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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 01/07/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1661/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Venturini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1661/2022 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Marcella Bertoni del foro di Mantova Parte_1
ATTRICE
rappresentata e difesa dall'avv. Iacopo Rebecchi del foro Controparte_1 di Mantova
CONVENUTA
Oggetto: Indennizzo assicurativo
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“In via principale: accertato l'infortunio occorso in data 24/11/2019 alla sig.ra e il Parte_1 grave danno fisico dalla stessa riportato e nonché la responsabilità contrattuale della compagnia assicurativa a fronte della polizza assicurativa infortuni contratta con Controparte_1
conseguentemente condannare al risarcimento dei danni fisici
[...] Controparte_1 tutti patiti dalla sig.ra quantificati nella somma di euro 13.227,26 o la diversa Parte_1
pagina 1 di 5 maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e gli interessi legali.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio, anche ragione della mancata adesione di parte convenuta all'invito alla negoziazione assistita.“
Parte convenuta :
“Rigettarsi la domanda attrice in quanto infondata. Vinte le spese e le competenze di causa.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale la Parte_1 [...] allegando: che in data 24.11.2019 aveva subito un incidente domestico, in CP_1 quanto era scivolata a terra, con violenta torsione del finocchio sinistro, battendo il coccige sul pavimento;
che il giorno successivo si era recata al Pronto Soccorso, ove veniva accertata
“distrazione del ginocchio sinistro e contusione del sacro”, con prescrizione di riposo e valutazione ortopedica;
di aver quindi effettuato visita ortopedica in data 17.02.2020 ed eseguito
RM al ginocchio in data 5.03.2020; che al successivo controllo ortopedico del 4.06.2020, posticipato a causa dell'emergenza sanitaria Covid 19, veniva accertata la “lesione sub totale
CA sinistra con inserimento in lista per intervento di ricostruzione artroscopia CA, con prescrizione di fisiochinesiterapia pre-operatoria”; che in data 29.07.2020 era stata sottoposta a intervento chirurgico di ricostruzione artroscopica CA con ST e meniscectomia esterna selettiva con prognosi di 30 gg, controlli ortopedici, riposo e fisiochinesi attiva e passiva per recupero
ROM e tono muscolare con assunzione di terapia farmacologica ad hoc presso l'Ospedale di
(MN), da cui veniva dimessa il giorno successivo con prescrizione di attività CP_2 fisioterapica;
che a causa del sinistro l'attrice, dipendente di un'impresa di pulizie, era rimasta assente dal lavoro per malattia sino al mese di ottobre 2020, sostenendo spese mediche per €
848,48; di essere assicurata per i fatti dedotti in lite con con Controparte_1 polizza stipulata in data 9.10.2025, alla quale il sinistro era stato denunciato in data 5.08.2020; che la propria compagnia assicuratrice non aveva dato alcun riscontro;
che da perizia medico legale cui l'attrice si era sottoposta risultava che la stessa a seguito del sinistro sopra descritto pagina 2 di 5 aveva riportato postumi in ambito di polizza infortuni con invalidità nella percentuale del 7-8% , giorni 1 di ricovero, giorni 30 di convalescenza, giorni 30 di immobilizzazione e spese mediche come documentate.
Ciò premesso l'attrice chiedeva condanna della convenuta al pagamento, a titolo di indennizzo, dell'importo di € 13.227,26, oltre a rivalutazione monetaria e interessi.
La convenuta si costituiva ritualmente in giudizio resistendo alle domande avversarie, di cui chiedeva il rigetto, deducendo di aver sottoposto la signora alla visita medico legale Parte_1 del proprio fiduciario Dott. , il quale aveva ritenuto insussistente il nesso Persona_1 causale tra l'evento del 24.11.19 denunciato dall'attrice e le lesioni lamentate.
In particolare dalla documentazione medica prodotta da parte attrice ed esaminata dal consulente di emergeva che: l'obiettività riscontrata nell'immediato post Controparte_1 traumatico non deponeva in alcun modo per il sospetto clinico di rottura del legamento crociato anteriore;
l'obiettività riscontrata dallo specialista in data 17/2/20, a quasi tre mesi dal fatto, dopo un silenzio certificativo assoluto, non evidenziava lassità legamentosa dalla quale potesse emergere una rottura del CA .
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e CTU medico legale, richiesta da entrambe le parti e affidata alla dottoressa Persona_2
Depositato l'elaborato peritale, la causa veniva posta in decisione sulle domande in epigrafe riportate.
La domanda di parte attrice risulta infondata e va pertanto rigettata.
La CTU svolta ha infatti accertato che nella fattispecie in esame non sussistono gli elementi valutativi medico legali che supportino il riconoscimento di nesso causale tra la caduta del
24.11.2019, come descritta dall'attrice, e la lesione del legamento crociato anteriore.
In particolare la dott.ssa ha evidenziato come, in caso di lesione del legamento crociato Per_2 anteriore, i sintomi clinici più comuni includono: dolore intenso e immediato (il dolore compare subito dopo l'evento, soprattutto nella parte anteriore o centrale del ginocchio) con sensazione di pagina 3 di 5 cedimento o instabilità del ginocchio;
l'articolazione del ginocchio si gonfia rapidamente (per il versamento ematico), entro poche ore, con difficoltà a piegare o estendere completamente il ginocchio, con fatica a camminare o a caricare sull'arto; nulla di tutto questo risulta segnalato dai sanitari che ebbero in cura l'attrice, né durante l'accesso in pronto soccorso, il giorno successivo alla caduta, né alla visita ortopedica del febbraio 2020.
La CTU ha quindi concluso ritenendo che il lungo intervallo temporale (circa tre mesi) di completo silenzio documentale, nonché l'obiettività riscontrata, escludono la sussistenza di correlazione causale tra l'infortunio del 24.11.2019 ed il successivo riscontro di lesione del crociato anteriore, che ha comportato la necessità di intervento chirurgico e quindi il danno lamentato da parte attrice.
La CTU risulta essere esaustiva e puntuale sia nella ricostruzione del sinistro occorso a parte attrice che nell'esamina di tutta la documentazione medica dalla stessa prodotta e le conclusioni cui è giunta devono essere qui pienamente condivise, in quanto fondate su dati medico legali e corretta valutazione causale, secondo tali criteri, non inficiata dalle osservazioni del CTP di parte attrice, alle quali la dott.ssa ha già dato ampia e motivata risposta, ribadendo l'assenza di Per_2 nesso causale riscontrabile fra l'evento traumatico denunciato dall'attrice, avvenuto il 24.11.2019
e la lesione del legamento crociato (come rilevato dal CTU: “non è discussione la lesione in sé, Parte_ ma il nesso causale con l'evento accaduto in data 24.11.19. Come già scritto, la eseguita a distanza di oltre tre mesi dall'evento denunciato, non mostrava reperti di natura traumatica. Al di là del limite “tecnico” della RMN segnalato dal collega, anche la clinica- sia all'indomani dell'evento (si veda il verbale di pronto soccorso) che la successiva visita specialistica ortopedica eseguita il 17.2.2020-, non deponevano per alcun fatto traumatico, stante l'assenza di tumefazione articolare, né erano riferiti e/o descritti segni di lassità legamentosa ascrivibili alla lesione del legamento crociato anteriore”).
Accertata la insussistenza di nesso causale fra l'infortunio e il danno alla persona e il danno patrimoniale (da mancata attività lavorativa) qui fatto valere, l'attrice non ha diritto all'indennizzo previsto dalla polizza stipulata con la convenuta.
pagina 4 di 5 Le spese di lite seguono alla soccombenza e vengono liquidate, tento conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, secondo i criteri di cui al DM 55/14 (valori medi della tabella di riferimento).
Vanno infine poste in via definitiva a carico dell'attrice soccombente le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta,
rigetta le domande formulate da parte attrice.
Dichiara tenuta e condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte convenuta, che si liquidano in complessivi € 237,00 per spese ed € 5.040,00 per compenso professionale, oltre a rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Pone in via definitiva a carico di parte attrice le spese di CTU.
Mantova, 01/07/2025
Il Giudice
dott. Alessandra Venturini
Provvedimento redatto con la collaborazione del GOP in tirocinio dott.ssa Teresa Bruno
Il Giudice dott. Alessandra Venturini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Venturini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1661/2022 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Marcella Bertoni del foro di Mantova Parte_1
ATTRICE
rappresentata e difesa dall'avv. Iacopo Rebecchi del foro Controparte_1 di Mantova
CONVENUTA
Oggetto: Indennizzo assicurativo
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“In via principale: accertato l'infortunio occorso in data 24/11/2019 alla sig.ra e il Parte_1 grave danno fisico dalla stessa riportato e nonché la responsabilità contrattuale della compagnia assicurativa a fronte della polizza assicurativa infortuni contratta con Controparte_1
conseguentemente condannare al risarcimento dei danni fisici
[...] Controparte_1 tutti patiti dalla sig.ra quantificati nella somma di euro 13.227,26 o la diversa Parte_1
pagina 1 di 5 maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e gli interessi legali.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio, anche ragione della mancata adesione di parte convenuta all'invito alla negoziazione assistita.“
Parte convenuta :
“Rigettarsi la domanda attrice in quanto infondata. Vinte le spese e le competenze di causa.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale la Parte_1 [...] allegando: che in data 24.11.2019 aveva subito un incidente domestico, in CP_1 quanto era scivolata a terra, con violenta torsione del finocchio sinistro, battendo il coccige sul pavimento;
che il giorno successivo si era recata al Pronto Soccorso, ove veniva accertata
“distrazione del ginocchio sinistro e contusione del sacro”, con prescrizione di riposo e valutazione ortopedica;
di aver quindi effettuato visita ortopedica in data 17.02.2020 ed eseguito
RM al ginocchio in data 5.03.2020; che al successivo controllo ortopedico del 4.06.2020, posticipato a causa dell'emergenza sanitaria Covid 19, veniva accertata la “lesione sub totale
CA sinistra con inserimento in lista per intervento di ricostruzione artroscopia CA, con prescrizione di fisiochinesiterapia pre-operatoria”; che in data 29.07.2020 era stata sottoposta a intervento chirurgico di ricostruzione artroscopica CA con ST e meniscectomia esterna selettiva con prognosi di 30 gg, controlli ortopedici, riposo e fisiochinesi attiva e passiva per recupero
ROM e tono muscolare con assunzione di terapia farmacologica ad hoc presso l'Ospedale di
(MN), da cui veniva dimessa il giorno successivo con prescrizione di attività CP_2 fisioterapica;
che a causa del sinistro l'attrice, dipendente di un'impresa di pulizie, era rimasta assente dal lavoro per malattia sino al mese di ottobre 2020, sostenendo spese mediche per €
848,48; di essere assicurata per i fatti dedotti in lite con con Controparte_1 polizza stipulata in data 9.10.2025, alla quale il sinistro era stato denunciato in data 5.08.2020; che la propria compagnia assicuratrice non aveva dato alcun riscontro;
che da perizia medico legale cui l'attrice si era sottoposta risultava che la stessa a seguito del sinistro sopra descritto pagina 2 di 5 aveva riportato postumi in ambito di polizza infortuni con invalidità nella percentuale del 7-8% , giorni 1 di ricovero, giorni 30 di convalescenza, giorni 30 di immobilizzazione e spese mediche come documentate.
Ciò premesso l'attrice chiedeva condanna della convenuta al pagamento, a titolo di indennizzo, dell'importo di € 13.227,26, oltre a rivalutazione monetaria e interessi.
La convenuta si costituiva ritualmente in giudizio resistendo alle domande avversarie, di cui chiedeva il rigetto, deducendo di aver sottoposto la signora alla visita medico legale Parte_1 del proprio fiduciario Dott. , il quale aveva ritenuto insussistente il nesso Persona_1 causale tra l'evento del 24.11.19 denunciato dall'attrice e le lesioni lamentate.
In particolare dalla documentazione medica prodotta da parte attrice ed esaminata dal consulente di emergeva che: l'obiettività riscontrata nell'immediato post Controparte_1 traumatico non deponeva in alcun modo per il sospetto clinico di rottura del legamento crociato anteriore;
l'obiettività riscontrata dallo specialista in data 17/2/20, a quasi tre mesi dal fatto, dopo un silenzio certificativo assoluto, non evidenziava lassità legamentosa dalla quale potesse emergere una rottura del CA .
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e CTU medico legale, richiesta da entrambe le parti e affidata alla dottoressa Persona_2
Depositato l'elaborato peritale, la causa veniva posta in decisione sulle domande in epigrafe riportate.
La domanda di parte attrice risulta infondata e va pertanto rigettata.
La CTU svolta ha infatti accertato che nella fattispecie in esame non sussistono gli elementi valutativi medico legali che supportino il riconoscimento di nesso causale tra la caduta del
24.11.2019, come descritta dall'attrice, e la lesione del legamento crociato anteriore.
In particolare la dott.ssa ha evidenziato come, in caso di lesione del legamento crociato Per_2 anteriore, i sintomi clinici più comuni includono: dolore intenso e immediato (il dolore compare subito dopo l'evento, soprattutto nella parte anteriore o centrale del ginocchio) con sensazione di pagina 3 di 5 cedimento o instabilità del ginocchio;
l'articolazione del ginocchio si gonfia rapidamente (per il versamento ematico), entro poche ore, con difficoltà a piegare o estendere completamente il ginocchio, con fatica a camminare o a caricare sull'arto; nulla di tutto questo risulta segnalato dai sanitari che ebbero in cura l'attrice, né durante l'accesso in pronto soccorso, il giorno successivo alla caduta, né alla visita ortopedica del febbraio 2020.
La CTU ha quindi concluso ritenendo che il lungo intervallo temporale (circa tre mesi) di completo silenzio documentale, nonché l'obiettività riscontrata, escludono la sussistenza di correlazione causale tra l'infortunio del 24.11.2019 ed il successivo riscontro di lesione del crociato anteriore, che ha comportato la necessità di intervento chirurgico e quindi il danno lamentato da parte attrice.
La CTU risulta essere esaustiva e puntuale sia nella ricostruzione del sinistro occorso a parte attrice che nell'esamina di tutta la documentazione medica dalla stessa prodotta e le conclusioni cui è giunta devono essere qui pienamente condivise, in quanto fondate su dati medico legali e corretta valutazione causale, secondo tali criteri, non inficiata dalle osservazioni del CTP di parte attrice, alle quali la dott.ssa ha già dato ampia e motivata risposta, ribadendo l'assenza di Per_2 nesso causale riscontrabile fra l'evento traumatico denunciato dall'attrice, avvenuto il 24.11.2019
e la lesione del legamento crociato (come rilevato dal CTU: “non è discussione la lesione in sé, Parte_ ma il nesso causale con l'evento accaduto in data 24.11.19. Come già scritto, la eseguita a distanza di oltre tre mesi dall'evento denunciato, non mostrava reperti di natura traumatica. Al di là del limite “tecnico” della RMN segnalato dal collega, anche la clinica- sia all'indomani dell'evento (si veda il verbale di pronto soccorso) che la successiva visita specialistica ortopedica eseguita il 17.2.2020-, non deponevano per alcun fatto traumatico, stante l'assenza di tumefazione articolare, né erano riferiti e/o descritti segni di lassità legamentosa ascrivibili alla lesione del legamento crociato anteriore”).
Accertata la insussistenza di nesso causale fra l'infortunio e il danno alla persona e il danno patrimoniale (da mancata attività lavorativa) qui fatto valere, l'attrice non ha diritto all'indennizzo previsto dalla polizza stipulata con la convenuta.
pagina 4 di 5 Le spese di lite seguono alla soccombenza e vengono liquidate, tento conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, secondo i criteri di cui al DM 55/14 (valori medi della tabella di riferimento).
Vanno infine poste in via definitiva a carico dell'attrice soccombente le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta,
rigetta le domande formulate da parte attrice.
Dichiara tenuta e condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte convenuta, che si liquidano in complessivi € 237,00 per spese ed € 5.040,00 per compenso professionale, oltre a rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Pone in via definitiva a carico di parte attrice le spese di CTU.
Mantova, 01/07/2025
Il Giudice
dott. Alessandra Venturini
Provvedimento redatto con la collaborazione del GOP in tirocinio dott.ssa Teresa Bruno
Il Giudice dott. Alessandra Venturini
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