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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 11/07/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 623/2022 R.G. promossa
DA
, Parte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso, giusta procura generale alle liti, dalle avv.te Antonella Testa e Maria Rosaria
Battiato;
Appellante
CONTRO
( ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Federico Cassarino;
Appellato
OGGETTO: Ripetizione di indebito CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L , con appello depositato il 20.7.2022, impugnava la sentenza n. 131/2022 del Pt_1
Tribunale di Siracusa, pubblicata il 10.2.2022, con la quale era stata accolta la domanda proposta dall'odierno appellato al fine di far dichiarare irrepetibili le somme oggetto delle richieste di restituzione da parte dell dell'indebito scaturito Controparte_2
dal provvedimento di riliquidazione dell'assegno sociale del ricorrente, avvenuta in conseguenza della ricostituzione della pensione della moglie operata nel mese di maggio del 2009 e di ottenere la restituzione delle somme trattenute a tale titolo.
Il tribunale riteneva che nella fattispecie non vi fosse dolo del pensionato nel percepire le maggiori somme e che l'errore sull'erogazione della prestazione era dipeso esclusivamente dall , il quale era in possesso di tutti i dati necessari ad operare la Pt_1
riliquidazione tempestivamente senza continuare ad erogare erroneamente importi diversi da quelli dovuti.
Instauratosi il contraddittorio, eccepiva l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello proposto, ex art. 434 nn. 1 e 2 c.p.c. ed ex art. 436 bis c.p.c., in relazione agli artt. 348 bis e 342 c.p.c., e comunque ne chiedeva il rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 15.5.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'errore in cui è incorso il primo giudice per avere escluso l'applicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 52 l. n.
88 del 1989, come interpretato dall'art. 13 l. n. 412/1991, e utilizzato piuttosto i principi che una parte della giurisprudenza afferma in materia di indebito assistenziale puto, con illegittimità valorizzazione della buona fede del percettore.
Sostiene che nel caso di specie non sussista né una pensione “definitiva” attribuita in base a formale provvedimento (ma piuttosto una prestazione provvisoria per natura), né un errore imputabile all'ente erogatore, giacché la riliquidazione della stessa prestazione alla moglie avvenuta nell'anno 2009 è un fatto che va valutato solo nella su soggettività e non per le sue specifiche ragioni sottostanti. Deduce che solo in presenza dei suddetti presupposti può affermarsi l'irripetibilità dell'indebito, richiamando sul punto pronunce del giudice di legittimità (Corte di Cassazione del
23.02.2022 n. 5984).
2. Con il secondo motivo l'appellante richiama integralmente tutte le argomentazioni esposte nella memoria di primo grado.
3. Va esaminata, in via preliminare, l'eccezione sollevata dall'odierno appellato di inammissibilità del gravame principale ai sensi dell'art. 434 c.p.c.
La censura non merita accoglimento. "Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.”- Cass. n. 27199/2017.
Non può dunque ritenersi viziato l'atto di appello se, come nel caso di specie è avvenuto, sia possibile evincere le questioni assoggettate a critica, i punti della decisione censurati e gli argomenti posti a sostegno delle domande di revisione.
Né sussistono i presupposti per l'emissione dell'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c.
4. Nel merito l'appello è infondato.
L'istituto appellante fonda la propria censura sull'applicabilità alla fattispecie in esame, di indebito relativo all'assegno sociale, della normativa prevista dall'art. 52 l.
n. 88 del 1989, come interpretato dall'art. 13 l. n. 412 del 1991, ritenendo che il tribunale abbia, invece, applicato i principi elaborati dalla giurisprudenza per l'indebito assistenziale.
Contrariamente a quanto affermato dall'appellante, l'assegno sociale è una prestazione assistenziale e al relativo indebito si applicano, conseguentemente, i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di indebito assistenziale: “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che
l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché l'assistito aveva inserito nelle dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito)” (Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, n.13223).
5. Avendo il giudice fatto corretta applicazione di tali principi, per come riconosciuto dallo stesso appellante, la pronuncia va confermata.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri del DM n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 1.101,00 ed €
5.200,00, in ragione dell'attività difensiva espletata. Se ne dispone il pagamento in favore dell'Erario, stante l'ammissione dell'appellato al patrocinio a spese dello Stato.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese processuali che liquida in € 1.458,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 15 maggio 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 623/2022 R.G. promossa
DA
, Parte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso, giusta procura generale alle liti, dalle avv.te Antonella Testa e Maria Rosaria
Battiato;
Appellante
CONTRO
( ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Federico Cassarino;
Appellato
OGGETTO: Ripetizione di indebito CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L , con appello depositato il 20.7.2022, impugnava la sentenza n. 131/2022 del Pt_1
Tribunale di Siracusa, pubblicata il 10.2.2022, con la quale era stata accolta la domanda proposta dall'odierno appellato al fine di far dichiarare irrepetibili le somme oggetto delle richieste di restituzione da parte dell dell'indebito scaturito Controparte_2
dal provvedimento di riliquidazione dell'assegno sociale del ricorrente, avvenuta in conseguenza della ricostituzione della pensione della moglie operata nel mese di maggio del 2009 e di ottenere la restituzione delle somme trattenute a tale titolo.
Il tribunale riteneva che nella fattispecie non vi fosse dolo del pensionato nel percepire le maggiori somme e che l'errore sull'erogazione della prestazione era dipeso esclusivamente dall , il quale era in possesso di tutti i dati necessari ad operare la Pt_1
riliquidazione tempestivamente senza continuare ad erogare erroneamente importi diversi da quelli dovuti.
Instauratosi il contraddittorio, eccepiva l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello proposto, ex art. 434 nn. 1 e 2 c.p.c. ed ex art. 436 bis c.p.c., in relazione agli artt. 348 bis e 342 c.p.c., e comunque ne chiedeva il rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 15.5.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'errore in cui è incorso il primo giudice per avere escluso l'applicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 52 l. n.
88 del 1989, come interpretato dall'art. 13 l. n. 412/1991, e utilizzato piuttosto i principi che una parte della giurisprudenza afferma in materia di indebito assistenziale puto, con illegittimità valorizzazione della buona fede del percettore.
Sostiene che nel caso di specie non sussista né una pensione “definitiva” attribuita in base a formale provvedimento (ma piuttosto una prestazione provvisoria per natura), né un errore imputabile all'ente erogatore, giacché la riliquidazione della stessa prestazione alla moglie avvenuta nell'anno 2009 è un fatto che va valutato solo nella su soggettività e non per le sue specifiche ragioni sottostanti. Deduce che solo in presenza dei suddetti presupposti può affermarsi l'irripetibilità dell'indebito, richiamando sul punto pronunce del giudice di legittimità (Corte di Cassazione del
23.02.2022 n. 5984).
2. Con il secondo motivo l'appellante richiama integralmente tutte le argomentazioni esposte nella memoria di primo grado.
3. Va esaminata, in via preliminare, l'eccezione sollevata dall'odierno appellato di inammissibilità del gravame principale ai sensi dell'art. 434 c.p.c.
La censura non merita accoglimento. "Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.”- Cass. n. 27199/2017.
Non può dunque ritenersi viziato l'atto di appello se, come nel caso di specie è avvenuto, sia possibile evincere le questioni assoggettate a critica, i punti della decisione censurati e gli argomenti posti a sostegno delle domande di revisione.
Né sussistono i presupposti per l'emissione dell'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c.
4. Nel merito l'appello è infondato.
L'istituto appellante fonda la propria censura sull'applicabilità alla fattispecie in esame, di indebito relativo all'assegno sociale, della normativa prevista dall'art. 52 l.
n. 88 del 1989, come interpretato dall'art. 13 l. n. 412 del 1991, ritenendo che il tribunale abbia, invece, applicato i principi elaborati dalla giurisprudenza per l'indebito assistenziale.
Contrariamente a quanto affermato dall'appellante, l'assegno sociale è una prestazione assistenziale e al relativo indebito si applicano, conseguentemente, i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di indebito assistenziale: “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che
l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché l'assistito aveva inserito nelle dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito)” (Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, n.13223).
5. Avendo il giudice fatto corretta applicazione di tali principi, per come riconosciuto dallo stesso appellante, la pronuncia va confermata.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri del DM n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 1.101,00 ed €
5.200,00, in ragione dell'attività difensiva espletata. Se ne dispone il pagamento in favore dell'Erario, stante l'ammissione dell'appellato al patrocinio a spese dello Stato.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese processuali che liquida in € 1.458,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 15 maggio 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Graziella Parisi