del 14/12/1982; Sez. 3, Sentenza n. 4711 del 25/08/1982; Sez. 3, Sentenza n. 2946 del 05/05/1980 Sez. 2, Sentenza n. 3149 del 20/11/1962). Le domande proposte da più attori contro un solo convenuto, infatti, sono cumulate soltanto dal lato soggettivo, e vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, anche agli effetti della liquidazione degli onorari (Sez. 2, Sentenza n. 6236 del 24/10/1983), dal momento che l'ipotesi è prevista dall'art. 103 c.p.c., il quale non richiama l'art. 10, comma secondo, c.p.c. (ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 3149 del 20/11/1962, Rv. 254645 - 01); tale consolidata conclusione, per quanto si dirà, è oggi confermata dall'art. 4, comma 4, d.m. 55/14; in tali ipotesi, pertanto, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese processuali sarà quello della domanda di valore più alto (Sez. 2 - , Sentenza n. 26614 del 21/12/2016)>> [cfr. Cass 10367/2024];
➢ <l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha sempre diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, variando, tuttavia, la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni in ragione dell'identità o della differenza tra le pretese dei diversi assistiti: nel caso in cui le istanze siano diverse, infatti, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
se, invece, le pretese sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato nella precedente ipotesi>>[cfr. sempre Cass 10367/2024]. Il presente giudizio ha ad oggetto una ipotesi di litisconsorzio facoltativo iniziale, disciplinata dall'art. 103 c.p.c., per cui il valore della causa va correlato alla condanna di più elevato importo. Inoltre, le domande attoree, pur connesse per il titolo [il caso di specie, infatti, è sorto dall'iniziativa di una pluralità di soggetti pregiudicati dal medesimo inadempimento contrattuale che hanno chiesto il ristoro dei danni patiti], si differenziano per il quantum rivendicato, sicché l'odierna fattispecie va collocata nell'ambito dell'art. 4 c. 2 DM 55/2014. Alla luce delle coordinate esegetiche sopra tratteggiate, la frazione residua delle spese di lite viene liquidata secondo i valori tariffari minimi (in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate) delle cause di lavoro
21 ricomprese nello scaglione da € 5201 ad € 2600, con applicazione della maggiorazione ex art. 4 c. 2 DM 55/2024. Si ritiene di riconoscere un aumento del 20% per ciascuna delle 5 parti oltre la prima, stante il modesto impegno richiesto onde differenziare le singole posizioni. La frazione residua delle spese va distratta a favore dell'avv. Mario Lupica, procuratore antistatario.
* * *
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: i) accerta e dichiara che il non ha adempiuto agli Controparte_1 obblighi contrattuali previsti in materia di salario accessorio collegato alla
“performance” in relazione alle annualità 2016, 2017 e 2018; ii) per l'effetto, dichiara tenuto e pertanto condanna il , Controparte_1 in persona del legale rappresentato pro tempore, a corrispondere, in rapporto alle suddette annualità, a titolo di risarcimento del danno per perdita di “chance”, i seguenti importi:
- € 5.319,47 in favore della IG.ra ; Parte_1
- € 5.373,20 in favore della IG.ra ; Parte_2
- € 5.104,54 in favore del IG. ; Parte_7
- € 4.816,87 in favore della IG.ra ; Parte_4 il tutto, oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi dal sorgere dei crediti al soddisfo;
iii) respinge per il resto il ricorso;
iv) compensa per ¼ le spese di lite;
v) condanna altresì il in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla refusione della frazione residua delle spese di lite in favore dei ricorrenti, frazione liquidata nell'importo complessivo di € 3500, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Mario Lupica, procuratore antistatario.
Caltanissetta, 20/07/2025
IL GIUDICE Francesco Bongioanni
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