Rigetto
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 29/12/2025, n. 10360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10360 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10360/2025REG.PROV.COLL.
N. 01822/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1822 del 2023, proposto da
LA IA, GI D'RS, rappresentati e difesi dall'avvocato Enzo Napolano, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via del Rione Sirignano n. 6;
contro
Comune di Qualiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 04433/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Qualiano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 dicembre 2025 il Presidente Marco AR:
Uditi per le parti l’Avvocato D'Abbrunzo su delega di Pasquale Parisi;
Viste, altresì, le conclusioni di parte appellante come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto dagli attuali appellanti, per l’annullamento dell’ordinanza del Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Qualiano del 4 aprile 2017, n. 18, con la quale si ingiunge la demolizione di tutte le opere descritte nella premessa del provvedimento (edificio a uso presumibilmente residenziale di circa 90 mq., con altezza centrale di m. 4 e altezza laterale di m. 3, con pareti perimetrali in termoblocchi e tetto di copertura a falde in legno con tegole soprastanti, poggiante sulle pareti perimetrali e su due pilastri in legno), realizzate senza titolo edilizio, in Qualiano alla via Ripuaria n. 43.
2. Gli appellanti ripropongono le censure disattese dal TAR, articolando quattro motivi, mentre il comune resiste al gravame.
3. Con il primo motivo gli appellanti ripresentano la censura riguardante la violazione dell’art. 31 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, perché – in pendenza della domanda di condono – il Comune non avrebbe potuto dar corso ai poteri repressivi e ripristinatori.
4. Il motivo è infondato.
5. Al riguardo, il TAR ha correttamente osservato quanto segue.
“Sono gli stessi ricorrenti a chiarire, in ricorso, che “hanno avviato un’attività edilizia volta, essenzialmente, a ristrutturare la preesistente opera edilizia (quella cui si riferisce l’istanza di condono) mediante rifacimento parziale dei preesistenti elementi strutturali con limitato aumento del volume”; e che “la struttura esistente è frutto di una attività di ampliamento di una preesistente struttura realizzata più di venti anni or sono ed oggetto di condono edilizio”, di cui “esistono e sono comunque state mantenute talune parti portanti”.
Dunque, il fabbricato attualmente esistente è senza dubbio strutturalmente diverso da quello oggetto di condono, per l’effetto di ulteriore attività abusiva.”
6. Al riguardo, va sottolineato che, in pendenza di un procedimento di condono edilizio, possono essere al più effettuati interventi finalizzati a garantire la conservazione del manufatto, purché gli stessi non modifichino le caratteristiche essenziali e la destinazione d'uso dell'immobile” (Cons. Stato, Sez. VI, 26 giugno 2019, n. 4397); si ha in tal caso, infatti, il fenomeno della cd. sostituzione edilizia che, secondo consolidata giurisprudenza, comporta la legittimità dell’archiviazione della domanda di condono (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. VI, 14 gennaio 2016, n. 184; TAR Campania - Salerno, Sez. II, 21 marzo 2019, n. 417); ne consegue che l’intervento di trasformazione, che ha interessato l’immobile, è destinato ad incidere sulla stessa prima domanda di condono per il venir meno del suo oggetto, in quanto “la normativa sul condono postula la permanenza dell'immobile da regolarizzare” (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 21 gennaio 2020, n. 470; TAR Campania – Napoli, Sez. VI, 14 gennaio 2016, n. 184).
7. Ne deriva che, come opportunamente sottolineato dal TAR, essendo stato l’immobile oggetto dell’istanza di condono sostanzialmente alterato, e dunque non permanendo più l’oggetto giuridico dell’istanza di condono, il Comune intimato ha correttamente ordinato la demolizione del nuovo manufatto, senza che fosse necessaria l’attesa della definizione dell’istanza.
8. Con il secondo motivo, gli appellanti evidenziano che la struttura oggetto dell’ordinanza di demolizione è sottoposta a sequestro giudiziario, sicché l’ordine – allo stato ineseguibile – sarebbe illegittimo.
9. A tale proposito, tuttavia, gli appellanti non sviluppano specifiche critiche alla conclusione cui è pervenuto il Tribunale, secondo cui non costituisce motivo di illegittimità dell'ordine di demolizione la circostanza che l'area su cui insistono gli illeciti edilizi sia sottoposta a sequestro preventivo, in quanto, nel sistema delineato dalla normativa urbanistica, l'esercizio del potere repressivo di un abuso edilizio costituisce un atto dovuto privo di discrezionalità e autonomo rispetto ad altri poteri repressivi rimessi ad altre autorità, rispetto al quale, dunque, la contestuale circostanza che l'abuso sia oggetto di un provvedimento di sequestro preventivo penale resta irrilevante ai fini del corretto esercizio del potere sanzionatorio dell'autorità comunale (TAR Campania – Salerno, Sez. II, 21 luglio 2021, n.1814; TAR Sicilia – Palermo, Sez. III, 4 luglio 2017, n. 1776).
10. Infatti, il disposto sequestro penale del bene produce al massimo l’inefficacia temporanea dell'ordinanza di demolizione, ove il giudice penale non autorizzi la suddetta demolizione, facendo decorrere il termine per la sua esecuzione dalla data del dissequestro dell'immobile da rimuovere (cfr. TAR Lazio – Roma, sez. II-bis, 10 gennaio 2022, n. 176).
11. Con il terzo motivo gli appellanti lamentano, nuovamente, la mancata trasmissione della comunicazione dell’avvio del procedimento, senza peraltro svolgere alcuna critica specifica all’ampia motivazione di rigetto esposta dal TAR.
12. Al riguardo, il collegio non può che confermare la consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo la quale la mancata comunicazione di avvio del procedimento non comporta l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione, il cui contenuto era a questo punto del tutto vincolato (cfr. Cass. Civ., Ad. Plen., 17 ottobre 2017, n. 9).
13. Con il quarto motivo, gli appellanti sostengono l’illegittimità del provvedimento perché, “nel preavvisare la possibile applicazione della sanzione della gratuita acquisizione al patrimonio comunale, si omette ogni specificazione circa la portata ed i limiti di tale provvedimento”.
14. Tuttavia, l’appello non esprime alcuna critica puntuale agli argomenti espressi dal TAR, in continuità con indirizzi interpretativi ormai pacifici: il provvedimento di demolizione di un immobile abusivo non deve necessariamente contenere la specificazione dell'area di sedime e quella ulteriore da acquisire al patrimonio comunale, atteso che l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale degli immobili abusivi e della relativa area di sedime costituisce un effetto automatico della mancata ottemperanza all'ordinanza che ingiunge la demolizione, potendo procedersi all'individuazione dell'area di sedime da acquisire anche successivamente con l'ordinanza di acquisizione (TAR Campania – Napoli, Sez. III , 2 novembre 2021, n. 6844).
15. Conclusivamente, quindi, il ricorso in appello deve essere respinto.
16. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna gli appellanti a rimborsare al comune appellato le spese di lite, liquidandole in euro quattromila.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco AR, Presidente, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Marco AR |
IL SEGRETARIO