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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 26/02/2026, n. 1208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1208 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1208/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SANTESE PIERO, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7268/2024 depositato il 23/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012456072000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012456072000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012456072000 IRPEF-ALIQUOTE 2009 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: COME DA RISPETTIVI ATTI
FATTO E DIRITTO La signora Ricorrente_1 , in atti generalizzata, si è opposta all'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, notificatale il 24.9.2024, relativa a cartella esattoriale asseritamente notificata il
14.6.2014 e inerente a debito IRPEF per l'anno 2009. La ricorrente ha posto a base del ricorso i seguenti motivi: a) decadenza e prescrizione;
b) omessa allegazione atto prodromico;
c) carenza di motivazione in ordine al calcolo degli interessi.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso. Ciò posto, si ritiene che il ricorso debba essere parzialmente accolto.
E' infondato il motivo di ricorso con cui si eccepisce la prescrizione del credito relativamente alla parte capitale, in quanto in relazione a tali crediti la prescrizione è decennale.
Orbene, la cartella prodromica risulta notificata il 14.6.2014, cosicchè la prescrizione si sarebbe maturata il 14.6.2024, ma a tale termine occorre aggiungere la sospensione prevista dalla normativa emergenziale da Covid 19.
Relativamente a tale ultimo profilo, si osserva invero che, ai sensi dell'art. 68 d.l. 18/2020, la prescrizione risulta sospesa, per tutti i tributi iscritti a ruolo e affidati all'Agenzia di Riscossione, dall'8.3.2020 al 31.12.2021 e successivamente, per effetto del comma 4bis del citato art. 68, per ulteriori due anni successivi allo scadere del periodo di sospensione (in tal senso si veda, di recente, Cass. 960/2025).
I motivi con cui si eccepisce la decadenza e la carenza di motivazione in ordine al calcolo degli interessi sono invece inammissibili, in quanto dovevano essere sollevati con tempestiva impugnazione della prodromica cartella.
E' poi infondato il motivo con cui si eccepisce l'omessa allegazione dell'atto prodromico, in quanto trattasi di atto già conosciuto dal contribuente.
E' infine fondato il motivo con cui si eccepisce la prescrizione del credito per sanzioni e accessori, poiché per tali crediti la prescrizione è quinquennale.
Ne consegue che il ricorso va parzialmente accolto e che l'intimazione impugnata va annullata nella sola parte eccedente la somma di euro 3.479,83, che afferisce al solo capitale. L'accoglimento parziale del ricorso comporta la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
- La Corte in composizione monocratica accoglie parzialmente il ricorso, come da parte motiva.
- Spese compensate.
Cosenza, 20 febbraio 2026.
Il giudice Piero Santese
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SANTESE PIERO, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7268/2024 depositato il 23/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012456072000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012456072000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012456072000 IRPEF-ALIQUOTE 2009 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: COME DA RISPETTIVI ATTI
FATTO E DIRITTO La signora Ricorrente_1 , in atti generalizzata, si è opposta all'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, notificatale il 24.9.2024, relativa a cartella esattoriale asseritamente notificata il
14.6.2014 e inerente a debito IRPEF per l'anno 2009. La ricorrente ha posto a base del ricorso i seguenti motivi: a) decadenza e prescrizione;
b) omessa allegazione atto prodromico;
c) carenza di motivazione in ordine al calcolo degli interessi.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso. Ciò posto, si ritiene che il ricorso debba essere parzialmente accolto.
E' infondato il motivo di ricorso con cui si eccepisce la prescrizione del credito relativamente alla parte capitale, in quanto in relazione a tali crediti la prescrizione è decennale.
Orbene, la cartella prodromica risulta notificata il 14.6.2014, cosicchè la prescrizione si sarebbe maturata il 14.6.2024, ma a tale termine occorre aggiungere la sospensione prevista dalla normativa emergenziale da Covid 19.
Relativamente a tale ultimo profilo, si osserva invero che, ai sensi dell'art. 68 d.l. 18/2020, la prescrizione risulta sospesa, per tutti i tributi iscritti a ruolo e affidati all'Agenzia di Riscossione, dall'8.3.2020 al 31.12.2021 e successivamente, per effetto del comma 4bis del citato art. 68, per ulteriori due anni successivi allo scadere del periodo di sospensione (in tal senso si veda, di recente, Cass. 960/2025).
I motivi con cui si eccepisce la decadenza e la carenza di motivazione in ordine al calcolo degli interessi sono invece inammissibili, in quanto dovevano essere sollevati con tempestiva impugnazione della prodromica cartella.
E' poi infondato il motivo con cui si eccepisce l'omessa allegazione dell'atto prodromico, in quanto trattasi di atto già conosciuto dal contribuente.
E' infine fondato il motivo con cui si eccepisce la prescrizione del credito per sanzioni e accessori, poiché per tali crediti la prescrizione è quinquennale.
Ne consegue che il ricorso va parzialmente accolto e che l'intimazione impugnata va annullata nella sola parte eccedente la somma di euro 3.479,83, che afferisce al solo capitale. L'accoglimento parziale del ricorso comporta la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
- La Corte in composizione monocratica accoglie parzialmente il ricorso, come da parte motiva.
- Spese compensate.
Cosenza, 20 febbraio 2026.
Il giudice Piero Santese