TRIB
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentario • 1
- 1. Guida completa a normativaStudiolegalelbmg · https://www.studiolegalelbmg.com/news-e-pareri/ · 14 novembre 2025
La gestione delle spese per i figli in seguito a separazione, divorzio o cessazione della convivenza dei genitori non coniugati rappresenta una delle questioni più complesse e fonte di maggiore litigiosità. Al centro del dibattito vi è la distinzione tra spese ordinarie, coperte dall'assegno di mantenimento periodico, e spese straordinarie, che richiedono un contributo aggiuntivo da parte del genitore non collocatario. INQUADRAMENTO NORMATIVO E NOZIONE DI SPESA STRAORDINARIA Il dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare la prole è sancito dagli articoli 147, 316-bis e 337-ter del Codice Civile. Tale obbligo deve essere adempiuto da entrambi i genitori “in proporzione alle …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 29/05/2025, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.g. 18/2020 tra
Parte_1
ATTRICE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 28/05/2025, all'udienza cartolare innanzi alla dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, hanno depositato note scritte:
Per l'avv. STILLA PASQUALE Parte_1
Per l'avv. AUDIELLO VINCENZO P. Controparte_1
Il Giudice Lette le note scritte di precisazione delle conclusioni, sostitutive del verbale di udienza e della discussione orale da ritenersi allegate al presente verbale per costituirne parte integrante, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., procedendo al deposito telematico.
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, ha pronunciato ex artt.
127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 18/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. STILLA PASQUALE, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in PIAZZA MADONAN DELEL GRAZIE 2 71014 SAN AMRCO IN
LAMIS presso il difensore avv. STILLA PASQUALE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AUDIELLO Controparte_1 C.F._2
VINCENZO P., elettivamente domiciliato in CORSO ROMA 142 71100 FOGGIA presso il difensore avv. AUDIELLO VINCENZO P.
CONVENUTO
PM (C.F. ) CP_2
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Agendo con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ha domandato l'accertamento ed il pagamento Parte_1 delle spese straordinarie attinenti a spese mediche, di università, di palestra, di università e di viaggio, da lei sopportate nell'interesse delle figlie, indicando nell'ordinanza presidenziale del 04.03.2010 il titolo legittimante la pretesa. Ha esposto che la detta ordinanza era stata emessa a seguito dell'introduzione da parte sua del giudizio di separazione personale dei coniugi per la regolamentazione, tra gli altri aspetti, del mantenimento della prole per cui il Presidente del Tribunale aveva onerato il padre, odierno convenuto, , di versare alla madre la somma mensile Controparte_1 di € 1.000,00, oltre adeguamento Istat e spese straordinarie nella misura del 50%.
Nel costituirsi in giudizio, ha contestato la fondatezza della domanda, chiedendone Controparte_1 il rigetto.
Istruita la causa e mutato il rito in cognitivo ordinario, la stessa viene oggi decisa ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
***** pagina 2 di 6 Va rilevato, in punto di diritto, che l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli scaturisce dall'art. 155 IV comma del Codice Civile che dispone che ciascuno dei genitori è obbligato a provvedere al mantenimento dei figli, in misura proporzionale al proprio reddito. Il mantenimento può essere diretto o indiretto, in tale ultimo caso mediante la corresponsione di una somma di danaro periodica. Nella determinazione di tale somma, si deve tener conto dei seguenti fattori: le attuali esigenze del figlio;
il tenore di vita goduto dal minore in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
la permanenza presso ciascun genitore;
le risorse economiche di ciascun genitore;
la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Contribuire al mantenimento dei figli significa provvedere non soltanto ai bisogni strettamente alimentari della prole, ma a tutte le necessità di cura ed educazione dei figli e dunque alle esigenze abitative, scolastiche, sanitarie, sociali, ricreative e sportive.
Lo scopo del mantenimento è infatti quello di far fronte a tutte le esigenze di vita del figlio di carattere ordinario e prevedibile, secondo i principi di adeguatezza (rispetto alle condizioni sussistenti in corso di convivenza familiare) e di proporzionalità come stabiliti dall'art. 155 c.c.
La Corte di Cassazione (Sez. 1, Sentenza n. 9372 del 08/06/2012) ha affermato che in tema di mantenimento della prole, devono intendersi spese “straordinarie” quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli. Tale affermazione, inserita nel contesto di una decisione in ordine ad una richiesta di loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, acquisisce valenza generale essendo evidentemente idonea a definire il concetto di straordinarietà che racchiude le nozioni di imponderabilità e di imprevedibilità.
A contrario, quindi, tutto ciò che, secondo una ordinaria diligenza, è prevedibile e quantificabile rientra nell'ambito di quel che serve al figlio per il suo ordinario mantenimento.
In materia, rappresenta ormai prassi diffusa nella gran parte dei Tribunali italiani la predisposizione di protocolli sul tema delle spese ordinarie e straordinarie necessarie per la prole, stilati in concerto con i singoli consigli dell'ordine degli avvocati, che delineano in maniera precisa una suddivisione delle spese. Tali protocolli si propongono la finalità di definire e regolamentare le spese ordinarie e straordinarie per la prole indicando criteri utili da adottare relativamente al mantenimento della stessa con l'obiettivo di prevenire i conflitti e ridurre quanto più possibile il contenzioso tra i genitori fornendo quindi uno strumento utile ai magistrati, agli avvocati, alle parti e più in generale alla collettività. Una regolamentazione condivisa delle spese straordinarie con la conseguente determinazione dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore non collocatario rappresenta un ausilio sia per dirimere le controversie tra i genitori sia per la gestione delle eventuali procedure esecutive nei confronti del genitore inadempiente per il recupero degli importi anticipati dall'altro. Per tali ragioni si impone il richiamo al protocollo che opera, fondamentalmente, come uno strumento per il deflazionamento del contenzioso civile. Infatti, la finalità deflattiva dei Protocolli dovuta alla prevedibilità dell'esito del giudizio fa sì che, pur nelle loro specifiche diversità, essi siano accomunati dalla ricerca di risposte il più possibile precise e chiare in ordine alla tipizzazione delle spese oggetto di controversia. In linea generale, i protocolli costituiscono poi il frutto di interpretazioni giurisprudenziali e decisioni di merito cristallizzatesi nel tempo e quindi pacifiche e che prevedono l'individuazione di criteri distintivi tra spese ordinarie e spese straordinarie e, tra queste ultime, la distinzione tra quelle che necessitano di un preventivo accordo e quelle che non lo richiedono;
l'individuazione specifica di spese sussumibili in questa ultima categoria;
la predisposizione di una “procedura” per la formazione dell'accordo, per quelle spese che lo richiedono, che va dalla comunicazione, con diverse modalità, ma sempre in forma scritta, da parte del genitore che intende sostenerle alla previsione di un termine entro cui il destinatario deve comunicare la propria posizione, fino al significato di consenso da attribuire al silenzio protratto oltre un certo termine e, infine, la previsione dell'onere della prova a carico del pagina 3 di 6 genitore che intende agire in regresso, prescrivendo che questi debba provare sempre documentalmente di aver sostenuto la spesa straordinaria per la quale agisce.
Nella presente controversia si farà, pertanto, riferimento, nell'operare la qualificazione della natura ordinaria o straordinaria delle spese sostenute dalla al protocollo in tema di spese ordinarie e Pt_1 straordinarie necessarie per la prole stilato in data 18 Marzo 2016 tra il Tribunale di Foggia ed il COA di Foggia, quale applicazione di norme di diritto e pacifici orientamenti giurisprudenziali nazionali in materia di mantenimento e spese relative ai figli minori.
La premessa da cui muove il Tribunale in ordine ai previsti obblighi di contributo al mantenimento è quella di tutelare il diritto della prole, anche riducendo in via preventiva il contenzioso tra i genitori, prevedendo un assegno di mantenimento come voce certa nel quantum e nella collocazione temporale e immediatamente azionabile in via esecutiva, il più possibile comprensivo di voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o dalla frequenza. Ai criteri di determinazione dell'assegno di mantenimento si aggiungono i criteri utili a determinare la qualificazione delle spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie.
In tale ambito vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi o perché collegate ad una necessità non discutibile da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori. Le spese straordinarie che non richiedono l'accordo preventivo sono ad esempio quelle per l'acquisto di libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il servizio sanitario nazionale (in difetto di accordo sulla terapia con uno specialista privato), spese di bollo di assicurazione per il mezzo di trasporto. Le spese straordinarie che necessitano del consenso espresso o tacito di ambo i genitori sono così distinte: a) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede di università pubbliche private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola e doposcuola se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
b) spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura, teatro), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto
(motociclo, mini-car); c) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il servizio sanitario nazionale, spese mediche oculistiche e degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Va altresì precisato che anche le spese straordinarie, sia quelle che non necessitino di previo accordo, sia quelle che lo richiedano, possono essere considerate ordinarie quando siano state esplicitamente incluse nell'importo forfettario dal provvedimento che le ha regolamentate, in particolare quando la statuizione giudiziale intervenga quando esse siano già attuali e dunque non solo prevedibili ma del tutto previste. Si supponga, per esempio, che le statuizioni intervengano quando il figlio già è studente universitario, il provvedimento che calibri l'assegna mantenimentale forfettario anche tenendo esplicitamente conto delle spese universitarie (vitto, alloggio, ecc.), porterà ad escludere dette spese dal novero delle spese straordinarie, imponendo al giudice chiamato ad accertarne la natura un accertamento di fatto ed in concreto, tanto disponendo la più recente giurisprudenza che ha chiarito che “in tema di mantenimento dei figli costituiscono spese straordinarie, non comprese nell'ammontare dell'assegno ordinario previsto con erogazione a cadenza periodica, quelle che (ove non oggetto di espressa statuizione, convenzionale o giudiziale) non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell'assegno, in base a una valutazione effettuata in concreto e
pagina 4 di 6 nell'attualità degli elementi indicati nell'art. 337-ter comma 4 c.c. e che dunque, ove in concreto sostenute da uno soltanto dei genitori, per la loro rilevante entità, se non intese come anticipazioni dell'obbligo di entrambi i genitori, produrrebbero l'effetto violativo del principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale, dovendo infatti attribuirsi il carattere della straordinarietà a quegli ingenti oneri sopravvenuti che, in quanto non espressamente contemplati, non erano attuali né ragionevolmente determinabili al tempo della quantificazione (giudiziale o convenzionale) (Cass., sent.
n. 7169/2024).
Tutto ciò posto in punto di diritto ed a livello di casistica generale e passando all'esame delle ragioni creditorie avanzate da , deve rilevarsi come, a fronte della varietà di valutazioni a cui il Parte_1
Tribunale è chiamato in applicazione dei criteri esposti, le allegazioni dell'attrice risultino estremamente e genericamente massive, risultando obiettivamente e chiaramente dovute solo le spese universitarie e quelle ad esse connesse.
Sul punto giova rilevare, come il provvedimento azionato come titolo dalla attrice sia stato emesso quando le sorelle gemelle e , figlie delle parti, avevano solo 14 anni. Da tanto CP_1 Per_1 Per_2 deriva, in punto di giudizio di prevedibilità delle spese, come non fosse ancora possibile per il
Tribunale calibrare l'importo forfettario del mantenimento calcolando l'incidenza delle spese universitarie (per tasse di iscrizione, libri, spese di viaggio e di alloggio). Cionondimeno non può ritenersi che in relazione alle stesse possa esprimersi un giudizio di debenza solo se legato alla previa concertazione con il genitore obbligato, atteso che manca la prova, onerante il convenuto, della sua opposizione, esplicita e fondatamente motivata, alla prosecuzione degli studi universitari, in particolare fuori sede.
Dovendosi ritenere pertanto che la scelta delle figlie di iscriversi all'università a Bari sia stata accettata dai genitori, alle spese conseguenti deve ritersi obbligato nella misura del 50% anche il convenuto, senza che vi fosse previa necessità di acquisirne volta per volta il consenso, le stesse essendo state legittimate dalla decisione di fondo di non opporsi agli studi universitari delle ragazze. Quanto esposto investe, evidentemente, ogni spesa connessa agli studi universitari.
Non sono dovute invece le spese relative al giudizio di opposizione (€ 1.875,00), atteso che, per stessa rappresentazione fattane dall'attrice in ricorso introduttivo, attengono a giudizio in cui la stessa sarebbe rimasta soccombente ed apparendo del tutto generica la domanda relativa. Del pari e conseguentemente, non sono dovute le spese fino al 2015, quando fu azionato il giudizio di esecuzione, in quanto la pretesa relativa deve ritenersi coperta dal giudicato del giudizio di opposizione in cui la
è rimasta soccombente. Pt_1
Orbene, calcolando le spese documentate, escluse quelle di cancelleria (copisteria, piccola cancelleria, visite mediche ordinarie, farmaci da banco, uno zaino, ecc.) per alloggio universitario, spese di viaggio e tasse universitarie (le uniche che si ritiene di dover riconoscere), si rileva che già calcolando quanto speso fino al 2018, esse superano la somma richiesta nell'atto introduttivo.
Attenendosi al “chiesto”, il “pronunciabile” deve essere pari alla domanda che, dunque, deve essere dichiarata fondata e accolta.
Spese di lite. Secondo la soccombenza e quando liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• accoglie la domanda e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice pagina 5 di 6 dell'importo di € 12.065,00, oltre interessi dalla domanda al saldo;
• Condanna altresì il convenuto a rimborsare all'attrice le spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per onorari, oltre contributo e marca, i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Foggia, 28 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.g. 18/2020 tra
Parte_1
ATTRICE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 28/05/2025, all'udienza cartolare innanzi alla dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, hanno depositato note scritte:
Per l'avv. STILLA PASQUALE Parte_1
Per l'avv. AUDIELLO VINCENZO P. Controparte_1
Il Giudice Lette le note scritte di precisazione delle conclusioni, sostitutive del verbale di udienza e della discussione orale da ritenersi allegate al presente verbale per costituirne parte integrante, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., procedendo al deposito telematico.
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, ha pronunciato ex artt.
127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 18/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. STILLA PASQUALE, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in PIAZZA MADONAN DELEL GRAZIE 2 71014 SAN AMRCO IN
LAMIS presso il difensore avv. STILLA PASQUALE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AUDIELLO Controparte_1 C.F._2
VINCENZO P., elettivamente domiciliato in CORSO ROMA 142 71100 FOGGIA presso il difensore avv. AUDIELLO VINCENZO P.
CONVENUTO
PM (C.F. ) CP_2
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Agendo con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ha domandato l'accertamento ed il pagamento Parte_1 delle spese straordinarie attinenti a spese mediche, di università, di palestra, di università e di viaggio, da lei sopportate nell'interesse delle figlie, indicando nell'ordinanza presidenziale del 04.03.2010 il titolo legittimante la pretesa. Ha esposto che la detta ordinanza era stata emessa a seguito dell'introduzione da parte sua del giudizio di separazione personale dei coniugi per la regolamentazione, tra gli altri aspetti, del mantenimento della prole per cui il Presidente del Tribunale aveva onerato il padre, odierno convenuto, , di versare alla madre la somma mensile Controparte_1 di € 1.000,00, oltre adeguamento Istat e spese straordinarie nella misura del 50%.
Nel costituirsi in giudizio, ha contestato la fondatezza della domanda, chiedendone Controparte_1 il rigetto.
Istruita la causa e mutato il rito in cognitivo ordinario, la stessa viene oggi decisa ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
***** pagina 2 di 6 Va rilevato, in punto di diritto, che l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli scaturisce dall'art. 155 IV comma del Codice Civile che dispone che ciascuno dei genitori è obbligato a provvedere al mantenimento dei figli, in misura proporzionale al proprio reddito. Il mantenimento può essere diretto o indiretto, in tale ultimo caso mediante la corresponsione di una somma di danaro periodica. Nella determinazione di tale somma, si deve tener conto dei seguenti fattori: le attuali esigenze del figlio;
il tenore di vita goduto dal minore in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
la permanenza presso ciascun genitore;
le risorse economiche di ciascun genitore;
la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Contribuire al mantenimento dei figli significa provvedere non soltanto ai bisogni strettamente alimentari della prole, ma a tutte le necessità di cura ed educazione dei figli e dunque alle esigenze abitative, scolastiche, sanitarie, sociali, ricreative e sportive.
Lo scopo del mantenimento è infatti quello di far fronte a tutte le esigenze di vita del figlio di carattere ordinario e prevedibile, secondo i principi di adeguatezza (rispetto alle condizioni sussistenti in corso di convivenza familiare) e di proporzionalità come stabiliti dall'art. 155 c.c.
La Corte di Cassazione (Sez. 1, Sentenza n. 9372 del 08/06/2012) ha affermato che in tema di mantenimento della prole, devono intendersi spese “straordinarie” quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli. Tale affermazione, inserita nel contesto di una decisione in ordine ad una richiesta di loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, acquisisce valenza generale essendo evidentemente idonea a definire il concetto di straordinarietà che racchiude le nozioni di imponderabilità e di imprevedibilità.
A contrario, quindi, tutto ciò che, secondo una ordinaria diligenza, è prevedibile e quantificabile rientra nell'ambito di quel che serve al figlio per il suo ordinario mantenimento.
In materia, rappresenta ormai prassi diffusa nella gran parte dei Tribunali italiani la predisposizione di protocolli sul tema delle spese ordinarie e straordinarie necessarie per la prole, stilati in concerto con i singoli consigli dell'ordine degli avvocati, che delineano in maniera precisa una suddivisione delle spese. Tali protocolli si propongono la finalità di definire e regolamentare le spese ordinarie e straordinarie per la prole indicando criteri utili da adottare relativamente al mantenimento della stessa con l'obiettivo di prevenire i conflitti e ridurre quanto più possibile il contenzioso tra i genitori fornendo quindi uno strumento utile ai magistrati, agli avvocati, alle parti e più in generale alla collettività. Una regolamentazione condivisa delle spese straordinarie con la conseguente determinazione dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore non collocatario rappresenta un ausilio sia per dirimere le controversie tra i genitori sia per la gestione delle eventuali procedure esecutive nei confronti del genitore inadempiente per il recupero degli importi anticipati dall'altro. Per tali ragioni si impone il richiamo al protocollo che opera, fondamentalmente, come uno strumento per il deflazionamento del contenzioso civile. Infatti, la finalità deflattiva dei Protocolli dovuta alla prevedibilità dell'esito del giudizio fa sì che, pur nelle loro specifiche diversità, essi siano accomunati dalla ricerca di risposte il più possibile precise e chiare in ordine alla tipizzazione delle spese oggetto di controversia. In linea generale, i protocolli costituiscono poi il frutto di interpretazioni giurisprudenziali e decisioni di merito cristallizzatesi nel tempo e quindi pacifiche e che prevedono l'individuazione di criteri distintivi tra spese ordinarie e spese straordinarie e, tra queste ultime, la distinzione tra quelle che necessitano di un preventivo accordo e quelle che non lo richiedono;
l'individuazione specifica di spese sussumibili in questa ultima categoria;
la predisposizione di una “procedura” per la formazione dell'accordo, per quelle spese che lo richiedono, che va dalla comunicazione, con diverse modalità, ma sempre in forma scritta, da parte del genitore che intende sostenerle alla previsione di un termine entro cui il destinatario deve comunicare la propria posizione, fino al significato di consenso da attribuire al silenzio protratto oltre un certo termine e, infine, la previsione dell'onere della prova a carico del pagina 3 di 6 genitore che intende agire in regresso, prescrivendo che questi debba provare sempre documentalmente di aver sostenuto la spesa straordinaria per la quale agisce.
Nella presente controversia si farà, pertanto, riferimento, nell'operare la qualificazione della natura ordinaria o straordinaria delle spese sostenute dalla al protocollo in tema di spese ordinarie e Pt_1 straordinarie necessarie per la prole stilato in data 18 Marzo 2016 tra il Tribunale di Foggia ed il COA di Foggia, quale applicazione di norme di diritto e pacifici orientamenti giurisprudenziali nazionali in materia di mantenimento e spese relative ai figli minori.
La premessa da cui muove il Tribunale in ordine ai previsti obblighi di contributo al mantenimento è quella di tutelare il diritto della prole, anche riducendo in via preventiva il contenzioso tra i genitori, prevedendo un assegno di mantenimento come voce certa nel quantum e nella collocazione temporale e immediatamente azionabile in via esecutiva, il più possibile comprensivo di voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o dalla frequenza. Ai criteri di determinazione dell'assegno di mantenimento si aggiungono i criteri utili a determinare la qualificazione delle spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie.
In tale ambito vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi o perché collegate ad una necessità non discutibile da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori. Le spese straordinarie che non richiedono l'accordo preventivo sono ad esempio quelle per l'acquisto di libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il servizio sanitario nazionale (in difetto di accordo sulla terapia con uno specialista privato), spese di bollo di assicurazione per il mezzo di trasporto. Le spese straordinarie che necessitano del consenso espresso o tacito di ambo i genitori sono così distinte: a) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede di università pubbliche private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola e doposcuola se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
b) spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura, teatro), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto
(motociclo, mini-car); c) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il servizio sanitario nazionale, spese mediche oculistiche e degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Va altresì precisato che anche le spese straordinarie, sia quelle che non necessitino di previo accordo, sia quelle che lo richiedano, possono essere considerate ordinarie quando siano state esplicitamente incluse nell'importo forfettario dal provvedimento che le ha regolamentate, in particolare quando la statuizione giudiziale intervenga quando esse siano già attuali e dunque non solo prevedibili ma del tutto previste. Si supponga, per esempio, che le statuizioni intervengano quando il figlio già è studente universitario, il provvedimento che calibri l'assegna mantenimentale forfettario anche tenendo esplicitamente conto delle spese universitarie (vitto, alloggio, ecc.), porterà ad escludere dette spese dal novero delle spese straordinarie, imponendo al giudice chiamato ad accertarne la natura un accertamento di fatto ed in concreto, tanto disponendo la più recente giurisprudenza che ha chiarito che “in tema di mantenimento dei figli costituiscono spese straordinarie, non comprese nell'ammontare dell'assegno ordinario previsto con erogazione a cadenza periodica, quelle che (ove non oggetto di espressa statuizione, convenzionale o giudiziale) non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell'assegno, in base a una valutazione effettuata in concreto e
pagina 4 di 6 nell'attualità degli elementi indicati nell'art. 337-ter comma 4 c.c. e che dunque, ove in concreto sostenute da uno soltanto dei genitori, per la loro rilevante entità, se non intese come anticipazioni dell'obbligo di entrambi i genitori, produrrebbero l'effetto violativo del principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale, dovendo infatti attribuirsi il carattere della straordinarietà a quegli ingenti oneri sopravvenuti che, in quanto non espressamente contemplati, non erano attuali né ragionevolmente determinabili al tempo della quantificazione (giudiziale o convenzionale) (Cass., sent.
n. 7169/2024).
Tutto ciò posto in punto di diritto ed a livello di casistica generale e passando all'esame delle ragioni creditorie avanzate da , deve rilevarsi come, a fronte della varietà di valutazioni a cui il Parte_1
Tribunale è chiamato in applicazione dei criteri esposti, le allegazioni dell'attrice risultino estremamente e genericamente massive, risultando obiettivamente e chiaramente dovute solo le spese universitarie e quelle ad esse connesse.
Sul punto giova rilevare, come il provvedimento azionato come titolo dalla attrice sia stato emesso quando le sorelle gemelle e , figlie delle parti, avevano solo 14 anni. Da tanto CP_1 Per_1 Per_2 deriva, in punto di giudizio di prevedibilità delle spese, come non fosse ancora possibile per il
Tribunale calibrare l'importo forfettario del mantenimento calcolando l'incidenza delle spese universitarie (per tasse di iscrizione, libri, spese di viaggio e di alloggio). Cionondimeno non può ritenersi che in relazione alle stesse possa esprimersi un giudizio di debenza solo se legato alla previa concertazione con il genitore obbligato, atteso che manca la prova, onerante il convenuto, della sua opposizione, esplicita e fondatamente motivata, alla prosecuzione degli studi universitari, in particolare fuori sede.
Dovendosi ritenere pertanto che la scelta delle figlie di iscriversi all'università a Bari sia stata accettata dai genitori, alle spese conseguenti deve ritersi obbligato nella misura del 50% anche il convenuto, senza che vi fosse previa necessità di acquisirne volta per volta il consenso, le stesse essendo state legittimate dalla decisione di fondo di non opporsi agli studi universitari delle ragazze. Quanto esposto investe, evidentemente, ogni spesa connessa agli studi universitari.
Non sono dovute invece le spese relative al giudizio di opposizione (€ 1.875,00), atteso che, per stessa rappresentazione fattane dall'attrice in ricorso introduttivo, attengono a giudizio in cui la stessa sarebbe rimasta soccombente ed apparendo del tutto generica la domanda relativa. Del pari e conseguentemente, non sono dovute le spese fino al 2015, quando fu azionato il giudizio di esecuzione, in quanto la pretesa relativa deve ritenersi coperta dal giudicato del giudizio di opposizione in cui la
è rimasta soccombente. Pt_1
Orbene, calcolando le spese documentate, escluse quelle di cancelleria (copisteria, piccola cancelleria, visite mediche ordinarie, farmaci da banco, uno zaino, ecc.) per alloggio universitario, spese di viaggio e tasse universitarie (le uniche che si ritiene di dover riconoscere), si rileva che già calcolando quanto speso fino al 2018, esse superano la somma richiesta nell'atto introduttivo.
Attenendosi al “chiesto”, il “pronunciabile” deve essere pari alla domanda che, dunque, deve essere dichiarata fondata e accolta.
Spese di lite. Secondo la soccombenza e quando liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• accoglie la domanda e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice pagina 5 di 6 dell'importo di € 12.065,00, oltre interessi dalla domanda al saldo;
• Condanna altresì il convenuto a rimborsare all'attrice le spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per onorari, oltre contributo e marca, i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Foggia, 28 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 6 di 6