Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 26/03/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4226/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conIGlio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 4226/2023 promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Flavia Mottola Parte_1 C.F._1
(C.F. ) C.F._2
ATTRICE
Contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuela Carcereri CP_1 C.F._3
(C.F. ) C.F._4
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza
In punto: separazione giudiziale
Conclusioni comuni delle parti: “1) Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi Pt_1
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente a [...]
Nazario Sauro n. 29/F, e (C.F. ), nata a [...] il CP_1 C.F._3
21/10/1978, residente a [...] int. 2; pagina 1 di 5
3) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto. A tal riguardo, si dà atto e conferma che il IG. ha già da tempo provveduto a trasferire la propria residenza in NI (VI), Via Pt_1
Nazario Sauro n. 29/F, nel mentre la IG.ra , attualmente ancora stabilita presso la casa familiare CP_1 sita a Sarego (VI), Via Sant'Eusebio n. 3/B int. 2, si impegna a liberare la stessa (anche con l'aiuto del coniuge) e trasferirsi presso il di lei padre ovvero altra sistemazione che dovesse medio tempore reperire, entro il termine del 28/02/2025.-
Entro il medesimo termine, il IG. chiederà la chiusura dei contatori e provvederà a disdettare Pt_1
la totalità delle utenze domestiche relative alla (ex) casa familiare che sarà rilasciata;
4) affidarsi i figli minori della coppia , e a entrambi i genitori con Per_1 Per_2 Persona_3 collocazione prevalente presso l'abitazione del padre, in NI (VI), Via Nazario Sauro n. 29/F;
5) , che compirà 18 anni il 20/10/2025, potrà incontrare la madre quando vorrà, Per_1
compatibilmente ai rispettivi impegni, previo accordo con la medesima.-
Quanto a e la IG.ra eserciterà il diritto di visita secondo la seguente Per_3 Per_2 CP_1
calendarizzazione, così stabilita tra le parti in considerazione della circostanza che -al momento- la IG.ra non dispone di un alloggio ove poter adeguatamente ospitare i figli per la notte, e salva CP_1
futura revisione:
- tutte le settimane, per due pomeriggi, dall'uscita da scuola fino all'ora di cena, allorquando li riaccompagnerà presso l'abitazione paterna. In ogni caso i genitori potranno liberamente accordarsi tra loro affinché la madre incontri i figli in momenti diversi della settimana ovvero orari differenti da quelli suindicati, laddove ciò si renda necessario o opportuno in ragione di particolari eIGenze delle parti o dei figli minori;
- ogni quindici giorni, per le intere giornate del sabato e della domenica, senza pernotto, dalla mattina ad ore 09.30 (o diverso orario da concordare preventivamente con il IG. ) e sino all'ora di Pt_1 cena, allorquando li riaccompagnerà presso l'abitazione paterna;
- quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi preventivamente entro il 30 Aprile di ogni anno;
tre giorni durante le vacanze scolastiche pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì in Albis;
sette giorni durante le vacanze scolastiche natalizie, alternando di anno in anno i giorni di Natale e S. Stefano e il 31 Dicembre e Capodanno, sempre con pernotto dei minori presso la madre condizionato alla disponibilità da parte della medesima di un alloggio adeguato ove ospitare i figli;
6) il IG. provvederà al mantenimento diretto della prole convivente ed incasserà interamente Pt_1
pagina 2 di 5 l'assegno unico erogato dall'Inps;
7) la IG.ra , in considerazione dell'attuale difficoltà nel reperire un impiego stabile e CP_1
adeguatamente remunerato, contribuirà alle spese straordinarie per il mantenimento della prole, siccome previste e regolamentate dal Protocollo dell'intestato Tribunale, nella percentuale del 35%, mentre il IG. sosterrà le medesime al 65%; Pt_1
8) il IG. contribuirà al mantenimento della IG.ra mediante il versamento della somma Pt_1 CP_1 di € 200,00 (euro duecento/00) da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese alle coordinate bancarie che la IG.ra comunicherà, oltre aggiornamento Istat con decorrenza dal mese di Marzo CP_1
2026;
9) i coniugi concordano di provvedere entro e non oltre la data del 28/02/2025 all'estinzione del conto corrente n. 41102056 in essere presso Unicredit – fil. di NI, Piazza San Marco, attualmente ai medesimi cointestato, e con un saldo negativo di -€ 4.731,43, che il IG. provvederà a Pt_1
ripianare al momento della chiusura. La IG.ra riconosce che il coniuge, con decorrenza dal CP_1
01/04/2023 (ossia da quando il IG. ha lasciato la casa familiare), mai ha utilizzato il predetto Pt_1
c/c per spese personali e che egli ha pagato personalmente dal proprio conto corrente personale i costi delle utenze domestiche con decorrenza dal 01/10/2024 e sino alla definitiva chiusura delle stesse, da perfezionarsi parimenti entro il 28/02/2025.-
I coniugi concordemente stabiliscono che, con separata scrittura da formalizzare al più tardi entro sei mesi con decorrenza dalla sentenza di separazione, provvederanno a regolamentare termini e scadenze per il rimborso del dovuto dalla IG.ra al marito;
CP_1
10) quanto, infine, all'autovettura CITROEN C4 Gran Picasso tg EM241WE intestata al IG. Pt_1
ma in uso alla IG.ra , andrà effettuato il passaggio di proprietà entro il termine del 30/03/2025 o CP_1
altro termine successivamente fissato di comune intesa tra i coniugi, stabilendo i coniugi che le relative spese saranno integralmente sostenute dal IG. , nel mentre la IG.ra si farà carico sin Pt_1 CP_1
dalla prossima scadenza della polizza assicurativa (23/02/2025) di quelle di assicurazione e bollo;
11) spese legali interamente compensate tra le parti.”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 29.8.2023 l'attore premesso di aver contratto matrimonio concordatario con CP_1
in NI (Vi) l'8.9.2006, matrimonio trascritto al n. 17, parte II, serie A, anno 2006 del registro
[...]
del predetto Comune, che dal matrimonio erano nati i figli (il 20.10.2007), Persona_4 Per_5
(il 3/10/2010) e il (21.8.2014), che il matrimonio era entrato in irreversibile
[...] Persona_3
pagina 3 di 5 crisi, chiedeva all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
Rigettata l'istanza di provvedimenti ex art. 473bis.15 c.p.c. articoalta nel ricorso, veniva fissata l'udienza del 23.11.2023 per tentare la conciliazione.
All'udienza del 23.11.2023 si dava atto della regolarità della notifica e si presentava la convenuta personalmente, senza difensore. La causa veniva rinviata al 12.12.2023 per consentire alla di CP_1 munirsi di difensore, che si costituiva l'11.12.2023. La causa veniva rinviata all'8.2.2024 per consentire il raggiungimento di una soluzione conciliativa, senza buon esito. Veniva quindi fissata udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. al 9.5.2024. La causa veniva quindi rinviata per sentire i minori e all'udienza del 23.5.2024. Ascoltati i minori, fallito il tentativo di conciliazione, Per_1 Per_2
con ordinanza del 27.5.2024 venivano adottati i provvedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c. e la causa rinviata al 15.10.2024 per decisione sulle istanze istruttorie. All'esito di detta udienza, con provvedimento del 16.12.2024 venivano modificati i provvisori e la causa rinviata per acquisire ulteriori informazioni dai coniugi e per ulteriore tentativo di conciliazione al 22.1.2025. Pervenuto il procedimento all'attuale relatore a detta udienza, interrogate nuovamente le parti, il Giudice articolava una proposta conciliativa. La causa veniva rinviata per verifica al 5.2.2025 e a detta udienza, dinanzi al
Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole in data 14.3.2025.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso il padre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte della madre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico della madre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle eIGenze dei minori, così come la ripartizione delle spese straordinarie,
-- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico del l'obbligo di corrispondere, a titolo di assegno di mantenimento la somma di 200,00 € Pt_1
mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
pagina 4 di 5 - spese compensate, come da intese delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
i) omologa la separazione personale dei coniugi e , uniti in matrimonio in Parte_1 CP_1
NI (Vi) l'8.9.2006, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 17, parte II, anno 2006, alle condizioni in epigrafe riportate;
ii) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NI (Vi) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge;
iii) compensa le spese.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di ConIGlio del 25 marzo 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
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