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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 19/06/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Il Giudice monocratico, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dottor Giampiero Panico ,
all'udienza del 19/06/2025 , ha emesso la seguente sentenza, nella causa n° 846 del 2023 R.G.L., avente ad oggetto: Risarcimento danni: altre ipotesi,
promossa da: , Parte_1 Parte_2 [...]
, Parte_3
Avv.ti CABANI ANDREA, ALBANI CHIARA,
contro
: Parte_4
Avv.ti FUSO RICCARDO, DI MATTEO ANTONELLA, FAZIO CARMELO,
cosí decide: definitivamente pronunziando,
1) In accoglimento del ricorso, dichiara tenuta e condanna parte convenuta, in persona legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno in favore dei ricorrenti, quali eredi di , pari ad Euro Persona_1
130.185,38=, da ripartire tra gli eredi ciascuno per la propria quota ereditaria, valore già rivalutato al 1° gennaio 2024, oltre ulteriore rivalutazione monetaria dal 2 gennaio 2024 ed interessi al saggio legale, questi ultimi da calcolare sul capitale complessivamente rivalutato, dal 25 maggio 2018, il tutto fino al saldo;
2) Condanna ancora parte convenuta ut supra al risarcimento del danno in favore dei ricorrenti a titolo proprio, che liquida:
- in favore di in Euro 293.325,00=, Parte_1
- in favore di , in Euro 254.215,00=, Parte_2
- in favore di , in Euro 262.037,00=, Parte_3 valori già rivalutati al 1° gennaio 2024, oltre ulteriore rivalutazione monetaria dal 2 gennaio 2024 ed interessi al saggio legale, questi ultimi da calcolare sul capitale complessivamente rivalutato, dal 28 gennaio 2019, il tutto fino al saldo;
3) Condanna parte convenuta alle spese di lite, che liquida, a favore dei ricorrenti in solido, in Euro 18.444,08= per competenze legali, oltre Euro 843,00= per esborsi ed oltre spese gen.li, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, con distrazione.
4) Pone le spese di C.T.U., separatamente liquidate, definitivamente a carico solidale delle parti e, nei rapporti interni tra esse, a carico esclusivo di parte convenuta;
5) Fissa il termine di giorni sessanta per la motivazione. Cosí deciso in La Spezia, addí 19/06/2025.
IL GIUDICE
(Giampiero Panico)
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