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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/06/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 197/2024 R.G. promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall' avv. Giuseppe Boccia;
Reclamante
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale ONroparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
Massimo Aiello;
Reclamata
1 AVENTE AD OGGETTO: Reclamo ex art. 1, comma 58, L. n.92/2012.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con reclamo ex art. 1, comma 58, L. n. 92/2012, depositato il Parte_1
29.03.2024, impugnava la sentenza n. 220/2024 del Tribunale di Siracusa, pubblicata il
19.03.2024 (pronunciata nelle cause riunite iscritte ai nn. 2466/2021 e 2499/2021 R.G., aventi ad oggetto le opposizioni alla c.d. ordinanza Fornero, del Tribunale di Siracusa, n.
9591 del 2021, proposte rispettivamente da e dalla TÀ Parte_1 [...]
, con la quale - in accoglimento dell'opposizione proposta dalla TÀ ONroparte_1
ON (di seguito anche ), ed in riforma della predetta ordinanza ONroparte_1
emessa nella fase sommaria, era stato dichiarato legittimo il licenziamento intimato in data
17 ottobre 2020. Il giudice dell'opposizione, premessa la tempestività dell'opposizione ON proposta dalla TÀ nonché l'insussistenza, con riferimento ad entrambi i ricorsi in opposizione, del vizio di forma di cui all'art. 7 L. n. 300/1970, non risultando la contestazione di quanto addebitato al lavoratore generica, avendo consentito allo stesso di comprendere i fatti in relazione ai quali potersi difendere, riteneva la sussistenza della giusta causa, comprovata dalla documentata violazione dei doveri di cui agli artt. 2014 e
2105 c.c. e, in particolare, del dovere di fedeltà verso il datore di lavoro;
accertava che il lavoratore si era “speso presso l'Amministrazione comunale appaltante in danno di
[...]
e a favore di altre imprese” (comportamenti segnalati a ONroparte_1
quest'ultima dal Sindaco del Comune di Melilli), in tal modo integrando una condotta che aveva compromesso in modo irreparabile il rapporto fiduciario tra le parti. Compensava le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio (sommaria e di opposizione), data la complessità della vicenda, connotata da profili di novità per la peculiarità della contestazione. censurava la sentenza per i motivi da intendersi qui integralmente Parte_1
ritrascritti.
2 Instauratosi il contraddittorio, la TÀ chiedeva il rigetto del ONroparte_1
reclamo.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 12.06.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, impugna il capo della sentenza che Parte_1
ha ritenuto tempestiva l'opposizione alla ordinanza c.d. Fornero proposta dalla TÀ ON
.
1.1. Reitera l'eccezione di decadenza, evidenziando che la predetta TÀ ha proposto opposizione all'ordinanza emessa nella fase sommaria in data 6.12.2021, ovvero oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione della stessa, effettuata tramite pec il
4.11.2021. ON 1.2. Aggiunge che il giudice non ha nemmeno considerato che la TÀ ha notificato il ricorso in opposizione tramite pec dell'11.04.2022, oltre il termine dei 30 giorni liberi prima, decorrenti dall'udienza del 5.05.2022.
1.3. Evidenzia poi un ulteriore aspetto non preso in considerazione dal giudice, ovvero che la TÀ reclamata era rimasta contumace nel giudizio di opposizione avverso la c.d. ordinanza Fornero, proposto da esso lavoratore, nonostante la regolare notifica del ricorso effettuata con pec del 21.12.2021; precisa, inoltre, di aver eccepito all'udienza dell'8.07.2022 nelle note scritte la contumacia e, in ogni caso, la decadenza della TÀ
e che quest'ultima aveva provveduto solo in data 11.07.2022, ONroparte_1
oltre il termine di cinque giorni antecedenti l'udienza del 14.07.2022, al deposito di note di trattazione scritta, senza depositare alcuna memoria tardiva e/o altra documentazione.
Ribadisce quindi che la TÀ reclamata è decaduta dal proporre opposizione avverso l'ordinanza cd. Fornero (n. 9591/2021) e che è risultata contumace nel giudizio di opposizione proposto da esso lavoratore, incorrendo nelle decadenze conseguenti, non avendo rispettato quanto espressamente disposto dall'art. 1, comma 53, della L. n. 92/2012.
3 1.4. Reitera poi le istanze istruttorie non ammesse in primo grado (interrogatorio formale del legale rappresentante della TÀ e prova testimoniale). ONroparte_1
2. Con il secondo motivo il reclamante impugna la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto insussistente il vizio di forma di cui all'art. 7 L. 300/1970 (mancata specificità della contestazione).
2.1. Preliminarmente, evidenzia l'illegittimità del licenziamento irrogatogli, in ragione della genericità della contestazione disciplinare e della mancata produzione di idonea documentazione probatoria.
Precisa che la contestazione disciplinare del 16.09.2020 conteneva indicazioni generiche e che con la lettera di licenziamento disciplinare del 17.10.2020 la TÀ ha indicato soltanto “parzialmente e maldestramente” i motivi posti a fondamento dell'interruzione del rapporto di lavoro.
Insiste, quindi, nell'illegittimità del licenziamento, data la genericità della contestazione disciplinare e la parziale e insufficiente indicazione delle condotte addebitate nella successiva lettera di licenziamento.
Evidenzia, inoltre, che il giudice ha omesso di considerare che la TÀ reclamata nulla ha fornito e dimostrato in ordine agli “elementi probatori inappellabili” a sostegno dei fatti addebitati, relativi ai presunti giorni e orari della condotta contestata, e che il licenziamento disciplinare è stato comminato in violazione dei principi di cui agli artt. 3, 4 e 45 Cost., nonché dei principi di correttezza e buona fede.
Richiama sul punto quanto ritenuto dal giudice della fase sommaria (ordinanza n.
9591/2021) sulla genericità della contestazione disciplinare, in assenza di indicazione del luogo, dell'orario e dei soggetti in presenza dei quali si sono verificati i fatti addebitati.
Lamenta che il giudice di primo grado, nella fase a cognizione piena, avrebbe dovuto ammettere i mezzi istruttori articolati, di cui reitera la richiesta;
per i motivi esposti assume che il licenziamento intimatogli dovrebbe considerarsi “tamquam non esset”.
4 3. Con ulteriore doglianza il reclamante impugna il capo della sentenza che ha ritenuto sussistente una giusta causa di recesso.
Precisa, come già rilevato nelle giustificazioni del 24.09.2020, di non aver mai interrotto/sospeso la propria attività lavorativa durante il turno di servizio né di avere intrattenuto conversazioni con membri/componenti dell'Amministrazione comunale di
Melilli al fine di attaccare, screditare e/o calunniare la TÀ reclamata, e in particolare al fine di segnalare la mancanza dei requisiti necessari per partecipare alla indicenda gara di appalto per il servizio di igiene urbana nel territorio di Melilli;
evidenzia altresì di non essersi pronunciato sulle modalità di predisposizione della predetta gara suggerendo quali ditte individuare e quali escludere, e di non aver pronunciato frasi sulla correttezza e imparzialità dell'operato dell'Amministrazione comunale.
Ribadisce che in merito alla riunione tenutasi nei primi giorni di settembre non è stato specificato dalla TÀ reclamata alcun soggetto presente o interessato né il luogo in cui si è svolto l'incontro, evidenziando l'assenza totale di verbalizzazione della suddetta riunione, come del resto rilevato dal giudice della fase sommaria (ordinanza n. 9591/2021).
Quanto al verbale di incontro del 25.09.2020, precisa che lo stesso è successivo alla data della lettera di contestazione del 16.09.2020, lamentando che ciò non è stato rilevato in sede di opposizione dal giudice di primo grado. Aggiunge che tali verbali comunali non sono mai stati menzionati nella lettera di contestazione, e risultano indicati soltanto
“parzialmente e/o superficialmente” nella lettera di licenziamento.
Ribadisce quindi l'illegittimità del licenziamento disciplinare, in quanto fondato su fatti e/o circostanze inesistenti e, in ogni caso, non indicati nella contestazione disciplinare e/o nella lettera di licenziamento.
4. Evidenzia poi che il licenziamento è avvenuto per motivi politici, come si evince sia dal verbale del 25.09.2025, dal quale emerge la “diatriba politica” che ha coinvolto esso lavoratore, sia dalla “Segnalazione del Comune di Melilli del 31.08.2018”. Deduce che non può ritenersi venuto meno il vincolo fiduciario tra le parti, in quanto in ogni caso gli eventi
5 richiamati dalla TÀ reclamata risalgono al 31.07.2018 rispetto alla lettera di contestazione del 16.09.2020 e ai sensi dell'art. 7 L. 300/1970 “Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione”.
Ribadisce quindi che l'unico motivo posto a fondamento del licenziamento irrogatogli è dovuto all'attività sindacale svolta dallo stesso per la precisando di avere Parte_2
subìto, a seguito della nomina a rappresentante sindacale aziendale (RSA) avvenuta il
6.02.2020, comportamenti ostili (assegnazione di turni sempre più gravosi) per l'attività svolta a tutela dei diritti dei lavoratori del cantiere di Melilli. Richiama al riguardo le numerose denunce depositate presso le varie autorità competenti nei confronti della TÀ
IGM Rifiuti Industriali S.r.l.
4.1. Lamenta che la TÀ reclamata al fine di disincentivare l'attività sindacale dallo stesso svolta ha posto in essere condotte lesive della dignità professionale e umana ed evidenzia che tali atteggiamenti mobbizzanti sono continuati anche dopo il licenziamento.
Chiede pertanto alla Corte, previa ammissione dei mezzi istruttori richiesti (interrogatorio formale del legale rappresentante della TÀ reclamata e prova testimoniale), di dichiarare l'inefficacia del licenziamento senza preavviso irrogatogli con racc. a mani del
17.10.2020, perché inesistente, nullo o illegittimo, e, comunque, annullarlo;
di condannare, per l'effetto, la TÀ reclamata ai sensi dell'art. 18 L. 300/1970 alla reintegra dello stesso nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica, nonché alla corresponsione di quanto dovuto a titolo di retribuzioni e oneri accessori dall'intervenuto licenziamento alla data dell'effettiva reintegrazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dichiarando la non interruzione del rapporto di lavoro;
in via subordinata, di accertare che il licenziamento è stato comminato in violazione delle procedure previste dalla legge, con conseguente condanna della TÀ reclamata ai sensi dell'art. 18 L. 300/1970 al pagamento di un'indennità risarcitoria nella misura massima consentita, o nella diversa misura stabilita, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione
6 monetaria, con condanna in ogni caso al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Nelle note cartolari eccepisce che controparte si è costituita il 21.05.2024, oltre il termine di dieci prima della data di udienza (28.05.2024), con le conseguenti preclusioni in ordine alle richieste istruttorie.
5. La TÀ reclamata preliminarmente eccepisce l'inammissibilità delle eccezioni nuove, relative alla tardiva notifica dell'opposizione e alla contumacia di essa TÀ nel giudizio di opposizione proposto dall nel merito, chiede il rigetto del reclamo, con Pt_1
condanna del reclamante al pagamento delle spese di tutte le fasi del giudizio.
6. Il reclamo è fondato e va accolto.
7. Le censure di ordine processuale non possono trovare accoglimento.
7.1 Quanto all'eccezione di decadenza, il giudice di prime cure ha così argomentato: “In via preliminare, va rilevata la tempestività dell'opposizione proposta dalla TÀ in ragione del fatto che il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 1, comma 51, l. n. 92 del
2012, a pena di decadenza, decorre dalla notificazione dello stesso provvedimento opposto, o dalla comunicazione se anteriore. Nel caso di specie, l'ordinanza è stata emessa
a scioglimento di riserva ed è stata comunicata alle parti il 4 novembre 2021, per cui il termine di trenta giorni veniva in scadenza il 4 dicembre 2021, sabato;
ai sensi del disposto dell'art. 155, quinto comma, c.p.c., il termine è stato prorogato al lunedì 6 dicembre, primo giorno successivo non festivo”.
A fronte di tale motivazione, l'odierno reclamante non ha sollevato alcuna critica, limitandosi a ribadire l'eccezione originariamente proposta;
da tanto discende l'inammissibilità della stessa.
7.2 Quanto alle ulteriori censure afferenti alla violazione del termine a comparire quanto ON al giudizio di opposizione proposto dalla TÀ (iscritto al n. 2499/2021 R.G.), alla tardiva costituzione della TÀ reclamata nel giudizio di opposizione proposto dallo stesso reclamante (iscritto al n. 2466/2021 R.G.) o ancora al deposito di note scritte oltre il
7 termine di cui all'art. 127 ter c.p.c., va rilevato il difetto di allegazione di alcun pregiudizio patito dallo stesso reclamante per effetto dei lamentati vizi;
né può rilevare quanto genericamente allegato sul punto nel reclamo, ovvero che “L'errore in cui è incorso il
Giudice di prime cure ha condizionato l'esito del processo. Il riconoscimento dell'illegittimità del licenziamento senza preavviso irrogato dalla ONroparte_1
nei confronti del proprio dipendente, Sig. avrebbe determinato
[...] Pt_1
l'accoglimento totale della domanda promossa dall'odierno reclamante, vista la genericità della contestazione disciplinare e la mancata produzione di idonea documentazione a sostegno del suddetto licenziamento, nonché l'assenza di una giusta causa”; difetta, invero, alcun nesso tra le irregolarità lamentate e l'accoglimento della domanda proposta;
va rilevato, altresì, che, stante la tempestiva opposizione proposta dalla ON TÀ , la tardiva costituzione nel giudizio di opposizione proposto dal lavoratore non ha alcuna refluenza sulla difesa della stessa TÀ.
8. La censura di genericità della contestazione disciplinare è fondata e va accolta.
Ai fini della decisione va richiamata in primo luogo - condividendosi le argomentazioni poste a suo fondamento - l'ordinanza emessa nella fase sommaria del giudizio iscritto al n.
9591 del 3.11.2021: … espone di avere subito, a causa dell'impegno Parte_1
profuso per la tutela dei diritti dei lavoratori assegnati al cantiere di Melilli, atteggiamenti persecutori e discriminatori dal datore di lavoro, quali l'assegnazione di turni di lavoro
“spezzati” e gravosi. Nel perseguire lo stesso intento ritorsivo il datore di lavoro, con raccomandata del 16.9.2020, aveva formalizzato, nei confronti del ricorrente, la seguente contestazione disciplinare: “La scrivente, a seguito di segnalazioni ed opportune verifiche, ha potuto rilevare in modo inconfutabile come Lei, nel corso del turno di lavoro cui era assegnato, abbia in più occasioni sospeso l'attività lavorativa per importunare diversi membri e componenti dell'Amministrazione Comunale di Melilli al fine di attaccare e calunniare la scrivente Azienda di cui è a tutt'oggi dipendente, divulgando falsità e accuse infondate a discredito della Tale condotta ancorché ONroparte_1
8 espressamente vietata dalle norme di legge e contrattuali, si configura come strumento atto di diffamazione volto a danneggiare pubblicamente l , recando un grave Pt_3
danno sotto il profilo dell'immagine…”. Il lavoratore aveva reso le proprie giustificazioni con l'assistenza del Rappresentante sindacale, così respingendo la contestazione: “Il lavoratore dichiara di non aver mai interrotto il servizio per screditare, criticare o attaccare l'azienda importunando membri o componenti dell'Amministrazione Comunale di Melilli. Pertanto il lavoratore rigetta integralmente tutto quanto contestatogli in quanto
ON infondato”. però aveva comunque irrogato il licenziamento ONroparte_1
per giusta causa senza preavviso. Tanto premesso in fatto, il ricorrente impugna il licenziamento eccependo innanzitutto la genericità della contestazione disciplinare, non sanata nemmeno dalle parziali integrazioni contenute nella lettera di licenziamento del seguente tenore: “Sostanzialmente Lei ha integralmente rigettato tutto quanto contestatoLe nella sopra richiamata contestazione per presunta infondatezza, adducendo di non aver mai tenuto i comportamenti oggetto d'addebito contrari agli interessi aziendali. Ebbene la a seguito di opportuni e scrupolosi ONroparte_1
approfondimento di merito ha potuto acquisire elementi probatori inappellabili circa la
Sua responsabilità, avendo appurato come Lei, nel corso del mese di Settembre 2020, abbia in più occasioni interrotto l'attività lavorativa per avvicinare ed importunare funzionari dell'Amministrazione Comunale di Melilli al fine di criticare e accusare la scrivente circa la presunta mancanza dei requisiti necessari a partecipare alla indicenda gara d'appalto per il servizio di igiene urbana sul territorio di Melilli, oltre a pronunciarsi in modo del tutto improprio sulle modalità secondo le quali la gara d'appalto andrebbe predisposta, suggerendo quali ditte individuare e quali escludere. Il comportamento da Lei assunto – già aggravato dall'interruzione dell'attività lavorativa – e più volte reiterato –
a conferma dell'intenzionalità della condotta posta in essere – oltre a risultare profondamente illegittimo e offensivo rispetto ai principi di imparzialità e correttezza che governano l'operato dell'Amministrazione Comunale nelle persone che la compongono,
9 integra una condotta denigratoria palesemente in contrasto con gli interessi aziendali e di grave nocumento per gli stessi. La gravità dei fatti sopra esplicitati non consente la prosecuzione – anche provvisoria – della prestazione lavorativa da Lei offerta a causa della sopravvenuta completa carenza del vincolo fiduciario caratterizzante il rapporto di lavoro. Quanto sopra premesso e considerato, ricorrendo i presupposti, ai sensi degli art.
73, co. 1, lett. f) e art. 74, co. 1, lett. f) del vigente CCNL, per l'applicazione del provvedimento disciplinare del licenziamento per giusta causa senza preavviso e con
T.F.R., ci vediamo costretti a risolvere il rapporto di lavoro con Lei intercorrente con effetto dalla data di ricezione della presente” […] va rilevato che in tema di licenziamento disciplinare, come è noto, la contestazione specifica preventiva dell'addebito, prevista dall'art. 7 legge n. 300/1970, come ripetutamente evidenziato dalla della Corte di
Cassazione (vd. ex multis, sent. n. 4845/94 delle sezioni unite;
nn. 6988/98, 11265/2000,
9167/2003, 11245/2004, 12644/2005 della sezione lavoro), assolve a una funzione di garanzia del diritto di difesa del lavoratore e pertanto è condizione indefettibile di legittimità del licenziamento (come di ogni altra sanzione disciplinare). Il carattere della specificità è integrato quando sono fornite al lavoratore incolpato le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato condotte disciplinarmente rilevanti, affinché il lavoratore sia messo in condizione di approntare un'adeguata difesa. Nell'apprezzare la sussistenza del requisito della specificità della contestazione, quindi, deve essere verificato, al di fuori di schemi rigidi e prestabiliti, a differenza della formulazione dell'imputazione nel processo penale, se la contestazione offre le indicazioni necessarie ed “essenziali” per individuare, “nella sua materialità” (e a prescindere dal richiamo formale di specifiche norme violate), il fatto o i fatti addebitati e verificare se la mancata precisazione di alcuni elementi di fatto abbia determinato un'insuperabile incertezza nell'individuazione dei comportamenti ascritti, tale da pregiudicare in concreto il diritto di difesa. Orbene, la contestazione dell'addebito, sopra fedelmente riportata, non appare rispondente alla funzione di garanzia perseguita dal
10 requisito di specificità, in quanto nella stessa non solo non vengono indicate le circostanze di tempo e di luogo in cui il lavoratore avrebbe tenuto i comportamenti ritenuti dal datore di lavoro violativi dei doveri nascenti dal rapporto di lavoro – nella lettera di contestazione si fa riferimento a “più occasioni”, “nel corso del turno di lavoro” – ma soprattutto non vengono descritti nemmeno i comportamenti addebitati, se non in modo assolutamente generico, contestando al lavoratore di avere “sospeso l'attività lavorativa per importunare diversi membri e componenti dell'Amministrazione Comunale di Melilli al fine di attaccare
e calunniare la…Azienda…divulgando falsità e accuse infondate a discredito della
[...]
. Dalla semplice lettura della lettera di addebiti è evidente che non ONroparte_1
è possibile comprendere in quali condotte si sia concretamente tradotta la generica contestazione di “avere importunato”, né quali attacchi, calunnie, falsità e accuse infondate avrebbe mosso il lavoratore in danno dell'Azienda. L'omessa indicazione di coloro che sarebbero stati importunati dal lavoratore per ricevere comunicazioni diffamatorie verso genericamente indicati in “diversi membri e componenti ONroparte_1
dell'Amministrazione Comunale di Melilli” rende la contestazione ancor più vaga, così come la mancata specificazione delle circostanze di tempo, non indicate nemmeno con riferimento a un arco temporale più o meno ampio (solo nella lettera di licenziamento si farà riferimento al mese di settembre), o all'ordine numerico degli episodi contestati (in più occasioni). Anche l'omessa indicazione dei luoghi in cui i comportamenti contestati si sarebbero verificati ha concorso ad ostacolare il concreto esercizio del diritto di difesa del lavoratore, il quale infatti nel corso della sua audizione a discolpa il 24.9.2020 non ha potuto che rendere giustificazioni altrettanto generiche, come sopra riportate. La mancanza di una puntuale difesa del lavoratore offre un elemento in più a conferma della concreta lesione del suo diritto per l'evidente incertezza degli elementi di fatto oggetto di contestazione. Poiché la funzione del prescritto requisito di specificità della contestazione disciplinare è quella di garantire un adeguato espletamento del diritto di difesa nella fase preliminare al licenziamento e allo scopo di evitarlo, il giudizio ora espresso non può essere
11 modificato o influenzato dagli atti prodotti dalla parte resistente e in particolare dal verbale di riunione tenuta il 25.9.2020, tra il Sindaco f.f. del comune di Melilli, il responsabile del settore Ecologia del comune di Melilli e il dipendente ONroparte_1
responsabile del cantiere, verbale nel quale vengono in qualche modo precisati i fatti addebitati al lavoratore: quest'ultimo infatti non ha partecipato alla riunione, né risulta che il verbale sia stato a lui trasmesso e oltretutto la riunione si è tenuta il giorno successivo alla sua audizione a discolpa. Allo stesso modo e a maggior ragione appare ininfluente il verbale della riunione tenuta il 13.11.2020 presso la sede amministrativa aziendale, quasi un mese dopo l'irrogazione della sanzione espulsiva, verbale che peraltro non è firmato dal lavoratore”.
Invero - come già evidenziato dal giudice della fase sommaria e contrariamente a quanto ritenuto dal giudice della fase di opposizione, che ha individuato il fatto contestato nell'avere il lavoratore “importunato diversi membri e componenti dell'Amministrazione
Comunale di Melilli al fine di attaccare e calunniare la scrivente Azienda di cui è a tutt'oggi dipendente, divulgando falsità e accuse infondate a discredito della
[...]
-, la contestazione non permette di collocare la condotta in un arco ONroparte_1
temporale definito né di comprendere i termini della stessa, essendo priva di alcuna specificazione dei fatti integranti l'asserita calunnia;
tanto trova conferma nelle stesse difese rese dal lavoratore, con le quali lo stesso si è limitato a negare quanto genericamente attribuitogli, nessun ulteriore elemento aggiungendo alla lacunosa incolpazione.
Parimenti la motivazione del licenziamento è affetta da genericità, posto che gli ulteriori ON elementi precisati in detto provvedimento (“… la … ha potuto acquisire elementi probatori inappellabili circa la Sua responsabilità, avendo appurato come Lei, nel corso del mese di Settembre 2020, abbia in più occasioni interrotto l'attività lavorativa per avvicinare ed importunare funzionari dell'Amministrazione Comunale di Melilli al fine di criticare e accusare la scrivente circa la presunta mancanza dei requisiti necessari a partecipare alla indicenda gara d'appalto per il servizio di igiene urbana sul territorio di
12 Melilli, oltre a pronunciarsi in modo del tutto improprio sulle modalità secondo le quali la gara d'appalto andrebbe predisposta, suggerendo quali ditte individuare e quali escludere”) non permettono di individuare né la data delle asserite interruzioni dell'attività lavorativa, né i soggetti dell'amministrazione comunale importunati né la specifica condotta tenuta (ovvero quali requisiti il lavoratore avrebbe ritenuto non in possesso della TÀ reclamata e comunicato allo stesso Comune), né, infine, in quale luogo e contesto tali fatti sarebbero avvenuti.
Da tanto discende la genericità sia della contestazione disciplinare che della stessa motivazione del licenziamento, con conseguente violazione dell'art. 7 della legge n.
300/1970.
9. Quanto alla domanda di accertamento della natura ritorsiva del licenziamento intimato, ritiene questa Corte che i soli elementi prospettati dal lavoratore (nomina, in data
06.02.2020, da parte della quale Rappresentante Sindacale Aziendale Parte_2
all'interno della TÀ successive condotte vessatorie della ONroparte_1
TÀ, tra cui turni lavorativi sempre più gravosi ovvero turni spezzati, prontamente contestati dalla O.S.), non sono sufficienti ad integrare la fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 18 legge n. 300/1970, come peraltro già ritenuto dal giudice della fase sommaria, che sul punto, dopo avere escluso la natura determinante del motivo illecito, ha anche osservato: “Ne consegue che è ultronea ogni ulteriore indagine sulla natura discriminatoria e ritorsiva del licenziamento, peraltro non adeguatamente allegata in ricorso, nel quale si fa solo generico riferimento alla gravosità dei turni imposti dal datore di lavoro, senza che ne sia fornita idonea dimostrazione, non potendo cogliersi nei prospetti dei turni allegati al ricorso una distribuzione discriminatoria in danno dell . Pt_1
10. In ordine alle conseguenze derivanti dalla genericità della contestazione disciplinare e della motivazione del licenziamento, ritiene questa Corte di condividere il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, Sez. L, nella recente sentenza n. 9544 del
13 11.04.2025, secondo cui “In tema di vizi della motivazione del licenziamento, nel regime delle imprese con più di 15 dipendenti, la mancata o generica individuazione del fatto non integra una mera violazione formale ma, poiché impedisce che si possa pervenire alla stessa identificazione del fatto, che, pertanto, dovrà essere dichiarato insussistente dal giudice, ha una ricaduta sostanziale che determina l'illegittimità originaria del licenziamento, con applicazione della reintegra attenuata di cui all'art. 18, 4° comma,
L.300/1970"; in particolare, la Corte ha chiarito che “13.- Pertanto, solo nella ipotesi in cui risulti un difetto formale nella specificazione dei motivi della causale comunque addotta,
è possibile applicare l'ipotesi della tutela risarcitoria del sesto comma dell'art. 18; invece, nella diversa e più grave ipotesi in cui non sia stata addotta alcuna motivazione ovvero quella addotta sia estremamente generica e inidonea alla identificazione, neppure in linea di massima, di una ragione giustificativa, occorre applicare la tutela reale attenuata prevista dal quarto comma dell'art. 18.
14.- La mancanza della motivazione produce in tal caso l'illegittimità del licenziamento per mancanza di giustificazione (qualificata) e, nel regime dimensionale sopra i 15 dipendenti, conduce alla mancanza del fatto con la relativa tutela.
Sulla tutela indennitaria stabilita per il caso di inefficacia reagisce e prevale, quindi, la tutela per ingiustificatezza (insussistenza del fatto) con la tutela reintegratoria attenuata.
15.- Non vi è dubbio infatti che nella stessa ipotesi di carenza di motivazione - di cui si discute pacificamente in questo giudizio - manchi in pari tempo anche la ragione giustificativa del licenziamento, con applicazione della tutela di cui al quarto comma dell'articolo 18, atteso che in tale ipotesi, non è possibile procedere neppure alla identificazione di alcun fatto (disciplinare o organizzativo).
16.- Non si discute perciò di un vizio formale minore che produca l'inefficacia come quello supposto dal sesto comma dell'art. 18, ma di un vizio grave e radicale che incide sulla legittimità stessa dell'atto e che non è riconducibile nella disciplina del comma sesto.
14 Mancando ab origine qualsiasi giustificazione, non si può applicare neppure la previsione stabilita nello stesso comma sesto, secondo cui il giudice "sulla base della domanda del lavoratore" potrebbe accertare che vi è anche "un difetto di giustificazione" del licenziamento, in quanto solo di una giustificazione che risulti almeno delineata nell'atto può accertarsi il difetto, in giudizio, su domanda del lavoratore.
17.- Ove così non fosse risulterebbe un'evidente irragionevolezza nella normativa consistente nell'applicazione di una tutela minore (risarcitoria) nella ipotesi più grave della mancanza originaria di giustificazione e di qualsiasi fatto;
e di una tutela maggiore
(reintegratoria) applicabile nell'ipotesi meno grave in cui il fatto sia stato almeno addotto
e la sua insussistenza risulti solo all'esito del giudizio.
[…]
23.- Non si applica infatti il regime dell'inefficacia stabilito dall'articolo 18, comma sesto, che postula la mancata specificazione dei motivi della causale comunque addotta.
24.- Ed inoltre, ad avviso del Collegio, la fattispecie non integra neppure l'ipotesi della nullità del recesso, sicché deve escludersi l'applicabilità della tutela reintegratoria piena dettata dall'art. 18, comma 1, che porterebbe all'applicazione generale delle relative sanzioni a prescindere dalle consuete delimitazioni, sia quanto ai limiti numerici riferiti ai lavori impiegati dall'azienda, sia in relazione a particolari categorie di lavoratori, esclusi dalla normativa limitativa dei licenziamenti.
25.- La più grave forma di invalidità non si può invocare perché la mancanza della motivazione, oltre a non essere un vizio della forma scritta, non conduce alla nullità del licenziamento per violazione della norma inderogabile di cui all'art. 1 della legge
604/1966, posto che "la legge dispone diversamente" ex art. 1418 c.c. attraendo, tramite
l'applicazione nella normativa di settore, la mancanza originaria di qualsiasi giustificazione nell'illegittimità per ingiustificatezza dell'atto di licenziamento;
la legge esplicita infatti le conseguenze peculiari derivanti dalla mancanza di giusta causa e
15 giustificato motivo del licenziamento attraverso la normativa di settore indicata, sicché la stessa violazione dell'art. 1 della legge 604/1966 non può avere un rilievo autonomo …”.
Nella vicenda in esame non è possibile verificare la sussistenza del fatto contestato al lavoratore, posto che - avuto riguardo alla genericità della contestazione e della motivazione del licenziamento -, non è enucleabile una specifica condotta da accertare.
Va, infine, evidenziato che l'odierno reclamante ha chiesto la tutela reintegratoria sia in sede di ricorso in opposizione (“Ne deriva di conseguenza, che solo per tale motivo, il licenziamento è da ritenersi “tamquan non esset” ossia inidoneo ad estinguere il rapporto di lavoro, nel rispetto del consolidato principio, secondo cui, “quando il datore di lavoro contesti una generica connotazione del fatto, la mancata dimostrazione di detta connotazione rileva ai fini dell'insussistenza del fatto addebitato, e pertanto, il licenziamento è da considerarsi illegittimo”) che in sede di opposizione, allorché ha impugnato il capo della ordinanza della fase sommaria che aveva ritenuto applicabile la mera tutela indennitaria, ribadendo la predetta difesa;
parimenti nella presente fase, avverso la sentenza di rigetto dell'opposizione, ha insistito nella tutela reintegratoria e solo in subordine nella tutela indennitaria.
11. Per le ragioni che precedono, il reclamo va accolto con conseguente condanna del datore di lavoro alla reintegrazione del reclamante nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica, nonché al risarcimento del danno in favore dello stesso, commisurato a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto maturata, senza detrazione alcuna, in difetto di allegazione e prova della prestazione di ulteriore attività durante il periodo di estromissione.
La TÀ reclamata va altresì condannata, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, come per legge.
Ai sensi dell'art. 429 co. 3 c.p.c., sulle somme che la TÀ resistente deve corrispondere al ricorrente a titolo di indennità risarcitoria sono dovuti gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata.
16 12. Le spese processuali dei diversi gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo, secondo i parametri del DM 55/2014 (aggiornati al DM 147/2022), tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e dell'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dell'avvocato anticipatario.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, accoglie il reclamo e, in riforma della sentenza impugnata, annulla, per le ragioni di cui in parte motiva, il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro impugnato e, per l'effetto, condanna la TÀ reclamata alla reintegrazione del reclamante nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica;
condanna parte reclamata al pagamento, in favore del reclamante, di un'indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, come meglio precisato in parte motiva, oltre interessi di legge sulla somma annualmente rivalutata;
condanna parte reclamata al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, come per legge;
condanna parte reclamata al pagamento, in favore del reclamante, delle spese processuali, che si liquidano quanto alla fase sommaria in € 3.000,00, quanto al giudizio di opposizione in € 5.000,00 e quanto al presente giudizio in complessivi € 5.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 12 giugno 2025.
Il consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Elvira Maltese
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