TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/11/2025, n. 5142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5142 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 27/11/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della
Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 1039/2025, pendente tra
Parte_1
n. q. di erede di Persona_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Giovanni MAGGIO, in sostituzione dell'Avv. Antonio TE
OT, per parte ricorrente e l'Avv. ABBATE, in sostituzione dell'Avv. Delia
CERNIGLIARO, per l' CP_1
L'Avv. Maggio, essendo intervenuto provvedimento di annullamento in autotutela dell'indebito, chiede dichiararsi la declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna alle spese dell' CP_1
L'Avv. Abbate si associa alla prima richiesta, ma chiede la compensazione delle spese.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 12.45 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
Addì _____________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO F.A. _________________
TRIBUNALE DI PALERMO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in ______________________
persona del Giudice Dr. Fabio Civiletti, nella causa civile iscritta al
Per ___________________ n° 1039 R.G.L 2025, promossa
[...]
[...] Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Persona_1
Antonio WALTER OT, giusta procura a margine del Il Cancelliere ricorso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Palermo, Via Nicolò Turrisi, 38/a;
Ricorrente
C O N T R O
Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
[...]
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria,
ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale
dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59;
Resistente
2 OGGETTO: RIPETIZIONE DI INDEBITO.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
All'udienza del 27/11/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione,
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 1.900,00, CP_1
oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'Avv. Antonio
TE OT.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Premesso che con ricorso del 24/01/2025, , in proprio e n. q. Parte_1
di erede di aveva adito questo Tribunale, in funzione di Persona_1
Giudice del Lavoro e della Previdenza, deducendo che l' convenuto in CP_1
giudizio, con provvedimento (indebito n. 18622083) del 13/11/2024 (notificatole l'11/12/2024) le aveva chiesto la restituzione dell'importo di € 5.862,70, indebitamente percepito dal proprio dante causa nel periodo dall'1/11/2013 all'11/06/2014 sulla prestazione ASPI n. 562607/13;
Considerato che la ricorrente aveva chiesto l'annullamento dell'indebito, per avvenuta prescrizione, stante il decorso del termine decennale, nonchè per carenza di motivazione e per l'affidamento incolpevole del percettore, in virtù dei principi che regolano l'indebito assistenziale;
Rilevato che l' si è costituito con memoria difensiva, deducendo di aver CP_1
annullato il provvedimento di recupero a carico dell'erede, in quanto le somme
3 richieste erano già state trattenute nel lontano Ottobre 2014, all'atto del riconoscimento della pensione di vecchiaia a dante causa Persona_1
dell'odierna ricorrente;
Considerato che la difesa di parte ricorrente, all'udienza odierna, ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna alle spese di lite,
mentre la difesa dell' ha insistito per la compensazione delle stesse;
CP_2
Rilevato che l'annullamento dell'indebito è stato effettuato a Novembre 2025, dopo la proposizione del ricorso giudiziario risalente al 24/01/2025, cosicché l' attesa CP_1
la sua soccombenza virtuale, va condannato al pagamento delle spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. Antonio TE
OT, che ne ha fatto richiesta ex art. 93 cod. proc.civ. ;
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 27/11/2025.
IL GIUDICE
Dr. Fabio Civiletti
4
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 27/11/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della
Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 1039/2025, pendente tra
Parte_1
n. q. di erede di Persona_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Giovanni MAGGIO, in sostituzione dell'Avv. Antonio TE
OT, per parte ricorrente e l'Avv. ABBATE, in sostituzione dell'Avv. Delia
CERNIGLIARO, per l' CP_1
L'Avv. Maggio, essendo intervenuto provvedimento di annullamento in autotutela dell'indebito, chiede dichiararsi la declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna alle spese dell' CP_1
L'Avv. Abbate si associa alla prima richiesta, ma chiede la compensazione delle spese.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 12.45 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
Addì _____________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO F.A. _________________
TRIBUNALE DI PALERMO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in ______________________
persona del Giudice Dr. Fabio Civiletti, nella causa civile iscritta al
Per ___________________ n° 1039 R.G.L 2025, promossa
[...]
[...] Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Persona_1
Antonio WALTER OT, giusta procura a margine del Il Cancelliere ricorso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Palermo, Via Nicolò Turrisi, 38/a;
Ricorrente
C O N T R O
Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
[...]
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria,
ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale
dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59;
Resistente
2 OGGETTO: RIPETIZIONE DI INDEBITO.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
All'udienza del 27/11/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione,
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 1.900,00, CP_1
oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'Avv. Antonio
TE OT.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Premesso che con ricorso del 24/01/2025, , in proprio e n. q. Parte_1
di erede di aveva adito questo Tribunale, in funzione di Persona_1
Giudice del Lavoro e della Previdenza, deducendo che l' convenuto in CP_1
giudizio, con provvedimento (indebito n. 18622083) del 13/11/2024 (notificatole l'11/12/2024) le aveva chiesto la restituzione dell'importo di € 5.862,70, indebitamente percepito dal proprio dante causa nel periodo dall'1/11/2013 all'11/06/2014 sulla prestazione ASPI n. 562607/13;
Considerato che la ricorrente aveva chiesto l'annullamento dell'indebito, per avvenuta prescrizione, stante il decorso del termine decennale, nonchè per carenza di motivazione e per l'affidamento incolpevole del percettore, in virtù dei principi che regolano l'indebito assistenziale;
Rilevato che l' si è costituito con memoria difensiva, deducendo di aver CP_1
annullato il provvedimento di recupero a carico dell'erede, in quanto le somme
3 richieste erano già state trattenute nel lontano Ottobre 2014, all'atto del riconoscimento della pensione di vecchiaia a dante causa Persona_1
dell'odierna ricorrente;
Considerato che la difesa di parte ricorrente, all'udienza odierna, ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna alle spese di lite,
mentre la difesa dell' ha insistito per la compensazione delle stesse;
CP_2
Rilevato che l'annullamento dell'indebito è stato effettuato a Novembre 2025, dopo la proposizione del ricorso giudiziario risalente al 24/01/2025, cosicché l' attesa CP_1
la sua soccombenza virtuale, va condannato al pagamento delle spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. Antonio TE
OT, che ne ha fatto richiesta ex art. 93 cod. proc.civ. ;
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 27/11/2025.
IL GIUDICE
Dr. Fabio Civiletti
4