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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/05/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel.
3 Dott. ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ( scadenza note 8/5/2025) viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 904/2022 R.G.L. avverso la sentenza n. sentenza n. 1014/2022 emessa il 10.06.2022e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
Domenico Dario Borgese ed Angela Calabrò;
– appellante- -
e rappresentata e Controparte_1
difesa dall'Avv. Massimo Gallo,
-appellata -
Controparte_2
(C.F. ) in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1 pro tempore rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di;
Controparte_2
- appellato –
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, al Tribunale di Palmi, depositato il 16.12.2021 Parte_1
conveniva l
[...] Controparte_2
, nonché di per opporsi alla
[...] Controparte_1
cartella di pagamento n. 09420190022103262000, notificata in data
29/11/2021 relativa al mancato pagamento della dell'ordinanza - ingiunzione n. 624/2014.
Deduceva la nullità della cartella perché priva di efficacia esecutiva, in quanto, il titolo esecutivo alla stessa sotteso ovvero l'ordinanza ingiunzione “ ruolo n. 2019/003683- sanzioni ispettorato del lavoro- anno
2010, partita oitlrc 2010001000000002001oi20140915n624/2014-
20140918 palmi sentenza 253/2019 mancato pag ordinanza -ingiunzione n.
624/2014 notificato il 18.09.2014 trib Palmi sent 253/2019 mancato pagamento”- era stata surclassata dalla sentenza emessa dalla Corte di
Appello di Reggio Calabria n. 505/2020 in data 20.11.2020; sebbene di conferma della sentenza di rigetto dell'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione.
Eccepiva la nullità della cartella, rilevando che l'ordinanza ingiunzione alla stessa sottesa era stata già impugnata e l'Ente impositore avrebbe dovuto notificare la sentenza n. 253/2019 del
6/3/2019, che aveva rigettato il ricorso. Eccepiva di avere proposto appello, avverso la sentenza, sebbene anch'esso rigettato con la successiva sentenza n. 605/21 del 22/10/2021 dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria, mai notificata. Concludeva per la mancanza del titolo esecutivo sotteso alla cartella. Il Tribunale nel rigettare il ricorso ha così motivato: <<.. va detto che il ricorrente ha sostenuto, che, l'unico titolo per procedere in forma esecutiva, a seguito del giudizio di opposizione, deve considerarsi la sentenza (di rigetto)
e non l'ordinanza-ingiunzione opposta. L'assunto non è corretto, in quanto, avendo la Corte di Appello rigettato le doglianza del , è venuto meno Pt_1 ogni ostacolo a poter mettere in esecuzione l'atto amministrativo (confermato dal giudizio di merito in appello), (cnf. per analogo meccanismo con riferimento alla sospensione del decreto ingiuntivo ex art. 653, comma 1
c.p.c., Cass. 905/05, Cass. 20925/08 e Cass. 1942/10), il quale, riprende valore anche nella sua qualifica di titolo.
Il ricorrente richiama – a sostegno delle proprie tesi – una giurisprudenza non pertinente al caso de quo (Cass. sent. n. 20983/14, Trib. Catanzaro
11.11.13), riguardante una fattispecie completamente differente, ovvero
l'opposizione ad un “mero” verbale di accertamento per violazioni al Codice della Strada.
La disciplina sottesa alla formazione del titolo esecutivo è, infatti, completamente differente a seconda che si tratti di una ordinanza-ingiunzione
(come è nel caso di specie ex L. 689/81), rispetto ad un “semplice” verbale per violazione al C.d.S. (erroneamente richiamata da controparte, ex D.Lgs.
150/11 C.d.S.). Nel solo caso (non pertinente) di opposizione ad un verbale di accertamento al C.d.S., in caso di rigetto dell'opposizione, la sentenza, sostituendosi al verbale diventa il titolo esecutivo sulla base del quale iniziare
(o proseguire) la riscossione coattiva, così come affermato correttamente dalla giurisprudenza richiamata, però, in modo inappropriato da controparte.
Invece, nel caso in cui si intenda impugnare una ordinanza-ingiunzione, il meccanismo è differente rispetto al “mero” verbale per violazione al C.d.S., in quanto, si dovrà applicare la differente disciplina prevista dalla L. 689/81 che prevede che in caso di rigetto dell'opposizione, l'ordinanza-ingiunzione rimane l'unico titolo esecutivo idoneo a fondare la riscossione coattiva del capitale. Le differenze emergono dalle previsioni degli artt. 18, ultimo comma
e 23 della legge n. 689 del 1981 (oggi, dell'art. 6, comma dodici, del d.lgs. n.
150 del 2011) rispetto all'art. 204 bis, comma quinto, C.d.S. (oggi dell'art. 7, comma undici, del d.lgs. n. 150 del 2011). Infatti l'ordinanza-ingiunzione, in caso di rigetto dell'opposizione riprende
“vita”, rimanendo l'unico titolo esecutivo idoneo a fondare la riscossione coattiva delle somme richieste in tale titolo. (Cass. 26.10.91, n. 11421; Cass.
2.10.91, n. 10269; Cass. 24.9.91, n. 9944; Cass. SS.UU. 17.11.16, n. 23397).
Alla luce delle superiori osservazioni il ricorso dovrà essere respinto>>.
Avverso detta decisione ha interposto appello l'originario ricorrente ribadendo gli originari motivi di appello eccependo la mancanza di titolo esecutivo, il difetto di motivazione della cartella, la prescrizione del credito.
Si sono costituti in appello l' ed il CP_2 CP_3 chiedendo il rigetto del ricorso.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine dell' 8/5/25 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio successiva all'udienza.
Motivi della decisione
L'appello va rigettato.
Come correttamente affermato dal Tribunale la cartella esattoriale impugnata si fonda sul credito portato nell'ordinanza-ingiunzione che
è stata opposta dal contribuente con il rigetto del ricorso anche confermato in appello.
La tesi secondo cui l' avrebbe dovuto notificare la CP_2
sentenza ( di rigetto dell'opposizione) e non la cartella esattoriale è infondata, atteso che l'ordinanza ingiunzione è di per sé un titolo esecutivo e che la sentenza è di rigetto e, di conseguenza, di conferma della legittimità ed efficacia dell'ordinanza stessa.
Diversamente da quanto affermato con l'appello la sentenza del
Tribunale di Palmi prima e di appello dopo non ha “ superato”-come dedotto dall'appellante- l' ordinanza ingiunzione ma, al contrario, ne ha affermato la sua legittimità. Non è la sentenza il titolo esecutivo, trattandosi anche di una decisione di rigetto priva di condanna, ma l'ordinanza d'ingiunzione n. 624/2014 emessa in data 15.09.2014. Non vi sono norme che impediscano all'Ente impositore di agire in via esecutiva con la riscossione tramite ruolo, anche dopo l'accertamento del credito conseguito tramite sentenza.
Il motivo di appello, pur volendo superare la sua genericità, è palesemente infondato.
Allo stesso modo appaiono generici i motivi di opposizione relativi ad asseriti vizi forma e di motivazione della cartella, atteso che nella stessa sono indicate le ragioni del credito, ovvero l'adempimento di quanto dovuto in forza dell' ordinanza ingiunzione cristallizzata nella sentenza n. 253/2019 con cui è stata rigettata l'opposizione avverso la stessa. La cartella di pagamento contiene tutti gli elementi indispensabili per consentire al destinatario di effettuare il necessario controllo sulla correttezza della pretesa creditoria atteso che richiama sia l'ordinanza ingiunzione che la successiva sentenza atti tutti conosciuti dal destinatario.
Si tratta, pertanto, di eccezioni standardizzate di mera forma, genericamente articolate e prive di concreata rilevanza.
Occorre in ogni caso richiamare la Cassazione secondo cui la motivazione della cartella esattoriale che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente e dallo stesso anche impugnato, si può limitare a richiamare gli estremi dell'atto non ravvisandosi alcun difetto di motivazione della cartella di pagamento qualora il contribuente, come nel caso in esame, abbia dimostrato di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati (vedi, fra le più recenti, Cass. 31 gennaio
2013, n. 2373).
Allo stesso modo va rigettata l'eccezione di prescrizione del credito atteso che lo stesso è stato accertato con la sentenza del tribunale di
Palmi confermata dalla Corte di Appello di Reggio Calabria n. con la sentenza n. 505/2020 emessa in data 20/11/2020. Successivamente in data 29/11/2021 è stata notificata la cartella esattoriale impugnata.
Dunque, l'appello deve essere rigettato e le spese del presente grado, da liquidarsi in favore degli appellati in ragione del valore della causa (€ 37.374,07) seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 9/12/22 da contro Parte_1 [...]
e Controparte_4 Controparte_2
, avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Controparte_2 [...]
n. 1014/2022; CP_2
-Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata:
-Condanna l'appellante a rifondere a ciascuno degli appellati le spese del grado, che liquida in complessivi € 2.540,00 oltre accessori secondo legge per ognuno di essi.
Dà atto che l'appellante è obbligata al versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Reggio Calabria, 9/5/25.
Il Relatore Il Presidente
( Dott.ssa Ginevra Chinè) ( Dott.. ssa Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel.
3 Dott. ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ( scadenza note 8/5/2025) viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 904/2022 R.G.L. avverso la sentenza n. sentenza n. 1014/2022 emessa il 10.06.2022e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
Domenico Dario Borgese ed Angela Calabrò;
– appellante- -
e rappresentata e Controparte_1
difesa dall'Avv. Massimo Gallo,
-appellata -
Controparte_2
(C.F. ) in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1 pro tempore rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di;
Controparte_2
- appellato –
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, al Tribunale di Palmi, depositato il 16.12.2021 Parte_1
conveniva l
[...] Controparte_2
, nonché di per opporsi alla
[...] Controparte_1
cartella di pagamento n. 09420190022103262000, notificata in data
29/11/2021 relativa al mancato pagamento della dell'ordinanza - ingiunzione n. 624/2014.
Deduceva la nullità della cartella perché priva di efficacia esecutiva, in quanto, il titolo esecutivo alla stessa sotteso ovvero l'ordinanza ingiunzione “ ruolo n. 2019/003683- sanzioni ispettorato del lavoro- anno
2010, partita oitlrc 2010001000000002001oi20140915n624/2014-
20140918 palmi sentenza 253/2019 mancato pag ordinanza -ingiunzione n.
624/2014 notificato il 18.09.2014 trib Palmi sent 253/2019 mancato pagamento”- era stata surclassata dalla sentenza emessa dalla Corte di
Appello di Reggio Calabria n. 505/2020 in data 20.11.2020; sebbene di conferma della sentenza di rigetto dell'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione.
Eccepiva la nullità della cartella, rilevando che l'ordinanza ingiunzione alla stessa sottesa era stata già impugnata e l'Ente impositore avrebbe dovuto notificare la sentenza n. 253/2019 del
6/3/2019, che aveva rigettato il ricorso. Eccepiva di avere proposto appello, avverso la sentenza, sebbene anch'esso rigettato con la successiva sentenza n. 605/21 del 22/10/2021 dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria, mai notificata. Concludeva per la mancanza del titolo esecutivo sotteso alla cartella. Il Tribunale nel rigettare il ricorso ha così motivato: <<.. va detto che il ricorrente ha sostenuto, che, l'unico titolo per procedere in forma esecutiva, a seguito del giudizio di opposizione, deve considerarsi la sentenza (di rigetto)
e non l'ordinanza-ingiunzione opposta. L'assunto non è corretto, in quanto, avendo la Corte di Appello rigettato le doglianza del , è venuto meno Pt_1 ogni ostacolo a poter mettere in esecuzione l'atto amministrativo (confermato dal giudizio di merito in appello), (cnf. per analogo meccanismo con riferimento alla sospensione del decreto ingiuntivo ex art. 653, comma 1
c.p.c., Cass. 905/05, Cass. 20925/08 e Cass. 1942/10), il quale, riprende valore anche nella sua qualifica di titolo.
Il ricorrente richiama – a sostegno delle proprie tesi – una giurisprudenza non pertinente al caso de quo (Cass. sent. n. 20983/14, Trib. Catanzaro
11.11.13), riguardante una fattispecie completamente differente, ovvero
l'opposizione ad un “mero” verbale di accertamento per violazioni al Codice della Strada.
La disciplina sottesa alla formazione del titolo esecutivo è, infatti, completamente differente a seconda che si tratti di una ordinanza-ingiunzione
(come è nel caso di specie ex L. 689/81), rispetto ad un “semplice” verbale per violazione al C.d.S. (erroneamente richiamata da controparte, ex D.Lgs.
150/11 C.d.S.). Nel solo caso (non pertinente) di opposizione ad un verbale di accertamento al C.d.S., in caso di rigetto dell'opposizione, la sentenza, sostituendosi al verbale diventa il titolo esecutivo sulla base del quale iniziare
(o proseguire) la riscossione coattiva, così come affermato correttamente dalla giurisprudenza richiamata, però, in modo inappropriato da controparte.
Invece, nel caso in cui si intenda impugnare una ordinanza-ingiunzione, il meccanismo è differente rispetto al “mero” verbale per violazione al C.d.S., in quanto, si dovrà applicare la differente disciplina prevista dalla L. 689/81 che prevede che in caso di rigetto dell'opposizione, l'ordinanza-ingiunzione rimane l'unico titolo esecutivo idoneo a fondare la riscossione coattiva del capitale. Le differenze emergono dalle previsioni degli artt. 18, ultimo comma
e 23 della legge n. 689 del 1981 (oggi, dell'art. 6, comma dodici, del d.lgs. n.
150 del 2011) rispetto all'art. 204 bis, comma quinto, C.d.S. (oggi dell'art. 7, comma undici, del d.lgs. n. 150 del 2011). Infatti l'ordinanza-ingiunzione, in caso di rigetto dell'opposizione riprende
“vita”, rimanendo l'unico titolo esecutivo idoneo a fondare la riscossione coattiva delle somme richieste in tale titolo. (Cass. 26.10.91, n. 11421; Cass.
2.10.91, n. 10269; Cass. 24.9.91, n. 9944; Cass. SS.UU. 17.11.16, n. 23397).
Alla luce delle superiori osservazioni il ricorso dovrà essere respinto>>.
Avverso detta decisione ha interposto appello l'originario ricorrente ribadendo gli originari motivi di appello eccependo la mancanza di titolo esecutivo, il difetto di motivazione della cartella, la prescrizione del credito.
Si sono costituti in appello l' ed il CP_2 CP_3 chiedendo il rigetto del ricorso.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine dell' 8/5/25 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio successiva all'udienza.
Motivi della decisione
L'appello va rigettato.
Come correttamente affermato dal Tribunale la cartella esattoriale impugnata si fonda sul credito portato nell'ordinanza-ingiunzione che
è stata opposta dal contribuente con il rigetto del ricorso anche confermato in appello.
La tesi secondo cui l' avrebbe dovuto notificare la CP_2
sentenza ( di rigetto dell'opposizione) e non la cartella esattoriale è infondata, atteso che l'ordinanza ingiunzione è di per sé un titolo esecutivo e che la sentenza è di rigetto e, di conseguenza, di conferma della legittimità ed efficacia dell'ordinanza stessa.
Diversamente da quanto affermato con l'appello la sentenza del
Tribunale di Palmi prima e di appello dopo non ha “ superato”-come dedotto dall'appellante- l' ordinanza ingiunzione ma, al contrario, ne ha affermato la sua legittimità. Non è la sentenza il titolo esecutivo, trattandosi anche di una decisione di rigetto priva di condanna, ma l'ordinanza d'ingiunzione n. 624/2014 emessa in data 15.09.2014. Non vi sono norme che impediscano all'Ente impositore di agire in via esecutiva con la riscossione tramite ruolo, anche dopo l'accertamento del credito conseguito tramite sentenza.
Il motivo di appello, pur volendo superare la sua genericità, è palesemente infondato.
Allo stesso modo appaiono generici i motivi di opposizione relativi ad asseriti vizi forma e di motivazione della cartella, atteso che nella stessa sono indicate le ragioni del credito, ovvero l'adempimento di quanto dovuto in forza dell' ordinanza ingiunzione cristallizzata nella sentenza n. 253/2019 con cui è stata rigettata l'opposizione avverso la stessa. La cartella di pagamento contiene tutti gli elementi indispensabili per consentire al destinatario di effettuare il necessario controllo sulla correttezza della pretesa creditoria atteso che richiama sia l'ordinanza ingiunzione che la successiva sentenza atti tutti conosciuti dal destinatario.
Si tratta, pertanto, di eccezioni standardizzate di mera forma, genericamente articolate e prive di concreata rilevanza.
Occorre in ogni caso richiamare la Cassazione secondo cui la motivazione della cartella esattoriale che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente e dallo stesso anche impugnato, si può limitare a richiamare gli estremi dell'atto non ravvisandosi alcun difetto di motivazione della cartella di pagamento qualora il contribuente, come nel caso in esame, abbia dimostrato di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati (vedi, fra le più recenti, Cass. 31 gennaio
2013, n. 2373).
Allo stesso modo va rigettata l'eccezione di prescrizione del credito atteso che lo stesso è stato accertato con la sentenza del tribunale di
Palmi confermata dalla Corte di Appello di Reggio Calabria n. con la sentenza n. 505/2020 emessa in data 20/11/2020. Successivamente in data 29/11/2021 è stata notificata la cartella esattoriale impugnata.
Dunque, l'appello deve essere rigettato e le spese del presente grado, da liquidarsi in favore degli appellati in ragione del valore della causa (€ 37.374,07) seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 9/12/22 da contro Parte_1 [...]
e Controparte_4 Controparte_2
, avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Controparte_2 [...]
n. 1014/2022; CP_2
-Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata:
-Condanna l'appellante a rifondere a ciascuno degli appellati le spese del grado, che liquida in complessivi € 2.540,00 oltre accessori secondo legge per ognuno di essi.
Dà atto che l'appellante è obbligata al versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Reggio Calabria, 9/5/25.
Il Relatore Il Presidente
( Dott.ssa Ginevra Chinè) ( Dott.. ssa Marialuisa Crucitti)