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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/09/2025, n. 4597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4597 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale Consigliere dr. Rosanna De Rosa Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3478/2022 RGAC
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1421/2022 deliberata il 5.4.2022 e pubblicata il 19.4.2022 (n. 4767/2017 RG); immissioni (art. 844 cod. civ.);
TRA
c.f. , Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Giorgio Borrelli (c.f. C.F._2 domicilio digitale: Email_1
APPELLANTE
E
c.f. , Controparte_1 C.F._3 difeso dall'avv. Piero Ferrara (c.f. ) C.F._4 domicilio digitale: Email_2
APPELLATO
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
LA VICENDA DI CAUSA
I fatti di causa sono riportati nella sentenza di primo grado nei termini seguenti.
“Con atto di citazione, ritualmente notificato, la Sig.ra premessa la Parte_1 sua qualità di proprietaria di un appartamento sito in Mugnano di Napoli al piano terra di un condominio di Via Papa Giovanni Paolo I, 8, conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale il Sig. lamentando continui e reiterati Controparte_1 comportamenti contrari alle norme di buon vicinato e civile coabitazione. Nello specifico
l'attore si doleva dell'apposizione ad opera del convenuto di una piccola imbarcazione lungo il muro perimetrale di confine tra le rispettive proprietà che oltre a chiudere luci e visuale all'appartamento dell'attore, era poggiata su tubature del gas mettendo a rischio
l'incolumità di tutto il fabbricato. Ancora, l'attore aggiungeva che l'imbarcazione finiva per ospitare numerosi animali, e talvolta le loro carcasse, produttivi di insetti e cattivi odori. Parte attrice, quindi, chiedeva che fosse accertata la responsabilità del convenuto in ordine alle moleste immissioni, e conseguentemente la loro cessazione, e la rimozione dell'imbarcazione dal muro di confine, con condanna al risarcimento dei danni subiti, ai sensi dell'art. 1226 cc, o in subordine alla corresponsione dell'indennizzo ex art. 844 cc;
il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Si costituiva regolarmente in giudizio la parte convenuta, eccependo, in fatto, la veridicità della ricostruzione operata da parte attrice, e lamentando essa stessa delle condotte vessatorie ed intimidatorie, nonché lesive della privacy, ai suoi danni, concludendo dunque per il rigetto delle domande con condanna alle spese per controparte. …”.
Il Tribunale di Napoli Nord, con la sentenza indicata in epigrafe, ha pronunciato come segue:
“- rigetta le domande tutte di parte attrice;
- condanna la convenuta Sig.ra al pagamento, in favore del Sig. Parte_1
, delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in Controparte_1 euro 2.738,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., come
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IV sezione civile
per legge, con attribuzione all'avv. Manuela Guariniello, dichiaratosene anticipatario, ex art. 93 cod. proc. civ.;”.
Avverso questa pronuncia ha interposto gravame ne ha Parte_1 argomentato i motivi a sostegno ed ha chiesto:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, accogliere il presente appello e, per
l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza:
1) accogliere integralmente la domanda avanzata dall'appellante nel giudizio di prime cure perché fondata in fatto ed in diritto e, comunque, fornita di supporto probatorio per le motivazioni esposte nel corpo del presente atto.
2) Vinte le spese del doppio grado di giudizio.”.
ha resistito all'impugnazione ed ha concluso come Controparte_1 segue:
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Napoli, ogni contraria istanza disattesa:
In via preliminare: rigettare l'istanza per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ex art. 283 c.p.c. formulata dall'appellante.
In via principale e nel merito: previa ogni opportuna declaratoria, respingere integralmente l'appello proposto, occorrendo anche con diversa motivazione, con conseguente conferma integrale dell'impugnata sentenza.
Con vittoria di spese e competenze di lite anche del presente grado di giudizio.”.
Con ordinanza del 17.1.2023, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado.
All'esito, la causa è stata assegnata a sentenza all'udienza del 3.6.2025, tenuta nella forma scritta/telematica prevista dall'art. 127 ter cod. proc. civ., con assegnazione di termini per comparse conclusionali e note di replica.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha dichiarato di impugnare la sentenza del Tribunale di Parte_1
Napoli Nord nella parte in cui ha statuito che:
“L'ausiliario del giudice premesso di aver constatato la circostanza che le proprietà delle parti in causa erano rispettivamente confinanti, poneva in rilievo la circostanza che la barca, nello specifico il suo maniglione, seppur vero che poggiasse sulle tubazioni del gas, non era in grado di danneggiarle data la loro sezione e robustezza (…) il perito passava ad analizzare la consistenza degli arbusti posti al confine tra le due proprietà
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rilevando che da un lato quelle di parte convenuta superavano la recinzione di confine, dall'altro quelle di parte attrice invadevano il cortile del convenuto oltre ad avere anch'esse una altezza pari al primo piano (…).
(…) In definitiva dalle risultanze tecniche appare che le parti si sono reciprocamente adoperate (…) ad occludere la rispettiva visuale, parte attrice ponendo al confine alberi da frutto e parte convenuta, in parte con degli alberi ed in parte con la barca contestata
(…)”.
(…) Ritiene codesto Giudicante di condividere le conclusioni del proprio ausiliario incaricato della redazione della perizia e pertanto di rigettare la domanda attorea, in primis perché l'attore non ha provato l'esistenza e la consistenza delle immissioni moleste provenienti dalla proprietà di parte convenuta (…)”.
Ha dedotto, a sostegno del gravame, che il Giudice di primo grado è incorso in una palese violazione degli art. 112 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., in quanto si è semplicemente attenuto alla perizia dell'ausiliario senza tenere conto dell'espletata fase istruttoria che ha visto l'escussione delle parti stesse e dei testimoni regolarmente citati in giudizio.
Ha rimarcato che, dai fatti descritti nel libello introduttivo, emerge chiaramente che è responsabile dei danni cagionati ad Controparte_1 essa appellante, in seguito alle perduranti turbative, immissioni ed esalazioni derivanti dalla apposizione della predetta imbarcazione, nonché dalle opere abusive che impediscono all'attrice di usufruire della necessaria luce, nonché del persistente ed attuale pericolo generato dalla collocazione della predetta barca sulle tubature del gas, che potrebbe compromettere l'incolumità della stessa e del proprio nucleo familiare, nonché dell'intero stabile in cui ella risiede.
Ha ribadito che il nostro ordinamento riconosce e garantisce la proprietà privata. La legge ne determina i modi di acquisto, di godimento ed i limiti al fine di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti (art. 42
Cost.). Quindi il proprietario ha il diritto di godere e di disporre del proprio bene in modo pieno ed esclusivo (art. 832 cod. civ.). Ogni attività svolta dal terzo, volta a ledere e turbare l'uso e il godimento di cui sopra, legittima il proprietario ad agire per ottenere la cessazione della turbativa e, altresì, il risarcimento del danno patito. Ora la definizione di rumore è contenuta nell'art. 4 CORTE di APPELLO di NAPOLI
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844 cod. civ. secondo il quale le immissioni di fumo, di calore, le esalazioni, i rumori e gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino sono da tollerarsi quando non superano appunto la “normale tollerabilità”. Tale norma trova applicazione tutte le volte in cui l'immissione impedisce al proprietario di godere nel modo pieno e pacifico del proprio bene, proprio come nel caso de quo.
Ha precisato che dalla consulenza tecnica d'ufficio è risultato che l'imbarcazione di proprietà di supera la barriera e poggia Controparte_1 su una tubatura di gas metano. Inoltre, “Unitamente a tale vasca, si evidenziava la presenza di un muretto rialzato di circa 20 cm, che generava un flusso di terreno nella proprietà Si precisava altresì che la “fioriera” su cui insisteva e insiste tutt'ora Pt_1 la barca, presentava non solo piante di oleandri ma anche di ulivi e la stessa, come da foto allegate in produzione, appariva omogenea e fitta.
Inoltre, la pavimentazione del era ed è ben più alta rispetto alla CP_1 pavimentazione della e il cd. “Diritto di visibilità” non può essere attuato con Pt_1 barriere verdi atteso che, per espressa affermazione della la fioriera nella Pt_1 proprietà del sig. è stata realizzata successivamente dallo stesso dopo CP_1
l'acquisto dell'unità immobiliare confinante.”.
I motivi meritano reiezione. ha agito, con azione da lei stessa qualificata e ricondotta Parte_1 alla fattispecie di cui all'art. 844 cod. civ., a tutela della sua proprietà, per effetto della piccola imbarcazione collocata da , riversa su un lato, Controparte_1 sul muretto di confine tra le rispettive proprietà ed a ridosso della sovrastante cancellata.
Il Tribunale ha considerato, sulla scorta della relazione di CTU, che l'imbarcazione non arreca alcun danno alla proprietà perché non Pt_1 supera la sommità della cancellata posta sopra il muretto di confine, perché
l'attrice “… non ha provato l'esistenza e la consistenza di immissioni moleste provenienti dalla proprietà di parte convenuta …” e perché non vi è alcuna privazione o limitazione di aria, luce e visibilità.
Tali valutazioni devono essere condivise da questa Corte di Appello, a queste dovendosi aggiungere che, come accertato dal CTU, l'imbarcazione non danneggia le tubazioni del gas, collocate peraltro all'interno della stessa
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IV sezione civile proprietà , così come è collocata all'interno della proprietà CP_1 [...]
anche l'imbarcazione stessa. CP_1
In definitiva, nessuna violazione risulta essere stata perpetrata in danno della proprietà di né tantomeno si configura una violazione Parte_1 dell'art. 844 cod. civ., invocato dall'attrice a fondamento della tutela richiesta al giudice. La norma prevede il divieto di “… immissione di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità …”. Tuttavia, l'imbarcazione collocata da sul muro di confine, a ridosso della sovrastante cancellata Controparte_1 in ferro, nell'ambito della sua proprietà, non provoca alcuna “immissione” in danno del limitrofo immobile di sicchè è fuor di luogo anche Parte_1 indagare sul superamento della “normale tollerabilità”. Non può essere intollerabile ciò che fisicamente non esiste.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza gravata merita di essere confermata.
LE SPESE DEL PRIMO GRADO
L'appellante ha lamentato, con riferimento alle spese liquidate dal
Tribunale di Napoli Nord, “… l'eccessiva liquidazione operata dal Giudice di prime cure che se confermata sarebbe ad ogni modo superiori alle possibilità economiche della
”, essendo stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Pt_1
Il motivo è inconsistente. si è sottratta indebitamente dal sollevare una critica Parte_1 adeguata contro la statuizione del giudice di primo grado, tenuto conto che non ha affatto enunciato le ragioni per le quali la liquidazione delle spese sia esorbitante rispetto ai vigenti coefficienti tariffari previsti dal d.m. 55/2014. Né
l'ammissione dell'attrice al beneficio del patrocinio a spese dello Stato può comportare una diminuzione degli onorari tabellari dovuti alla controparte vittoriosa, giacchè non esiste alcuna previsione normativa in tal senso.
LE SPESE DEL SECONDO GRADO
Le spese di questo giudizio di secondo grado si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022),
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IV sezione civile tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1, e vanno poste a carico di per effetto della rinnovata soccombenza, in favore di Parte_1 [...]
. CP_1
Ai fini della determinazione degli onorari di avvocato, il valore della causa va considerato indeterminato/bile e, pertanto, deve trovare applicazione la tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello – scaglione da € 26.000,01 ad €
260.000,00 (art. 5 comma 6 d.m. 55/2014).
A questa pronuncia di rigetto del gravame, consegue l'obbligo di Pt_1 di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a
[...] quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
Non è ostativa a tale condanna l'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato. La Corte di legittimità ha statuito che il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo (Cass., sez. unite, n.
4315/2020; Cass. n. 3880/2024; Cass. n. 8982/2024).
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1421/2022 deliberata il 5.4.2022 e pubblicata il 19.4.2022 (n. 4767/2017 RG), ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da Parte_1
2) condanna al pagamento delle spese del giudizio di Parte_1 secondo grado, in favore di , che liquida in € Controparte_1
5.600,00 per onorario, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%;
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3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. I quater DPR
115/2002, a carico di per il versamento dell'ulteriore Parte_1 contributo unificato di cui all'art. 13 co. I bis d.p.r. 115/2002, nella misura dovuta per l'appello.
Così deciso in Napoli, in data 30 settembre 2025
IL PRESIDENTE EST.
(firma apposta in modalità digitale)
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