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Sentenza 23 febbraio 2025
Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/02/2025, n. 1482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1482 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli, all'esito del deposito di note scritte ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 23710 R.G. per l'anno 2024
TRA rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso Parte_1 dall'Avv. Stefano Palomba, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Portici (NA), alla via Diaz n.58;
- opponente
CONTRO
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar del 22.03.2024 (REP Persona_1
37875/7313)
- opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.11.2024 il sig. dopo tempestivo Parte_2 dissenso avverso le conclusioni rese dal CTU nell'ambito del procedimento per ATP ex art 445 bis cpc, ha promosso ricorso ex comma 6 di tale norma, al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario per pensione di inabilità o, in subordine, per l'assegno mensile d'invalidità. Confutate le risultanze dell'indagine medico-legale svolta, ha chiesto accertarsi e dichiararsi il proprio diritto alla pensione d'inabilità o in subordine all'assegno d'invalidità civile, a decorrere data di presentazione della domanda amministrativa o da quella diversa data ritenuta di giustizia in base alle risultanze di causa, spese vinte da distrarsi. Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito l'inammissibilità dell'avverso ricorso CP_1 nonché l'insussistenza dei requisiti costitutivi del diritto preteso, diversi da quello sanitario, indispensabili per il riconoscimento della prestazione pretesa ed inoltre prescrizione del diritto e dei ratei concludendo per il rigetto.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta, esaminati gli atti, viste le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza.
Il ricorso non merita accoglimento.
Parte ricorrente ha contestato la CTU del Dott. , per i seguenti motivi: Persona_2
- non avrebbe valutato correttamente alcune patologie nonostante le certificazioni in atti ,del neurologo, Dott. , del 22.07.2022 e del 24.02.2023 con diagnosi di Per_3
“sindrome depressiva endoreattiva grave”, laddove il CTU ha riconosciuto solo
1 “nevrosi ansiosa” con percentuale del 15%, senza specificare i motivi per i quali si sia discostato dalla valutazione del precedente medico.
- non avrebbe valutato correttamente anche le patologie dell'apparato osteoarticolare, valutate con una percentuale del 12%. Le contestazioni, tuttavia, sono prive di pregio poiché svalutano l'esame obiettivo eseguito dal CTU, pur non confutandolo in alcun modo, prospettando che l'ausiliare avrebbe dovuto, sulla base di evidenze documentali, riconoscere le prestazioni.
Bisogna evidenziare che dalla lettura della perizia, non fatta oggetto di alcuna osservazione dalla parte durante il sub- procedimento di cui all'art. 195 c.p.c. – contegno processuale da cui possono trarsi argomenti di convincimento – risulta che il CTU ha bene operato. L'ausiliare nominato dal Giudice, Dott. , ha accertato che il ricorrente è Persona_2 affetto dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti, precisamente: 1) Bronchiectasie da trazione in soggetto con pregresse infezioni da
Sars-Cov2 e da stafilococco aureo (cod. 6404 = 35%); 2) Spondiloartrosi (cod. 7008 per analogia= 12%). 3) Anacusia dx, lieve ipoacusia AuSin (cod. 4005 = 15%). 4) Par
(cod. 6204 = 11%). 5) Nevrosi ansiosa (cod. 2207 = 15%). 6) Ipertensione arteriosa anamnestica (cod. 6445 = 11%). 7) Deficit di flessione del II dito della mano destra (infortunio sul lavoro). Il CTU, infatti, ha precisato che: “Nel caso di specie gli accertamenti in atti attestano test del cammino negativo per dispnea da sforzo e spirometria nei limiti della norma, emogasanalisi normale. L'esame obiettivo è paucisintomatico e la SpO2 misurata a riposo in aria ambiente è pari al 99%. La patologia è ben tabellata al cod. 6404 che assegna la percentuale fissa del 35%.
Il periziando è affetto da anacusia destra. Nei numerosi esami audiometrici in atti l'ipoacusia dell'Au sinistro si attesta sui -80dB totali circa. Il periziando ha udito la normale voce di conversazione senza errori di discriminazione uditiva e quindi l'anacusia monolaterale è valutabile 15 punti percentuali. E' versato in atti un piano terapeutico con prescrizione di un busto lombare in stoffa per spondiloartrosi lombare. A parte tale documentazione, non vi sono in atti accertamenti specialistici e xgrafici al riguardo. L'esame obiettivo ha mostrato lieve limitazione ai gradi estremi dei movimenti del rachide lombare in assenza di sintomatologia algica e di contrattura dei muscoli paravertebrali. La patologia è quindi meritevole di 12 punti percentuali di invalidità. Il periziando ha un deficit di flessione del II dito della mano destra in esiti di ferita da taglio per un infortunio sul lavoro e quindi non è valutabile ai fini della presente trattazione. Il periziando ha riferito nicturia e di essere in terapia con farmaci alfa-litici. L'ecografia in atti mostra la prostata lievemente ingrandita e un residuo urinario post-minzionale pari a 40 mL., normale. Un residuo
< 50 mL è normale;
< 100 mL di solito è accettabile nei pazienti di età > 65 anni, ma è considerato anomalo in quelli giovani. La patologia è quindi valutabile al cod
6204 con attribuzione di 11 punti di invalidità. L'esame obiettivo psichico, condotto con la tecnica del libero colloquio, ha evidenziato un lieve stato ansioso valutabile
15% a mente del cod. 2207. Nel verbale sanitario di I istanza è diagnosticata una ipertensione arteriosa di cui non vi è traccia documentale anche a seguito del
2 ricovero in DH per la patologia respiratoria ma che è stata riferita dal periziando e per la quale assumerebbe terapia antipertensiva. Il compenso emodinamico è ottimo: il periziando era asintomatico per angor, dispnea a riposo e nei movimenti all'interno dell'ambulatorio, non vi erano edemi declivi nè altri segni periferici di scompenso cardiocircolatorio. I valori di pressione arteriosa misurata erano ottimi. L'esame del fondo oculare non ha mostrato segni di retinopatia ipertensiva. Appare quindi congruo attribuire alla patologia 11 punti percentuali per analogia con il cod. 6445 delle tabelle”. Pertanto ha concluso riconoscendo al ricorrente una percentuale d'invalidità del 67%, dalla data della domanda amministrativa.
Va sottolineato che le valutazioni del CTU sono state espresse non solo in base alla documentazione medica a disposizione, ma anche sulla scorta dell'esame obiettivo, avendo il CTU visitato il ricorrente.
Né può opinarsi che il CTU debba recepire acriticamente le risultanze delle certificazioni mediche prodotte dall'interessato che possono non rispecchiare il dato dell'esame clinico ampiamente ed esaurientemente descritto e su cui alcun rilievo è stato mosso. Non emergendo dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna ulteriore e verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e nel corso dell'odierno giudizio di opposizione, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Al più potrebbe sostenersi che parte ricorrente insista in un mero dissenso diagnostico ma non certamente in una contestazione sulle risultanze mediche contenute nella relazione peritale. Sul punto Cass. civ. sez. VI, 11/02/2022 n. 4517 insegna: “Del pari infondato è il secondo motivo, che esprime mero dissenso diagnostico in ordine alla valutazione dell'incidenza funzionale delle patologie in essere (si veda al riguardo, tra le tante,
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 1652 del 03/02/2012, Rv. 620903 - 01, secondo la quale nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c.)”.
Le affermazioni del ricorrente in merito all'operato del CTU si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, che, se sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale rivendicata, non bastano, tuttavia, ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
3 In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Pertanto, la domanda, per tutte le ragioni esposte, va conclusivamente, rigettata.
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Per lo stesso motivo, le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Si comunichi.
Napoli, lì 23.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Santulli
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli, all'esito del deposito di note scritte ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 23710 R.G. per l'anno 2024
TRA rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso Parte_1 dall'Avv. Stefano Palomba, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Portici (NA), alla via Diaz n.58;
- opponente
CONTRO
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar del 22.03.2024 (REP Persona_1
37875/7313)
- opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.11.2024 il sig. dopo tempestivo Parte_2 dissenso avverso le conclusioni rese dal CTU nell'ambito del procedimento per ATP ex art 445 bis cpc, ha promosso ricorso ex comma 6 di tale norma, al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario per pensione di inabilità o, in subordine, per l'assegno mensile d'invalidità. Confutate le risultanze dell'indagine medico-legale svolta, ha chiesto accertarsi e dichiararsi il proprio diritto alla pensione d'inabilità o in subordine all'assegno d'invalidità civile, a decorrere data di presentazione della domanda amministrativa o da quella diversa data ritenuta di giustizia in base alle risultanze di causa, spese vinte da distrarsi. Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito l'inammissibilità dell'avverso ricorso CP_1 nonché l'insussistenza dei requisiti costitutivi del diritto preteso, diversi da quello sanitario, indispensabili per il riconoscimento della prestazione pretesa ed inoltre prescrizione del diritto e dei ratei concludendo per il rigetto.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta, esaminati gli atti, viste le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza.
Il ricorso non merita accoglimento.
Parte ricorrente ha contestato la CTU del Dott. , per i seguenti motivi: Persona_2
- non avrebbe valutato correttamente alcune patologie nonostante le certificazioni in atti ,del neurologo, Dott. , del 22.07.2022 e del 24.02.2023 con diagnosi di Per_3
“sindrome depressiva endoreattiva grave”, laddove il CTU ha riconosciuto solo
1 “nevrosi ansiosa” con percentuale del 15%, senza specificare i motivi per i quali si sia discostato dalla valutazione del precedente medico.
- non avrebbe valutato correttamente anche le patologie dell'apparato osteoarticolare, valutate con una percentuale del 12%. Le contestazioni, tuttavia, sono prive di pregio poiché svalutano l'esame obiettivo eseguito dal CTU, pur non confutandolo in alcun modo, prospettando che l'ausiliare avrebbe dovuto, sulla base di evidenze documentali, riconoscere le prestazioni.
Bisogna evidenziare che dalla lettura della perizia, non fatta oggetto di alcuna osservazione dalla parte durante il sub- procedimento di cui all'art. 195 c.p.c. – contegno processuale da cui possono trarsi argomenti di convincimento – risulta che il CTU ha bene operato. L'ausiliare nominato dal Giudice, Dott. , ha accertato che il ricorrente è Persona_2 affetto dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti, precisamente: 1) Bronchiectasie da trazione in soggetto con pregresse infezioni da
Sars-Cov2 e da stafilococco aureo (cod. 6404 = 35%); 2) Spondiloartrosi (cod. 7008 per analogia= 12%). 3) Anacusia dx, lieve ipoacusia AuSin (cod. 4005 = 15%). 4) Par
(cod. 6204 = 11%). 5) Nevrosi ansiosa (cod. 2207 = 15%). 6) Ipertensione arteriosa anamnestica (cod. 6445 = 11%). 7) Deficit di flessione del II dito della mano destra (infortunio sul lavoro). Il CTU, infatti, ha precisato che: “Nel caso di specie gli accertamenti in atti attestano test del cammino negativo per dispnea da sforzo e spirometria nei limiti della norma, emogasanalisi normale. L'esame obiettivo è paucisintomatico e la SpO2 misurata a riposo in aria ambiente è pari al 99%. La patologia è ben tabellata al cod. 6404 che assegna la percentuale fissa del 35%.
Il periziando è affetto da anacusia destra. Nei numerosi esami audiometrici in atti l'ipoacusia dell'Au sinistro si attesta sui -80dB totali circa. Il periziando ha udito la normale voce di conversazione senza errori di discriminazione uditiva e quindi l'anacusia monolaterale è valutabile 15 punti percentuali. E' versato in atti un piano terapeutico con prescrizione di un busto lombare in stoffa per spondiloartrosi lombare. A parte tale documentazione, non vi sono in atti accertamenti specialistici e xgrafici al riguardo. L'esame obiettivo ha mostrato lieve limitazione ai gradi estremi dei movimenti del rachide lombare in assenza di sintomatologia algica e di contrattura dei muscoli paravertebrali. La patologia è quindi meritevole di 12 punti percentuali di invalidità. Il periziando ha un deficit di flessione del II dito della mano destra in esiti di ferita da taglio per un infortunio sul lavoro e quindi non è valutabile ai fini della presente trattazione. Il periziando ha riferito nicturia e di essere in terapia con farmaci alfa-litici. L'ecografia in atti mostra la prostata lievemente ingrandita e un residuo urinario post-minzionale pari a 40 mL., normale. Un residuo
< 50 mL è normale;
< 100 mL di solito è accettabile nei pazienti di età > 65 anni, ma è considerato anomalo in quelli giovani. La patologia è quindi valutabile al cod
6204 con attribuzione di 11 punti di invalidità. L'esame obiettivo psichico, condotto con la tecnica del libero colloquio, ha evidenziato un lieve stato ansioso valutabile
15% a mente del cod. 2207. Nel verbale sanitario di I istanza è diagnosticata una ipertensione arteriosa di cui non vi è traccia documentale anche a seguito del
2 ricovero in DH per la patologia respiratoria ma che è stata riferita dal periziando e per la quale assumerebbe terapia antipertensiva. Il compenso emodinamico è ottimo: il periziando era asintomatico per angor, dispnea a riposo e nei movimenti all'interno dell'ambulatorio, non vi erano edemi declivi nè altri segni periferici di scompenso cardiocircolatorio. I valori di pressione arteriosa misurata erano ottimi. L'esame del fondo oculare non ha mostrato segni di retinopatia ipertensiva. Appare quindi congruo attribuire alla patologia 11 punti percentuali per analogia con il cod. 6445 delle tabelle”. Pertanto ha concluso riconoscendo al ricorrente una percentuale d'invalidità del 67%, dalla data della domanda amministrativa.
Va sottolineato che le valutazioni del CTU sono state espresse non solo in base alla documentazione medica a disposizione, ma anche sulla scorta dell'esame obiettivo, avendo il CTU visitato il ricorrente.
Né può opinarsi che il CTU debba recepire acriticamente le risultanze delle certificazioni mediche prodotte dall'interessato che possono non rispecchiare il dato dell'esame clinico ampiamente ed esaurientemente descritto e su cui alcun rilievo è stato mosso. Non emergendo dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna ulteriore e verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e nel corso dell'odierno giudizio di opposizione, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Al più potrebbe sostenersi che parte ricorrente insista in un mero dissenso diagnostico ma non certamente in una contestazione sulle risultanze mediche contenute nella relazione peritale. Sul punto Cass. civ. sez. VI, 11/02/2022 n. 4517 insegna: “Del pari infondato è il secondo motivo, che esprime mero dissenso diagnostico in ordine alla valutazione dell'incidenza funzionale delle patologie in essere (si veda al riguardo, tra le tante,
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 1652 del 03/02/2012, Rv. 620903 - 01, secondo la quale nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c.)”.
Le affermazioni del ricorrente in merito all'operato del CTU si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, che, se sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale rivendicata, non bastano, tuttavia, ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
3 In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Pertanto, la domanda, per tutte le ragioni esposte, va conclusivamente, rigettata.
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Per lo stesso motivo, le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Si comunichi.
Napoli, lì 23.02.2025
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