Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/01/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11377/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio iscritto al n. 11377/2024 R.G. instaurato da
) con l'avv. FERRARI ALBERTO Parte_1 C.F._1
contro
) con l'avv. AMBROSINI CARLO Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno precisato congiuntamente le conclusioni come segue:
«Voglia l'Onorevole Tribunale adito pronunciare e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 14.10.1989 con rito concordatario in Pralboino (BS), tra i sig.ri nato a [...] il [...], residente in [...]
Alboino n. 11, scala 3, interno A, (C.F. ) e la sig.ra nata a [...]F._1 Controparte_1
Manerbio (BS) il 04.09.1965 (C.F.: ), residente in [...]
Kennedy n. 16- matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Pralboino al n.
5 parte II, serie A, anno 1989- con ordine all'Ufficio di Stato civile competente di procedere alle relative annotazioni, e alle seguenti
1
1) Dare atto che alcun contributo è dovuto dai coniugi per il mantenimento del figlio , Per_1
essendo il medesimo maggiorenne ed economicamente indipendente.
2) Dare atto che, per quanto attiene al mantenimento della figlia , maggiorenne ma non Per_2
ancora completamente autosufficiente dal punto di vista economico, le parti concordano che il sig. si obbliga a corrispondere direttamente alla figlia l'importo mensile di €. Parte_1 Per_2
200,00= per una sola annualità a partire da gennaio 2025 sino a dicembre 2025 somma che, per la natura integrativa è comprensiva di ogni importo eventualmente afferente alle spese straordinarie.
3) Dare atto che, a definitiva regolamentazione della situazione economica dei coniugi, il sig.
si obbliga a corrispondere alla sig.ra che accetta, la Parte_1 Controparte_1
complessiva somma di €.1.000,00= (euro mille /00) a titolo di liquidazione e definizione una tantum di ogni pretesa economica;
tale somma verrà versata dal sig. mediante bonifico Parte_1
bancario intestato alla sig.ra che verrà effettuato all'emissione della sentenza di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio.
4) Le Parti chiedono, dunque, la trasformazione del rito con rinuncia ai termini finali e dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
5) Una volta emessa tale sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contenente tutte le condizioni previste nelle presenti conclusioni congiunte, i rispettivi difensori dichiarano di rinunciare solidarietà ex art. 13 Legge Professionale».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 14 ottobre 1989, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Pralboino (atto n. 5 parte II serie A) e, dopo un avvio contenzioso del processo, hanno raggiunto un accordo e hanno rassegnato le conclusioni congiunte sopra trascritte.
Tali conclusioni meritano accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970 n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Le spese di lite saranno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
2 1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. compensa le spese di lite;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
3