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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 06/03/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 376/2024
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. Fabrizio Riga Presidente dr. Anna Maria Tracanna Consigliere relatore dr. Emanuela Vitello Consigliere all'esito dell'udienza del 6 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale motivazione nella causa in grado di appello
TRA
assistito e difeso ope legis dall'Avv. AVVOCATURA Parte_1
DISTRETTUALE DELLO STATO L'AQUILA
APPELLANTE E
, assistito e difeso dall'Avv. CALICCHIA ANNAMARIA Controparte_1
APPELLATO
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 132/23 in data 19 luglio 2024 del
Tribunale di Sulmona in funzione di Giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice del lavoro di Sulmona ha così statuito
“Accerta e dichiara la sussistenza, in capo al ricorrente, dello status Controparte_1 di 'vittima del dovere' ex art.1 co. 563 L. 266/2005 in relazione all'evento del 17.07.2001 nonché di un grado di invalidità pari al 12% e, per l'effetto, condanna il
[...]
alla corresponsione, in favore del ricorrente, della quota di speciale elargizione Parte_1 in ragione della percentuale di invalidità complessiva del 12%, sino alla concorrenza della sua misura massima, oltre agli interessi legali su dette somme via via rivalutate dal dovuto sino al soddisfo nonché al riconoscimento, in favore del ricorrente, di tutte le provvidenze di carattere assistenziale, previdenziale/pensionistico ad esso correlate, così come dettagliate alle lett. b), c), d), e) ed f) delle conclusioni di cui al ricorso;
Condanna il
[...]
alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, che si liquidano Parte_1 complessivamente, in €.3.800,00, oltre alle spese generali al 15%. IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico del ”, Parte_1 precisando con successiva ordinanza pronunciata in data 18 gennaio 2025, a seguito di istanza di correzione di errore materiale che “nulla deve intendersi liddove in motivazione è stato riconosciuto il diritto del ricorrente al pagamento dello speciale assegno vitalizio ex art. 5 comma 3 L.n. 206/2004 nonché al pagamento dell'assegno vitalizio ex art. 2 L.n. 407/1998, peraltro non richiesti dal ricorrente”.
Avverso la suindicata sentenza, pubblicata in data 19 luglio 2024, non notificata, con ricorso depositato in data 31 agosto 2024, ha proposto appello l'amministrazione dell'Interno, chiedendo la riforma della sentenza e il rigetto della domanda formulata in primo grado da
Controparte_1
Si è costituito in giudizio l'appellato contestando tutti i motivi di impugnazione e concludendo per il rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo.
Con il primo motivo di impugnazione il appellante ha lamentato l'erronea Parte_1 motivazione della sentenza di primo grado che, affermando la natura imprescrittibile dell'azione di accertamento dello status di vittima del dovere, ne fa apoditticamente derivare il diritto alla percezione dei benefici economici ad esso correlati, obliterando che per i diritti di credito dipendenti dal detto accertamento opera l'ordinario termine decennale di prescrizione, reiterando l'eccezione in tal senso già sollevata in primo grado.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
Le Sezioni Unite, nell'affrontare la questione se la categoria di "vittima del dovere" tipizzata dall'art. 1, commi 563-564, I. n. 266/2005, costituisca uno status e sia come tale imprescrittibile, salva la prescrizione dei ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge, hanno chiarito che le disposizioni sopra indicate istituiscono "un diritto di natura prevalentemente assistenziale volto a prestare un ausilio a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi", il quale "non rientra nello spettro di diritti e doveri che integrano il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche", ma "si colloca fuori e va al di là di tale rapporto, contrattualizzato o meno che esso sia, potendo riguardare anche soggetti che con
l'amministrazione non abbiano un rapporto di lavoro subordinato ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio" (così Cass. S.U. n. 23300 del 2016, in motivazione, testualmente ripresa da Cass. S.U. n. 22753 del 2018). […] Vale la categoria di "vittima del dovere" a differenziare una particolare categoria di soggetti al fine di apprestare loro un insieme di benefici previsti dalla legge e riepilogati dall'art. 4, d.P.R. n. 243/2006. Vale la pena di rimarcare che, nel sistema così delineato, la domanda dell'interessato deve considerarsi pur sempre condicio sine qua non per il riconoscimento della condizione di "vittima del dovere",
pag. 2/4 non potendo attribuirsi alla disposizione regolamentare di cui all'art. 3, d.P.R. n. 243/2006
(che statuisce che "in mancanza di domanda si può procedere d'ufficio") alcuna valenza derogatoria ad un principio che, per gli status activae processualis, ha valenza, come dianzi
s'è visto, di diritto di libertà costituzionalmente garantito. Resta per contro ferma la conclusione dei giudici di merito secondo cui l'imprescrittibilità dell'azione volta all'accertamento dello status di vittima del dovere non si estende ai benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto”. Nel caso sottoposto all'attenzione della Suprema
Corte si trattava del diritto all'assegno mensile vitalizio ex art. 2, I. n. 407/2008, e all'assegno
12 mensile vitalizio ex art. 5, comma 3, I. L. n. 206/2004, i quali – unitamente al diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato, all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e all'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale dei medicinali attualmente classificati in classe "C", ex arti. 6 e 9, I. n. 206/2004 – erano stati riconosciuti all'interessato nei limiti prescrizionali. A medesime conclusioni deve giungersi anche per la speciale elargizione prevista dall'art. 1 co. 1 l. 20.10.1990 n. 302, estesa alle vittime del dovere dall'art. 34 co. 1 d.l.
1.10.2007 n. 159 conv. in l. 29.11.2007 n. 222, trattandosi di diritto parimenti avente ad oggetto prestazioni economiche, che non può ritenersi sottratto alla disciplina della prescrizione per il solo fatto di essere riconosciuto a fronte di una peculiare condizione meritevole di tutela e che non può che estinguersi per prescrizione qualora non sia stato esercitato per il tempo previsto dalla legge.
Nel caso di specie, fermo restando il riconoscimento, in capo al ricorrente, dello status denominato dal legislatore – con locuzione sintetica – “vittima del dovere”, non possono che dichiararsi estinti per prescrizione i diritti a contenuto patrimoniale che conseguono ad essa quali singoli effetti.
Pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, la domanda di condanna dell'amministrazione alla corresponsione delle provvidenze economiche conseguenti allo status di vittima del dovere, non può che essere rigettata. Infatti, la richiesta di riconoscimento del detto status, ai sensi dell'art. 1 c. 563 L. 266/2005 e del DPR 243/2006 – in ragione di quanto accaduto in data 17/07/2001, nel corso del servizio di Vigilanza fissa presso il predetto Centro di accoglienza di Ostia – è stata avanzata da con istanza in data Controparte_1
09/12/2018, oltre il termine decennale di prescrizione decorrente, nel caso di specie, dal
1.1.2006, ossia dalla data di entrata in vigore della legge 266/05, risultando, pertanto, prescritti i diritti di credito conseguenziali all'accertamento dello status di vittima del dovere;
restando assorbiti tutti gli ulteriori motivi di gravame.
Le spese per il doppio grado di giudizio restano compensate tra le parti, essendo la pronuncia delle Sezioni Unite intervenuta solo nel corso del giudizio di primo grado, iniziato con ricorso depositato in data 19.10.2020.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto,
- Rigetta la domanda di condanna del alla corresponsione di Parte_1 Parte_1 provvidenze economiche conseguenti allo status di vittima del dovere;
pag. 3/4 - Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Anna Maria Tracanna Fabrizio Riga
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 376/2024
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. Fabrizio Riga Presidente dr. Anna Maria Tracanna Consigliere relatore dr. Emanuela Vitello Consigliere all'esito dell'udienza del 6 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale motivazione nella causa in grado di appello
TRA
assistito e difeso ope legis dall'Avv. AVVOCATURA Parte_1
DISTRETTUALE DELLO STATO L'AQUILA
APPELLANTE E
, assistito e difeso dall'Avv. CALICCHIA ANNAMARIA Controparte_1
APPELLATO
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 132/23 in data 19 luglio 2024 del
Tribunale di Sulmona in funzione di Giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice del lavoro di Sulmona ha così statuito
“Accerta e dichiara la sussistenza, in capo al ricorrente, dello status Controparte_1 di 'vittima del dovere' ex art.1 co. 563 L. 266/2005 in relazione all'evento del 17.07.2001 nonché di un grado di invalidità pari al 12% e, per l'effetto, condanna il
[...]
alla corresponsione, in favore del ricorrente, della quota di speciale elargizione Parte_1 in ragione della percentuale di invalidità complessiva del 12%, sino alla concorrenza della sua misura massima, oltre agli interessi legali su dette somme via via rivalutate dal dovuto sino al soddisfo nonché al riconoscimento, in favore del ricorrente, di tutte le provvidenze di carattere assistenziale, previdenziale/pensionistico ad esso correlate, così come dettagliate alle lett. b), c), d), e) ed f) delle conclusioni di cui al ricorso;
Condanna il
[...]
alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, che si liquidano Parte_1 complessivamente, in €.3.800,00, oltre alle spese generali al 15%. IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico del ”, Parte_1 precisando con successiva ordinanza pronunciata in data 18 gennaio 2025, a seguito di istanza di correzione di errore materiale che “nulla deve intendersi liddove in motivazione è stato riconosciuto il diritto del ricorrente al pagamento dello speciale assegno vitalizio ex art. 5 comma 3 L.n. 206/2004 nonché al pagamento dell'assegno vitalizio ex art. 2 L.n. 407/1998, peraltro non richiesti dal ricorrente”.
Avverso la suindicata sentenza, pubblicata in data 19 luglio 2024, non notificata, con ricorso depositato in data 31 agosto 2024, ha proposto appello l'amministrazione dell'Interno, chiedendo la riforma della sentenza e il rigetto della domanda formulata in primo grado da
Controparte_1
Si è costituito in giudizio l'appellato contestando tutti i motivi di impugnazione e concludendo per il rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo.
Con il primo motivo di impugnazione il appellante ha lamentato l'erronea Parte_1 motivazione della sentenza di primo grado che, affermando la natura imprescrittibile dell'azione di accertamento dello status di vittima del dovere, ne fa apoditticamente derivare il diritto alla percezione dei benefici economici ad esso correlati, obliterando che per i diritti di credito dipendenti dal detto accertamento opera l'ordinario termine decennale di prescrizione, reiterando l'eccezione in tal senso già sollevata in primo grado.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
Le Sezioni Unite, nell'affrontare la questione se la categoria di "vittima del dovere" tipizzata dall'art. 1, commi 563-564, I. n. 266/2005, costituisca uno status e sia come tale imprescrittibile, salva la prescrizione dei ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge, hanno chiarito che le disposizioni sopra indicate istituiscono "un diritto di natura prevalentemente assistenziale volto a prestare un ausilio a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi", il quale "non rientra nello spettro di diritti e doveri che integrano il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche", ma "si colloca fuori e va al di là di tale rapporto, contrattualizzato o meno che esso sia, potendo riguardare anche soggetti che con
l'amministrazione non abbiano un rapporto di lavoro subordinato ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio" (così Cass. S.U. n. 23300 del 2016, in motivazione, testualmente ripresa da Cass. S.U. n. 22753 del 2018). […] Vale la categoria di "vittima del dovere" a differenziare una particolare categoria di soggetti al fine di apprestare loro un insieme di benefici previsti dalla legge e riepilogati dall'art. 4, d.P.R. n. 243/2006. Vale la pena di rimarcare che, nel sistema così delineato, la domanda dell'interessato deve considerarsi pur sempre condicio sine qua non per il riconoscimento della condizione di "vittima del dovere",
pag. 2/4 non potendo attribuirsi alla disposizione regolamentare di cui all'art. 3, d.P.R. n. 243/2006
(che statuisce che "in mancanza di domanda si può procedere d'ufficio") alcuna valenza derogatoria ad un principio che, per gli status activae processualis, ha valenza, come dianzi
s'è visto, di diritto di libertà costituzionalmente garantito. Resta per contro ferma la conclusione dei giudici di merito secondo cui l'imprescrittibilità dell'azione volta all'accertamento dello status di vittima del dovere non si estende ai benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto”. Nel caso sottoposto all'attenzione della Suprema
Corte si trattava del diritto all'assegno mensile vitalizio ex art. 2, I. n. 407/2008, e all'assegno
12 mensile vitalizio ex art. 5, comma 3, I. L. n. 206/2004, i quali – unitamente al diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato, all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e all'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale dei medicinali attualmente classificati in classe "C", ex arti. 6 e 9, I. n. 206/2004 – erano stati riconosciuti all'interessato nei limiti prescrizionali. A medesime conclusioni deve giungersi anche per la speciale elargizione prevista dall'art. 1 co. 1 l. 20.10.1990 n. 302, estesa alle vittime del dovere dall'art. 34 co. 1 d.l.
1.10.2007 n. 159 conv. in l. 29.11.2007 n. 222, trattandosi di diritto parimenti avente ad oggetto prestazioni economiche, che non può ritenersi sottratto alla disciplina della prescrizione per il solo fatto di essere riconosciuto a fronte di una peculiare condizione meritevole di tutela e che non può che estinguersi per prescrizione qualora non sia stato esercitato per il tempo previsto dalla legge.
Nel caso di specie, fermo restando il riconoscimento, in capo al ricorrente, dello status denominato dal legislatore – con locuzione sintetica – “vittima del dovere”, non possono che dichiararsi estinti per prescrizione i diritti a contenuto patrimoniale che conseguono ad essa quali singoli effetti.
Pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, la domanda di condanna dell'amministrazione alla corresponsione delle provvidenze economiche conseguenti allo status di vittima del dovere, non può che essere rigettata. Infatti, la richiesta di riconoscimento del detto status, ai sensi dell'art. 1 c. 563 L. 266/2005 e del DPR 243/2006 – in ragione di quanto accaduto in data 17/07/2001, nel corso del servizio di Vigilanza fissa presso il predetto Centro di accoglienza di Ostia – è stata avanzata da con istanza in data Controparte_1
09/12/2018, oltre il termine decennale di prescrizione decorrente, nel caso di specie, dal
1.1.2006, ossia dalla data di entrata in vigore della legge 266/05, risultando, pertanto, prescritti i diritti di credito conseguenziali all'accertamento dello status di vittima del dovere;
restando assorbiti tutti gli ulteriori motivi di gravame.
Le spese per il doppio grado di giudizio restano compensate tra le parti, essendo la pronuncia delle Sezioni Unite intervenuta solo nel corso del giudizio di primo grado, iniziato con ricorso depositato in data 19.10.2020.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto,
- Rigetta la domanda di condanna del alla corresponsione di Parte_1 Parte_1 provvidenze economiche conseguenti allo status di vittima del dovere;
pag. 3/4 - Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Anna Maria Tracanna Fabrizio Riga
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