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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 09/10/2025, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati:
Dott.ssa BA DE BO Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Coccoli Consigliere
Dott.ssa Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 428/2025 R.G., promossa da:
, c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Federici Federica, come da procura in calce al presente atto.
APPELLANTE
Contro
, c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
ND Di IO.
APPELLATA
E con l'intervento del PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA in sede.
CONCLUSIONI: Le parti concludevano come in atti.
per la riforma della sentenza n. 450/2024 emessa dal Tribunale di AV pubblicata in data 12 novembre 2024.
All'udienza tenutasi in data 23 settembre 2025 in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art.127 ter c.p.c. e disposto con provvedimento del Presidente di Sezione, all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note scritte depositate telematicamente, il Pubblico Ministero ha chiesto il rigetto dell'appello e il Collegio ha riservato la causa in decisione.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza n. 450/2024 pubblicata in data 12 novembre 2024 il Tribunale di
AV decideva sul ricorso per separazione giudiziale dei coniugi presentato da nei confronti del marito, , diretto ad ottenere, previa CP_1 Parte_1 pronuncia della separazione personale dei coniugi con addebito al marito per la violazione degli obblighi coniugali, l'assegnazione della casa familiare sita in
AV, alla via Molise n. 6, unitamente ai figli maggiorenni, e Per_1 CP_2
non autonomi economicamente, la corresponsione in suo favore di un assegno a
[...] titolo di mantenimento per i figli maggiorenni per la somma di €. 500,00 per ciascun figlio, la contribuzione nella misura del 70% a carico del marito alle spese straordinarie, nonché la corresponsione della somma di €. 500,00 a titolo di mantenimento personale della moglie in considerazione delle diverse capacità reddituali dei coniugi, il pagamento a totale carico del marito e fino all'estinzione del rapporto delle residue rate del mutuo fondiario ottenuto per l'acquisto da parte di entrambi i coniugi dell'immobile adibito ad abitazione coniugale (mutuo n. 461787 con la Banca di Credito Cooperativo di Roma), il mantenimento in proprietà ed in uso esclusivo del figlio, Persona_2
del veicolo marca FREELANDER, targato EH768YR, con la pronuncia di
[...] addebito della separazione al marito a causa della condotta pregiudizievole che aveva causato danni alla famiglia, con vittoria di spese e competenze di lite.
1.1 A sostegno della domanda la ricorrente rappresentava quanto segue:
- di aver contratto in data 30.08.2009 a Borgorose (RI), matrimonio concordatario con
, dal quale nascevano due figli, e Parte_1 Per_1 Controparte_2
- di aver acquistato insieme al marito, ciascuna parte per la quota pari al 50%,
l'immobile sito in AV alla via Molise n. 6, che destinavano a casa coniugale, contraendo un mutuo fondiario con la Banca di Credito Cooperativo di Roma, tutt'ora in essere;
pag. 2/14 - dopo diversi anni, il rapporto coniugale entrava in una fase di crisi caratterizzata da litigi e tensioni continue che rendevano intollerabile la convivenza e la conduzione di una normale vita familiare;
- il rapporto si interrompeva definitivamente nell'anno 2017, a seguito di una crisi provocata dalla scoperta da parte della ricorrente di una relazione extraconiugale intessuta dal marito che determinava una situazione di intollerabilità della convivenza cui seguiva una separazione di fatto con l'allontanamento volontario del resistente che andava a vivere e ad abitare da solo nella mansarda soprastante la casa coniugale;
- la crisi e la conclusione del rapporto coniugale era da addebitare in via prevalente alla condotta tenuta dal marito, il quale nel periodo 2016-2017 aveva iniziato una relazione extraconiugale con altra donna che aveva cagionato la rottura del legame affettivo e l'inizio della crisi, che poi era andata peggiorando nel tempo, sfociando nella separazione;
- risultati vani i tentativi di addivenire ad una separazione consensuale, la ricorrente decideva di agire legalmente proponendo il ricorso per separazione con richiesta di addebito a carico del marito per la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio.
1.2 In sede di costituzione in giudizio, il resistente, , contestava le Parte_1 avverse pretese eccependo in particolare l'infondatezza della richiesta di addebito della separazione a suo carico, deducendo di non aver mai tradito nel corso del rapporto coniugale la moglie e asserendo di non aver affatto abbandonato volontariamente la casa coniugale, dalla quale in realtà sarebbe stato allontanato o, comunque, sarebbe stato indotto ad allontanarsi su decisione dalla ricorrente nell'agosto 2017; ha, inoltre, dedotto che i coniugi nel 2018 avevano raggiunto un accordo per addivenire ad una separazione consensuale, che, tuttavia, non si perfezionava a causa dell'immotivata ritrosia della ricorrente;
per quanto attiene il veicolo Freelander eccepiva il difetto di legittimazione attiva della ricorrente in quanto il bene era intestato al figlio, Persona_2 in ogni caso, previo rigetto della domanda di addebito, si associava alla richiesta di separazione dei coniugi sulle base delle seguenti diverse condizioni: ribadita la richiesta di dichiarazione della separazione con autorizzazione dei coniugi a vivere separatamente con assegnazione della casa coniugale alla moglie insieme ai due pag. 3/14 figli maggiorenni e con obbligo della moglie di volturare tutte le utenze domestiche a suo nome, chiedeva l'esclusione del mantenimento in favore della moglie, godendo ella di redditi propri sufficienti, la riduzione dell'importo per il mantenimento dei figli, da determinare nella minore somma pari ad €. 450,00 per ciascun figlio, con adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT, la contribuzione nelle spese di carattere straordinario relative ai figli maggiorenni da fissare in maniera paritaria tra i coniugi, quindi nella misura del 50%, l'assunzione dell'obbligo del pagamento del mutuo fondiario residuo nella misura del 50%, con l'assunzione, a titolo di ulteriore contributo al mantenimento dei figli, dell'obbligo di attribuire la propria quota pari a ½ di proprietà dell'abitazione sita in AV, alla via Don Minzoni, snc, identificata in Catasto Fabbricato del
Comune di AV al foglio 11 particella 1776 sub. 13, sub. 38, sub 40 e sub 41, con riserva di usufrutto limitatamente a quest'ultima particella, nonché la quota dell'intera proprietà, sempre con riserva di usufrutto, di altro immobile sito in Corvaro, alla via
AN snc, indentificato in Catasto dei Fabbricati del Comune di Borgorose al foglio 48, particella 549, sub. 12 sub. 19 sub. 24, foglio 48 particella 699.
Concludeva quindi per il rigetto della domanda di addebito con vittoria di spese di lite.
1.3 All'esito dell'udienza presidenziale, il giudice delegato con ordinanza del
15.06.2019 emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti con i quali autorizzava i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto, assegnava la casa coniugale alla ricorrente, unitamente ai figli, disponeva a carico del resistente, Parte_1
l'obbligo di corrispondere a a titolo di mantenimento dei figli
[...] CP_1 la somma di €. 450,00 per ciascuno di essi entro il giorno 5 di ogni mese e con rivalutazione automatica secondo gli indici ISTAT, poneva nella misura del 50% fra i coniugi il carico delle spese straordinarie inerenti ai figli, rigettava la domanda di mantenimento personale proposta dalla ricorrente, , disponendo per il CP_1 prosieguo della causa e assegnando alle parti i termini per il deposito delle memorie integrative.
In sede di integrazione la ricorrente rinunciava alle domande relative al pagamento delle rate residue del mutuo fondiario ed alla attribuzione del veicolo Freelander in proprietà ed uso del figlio , insisteva sulla pretesa del riconoscimento in suo favore di un Per_1
pag. 4/14 assegno di mantenimento personale e richiedeva l'aumento della misura del contributo stabilito in sede presidenziale per il mantenimento dei figli.
Inoltre, proponeva l'ulteriore domanda volta ad ottenere quanto di sua spettanza, a titolo di comunione de residuo, sulle somme già portate dal conto corrente intestato al
[...]
. Parte_1
Il resistente si riportava alle conclusioni già rassegnate eccependo, quanto alla nuova domanda proposta dalla ricorrente, la sua inammissibilità ovvero la nullità perché formulata genericamente.
Con la successiva memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c., stante l'inadempimento del marito, la ricorrente formulava istanza per ottenere il versamento diretto dell'importo dell'assegno per il mantenimento dei figli da parte datore di lavoro del resistente, che era accolta con ordinanza del 18.10.2019.
Nelle more del giudizio, rilevato che il figlio era divenuto Persona_2 economicamente indipendente, avendo formalizzato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, su istanza del ricorrente veniva revocato il versamento dell'assegno di mantenimento in favore del figlio e rilevato, altresì, che il resistente era Per_1 collocato in pensione, l'ordine di pagamento diretto dell'assegno di mantenimento in CP_ favore dell'altra figlia veniva disposto a carico dell'
1.4 Istruita attraverso i documenti, gli atti acquisiti e la prova orale, la causa era rimessa al Collegio per la decisione con la concessione dei termini cui all'art. 190 c.p.c.
2. La sentenza di primo grado. Il Tribunale di AV pronunciava la separazione Par personale dei coniugi, e , con addebito in capo a CP_1 Parte_1 quest'ultimo, disponendo l'annotazione della separazione presso lo Stato Civile del
Comune di Borgorosea;
poneva a carico di l'assegno di mantenimento in favore della sola Parte_1 figlia, secondo l'importo già fissato in €. 450,00 mensili, oltre alla CP_2 Parte_1 rivalutazione secondo indici Istat, confermando l'ordine di versamento diretto CP_ dell'assegno in favore della ricorrente a carico dell' poneva a carico di entrambe le parti e nella misura del 50% ciascuna le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia maggiorenne ed economicamente non pag. 5/14 autosufficiente, dichiarava inammissibili le ulteriori domande formulate dalla ricorrente e compensava integralmente fra le parti le spese di lite.
2.1 Quanto alla domanda di addebito della separazione a carico del marito, Parte_1
il primo giudice la riteneva fondata e meritevole di accoglimento.
[...]
2.2. Richiamato il principio della giurisprudenza di legittimità in forza del quale la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibilità della crisi coniugale sia da ricollegare esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi e che, quindi, sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (cfr. Cassazione civile sez. I,
20.12.2021, n. 40795), ribadito che in tale ipotesi è la parte che richiede l'addebito della separazione che deve fornire la prova della condotta addebitata all'altro coniuge e la sua efficacia causale rispetto alla interruzione della convivenza, mentre sull'altro coniuge incombe l'onere di provare l'insussistenza del fatto addebitato oppure l'inesistenza del nesso causale tra lo stesso e la fine della relazione coniugale, il primo giudice rilevava come la ricorrente attraverso l'istruttoria avesse dato adeguata prova sia del fatto addebitato che del nesso causale rispetto alla separazione.
2.3 Nella fattispecie oggetto di lite la ricorrente ha lamentato che il marito aveva intrapreso una relazione extraconiugale, scoperta nell'anno 2016/2017, che aveva determinato di fatto l'inizio della crisi matrimoniale con la successiva e progressiva disgregazione dell'affectio coniugalis, culminata poi nel definitivo abbandono della casa coniugale da parte del marito, avvenuta nell'agosto 2017.
Secondo il primo giudice la tesi prospettata dalla ricorrente, ovvero l'incidenza causale della relazione extraconiugale nella separazione, aveva trovato pieno riscontro probatorio nelle risultanze istruttorie, in primo luogo attraverso le dichiarazioni rese dai figli, e i quali avevano confermato la circostanza per cui la Per_1 Controparte_2 crisi era divenuta irreversibile nel 2017 allorquando a seguito della scoperta della relazione con altra donna i litigi, le tensioni e le discussioni in famiglia avevano reso del tutto insostenibile la prosecuzione della convivenza e determinato il padre, anche dietro consiglio del figlio, ad abbandonare la casa familiare per trasferirsi al piano mansardato della stessa abitazione. pag. 6/14 2.4 Dalle dichiarazioni rese da tutti i testi escussi era risultata verosimile la circostanza secondo cui la crisi era scaturita proprio in seguito alla scoperta da parte della ricorrente dei messaggi intercorsi tra il marito e tale , che era stata vista più Persona_3 volte ed in posti diversi in compagnia del resistente negli anni 2017, 2018 e anche oltre.
2.5 In relazione agli sms contenenti i messaggi intercorsi tra il marito ed altra donna, fra i quali particolare rilievo assumeva quello in cui era scritta la frase “Amore vai su messanger”, i testi di parte ricorrente ne avevano confermato l'esistenza, taluni, come la figlia , , per averli visti e letti personalmente, CP_2 Persona_4 Testimone_1 altri, come il figlio per averne avuto contezza tramite la ricorrente. Persona_2
Inoltre, i testi (la figlia , ) avevano Controparte_2 Testimone_1 Persona_4 confermato la circostanza relativa ai diversi incontri avvenuti nel periodo 2017-2018 tra il resistente e o, comunque, con un'altra donna, una volta anche Persona_3 mano nella mano, situazione che denotava una certa intimità tra i due, situazioni che rappresentavano l'esistenza di una relazione fra gli stessi.
2.6 Secondo il primo giudice tali dichiarazioni, unitamente agli sms trascritti, facevano emergere un quadro indiziario e probatorio di consistenza tale far ritenere assolto da parte della ricorrente l'onere probatorio posto a suo carico in funzione della dimostrazione della condotta addebitata al marito, mentre il resistente, il quale nelle sue difese si era limitato a contestare genericamente i fatti, a fronte della prova offerta dalla ricorrente, non aveva fornito o allegato alcun fatto idoneo a dimostrare l'insussistenza della sua relazione extraconiugale oppure l'inesistenza del nesso causale tra la stessa e la rottura della relazione coniugale o che la fine della convivenza era da imputare a fattori o cause alternativi.
2.7 In conclusione, ribaditi i provvedimenti provvisori ed urgenti addottati all'esito dell'udienza presidenziale e respinte tutte le ulteriori domande avanzate dalla ricorrente poiché inammissibili, compresa quella diretta ad ottenere il riconoscimento dell'assegno di mantenimento per la ricorrente per la ravvisata mancanza dei presupposti necessari allo scopo, accoglieva la domanda di addebito della separazione a carico del resistente, nonché di assegno di mantenimento in favore della figli ancora non autonoma CP_2 economicamente.
pag. 7/14 Riteneva, in ogni caso, di dover disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti del giudizio.
3. Appello: avverso la sentenza proponeva appello , rilevando Parte_1
l'erroneità della decisione impugnata relativamente al solo capo con il quale era stato disposto l'addebito della separazione a suo carico, affidandosi ad un unico motivo.
3.1 Omessa, insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia –
Carenza di prova su un fatto decisivo.
Con tale motivo parte appellante ha contestato la parte della sentenza nella quale il primo giudice ha statuito che la separazione era avvenuta per colpa imputabile al marito, dichiarandone il relativo addebito, sostenendola con una motivazione che giudicava scarna e lacunosa, in quanto resa sulla scorta di considerazioni non condivisibili e, soprattutto, disancorate dalla prova espletata che, invece, su tale punto avrebbe dovuto essere particolarmente rigorosa e che, invece, non sarebbe risultata assolutamente assolta dalla parte ricorrente.
In particolare, l'appellata non avrebbe fornito elementi utili tali da consentire l'accertamento dell'addebito della separazione in capo al marito, odierno appellante, sul rilevo che le dichiarazioni rese dai testi, oltre che generiche e non contestualizzate, non sarebbero derivate da una percezione diretta dei fatti ma da riferimenti indiretti ricavati dalle esternazioni della controparte.
3.2 Si costituiva in grado di appello , resistendo alle avverse difese ed CP_1 eccependo nel merito l'infondatezza del proposto gravame, chiedendone il rigetto con la conferma della sentenza impugnata e con vittoria di spese e competenze di lite.
4. Motivi della decisione.
L'appello è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
4.1 L'unico motivo addotto a fondamento del gravame deve essere disatteso in quanto, il primo giudice ha reso una motivazione aderente alle risultanze istruttorie e nel rispetto dei principi in tema di onere della prova.
In linea generale deve essere ribadito l'orientamento ormai prevalente nella giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di addebito della separazione alla condotta tenuta da uno dei coniugi e, nel caso specifico, al tradimento di una dei coniugi attuato in costanza di pag. 8/14 matrimonio, spetta alla parte che richiede l'addebito l'onere di provare il fatto contestato, la sua rilevanza predominante quale fattore scatenante la crisi del matrimonio e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, mentre è onere della controparte che eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda fornire la prova delle circostanze su cui l'eccezione si fonda, fra le quali l'anteriorità della crisi matrimoniale (Cass. Civ. Ord. n. 35296/2023).
Alla luce del proposto gravame, appare necessario esaminare le risultanze istruttorie emerse in primo grado, prova orale e documentazione acquisita, al fine di stabilire la fondatezza dell'addebito specifico mosso nei confronti del marito dalla odierna parte appellata.
Ritiene questa Corte che emerga in modo chiaro dall'istruttoria svolta in primo grado la circostanza secondo la quale l'odierno appellante nel periodo del 2017 - 2018 aveva intrattenuto al di fuori del contesto matrimoniale una frequentazione con altra donna, individuata in tale . Persona_3
Vanno infatti lette in modo congiunto le risultanze testimoniale come di seguito riportate.
Il figlio delle parti, escusso all'udienza del 14 ottobre 2021 ha affermato di Persona_2 avere personalmente incontrato due volte nel periodo indicato il padre in compagnia di
, pur senza ravvisare in tali occasioni atteggiamenti di particolare intimità. Persona_3
L'altra figlia, escussa alla stessa udienza ha riferito di aver visto e letto i Controparte_2
messaggi che venivano scambiati tra il padre e e, in particolare, quello in cui Persona_3
era scritto “Amore vai su messanger”, e di aver “incontrato più volte in macchina e al bar”
l'odierno appellante con un'altra donna che, presumibilmente, era da indentificare in
. Persona_3
Ha inoltre confermato di aver visto in una occasione, il giorno 06 ottobre 2017, il padre in macchina in compagnia di ed in conseguenza di tale fatto ha affermato di Persona_3
aver accusato un malore cui seguiva un breve ricovero in Ospedale.
, escussa all'udienza del 16 giugno 2022, fatta la premessa di conoscere le parti Persona_4
in causa per avere prestato attività lavorativa nella casa dei coniugi nel periodo compreso tra il
1997 ed il 2006 circa, ha dichiarato di aver appreso della frequentazione dell'odierno appellante con altra donna sulla base di quanto riferitole dalla moglie, odierna appellata, la pag. 9/14 quale le aveva fatto leggere i messaggi intercorsi tra il marito e l'altra donna;
inoltre, precisava di aver visto personalmente in una occasione, nel periodo 2017-2018, Parte_1
all'interno di un negozio “mano nella mano con una donna“, di cui non ha saputo riferire l'identità; ha dichiarato, ancora, di aver incontrato tre volte il con la stessa donna in Parte_1
posti diversi, la terza volta nel 2019 “sotto l'istituto Don Orione”, sempre “con la stessa donna”. Non solo, ha confermato la circostanza per cui l'odierno appellato dal 2017 in poi aveva mostrato un cambiamento nelle sue abitudini quotidiane, consistenti in particolare nel chattare con la stessa persona, riferendo che tali circostanze le aveva apprese e constatate attraverso la lettura dei messaggi e delle chat presenti sul cellulare dell'odierno appellante che le erano stati mostrati dalla odierna appellata, , compresa la lettura del CP_1
messaggio dove era scritto “Amore vai su messanger”.
, escussa all'udienza del 17 ottobre 2022, ha dichiarato di conoscere il Testimone_1
contenuto dei messaggi scambiati tra l'appellante e l'altra donna, , che le era Persona_3
nota per conoscenza personale, per averli letti a seguito dell'invio da parte della odierna appellata;
a domanda del legale dell'odierno appellante ha affermato di “averli visti”
[...]
e “anche all'IPERCOOP” e alla chiesa dei frati Madonna del Silenzio”, Pt_1 Persona_3
specificando che “la frequentazione abituale mi ha fatto pensare ad una relazione”.
E' stato altresì accertato che le discussioni e le tensioni createsi all'interno della famiglia con i conseguenti litigi, divenuti sempre più frequenti tra i coniugi e che con il tempo erano andati peggiorando e, più in generale, la crisi vera che aveva colpito la coppia, si erano verificati proprio nel periodo successivo alla scoperta dei particolari messaggi scambiati tra l'odierno appellato e l'altra donna, identificabile con;
ancora, la scoperta della Persona_3 relazione, avvenuta nel corso dell'anno 2017, coincide temporalmente proprio con l'anno in cui la crisi matrimoniale è esplosa divenendo poi irreversibile, tanto da spingere il marito nell'estate 2017 ad allontanarsi volontariamente dalla casa coniugale, avviando a tutti gli effetti una separazione di fatto tra i coniugi che da allora non si è più risanata.
Sotto tale profilo, i figli hanno chiarito che l'odierno appellante nell'anno 2017 si era allontanato dalla casa coniugale a seguito di una decisione volontaria, presa autonomamente, pur se dietro consiglio anche del figlio . Per_1
pag. 10/14 Viene smentita, dunque, l'affermazione dell'odierno appellante secondo cui il suo allontanamento sarebbe stato richiesto esplicitamente dalla moglie.
Il figlio su tale precisa circostanza ha affermato, invece, che la “madre più volte ha Per_1
tentato di farlo tornare a casa”, mentre l'altra figlia, ha dichiarato che il Controparte_2
padre aveva “abbandonato (la casa) di sua iniziativa”, affermando che “in ogni caso, non è stato spinto da mia madre”.
Dunque, è un dato di fatto che l'odierno appellante aveva abbandonato volontariamente la casa coniugale.
Vero è che la figlia ha precisato che anche in precedenza i rapporti fra i Controparte_2
genitori non erano tranquilli, tuttavia, il quadro probatorio evidenzia il fatto oggettivo per cui la relazione familiare tra le parti in causa ha subito un contraccolpo decisivo proprio nel periodo successivo alla scoperta dei citati messaggi intercorsi tra il marito e l'altra donna che evidenziano una frequentazione extraconiugale stretta e stabile dell'appellante, che appare confermata anche dagli incontri avvenuti contestualmente e successivamente allo scambio dei messaggi.
Emblematico al riguardo è l'episodio del 06 ottobre 2017, in riferimento al quale la figlia ha dichiarato di aver accusato un malore dopo aver visto il padre in macchina con un'altra donna, precisando che il padre le aveva mentito al riguardo dicendole di essere in giro in altro luogo, quindi, cercando di nascondere quell'incontro che dava sostanza e corpo ai messaggi che la figlia aveva letto.
DE resto, nella particolare situazione che si era venuta a creare in seno alla famiglia, non emergono concreti tentativi da parte dell'attuale appellante per giustificare la sua condotta o tentare una riconciliazione.
Al contrario, si palesa un sostanziale disinteresse da parte del resistente, evidenziato anche dal fatto che il giorno del ricovero della figlia a seguito di un malore accusato per aver visto il padre in macchina in compagnia di altra donna, lo stesso non si recò neppure in ospedale per accertarsi delle sue condizioni (teste udienza del 14 ottobre 2021). Controparte_2
Non solo, l'unica decisione che ebbe ad assumere risulta poi essere stata quella di allontanarsi dalla casa coniugale, una decisione che risulta presa in modo volontario e consapevole,
pag. 11/14 nonostante il fatto che la moglie, odierna appellata, avesse cercato di farlo desistere, chiedendogli di tornare a casa, “mia madre più volte ha tentato di farlo tornare a casa”, afferma il teste (udienza del 14 ottobre 2021). Persona_2
Non appare casuale, pertanto, che la crisi della coppia con la seguente separazione di fatto tra i coniugi si sia verificata proprio a ridosso e contestualmente al periodo della scoperta da parte della odierna appellata dei messaggi e della frequentazione del marito con un'altra donna, dando sostanza all'ipotesi di una effettiva relazione extraconiugale che, tra l'altro, si è protratta anche negli anni successivi, come emerge dalla dichiarazione di Persona_4
(udienza del 16 giugno 2022) che asserisce di aver “incontrato lo stesso (l'odierno appellante) sotto l'istituto Don Orione con la stessa donna nel 2019”.
Oltre a tali evidenze, si deve aggiungere che l'odierno appellato non ha fornito elementi di segno contrario e non ha neppure allegato ipotesi alternative e concrete idonee a giustificare per altre cause la crisi definitiva della coppia né tantomeno l'anteriorità della crisi, motivo per cui si può ragionevolmente ritenere provato, sulla base di tutte le risultanze istruttorie sopra richiamate e lette unitamente tra loro, che il fattore scatenante la fine della relazione coniugale sia da individuare proprio nella frequentazione extraconiugale intrapresa dal marito, odierno appellato, cui ha fatto seguito la decisione di allontanarsi dalla casa coniugale.
In conclusione, sulla base degli elementi istruttori acquisiti nel giudizio di primo grado, complessivamente valutati, è emerso che il marito, odierno appellante, si è allontanato volontariamente e senza alcuna valida giustificazione dalla casa familiare e che nello stesso periodo aveva intrapreso una relazione o, comunque, una frequentazione extraconiugale.
Tali comportamenti rappresentano la violazione di precisi doveri nascenti dal matrimonio, rispettivamente, del dovere di coabitazione e del dovere di fedeltà e ciascuno di essi, anche singolarmente considerati, ma a maggior ragione se attuati contestualmente, identificano la causa della crisi coniugale e costituiscono dei fatti idonei a legittimare l'addebito della separazione a carico del coniuge ritenuto responsabile di tali violazioni, fatta salva l'ipotesi in cui il coniuge al quale sono imputati fornisce la dimostrazione dell'esistenza di una giusta causa o della loro inefficacia sulla crisi coniugale (Cass. Civ. Ord. n. 35296/2023), dimostrazione che nel caso di specie non risulta in alcun modo fornita.
pag. 12/14 Deve, dunque, essere confermata la decisione del primo giudice che appare adottata in linea con i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità in materia ed in aderenza al materiale istruttorio.
Sulla base delle considerazioni sopra esposte risulta la infondatezza delle ragioni poste a sostegno del gravame che, pertanto, deve essere rigettato integralmente.
Alla luce del rigetto dell'appello, le spese di lite del presente grado devono essere poste a totale carico della parte appellante risultata interamente soccombente, nella misura e secondo la liquidazione indicata in dispositivo, tenuto conto delle tariffe minime applicabili in relazione al valore indeterminabile della controversia, da ritenere di complessità bassa per la agevole definizione delle questioni proposte, e fatta esclusione per la fase istruttoria che non è stata svolta in grado di appello.
Nel caso in esame risultano sussistenti i motivi ed i presupposti per l'applicazione nel caso in esame della norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare, oltre alle spese e competenze di lite, una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (Cass. S.U. n. 14594/2016, Cass. n. 18523/2014), in quanto l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 contro la sentenza n. 450/2024 emessa dal Tribunale di AV pubblicata il 12 novembre 2024 nei confronti di , con la partecipazione necessaria CP_1 del Pubblico Ministero, così provvede:
• Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
• Condanna l'appellante, , al pagamento in favore dell'appellata, Parte_1
, delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in €. 3.473,00, Parte_2 per competenze, oltre spese generali al 15%, C.p.a. e Iva, se dovuta, come per legge;
• Dichiara parte appellante, , tenuta al pagamento di un ulteriore Parte_1 importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
pag. 13/14 Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 3 ottobre 2025 su relazione della Dott.ssa BA DE BO.
La Presidente est.
BA DE BO
pag. 14/14