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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 29/07/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa
RA La US ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 1589/2024 R.G.L. promossa da:
, rappresentata e difesa dagli avv.ti LUIGI PULLI e Parte_1
CC LM ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, per procura in atti
Ricorrente contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'Avv. Grazia Guerra per procura generale alle liti conferita con atto a rogito del dott. Persona_1
Notaio in Fiumicino, in data 22 marzo 2024, rep. 37875 e domiciliato in Varese, via Volta n. 3/5, per procura in atti
Resistente
1 Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione - mancato versamento ritenute previdenziali ed assistenziali.
Conclusioni delle parti: come in atti.
Fatto e diritto
La ricorrente, con ricorso telematico ex art. 22 della legge n. 689/1981 iscritto a ruolo generale in data 14.10.2024, ha convenuto in giudizio l' al fine di CP_1
ottenere la dichiarazione di annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n. OI-
001894522, notificatale in data 18.09.2024, in relazione all'atto di accertamento n. .4900.14/10/2019.0503650 del 14.10.2019, con il quale l'istituto di CP_1
previdenza accertava l'omesso versamento, da parte della società
[...]
delle ritenute previdenziali ed assicurative relative ai periodi dal CP_2
mese di febbraio al mese di maggio 2018, ai mesi di luglio e agosto 2018 e ai mesi di ottobre e novembre 2018, per la somma totale di € 9.398,58, comprensiva di sanzioni.
La ricorrente ha eccepito l'illegittimità delle pretese avverse sul presupposto della violazione e falsa applicazione di norme di legge, nonché difetto assoluto dei presupposti per avere cessato la carica di legale rappresentate dell'indicata società nel gennaio 2019 e, dunque, prima della notifica degli opposti atti, nonché in quanto la società è stata dichiarata fallita nel gennaio 2020, cessando ogni attività con conseguente cancellazione dal registro delle imprese.
L'opponente ha, inoltre, eccepito la tardività delle contestazioni, con conseguente decadenza dell'azione esecutiva e dei crediti contenuti nell'ordinanza ingiunzione, in applicazione dell'art. 14 della L. n. 689/1981 che prevede un termine di notifica dell'accertamento delle violazioni di 90 giorni dalla scadenza del termine di pagamento.
2 Sulla base di tali motivazioni, in data 28.09.2019, la ricorrente ha proposto ricorso amministrativo in autotutela avanti la direzione provinciale dell CP_1
competente che è stato respinto, motivo per il quale ha instaurato l'odierno giudizio chiedendo di dichiarare l'annullamento dell'indicata ordinanza- ingiunzione, previa sospensione cautelare della stessa.
L' si è costituito in giudizio eccependo infondatezza delle avverse richieste CP_1
e ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso e la refusione delle spese di lite.
Con decreto del 17.10.2024, vista l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione e rilevata la sussistenza di gravi motivi, il giudice ha sospeso l'esecutorietà della stessa fissando l'udienza di discussione per il giorno 11.03.2025 che si è svolta con collegamento da remoto e, all'esito, preso atto dell'impossibilità di addivenire ad una conciliazione della causa, è stato concesso alle parti termine sino al 25.06.2025, ex art. 127 ter c.p.c., per il deposito note scritte contenenti le conclusioni.
Lette, infine, le note conclusive depositate, con cui le parti hanno richiamato i propri precedenti scritti difensivi, la controversia viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è infondato.
Deve preliminarmente evidenziarsi come la ricorrente abbia svolto il ruolo di legale rappresentate della società dal 09.06.2024 al Controparte_2
12.02.2019 (cfr. doc. 3 fasc. ricorrente e doc. 1 e 2 fasc. resistente).
Destituite di fondamento sono, dunque, le eccezioni di violazione per falsa applicazione di norme per difetto dei presupposti, considerato il mancato versamento delle ritenute previdenziali relative all'anno 2018, quando l'odierna ricorrente svolgeva le funzioni di legale rappresentante dell'indicata società che ha provveduto a trasmettere le denunce contributive (doc. n. 6 fasc. resistente).
3 Irrilevante, al fine del pagamento dei contributi previdenziali dovuti per l'anno
2018, il successivo fallimento della società.
Deve, inoltre, evidenziarsi come sia pacifico che la ricorrente abbia regolarmente ricevuto l'atto di accertamento in data 14.10.2019 (doc. n. 3 fasc. resistente), nonché l'ingiunzione, notificatale in data 18.09.2024 (doc. n. 4 fasc. resistente).
Dall'istruttoria documentale e dagli atti del fascicolo di causa risulta altresì che l'obbligo contributivo, nella sua entità, era noto alla ricorrente, stante le denunce contributive trasmesse dalla società, quando la ricorrente ne era legale rappresentante;
l'ente previdenziale ha regolarmente iscritto a ruolo tutti i debiti e notificato via pec alla società tutti gli avvisi di addebito (doc. 7 fasc. resistente) entro il termine di decadenza e in osservanza dei termini disposti dall'art. 14 della legge n. 689/1981 e, specificamente:
- in data 16.06.2018 l'avviso di addebito per mancato pagamento dei contributi relativi ai mesi di febbraio e marzo 2018;
- in data 26.07.2018 l'avviso di addebito per mancato pagamento dei contributi relativi al mese di aprile 2018;
- in data 28.08.2018 l'avviso di addebito per mancato pagamento dei contributi relativi al mese di maggio 2018;
- in data 30.10.2018 l'avviso di addebito per mancato pagamento dei contributi relativi al mese di luglio 2018;
- in data 11.01.2019 l'avviso di addebito per mancato pagamento dei contributi relativo al mese di agosto 2018;
- in data 26.03.2019 l'avviso di addebito per mancato pagamento dei contributi relativo al periodo da ottobre a dicembre 2018.
4 A tali notifiche ha fatto seguito l'atto di accertamento, notificato in data
14.10.2019; nessuno di tali atti veniva impugnato nei termini di legge, con conseguente definitività delle pretese contributive dovute sulla base delle stesse denunce effettuate dalla società.
Si deve, inoltre, evidenziare come, con la notifica degli avvisi di addebito e dell'atto di accertamento, il contribuente viene informato e posto nelle condizioni di conoscere termini e conseguenze dell'omesso versamento, tra le quali le relative sanzioni previste per legge, tale per cui, spirati i termini indicati senza che lo stesso provveda al pagamento, si procede con la fase esecutiva dell'effettivo recupero del credito, con l'emissione dell'ordinanza ingiunzione esecutiva, sottoposta all'ordinario termine di prescrizione quinquennale.
Opera in ogni caso la sospensione per il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica) di cui all'art. 2, comma 1 quater del D.L. n. 463/1983, nonché la sospensione dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 disposta dall'articolo 103, comma 6 bis, del
D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020 e, pertanto, anche a voler far decorrere il termine prescrizionale dalla scadenza del pagamento (al 26.6.2019) delle quote omesse di cui all'avviso di addebito notificato il 26.3.2019, non è maturato alcun termine quinquennale.
Di conseguenza, non risulta alcuna violazione dei termini procedurali, con conseguente infondatezza delle motivazioni sostenute da parte ricorrente, anche in relazione alla determinazione del quantum della sanzione, risultando determinata la sanzione comminata con l'ordinanza opposta, riferita ad un'omissione contributiva inferiore alla soglia di rilevanza penale, in applicazione dell'art. 23 del D.L. n. 48/2023 convertito, con modificazioni, nella legge n. 85/2023, anche considerata la reiterazione dell'illecito antecedentemente al 2018, e precisamente con riferimento all'annualità 2015
(doc. n. 9 fasc. resistente).
5 Per le motivazioni esposte il ricorso deve essere rigettato.
In applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., le spese di liti sono poste a carico della ricorrente e liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Così provvede tra le parti:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore dell' che si CP_1
liquidano in complessivi euro 1.200,00 per compensi, oltre spese generali al
15%, iva e cpa.
Busto Arsizio, 29 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa RA La US
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa
RA La US ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 1589/2024 R.G.L. promossa da:
, rappresentata e difesa dagli avv.ti LUIGI PULLI e Parte_1
CC LM ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, per procura in atti
Ricorrente contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'Avv. Grazia Guerra per procura generale alle liti conferita con atto a rogito del dott. Persona_1
Notaio in Fiumicino, in data 22 marzo 2024, rep. 37875 e domiciliato in Varese, via Volta n. 3/5, per procura in atti
Resistente
1 Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione - mancato versamento ritenute previdenziali ed assistenziali.
Conclusioni delle parti: come in atti.
Fatto e diritto
La ricorrente, con ricorso telematico ex art. 22 della legge n. 689/1981 iscritto a ruolo generale in data 14.10.2024, ha convenuto in giudizio l' al fine di CP_1
ottenere la dichiarazione di annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n. OI-
001894522, notificatale in data 18.09.2024, in relazione all'atto di accertamento n. .4900.14/10/2019.0503650 del 14.10.2019, con il quale l'istituto di CP_1
previdenza accertava l'omesso versamento, da parte della società
[...]
delle ritenute previdenziali ed assicurative relative ai periodi dal CP_2
mese di febbraio al mese di maggio 2018, ai mesi di luglio e agosto 2018 e ai mesi di ottobre e novembre 2018, per la somma totale di € 9.398,58, comprensiva di sanzioni.
La ricorrente ha eccepito l'illegittimità delle pretese avverse sul presupposto della violazione e falsa applicazione di norme di legge, nonché difetto assoluto dei presupposti per avere cessato la carica di legale rappresentate dell'indicata società nel gennaio 2019 e, dunque, prima della notifica degli opposti atti, nonché in quanto la società è stata dichiarata fallita nel gennaio 2020, cessando ogni attività con conseguente cancellazione dal registro delle imprese.
L'opponente ha, inoltre, eccepito la tardività delle contestazioni, con conseguente decadenza dell'azione esecutiva e dei crediti contenuti nell'ordinanza ingiunzione, in applicazione dell'art. 14 della L. n. 689/1981 che prevede un termine di notifica dell'accertamento delle violazioni di 90 giorni dalla scadenza del termine di pagamento.
2 Sulla base di tali motivazioni, in data 28.09.2019, la ricorrente ha proposto ricorso amministrativo in autotutela avanti la direzione provinciale dell CP_1
competente che è stato respinto, motivo per il quale ha instaurato l'odierno giudizio chiedendo di dichiarare l'annullamento dell'indicata ordinanza- ingiunzione, previa sospensione cautelare della stessa.
L' si è costituito in giudizio eccependo infondatezza delle avverse richieste CP_1
e ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso e la refusione delle spese di lite.
Con decreto del 17.10.2024, vista l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione e rilevata la sussistenza di gravi motivi, il giudice ha sospeso l'esecutorietà della stessa fissando l'udienza di discussione per il giorno 11.03.2025 che si è svolta con collegamento da remoto e, all'esito, preso atto dell'impossibilità di addivenire ad una conciliazione della causa, è stato concesso alle parti termine sino al 25.06.2025, ex art. 127 ter c.p.c., per il deposito note scritte contenenti le conclusioni.
Lette, infine, le note conclusive depositate, con cui le parti hanno richiamato i propri precedenti scritti difensivi, la controversia viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è infondato.
Deve preliminarmente evidenziarsi come la ricorrente abbia svolto il ruolo di legale rappresentate della società dal 09.06.2024 al Controparte_2
12.02.2019 (cfr. doc. 3 fasc. ricorrente e doc. 1 e 2 fasc. resistente).
Destituite di fondamento sono, dunque, le eccezioni di violazione per falsa applicazione di norme per difetto dei presupposti, considerato il mancato versamento delle ritenute previdenziali relative all'anno 2018, quando l'odierna ricorrente svolgeva le funzioni di legale rappresentante dell'indicata società che ha provveduto a trasmettere le denunce contributive (doc. n. 6 fasc. resistente).
3 Irrilevante, al fine del pagamento dei contributi previdenziali dovuti per l'anno
2018, il successivo fallimento della società.
Deve, inoltre, evidenziarsi come sia pacifico che la ricorrente abbia regolarmente ricevuto l'atto di accertamento in data 14.10.2019 (doc. n. 3 fasc. resistente), nonché l'ingiunzione, notificatale in data 18.09.2024 (doc. n. 4 fasc. resistente).
Dall'istruttoria documentale e dagli atti del fascicolo di causa risulta altresì che l'obbligo contributivo, nella sua entità, era noto alla ricorrente, stante le denunce contributive trasmesse dalla società, quando la ricorrente ne era legale rappresentante;
l'ente previdenziale ha regolarmente iscritto a ruolo tutti i debiti e notificato via pec alla società tutti gli avvisi di addebito (doc. 7 fasc. resistente) entro il termine di decadenza e in osservanza dei termini disposti dall'art. 14 della legge n. 689/1981 e, specificamente:
- in data 16.06.2018 l'avviso di addebito per mancato pagamento dei contributi relativi ai mesi di febbraio e marzo 2018;
- in data 26.07.2018 l'avviso di addebito per mancato pagamento dei contributi relativi al mese di aprile 2018;
- in data 28.08.2018 l'avviso di addebito per mancato pagamento dei contributi relativi al mese di maggio 2018;
- in data 30.10.2018 l'avviso di addebito per mancato pagamento dei contributi relativi al mese di luglio 2018;
- in data 11.01.2019 l'avviso di addebito per mancato pagamento dei contributi relativo al mese di agosto 2018;
- in data 26.03.2019 l'avviso di addebito per mancato pagamento dei contributi relativo al periodo da ottobre a dicembre 2018.
4 A tali notifiche ha fatto seguito l'atto di accertamento, notificato in data
14.10.2019; nessuno di tali atti veniva impugnato nei termini di legge, con conseguente definitività delle pretese contributive dovute sulla base delle stesse denunce effettuate dalla società.
Si deve, inoltre, evidenziare come, con la notifica degli avvisi di addebito e dell'atto di accertamento, il contribuente viene informato e posto nelle condizioni di conoscere termini e conseguenze dell'omesso versamento, tra le quali le relative sanzioni previste per legge, tale per cui, spirati i termini indicati senza che lo stesso provveda al pagamento, si procede con la fase esecutiva dell'effettivo recupero del credito, con l'emissione dell'ordinanza ingiunzione esecutiva, sottoposta all'ordinario termine di prescrizione quinquennale.
Opera in ogni caso la sospensione per il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica) di cui all'art. 2, comma 1 quater del D.L. n. 463/1983, nonché la sospensione dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 disposta dall'articolo 103, comma 6 bis, del
D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020 e, pertanto, anche a voler far decorrere il termine prescrizionale dalla scadenza del pagamento (al 26.6.2019) delle quote omesse di cui all'avviso di addebito notificato il 26.3.2019, non è maturato alcun termine quinquennale.
Di conseguenza, non risulta alcuna violazione dei termini procedurali, con conseguente infondatezza delle motivazioni sostenute da parte ricorrente, anche in relazione alla determinazione del quantum della sanzione, risultando determinata la sanzione comminata con l'ordinanza opposta, riferita ad un'omissione contributiva inferiore alla soglia di rilevanza penale, in applicazione dell'art. 23 del D.L. n. 48/2023 convertito, con modificazioni, nella legge n. 85/2023, anche considerata la reiterazione dell'illecito antecedentemente al 2018, e precisamente con riferimento all'annualità 2015
(doc. n. 9 fasc. resistente).
5 Per le motivazioni esposte il ricorso deve essere rigettato.
In applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., le spese di liti sono poste a carico della ricorrente e liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Così provvede tra le parti:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore dell' che si CP_1
liquidano in complessivi euro 1.200,00 per compensi, oltre spese generali al
15%, iva e cpa.
Busto Arsizio, 29 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa RA La US
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