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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/06/2025, n. 9712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9712 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (IX)
Il Giudice dott. FR ND ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado 34071/2020 R.G.A.C. vertente
TRA
Parte_1 in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t. elettivamente Parte_2 domiciliata in Roma, Viale Giulio Cesare n. 109, presso lo studio dell'avv. Alessandro Ferrari che, unitamente all'avv. Simone Giovannetti, la rappresenta e difende in virtù di procura allegata a margine dell'atto di opposizione;
OPPONENTE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t.;
OPPOSTA/CONTUMACE
OGGETTO: contratto fornitura.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza 16.01.2025, con la concessione dei termini di legge di cui all'art.190
c.p.c. per il solo deposito delle comparse conclusionali, trattandosi di causa contumaciale MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto dell'atto di opposizione è il decreto ingiuntivo n. 7076/2020 del giorno 11.05.2020 emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento monitorio R.G. 17482/2020, con il quale era ingiunto a il pagamento, in favore della dell'importo di euro Parte_1 Controparte_1
477.586,12, oltre gli interessi moratori, nonché le spese del monitorio.
Il credito ingiunto era relativo ai compensi per forniture di merci (prodotti di elettronica di consumo) di cui alle fatture 651/2017, 656/17 e 659/17 ed a saldo delle fatture 668/17 e 671/17.
La parte opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, nonché, in via subordinata, la riduzione della somma ingiunta ad euro 932,48. Parte_ La eccepiva l'insussistenza del credito sotteso alle fatture n. 651, 668 e 671 del 2017 in quanto:
-riguardo alla prima fattura era stata emessa dalla società opposta nota di credito n. 658/2017 ad integrale storno della fattura 651/2017;
-quanto alla fattura n. 668/2017, rispetto alla quale la ricorrente sosteneva vi fosse un insoluto di euro 48.400,70, era stato effettuato il pagamento a saldo, di pari importo, già in data 20 giugno
2017;
-quanto alla fattura n. 671/2017 la stessa poteva ritenersi saldata tramite compensazione con quanto ad essa dovuto a seguito dell'emissione della nota di credito n. 659/2017 di euro 59.067,52, emessa dalla in relazione alla precedente fattura 623/17 integralmente saldata dalla CP_1
Parte_
In ultimo, l'opponente ha addotto l'inesistenza del credito di cui alle fatture n. 656 e 659 del
2017, in quanto dette fatture sarebbero state emesse per merci mai ordinate, né ricevute, allegando a riscontro le comunicazioni rese tramite PEC dalle società MT Trasporti ed Parte_3 le quali nell'anno 2017 prendevano in consegna le merci della nei depositi in cui CP_1 avrebbero dovuto essere state consegnate le merci indicate nelle fatture suddette.
La parte opposta non si costituiva in giudizio e pertanto ne veniva dichiarata contumace all'udienza del 19 novembre 2020.
All'udienza del 17 novembre 2021 si disponeva l'interruzione del processo su istanza della in conseguenza del fallimento della Parte_1 Controparte_1
Il processo veniva riassunto con ricorso del 22 novembre 2021, con ricorso della parte opponente, ritualmente notificato alla curatela fallimentare della Controparte_1
All'udienza del 16 marzo 2022, stante la mancata costituzione della curatela fallimentare, ne veniva dichiarata la contumacia. Durante il procedimento veniva acquisita la documentazione prodotta ed escusso il teste di parte attrice, , socio della Edgar Trasporti s.r.l.. Testimone_1
Nel merito, il Tribunale rileva come dalla documentazione allegata, risulta effettivamente che: rispetto alla fattura n. 651/2017 (di euro 215.940,00), la parte opposta aveva emesso nota di credito n. 658 del 24.05.2017, di importo corrispondente, a seguito dell'annullamento dell'accordo intercorso tra le parti, relativo alla consegna di 5000 pezzi Toshiba HDD, come risulta dall'allegato
12 dell'atto di opposizione;
riguardo alla fattura n. 668/2017, il saldo richiesto era stato effettuato con il pagamento di euro
48.400,70 dalla a favore della , in data 20 giugno 2017, come da Parte_1 CP_1 documentazione relativa al bonifico di cui all'allegato 10 dell'atto di opposizione;
per quanto concerne la fattura n. 671/2017, dagli atti di causa emerge che il saldo di €
60.000,00 era stato quasi interamente compensato -residuano €932,48- con il credito vantato dall'opponente a seguito di precedente nota di credito, n. 659/2017 (alleg.13), emessa dalla Parte_
a favore della per € 59.067,52, per premio sul fatturato e per errato prezzo in CP_1
Parte_ relazione ad una precedente fattura, la 623/17 già precedentemente interamente saldata dalla
(pagamento allegato -doc3- dalla parte opponente e riconosciuto anche dalla parte opposta in sede di ricorso). Parte_ Per quanto detto, nulla è dovuto dalla società alla società con riferimento alle CP_1 fatture n. 651 e 668 del 2017, residuando, invece, un credito di euro 932,48 in relazione alla fattura n. 671 del 2017.
Con riguardo alle fatture n. 656 e 659 del 2017, la parte opponente ha fornito riscontro del fatto che esse si riferiscano a merce che essa non ha mai acquistato né ricevuto
Invero, dalle comunicazioni rese tramite PEC dalle società MT Trasporti ed RD Parte_3
prodotte in giudizio (alleg.14 e 15), emerge che le stesse, società che nell'anno 2017
[...] gestivano i depositi in cui avrebbero dovuto essere state consegnate (cfr. fatture) le merci di cui alle due fatture in discussione, non avevano mai avuto in consegna i prodotti ivi indicati, essendo i prodotti elencati come effettivamente ricevuti in quell'anno diversi da quelli fatturati.
Sul punto, va aggiunto che il teste , socio della Edgar Trasporti Testimone_1
S.r.l., pur non potendo ricordare nello specifico la comunicazione allegata ha confermato la paternità della PEC prodotta in giudizio, ove vengono elencate le merci consegnate al deposito per Parte_ la società opposta alla nel 2017, merci tra cui non figurano quelle indicate nella corrispondente fattura oggetto di contestazione.
Né la parte opposta si è costituita in giudizio al fine di fornire prova dell'effettivo ordine della merce di cui alle predette fatture e dell'effettiva consegna della merce medesima. Ne consegue che anche gli importi di tali fatture non risultano dovuti. Parte_ Per quanto detto, dalla documentazione allegata risulta oggi dovuta dalla società alla la sola somma di euro 932,48 in relazione alla fattura 671/2017, oltre agli interessi CP_1 moratori ex d.lgs. 231/2002 a decorrere da trentesimo giorno dalla data di ricevimento della fattura al saldo.
Per quanto detto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e la parte opponente, in relazione alla fattura 671/2017, va condannata al pagamento, in favore della parte opposta, dell'importo di
€932,48 oltre agli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 a decorrere da trentesimo giorno dalla data di ricevimento della fattura al saldo.
In considerazione della sostanziale soccombenza della parte opposta, vista l'entità dell'originario credito ingiunto, si ritiene che quest'ultima vada condannata alla rifusione, in favore della parte opponente, delle spese di lite che si liquidano complessivamente come in dispositivo.
Le spese sono liquidate secondo i criteri e le tariffe di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55 (e successive integrazioni), in rapporto allo scaglione di riferimento ed in relazione all'effettivo valore della causa.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n. 7076/2020 del giorno 11/05/2020 emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento monitorio R.G. 17482/2020; condanna la al pagamento, in favore del in relazione Parte_1 Controparte_2 alla fattura 671/2017, dell'importo di €932,48 oltre agli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 a decorrere da trentesimo giorno dalla data di ricevimento della fattura al saldo;
condanna il alla rifusione, in favore della delle spese Controparte_2 Parte_1 di lite che si liquidano complessivamente in €13.628,00, di cui €13.000,00 per compensi ed €628,80 per spese, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Roma, 28/06/2025 Il Giudice
FR ND
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (IX)
Il Giudice dott. FR ND ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado 34071/2020 R.G.A.C. vertente
TRA
Parte_1 in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t. elettivamente Parte_2 domiciliata in Roma, Viale Giulio Cesare n. 109, presso lo studio dell'avv. Alessandro Ferrari che, unitamente all'avv. Simone Giovannetti, la rappresenta e difende in virtù di procura allegata a margine dell'atto di opposizione;
OPPONENTE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t.;
OPPOSTA/CONTUMACE
OGGETTO: contratto fornitura.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza 16.01.2025, con la concessione dei termini di legge di cui all'art.190
c.p.c. per il solo deposito delle comparse conclusionali, trattandosi di causa contumaciale MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto dell'atto di opposizione è il decreto ingiuntivo n. 7076/2020 del giorno 11.05.2020 emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento monitorio R.G. 17482/2020, con il quale era ingiunto a il pagamento, in favore della dell'importo di euro Parte_1 Controparte_1
477.586,12, oltre gli interessi moratori, nonché le spese del monitorio.
Il credito ingiunto era relativo ai compensi per forniture di merci (prodotti di elettronica di consumo) di cui alle fatture 651/2017, 656/17 e 659/17 ed a saldo delle fatture 668/17 e 671/17.
La parte opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, nonché, in via subordinata, la riduzione della somma ingiunta ad euro 932,48. Parte_ La eccepiva l'insussistenza del credito sotteso alle fatture n. 651, 668 e 671 del 2017 in quanto:
-riguardo alla prima fattura era stata emessa dalla società opposta nota di credito n. 658/2017 ad integrale storno della fattura 651/2017;
-quanto alla fattura n. 668/2017, rispetto alla quale la ricorrente sosteneva vi fosse un insoluto di euro 48.400,70, era stato effettuato il pagamento a saldo, di pari importo, già in data 20 giugno
2017;
-quanto alla fattura n. 671/2017 la stessa poteva ritenersi saldata tramite compensazione con quanto ad essa dovuto a seguito dell'emissione della nota di credito n. 659/2017 di euro 59.067,52, emessa dalla in relazione alla precedente fattura 623/17 integralmente saldata dalla CP_1
Parte_
In ultimo, l'opponente ha addotto l'inesistenza del credito di cui alle fatture n. 656 e 659 del
2017, in quanto dette fatture sarebbero state emesse per merci mai ordinate, né ricevute, allegando a riscontro le comunicazioni rese tramite PEC dalle società MT Trasporti ed Parte_3 le quali nell'anno 2017 prendevano in consegna le merci della nei depositi in cui CP_1 avrebbero dovuto essere state consegnate le merci indicate nelle fatture suddette.
La parte opposta non si costituiva in giudizio e pertanto ne veniva dichiarata contumace all'udienza del 19 novembre 2020.
All'udienza del 17 novembre 2021 si disponeva l'interruzione del processo su istanza della in conseguenza del fallimento della Parte_1 Controparte_1
Il processo veniva riassunto con ricorso del 22 novembre 2021, con ricorso della parte opponente, ritualmente notificato alla curatela fallimentare della Controparte_1
All'udienza del 16 marzo 2022, stante la mancata costituzione della curatela fallimentare, ne veniva dichiarata la contumacia. Durante il procedimento veniva acquisita la documentazione prodotta ed escusso il teste di parte attrice, , socio della Edgar Trasporti s.r.l.. Testimone_1
Nel merito, il Tribunale rileva come dalla documentazione allegata, risulta effettivamente che: rispetto alla fattura n. 651/2017 (di euro 215.940,00), la parte opposta aveva emesso nota di credito n. 658 del 24.05.2017, di importo corrispondente, a seguito dell'annullamento dell'accordo intercorso tra le parti, relativo alla consegna di 5000 pezzi Toshiba HDD, come risulta dall'allegato
12 dell'atto di opposizione;
riguardo alla fattura n. 668/2017, il saldo richiesto era stato effettuato con il pagamento di euro
48.400,70 dalla a favore della , in data 20 giugno 2017, come da Parte_1 CP_1 documentazione relativa al bonifico di cui all'allegato 10 dell'atto di opposizione;
per quanto concerne la fattura n. 671/2017, dagli atti di causa emerge che il saldo di €
60.000,00 era stato quasi interamente compensato -residuano €932,48- con il credito vantato dall'opponente a seguito di precedente nota di credito, n. 659/2017 (alleg.13), emessa dalla Parte_
a favore della per € 59.067,52, per premio sul fatturato e per errato prezzo in CP_1
Parte_ relazione ad una precedente fattura, la 623/17 già precedentemente interamente saldata dalla
(pagamento allegato -doc3- dalla parte opponente e riconosciuto anche dalla parte opposta in sede di ricorso). Parte_ Per quanto detto, nulla è dovuto dalla società alla società con riferimento alle CP_1 fatture n. 651 e 668 del 2017, residuando, invece, un credito di euro 932,48 in relazione alla fattura n. 671 del 2017.
Con riguardo alle fatture n. 656 e 659 del 2017, la parte opponente ha fornito riscontro del fatto che esse si riferiscano a merce che essa non ha mai acquistato né ricevuto
Invero, dalle comunicazioni rese tramite PEC dalle società MT Trasporti ed RD Parte_3
prodotte in giudizio (alleg.14 e 15), emerge che le stesse, società che nell'anno 2017
[...] gestivano i depositi in cui avrebbero dovuto essere state consegnate (cfr. fatture) le merci di cui alle due fatture in discussione, non avevano mai avuto in consegna i prodotti ivi indicati, essendo i prodotti elencati come effettivamente ricevuti in quell'anno diversi da quelli fatturati.
Sul punto, va aggiunto che il teste , socio della Edgar Trasporti Testimone_1
S.r.l., pur non potendo ricordare nello specifico la comunicazione allegata ha confermato la paternità della PEC prodotta in giudizio, ove vengono elencate le merci consegnate al deposito per Parte_ la società opposta alla nel 2017, merci tra cui non figurano quelle indicate nella corrispondente fattura oggetto di contestazione.
Né la parte opposta si è costituita in giudizio al fine di fornire prova dell'effettivo ordine della merce di cui alle predette fatture e dell'effettiva consegna della merce medesima. Ne consegue che anche gli importi di tali fatture non risultano dovuti. Parte_ Per quanto detto, dalla documentazione allegata risulta oggi dovuta dalla società alla la sola somma di euro 932,48 in relazione alla fattura 671/2017, oltre agli interessi CP_1 moratori ex d.lgs. 231/2002 a decorrere da trentesimo giorno dalla data di ricevimento della fattura al saldo.
Per quanto detto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e la parte opponente, in relazione alla fattura 671/2017, va condannata al pagamento, in favore della parte opposta, dell'importo di
€932,48 oltre agli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 a decorrere da trentesimo giorno dalla data di ricevimento della fattura al saldo.
In considerazione della sostanziale soccombenza della parte opposta, vista l'entità dell'originario credito ingiunto, si ritiene che quest'ultima vada condannata alla rifusione, in favore della parte opponente, delle spese di lite che si liquidano complessivamente come in dispositivo.
Le spese sono liquidate secondo i criteri e le tariffe di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55 (e successive integrazioni), in rapporto allo scaglione di riferimento ed in relazione all'effettivo valore della causa.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n. 7076/2020 del giorno 11/05/2020 emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento monitorio R.G. 17482/2020; condanna la al pagamento, in favore del in relazione Parte_1 Controparte_2 alla fattura 671/2017, dell'importo di €932,48 oltre agli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 a decorrere da trentesimo giorno dalla data di ricevimento della fattura al saldo;
condanna il alla rifusione, in favore della delle spese Controparte_2 Parte_1 di lite che si liquidano complessivamente in €13.628,00, di cui €13.000,00 per compensi ed €628,80 per spese, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Roma, 28/06/2025 Il Giudice
FR ND