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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 15/04/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Giudici:
dott. Rosario Baglioni Presidente rel. est. dott.ssa Licia Tomay Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 971/2024 V.G. introdotta da
, nato a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Parte_1
Lancellotti, del Foro di Bari ed elettivamente domiciliato in Bari, alla Via Pessina nr. 34 c/o lo studio del predetto difensore.
e da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Parte_2
Lancellotti, del Foro di Bari ed elettivamente domiciliata in in Bari, alla Via Pessina nr. 34 c/o lo studio del predetto difensore.
- ricorrenti -
con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
1 Oggetto: divorzio congiunto
Conclusioni: le parti chiedono emettersi sentenza di divorzio ai patti ed alle condizioni già omologate con sentenza di separazione nr. 58/2024, emessa da questo Tribunale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 30.04.2024, e - premesso di aver contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio concordatario in EN di IA (PZ) il 03.04.1991 e che dalla loro unione è nata la figlia in data 05.08.1995, economicamente indipendente - hanno dedotto l'insorgenza di Per_1
divergenze tali da precludere la prosecuzione della convivenza.
Hanno chiesto che fosse dichiarata la loro separazione consensuale con le seguenti, concordate condizioni regolatrici del rapporto di separazione: “1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente
e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2) la dimora coniugale ubicata nel Comune di EN di IA (PZ) in via Levi nr. 12 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata ad entrambi i coniugi, i quali potranno usarla a mesi alterni nel caso in cui abbiano bisogno di dimorare in EN di IA, salvo ulteriore e diverso accordo tra di loro; 3) essendo entrambi i coniugi in età lavorativa e lavorativamente occupati ognuno con proprio reddito da lavoro dipendente, non viene stabilito alcun contributo di mantenimento a carico e/o a favore di alcuno dei coniugi;
4) entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti.”.
Con sentenza parziale n. 58/2024 del 18/07/2024 è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi e con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda di divorzio.
All'udienza del 03.04.2025, lette le note di trattazione scritta, precedentemente autorizzata, il
Tribunale ha riservato la causa in decisione.
Come sopra detto, la separazione consensuale dei coniugi è stata omologata da questo Tribunale con la sentenza sopra citata, prodotta dai ricorrenti, munita di attestazione di irrevocabilità.
La mancata ripresa della convivenza tra i coniugi deve ritenersi pacifica, alla luce del contenuto delle note scritte depositate dal difensore per l'udienza del 03.04.2025.
Ricorrono le ulteriori condizioni per la richiesta pronuncia.
Anzitutto, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella presente procedura di separazione consensuale e divorzio congiunto
(v. art. 3 lett. b legge 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1 lett. a del d. lgs. 10 ottobre
2022 n. 149 e applicabile ratione temporis).
2 In secondo luogo, le prospettazioni di entrambe le parti, come sopra richiamate, evidenziano il venir meno dell'affectio coniugalis, di tal che risulta pacifico che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Va dunque dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa agli Ufficiali dello Stato civile del
Comune di EN di IA (PZ) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Quanto alle condizioni del divorzio, con la sentenza di omologa della separazione consensuale il
Collegio ha già verificato che nei rapporti tra i coniugi l'accordo non presenta profili di illiceità o contrarietà a norme imperative. Le relative argomentazioni si intendono qui integralmente richiamate.
Nulla per le spese, attesa la congiunta proposizione della domanda.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2
con ricorso del 30.04.2024, richiamata la sentenza parziale n. 58/2024, pubblicata il
[...]
18.07.2024 di omologa della separazione consensuale, già pronunciata tra le parti, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
e in EN di IA (PZ) il 03.04.1991, trascritto Parte_1 Parte_2
nel registro degli atti di matrimonio del Comune di EN di IA (PZ) dell'Anno
1991, Parte II, Serie A, n. 5;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza - dopo il passaggio in giudicato - a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396, con esonero da responsabilità;
c) dà atto che le parti hanno concordato le condizioni del divorzio alle medesime condizioni di cui alla separazione consensuale, come integralmente trascritte nella parte motiva della presente sentenza;
d) nulla per le spese.
Potenza, camera di consiglio del 03.04.2025.
IL PRESIDENTE
Rosario Baglioni
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