TRIB
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 08/10/2025, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1443/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NO
Sezione II civile
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale nelle persone di:
dott. Andrea Pappalardo - Presidente relatore dott. Morris Recla - Giudice
dott. Magdalena Costa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1443/2024 promossa da
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. BRUNNER ISABEL, domiciliatario;
- parte attrice -
contro rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1
dall'avv. DI NARDA, domiciliatario;
- parte convenuta -
con l'intervento del pag. 1 di 23 PUBBLICO MINISTERO.
CONCLUSIONI
del ricorrente:
laut schriftliche Ausfùhrungen zur Verhandlung vom 17.7.2025:
All dies vorausgeschickt, beantragt HE Hansjörg wie vertreten und Pt_1
verteidigt:
- die Annahme der Schlussanträge i.S. von Art. 473-bis.28 Abs. 1 a) ZPO vom
16.05.2025 (gemäß Vorschlag dieses Gerichts laut Verfügung vom 17.9.2024),
sofern sich FR in Anbetracht ihrer neuen Einkommenssituation bereit CP_1
erklärt, die Zahlung des Wohnkosten - samt Rückständen - für die derzeitige
Wohnung in Bozen, 1/A zu übernehmen; Per_1
- in untergeordneter Hinsicht und für den Fall, dass sich FR NZ weiterhin weigern sollte, die Wohnkosten zu tragen, die Annahme der Anträge gemäß
Schlussschriftsatz im Sinne von Art. 473bis.28 ZPO vom 16.06.2025, bei vorwiegender Unterbringung der Töchter beim Vater;
laut Schlussanträge i.S. von Art. 473-bis.28 Abs. 1 a) ZPO vom 16.05.2025:
“Möge das Landesgericht Bozen, unter Abweisung aller anderslautenden
Anträge, in endgültiger Hinsicht, wie folgt verfügen:
1. Das Sorgerecht für die minderjährigen Töchter und den Per_2 Persona_3
Eltern gemeinsam zugesprochen, wobei die Mädchen den vorwiegenden Aufenthalt
sowie den Wohnsitz bei der Mutter behalten werden, der die Per_4
Familienwohnung in Bozen, 1/A und die den Mietvertrag Per_1 Persona_5
pag. 2 di 23 sowie die Anschlüsse bzw. Verträge für die Wohnnebenkosten auf sich umschreiben wird.
Die Entscheidungen des täglichen Lebens trifft derjenige Elternteil, bei dem sich die
Kinder gerade aufhalten;
weitreichendere Entscheidungen in Bezug auf die Töchter
werden gemeinsam getroffen und zwischen den Eltern abgesprochen.
2. und werden folgende Tage und beim Vater verbringen: Per_2 Per_3 Per_6
- jedes zweite Wochenende von Freitag nach der (während der Schulferien ab Per_7
12.00 Uhr) bis zum darauffolgenden Montagmorgen;
- unter der jeden Mittwochnachmittag bis zum nächsten Morgen sowie Pt_2
zusätzlich am bis zum nächsten Morgen in jenen Wochen, in denen Persona_8
sie das Wochenende mit der Mutter verbringen.
3. Die Ferien, Feier- und Geburtstage werden wie folgt geregelt:
- zu Weihnachten verbringen und jährlich den Heiligabend (24.12.) Per_2 Per_3
bis zum 25.12. um 10.00 Uhr beim Vater und den Weihnachtstag (25.12.) bis zum
30.12. bei der Mutter sowie ab dem 3.1. bis zum Schulbeginn beim Vater;
die Tage vom
31.12.-2.1. werden zwischen den Eltern jährlich abgewechselt, wobei die Töchter die letzten Weihnachtsferien bis zum 2.1.2025 bei der Mutter verbracht haben;
- die Faschings-, Oster- und Herbstferien verbringen die Töchter jährlich abwechselnd mit dem einen oder anderen Elternteil (z.B. Faschingsferien mit der Mutter, Osterferien
mit dem Vater, Herbstferien mit der Mutter, und das darauffolgende Jahr umgekehrt);
pag. 3 di 23 - in den Sommerferien verbringen die Kinder mindestens drei - auch nicht zusammenhängende - Wochen mit dem Vater und mit der Mutter;
die entsprechenden
Zeiten werden zwischen den Eltern jährlich 15.2. eines jeden Persona_9
- die Brückentage verbringen die Töchter mit jenem bei dem sie das Parte_3
Wochenende verbringen;
- die Kinder werden ihre Geburtstage mit beiden verbringen;
jeder Persona_10
hat die Töchter an seinem eigenen Geburtstag bei sich. Parte_3
Im Krankheitsfall bleiben die Töchter bis zur vollständigen Genesung bei jenem
Elternteil, bei dem sie sich gerade aufhalten.
4. HE NN trägt seit April 2025 mit einem monatlichen Betrag von jeweils €
1.000,00 für und zum ordentlichen Unterhalt bei, und zwar mittels Per_2 Per_3
Überweisung innerhalb des 5. eines jeden Monats auf ein auf FR lautendes CP_1
Konto, mit jährlicher Anpassung laut dem vom ASTAT ermittelten Verbraucherindex
für die Gemeinde Bozen
angepasst, mit erster Aufwertung im April 2026.
5. HE und FR werden im Verhältnis 70%/30% die Pt_1 CP_1
außerordentlichen Kosten für die Kinder übernehmen, wobei die Regelung des
Einvernehmensprotokolls des Landesgerichts Bozen vom 26.11.2024 und folgende
Abänderungen angewandt wird;
die Sommerkurse werden von beiden Eltern gemeinsam innerhalb März eines jeden Jahres festgelegt.
7. , einheitliches Familiengeld) und alle sonstigen Controparte_2 Controparte_3
Beiträge der öffentlichen Hand für die Kinder gehen zu Gunsten der Mutter, wobei letztere zur Deckung der entsprechenden außerordentlichen Kosten herangezogen pag. 4 di 23 werden müssen. Etwaige Steuerabsetzbeträge werden von HEn und von Pt_1
FR NZ im Verhältnis 70%/30% in Anspruch genommen.
8. Die Kosten des gegenständlichen Verfahrens werden der Antragsgegnerin angelastet;
laut Schlussschriftsatz vom 16.6.2025:
All dies vorausgeschickt, , wie eingangs vertreten und Persona_11
verteidigt, folgende Anträge:
- im Dringlichkeitswege, in Abänderung der provisorischen Verfügungen gemäß Art.
473bis.22 ZPO, möge der delegierte Richter wie folgt verfügen:
1. Das Sorgerecht für die minderjährigen Töchter und wird den Per_2 Per_3
Eltern gemeinsam zugesprochen, wobei die Mädchen den vorwiegenden Aufenthalt
sowie den Wohnsitz beim Vater haben werden.
2. Die Entscheidungen des täglichen Lebens trifft derjenige Elternteil, bei dem sich die
Kinder gerade aufhalten;
weitreichendere Entscheidungen in Bezug auf die Töchter
werden gemeinsam getroffen und zwischen den Eltern abgesprochen.
3. FR wird ein angemessenes Umgangsrecht mit den Töchtern und CP_1 Per_2
ohne Übernachtungen eingeräumt, solange sie nicht über eine geeignete Per_3
Wohnung und Arbeitsstelle verfügt.
Sobald FR NZ nachweislich eine stabile Arbeits- und Wohnsituation haben wird,
wird folgendes Umgangsrecht Anwendung finden:
- jedes zweite Wochenende von Freitag nach der (während der Schulferien ab Per_7
12.00 Uhr) bis zum;
Persona_12 Persona_13
pag. 5 di 23 - unter der Woche: jede Woche einen Nachmittag bis zum nächsten Morgen sowie zusätzlich einen weiteren Nachmittag bis zum nächsten Morgen in jenen Wochen, in denen sie das Wochenende mit dem Vater verbringen;
- zu Weihnachten verbringen und jährlich den Heiligabend (24.12.) Per_2 Per_3
bis zum 25.12. um 10.00 Uhr beim Vater und den Weihnachtstag (25.12.) bis zum
30.12. bei der Mutter sowie ab dem 03.01. bis zum Schulbeginn bei der Mutter;
die Tage
vom 31.12.-02.01. werden zwischen den Eltern jährlich abgewechselt, wobei die Töchter
die letzten Weihnachtsferien bis zum 02.01.2025 bei der Mutter verbracht haben;
die Faschings-, Oster- und Herbstferien verbringen die Töchter jährlich abwechselnd mit dem einen oder anderen Elternteil (z.B. Faschingsferien mit der Mutter, Osterferien
mit dem Vater, Herbstferien mit der Mutter, und das darauffolgende Jahr umgekehrt);
- in den Sommerferien verbringen die Kinder mindestens drei - auch nicht zusammenhängende - Wochen mit dem Vater und mit der Mutter;
die entsprechenden
Zeiten werden zwischen den Eltern jährlich bis zum 15.02. eines jeden
[...]
Per_9
- die Brückentage verbringen die Töchter mit jenem bei dem sie das Parte_3
Wochenende verbringen;
- die Kinder werden ihre Geburtstage mit beiden verbringen;
jeder Persona_10
hat die Töchter an seinem eigenen Geburtstag bei sich. Parte_3
- im Krankheitsfall bleiben die Töchter bis zur vollständigen Genesung bei jenem
Elternteil, bei dem sie sich gerade aufhalten.
4. FR NZ wird angeordnet, mit einem vom Gericht als angemessen erachteten
Beitrag, und jedenfalls mit jeweils mindestens 250,00 €, zum ordentlichen Unterhalt
pag. 6 di 23 von und , und zwar mittels Überweisung innerhalb des Per_2 Persona_14
5. eines jeden Monats auf ein auf HE NN lautendes Konto, mit jährlicher
Anpassung laut dem vom ASTAT ermittelten Verbraucherindex für die Provinz Bozen,
mit erster Aufwertung im Juni 2026.
5. HE und FR werden im Verhältnis 70%/30% die Pt_1 CP_1
außerordentlichen Kosten für die Kinder übernehmen, wobei die Regelung des
Einvernehmensprotokolls des Landesgerichts Bozen vom 26.11.2024 und folgende
Abänderungen angewandt wird;
die Sommerkurse werden von beiden Eltern gemeinsam innerhalb März eines jeden Jahres festgelegt.
6. , einheitliches Familiengeld) und alle sonstigen Controparte_2 Controparte_3
Beiträge der öffentlichen Hand für die Kinder gehen zu Gunsten des Vaters, wobei letztere zur Deckung der entsprechenden außerordentlichen Kosten herangezogen werden müssen.
Etwaige Steuerabsetzbeträge werden von HEn und von FR NZ im Pt_1
Verhältnis 70%/30% in Anspruch genommen.
- in endgültiger Hinsicht: möge das Landesgericht Bozen die obenstehenden
Bedingungen bestätigen, wobei die Kosten des gegenständlichen Verfahrens der
Antragsgegnerin angelastet werden”;
della convenuta:
come da nota di precisazione delle conclusioni dd. 14.5.2025:
pag. 7 di 23 “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Bolzano, rigettata ogni avversaria richiesta,
istanza ed eccezione, sia di merito che istruttoria:
A) assegnare in uso esclusivo alla Dr.ssa la casa familiare, Controparte_1
comprensiva di tutti gli arredi, corredi ed elettrodomestici ivi rimasti allocati all'esito di quanto già asportato dal Dr. RG NN, sita in Bolzano, via Sant'Osvaldo
n.1/A, condotta in locazione dalle signore e giusto Pt_4 Parte_5
contratto formalmente intestato al predetto, con canone mensile attualmente stabilito in
€ 1.300,00, sancendo il diritto in capo alla assegnataria di ottenere la volturazione del rapporto esclusivamente a proprio nome;
B) affidare ex art. 337 ter cod. civ. le figlie minorenni della coppia e Persona_15
in via condivisa ad entrambi i genitori stabilendo la loro permanenza Persona_16
principale presso l'abitazione anzi specificata con ivi contestuale mantenimento della residenza anagrafica ed autorizzando quest'ultima a provvedere in via autonoma alla adozione delle decisioni di maggiore interesse riguardanti le bimbe specificamente nei casi di particolare urgenza;
C) previa eventuale sottoposizione del Dr. RG NN ad accertamenti in ordine alla di lui capacità ed idoneità genitoriale qualora ritenuta necessaria da codesto
On.le Tribunale, nella malaugurata ipotesi in cui non sia possibile per i genitori raggiungere un soddisfacente accordo rispettoso dei diritti della prole, imporre al padre il diritto / dovere di trascorrere adeguato tempo con le fanciulle, a determinare nella misura di due week – end mensili alternati dal sabato alle ore 12.00 (pranzo con il padre)
fino alla domenica alle ore 20.00 (cena con il padre) oltre ad un pomeriggio infrasettimanale senza pernottamento onde evitare stress e disequilibrio durante il pag. 8 di 23 periodo di frequenza scolastica delle piccole, a due settimane anche non continuative durante il periodo di vacanza estivo con preavviso a fornire alla mamma entro e non oltre il giorno 30 aprile di ciascun anno pena la relativa decadenza nonchè, ad anni alterni, le festività rispettivamente di Natale e Capodanno e di carnevale e Pasqua
sempre e comunque con obbligo di comunicazione del luogo di permanenza. Resta fermo che nel caso in cui i genitori per qualsiasi motivo non potessero nei giorni prestabiliti tenere la figlia non sarà possibile recuperare tale mancanza nei giorni successivi, salvo consenso espresso dell'altro coniuge. Il tanto sempre e comunque compatibilmente con le esigenze, gli impegni scolastici ed extrascolastici ed i desideri e le inclinazioni delle bambine tenuto conto che queste ultime appaiono già mature ed assolutamente in grado e condizione di autodeterminarsi liberamente sotto tale aspetto.
Entrambi i genitori si impegnano a partecipare personalmente a tutti gli avvenimenti importanti per le figlie minori come il compleanno, eventuali manifestazioni, gare, recite e quant'altro;
D) porre a carico del Dr. RG NN contributo al mantenimento delle figlie, a garanzia della conservazione del tenore di vita goduto in costanza di rapporto e sino al raggiungimento della di lei piena indipendenza economica, anche tenuto conto dei criteri all'uopo dettati dall'art. 337 ter cod. civ. avuto precipuo riguardo alle loro attuali esigenze, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore siccome prospettati, alle risorse economiche di entrambi ed alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi, nell'ammontare mensile di € 4.000,00 (€ 2.000,00 per ciascuna) a versare in via anticipata entro il quinto giorno di ogni mese sul conto corrente intestato alla Dr.ssa ad indicare, con annuale rivalutazione Controparte_1
secondo gli indici Astat della Provincia Autonoma di Bolzano, oltre al pagamento in pag. 9 di 23 misura del 90% degli oneri scolastici (eventuali rette, gite e quant'altro), delle spese mediche non mutuabili che necessitassero, di quelle per attività ludiche extrascolastiche,
sportive e ricreative e di natura straordinaria latu sensu intese afferenti la prole - con espressa ricomprensione nelle stesse anche di quelle per babysitter, pre - scuola e doposcuola - in ottemperanza a quanto previsto dal protocollo vigente presso il
Tribunale di Bolzano (si dimettono sul punto le liste delle spese straordinarie necessarie per le bimbe elaborate dalla madre sulla base della esperienza fino ad oggi maturata tra le quali si rivengono quelle per attività sportive quali il nuoto, il tennis e lo sci e quelle per attività culturali quali il teatro ed il corso di cucina);
E) prescrivere che la percezione di assegni familiari, dell'assegno unico INPS e di altri sussidi ed emolumenti pubblici nessuno escluso, eventualmente erogati o ad erogare per le figlie, saranno di spettanza integrale della mamma mentre le ritenute fiscali della mamma nella misura dell'80% e del padre nella residua del 20%;
F) disporre che le parti, per il benessere delle minori ed onde scongiurare inutili traumi in capo a queste ultime, abbiano ad evitare di frequentare eventuali nuovi partners sentimentali in presenza delle stesse per almeno un semestre decorrente dalla data di emissione del provvedimento in questa sede invocato;
G) obbligare entrambi i genitori a comunicare tempestivamente ogni cambiamento di residenza o domicilio e ad indicare il proprio recapito telefonico anche degli eventuali luoghi di villeggiatura con autorizzazione reciproca a recarsi all'estero quando desiderano e senza alcun vincolo anche per quanto attiene il rilascio del passaporto con iscrizione a' fini turistici.
pag. 10 di 23 In via principale di merito, chiede che l'intestata On.le Curia si compiaccia stabilire le condizioni sopra riportate, quali richieste formulate anche in via provvisoria ed urgente sub lettere da A) a G), ritenute conformi a quanto previsto dall'ordinamento in materia e rispondenti al supremo interesse delle figlie;
- in via istruttoria: in modifica del provvedimento assunto in data 8 maggio 2025
dall'Ill.mo Giudice delegato, si chiede sin d'ora la ammissione di prova per interrogatorio formale del Dr. RG NN nonché per testimoni sulle circostanze di fatto riguardanti la presente controversia appresso capitolate.
1) “Vero che la Dr.ssa ed il Dr. RG NN intrattenevano Controparte_1
relazione sentimentale di lunga durata e di natura more uxorio con decorrenza dall'anno
2013”;
2) “vero che la Dr.ssa era giunta in Alto Adige nel corso dell'anno Controparte_1
2012”;
3) “vero che la Dr.ssa aveva trovato lavoro come commessa dapprima Controparte_1
presso il noto negozio ad insegna Intimissimi e successivamente per le manifatture
; Per_17
4)
“vero che la Dr.ssa era emigrata in precedenza da Udine a Milano”; Controparte_1
5) “vero che la Dr.ssa a Milano aveva rinvenuto occupazione nel Controparte_1
campo della moda presso un noto showroom occupandosi di recuperi crediti, di vendita e di intrattenimento di rapporti commerciali con note aziende multinazionali”;
pag. 11 di 23 6) “vero che dalla unione della coppia nascevano, rispettivamente il 5 dicembre 2016 ed il 25 ottobre 2017, le figlie e ”; Persona_15 Persona_16
7) “vero che e frequentano attualmente la Persona_15 Persona_16
scuola elementare Manzoni in Bolzano”;
8) “vero che la vita familiare, a partire dall'anno 2018, si svolgeva presso appartamento sito in Bolzano, via Sant'Osvaldo n. 1/A, condotto in locazione dalle signore e Pt_4
con canone stabilito in € 1.300,00 oltre oneri accessori”; Parte_5
9) “vero che la Dr.ssa aveva conseguito laurea magistrale in scienze Controparte_1
umane e pedagogiche e superato l'esame di bilinguismo livello B2”;
10) “vero che, come imposto dal Dr. RG NN, la Dr.ssa Controparte_1
dopo la nascita delle figlie, abbandonava il lavoro per dedicarsi in via esclusiva alla loro crescita ed educazione nonché alle faccende domestiche”;
11) “vero che la Dr.ssa rinunciava al suo sogno di intraprendere la Controparte_1
propria carriera post – accademica che le avrebbe consentito notevoli redditi anche a fronte delle specifiche competenze acquisite”;
12) “vero che il Dr. RG NN è noto libero professionista (specificamente esperto contabile) sudtirolese”;
13) “vero che il Dr. RG NN è di famiglia possidente e benestante”;
14) “vero che il Dr. RG NN consegue redditi determinati in oltre €
203.000,00 annui”;
pag. 12 di 23 15) “vero che la relazione tra il Dr. RG NN e la Dr.ssa Controparte_1
con il proseguo del tempo, subiva un irreversibile deterioramento divenendo intollerabile per contrasti e conflitti sempre più frequenti”;
16) “vero che negli ultimi mesi la convivenza era divenuta, a ben vedere, assolutamente intollerabile ed insostenibile essendo contrassegnata da costanti ed aspri litigi tra le odierne parti in causa”;
17) “vero che tali litigi e conflitti erano ascrivibili ai comportamenti tenuti dal Dr.
RG NN nei confronti della Dr.ssa ; Controparte_1
18) “vero che la Dr.ssa veniva accusata di essere nullafacente e Controparte_1
nullatenente e per questo costantemente denigrata ed umiliata anche talvolta davanti alle figlie”;
19) “vero che per tali ragioni i genitori assumevano la decisione che il padre avesse a rilasciare la casa familiare trasferendosi presso il maso, con relativi terreni e pertinenze,
di di lui proprietà sito in zona San Maurizio in Bolzano, come poi effettivamente avvenuto nel corso del mese di settembre dell'anno 2023”;
20) “vero che in siffatto descritto contesto, venuta dunque irreversibilmente meno qualsiasi comunione materiale e spirituale tra loro, gli interessati si adoperavano – anche attraverso la mediazione dei rispettivi difensori (per la Dr.ssa Controparte_1
individuati in altri avvocati incaricati precedentemente rispetto allo scrivente tra i quali si segnalano l'Avv.ssa Alexa Pobitzer e l'Avv.ssa Ruth Unterholzner) – per raggiungere un accordo orientativo di massima in merito all'affidamento, al collocamento ed al mantenimento delle bimbe”;
pag. 13 di 23 21) “vero che le trattative naufragavano preso atto delle proposte avanzate dal Dr.
RG NN che si rivelavano pregiudizievoli e dannose per le piccole e la mamma tenuto conto delle proposte economiche da egli avanzate a fronte della situazione economico-finanziaria del prefato e del cospicuo patrimonio familiare”;
22) “vero che la Dr.ssa si integrava socialmente sul territorio Controparte_1
altoatesino essendosi sempre attivata e data a fare in tal senso”;
23) “vero che il Dr. RG NN escludeva la Dr.ssa dalla Controparte_1
cerchia degli amici e familiari di madrelingua tedesca omettendo di introdurla, quasi relegandola a ruolo di “cenerentola””;
24) “vero che mai la Dr.ssa ha offeso ed insultato il Dr. RG Controparte_1
NN men che meno alla presenza delle figlie”;
25) “vero che il Dr. RG NN è stimato e conosciuto esperto contabile bolzanino dotato di spiccate capacità e competenze professionali”;
26) “vero che il Dr. RG NN esercita la propria attività professionale con prestigioso studio sito in Bolzano, alla via Leonardo da Vinci n. 4, associato con il Dr.
Christoph Munter”;
27) “vero che lo studio associato del Dr. RG NN e del Dr. Christoph
Munter realizza ricavi annui per ben € 323.900,00”;
28) “vero che il Dr. RG NN è proprietario dei cespiti immobiliari di cui alla lista dimessa sub documento portante il n. 14 che si esibisce”;
29) “vero che il patrimonio immobiliare del Dr. RG NN si compone nel dettaglio fra l'altro di:
pag. 14 di 23 - un maso con relative pertinenze ed azienda agricola e vinicola denominata Ganzner
sito in Appiano s.s.d.v. (BZ), gravato da diritto di usufrutto in favore dei genitori;
- un maso con relative pertinenze ed azienda agricola gestita attraverso la Goldegghof
s.a.s. della quale l'interessato è socio accomandante e detiene quote di partecipazione pari al 99% del totale;
- un terreno edificabile in ragione della quota indivisa di 3/4 di cui l'ultimo 1/4 è di proprietà del di lui cugino signor ”; Persona_18
30) “vero che il Dr. RG NN detiene inoltre patrimonio finanziario quantificato in oltre € 70.000,00”;
31) “vero che il Dr. RG NN è proprietario di una autovettura marca
Mercedes modello C220 Bluetec e di una motocicletta marca Yamaha”;
32) “vero che il Dr. RG NN è pertanto una persona benestante al pari della propria famiglia di origine che dispone e gestisce di immobili e capitali”;
33) “vero che la Dr.ssa risulta essenzialmente nullatenente Controparte_1
limitandosi i di lei averi a pochi effetti personali di irrisorio valore economico e solamente affettivo”;
34) “vero che sotto il profilo dichiarativo le attività agricole come previsto dal T.U.I.R.
(Testo Unico In Materia Di Imposte Dirette – artt. 27 e seguenti d.P.R. n. 917/1986)
godono di un sistema di tassazione agevolato basato sulle tariffe d'estimo e non sulla effettiva capacità economica”;
35) “vero che la Dr.ssa ha perso ogni contatto con l'ambiente Controparte_1
lavorativo”;
pag. 15 di 23 36) “vero che la Dr.ssa non avendo alcuna conoscenza in Bolzano e Controparte_1
dintorni, incontra difficoltà a rinvenire una soluzione occupazionale stabile”;
37) “vero che in tanti episodi le bimbe, pur riportando ferite, sono state riaccompagnate a casa dal padre senza sottoposizione ad alcuna forma di controllo medico e/o ospedaliero e nemmeno la applicazione di un disinfettante e/o di un cerotto o fasciatura di tamponamento”;
38) “vero che durante l'ultimo fine settimana di giugno il Dr. RG NN
lasciava le figlie da sole in un parco di arrampicata”;
39) “vero che in tale frangente la primogenita subiva infortunio riportando una frattura a l.v. metafisi distale radio destro con prognosi indicata in ben giorni trenta”;
40) “vero che il Dr. RG NN è affetto fin dalla nascita da audiolesione che gli impedisce la percezione di qualsiasi rumore in assenza dell'utilizzo del prescritto apparecchio acustico”;
41) “vero che i costi afferenti l'appartamento già adibito a casa familiare sono,
determinati, tra canone di locazione ed oneri accessori, in complessivi € 20.000,00 annui circa”;
42) “vero che il Dr. RG NN non risulta gravato da alcuna altra voce di spesa (né per locazione né per oneri accessori né per utenze, bollette e consumi di varia natura) disponendo di alloggio a titolo gratuito presso il maso di famiglia”.
Si indica a teste il signor residente in [...]. Testimone_1
Ulteriori nominativi allo stato riservati. Si insiste inoltre affinché le figlie minorenni della coppia e , stante la loro acquisita capacità Persona_15 Persona_16
pag. 16 di 23 di discernimento e la non manifesta superfluità della audizione, vengano sentite quali soggetti interessati all'esito del procedimento de quo in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 473 bis 4 cod. proc. civ. (rubricato per l'appunto “Ascolto del minore”) il quale testualmente prevede che “il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di età
inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità”.
Quanto anzi non ravvisandosi nella fattispecie alcun contrasto della richiesta audizione con l'interesse delle minori né siffatto incombente appare manifestamente superfluo né
tantomeno le bambine hanno manifestato la volontà di non essere sentite.
Si chiede, altresì, che l'adita Autorità Giudiziaria si compiaccia ordinare, ex art. 210 cod.
proc. civ., la esibizione anche degli estratti conto integrali ed analitici dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni riconducibili al Dr. RG
NN in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 473 bis 12, terzo comma, lettera c), cod. proc. civ. incomprensibilmente non allegati al ricorso introduttivo.
Si chiede infine che l'adito Giudice si compiaccia disporre il conferimento di incarico alla polizia tributaria allo scopo di attingere debite precise notizie sulla effettiva situazione finanziaria, societaria, immobiliare e patrimoniale globale del predetto e della intera di lui famiglia di provenienza con particolare riguardo a beni, investimenti e redditi -
anche qualora intestati a soggetti diversi - ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 337 ter cod. civ.
La Dr.ssa non si oppone in ogni caso ad ogni eventuale ulteriore Controparte_1
diverso mezzo di prova che l'Ill.mo signor Giudice istruttore avrà ad assumere ex officio pag. 17 di 23 caldeggiando d'altro canto la promozione di un tentativo di mediazione, ad espletare in sede giudiziale ovvero a mezzo di esperti, ai sensi dell'art. 473 bis 10 cod. proc. civ., “per raggiungere un accordo con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale” delle figlie.
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa a rifondere, in ipotesi, in favore dello Stato stante la avvenuta presentazione da parte della odierna convenuta della prevista domanda di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio – reiterata anche avanti codesto On.le Giudice adito ai sensi dell'art. 126, ultimo comma, d.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, ritenuti integrati tutti i relativi presupposti e condizioni”;
del Pubblico Ministero:
“Die Staatsanwaltschaft befürwortet die von dem Antragsteller gestellten
Schlussanträge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.
La presente sentenza viene redatta unicamente in lingua italiana, stante espressa rinuncia del ricorrente alla redazione in lingua tedesca formalizzata alla prima udienza.
II. Sull'affidamento delle figlie
Nulla quaestio circa il congiunto affidamento di entrambe le figlie, recependo sul punto concorde istanza.
La tenera età delle stesse ne sconsiglia vivamente l'audizione.
Il Collegio non ritiene di dover procedere all'accertamento della capacità
pag. 18 di 23 genitoriale del ricorrente.
Tale domanda – che implicitamente la pone in dubbio – non risulta per nulla giustificata ed è invece del tutto contraddetta dalla stessa disciplina del diritto di visita proposta dalla convenuta di cui in epigrafe, cui si rimanda.
Entrambe le bambine andranno collocate presso la madre, con la quale convivranno nell'abitazione familiare.
La richiesta di opposto contenuto formulata dal ricorrente in comparsa conclusionale – stante la portata meramente riassuntiva di quest'ultima – non è
ammissibile e, comunque, non trova alcuna giustificazione nell'eventualità, non dimostrata, che i canoni di locazione dell'abitazione familiare siano rimasti impagati o che vi sia volontà di permanere nell'inadempimento.
Va pertanto sostanzialmente ripresa sul punto e, conseguentemente, anche in ordine al diritto di visita, la disciplina proposta in via conciliativa dal Giudice
istruttore all'udienza a del 17.9.2024, sulla base della quale veniva disposto ex art. 473 bis.22 c.p.c. e in ordine alla quale entrambe le parti si erano dichiarate d'accordo.
III. Sul contributo di mantenimento
Anche in ordine a tale aspetto va confermato quanto disposto in via provvisoria e urgente.
La convenuta ha nel frattempo trovato nuova occupazione.
Dal contratto recante la data del 25.6.2025 (cfr. doc. 36 di parte convenuta), si evince reddito annuo lordo – al netto delle “indennità di istituto”,
pag. 19 di 23 il cui percepimento non pare scontato – di € 28.777,06, che individua reddito netto mensile – tenuto conto dell'applicazione dell'aliquota minima del 23%
sullo scaglione sino ad € 28.000,00 – di circa € 1.800,00 mensili netti.
Il ricorrente documenta reddito mensile di circa € 7.700,00 mensili (anno di imposta 2022) ed € 6.753,00 (anno di imposta 2023), a fronte di dichiarati esborsi mensili pari a circa € 10.000,00 (€ 1.376,00 per rata di mutuo per spese di apertura dell'ufficio, €1.626,00 per rata di mutuo agrario, € 2.241,00 per altra rata di mutuo, € 3.615,00 per rendita a favore dei genitori, oltre al canone di locazione di € 1.300,00 pagato sino a marzo 2025).
È pertanto da ritenersi che il convenuto faccia fronte alle dedotte spese attingendo a fonti ulteriori rispetto al reddito dichiarato.
Tuttavia, la congruità del contributo previsto a carico del ricorrente per ciascuna figlia esonera da integrazioni documentali o indagini sul reddito dello stesso.
Ove, infatti, al reddito della convenuta si aggiunga l'ammontare dell'assegno unico percepito per le figlie, pari a circa 120,00 a marzo 2024 (cfr.
doc. 21 del ricorrente) ed il contributo di mantenimento – pari ad € 1.000,00
mensili per ciascuna figlia – si ricava importo a disposizione della convenuta di almeno € 3.920,00 mensili, assolutamente congruo per far fronte ai bisogni della famiglia, anche al netto del canone di locazione, pari ad € 1.300,00 mensili.
Le spese straordinarie che necessitassero per le figlie andranno divise tra i genitori in proporzione ai rispettivi redditi e graveranno pertanto per il 70% sul ricorrente, per il restante 30% sulla convenuta.
pag. 20 di 23 Le richieste istruttorie della convenuta sono inammissibili (i capitoli di prova sono tutti irrilevanti) o superflue, posto che stante la sopra ricordata congruità del contributo di mantenimento, ogni ulteriore accertamento circa la disponibilità mensile netta del ricorrente sarebbe estranea alla finalità del presente giudizio.
Le spese di lite, in considerazione della prevalente parziale soccombenza di parte convenuta, ne giustifica condanna la rimborso del 50% delle spese di controparte.
Ex art. 136, comma 1 DPR n. 115/'02 nulla vi è da disporre in ordine alla domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato della stessa –
depositata l'8.5.2025 – stante il superamento del limite di reddito a seguito della nuova occupazione dell'istante.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda istanza ed eccezione reietta o assorbita,
così provvede:
1. le figlie vengono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori e collocate prevalentemente presso la madre, con la quale vivranno nell'alloggio di famiglia, che viene assegnato ad Controparte_1
2. il padre potrà tenere le figlie a fine settimana alterni dal venerdì dopo scuola e le riporterà a scuola il lunedì mattina successivo;
nella settimana seguente a quando le figlie il fine settimana precedente sono state con il papà, verranno prelevate dal papà a scuola il lunedì e il mercoledì e riportate a scuola pag. 21 di 23 rispettivamente il martedì mattina e il giovedì mattina seguenti;
la settimana successiva a quando le figlie non sono state con il papà, verranno da questo prelevate da scuola solo il mercoledì e riportate a scuola il giovedì mattina;
3. le vacanze tradizionali, escluse quelle natalizie ed estive, verranno passate dalle figlie alternativamente con l'uno e l'altro genitore, ad es. vacanze di carnevale con la mamma, Pasqua con il papà, ecc…;
4. per le vacanze di Natale, le figlie staranno con il papà il 24.12 fino alla mattina del 25.12, ore 10; successivamente di anno in anno, con la mamma sino al 30.12 e con il papà dal 3.1 sino alla fine delle vacanze natalizie;
il periodo 31.12-2.1
alternativamente con l'uno e con l'altro genitore;
durante le vacanze 2025 le figlie staranno con il papà dal 25.12 al 2.1;
5. durante le vacanze estive, le figlie potranno stare con ciascun genitore per almeno tre settimane anche non consecutive, con obbligo di preavviso entro il 15
febbraio dell'anno di riferimento;
6. i compleanni delle figlie verranno passati in compagnia di entrambi i genitori;
7. è obbligato a pagare a titolo di contributo di Parte_1
mantenimento per le figlie, dal mese di aprile 2025, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 1.000,00 per ciascuna figlia;
detto importo è soggetto a rivalutazione annua sulla base degli indici ASTAT valevoli per le famiglie di impiegati e operai per il Comune di Bolzano, con prima rivalutazione a marzo 2026;
8. le spese di natura straordinaria necessarie per le figlie, verranno sostenute al
70'% dal padre e per il restante 30% dalla madre;
in caso di necessità, troverà
pag. 22 di 23 applicazione il protocollo vigente presso questo Tribunale;
9. eventuali contributi pubblici (assegno unico) erogati in favore delle figlie,
andranno ad esclusivo vantaggio della convenuta;
eventuali detrazioni fiscali per le figlie andranno a beneficio del ricorrente per il 70% e della convenuta per il 30%;
condanna al rimborso delle spese di lite, che liquida per spese vive in € Controparte_4
41,30 e per onorari di avvocato in € 4.495,50 oltre 15 % per spese generali, I.V.A.
e C.A.P. come per legge.
Così deciso in Bolzano, 03/10/2025
Il Presidente
dott. Andrea Pappalardo
pag. 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NO
Sezione II civile
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale nelle persone di:
dott. Andrea Pappalardo - Presidente relatore dott. Morris Recla - Giudice
dott. Magdalena Costa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1443/2024 promossa da
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. BRUNNER ISABEL, domiciliatario;
- parte attrice -
contro rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1
dall'avv. DI NARDA, domiciliatario;
- parte convenuta -
con l'intervento del pag. 1 di 23 PUBBLICO MINISTERO.
CONCLUSIONI
del ricorrente:
laut schriftliche Ausfùhrungen zur Verhandlung vom 17.7.2025:
All dies vorausgeschickt, beantragt HE Hansjörg wie vertreten und Pt_1
verteidigt:
- die Annahme der Schlussanträge i.S. von Art. 473-bis.28 Abs. 1 a) ZPO vom
16.05.2025 (gemäß Vorschlag dieses Gerichts laut Verfügung vom 17.9.2024),
sofern sich FR in Anbetracht ihrer neuen Einkommenssituation bereit CP_1
erklärt, die Zahlung des Wohnkosten - samt Rückständen - für die derzeitige
Wohnung in Bozen, 1/A zu übernehmen; Per_1
- in untergeordneter Hinsicht und für den Fall, dass sich FR NZ weiterhin weigern sollte, die Wohnkosten zu tragen, die Annahme der Anträge gemäß
Schlussschriftsatz im Sinne von Art. 473bis.28 ZPO vom 16.06.2025, bei vorwiegender Unterbringung der Töchter beim Vater;
laut Schlussanträge i.S. von Art. 473-bis.28 Abs. 1 a) ZPO vom 16.05.2025:
“Möge das Landesgericht Bozen, unter Abweisung aller anderslautenden
Anträge, in endgültiger Hinsicht, wie folgt verfügen:
1. Das Sorgerecht für die minderjährigen Töchter und den Per_2 Persona_3
Eltern gemeinsam zugesprochen, wobei die Mädchen den vorwiegenden Aufenthalt
sowie den Wohnsitz bei der Mutter behalten werden, der die Per_4
Familienwohnung in Bozen, 1/A und die den Mietvertrag Per_1 Persona_5
pag. 2 di 23 sowie die Anschlüsse bzw. Verträge für die Wohnnebenkosten auf sich umschreiben wird.
Die Entscheidungen des täglichen Lebens trifft derjenige Elternteil, bei dem sich die
Kinder gerade aufhalten;
weitreichendere Entscheidungen in Bezug auf die Töchter
werden gemeinsam getroffen und zwischen den Eltern abgesprochen.
2. und werden folgende Tage und beim Vater verbringen: Per_2 Per_3 Per_6
- jedes zweite Wochenende von Freitag nach der (während der Schulferien ab Per_7
12.00 Uhr) bis zum darauffolgenden Montagmorgen;
- unter der jeden Mittwochnachmittag bis zum nächsten Morgen sowie Pt_2
zusätzlich am bis zum nächsten Morgen in jenen Wochen, in denen Persona_8
sie das Wochenende mit der Mutter verbringen.
3. Die Ferien, Feier- und Geburtstage werden wie folgt geregelt:
- zu Weihnachten verbringen und jährlich den Heiligabend (24.12.) Per_2 Per_3
bis zum 25.12. um 10.00 Uhr beim Vater und den Weihnachtstag (25.12.) bis zum
30.12. bei der Mutter sowie ab dem 3.1. bis zum Schulbeginn beim Vater;
die Tage vom
31.12.-2.1. werden zwischen den Eltern jährlich abgewechselt, wobei die Töchter die letzten Weihnachtsferien bis zum 2.1.2025 bei der Mutter verbracht haben;
- die Faschings-, Oster- und Herbstferien verbringen die Töchter jährlich abwechselnd mit dem einen oder anderen Elternteil (z.B. Faschingsferien mit der Mutter, Osterferien
mit dem Vater, Herbstferien mit der Mutter, und das darauffolgende Jahr umgekehrt);
pag. 3 di 23 - in den Sommerferien verbringen die Kinder mindestens drei - auch nicht zusammenhängende - Wochen mit dem Vater und mit der Mutter;
die entsprechenden
Zeiten werden zwischen den Eltern jährlich 15.2. eines jeden Persona_9
- die Brückentage verbringen die Töchter mit jenem bei dem sie das Parte_3
Wochenende verbringen;
- die Kinder werden ihre Geburtstage mit beiden verbringen;
jeder Persona_10
hat die Töchter an seinem eigenen Geburtstag bei sich. Parte_3
Im Krankheitsfall bleiben die Töchter bis zur vollständigen Genesung bei jenem
Elternteil, bei dem sie sich gerade aufhalten.
4. HE NN trägt seit April 2025 mit einem monatlichen Betrag von jeweils €
1.000,00 für und zum ordentlichen Unterhalt bei, und zwar mittels Per_2 Per_3
Überweisung innerhalb des 5. eines jeden Monats auf ein auf FR lautendes CP_1
Konto, mit jährlicher Anpassung laut dem vom ASTAT ermittelten Verbraucherindex
für die Gemeinde Bozen
angepasst, mit erster Aufwertung im April 2026.
5. HE und FR werden im Verhältnis 70%/30% die Pt_1 CP_1
außerordentlichen Kosten für die Kinder übernehmen, wobei die Regelung des
Einvernehmensprotokolls des Landesgerichts Bozen vom 26.11.2024 und folgende
Abänderungen angewandt wird;
die Sommerkurse werden von beiden Eltern gemeinsam innerhalb März eines jeden Jahres festgelegt.
7. , einheitliches Familiengeld) und alle sonstigen Controparte_2 Controparte_3
Beiträge der öffentlichen Hand für die Kinder gehen zu Gunsten der Mutter, wobei letztere zur Deckung der entsprechenden außerordentlichen Kosten herangezogen pag. 4 di 23 werden müssen. Etwaige Steuerabsetzbeträge werden von HEn und von Pt_1
FR NZ im Verhältnis 70%/30% in Anspruch genommen.
8. Die Kosten des gegenständlichen Verfahrens werden der Antragsgegnerin angelastet;
laut Schlussschriftsatz vom 16.6.2025:
All dies vorausgeschickt, , wie eingangs vertreten und Persona_11
verteidigt, folgende Anträge:
- im Dringlichkeitswege, in Abänderung der provisorischen Verfügungen gemäß Art.
473bis.22 ZPO, möge der delegierte Richter wie folgt verfügen:
1. Das Sorgerecht für die minderjährigen Töchter und wird den Per_2 Per_3
Eltern gemeinsam zugesprochen, wobei die Mädchen den vorwiegenden Aufenthalt
sowie den Wohnsitz beim Vater haben werden.
2. Die Entscheidungen des täglichen Lebens trifft derjenige Elternteil, bei dem sich die
Kinder gerade aufhalten;
weitreichendere Entscheidungen in Bezug auf die Töchter
werden gemeinsam getroffen und zwischen den Eltern abgesprochen.
3. FR wird ein angemessenes Umgangsrecht mit den Töchtern und CP_1 Per_2
ohne Übernachtungen eingeräumt, solange sie nicht über eine geeignete Per_3
Wohnung und Arbeitsstelle verfügt.
Sobald FR NZ nachweislich eine stabile Arbeits- und Wohnsituation haben wird,
wird folgendes Umgangsrecht Anwendung finden:
- jedes zweite Wochenende von Freitag nach der (während der Schulferien ab Per_7
12.00 Uhr) bis zum;
Persona_12 Persona_13
pag. 5 di 23 - unter der Woche: jede Woche einen Nachmittag bis zum nächsten Morgen sowie zusätzlich einen weiteren Nachmittag bis zum nächsten Morgen in jenen Wochen, in denen sie das Wochenende mit dem Vater verbringen;
- zu Weihnachten verbringen und jährlich den Heiligabend (24.12.) Per_2 Per_3
bis zum 25.12. um 10.00 Uhr beim Vater und den Weihnachtstag (25.12.) bis zum
30.12. bei der Mutter sowie ab dem 03.01. bis zum Schulbeginn bei der Mutter;
die Tage
vom 31.12.-02.01. werden zwischen den Eltern jährlich abgewechselt, wobei die Töchter
die letzten Weihnachtsferien bis zum 02.01.2025 bei der Mutter verbracht haben;
die Faschings-, Oster- und Herbstferien verbringen die Töchter jährlich abwechselnd mit dem einen oder anderen Elternteil (z.B. Faschingsferien mit der Mutter, Osterferien
mit dem Vater, Herbstferien mit der Mutter, und das darauffolgende Jahr umgekehrt);
- in den Sommerferien verbringen die Kinder mindestens drei - auch nicht zusammenhängende - Wochen mit dem Vater und mit der Mutter;
die entsprechenden
Zeiten werden zwischen den Eltern jährlich bis zum 15.02. eines jeden
[...]
Per_9
- die Brückentage verbringen die Töchter mit jenem bei dem sie das Parte_3
Wochenende verbringen;
- die Kinder werden ihre Geburtstage mit beiden verbringen;
jeder Persona_10
hat die Töchter an seinem eigenen Geburtstag bei sich. Parte_3
- im Krankheitsfall bleiben die Töchter bis zur vollständigen Genesung bei jenem
Elternteil, bei dem sie sich gerade aufhalten.
4. FR NZ wird angeordnet, mit einem vom Gericht als angemessen erachteten
Beitrag, und jedenfalls mit jeweils mindestens 250,00 €, zum ordentlichen Unterhalt
pag. 6 di 23 von und , und zwar mittels Überweisung innerhalb des Per_2 Persona_14
5. eines jeden Monats auf ein auf HE NN lautendes Konto, mit jährlicher
Anpassung laut dem vom ASTAT ermittelten Verbraucherindex für die Provinz Bozen,
mit erster Aufwertung im Juni 2026.
5. HE und FR werden im Verhältnis 70%/30% die Pt_1 CP_1
außerordentlichen Kosten für die Kinder übernehmen, wobei die Regelung des
Einvernehmensprotokolls des Landesgerichts Bozen vom 26.11.2024 und folgende
Abänderungen angewandt wird;
die Sommerkurse werden von beiden Eltern gemeinsam innerhalb März eines jeden Jahres festgelegt.
6. , einheitliches Familiengeld) und alle sonstigen Controparte_2 Controparte_3
Beiträge der öffentlichen Hand für die Kinder gehen zu Gunsten des Vaters, wobei letztere zur Deckung der entsprechenden außerordentlichen Kosten herangezogen werden müssen.
Etwaige Steuerabsetzbeträge werden von HEn und von FR NZ im Pt_1
Verhältnis 70%/30% in Anspruch genommen.
- in endgültiger Hinsicht: möge das Landesgericht Bozen die obenstehenden
Bedingungen bestätigen, wobei die Kosten des gegenständlichen Verfahrens der
Antragsgegnerin angelastet werden”;
della convenuta:
come da nota di precisazione delle conclusioni dd. 14.5.2025:
pag. 7 di 23 “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Bolzano, rigettata ogni avversaria richiesta,
istanza ed eccezione, sia di merito che istruttoria:
A) assegnare in uso esclusivo alla Dr.ssa la casa familiare, Controparte_1
comprensiva di tutti gli arredi, corredi ed elettrodomestici ivi rimasti allocati all'esito di quanto già asportato dal Dr. RG NN, sita in Bolzano, via Sant'Osvaldo
n.1/A, condotta in locazione dalle signore e giusto Pt_4 Parte_5
contratto formalmente intestato al predetto, con canone mensile attualmente stabilito in
€ 1.300,00, sancendo il diritto in capo alla assegnataria di ottenere la volturazione del rapporto esclusivamente a proprio nome;
B) affidare ex art. 337 ter cod. civ. le figlie minorenni della coppia e Persona_15
in via condivisa ad entrambi i genitori stabilendo la loro permanenza Persona_16
principale presso l'abitazione anzi specificata con ivi contestuale mantenimento della residenza anagrafica ed autorizzando quest'ultima a provvedere in via autonoma alla adozione delle decisioni di maggiore interesse riguardanti le bimbe specificamente nei casi di particolare urgenza;
C) previa eventuale sottoposizione del Dr. RG NN ad accertamenti in ordine alla di lui capacità ed idoneità genitoriale qualora ritenuta necessaria da codesto
On.le Tribunale, nella malaugurata ipotesi in cui non sia possibile per i genitori raggiungere un soddisfacente accordo rispettoso dei diritti della prole, imporre al padre il diritto / dovere di trascorrere adeguato tempo con le fanciulle, a determinare nella misura di due week – end mensili alternati dal sabato alle ore 12.00 (pranzo con il padre)
fino alla domenica alle ore 20.00 (cena con il padre) oltre ad un pomeriggio infrasettimanale senza pernottamento onde evitare stress e disequilibrio durante il pag. 8 di 23 periodo di frequenza scolastica delle piccole, a due settimane anche non continuative durante il periodo di vacanza estivo con preavviso a fornire alla mamma entro e non oltre il giorno 30 aprile di ciascun anno pena la relativa decadenza nonchè, ad anni alterni, le festività rispettivamente di Natale e Capodanno e di carnevale e Pasqua
sempre e comunque con obbligo di comunicazione del luogo di permanenza. Resta fermo che nel caso in cui i genitori per qualsiasi motivo non potessero nei giorni prestabiliti tenere la figlia non sarà possibile recuperare tale mancanza nei giorni successivi, salvo consenso espresso dell'altro coniuge. Il tanto sempre e comunque compatibilmente con le esigenze, gli impegni scolastici ed extrascolastici ed i desideri e le inclinazioni delle bambine tenuto conto che queste ultime appaiono già mature ed assolutamente in grado e condizione di autodeterminarsi liberamente sotto tale aspetto.
Entrambi i genitori si impegnano a partecipare personalmente a tutti gli avvenimenti importanti per le figlie minori come il compleanno, eventuali manifestazioni, gare, recite e quant'altro;
D) porre a carico del Dr. RG NN contributo al mantenimento delle figlie, a garanzia della conservazione del tenore di vita goduto in costanza di rapporto e sino al raggiungimento della di lei piena indipendenza economica, anche tenuto conto dei criteri all'uopo dettati dall'art. 337 ter cod. civ. avuto precipuo riguardo alle loro attuali esigenze, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore siccome prospettati, alle risorse economiche di entrambi ed alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi, nell'ammontare mensile di € 4.000,00 (€ 2.000,00 per ciascuna) a versare in via anticipata entro il quinto giorno di ogni mese sul conto corrente intestato alla Dr.ssa ad indicare, con annuale rivalutazione Controparte_1
secondo gli indici Astat della Provincia Autonoma di Bolzano, oltre al pagamento in pag. 9 di 23 misura del 90% degli oneri scolastici (eventuali rette, gite e quant'altro), delle spese mediche non mutuabili che necessitassero, di quelle per attività ludiche extrascolastiche,
sportive e ricreative e di natura straordinaria latu sensu intese afferenti la prole - con espressa ricomprensione nelle stesse anche di quelle per babysitter, pre - scuola e doposcuola - in ottemperanza a quanto previsto dal protocollo vigente presso il
Tribunale di Bolzano (si dimettono sul punto le liste delle spese straordinarie necessarie per le bimbe elaborate dalla madre sulla base della esperienza fino ad oggi maturata tra le quali si rivengono quelle per attività sportive quali il nuoto, il tennis e lo sci e quelle per attività culturali quali il teatro ed il corso di cucina);
E) prescrivere che la percezione di assegni familiari, dell'assegno unico INPS e di altri sussidi ed emolumenti pubblici nessuno escluso, eventualmente erogati o ad erogare per le figlie, saranno di spettanza integrale della mamma mentre le ritenute fiscali della mamma nella misura dell'80% e del padre nella residua del 20%;
F) disporre che le parti, per il benessere delle minori ed onde scongiurare inutili traumi in capo a queste ultime, abbiano ad evitare di frequentare eventuali nuovi partners sentimentali in presenza delle stesse per almeno un semestre decorrente dalla data di emissione del provvedimento in questa sede invocato;
G) obbligare entrambi i genitori a comunicare tempestivamente ogni cambiamento di residenza o domicilio e ad indicare il proprio recapito telefonico anche degli eventuali luoghi di villeggiatura con autorizzazione reciproca a recarsi all'estero quando desiderano e senza alcun vincolo anche per quanto attiene il rilascio del passaporto con iscrizione a' fini turistici.
pag. 10 di 23 In via principale di merito, chiede che l'intestata On.le Curia si compiaccia stabilire le condizioni sopra riportate, quali richieste formulate anche in via provvisoria ed urgente sub lettere da A) a G), ritenute conformi a quanto previsto dall'ordinamento in materia e rispondenti al supremo interesse delle figlie;
- in via istruttoria: in modifica del provvedimento assunto in data 8 maggio 2025
dall'Ill.mo Giudice delegato, si chiede sin d'ora la ammissione di prova per interrogatorio formale del Dr. RG NN nonché per testimoni sulle circostanze di fatto riguardanti la presente controversia appresso capitolate.
1) “Vero che la Dr.ssa ed il Dr. RG NN intrattenevano Controparte_1
relazione sentimentale di lunga durata e di natura more uxorio con decorrenza dall'anno
2013”;
2) “vero che la Dr.ssa era giunta in Alto Adige nel corso dell'anno Controparte_1
2012”;
3) “vero che la Dr.ssa aveva trovato lavoro come commessa dapprima Controparte_1
presso il noto negozio ad insegna Intimissimi e successivamente per le manifatture
; Per_17
4)
“vero che la Dr.ssa era emigrata in precedenza da Udine a Milano”; Controparte_1
5) “vero che la Dr.ssa a Milano aveva rinvenuto occupazione nel Controparte_1
campo della moda presso un noto showroom occupandosi di recuperi crediti, di vendita e di intrattenimento di rapporti commerciali con note aziende multinazionali”;
pag. 11 di 23 6) “vero che dalla unione della coppia nascevano, rispettivamente il 5 dicembre 2016 ed il 25 ottobre 2017, le figlie e ”; Persona_15 Persona_16
7) “vero che e frequentano attualmente la Persona_15 Persona_16
scuola elementare Manzoni in Bolzano”;
8) “vero che la vita familiare, a partire dall'anno 2018, si svolgeva presso appartamento sito in Bolzano, via Sant'Osvaldo n. 1/A, condotto in locazione dalle signore e Pt_4
con canone stabilito in € 1.300,00 oltre oneri accessori”; Parte_5
9) “vero che la Dr.ssa aveva conseguito laurea magistrale in scienze Controparte_1
umane e pedagogiche e superato l'esame di bilinguismo livello B2”;
10) “vero che, come imposto dal Dr. RG NN, la Dr.ssa Controparte_1
dopo la nascita delle figlie, abbandonava il lavoro per dedicarsi in via esclusiva alla loro crescita ed educazione nonché alle faccende domestiche”;
11) “vero che la Dr.ssa rinunciava al suo sogno di intraprendere la Controparte_1
propria carriera post – accademica che le avrebbe consentito notevoli redditi anche a fronte delle specifiche competenze acquisite”;
12) “vero che il Dr. RG NN è noto libero professionista (specificamente esperto contabile) sudtirolese”;
13) “vero che il Dr. RG NN è di famiglia possidente e benestante”;
14) “vero che il Dr. RG NN consegue redditi determinati in oltre €
203.000,00 annui”;
pag. 12 di 23 15) “vero che la relazione tra il Dr. RG NN e la Dr.ssa Controparte_1
con il proseguo del tempo, subiva un irreversibile deterioramento divenendo intollerabile per contrasti e conflitti sempre più frequenti”;
16) “vero che negli ultimi mesi la convivenza era divenuta, a ben vedere, assolutamente intollerabile ed insostenibile essendo contrassegnata da costanti ed aspri litigi tra le odierne parti in causa”;
17) “vero che tali litigi e conflitti erano ascrivibili ai comportamenti tenuti dal Dr.
RG NN nei confronti della Dr.ssa ; Controparte_1
18) “vero che la Dr.ssa veniva accusata di essere nullafacente e Controparte_1
nullatenente e per questo costantemente denigrata ed umiliata anche talvolta davanti alle figlie”;
19) “vero che per tali ragioni i genitori assumevano la decisione che il padre avesse a rilasciare la casa familiare trasferendosi presso il maso, con relativi terreni e pertinenze,
di di lui proprietà sito in zona San Maurizio in Bolzano, come poi effettivamente avvenuto nel corso del mese di settembre dell'anno 2023”;
20) “vero che in siffatto descritto contesto, venuta dunque irreversibilmente meno qualsiasi comunione materiale e spirituale tra loro, gli interessati si adoperavano – anche attraverso la mediazione dei rispettivi difensori (per la Dr.ssa Controparte_1
individuati in altri avvocati incaricati precedentemente rispetto allo scrivente tra i quali si segnalano l'Avv.ssa Alexa Pobitzer e l'Avv.ssa Ruth Unterholzner) – per raggiungere un accordo orientativo di massima in merito all'affidamento, al collocamento ed al mantenimento delle bimbe”;
pag. 13 di 23 21) “vero che le trattative naufragavano preso atto delle proposte avanzate dal Dr.
RG NN che si rivelavano pregiudizievoli e dannose per le piccole e la mamma tenuto conto delle proposte economiche da egli avanzate a fronte della situazione economico-finanziaria del prefato e del cospicuo patrimonio familiare”;
22) “vero che la Dr.ssa si integrava socialmente sul territorio Controparte_1
altoatesino essendosi sempre attivata e data a fare in tal senso”;
23) “vero che il Dr. RG NN escludeva la Dr.ssa dalla Controparte_1
cerchia degli amici e familiari di madrelingua tedesca omettendo di introdurla, quasi relegandola a ruolo di “cenerentola””;
24) “vero che mai la Dr.ssa ha offeso ed insultato il Dr. RG Controparte_1
NN men che meno alla presenza delle figlie”;
25) “vero che il Dr. RG NN è stimato e conosciuto esperto contabile bolzanino dotato di spiccate capacità e competenze professionali”;
26) “vero che il Dr. RG NN esercita la propria attività professionale con prestigioso studio sito in Bolzano, alla via Leonardo da Vinci n. 4, associato con il Dr.
Christoph Munter”;
27) “vero che lo studio associato del Dr. RG NN e del Dr. Christoph
Munter realizza ricavi annui per ben € 323.900,00”;
28) “vero che il Dr. RG NN è proprietario dei cespiti immobiliari di cui alla lista dimessa sub documento portante il n. 14 che si esibisce”;
29) “vero che il patrimonio immobiliare del Dr. RG NN si compone nel dettaglio fra l'altro di:
pag. 14 di 23 - un maso con relative pertinenze ed azienda agricola e vinicola denominata Ganzner
sito in Appiano s.s.d.v. (BZ), gravato da diritto di usufrutto in favore dei genitori;
- un maso con relative pertinenze ed azienda agricola gestita attraverso la Goldegghof
s.a.s. della quale l'interessato è socio accomandante e detiene quote di partecipazione pari al 99% del totale;
- un terreno edificabile in ragione della quota indivisa di 3/4 di cui l'ultimo 1/4 è di proprietà del di lui cugino signor ”; Persona_18
30) “vero che il Dr. RG NN detiene inoltre patrimonio finanziario quantificato in oltre € 70.000,00”;
31) “vero che il Dr. RG NN è proprietario di una autovettura marca
Mercedes modello C220 Bluetec e di una motocicletta marca Yamaha”;
32) “vero che il Dr. RG NN è pertanto una persona benestante al pari della propria famiglia di origine che dispone e gestisce di immobili e capitali”;
33) “vero che la Dr.ssa risulta essenzialmente nullatenente Controparte_1
limitandosi i di lei averi a pochi effetti personali di irrisorio valore economico e solamente affettivo”;
34) “vero che sotto il profilo dichiarativo le attività agricole come previsto dal T.U.I.R.
(Testo Unico In Materia Di Imposte Dirette – artt. 27 e seguenti d.P.R. n. 917/1986)
godono di un sistema di tassazione agevolato basato sulle tariffe d'estimo e non sulla effettiva capacità economica”;
35) “vero che la Dr.ssa ha perso ogni contatto con l'ambiente Controparte_1
lavorativo”;
pag. 15 di 23 36) “vero che la Dr.ssa non avendo alcuna conoscenza in Bolzano e Controparte_1
dintorni, incontra difficoltà a rinvenire una soluzione occupazionale stabile”;
37) “vero che in tanti episodi le bimbe, pur riportando ferite, sono state riaccompagnate a casa dal padre senza sottoposizione ad alcuna forma di controllo medico e/o ospedaliero e nemmeno la applicazione di un disinfettante e/o di un cerotto o fasciatura di tamponamento”;
38) “vero che durante l'ultimo fine settimana di giugno il Dr. RG NN
lasciava le figlie da sole in un parco di arrampicata”;
39) “vero che in tale frangente la primogenita subiva infortunio riportando una frattura a l.v. metafisi distale radio destro con prognosi indicata in ben giorni trenta”;
40) “vero che il Dr. RG NN è affetto fin dalla nascita da audiolesione che gli impedisce la percezione di qualsiasi rumore in assenza dell'utilizzo del prescritto apparecchio acustico”;
41) “vero che i costi afferenti l'appartamento già adibito a casa familiare sono,
determinati, tra canone di locazione ed oneri accessori, in complessivi € 20.000,00 annui circa”;
42) “vero che il Dr. RG NN non risulta gravato da alcuna altra voce di spesa (né per locazione né per oneri accessori né per utenze, bollette e consumi di varia natura) disponendo di alloggio a titolo gratuito presso il maso di famiglia”.
Si indica a teste il signor residente in [...]. Testimone_1
Ulteriori nominativi allo stato riservati. Si insiste inoltre affinché le figlie minorenni della coppia e , stante la loro acquisita capacità Persona_15 Persona_16
pag. 16 di 23 di discernimento e la non manifesta superfluità della audizione, vengano sentite quali soggetti interessati all'esito del procedimento de quo in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 473 bis 4 cod. proc. civ. (rubricato per l'appunto “Ascolto del minore”) il quale testualmente prevede che “il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di età
inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità”.
Quanto anzi non ravvisandosi nella fattispecie alcun contrasto della richiesta audizione con l'interesse delle minori né siffatto incombente appare manifestamente superfluo né
tantomeno le bambine hanno manifestato la volontà di non essere sentite.
Si chiede, altresì, che l'adita Autorità Giudiziaria si compiaccia ordinare, ex art. 210 cod.
proc. civ., la esibizione anche degli estratti conto integrali ed analitici dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni riconducibili al Dr. RG
NN in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 473 bis 12, terzo comma, lettera c), cod. proc. civ. incomprensibilmente non allegati al ricorso introduttivo.
Si chiede infine che l'adito Giudice si compiaccia disporre il conferimento di incarico alla polizia tributaria allo scopo di attingere debite precise notizie sulla effettiva situazione finanziaria, societaria, immobiliare e patrimoniale globale del predetto e della intera di lui famiglia di provenienza con particolare riguardo a beni, investimenti e redditi -
anche qualora intestati a soggetti diversi - ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 337 ter cod. civ.
La Dr.ssa non si oppone in ogni caso ad ogni eventuale ulteriore Controparte_1
diverso mezzo di prova che l'Ill.mo signor Giudice istruttore avrà ad assumere ex officio pag. 17 di 23 caldeggiando d'altro canto la promozione di un tentativo di mediazione, ad espletare in sede giudiziale ovvero a mezzo di esperti, ai sensi dell'art. 473 bis 10 cod. proc. civ., “per raggiungere un accordo con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale” delle figlie.
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa a rifondere, in ipotesi, in favore dello Stato stante la avvenuta presentazione da parte della odierna convenuta della prevista domanda di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio – reiterata anche avanti codesto On.le Giudice adito ai sensi dell'art. 126, ultimo comma, d.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, ritenuti integrati tutti i relativi presupposti e condizioni”;
del Pubblico Ministero:
“Die Staatsanwaltschaft befürwortet die von dem Antragsteller gestellten
Schlussanträge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.
La presente sentenza viene redatta unicamente in lingua italiana, stante espressa rinuncia del ricorrente alla redazione in lingua tedesca formalizzata alla prima udienza.
II. Sull'affidamento delle figlie
Nulla quaestio circa il congiunto affidamento di entrambe le figlie, recependo sul punto concorde istanza.
La tenera età delle stesse ne sconsiglia vivamente l'audizione.
Il Collegio non ritiene di dover procedere all'accertamento della capacità
pag. 18 di 23 genitoriale del ricorrente.
Tale domanda – che implicitamente la pone in dubbio – non risulta per nulla giustificata ed è invece del tutto contraddetta dalla stessa disciplina del diritto di visita proposta dalla convenuta di cui in epigrafe, cui si rimanda.
Entrambe le bambine andranno collocate presso la madre, con la quale convivranno nell'abitazione familiare.
La richiesta di opposto contenuto formulata dal ricorrente in comparsa conclusionale – stante la portata meramente riassuntiva di quest'ultima – non è
ammissibile e, comunque, non trova alcuna giustificazione nell'eventualità, non dimostrata, che i canoni di locazione dell'abitazione familiare siano rimasti impagati o che vi sia volontà di permanere nell'inadempimento.
Va pertanto sostanzialmente ripresa sul punto e, conseguentemente, anche in ordine al diritto di visita, la disciplina proposta in via conciliativa dal Giudice
istruttore all'udienza a del 17.9.2024, sulla base della quale veniva disposto ex art. 473 bis.22 c.p.c. e in ordine alla quale entrambe le parti si erano dichiarate d'accordo.
III. Sul contributo di mantenimento
Anche in ordine a tale aspetto va confermato quanto disposto in via provvisoria e urgente.
La convenuta ha nel frattempo trovato nuova occupazione.
Dal contratto recante la data del 25.6.2025 (cfr. doc. 36 di parte convenuta), si evince reddito annuo lordo – al netto delle “indennità di istituto”,
pag. 19 di 23 il cui percepimento non pare scontato – di € 28.777,06, che individua reddito netto mensile – tenuto conto dell'applicazione dell'aliquota minima del 23%
sullo scaglione sino ad € 28.000,00 – di circa € 1.800,00 mensili netti.
Il ricorrente documenta reddito mensile di circa € 7.700,00 mensili (anno di imposta 2022) ed € 6.753,00 (anno di imposta 2023), a fronte di dichiarati esborsi mensili pari a circa € 10.000,00 (€ 1.376,00 per rata di mutuo per spese di apertura dell'ufficio, €1.626,00 per rata di mutuo agrario, € 2.241,00 per altra rata di mutuo, € 3.615,00 per rendita a favore dei genitori, oltre al canone di locazione di € 1.300,00 pagato sino a marzo 2025).
È pertanto da ritenersi che il convenuto faccia fronte alle dedotte spese attingendo a fonti ulteriori rispetto al reddito dichiarato.
Tuttavia, la congruità del contributo previsto a carico del ricorrente per ciascuna figlia esonera da integrazioni documentali o indagini sul reddito dello stesso.
Ove, infatti, al reddito della convenuta si aggiunga l'ammontare dell'assegno unico percepito per le figlie, pari a circa 120,00 a marzo 2024 (cfr.
doc. 21 del ricorrente) ed il contributo di mantenimento – pari ad € 1.000,00
mensili per ciascuna figlia – si ricava importo a disposizione della convenuta di almeno € 3.920,00 mensili, assolutamente congruo per far fronte ai bisogni della famiglia, anche al netto del canone di locazione, pari ad € 1.300,00 mensili.
Le spese straordinarie che necessitassero per le figlie andranno divise tra i genitori in proporzione ai rispettivi redditi e graveranno pertanto per il 70% sul ricorrente, per il restante 30% sulla convenuta.
pag. 20 di 23 Le richieste istruttorie della convenuta sono inammissibili (i capitoli di prova sono tutti irrilevanti) o superflue, posto che stante la sopra ricordata congruità del contributo di mantenimento, ogni ulteriore accertamento circa la disponibilità mensile netta del ricorrente sarebbe estranea alla finalità del presente giudizio.
Le spese di lite, in considerazione della prevalente parziale soccombenza di parte convenuta, ne giustifica condanna la rimborso del 50% delle spese di controparte.
Ex art. 136, comma 1 DPR n. 115/'02 nulla vi è da disporre in ordine alla domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato della stessa –
depositata l'8.5.2025 – stante il superamento del limite di reddito a seguito della nuova occupazione dell'istante.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda istanza ed eccezione reietta o assorbita,
così provvede:
1. le figlie vengono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori e collocate prevalentemente presso la madre, con la quale vivranno nell'alloggio di famiglia, che viene assegnato ad Controparte_1
2. il padre potrà tenere le figlie a fine settimana alterni dal venerdì dopo scuola e le riporterà a scuola il lunedì mattina successivo;
nella settimana seguente a quando le figlie il fine settimana precedente sono state con il papà, verranno prelevate dal papà a scuola il lunedì e il mercoledì e riportate a scuola pag. 21 di 23 rispettivamente il martedì mattina e il giovedì mattina seguenti;
la settimana successiva a quando le figlie non sono state con il papà, verranno da questo prelevate da scuola solo il mercoledì e riportate a scuola il giovedì mattina;
3. le vacanze tradizionali, escluse quelle natalizie ed estive, verranno passate dalle figlie alternativamente con l'uno e l'altro genitore, ad es. vacanze di carnevale con la mamma, Pasqua con il papà, ecc…;
4. per le vacanze di Natale, le figlie staranno con il papà il 24.12 fino alla mattina del 25.12, ore 10; successivamente di anno in anno, con la mamma sino al 30.12 e con il papà dal 3.1 sino alla fine delle vacanze natalizie;
il periodo 31.12-2.1
alternativamente con l'uno e con l'altro genitore;
durante le vacanze 2025 le figlie staranno con il papà dal 25.12 al 2.1;
5. durante le vacanze estive, le figlie potranno stare con ciascun genitore per almeno tre settimane anche non consecutive, con obbligo di preavviso entro il 15
febbraio dell'anno di riferimento;
6. i compleanni delle figlie verranno passati in compagnia di entrambi i genitori;
7. è obbligato a pagare a titolo di contributo di Parte_1
mantenimento per le figlie, dal mese di aprile 2025, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 1.000,00 per ciascuna figlia;
detto importo è soggetto a rivalutazione annua sulla base degli indici ASTAT valevoli per le famiglie di impiegati e operai per il Comune di Bolzano, con prima rivalutazione a marzo 2026;
8. le spese di natura straordinaria necessarie per le figlie, verranno sostenute al
70'% dal padre e per il restante 30% dalla madre;
in caso di necessità, troverà
pag. 22 di 23 applicazione il protocollo vigente presso questo Tribunale;
9. eventuali contributi pubblici (assegno unico) erogati in favore delle figlie,
andranno ad esclusivo vantaggio della convenuta;
eventuali detrazioni fiscali per le figlie andranno a beneficio del ricorrente per il 70% e della convenuta per il 30%;
condanna al rimborso delle spese di lite, che liquida per spese vive in € Controparte_4
41,30 e per onorari di avvocato in € 4.495,50 oltre 15 % per spese generali, I.V.A.
e C.A.P. come per legge.
Così deciso in Bolzano, 03/10/2025
Il Presidente
dott. Andrea Pappalardo
pag. 23 di 23